Rientro sanitario. Qualora a seguito di Infortunio causato da Incidente in cui sia rimasto coinvolto il Veicolo, le condizioni dell'Assicurato, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione, tra i medici della Struttura Organizzativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in un ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni dell'Assicurato: - aereo sanitario; - aereo di linea classe economica, eventualmente in barella; - treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto; - autoambulanza (senza limiti di chilometraggio). Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa ed effettuato con costi a carico della Società, inclusa l'assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzativa stessa. La Struttura Organizzativa utilizzerà l'aereo sanitario esclusivamente nel caso di Sinistri verificatisi in Paesi Europei. La Società, qualora abbia provveduto al rientro dell'Assicurato a proprie spese, ha il diritto di richiedere a quest'ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc. non utilizzato. Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio. La prestazione non è altresì operante nel caso in cui l'Assicurato od i suoi familiari addivengano a dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari che lo hanno in cura.
Rientro sanitario. La garanzia è estesa al rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato in caso di infortunio occorso all'estero e che renda necessario il suo trasporto in ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza; la garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro € 5.000,00. Nel caso di morsi di animali, insetti e aracnoidi che comportino all'assicurato ricovero in istituto di cura e relativa diagnosi che accerti detto evento, sono rimborsate le relative spese documentate fino ad massimo di € 5.000,00.
Rientro sanitario. La garanzia è estesa al rimborso, fino al limite di € 5.000,00, delle spese sostenute dall'Assicurato per il rientro, anche se anticipato o posticipato, in caso di infortunio che lo colpiscano nel corso di una missione, gita o viaggio disposto dal Contraente direttamente od indirettamente, e che rendano necessario il suo trasporto con qualsiasi mezzo ritenuto idoneo in ospedale attrezzato in Italia.
Rientro sanitario. Se l’assicurato subisce un infortunio a causa di un incidente stradale in cui è coinvolto il veicolo assicurato e, a seguito di ciò, le sue condizioni (accertate dai medici di Europ As- sistance) rendono necessario il suo trasporto in un ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, Europ Assistance provvede a effettuare il trasporto con il mezzo che i propri medici ritengono più idoneo alle condizioni dell’assicurato. Le forme di trasporto possibili sono: • aereo sanitario (solo per sinistri che si verificano nei paesi europei); • aereo di linea classe economica, eventualmente in barella; • treno prima classe e, se necessario, il vagone letto; • autoambulanza (senza limiti di chilometraggio). Le condizioni dell’assicurato devono essere accertate tramite contatti diretti, e/o con altri mezzi di telecomunicazione, tra i medici di Europ Assistance e il medico curante sul posto. Europ Assistance organizza interamente il trasporto e Genertel tiene a proprio carico i relativi costi, inclusa l’assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, se è ritenuta necessaria dai medici di Europ Assistance. Se Genertel provvede al rientro dell’assicurato a proprie spese, ha il diritto di richiedergli l’eventuale biglietto (aereo, ferroviario, ecc.) non utilizzato. La prestazione non viene erogata per infermità o lesioni che a giudizio dei medici di Eu- rop Assistance possono essere curate sul posto o che non impediscono all’assicurato di proseguire il viaggio. La prestazione non opera inoltre se le dimissioni avvengono contro il parere dei sanitari che hanno in cura l’assicurato.
Rientro sanitario. Qualora l’Assicurato o i passeggeri del veicolo, in seguito ad un incidente stradale, necessitassero, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa ed in accordo con il medico curante sul posto, del trasporto in un istituto di cura attrezzato in Italia o del rientro alla sua residenza, la Struttura Organizzativa provvederà, con spese a carico di Europ Assistance, ad organizzarne il rientro con il mezzo e nei tempi ritenuti più idonei dai medici della Struttura Organizzativa dopo il consulto di questi con il medico curante sul posto. Tale mezzo potrà essere: - l’aereo sanitario (solo in Europa); - l’aereo di linea in classe economica, se necessario con posto barellato; - il treno in prima classe e, occorrendo, il vagone letto; - l’ambulanza (senza limiti di chilometraggio). Il trasporto sarà interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa e comprenderà l’assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, qualora i medici della Struttura Organizzativa la ritenessero necessaria. Europ Assistance avrà la facoltà di richiedere l’eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro dall’Assicurato. Europ Assistance terrà a proprio carico i costi fino alla concorrenza massima di Euro 10.000,00 complessivi per sinistro e per anno assicurativo. Per importi superiori Europ Assistance interverrà subito dopo aver ricevuto in Italia adeguate garanzie.
