CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA SOCIETA’ E CONSORZI CONCESSIONARI DI AUTOSTRADE E TRAFORI
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA XXXXXXX’ E CONSORZI CONCESSIONARI DI AUTOSTRADE E TRAFORI
16 dicembre 2019
Addì 16 dicembre 2019,
Xxxxxxxxx, con la partecipazione delle aziende associate Fise-ACAP, con la partecipazione delle aziende associate e
FILT CGIL FIT CISL
UILTRASPORTI SLA CISAL
FEDERAZIONE UGL VIABILITA’ E LOGISTICA, rappresentata dal Segretario Nazionale Xxxxx Xxxxxx, dal Coordinatore Nazionale Aspi Xxxxx Xxxxxxx, e dalla delegazione composta da Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx,
hanno rinnovato il contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente da Società e consorzi concessionarie di Autostrade e trafori 29 luglio 2016, la cui scadenza è fissata al 30 giugno 2022.
PREMESSA
Tenuto conto dei processi di trasformazione e di innovazione tecnologica e organizzativa che caratterizzano attualmente il settore autostradale, le parti condividono l’esigenza strategica delle aziende di qualificare sempre più le proprie attività, anche rispetto all’ambiente, diversificandone la gamma e potenziando nel complesso i servizi offerti, in un’ottica di valorizzazione degli asset aziendali.
Tale processo, fondamentale per accompagnare positivamente le innovazioni tecnologiche ed organizzative, deve costituire, anche attraverso elementi di maggiore elasticità collegati alla prestazione lavorativa, il percorso con il quale individuare forme adeguate di presidio dei complessivi livelli occupazionali in una ottica di crescita del sistema.
In tale contesto le parti confermano la validità di un sistema di relazioni sindacali che, ferme restando le distinte autonomie e responsabilità, sia ispirato ad un modello che possa realizzare gli obiettivi di evoluzione del sistema verso assetti che assicurino più elevati livelli di efficacia ed efficienza.
Nel sottolineare i positivi effetti derivanti da comportamenti improntati a criteri collaborativi e propositivi, assume particolare significato la previsione di momenti partecipativi che tengano conto sia delle situazioni ed esigenze particolari che contraddistinguono l’organizzazione del settore sia della necessità di un diretto coinvolgimento e valorizzazione delle risorse umane interessate, anche attraverso adeguati momenti di formazione.
In coerenza con gli intendimenti espressi e con le finalità indicate, le parti esprimono la comune condivisione dell’obiettivo di favorire l’ottimizzazione dei processi produttivi, attraverso una organizzazione del lavoro più adeguata ai flussi di attività e alle esigenze operative, con positive conseguenze sulla qualità e sull’efficacia del servizio, ovviando alle rigidità determinate da un sistema articolato essenzialmente su turni continui e avvicendati.
Le parti convengono altresì sulla attivazione di un processo che favorisca una migliore combinazione tra l’utilizzo delle previste tipologie di rapporto di lavoro, anche nella prospettiva di favorire nuove opportunità occupazionali per il personale utilizzato con contratto a tempo parziale o a tempo determinato in una diversa modalità di impiego in coerenza con le esigenze di flessibilità del sistema e di dimensionamento delle risorse necessarie.
29 luglio 2016
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DICHIARAZIONE COMUNE DELLE PARTI SUL MERCATO DEL LAVORO
Nel quadro di una particolare attenzione alle problematiche dell’occupazione e del mercato del lavoro le parti confermano che i contratti di lavoro a tempo indeterminato costituiscono la forma comune dei rapporti di lavoro – come previsto nell’Accordo europeo UNICE – CEEP – CES del 18 marzo 1999 - e ritengono che gli istituti che disciplinano gli strumenti di flessibilità del mercato del lavoro debbano integrare tale forma rispondendo contestualmente ad obiettivi di funzionalità di sviluppo e crescita delle aziende e di appropriata tutela dei lavoratori interessati.
Le parti convengono che a partire dal 2016 l’insieme dei lavoratori regolati da un rapporto di lavoro diverso da quello del “contratto a tempo indeterminato” non possa superare in ciascun mese il 20% (35% per le Società fino a 200 dipendenti) del personale a tempo indeterminato in organico in Azienda al 31 dicembre dell’anno precedente. Nella suddetta percentuale non rientrano le sostituzioni di personale ai sensi della lettera g) del punto 2 dell’art.2.
Per quanto attiene il “Lavoro Accessorio” come disciplinato dal decreto-legge n. 50/2017 convertito in legge n. 96/2017, il “Lavoro intermittente” e la somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, considerata la novità degli strumenti le Parti si riservano di effettuare una fase di approfondimento e di monitoraggio entro il 31 dicembre 2016, nell’ambito dell’osservatorio nazionale, con riferimento anche alle soluzioni di altri comparti ai fini di una valutazione correlata alle peculiarità dell’attività svolta e dell’individuazione di soluzioni condivise. In attesa della definizione di quanto precede, troveranno applicazione nel settore esclusivamente gli istituti normati dal presente contratto.
29 luglio 2016
ARTICOLO 1 – ASSUNZIONE
1. L'assunzione del personale viene effettuata dalla Società in conformità alle norme di legge e contrattuali.
2. L'assunzione viene comunicata al lavoratore con lettera nella quale devono essere specificati:
a) la data di inizio del rapporto di lavoro;
b) il livello ed il profilo professionale cui il lavoratore viene assegnato;
c) la sede ed eventualmente la zona di lavoro;
d) il trattamento economico iniziale;
e) la durata dell'eventuale periodo di prova.
3. Ad ogni lavoratore viene consegnata una copia del presente contratto, che può essere resa disponibile anche in versione elettronica.
4. Nelle assunzioni di personale la Società terrà preliminarmente conto, semprechè gli interessati risultino in possesso dei requisiti richiesti, delle domande di assunzione presentate da componenti il nucleo familiare dei lavoratori dipendenti deceduti.
Nelle assunzioni di personale la Società terrà altresì conto, semprechè gli interessati risultino in possesso dei requisiti richiesti, delle domande di assunzione presentate da componenti il nucleo familiare dei lavoratori dipendenti che siano cessati dal servizio per raggiunti limiti di età o per invalidità o per malattia.
5. Allo scopo di utilizzare nel modo migliore le capacità professionali dei lavoratori in servizio e di consentire lo sviluppo di carriera, la Società, per coprire nuovi posti di lavoro o altri resisi vacanti, darà la precedenza, a parità di requisiti richiesti, ai lavoratori in servizio.
ARTICOLO 2 - ASSUNZIONE A TERMINE
1. Le assunzioni con contratto a termine sono regolate dalle vigenti disposizioni di legge e dalle norme del presente contratto.
2. La durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare il limite previsto dalla normativa vigente. Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato.
Un ulteriore contratto a termine che ecceda il limite complessivo di cui al precedente capoverso può essere stipulato fra gli stessi soggetti, presso l’ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, per una sola volta e per una durata non superiore a 12 mesi.
3. Gli accordi aziendali di cui all'art. 46 lettera “B” stipulati successivamente alla definizione del contratto del 15.07.2005 verranno riconosciuti anche al personale assunto con contratto a tempo determinato in proporzione al periodo prestato.
4. I lavoratori assunti a termine ricevono adeguati interventi formativi/informativi ai fini della sicurezza del lavoro e con riguardo alle modalità di svolgimento del processo lavorativo di competenza.
5. Le assunzioni con contratto a termine per le attività stagionali non potranno risultare di durata inferiore a 30 giorni di calendario.
6. Con riferimento al numero di dipendenti a tempo indeterminato in forza al 31 dicembre dell'anno precedente, nelle aziende fino a 200 dipendenti la quota di assunzioni con contratto a termine non potrà superare mediamente nell’anno il 10%, e nelle aziende oltre 200 dipendenti detta quota non potrà superare mediamente nell’anno il 5%.
Nelle suddette percentuali non rientrano le sostituzioni di personale ai sensi dell’art. 23, comma 2, lettera e) del d. lgs. n. 81/2015 nonché i contratti a tempo determinato stipulati per le attività stagionali di cui al comma 7 del presente articolo.
ATTIVITA’ STAGIONALI
7. I contratti stipulati in relazione ad attività stagionali sono quelli di cui al presente comma, all’interno dei periodi temporali ivi indicati.
I contratti a tempo determinato per attività stagionali, ai sensi di legge, possono essere stipulati per il personale addetto alle attività di esazione, all’interno del periodo aprile/settembre e nel periodo 7 dicembre/7 gennaio.
Le competenti parti, a livello di unità produttiva, potranno stipulare intese finalizzate alla definizione di una diversa collocazione temporale dei periodi di stagionalità, ferma restando la loro durata complessiva.
Le stesse parti potranno concordare l'eventuale estensione della normativa in materia di contratti a termine per attività stagionali a situazioni o settori che abbiano le identiche caratteristiche di quanto rappresentato per l’esazione.
8. Ai contratti a tempo determinato stipulati per le attività stagionali di cui sopra non si applica il limite di durata massima di cui al comma 2 del presente articolo.
I predetti contratti possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui all’art. 21, comma 1, secondo periodo, del d.lgs n. 81/2015.
Agli stessi non si applicano le disposizioni di cui all’art. 21, comma 2 del d. lgs. n. 81/2015.
9. Il lavoratore assunto a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a tempo determinato da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali.
DIRITTI DI PRECEDENZA E PRIORITA’ PER IL PERSONALE DI ESAZIONE
10. Il personale che abbia prestato attività lavorativa come esattore con contratto a tempo determinato, anche per attività stagionali, e che abbia superato il periodo di prova, anche attraverso la sommatoria di più contratti di lavoro, ha diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a termine, presso la stessa unità produttiva, per la medesima mansione, per la sola causale sostitutiva e purché la sommatoria dei contratti non determini il superamento del limite di cui al comma 2 del presente articolo.
