Assunzione a termine. 1 Le assunzioni con contratto a termine sono regolate dalle vigenti disposizioni di legge e dalle norme del presente contratto. 2. E’ consentita l’apposizione di un termine alla durata del contratto a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, quali: a) maggiori esigenze di personale per l’espletamento del servizio nei periodi di espansione del traffico, da maggio a ottobre ovvero in uno o più periodi diversi in relazione alle particolari situazioni locali, di durata complessivamente non superiore a sei mesi, la cui effettiva collocazione sarà oggetto di esame preventivo congiunto per una sua definizione; b) necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie e/o permessi nei periodi da giugno a settembre e da dicembre a gennaio; c) attuazione di programmi di riorganizzazione o di revisioni tecnico-organizzative: d) necessità derivanti da intensificazioni dell’attività lavorativa saltuarie o temporanee ovvero definite o predeterminate nel tempo, cui non sia possibile sopperire con il normale organico; e) manutenzione straordinaria degli impianti; f) esigenze connesse alla fase di avvio di nuove attività, intendendosi per tale anche l’avvio di un nuovo impianto o di un nuovo servizio, limitatamente a un periodo di 14 mesi; g) sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto o di lavoratore temporaneamente adibito ad altre mansioni ovvero di lavoratori impegnati in attività formative. 3. Le assunzioni con contratto a termine di cui al punto 2, ad esclusione della lettera g), non potranno risultare di durata inferiore a 30 giorni di calendario. 4. La quota di personale da assumere ai sensi delle lettere c), d) ed e) del precedente punto 2 non potrà superare mediamente nell’anno il 5% del personale in organico in Azienda al 31 dicembre dell’anno precedente. 5. La proroga del contratto a termine è ammessa una sola volta, con il consenso del lavoratore, a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato. In tal caso la durata complessiva del contratto a termine non potrà essere superiore a 24 mesi. 6. Le prestazioni lavorative giornaliere del personale di esazione vengono disposte in relazione alle ricorrenti maggiori esigenze del servizio esazione pedaggi connesse ai flussi dei traffico nelle singole stazioni o gruppi di stazioni, fermo restando quanto previsto dal punto 28 dell’art. 9. 7. In calce ai singoli articoli del presente contratto vengono riportati gli adeguamenti applicativi di alcuni istituti contrattuali alle particolari modalità di effettuazione delle prestazioni da parte del personale di cui al presente articolo. 8. Gli accordi aziendali di cui all’ art. 46 lett. B) stipulati successivamente alla definizione del presente contratto verranno riconosciuti anche al personale assunto con contratto a tempo determinato in proporzione al periodo prestato. 9. Le innovazioni introdotte con l’ accordo di rinnovo 15 luglio 2005, ad eccezione di quanto previsto dal chiarimento interpretativo, trovano applicazione dal 1° ottobre 2005.
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Assunzione a termine. 1 1. Le assunzioni con contratto a termine sono regolate dalle vigenti disposizioni di legge e dalle norme del presente contratto.
2. E’ consentita l’apposizione La durata dei rapporti di un termine alla durata del contratto lavoro a fronte tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di ragioni lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di carattere tecnicouna successione di contratti, produttivo, organizzativo o sostitutivo, quali:
a) maggiori esigenze conclusi per lo svolgimento di personale per l’espletamento del servizio nei mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di espansione del traffico, da maggio a ottobre ovvero in uno o più periodi diversi in relazione alle particolari situazioni locali, di durata complessivamente non superiore a sei mesi, la cui effettiva collocazione sarà oggetto di esame preventivo congiunto per una sua definizione;
b) necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie e/o permessi nei periodi da giugno a settembre interruzione tra un contratto e da dicembre a gennaio;
c) attuazione di programmi di riorganizzazione o di revisioni tecnico-organizzative:
d) necessità derivanti da intensificazioni dell’attività lavorativa saltuarie o temporanee ovvero definite o predeterminate nel tempo, cui non sia possibile sopperire con il normale organico;
e) manutenzione straordinaria degli impianti;
f) esigenze connesse alla fase di avvio di nuove attività, intendendosi per tale anche l’avvio di un nuovo impianto o di un nuovo servizio, limitatamente a un periodo di 14 mesi;
g) sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto o di lavoratore temporaneamente adibito ad altre mansioni ovvero di lavoratori impegnati in attività formative.