Rientro sanitario. Qualora, a seguito di infortunio o malattia improvvisa, le condizioni dell’Assicurato, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione tra i medici della Struttura Organizzativa e il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in un istituto di cura attrezzato in Italia od alla sua residenza in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni del paziente, quale: – aereo sanitario; – aereo di linea in classe economica, eventualmente barellato; – treno in prima classe e, occorrendo, il vagone letto; – autoambulanza (senza limiti di percorso). Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa ed effettuato a spese della Società, inclusa l’assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzativa stessa. – le infermità o le lesioni che, a giudizio dei medici, possono essere curate sul posto o che non impediscono all’Assicurato di proseguire il viaggio; – le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali od internazionali.
Rientro sanitario. Qualora a seguito di Infortunio causato da Incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il Veicolo, le condizioni dell’Assicurato, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione, tra i medici della Struttura Organizzativa e il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in un ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengano più idoneo alle condizioni dell’Assicurato: • aereo sanitario • aereo di linea classe economica, eventualmente in barella • treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto • autoambulanza (senza limiti di chilometraggio). Il trasporto sarà interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa e effettuato a spese della Compagnia, inclusa l’assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzativa stessa. La Struttura Organizzativa utilizzerà l’aereo sanitario esclusivamente nel caso di Sinistri verificatisi in Paesi Europei.
Rientro sanitario. Qualora a seguito di Infortunio causato da Incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il Veicolo, le condizioni dell’Assi- curato, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione, tra i medici della Struttura Organiz- zativa e il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in un ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengano più idoneo alle condizioni dell’Assicurato:
Rientro sanitario. (operante quando il sinistro si verifica ad oltre 50 km dal comune di residenza dell’Assi- curato). Qualora, a seguito di infortunio, le condizioni dell’Assicurato, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione tra i medici della Centrale Operativa ed il medico curante sul posto, rendano neces- sario il suo trasporto in un istituto di cura attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, la Centrale Operativa provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni del paziente: - aereo di linea classe economica, eventualmente in barella; - treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto; - autoambulanza (senza limiti di chilometraggio). Il trasporto è interamente organizzato dalla Centrale Operativa ed effettuato a spese della Società, inclusa l’as- sistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Centrale Operativa stessa. La Società, qualora abbia provveduto al rientro dell’Assicurato a proprie spese, ha il diritto di richiedere a quest’ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc. non utilizzato.
Rientro sanitario. Qualora l’Assicurato dimesso dall’ospedale in cui era stato ricoverato necessiti a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa ed in accordo con il medico curante sul posto, di un periodo di convalescenza supe- riore ai 7 giorni, oppure di rientrare in un Istituto di cura attrezzato nel paese di residenza o domicilio, purché situato in uno dei paesi aderenti all’Unione Europea, la Struttura Organizzativa provvederà, con spese a carico di Europ Assistance, ad organizzarne il rientro con i mezzi e nei tempi ritenuti più idonei dai medici della Struttura Organizzativa dopo il consulto con i medici dell’ospeda- le. Tali mezzi potranno essere: ■ l’aereo sanitario; ■ l’aereo di linea in classe economica, se necessario con posto barellato; ■ il treno in prima classe e, occorrendo, il vagone letto; ■ l’autoambulanza (senza limiti di chilometraggio). Il trasporto sarà interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa e comprenderà, l’assistenza medica o infer- mieristica durante il viaggio, qualora i medici della Strut- tura Organizzativa la ritenessero necessaria. Europ Assistance avrà la facoltà di richiedere all’Assicu- rato l’eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro. Sono escluse dalla prestazione: ■ le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internaziona- li; ■ tutti i casi in cui l’Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivessero volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l’Assicurato fosse ricoverato.