La volontà di avvalersi di tale diritto di precedenza dovrà essere manifestata in forma scritta entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. In caso di concomitanza di più aspiranti che abbiano manifestato nei termini sopra previsti la volontà di avvalersi del diritto di precedenza, sarà data priorità secondo i criteri che saranno individuati tra le parti a livello di unità produttiva. In caso di mancato accordo sui criteri di definizione di quanto sopra verranno attivate le procedure di composizione delle controversie di cui all'art. 48.
11. Il personale che abbia prestato attività lavorativa come esattore con contratto a tempo determinato, anche per attività stagionali, e che abbia superato il periodo di prova anche attraverso la sommatoria di più contratti di lavoro, ha diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a tempo indeterminato per la medesima mansione. La volontà di avvalersi di tale diritto di precedenza dovrà essere manifestata in forma scritta entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. In caso di concomitanza di più aspiranti che abbiano manifestato nei termini sopra previsti la volontà di avvalersi del diritto di precedenza, sarà data priorità secondo i criteri che dovranno essere definiti a livello di singola azienda.
12. In caso di assunzioni a tempo indeterminato in comparti lavorativi diversi dall’esazione e comunque per professionalità ricomprese fino al livello C, le Società terranno prioritariamente conto delle domande avanzate dal personale che abbia prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato, anche per attività stagionali, come esattore, sempreché gli interessati risultino in possesso dei requisiti richiesti per svolgere la mansione e dopo aver valutato l'idoneità anche fisica dei candidati a ricoprire tali posizioni e avuto riguardo alla graduatoria in essere.
DIRITTI DI PRECEDENZA
13. Xxxxx rimanendo quanto previsto al comma 11, il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato, anche per attività stagionali, presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi sei mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine. Il lavoratore dovrà manifestare per iscritto la propria volontà in tal senso al datore di lavoro entro i sei mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
14. Il diritto di precedenza di cui ai commi 10, 11 e 13 si estingue entro un anno dalla cessazione del rapporto. Si estingue altresì in caso di rifiuto dell'interessato ad accettare la proposta di lavoro. Qualora l'interessato per motivi non dipendenti dalla sua volontà non sia utilizzato nel corso di un anno solare con un rapporto di lavoro a tempo determinato, lo stesso potrà manifestare la sua volontà di avvalersi del diritto di precedenza in forma scritta entro il mese di giugno di ciascun anno, fino al terzo anno dalla cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro.
15. I diritti di precedenza di cui al presente articolo non sono esercitabili dai lavoratori che abbiano concluso il rapporto di lavoro a tempo determinato per licenziamento, dimissioni o risoluzione consensuale.
16. Le Società informano i lavoratori a tempo determinato dei posti vacanti a tempo indeterminato che si rendano disponibili nell'ambito dell’unità produttiva di appartenenza. Le informazioni possono essere fornite anche mediante affissione in luogo accessibile a tutti i lavoratori.
NOTA A VERBALE
In applicazione dell’accordo 14.11.2019, sono fatti salvi i contratti a tempo determinato per attività stagionali in corso alla data di stipula del c.c.n.l., fino al 31.1.2020 o comunque fino alla diversa data eventualmente stabilita in applicazione di accordi aziendali.
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DISCIPLINE SPECIFICHE PER I CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO
LAVORO SUPPLEMENTARE E STRAORDINARIO (Art. 3, comma 7 e Art. 11,
comma 15)
Le prestazioni di lavoro supplementare o straordinario possono essere svolte dai lavoratori con contratto a termine assunti a tempo parziale. Resta inteso che le ore di lavoro supplementare non potranno eccedere il limite massimo complessivo determinato moltiplicando 34 ore per il numero di mesi di durata del contratto.
Il limite massimo di lavoro straordinario per i lavoratori con contratto a termine viene determinato moltiplicando 24 ore per il numero dei mesi di durata del contratto, ferma restando la non applicabilità delle previsioni di cui ai commi 16 e 17 dell’art. 11.
CONGEDO MATRIMONIALE (Art. 15, comma 2)
I lavoratori con contratto a tempo determinato hanno diritto a 8 giorni consecutivi di congedo matrimoniale con corresponsione della retribuzione dedotto quanto eventualmente corrisposto a tale titolo dall'INPS, se assunto con contratto di durata non inferiore a tre mesi. Per i contratti di durata inferiore a tre mesi resta, comunque, impregiudicato il diritto del lavoratore al trattamento INPS.
FERIE – PERSONALE DI ESAZIONE (Art. 29, comma 15)
Qualora, in considerazione della brevità della durata e la particolarità della prestazione del personale a tempo determinato di esazione, non sia possibile l'effettivo godimento delle ferie, si procederà a liquidare, in sede di trattamento di fine rapporto, i ratei maturati in ragione di giorni 1,65 della retribuzione globale di fatto prevista dall’articolo 29, comma 7, per ogni mese di servizio.
TRATTAMENTO DI MALATTIA (Art. 32, comma 12)
I periodi a retribuzione intera ed a retribuzione ridotta vengono fissati - proporzionalmente - nella seguente misura: per ogni mese di durata del contratto il personale a tempo determinato ha diritto, in caso di malattia, a 7 giorni a retribuzione intera ed a 7 giorni a retribuzione al 75%. Le frazioni di mese superiori a 15 giorni si considerano come mese intero.
PREVIDENZA COMPLEMENTARE (Art. 59, comma 2)
I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, che cumulino nell’arco dell’anno civile (1° gennaio-31 dicembre) periodi di lavoro almeno pari a tre mesi, potranno aderire al Fondo al compimento di tale periodo.
ARTICOLO 3 – ASSUNZIONE A TEMPO PARZIALE
1. La Società può procedere all’assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo parziale il cui svolgimento si realizza con le seguenti modalità:
a) orizzontale: con orario giornaliero ridotto rispetto a quanto stabilito dall’art. 9 per il personale a tempo pieno;
b) verticale: con prestazione di attività a tempo pieno, limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno;
c) misto: con la combinazione delle due modalità di svolgimento del rapporto di lavoro di cui alle precedenti lettere a) e b).
Il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale può essere impiegato anche in attività lavorative in turno.
Il personale a tempo parziale può essere assunto anche con contratto a termine.
2. Il personale a tempo parziale, impiegato in ogni unità produttiva, non può eccedere ogni anno il 20% del personale in servizio al 31 dicembre dell’anno precedente nelle Società con più di mille dipendenti e il 30% nelle altre.
I lavoratori di cui alla lettera a) del comma 3 del presente articolo assunti in sostituzione di personale a tempo pieno per svolgerne l’intera prestazione in turni continui e avvicendati non vengono conteggiati ai fini della percentuale di cui al comma che precede. Di tali assunzioni verrà data informazione alla R.S.U. o R.S.A..
3. La Società fissa, all’atto dell’assunzione, la durata della prestazione a tempo parziale, che non sarà inferiore a:
a) 80 ore, nel caso di orario distribuito su base mensile;
b) 880 ore, nel caso di orario distribuito nel corso dell’anno, anche limitatamente ad alcuni periodi di esso.
La durata della prestazione minima giornaliera continuativa che tale personale può essere chiamato a svolgere è fissata in 4 ore.
4. Nella lettera di assunzione è contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione a tempo parziale e della collocazione temporale dell’orario con
riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno, fermo restando quanto stabilito al successivo comma 5.
In particolare, per quanto concerne la collocazione della prestazione, la Società indicherà nella lettera di assunzione le ore giornaliere nelle quali va effettuata, in rapporto alle esigenze aziendali, la prestazione a tempo parziale.
Nel caso di prestazioni lavorative in turni tale indicazione riguarderà la collocazione dell’orario nell’ambito del turno e secondo l’andamento dello stesso, ovvero gli schemi di turno in cui verrà programmata, ai sensi del comma 4 dell’art. 9, la prestazione a tempo parziale; tale articolazione dell’orario non configura fattispecie di clausola elastica di cui al successivo comma 5.
5. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere svolto secondo modalità elastiche che consentano sia la variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa come stabilita al precedente comma 4 sia variazioni strutturali e temporalmente definite in aumento della durata della prestazione stessa.
Le prestazioni lavorative rese secondo modalità elastiche non possono superare 16 ore nel caso di orario distribuito su base mensile e 192 ore nel caso di orario distribuito nel corso dell’anno.
La disponibilità allo svolgimento del rapporto a tempo parziale ai sensi dei comma che precedono richiede il consenso del lavoratore, formalizzato attraverso specifico atto scritto, anche contestuale alla lettera di assunzione, reso, su richiesta del lavoratore, con l’assistenza di un componente della R.S.U. o R.S.A. aderente alle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto, secondo quanto indicato dallo stesso lavoratore.
L’eventuale rifiuto del lavoratore di stipulare il patto suddetto non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento nè può dar luogo a provvedimenti disciplinari.
La variazione della prestazione lavorativa deve essere comunicata dalla Società con un preavviso di almeno cinque giorni di calendario.
In caso di aumento della prestazione, questo andrà comunicato, ogni qual volta la società intenda utilizzarlo, con un preavviso di venti giorni di calendario.
Per le sole ore prestate a seguito dell’esercizio di tale potere da parte della Società, al di fuori degli orari o degli schemi concordati nell’atto di instaurazione del rapporto a tempo parziale (ovvero di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale, ovvero di modifica degli stessi) compete al lavoratore la maggiorazione del 10% della quota oraria di cui all’art. 24 della retribuzione globale di fatto, intendendosi a tali effetti quella di cui al comma 1 dell’art. 22, aumentata di 1/12 di tredicesima e di 1/12 di premio annuo, determinati sui valori in vigore al momento dell’effettuazione della prestazione.