3. Le assunzioni con contratto a termine di cui al punto 2, ad esclusione della lettera g)l'altro, non potranno risultare può superare il limite previsto dalla normativa vigente. Ai fini del computo di durata inferiore a 30 giorni tale periodo si tiene altresì conto dei periodi di calendario.
4. La quota missione aventi ad oggetto mansioni di personale da assumere ai sensi delle lettere c)pari livello e categoria legale, d) ed e) del precedente punto 2 non potrà superare mediamente nell’anno il 5% del personale in organico in Azienda al 31 dicembre dell’anno precedente.
5. La proroga del contratto a termine è ammessa una sola voltasvolti tra i medesimi soggetti, con il consenso del lavoratore, a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato. In tal caso la durata complessiva del Un ulteriore contratto a termine che ecceda il limite complessivo di cui al precedente capoverso può essere stipulato fra gli stessi soggetti, presso l’ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, per una sola volta e per una durata non potrà essere superiore a 24 12 mesi.
6. Le prestazioni lavorative giornaliere del personale di esazione vengono disposte in relazione alle ricorrenti maggiori esigenze del servizio esazione pedaggi connesse ai flussi dei traffico nelle singole stazioni o gruppi di stazioni, fermo restando quanto previsto dal punto 28 dell’art. 9.
7. In calce ai singoli articoli del presente contratto vengono riportati gli adeguamenti applicativi di alcuni istituti contrattuali alle particolari modalità di effettuazione delle prestazioni da parte del personale di cui al presente articolo.
83. Gli accordi aziendali di cui all’ artall'art. 46 lett. lettera “B) ” stipulati successivamente alla definizione del presente contratto del 15.07.2005 verranno riconosciuti anche al personale assunto con contratto a tempo determinato in proporzione al periodo prestato.
94. I lavoratori assunti a termine ricevono adeguati interventi formativi/informativi ai fini della sicurezza del lavoro e con riguardo alle modalità di svolgimento del processo lavorativo di competenza.
5. Le innovazioni introdotte assunzioni con l’ accordo contratto a termine per le attività stagionali non potranno risultare di rinnovo 15 luglio 2005durata inferiore a 30 giorni di calendario.
6. Con riferimento al numero di dipendenti a tempo indeterminato in forza al 31 dicembre dell'anno precedente, ad eccezione nelle aziende fino a 200 dipendenti la quota di quanto previsto dal chiarimento interpretativoassunzioni con contratto a termine non potrà superare mediamente nell’anno il 10%, trovano applicazione dal 1° ottobre 2005e nelle aziende oltre 200 dipendenti detta quota non potrà superare mediamente nell’anno il 5%. Nelle suddette percentuali non rientrano le sostituzioni di personale ai sensi dell’art. 23, comma 2, lettera e) del d. lgs. n. 81/2015 nonché i contratti a tempo determinato stipulati per le attività stagionali di cui al comma 7 del presente articolo.
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Assunzione a termine. 1 1. Le assunzioni con contratto a termine sono regolate dalle vigenti disposizioni di legge e dalle norme del presente contratto.
2. E’ consentita l’apposizione di un termine alla durata del contratto a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, quali:
a) maggiori esigenze di personale per l’espletamento del servizio nei periodi di espansione del traffico, da maggio a ottobre ovvero in uno o più periodi diversi in relazione alle particolari situazioni locali, di durata complessivamente non superiore a sei mesi, la cui effettiva collocazione sarà oggetto di esame preventivo congiunto per una sua definizione;
b) necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie e/o permessi nei periodi da giugno a settembre e da dicembre a gennaio;
c) attuazione di programmi di riorganizzazione o di revisioni tecnico-tecnico- organizzative:;
d) necessità derivanti da intensificazioni dell’attività lavorativa saltuarie o temporanee ovvero definite o predeterminate nel tempo, cui non sia possibile sopperire con il normale organico;
e) manutenzione straordinaria degli impianti;
f) esigenze connesse alla fase di avvio di nuove attività, intendendosi per tale anche l’avvio di un nuovo impianto o di un nuovo servizio, limitatamente a un periodo di 14 mesi;
g) sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto o di lavoratore temporaneamente adibito ad altre mansioni ovvero di lavoratori impegnati in attività formative.
