Rientro sanitario Clausole campione

Rientro sanitario. Qualora a seguito di Infortunio causato da Incidente in cui sia rimasto coinvolto il Veicolo, le condizioni dell'Assicurato, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione, tra i medici della Struttura Organizzativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in un ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni dell'Assicurato: - aereo sanitario; - aereo di linea classe economica, eventualmente in barella; - treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto; - autoambulanza (senza limiti di chilometraggio). Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa ed effettuato con costi a carico della Società, inclusa l'assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzativa stessa. La Struttura Organizzativa utilizzerà l'aereo sanitario esclusivamente nel caso di Sinistri verificatisi in Paesi Europei. La Società, qualora abbia provveduto al rientro dell'Assicurato a proprie spese, ha il diritto di richiedere a quest'ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc. non utilizzato. Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio. La prestazione non è altresì operante nel caso in cui l'Assicurato od i suoi familiari addivengano a dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari che lo hanno in cura.
Rientro sanitario. La garanzia è estesa al rimborso delle spese sostenute dall’Assicurato in caso di infortunio occorso all’estero e che renda necessario il suo trasporto in ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza; la garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 5.000,00.
Rientro sanitario. La garanzia è estesa al rimborso, fino al limite di € 5.000,00, delle spese sostenute dall'Assicurato per il rientro, anche se anticipato o posticipato, in caso di infortunio che lo colpiscano nel corso di una missione, gita o viaggio disposto dal Contraente direttamente od indirettamente, e che rendano necessario il suo trasporto con qualsiasi mezzo ritenuto idoneo in ospedale attrezzato in Italia.
Rientro sanitario. Se l’assicurato subisce un infortunio a causa di un incidente stradale in cui è coinvolto il veicolo assicurato e, a seguito di ciò, le sue condizioni (accertate dai medici di Europ As- sistance) rendono necessario il suo trasporto in un ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, Europ Assistance provvede a effettuare il trasporto con il mezzo che i propri medici ritengono più idoneo alle condizioni dell’assicurato. Le forme di trasporto possibili sono: • aereo sanitario (solo per sinistri che si verificano nei paesi europei); • aereo di linea classe economica, eventualmente in barella; • treno prima classe e, se necessario, il vagone letto; • autoambulanza (senza limiti di chilometraggio). Le condizioni dell’assicurato devono essere accertate tramite contatti diretti, e/o con altri mezzi di telecomunicazione, tra i medici di Europ Assistance e il medico curante sul posto. Europ Assistance organizza interamente il trasporto e Genertel tiene a proprio carico i relativi costi, inclusa l’assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, se è ritenuta necessaria dai medici di Europ Assistance. Se Genertel provvede al rientro dell’assicurato a proprie spese, ha il diritto di richiedergli l’eventuale biglietto (aereo, ferroviario, ecc.) non utilizzato. La prestazione non viene erogata per infermità o lesioni che a giudizio dei medici di Eu- rop Assistance possono essere curate sul posto o che non impediscono all’assicurato di proseguire il viaggio. La prestazione non opera inoltre se le dimissioni avvengono contro il parere dei sanitari che hanno in cura l’assicurato.
Rientro sanitario. Qualora l’Assicurato o i passeggeri del veicolo, in seguito ad un incidente stradale, necessitassero, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa ed in accordo con il medico curante sul posto, del trasporto in un istituto di cura attrezzato in Italia o del rientro alla sua residenza, la Struttura Organizzativa provvederà, con spese a carico di Europ Assistance, ad organizzarne il rientro con il mezzo e nei tempi ritenuti più idonei dai medici della Struttura Organizzativa dopo il consulto di questi con il medico curante sul posto. Tale mezzo potrà essere: - l’aereo sanitario (solo in Europa); - l’aereo di linea in classe economica, se necessario con posto barellato; - il treno in prima classe e, occorrendo, il vagone letto; - l’ambulanza (senza limiti di chilometraggio). Il trasporto sarà interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa e comprenderà l’assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, qualora i medici della Struttura Organizzativa la ritenessero necessaria. Europ Assistance avrà la facoltà di richiedere l’eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro dall’Assicurato. Europ Assistance terrà a proprio carico i costi fino alla concorrenza massima di Euro 10.000,00 complessivi per sinistro e per anno assicurativo. Per importi superiori Europ Assistance interverrà subito dopo aver ricevuto in Italia adeguate garanzie.