Decorsi cinque mesi dalla stipulazione del patto che prevede clausole elastiche, il lavoratore può chiederne modifica o darne disdetta dando alla Società un preavviso di un mese, quando ricorrano le seguenti documentate ragioni:
a) incompatibilità con la necessità di attendere ad altra sopravvenuta attività lavorativa, subordinata o autonoma;
b) esigenze di carattere familiare;
c) esigenze di tutela della salute certificate dalle competenti strutture sanitarie pubbliche ovvero dal medico competente di cui al D. Lgs. 9.4.2008, n. 81;
d) frequenza di corsi di studio o di formazione legalmente riconosciuti.
Resta in ogni caso salva la possibilità, per la Società e il lavoratore, di stipulare nuovi patti contenenti clausole elastiche.
6. E’ facoltà dell’Azienda richiedere e del lavoratore accettare prestazioni di lavoro supplementare in presenza di specifiche esigenze di organizzazione del servizio, quali quelle connesse a:
− necessità, sia saltuarie che ricorrenti, derivanti da incrementi di attività produttiva;
− sostituzione di personale dipendente assente per qualsiasi causa.
Le ore di lavoro supplementare, intendendosi per tali quelle eccedenti la prestazione minima concordata, sono retribuite come ore ordinarie e possono essere effettuate:
− oltre il normale orario giornaliero ridotto, fino al limite massimo giornaliero del corrispondente lavoratore a tempo pieno;
− nelle giornate nelle quali non sia prevista prestazione di lavoro, ancorchè ricadenti, per il lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto, al di fuori dei periodi predeterminati ai sensi dei punti 1, 4 e, in caso di attivazione di clausola elastica, del comma 5 del presente articolo.
Le prestazioni di lavoro supplementare non potranno superare, nell’arco di ciascun quadrimestre, il limite massimo di 136 ore.
Per i lavoratori di cui alla lettera b) del precedente comma 3 il limite è annuale e fissato in 408 ore.
Per il personale a tempo parziale in forza al 16 febbraio 2000 la cui distribuzione dell’orario è fissata sulla base mensile di 104 ore il limite massimo bimestrale è pari a 68 ore.
Fermo restando quanto previsto dal presente comma, la prestazione di lavoro complessiva - determinata dalla sommatoria delle ore di prestazione ordinaria e di quelle di lavoro supplementare - non potrà superare il limite massimo mensile di 160 ore.
Eventuali prestazioni di lavoro effettuate oltre i limiti quadrimestrali, bimestrali o annuali di cui ai precedenti capoversi del presente comma daranno luogo - in sostituzione del relativo pagamento – alla trasformazione delle corrispondenti ore eccedenti in riposi compensativi. Resta ferma la sola corresponsione della maggiorazione del 50% della retribuzione oraria globale di fatto, intendendosi a tali effetti quella di cui al comma 1 dell’art. 22, aumentata di 1/12 di tredicesima e di 1/12 di premio annuo, determinati sui valori in vigore al momento dell’effettuazione della prestazione. I riposi compensativi di cui sopra confluiscono nella Banca Ore di cui all’art. 12 e verranno fruiti secondo le modalità espressamente previste dallo stesso articolo. Resta inteso che i riposi in questione verranno attribuiti nell’ambito delle prestazioni di lavoro programmate.
Il trattamento di cui al capoverso precedente si applica anche alle eventuali prestazioni di lavoro effettuate dai lavoratori a tempo parziale di tipo orizzontale oltre il massimo orario giornaliero del corrispondente lavoratore a tempo pieno, fermo restando che dette ore non concorrono al raggiungimento dei limiti massimi di lavoro supplementare.
7. Per i lavoratori a tempo parziale che svolgono la propria attività con modalità di tipo verticale si considerano lavoro straordinario le ore prestate oltre il normale orario giornaliero assegnato. A tali prestazioni si applica la normativa di cui all’art. 11 del presente contratto.
Le prestazioni di lavoro supplementare o straordinario possono essere svolte dai
lavoratori a tempo parziale assunti con contratto a termine. Resta inteso che le ore di lavoro supplementare non potranno eccedere il limite massimo complessivo determinato moltiplicando 34 ore per il numero di mesi di durata del contratto.
8. Il personale a tempo parziale è retribuito in base alle retribuzioni minime stabilite per il personale a tempo pieno riproporzionate in funzione della ridotta durata della prestazione.
9. Il rapporto di lavoro del personale a tempo parziale è regolato dalle disposizioni del presente contratto per il personale a tempo pieno, salvo le esclusioni e le modifiche specificate in calce agli articoli interessati, in applicazione dei principi di non discriminazione, chiarendo le Parti che le clausole del contratto, compatibilmente con le particolari caratteristiche del rapporto, hanno applicazione proporzionale alla durata della prestazione e alla conseguente misura della retribuzione.
10. Ogni qualvolta si renda necessario assumere, nell’ambito della stessa unità produttiva, personale a tempo pieno, per la stessa mansione o per mansioni equivalenti, l’azienda darà precedenza al lavoratore che abbia in precedenza trasformato il rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale.
La precedenza viene stabilita in funzione dell’anzianità di servizio e, a parità di anzianità di servizio, in funzione della vicinanza dalla sede di lavoro di provenienza a quella di destinazione.
A parità dei requisiti predetti, la precedenza è data dal numero delle persone a carico, con riferimento alla disciplina legislativa in materia fiscale; qualora anche il criterio del carico di famiglia non costituisca elemento selettivo (per parità o assenza di carico), la precedenza è riconosciuta al lavoratore più anziano.
Il passaggio da tempo parziale a tempo pieno è subordinato all’espressa richiesta del dipendente, al quale, pertanto, è esclusivamente riservata l’iniziativa di porre la propria candidatura.
In caso di passaggio da tempo parziale a tempo pieno ai soli fini della maturazione degli aumenti per anzianità di cui all’articolo 26 del presente c.c.n.l., i periodi di servizio prestati a tempo parziale vengono computati nella misura del 60%.
Tale misura è elevata al 70% quando la durata mensile, o rapportata a mese, della prestazione di cui al precedente comma 3 risulti superiore a 80 ore. La frazione di mese viene computata come mese intero.
11. In assenza di richieste avanzate ai sensi di quanto previsto al comma 10, l’Azienda, sempre nell’ambito della stessa unità produttiva, darà precedenza in caso di assunzioni a tempo pieno ed indeterminato, ai lavoratori già in servizio a tempo parziale, nell’ambito della stessa attività lavorativa, che ne facciano espressa richiesta scritta. L’eventuale precedenza tra più richieste viene stabilita con i criteri selettivi di cui al precedente comma, secondo e terzo capoverso.
12. Ogni qual volta si renda necessario assumere, nell’ambito della stessa unità produttiva, personale a tempo parziale per la stessa mansione o per mansioni equivalenti l’azienda darà la precedenza ai lavoratori a tempo pieno che ne facciano espressa richiesta scritta, utilizzando in caso di pluralità di richieste, gli stessi criteri di cui al comma 10, secondo e terzo capoverso.
Resta inteso che, a decorrere dalla data del passaggio a tempo parziale trovano conseguentemente applicazione, ai fini di tutti gli istituti contrattuali, le corrispondenti norme previste per il personale a tempo parziale. I periodi di servizio prestati a tempo pieno vengono computati per intero.
13. Il personale che abbia ottenuto la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale potrà fare richiesta di passare nuovamente a tempo pieno. La società si riserva di accogliere tali domande compatibilmente con le esigenze aziendali.
14. I lavoratori affetti da patologie oncologiche nonché quelli affetti da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa hanno diritto ad ottenere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, nonché a trasformare nuovamente il rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno a richiesta dei lavoratori stessi.
15. L’Azienda porrà particolare attenzione e adotterà tutte le iniziative necessarie per favorire la trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, anche per esigenze temporanee, presentate dal lavoratore nei casi di comprovate necessità familiari di cui al successivo capoverso. Qualora il numero delle richieste risulti superiore alle disponibilità aziendali, la scelta tra le varie istanze sarà effettuata secondo i seguenti criteri elencati in ordine di priorità:
a) patologie oncologiche riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, che assuma connotazioni di gravità ai sensi dell’art. 3 comma 3, della Legge 5 febbraio 1992,
n. 104, alla quale è stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100%, con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi di quanto previsto dalla tabella di cui al Decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992;
b) presenza di figlio convivente di età non superiore agli anni 13 o con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell’art.3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104;
c) patologie gravi così come classificate dal Decreto Ministeriale n. 278/2000 riguardante il coniuge, i figli, o i genitori del lavoratore e della lavoratrice;
d) rientro dal periodo di astensione obbligatoria.
A parità di condizioni si darà precedenza all’anzianità di servizio.
Nei casi in cui, ricorrendo le specifiche condizioni di cui alle lettere predette, l’Azienda conceda la trasformazione temporanea da tempo pieno a tempo parziale, il rapporto di lavoro verrà automaticamente ripristinato a tempo pieno, ferma rimanendo la sede di lavoro, decorso il periodo definito d’intesa con il lavoratore.
Negli altri casi l’Azienda concederà la trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, anche per esigenze temporanee, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative e produttive.
I periodi minimi e massimi sono stabiliti, salvo casi particolari, in 6 e 24 mesi.
Negli altri casi l’Azienda concederà la trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, anche per esigenze temporanee, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative e produttive.
16. In casi di particolare necessità del lavoratore, l’azienda valuterà, compatibilmente con le proprie esigenze, la possibilità di concedere la trasformazione del contratto a tempo pieno in contratto a tempo parziale per un periodo predeterminato, di durata non inferiore a 12 e non superiore a 36 mesi.