3. Le assunzioni con contratto a termine di cui al punto 22 , ad esclusione della lettera g), non potranno risultare di durata inferiore a 30 giorni di calendario.
4. La quota di personale da assumere ai sensi delle lettere c), d) ed e) del precedente punto 2 non potrà superare mediamente nell’anno il 5% del personale in organico in Azienda al 31 dicembre dell’anno precedente.
5. La proroga del contratto a termine è ammessa una sola volta, con il consenso del lavoratore, a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato. In tal caso la durata complessiva del contratto a termine non potrà essere superiore a 24 mesi.
6. Le prestazioni lavorative giornaliere del personale di esazione vengono disposte in relazione alle ricorrenti maggiori esigenze del servizio esazione pedaggi connesse ai flussi dei del traffico nelle singole stazioni o gruppi di stazioni, fermo restando quanto previsto dal punto 28 dell’art. 9.
7. In calce ai singoli articoli del presente contratto vengono riportati gli adeguamenti applicativi di alcuni istituti contrattuali alle particolari modalità di effettuazione delle prestazioni da parte del personale di cui al presente articolo.
8. Gli accordi aziendali di cui all’ artall’art. 46 lett. B) stipulati successivamente alla definizione del presente contratto verranno riconosciuti anche al personale assunto con contratto a tempo determinato in proporzione al periodo prestato.
9. Le innovazioni introdotte con l’ accordo l’accordo di rinnovo 15 luglio 2005, ad eccezione di quanto previsto dal chiarimento interpretativo, trovano applicazione dal 1° ottobre 2005. CHIARIMENTO INTERPRETATIVO Le parti si danno atto che, in relazione alle particolari connotazioni degli assetti organizzativi aziendali, alla disposizione contrattuale in ordine all’assegnazione di ferie e all’esigenza di programmare con congruo anticipo le assunzioni con contratto a termine necessarie per l’espletamento del servizio, rientrano nei casi di legittima apposizione di un termine alla durata del contratto le assunzioni con contratto a termine effettuate per ferie e/o permessi, anche prescindendo dall’indicazione nominativa del lavoratore da sostituire.
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Assunzione a termine. 1 Le assunzioni Per l'assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato si applicano le disposizioni del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni ed integrazioni. Il contratto a termine deve risultare da un atto scritto nel quale sono specificate le ragioni per cui si ricorre all'apposizione di un termine. La copia dell'atto scritto deve essere consegnata al lavoratore contestualmente all'inizio della prestazione. Gli accordi integrativi di cui al successivo art. 44 stabiliranno la percentuale dei lavoratori con contratto a termine sono regolate dalle vigenti disposizioni di legge rispetto al numero dei lavoratori impegnati a tempo indeterminato, che in ogni modo non potrà essere superiore al 15%. Ai dipendenti con assunzione a termine si applicano le norme ed ogni trattamento previsti dal presente contratto in proporzione al periodo lavorativo prestato e dalle norme del presente contratto.