Rientro sanitario. Qualora a seguito di infortunio causato da inci- dente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il Veicolo, le condizioni dell’Assicurato, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di te- lecomunicazione, tra i medici della Struttura Organizzativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in un ospe- dale attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni dell’Assicurato: - aereo sanitario - aereo di linea in classe economica, eventual- mente in barella; - treno in prima classe e, occorrendo, il vagone letto - autoambulanza (senza limiti di chilometraggio) Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa ed effettuato con costi a carico della Società, inclusa l’assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizza- tiva stessa.
Rientro sanitario. Qualora, a seguito di infortunio o malattia improvvisa, le condizioni dell’Assicurato, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione tra i medici della Struttura Organizzativa e il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in un istituto di cura attrezzato in Italia od alla sua residenza in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni del paziente, quale: – aereo sanitario; – aereo di linea in classe economica, eventualmente barellato; – treno in prima classe e, occorrendo, il vagone letto; – autoambulanza (senza limiti di percorso). Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa ed effettuato a spese della Società, inclusa l’assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzativa stessa. – le infermità o le lesioni che, a giudizio dei medici, possono essere curate sul posto o che non impediscono all’Assicurato di proseguire il viaggio; – le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali od internazionali.
Rientro sanitario. Qualora a seguito di Infortunio causato da Incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il Veicolo, le condizioni dell’Assi- curato, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione, tra i medici della Struttura Organiz- zativa e il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in un ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengano più idoneo alle condizioni dell’Assicurato:
Rientro sanitario. Qualora a seguito di Infortunio causato da Incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il Veicolo, le condizioni dell’Assicurato, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione, tra i medici della Struttura Organizzativa e il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in un ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengano più idoneo alle condizioni dell’Assicurato: • aereo sanitario • aereo di linea classe economica, eventualmente in barella • treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto • autoambulanza (senza limiti di chilometraggio). Il trasporto sarà interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa e effettuato a spese della Compagnia, inclusa l’assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzativa stessa. La Struttura Organizzativa utilizzerà l’aereo sanitario esclusivamente nel caso di Sinistri verificatisi in Paesi Europei.
Rientro sanitario. In caso di infortunio o di malattia all’estero dell’Assistito, la Società potrà organizzare il suo rientro, tenendone a carico i costi, con eventuale accompagnamento medico o infermieristico, utilizzando, secondo la gravità delle condizioni cliniche e sentito il parere dei medici curanti locali: - l’aereo di linea regolare (anche con sistemazione in barella); - il treno (anche in vagone letto); - l’ambulanza. In ogni caso la decisione sulle modalità e sui tempi da osservare per l’organizzazione e l’effettuazione del rimpatrio dell’Assistito è di esclusiva pertinenza dei medici della Società che provvederanno sempre ad informare il medico curante ed i familiari dell’Assistito stesso. Nel caso infine che, a giudizio del servizio medico della Società, le condizioni dell’assistito siano tali da rendere superflua una sorveglianza medica o infermieristica nel corso del rientro, ma giustifichino comunque la necessità di un accompagnatore, la Società medesima. provvederà a far viaggiare sugli stessi mezzi di trasporto un familiare, purché già presente sul posto. In considerazione dell’aspetto particolare di tale garanzia, la Società si impegna, in caso di aggiudicazione, a comunicare alla Direzione del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, con effetto dalla decorrenza della copertura, il numero di telefono cellulare di un Dirigente della Compagnia che potrà essere contattato, nei casi di particolare urgenza, fino al rientro di tutti volontari avviati a servizio nell’ambito della presente Convenzione e quindi anche successivamente alla data di scadenza di cui all’art. 2 –Durata della Convenzione”. La presente garanzia è prestata con un massimale di € 25.000,00= (EuroVenticinquemila/00).