17. Nel corso degli incontri di cui all’art. 48 del presente c.c.n.l., le Aziende forniranno informazioni circa l’andamento delle assunzioni a tempo parziale, la relativa tipologia e il ricorso al lavoro supplementare, con specifico riferimento a
quanto previsto sub e) ed i) lettera A del punto 4) – Relazioni a livello di Unità Produttiva.
18. L’individuazione di ulteriori esigenze di flessibilità relativamente alle clausole elastiche nonché l’individuazione di un ampliamento di quanto previsto come limite per il lavoro supplementare, potrà formare oggetto della contrattazione aziendale di secondo livello ai fini di una sua definizione congiunta.
Norma transitoria
Nell’ambito del periodo di vigenza del c.c.n.l. 16.12.2019, ai soli lavoratori con contratto a tempo parziale e indeterminato di durata pari a 880 ore annue, in forza al 16.12.2019, è data facoltà di richiedere all’azienda di elevare stabilmente a 960 ore la predetta durata minima contrattuale annua della prestazione lavorativa, secondo le modalità e tempistiche di seguito indicate.
Le richieste dei lavoratori interessati potranno essere presentate in una delle seguenti “finestre temporali”:
- tra l’1 febbraio e il 15 febbraio 2020 con riguardo alle prestazioni lavorative decorrenti dall’1.3.2020;
- tra l’1 ottobre e il 30 novembre 2020 con riguardo alle prestazioni lavorative decorrenti dall’1.1.2021;
- tra l’1 ottobre e il 30 novembre 2021 con riguardo alle prestazioni lavorative decorrenti dall’1.1.2022.
La prestazione, comprensiva di tale incremento, dovrà essere distribuita su dodici mesi con un minimo di due prestazioni in ciascun mese e su almeno due diverse settimane.
Sono fatti salvi eventuali accordi aziendali di miglior favore vigenti in materia. Nota a verbale
In relazione agli adempimenti conseguenti al Decreto Legislativo 15 giugno 2015,
n. 81 e a quanto stabilito nel presente articolo, per il personale a tempo parziale applicato ad attività lavorative in turni in servizio al 16 febbraio 2000 si conviene:
a) nel caso di lavoro a tempo parziale di tipo misto la prestazione mensile di tali lavoratori sarà articolata in prestazioni giornaliere a tempo pieno della durata di 8
ore e in 4 prestazioni ad orario giornaliero ridotto. Il numero di prestazioni ad orario giornaliero ridotto saranno elevate fino ad un massimo di 6 qualora nell’arco del mese la sequenza dei giorni di prestazione previsti comporti il superamento dell’orario minimo garantito mensile. L’Azienda accorderà ai lavoratori che ne facciano richiesta che le prestazioni ad orario ridotto previste per ciascun mese, con un minimo di due, vengano accorpate in prestazioni sostitutive di 8 ore che il lavoratore dovrà effettuare nello stesso mese, nei giorni e con l’orario che l’Azienda provvederà a comunicare a inizio mese nel turno mensile. La richiesta, che sarà formulata per iscritto, avrà validità quadrimestrale e si intenderà confermata per analogo periodo, salvo revoca da parte del lavoratore, che dovrà essere comunicata con un preavviso di un mese rispetto alla scadenza di ciascun periodo.
In caso di assenza per ferie, malattia o infortunio determinatasi precedentemente all’affissione del turno mensile non si procederà all’accorpamento delle corrispondenti prestazioni a orario ridotto coincidenti con tali eventi;
b) i lavoratori con contratto a tempo parziale di tipo verticale o misto per i quali sia prevista la prestazione in tutte le domeniche potranno richiedere di non effettuare la prestazione in una delle domeniche ricadenti nel mese; tale giornata sarà stabilita dall’Azienda e comunicata nel turno mensile; i lavoratori interessati dovranno conseguentemente effettuare una prestazione sostitutiva, nell’ambito dello stesso mese, nel giorno e con l’orario che l’Azienda provvederà a comunicare con un preavviso di almeno 7 giorni. La richiesta, che sarà formulata per iscritto, avrà validità quadrimestrale e si intenderà confermata per analogo periodo, salvo revoca da parte del lavoratore, che dovrà essere comunicata con un preavviso di un mese rispetto alla scadenza di ciascun periodo.
Quanto sopra previsto non trova applicazione qualora, prima dell’affissione del turno, siano già state assegnate ferie corrispondenti con la domenica.
Le previsioni di cui alle precedenti lettere a) e b) non configurano fattispecie di clausole elastiche.
ARTICOLO 4 – SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO
1. La somministrazione di lavoro a tempo determinato è regolata dalle vigenti disposizioni di legge e dalle norme del presente contratto.
2. La stipula dei contratti di somministrazione di lavoro è subordinata alla preventiva verifica della disponibilità all’assunzione a tempo determinato, nella stessa mansione, del personale di esazione che abbia prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato.
3. La somministrazione a tempo determinato non è applicabile alle attività stagionali di cui al comma 7 dell’articolo 2 del presente c.c.n.l.
4. La percentuale massima dei lavoratori che possono essere utilizzati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato non potrà superare, per ciascun trimestre, la media dell’8% dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nell’impresa stessa, con arrotondamento all’unità superiore dell’eventuale frazione pari o superiore allo 0,5%.
5. I lavoratori impiegati con contratto di somministrazione sono destinatari dell’informativa e della formazione di cui all’art. 36 e 37 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con riferimento all’esperienza lavorativa e alle mansioni svolte.
6. La Società utilizzatrice fornisce l’informazione/formazione dei lavoratori impiegati con contratto di somministrazione per gli eventuali rischi specifici connessi all’espletamento delle mansioni, come individuati dal documento aziendale di valutazione dei rischi.
7. In ordine al trattamento retributivo dei lavoratori di cui al presente articolo trovano applicazione, in proporzione ai periodi di lavoro prestato, le disposizioni del presente contratto collettivo nazionale di lavoro.
Gli accordi aziendali di cui all’art. 46 lett. B) stipulati successivamente alla definizione del presente contratto verranno riconosciuti anche al personale assunto con contratto di somministrazione di lavoro in proporzione al periodo prestato.
8. La Società utilizzatrice comunica preventivamente alla R.S.U. o R.S.A il numero dei contratti di somministrazione di lavoro da stipulare e i motivi del ricorso alla somministrazione di lavoro. Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità la
predetta comunicazione sarà effettuata entro i cinque giorni successivi alla stipula del contratto.
Inoltre, una volta l’anno, la Società utilizzatrice comunica allo stesso destinatario il numero e i motivi dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
ARTICOLO 5 – LAVORO AGILE E TELELAVORO
A) LAVORO AGILE
PREMESSA
Il lavoro agile è una modalità di lavoro “da remoto” consistente nella possibilità di eseguire, su base volontaria previo accordo individuale tra il lavoratore e il datore di lavoro, la prestazione lavorativa in parte all’interno e in parte all’esterno dei locali aziendali, entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro.
Le parti identificano nel lavoro agile, di cui alla legge 22.5.2017, n. 81, un’ulteriore modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, distinta da quella del telelavoro, la cui flessibilità organizzativa può favorire l’incremento della produttività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita con i tempi di lavoro.
In tale presupposto, le parti intendono avviare una fase di sperimentazione del lavoro agile, secondo quanto di seguito disciplinato.
Tale opportunità sarà utilizzabile, previo accordo individuale, a partire dalla stipula dell’accordo di rinnovo del vigente c.c.n.l..
Le parti si riservano di valutarne gli esiti, in occasione delle trattative per il successivo rinnovo contrattuale.
Il lavoro agile è regolato dalle vigenti disposizioni di legge, dalle norme del presente contratto nonché da eventuali accordi aziendali.
1. INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI ORGANIZZATIVI – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Spetta all’azienda, sentite le rappresentanze sindacali aziendali, individuare gli ambiti organizzativi le cui attività siano da essa ritenute compatibili con l’esecuzione del lavoro agile.
Il numero massimo di prestazioni da svolgere in modalità agile è fissato in 8
giorni/mese.
Con apposite comunicazioni di servizio, l’azienda, entro il mese di novembre di ogni anno, informerà i dipendenti e le rappresentanze sindacali aziendali circa:
- gli ambiti organizzativi disponibili nell’anno civile seguente;
- le modalità e i termini di presentazione delle domande individuali per accedervi.
2. LUOGO DELLA PRESTAZIONE
Nelle prestabilite giornate in modalità agile, l’attività lavorativa potrà essere svolta presso:
a) la residenza e/o il domicilio del dipendente;
b) altro luogo privato di pertinenza del dipendente;
c) altri locali o altra sede dell’azienda.
Il dipendente dovrà indicare, per tempo, il luogo della prestazione da lui scelto.
Qualora debba spostarsi dal luogo già indicato, il dipendente dovrà darne immediata comunicazione al diretto Responsabile, via email.
3. REQUISITI E PRIORITA’ PER L’ACCESSO AL LAVORO AGILE
Xxxxx restando gli ambiti organizzativi individuati, possono presentare domanda per accedere al lavoro agile tutti i dipendenti con rapporto a tempo indeterminato pieno o parziale.
Ciò premesso, ai sensi di legge sarà riconosciuta progressiva priorità alle richieste formulate:
- dalle dipendenti nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo obbligatorio di maternità (art. 16, D.lgs n. 151/2001)
- da dipendenti con parenti entro il primo grado e/o figli in condizioni di disabilità grave, tale da richiedere un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione (art. 3, comma 3, legge n. 104/1992);
- da dipendenti con parenti in situazioni di gravità, quali individuate dall’art. 34, lettere B), C), E) del vigente c.c.n.l.;
- da dipendenti residenti o domiciliati a distanza significativa dalla sede aziendale.