2. E’ consentita l’apposizione di un termine alla sempre che non siano obiettivamente incompatibili con la durata del contratto a fronte termine e con esclusione di ragioni quelle relative al preavviso. Il lavoratore a tempo determinato che ha svolto il suo servizio presso l'Associazione, vanta, in caso di carattere tecnicoassunzioni, produttivoun diritto di precedenza ad essere riassunto presso la stessa Associazione con la medesima qualifica ricoperta nel precedente rapporto, organizzativo o sostitutivoa patto che manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso. Qualora al contratto a termine subentrasse un rapporto a tempo indeterminato, quali:
a) maggiori esigenze di personale per l’espletamento del servizio nei periodi di espansione del traffico, da maggio a ottobre ovvero in uno o più periodi diversi in relazione alle particolari situazioni locali, di durata complessivamente non superiore a sei mesi, la cui effettiva collocazione sarà oggetto di esame preventivo congiunto per una sua definizione;
b) necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie e/o permessi nei periodi da giugno a settembre e da dicembre a gennaio;
c) attuazione di programmi di riorganizzazione o di revisioni tecnico-organizzative:
d) necessità derivanti da intensificazioni dell’attività lavorativa saltuarie o temporanee ovvero definite o predeterminate nel tempo, cui non sia possibile sopperire con il normale organico;
e) manutenzione straordinaria degli impianti;
f) esigenze connesse alla fase di avvio di nuove attività, intendendosi per tale anche l’avvio di un nuovo impianto o di un nuovo servizio, limitatamente a un periodo di 14 mesi;
g) sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto o di lavoratore temporaneamente adibito ad altre mansioni ovvero di lavoratori impegnati in attività formative.
3. Le assunzioni servizio prestato con contratto a termine di cui al punto 2, varrà ad esclusione della lettera g), non potranno risultare di durata inferiore a 30 giorni di calendario.
4ogni effetto ai fini dell'anzianità. La quota di personale da assumere ai sensi delle lettere c), d) ed e) del precedente punto 2 non potrà superare mediamente nell’anno il 5% del personale in organico in Azienda al 31 dicembre dell’anno precedente.
5. La proroga del contratto a termine è ammessa una sola volta, Delle assunzioni con il consenso del lavoratore, a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato. In tal caso la durata complessiva del contratto a termine non potrà essere superiore a 24 mesi.
6. Le prestazioni lavorative giornaliere del personale di esazione vengono disposte in relazione alle ricorrenti maggiori esigenze del servizio esazione pedaggi connesse ai flussi dei traffico nelle singole stazioni o gruppi di stazioni, fermo restando quanto previsto dal punto 28 dell’art. 9.
7. In calce ai singoli articoli del presente contratto vengono riportati gli adeguamenti applicativi di alcuni istituti contrattuali alle particolari modalità di effettuazione delle prestazioni da parte del personale di cui al presente articolo.
8. Gli accordi aziendali di cui all’ art. 46 lett. B) stipulati successivamente alla definizione del presente contratto verranno riconosciuti anche al personale assunto con contratto rapporto a tempo determinato in proporzione al periodo prestatodovranno essere informate preventivamente le R.S.A./R.S.U. Ai sensi della legge n. 223/1991, articolo 25, le seguenti qualifiche sono escluse dall'aliquota di riserva per le assunzioni: - Area 2 - Liv. 4B: Controllore; - Area 2 - Liv. 4A: Fecondatore; - Area 2 - Liv. 2: Agronomo - Tecnico qualità; Veterinario - Tecnico qualità.
9. Le innovazioni introdotte con l’ accordo di rinnovo 15 luglio 2005, ad eccezione di quanto previsto dal chiarimento interpretativo, trovano applicazione dal 1° ottobre 2005.
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Assunzione a termine. 1 1. Le assunzioni con contratto a termine sono regolate dalle vigenti disposizioni di legge e dalle norme del presente contratto.
2. E’ consentita l’apposizione di un termine alla durata del contratto a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, quali:
a) maggiori esigenze di personale per l’espletamento del servizio nei periodi di espansione del traffico, da maggio a ottobre ovvero in uno o più periodi diversi in relazione alle particolari situazioni locali, di durata complessivamente non superiore a sei mesi, la cui effettiva collocazione sarà oggetto di esame preventivo congiunto per una sua definizione;
b) necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie e/o permessi nei periodi da giugno a settembre e da dicembre a gennaio;
c) attuazione di programmi di riorganizzazione o di revisioni tecnico-tecnico- organizzative:;
d) necessità derivanti da intensificazioni dell’attività lavorativa saltuarie o temporanee ovvero definite o predeterminate nel tempo, cui non sia possibile sopperire con il normale organico;
e) manutenzione straordinaria degli impianti;
f) esigenze connesse alla fase di avvio di nuove attività, intendendosi per tale anche l’avvio di un nuovo impianto o di un nuovo servizio, limitatamente a un periodo di 14 mesi;
g) sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto o di lavoratore temporaneamente adibito ad altre mansioni ovvero di lavoratori impegnati in attività formative.
3. Le assunzioni con contratto a termine di cui al punto 22 , ad esclusione della lettera g), non potranno risultare di durata inferiore a 30 giorni di calendario.
4. La quota di personale da assumere ai sensi delle lettere c), d) ed e) del precedente punto 2 non potrà superare mediamente nell’anno il 5% del personale in organico in Azienda al 31 dicembre dell’anno precedente.
5. La proroga del contratto a termine è ammessa una sola volta, con il consenso del lavoratore, a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato. In tal caso la durata complessiva del contratto a termine non potrà essere superiore a 24 mesi.
6. Le prestazioni lavorative giornaliere del personale di esazione vengono disposte in relazione alle ricorrenti maggiori esigenze del servizio esazione pedaggi connesse ai flussi dei del traffico nelle singole stazioni o gruppi di stazioni, fermo restando quanto previsto dal punto 28 dell’art. 9.
7. In calce ai singoli articoli del presente contratto vengono riportati gli adeguamenti applicativi di alcuni istituti contrattuali alle particolari modalità di effettuazione delle prestazioni da parte del personale di cui al presente articolo.
8. Gli accordi aziendali di cui all’ artall’art. 46 lett. B) stipulati successivamente alla definizione del presente contratto verranno riconosciuti anche al personale assunto con contratto a tempo determinato in proporzione al periodo prestato.
91. Le innovazioni introdotte con l’ accordo l’accordo di rinnovo 15 luglio 2005, ad eccezione di quanto previsto dal chiarimento interpretativo, trovano applicazione dal 1° ottobre 2005. CHIARIMENTO INTERPRETATIVO Le parti si danno atto che, in relazione alle particolari connotazioni degli assetti organizzativi aziendali, alla disposizione contrattuale in ordine all’assegnazione di ferie e all’esigenza di programmare con congruo anticipo le assunzioni con contratto a termine necessarie per l’espletamento del servizio, rientrano nei casi di legittima apposizione di un termine alla durata del contratto le assunzioni con contratto a termine effettuate per ferie e/o permessi, anche prescindendo dall’indicazione nominativa del lavoratore da sostituire.
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Assunzione a termine. 1 Le 7.1. Per le assunzioni con contratto a termine sono regolate dalle vigenti tempo determinato l’Azienda provvede secondo le disposizioni di previste dalla legge 18 aprile 1962 n. 230 e dalle norme dall’art. 18 bis della legge 25 marzo 1983 n. 79, nonchè secondo le disposizioni del CCNL e del presente contrattoregolamento.