In tale premessa, saranno altresì privilegiate le richieste presentate:
- dai dipendenti con particolari situazioni personali e/o familiari a titolo esemplificativo e non esaustivo quali: disabilità, stato di gravidanza (escluso il periodo obbligatorio), presenza di figli fino a 6 anni, familiari in condizioni di grave disabilità, figli minori con disagi comportamentali o bisogni educativi speciali o disturbi specifici dell’apprendimento, anziani conviventi con problemi di salute debitamente certificati.
4. ACCORDO INDIVIDUALE
Ai fini dell’attivazione del lavoro agile, l’azienda e il lavoratore sottoscrivono uno specifico accordo individuale, di natura consensuale, della durata minima di 6 mesi, salva diversa intesa tra le parti.
Il lavoratore potrà farsi assistere da un componente della RSA/RSU a cui ha conferito mandato.
L’accordo è rinnovabile automaticamente, fatta salva la facoltà di ognuna delle parti di disdettarlo con preavviso di 30 giorni rispetto alla data di scadenza.
In qualsiasi momento, l’azienda può disporre la sospensione temporanea dell’esecuzione del lavoro agile, con un preavviso di cinque giorni, in relazione a sopravvenute, motivate esigenze di natura organizzativa o tecnico-produttiva.
L’accordo costituisce parte integrante del contratto di lavoro individuale in essere.
L’accordo dovrà stabilire le principali modalità/condizioni di esecuzione del lavoro agile; in particolare:
- il numero di giornate lavorative nel mese in cui la prestazione sarà svolta, di norma, con modalità in lavoro agile;
- la distribuzione, anche in modo non continuativo, dell’orario di lavoro nell’arco delle giornate, della settimana o del mese, tenuto conto anche dei tempi di riposo;
- i predeterminati luoghi di esecuzione della prestazione lavorativa, ai sensi del comma 2);
- la necessaria strumentazione informatica e telefonica, assegnata al lavoratore e le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del
lavoratore da tale strumentazione, nel corso e al termine della giornata lavorativa.
5. POSIZIONE E SEDE DI LAVORO – TRATTAMENTO ECONOMICO – TUTELE SINDACALI
Il dipendente in lavoro agile conserva la posizione e la sede di lavoro già assegnate e mantiene integralmente il trattamento economico-normativo in atto, previsto dal c.c.n.l. e dagli accordi di secondo livello in vigore aziendalmente nonché da eventuali accordi individuali.
Nelle giornate effettivamente prestate di lavoro agile viene erogata l’indennità di mensa di cui all’art. 43 del presente c.c.n.l. ovvero in caso di prestazioni in altra sede aziendale la possibilità di fruire dei servizi mensa se presenti.
E’ confermato il godimento dei diritti sindacali previsti dalla legge e dal c.c.n.l..
6. RECESSO
Il recesso dall’accordo individuale di lavoro agile azionato dall’una o dall’altra parte determina il ripristino delle precedenti modalità di lavoro.
Il recesso è comunicato per iscritto dall’una all’altra parte interessata senza obbligo di alcuna motivazione, tranne per la fattispecie di cui all’ultimo capoverso.
In qualsiasi momento, sia l'Azienda che il dipendente possono recedere dall'accordo con un preavviso di almeno 30 giorni.
In caso di recesso da parte dell’azienda nei confronti di un dipendente riconosciuto disabile, il termine di preavviso è di almeno 90 giorni.
In presenza di un sopravvenuto giustificato motivo, ciascuno dei contraenti può recedere senza preavviso.
7. SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO
Secondo quanto stabilito dagli artt. 22 e 23 della legge n. 81/2017, il dipendente è assicurato contro i rischi in materia di salute e sicurezza del lavoro connessi alla prestazione lavorativa resa al di fuori dei locali aziendali.
In relazione a tale circostanza, il dipendente riceve adeguata informazione/formazione, ai sensi delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 81/2008.
Egli è altresì tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi predetti e ad assicurare la conformità del luogo della prestazione da lui scelto ai sensi delle lettere a) e b) del punto 2) alla normativa sulla sicurezza del lavoro.
Qualora subisca un infortunio durante le giornate in lavoro agile, il dipendente dovrà darne immediata comunicazione al suo Responsabile diretto.
8. FORMAZIONE
Prima dell'inizio del lavoro agile, l’azienda promuove un’iniziativa informativo/formativa, a favore dei dipendenti e dei Responsabili interessati, sulle caratteristiche/modalità tecniche di svolgimento della prestazione, anche con specifico riferimento alle disposizioni della legge n. 81/2017.
Durante la vigenza dell’accordo individuale, i dipendenti interessati continuano a essere inseriti nei percorsi formativi e di sviluppo professionale rivolti alla generalità dei dipendenti.
9. DOTAZIONE E CURA DEGLI STRUMENTI INFORMATICI E TELEFONICI
L'azienda doterà il dipendente in lavoro agile degli strumenti informatici e telefonici indicati nell’accordo individuale, in grado di consentirgli il normale svolgimento dell’attività lavorativa all’esterno dei locali aziendali.
Il dipendente è tenuto ad avere la massima cura delle dotazioni tecnologiche assegnate, attenendosi alle disposizioni aziendali per il loro uso, e comunicherà tempestivamente al proprio Responsabile eventuali malfunzionamenti delle predette dotazioni nonché l’eventuale insorgenza di impedimenti tecnici allo svolgimento dell'attività lavorativa.
10. RELAZIONI SINDACALI
Entro il mese di febbraio di ogni anno, l’azienda fornisce alle rappresentanze sindacali aziendali un’informativa sul lavoro svolto in modalità agile nell’anno precedente, con riguardo:
- agli ambiti organizzativi, alle qualifiche professionali e al numero dei dipendenti che sono stati interessati;
- al numero medio mensile delle giornate effettuate in lavoro agile;
- alle eventuali disfunzioni organizzative e/o operative riscontrate.
B) TELELAVORO
1. Compatibilmente con le necessità del servizio, è ammessa l’utilizzazione di forme di telelavoro con particolare attenzione alle lavoratrici madri e/o ai lavoratori padri nonché ai lavoratori che comprovino specifiche necessità di cura per sé e/o per soggetti del proprio nucleo familiare.
2. I costi relativi alle connessioni telematiche e le apparecchiature e i programmi necessari alla realizzazione di attività in telelavoro sono ad esclusivo carico aziendale.
3. L’organizzazione connessa alle attività prestate e la definizione delle condizioni, delle modalità, degli orari e delle prestazioni effettuabili in telelavoro sono oggetto di definizione congiunta del secondo livello aziendale di contrattazione, in attuazione di quanto previsto dall’Accordo Interconfederale 9 giugno 2004.
ARTICOLO 6 – CONTRATTO DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
1. Il contratto di apprendistato professionalizzante, disciplinato dal d.lgs 14.9.2011
n. 167, dall’Accordo interconfederale 18 aprile 2012 e dal presente articolo, è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione ed all’occupazione dei giovani per il conseguimento di una qualifica professionale a fini contrattuali.
2. Le assunzioni di apprendisti non sono consentite in caso siano stati effettuati licenziamenti per riduzione di personale nei precedenti 18 mesi.
3. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del Decreto Legislativo 17.10.2005, n. 226, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.
4. Il contratto di apprendistato è un contratto a causa mista in quanto è articolato contemporaneamente in un periodo di lavoro, perché il lavoratore è chiamato a fornire il proprio contributo lavorativo collaborando alla realizzazione dei servizi dell’Azienda, e in un periodo di formazione in quanto tale contratto prevede che l’azienda, oltre a retribuire l’attività svolta dall’apprendista, impartisce le conoscenze e gli insegnamenti necessari per l’acquisizione di competenze di base trasversali e tecnico professionali.
5. Il contratto di apprendistato viene stipulato, ai fini della prova, in forma scritta tra azienda e lavoratore, nel quale devono essere indicati, secondo la disciplina prevista dal c.c.n.l. la prestazione oggetto del contratto, la qualificazione ai fini contrattuali che potrà essere acquisita ai termine del rapporto di lavoro sulla base degli esiti della formazione, la durata del periodo di apprendistato, il livello di inquadramento, il trattamento economico, il piano formativo individuale articolato sulla base del modulo allegato nonché il nome del tutor/referente aziendale nonché il periodo di prova che ha una durata secondo quanto previsto dal c.c.n.l. e in ogni caso non superiore ai due mesi.
6. Ai fini della durata, il periodo di apprendistato professionalizzante svolto presso altri datori di lavoro deve esser computato per intero nella nuova azienda, sempre che riguardi le stesse mansioni e l’interruzione tra i due periodi non sia superiore a 12 mesi.
7. Il contratto di apprendistato professionalizzante ha una durata di 36 mesi, per tutti i profili formativi allegati al presente articolo.
8. Per quanto concerne la retribuzione, come definita all’art. 22, la stessa sarà erogata con le seguenti modalità:
- 80% per i primi12 mesi;
- 85% per i secondi 12 mesi;
- 95% per i successivi mesi.
Xxxx apprendisti, oltre l’indicato trattamento economico, spetta ogni altro istituto economico — normativo, previsto dal presente c.c.n.l. per i lavoratori a tempo indeterminato.
9. Con riferimento agli accordi di secondo livello sottoscritti dalla data di stipula del presente c.c.n.l., l’attribuzione ai lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante dei relativi effetti economici avviene nella misura percentuale corrispondente a quella della retribuzione spettante.
10. L’intero periodo di apprendistato professionalizzante è utile ai fini dei riflessi dell’anzianità dì servizio su tutti gli istituti contrattuali e di legge.