27.2. EAi sensi e per gli effetti di cui all’art. 23 della legge n. 56 del 28 febbraio 1987, e’ consentita l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro, oltre che nei casi previsti dalle disposizioni indicate nel comma precedente, nei seguenti altri casi: - copertura delle necessita’ derivanti dall’assunzione di nuovi servizi da parte dell’Azienda o dall’estensione di quelli d’istituto a fronte titolo provvisorio e temporaneo, ovvero a titolo permanente, nelle more del perfezionamento delle necessarie variazioni di ragioni bilancio e della tabella numerica del personale, ai sensi delle vigenti norme di carattere tecnicolegge, produttivo, organizzativo o sostitutivo, quali:
a) maggiori esigenze nonchè nelle more dell’espletamento delle procedure di personale per l’espletamento del servizio nei periodi di espansione del traffico, da maggio a ottobre ovvero in uno o più periodi diversi in relazione alle particolari situazioni locali, di durata complessivamente non superiore a sei mesi, la cui effettiva collocazione sarà oggetto di esame preventivo congiunto per una sua definizione;
b) necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie assunzione e/o permessi nei periodi da giugno a settembre e da dicembre a gennaio;
c) attuazione di programmi di riorganizzazione o di revisioni tecnico-organizzative:
d) necessità derivanti da intensificazioni dell’attività lavorativa saltuarie o temporanee ovvero definite o predeterminate nel tempo, cui non sia possibile sopperire con il normale organico;
e) manutenzione straordinaria degli impianti;
f) esigenze connesse alla fase di selezione; - avvio di nuove attività, intendendosi per tale anche l’avvio tecnologie; - lavori stagionali; - esecuzione di un nuovo impianto un’opera o di un nuovo servizio, limitatamente a un periodo servizio definiti e limitati nel tempo; - interventi di 14 mesi;
g) ripristino ambientale; - sostituzione di personale assente temporanea dei lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto o di lavoratore temporaneamente adibito ad altre mansioni ovvero posto, con particolare riferimento alle seguenti ipotesi:
a) malattia ed infortuni a lunga durata;
b) maternità;
c) supplenza di lavoratori impegnati in aspettativa chiamati a funzioni pubbliche elettive od a ricoprire cariche sindacali provinciali o nazionali (art. 31 legge 20 maggio 1970, n. 300);
d) supplenza per assenze connesse allo svolgimento di attività formativesindacale a tempo pieno di cui al vigente CCNL;
e) servizio militare di leva o richiamo alle armi;
f) sostituzione di personale temporaneamente associato alle carceri o sottoposto a misure di sicurezza personali od a provvedimenti dell’autorità giudiziaria restrittivi della libertà personale di cui alla legge 16/92;
g) personale in aspettativa;
h) personale temporaneamente allontanato dalle proprie mansioni ai sensi dell’art. 8 del D. Legs. n. 277/91 o dell’art. 17 del D. Leg. n. 626/94;
i) sostituzione dei lavoratori tossicodipendenti di cui alla legge 165/90.
37.3. Le assunzioni con contratto a termine di cui al punto 2, ad esclusione della lettera g), non potranno risultare di durata inferiore a 30 giorni di calendario.
4. La quota di personale da assumere ai sensi delle lettere c), d) ed e) del precedente punto 2 non potrà superare mediamente nell’anno il 5% 7.2 possono essere effettuate in altre ipotesi individuate con accordo sindacale aziendale nei limiti del rapporto percentuale stabilito dal CCNL rispetto al personale in organico in Azienda al 31 servizio a tempo indeterminato nel mese di dicembre dell’anno precedenteprecedente con arrotondamento all’unita’ superiore. L’eventuale superamento di detto limite forma oggetto di confronto con le Organizzazioni Sindacali.
5. La proroga del contratto a termine è ammessa una sola volta, con il consenso del lavoratore, a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato. In tal caso la durata complessiva del contratto a termine non potrà essere superiore a 24 mesi.
6. Le prestazioni lavorative giornaliere del personale di esazione vengono disposte in relazione alle ricorrenti maggiori esigenze del servizio esazione pedaggi connesse ai flussi dei traffico nelle singole stazioni o gruppi di stazioni, fermo restando quanto previsto dal punto 28 dell’art. 9.
7. In calce ai singoli articoli del presente contratto vengono riportati gli adeguamenti applicativi di alcuni istituti contrattuali alle particolari modalità di effettuazione delle prestazioni da parte del personale di cui al presente articolo.
8. Gli accordi aziendali di cui all’ art. 46 lett. B) stipulati successivamente alla definizione del presente contratto verranno riconosciuti anche al personale assunto con contratto a tempo determinato in proporzione al periodo prestato.
9. Le innovazioni introdotte con l’ accordo di rinnovo 15 luglio 2005, ad eccezione di quanto previsto dal chiarimento interpretativo, trovano applicazione dal 1° ottobre 2005.
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Samples: Regolamento Per Le Procedure Di Ricerca, Selezione Ed Inserimento Del Personale