11. In caso di sospensione involontaria del rapporto di lavoro per un periodo di durata superiore a 30 giorni calendariali, per malattia, infortunio sul lavoro o altra causa, l’azienda potrà, previa comunicazione all’interessato, prolungare il rapporto di apprendistato per un periodo corrispondente.
12. Le aziende non potranno dar corso all’assunzione di nuovi apprendisti qualora non abbiano mantenuto in servizio almeno l’80% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia terminato nei 18 mesi precedenti. A tal fine non si computano gli apprendisti che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa o per superamento del periodo di comporto, quelli che al termine del contratto di apprendistato abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio, i contratti risolti nel corso o al termine del periodo di prova.
13. L’apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne e interne all’azienda.
14. In caso di interruzione del rapporto prima del termine il datore di lavoro attesta
l’attività formativa svolta.
15. L’apprendista maggiorenne adibito a turni di lavoro notturno beneficerà di una formazione di contenuto non inferiore a quella ordinariamente prevista per gli apprendisti addetti a lavorazioni giornaliere e su turni diurni.
16. Le ore destinate alla formazione sono considerate orario di lavoro ordinario e retribuite secondo quanto previsto dal precedente comma 8.
17. Qualora, al termine del periodo di apprendistato, nessuna delle parti eserciti la facoltà di recesso, il rapporto di lavoro prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con riconoscimento dell’anzianità di servizio pregressa ai fini contrattuali e di legge.
18.Xxxxxxx, al termine del periodo di apprendistato, la Società intenda recedere dal contratto, la stessa è tenuta a darne formale comunicazione scritta al lavoratore interessato ed al pagamento di una indennità di mancato preavviso pari al trattamento economico e normativo disciplinato nel presente articolo per un periodo di 15 giorni.
19. Gli standard professionali funzionali alla verifica dei percorsi formativi per l’apprendistato professionalizzante sono quelli stabiliti nel sistema di classificazione e inquadramento del personale di cui al vigente c.c.n.l..
20. La durata e le modalità di erogazione della formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche in funzione dei profili professionali di cui al precedente comma, ivi compresa la definizione dei profili formativi, sono stabilite dal presente c.c.n.l..
21. La formazione è articolata in formazione finalizzata all’acquisizione di competenze di base e trasversali e in formazione professionalizzante.
22. La formazione finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali è svolta per un monte ore complessivo non inferiore a 120 ore medie nel triennio, è di responsabilità e competenza dell’offerta formativa pubblica e può svolgersi all’interno o all’esterno dell’azienda.
In mancanza della predetta offerta, la formazione viene erogata dall’azienda.
23. La formazione professionalizzante è finalizzata all’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche della qualifica ai fini contrattuali da conseguire. Tale formazione è di durata non inferiore a 80 ore medie annue – ivi compresa la formazione teorica iniziale relativa al rischio specifico, di cui all’accordo Stato-Regioni 21.12.2011 – e può essere svolta anche “on the job” e in affiancamento.
E’ integrativa dell’offerta formativa pubblica, ove esistente.
24. In via esemplificativa, la formazione di cui ai commi 22 e 23 può essere articolata secondo il seguente programma:
a) tematiche di base e trasversali (33% del monte ore annuo):
- salute e sicurezza del lavoro;
- disciplina del rapporto di lavoro;
- competenze relazionali;
- organizzazione ed economia;
b) tematiche tecnico-professionali specificatamente aziendali (30% del monte ore annuo):
- conoscenza dei servizi e del contesto aziendali;
- conoscenza dell’organizzazione del lavoro dell’impresa e ruolo dell’apprendista nell’impresa;
- conoscenza ed applicazione delle basi tecniche e scientifiche della professionalità;
- conoscenza ed utilizzo delle tecniche e dei metodi di lavoro;
- conoscenza ed utilizzo degli strumenti e delle tecnologie di lavoro;
- conoscenza ed utilizzo delle misure di sicurezza individuale e di tutela ambientale;
- conoscenza delle innovazioni di servizio, di processo e di contesto.
c) formazione “on the job” e in affiancamento (37% del monte ore annuo).
25. Nel primo anno del contratto di apprendistato, la fase iniziale della formazione è dedicata all’organizzazione aziendale, alla sicurezza del lavoro e alla normativa inerente il rapporto di lavoro.
26. Tutte le materie possono essere oggetto di formazione interna o esterna all’azienda; fermo restando che per erogare la formazione, in tutto o in parte,
all’interno l’azienda deve disporre di capacità formativa come di seguito specificato.
27. La capacità formativa interna deve essere dichiarata dal datore di lavoro nel contratto di lavoro all’atto dell’assunzione.
28. La capacità formativa interna dell’azienda è espressa – oltre che dalla presenza di una figura in possesso di competenze idonee a ricoprire la figura di tutor/referente aziendale – dalla capacità dell’azienda stessa di erogare direttamente interventi formativi o di organizzare l’erogazione, avvalendosi anche di docenza esterna.
Tale capacità deve essere attestata:
a) quanto alla formazione teorica, dalla disponibilità in azienda, o in aziende collegate, di locali idonei. Di norma, sono ritenuti idonei i locali distinti da quelli prevalentemente destinati allo svolgimento dell’attività lavorativa e dotati di strumenti adeguati alla modalità di formazione da erogare;
b) dalla presenza in azienda, o in aziende collegate, di lavoratori con esperienza o titolo di studio adeguati, in grado di trasferire competenze inerenti la formazione da erogare;
c) da tutori con formazione e competenze adeguate.
29. Il Piano Formativo Individuale (PFI), il cui schema è allegato al presente accordo, è predisposto dall’Azienda e definisce il percorso formativo del lavoratore.
Il Piano è coerente con il profilo professionale relativo alla qualificazione da conseguire e con le conoscenze ed abilità già possedute dallo stesso lavoratore.
30. Il percorso formativo del lavoratore viene determinato con il piano formativo individuale che indica gli obiettivi, i contenuti e le modalità di erogazione della formazione definiti come ai precedenti commi, e il nome del tutor/referente aziendale.
Il piano formativo individuale costituisce parte integrante del contratto d’apprendistato e i relativi contenuti possono essere modificati durante la vigenza del contratto medesimo, previa informativa all’apprendista.
31. Qualora il candidato ne sia sprovvisto, il piano formativo individuale può
prevedere altresì le specifiche abilitazioni richieste da norme di legge e/o regolamenti, da ottenere nei tempi programmati in quanto propedeutiche alla prosecuzione del percorso formativo e del rapporto di lavoro.
32. Ferma restando la durata ordinaria della formazione, la Società potrà stabilire, previo esame con la RSU/RSA, un differente impegno formativo e specifiche modalità di svolgimento sia della formazione interna che di quella esterna, in coincidenza con particolari periodi lavorativi e punte di più intensa attività.
33. Il percorso formativo del lavoratore comprende oltre le ore di formazione anche l’adibizione alle mansioni proprie del profilo di destinazione, che potranno essere svolte purché l’apprendista sia in possesso delle relative abilitazioni, ove prescritte, fermo restando quanto previsto ai commi 35 e 36 del presente articolo.
34. La formazione effettuata e la qualifica professionale ai fini contrattuali sono registrate a cura dell’azienda nel “Libretto formativo del cittadino”.
Nelle more della piena operatività del citato Libretto, l’impresa provvede all’attestazione dell’attività formativa compilando il modulo allegato al presente c.c.n.l..
35. L’attivazione del contratto di apprendistato richiede da parte dell’azienda la designazione di un tutor/referente, scelto all’interno dell’azienda, che costituisce per l’apprendista la figura aziendale di riferimento.
Egli segue l’attuazione del Piano formativo individuale e attesta il percorso formativo dell’apprendista compilando la scheda di rilevazione dell’attività formativa, che viene firmata anche dall’apprendista stesso per presa visione. Lo stesso deve possedere un livello di inquadramento apri o superiore a quello dell’apprendista e deve svolgere una attività lavorativa coerente con quella dell’apprendista e avere almeno cinque anni di anzianità aziendale.
36. La funzione di tutor può essere svolta da un unico referente formativo aziendale per non più di 5 apprendisti.
37. I lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante non sono computabili ai fini degli istituti contrattuali e di legge.
38. Gli apprendisti vanno computati nel conteggio sui diritti e le agibilità
contrattuali e hanno la facoltà di partecipare alle assemblee sindacali così come previsto dalla legge 300/70.
39. Eventuali successive modifiche legislative o accordi interconfederali in materia saranno oggetto di tempestivo confronto fra le Parti per la necessaria armonizzazione.
40. Nel corso di un apposito incontro, la Società fornirà agli organismi sindacali dell’unità produttiva informazioni relative all’applicazione dell’istituto.
Allegati da inserire:
- Profili formativi condivisi;
- Schema del Piano formativo individuale (PFI);
-Modulo di Attestazione dell’attività formativa svolta (temporaneamente sostitutivo del Libretto del cittadino).
ARTICOLO 7 – DOCUMENTI
1. All'atto dell'assunzione il lavoratore deve presentare:
- documento d'identità legalmente valido (in visione);
- certificato degli studi compiuti;
- eventuale documento relativo alla posizione militare;
- stato di famiglia (ad uso assegni familiari per gli aventi diritto);
- eventuali certificati di lavoro;
- una fotografia formato tessera;
- codice fiscale,
nonché ogni altro documento che sia necessario ai fini amministrativi, fiscali e previdenziali.
2. In relazione alle mansioni da affidare potranno, altresì, essere richiesti i certificati penale e carichi pendenti rilasciati in data non anteriore ai 3 mesi.
3. Il dipendente è tenuto a dichiarare la propria residenza ed il proprio abituale recapito notificandone alla Società ogni successivo mutamento.
Personale a tempo parziale
4. In aggiunta ai documenti di cui al comma 1:
− dichiarazione per assegni familiari;
− dichiarazione dell’eventuale altro datore di lavoro relativo al rapporto di lavoro in essere.
ARTICOLO 8 - PERIODO DI PROVA
1. Il lavoratore assunto in servizio può essere soggetto ad un periodo di prova non superiore a:
a) mesi 6 per i lavoratori di livello A1, A;
b) mesi 3 per i lavoratori di livello C, B1, B;
c) mesi 1 per i lavoratori di livello D, C1.
2. Il periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione e non può essere protratto né rinnovato.
3. Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia o di infortunio, il lavoratore viene ammesso a completare il periodo di prova stesso qualora sia in grado di riprendere il servizio entro 3 mesi.
4. La retribuzione del lavoratore in prova non può essere inferiore al minimo fissato dal presente contratto per il livello cui il lavoratore è stato assegnato.
5. Durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro può aver luogo da ciascuna delle due parti in qualsiasi momento, senza preavviso né indennità.
6. Nel caso in cui la risoluzione del rapporto di lavoro avvenga per recesso da parte della Società, è corrisposta al lavoratore la retribuzione fino alla metà o alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso.
7. Qualora alla scadenza del periodo di prova la Società non proceda alla disdetta del rapporto di lavoro, il lavoratore si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.
8. Ogni precedente periodo di impiego già effettuato presso la Società - con contratto a termine - viene considerato valido ai fini del periodo di prova purché coesistano le seguenti condizioni:
a) tra la fine del precedente rapporto e l'inizio del nuovo non devono essere trascorsi più di due anni;
b) la mansione che il dipendente viene chiamato a svolgere all'atto dell'assunzione a tempo indeterminato deve risultare la medesima di quella svolta con contratto a tempo determinato.
ARTICOLO 9 - ORARIO DI LAVORO
1. La durata normale del lavoro è fissata in 40 ore settimanali. Se l’orario di lavoro viene ripartito in 5 giorni (settimana corta) la durata normale dell’orario giornaliero è fissata in 8 ore.
2. La distribuzione dell’orario di lavoro viene fissata con le procedure previste dall’art. 3, comma 3, dell’Accordo Interconfederale 18 aprile 1966.
3. Ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legislativo 8 aprile 2003 n. 66 la durata massima dell’orario di lavoro non può superare, per ogni periodo di sette giorni, le 48 ore medie settimanali - comprese le ore di lavoro straordinario - che, tenuto conto delle particolari caratteristiche dell’attività svolta, vanno calcolate, a decorrere dal 1° gennaio 2005, con riferimento a un periodo di 12 mesi (1° gennaio
- 31 dicembre).
4. Per il personale turnista che svolge di norma le proprie prestazioni in turni continui ed avvicendati l’orario contrattuale di 40 ore settimanali viene realizzato come segue: 4 giorni lavorativi e riposo al quinto e al sesto (4+2) con prestazione di 8 ore giornaliere, secondo il seguente orario: 22 – 06; 06 – 14; 14 - 22.
Qualora l’Azienda, in relazione ad esigenze di servizio, intenda adottare un’equivalente turnazione diversamente articolata dovrà concordarla con la R.S.U. o R.S.A..
5. In conformità al comune e più volte ribadito impegno di consentire una maggiore flessibilità degli orari di lavoro, per il personale che opera in turni continui e avvicendati l’Azienda potrà ricorrere, fino a due volte nel corso del mese, ad una anticipazione o posticipazione, con un massimo di 2 ore, della prestazione giornaliera assegnata in turno - con esclusione del turno notturno e dell’anticipazione del secondo turno (6 - 14) - per un massimo di 18 volte l’anno.
Necessità derivanti da ulteriori esigenze saranno oggetto di definizione tra le parti a livello aziendale o di unità produttiva.
Al lavoratore che abbia effettuato tale prestazione spetta l’importo di cui all’art. 11, comma 12.
6. Le prestazioni effettuate oltre il normale orario giornaliero e il normale orario
settimanale sono compensate con le modalità di cui al successivo art. 11.
7. Qualora dall’andamento del turno derivi che in una settimana venga superato l’orario di 40 ore e che in altra esso non venga raggiunto, non si dà luogo a compensi aggiuntivi o detrazioni, compensandosi tra di loro le misure delle prestazioni settimanali e realizzandosi le 40 ore nell’arco di più settimane (in funzione del turno prescelto).
8. I lavoratori, come individuati all’art. 43, lettera a), che protraggono l’orario di lavoro oltre le 8 ore giornaliere per l’espletamento dei lavori complementari, percepiscono un’indennità nella misura e con le modalità di cui allo stesso articolo.
9. Al personale di cui al precedente comma 4 (ad eccezione dei turni nei quali sia in servizio un solo lavoratore) è consentita l’effettuazione di una pausa retribuita di 20 minuti nelle 8 ore di servizio.
L’effettuazione viene regolamentata previa intesa tra la competente Direzione e la
R.S.U. o R.S.A. localmente costituita. Per l’effettuazione di detta pausa dovranno essere, comunque, osservati i seguenti criteri:
a) la pausa non potrà essere effettuata all’inizio e al termine dell’orario giornaliero;
b) ai fini dell’effettuazione della pausa si dovrà tenere conto del momento più idoneo in relazione all’andamento del traffico.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto che la previsione in ordine alla pausa di cui all’art. 8 del Decreto Legislativo 8 aprile 2003 n. 66 si intende realizzata nelle situazioni di fatto che connotano il normale svolgimento della prestazione giornaliera di lavoro.
10. La turnazione dei riposi, secondo le cadenze previste al precedente comma 4, viene programmata in via definitiva, fatto salvo quanto previsto al comma che segue, e portata mensilmente a conoscenza del personale interessato.
11. Fermo restando il numero complessivo annuo delle giornate di riposo previste per il personale operante in turni continui ed avvicendati, si potrà procedere, in relazione alle esigenze del servizio, alla assegnazione di 6 giornate di prestazione in sostituzione di altrettante giornate annue di riposo, con esclusione delle giornate di riposo coincidenti con le domeniche e festivi e delle doppie giornate di riposo coincidenti con sabati e domeniche.
Per ciascuno degli eventi sopra indicati al lavoratore interessato verrà corrisposto un importo pari a € 12,91. Tale importo non è utile ai fini del computo di altri istituti contrattuali ad eccezione del trattamento di fine rapporto.
Nel caso di prestazione richiesta nella giornata di riposo di legge, di cui al comma 3 dell’art. 10, oltre all’importo di cui al comma precedente, verrà corrisposta la sola maggiorazione prevista per il lavoro festivo.
L’individuazione delle modalità di preavviso e ulteriori esigenze di flessibilità formeranno oggetto di definizione tra le parti a livello aziendale o di unità produttiva.
I corrispondenti riposi confluiscono nella Banca ore di cui all’art. 12 e verranno fruiti secondo le modalità espressamente previste dallo stesso articolo.
12. Per turno definitivo si intende quello affisso nella sede di lavoro all’inizio di ciascun mese e che viene determinato, per il personale operante in turni continui ed avvicendati, dallo svolgimento teorico del turno, avuto riguardo a tutti i fatti noti a quel momento che determineranno assenze tra i turnisti.
Per il personale operante in turni continui e avvicendati l’Azienda potrà procedere, nel xxxxx xxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx giornaliero programmato ai sensi del comma 4 del presente articolo, per un massimo di otto volte l’anno, di cui non più di due nella giornata di domenica e/o in un giorno festivo (ad esclusione delle giornate di Natale, del 1° gennaio e della Pasqua) e/o nel turno notturno.
La variazione del turno giornaliero sarà comunicata con un preavviso minimo di cinque giorni di calendario.
Al lavoratore che, a richiesta dell’Azienda, abbia effettuato tale prestazione, spetta un importo pari al 15% della retribuzione giornaliera di cui all’art. 22, comma 1.
13. Nei settori operativi collegati all'esercizio (ad esempio: esazione, viabilità, centro radio informativo, impianti), le cui attività si svolgano su 7 giorni, l'impiego del personale addetto avviene anche con modalità di prestazione diverse da quelle in turni continui ed avvicendati. Per tale personale turnista l'orario di lavoro è fissato in 37 ore settimanali, con un minimo di 6 ed un massimo di 9 ore giornaliere.
14. La distribuzione dell'orario contrattuale settimanale si intende rapportata a 5 giorni lavorativi e 2 di riposo e viene realizzata con le modalità espressamente disciplinate nei successivi punti.
15. L'articolazione dell'orario di lavoro di tale personale viene determinata dall'Azienda, in funzione della copertura delle esigenze di servizio e delle variabili del traffico, anche in modo non uniforme nell'arco della settimana, con riferimento sia all'inizio dell'orario di lavoro giornaliero che alla sua durata. Resta inteso che l'inizio della prestazione giornaliera non potrà essere collocato dopo le ore 24 e prima delle 5.
16. La prestazione giornaliera di durata non inferiore a 7 ore può essere suddivisa in due periodi, ciascuno dei quali non inferiore a 3 ore. Tale modalità di prestazione potrà essere effettuata per un numero massimo di 6 prestazioni nel mese e non potrà essere collocata nell'arco notturno (22- 06).
17. Qualora la prestazione giornaliera sia di durata non inferiore alle 8 ore consecutive trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 9 del presente articolo.
18. Qualora dall'andamento delle prestazioni giornaliere assegnate derivi che in una settimana venga superato l'orario di 37 ore e che in altra esso non venga raggiunto, non si dà luogo a compensi aggiuntivi o detrazioni, compensandosi tra di loro le misure delle prestazioni settimanali e realizzandosi le 37 ore nell'arco di un periodo di quattro mesi.
19. Al fine di poter consentire adeguate risposte alle mutevoli situazioni derivanti dalle esigenze di servizio e dalle modalità di traffico, le prestazioni individuali di detto personale, ad eccezione di 4 giorni nel mese, sono programmate con cadenza mensile, con un minimo di 16 prestazioni.
L'assegnazione delle ulteriori prestazioni dovrà essere comunicata di volta in volta entro le ore 20 di ciascuno dei giorni precedenti quelli non programmati, con un preavviso di almeno 10 ore prima dell’inizio della eventuale prestazione di lavoro.
20. Nella programmazione di cui al comma precedente dovranno essere garantiti ogni mese 8 riposi, compresi quelli settimanali di legge. Xxxxxxx assicurati per due volte al mese due riposi consecutivi; nel mese uno di tali riposi dovrà coincidere
con la domenica.
21. Al personale di cui sopra la distribuzione della programmazione viene comunicata mensilmente, mediante affissione nella sede di lavoro, con le seguenti modalità:
• all'inizio del mese per una parte del personale;
• dal 10 al 9 del mese successivo per un'altra parte del personale;
• dal 20 al 19 del mese successivo per la rimanente parte del personale.
22. L'orario settimanale del personale operativo non operante in turni continui ed avvicendati è comprensivo di tutte le giornate di permesso ad esso spettanti, ad esclusione di quelle previste ai commi 2, 3, 4, 6 e 7 dell'art. 15.
23. Tenuto conto delle particolari modalità di svolgimento della prestazione e del correlato espletamento dei lavori complementari al predetto personale che operi nell'ambito dell'esazione e del centro radio informativo viene riconosciuta l'indennità di cui al comma 3 dell'art. 43, lettera a).
24. Le prestazioni effettuate da tale personale oltre l'orario giornaliero programmato - ovvero oltre il limite determinato dalle 37 ore settimanali medie nel quadrimestre, escludendosi a questi effetti quelle già retribuite come straordinario - sono compensate con le modalità di cui al successivo art. 11.
25. Il personale di cui al comma 4 del presente articolo potrà chiedere di essere impiegato secondo la normativa di cui al comma 13 e seguenti. L'Azienda si riserva di accettare la richiesta, compatibilmente con le proprie esigenze.
26. La normativa in materia di orario di lavoro è valida per tutto il personale, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 dell'art.17 del Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 dello stesso Decreto Legislativo si considerano discontinui gli autisti di Direzione, ferme restando le disposizioni in materia di lavoro straordinario e relative maggiorazioni.
27. In attuazione di quanto stabilito al punto 7 dell’Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011 ed all’art. 46 lettera “B” del presente contratto, anche ai fini di una nuova regolamentazione degli schemi di orario previsti dal presente articolo, a
livello aziendale potranno essere concordate tra le parti diverse modalità di effettuazione della prestazione, fermo rimanendo quanto stabilito in ordine alla durata dell’orario di lavoro settimanale ed al numero di riposi annui che, per il personale turnista, non possono essere inferiori a quelli derivanti dall’applicazione dello schema 4 – 2 o equivalenti.
In caso di accordo, nel nuovo schema di orario confluiranno, in via prioritaria, con le modalità ed i tempi che dovranno essere concordati, i lavoratori cui si applica l’art. 9 comma 13 e seguenti.
Personale a tempo determinato
28. Il personale a tempo determinato può essere utilizzato esclusivamente con le modalità di articolazione di orario previste dal presente contratto o da accordi definiti a livello aziendale sulla base del precedente comma 27.
Personale a tempo parziale
29. Il personale a tempo parziale applicato ad attività lavorative in turni può essere utilizzato fuori dallo schema dei turni continui ed avvicendati.
Chiarimenti a verbale
1. Resta inteso che nei confronti del personale di cui al comma 13 e seguenti trovano applicazione le seguenti disposizioni previste per il personale turnista: l'indennità di cui all'art. 43, lettera n); il divisore orario e giornaliero di cui all'art. 24; la disciplina in materia di assemblee di cui all'art. 49, lettera I). Resta altresì ferma l'applicazione delle indennità collegate alle mansioni svolte, oltre a quanto specificamente disposto per lavori complementari e turni spezzati.
2. Al fine di identificare il numero delle giornate di prestazione nel mese, per il personale operante secondo gli schemi di orario di cui ai punti 13 e seguenti del presente articolo, le assenze a qualsiasi titolo ricadenti nelle giornate per le quali non sia stata programmata o assegnata prestazione di lavoro ai sensi del comma 19 o rientranti in periodi relativamente ai quali non è stata ancora comunicata la distribuzione della programmazione mensile dell'attività vengono regolate secondo le modalità di seguito indicate:
a) qualora la distribuzione della programmazione mensile dell'attività sia già stata comunicata, le assenze ricadenti nelle giornate non ancora assegnate saranno considerate giorni di prestazione rapportando il totale di tali assenze nel mese ai
giorni teoricamente lavorabili, secondo la seguente formula: numero dei giorni di assenza in questione: 7 x 5 = .... giorni di prestazione. Il risultato della suddetta formula sarà arrotondato all'unità intera, superiore o inferiore, a seconda che la frazione superi o meno la metà. La differenza rispetto alle predette assenze quantifica i giorni che vengono considerati di non prestazione;
b) qualora non sia stata ancora comunicata la distribuzione della programmazione mensile dell'attività, i periodi di prestazione rientranti nell'assenza - e i conseguenti riposi - verranno quantificati rapportando la durata complessiva dell'assenza ai giorni teoricamente lavorabili, secondo la seguente formula: giorni di calendario dell'evento: 7 x 5 = giorni di prestazione. Il risultato della suddetta formula sarà arrotondato all'unità intera, superiore o inferiore, a seconda che la frazione superi o meno la metà. La differenza tra i giorni di calendario dell'evento ed il risultato della formula verrà considerata giorni di riposo.
Le giornate di cui alle precedenti lettere a) e b) sono considerate come giorno intero.
Agli effetti della quantificazione delle ore di prestazione ordinaria da effettuare in ciascun quadrimestre:
• le assenze nelle giornate per le quali la programmazione o assegnazione dell'attività è già stata comunicata vengono considerate pari alle ore programmate o assegnate per ciascuna di esse;
• negli altri casi, le assenze nelle giornate qualificate come prestazione
ai sensi delle precedenti lettere a) e b) vengono considerate nella misura convenzionale di 7 ore e 15 minuti per ciascuna di esse.
Identico criterio di computo trova applicazione nelle ipotesi di assenza non retribuita.
Nell'ultimo mese del quadrimestre verranno programmate, secondo quanto previsto dal presente articolo, le ore di prestazione ordinaria ancora da realizzare, determinate sottraendo dal monte ore di ciascun quadrimestre - ottenuto dallo sviluppo della media settimanale di 37 ore (pari rispettivamente a 634 o 640 per l'anno bisestile per il primo quadrimestre, 650 per il secondo e 645 per il terzo) - quelle effettivamente prestate nei tre mesi precedenti.
Concorrono a determinare le ore ordinarie dei tre mesi precedenti le ore effettivamente prestate, ad eccezione di quelle già qualificate come prestazioni straordinarie come di seguito specificato nei primi due alinea dell'ultimo capoverso
del presente chiarimento a verbale, e le assenze intervenute nello stesso periodo, computate secondo le previsioni del presente contratto.
Le assenze intervenute nell'ultimo mese del quadrimestre verranno computate allo stesso modo, fermo rimanendo che in mancanza di prestazioni aggiuntive effettivamente rese non si darà luogo al riconoscimento di prestazioni straordinarie. Tale previsione non si applica in caso di assenza per ferie.
Conseguentemente, il computo delle ore straordinarie trova applicazione esclusivamente nei seguenti casi:
• prolungamento giornaliero delle prestazioni programmate;
• prestazione effettuata in uno degli otto giorni di riposo mensili garantiti;
• nell'ultimo mese del quadrimestre, per le prestazioni aggiuntive eventualmente effettuate oltre la programmazione dello stesso mese.
3. Al fine di meglio conciliare i tempi di vita e di lavoro, a livello aziendale le Parti competenti potranno concordare una nuova regolamentazione relativa a diverse modalità di erogazione delle prestazioni dei lavoratori di cui ai commi 13 e seguenti del presente articolo.
ARTICOLO 10 - RIPOSO GIORNALIERO E SETTIMANALE
1. Il riposo settimanale dei lavoratori, come stabilito dalla legge, cade normalmente di domenica.
2. Per i lavoratori per i quali è ammesso, a norma di legge, il lavoro nel giorno di domenica, il riposo può essere fissato in altro giorno della settimana, cosicché la domenica viene ad essere considerata giorno lavorativo, mentre viene ad essere considerato giorno di riposo settimanale, a tutti gli effetti, il giorno fissato per il riposo stesso.
3. Il riposo settimanale previsto per legge è convenzionalmente fissato nell'ultimo dei giorni di riposo cadenti in ogni settimana, fatto salvo quanto espressamente stabilito ai punti 20 e 21 dell’art. 9.
4. Ferma restando la durata normale dell’orario settimanale, il lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto che per il personale turnista l’osservanza delle disposizioni legislative in materia di cumulo del riposo giornaliero e di quello settimanale - in conformità a quanto previsto rispettivamente dal comma 1 dell’art.17 e dal comma 2 dell’art. 9 del Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66 - deve intendersi realizzata nel corso e attraverso il normale svolgimento della turnazione complessiva, compensandosi tra loro le minori e le maggiori durate dell’intervallo tra il termine di una prestazione e l’inizio della successiva.
ARTICOLO 11 - LAVORO STRAORDINARIO-FESTIVO-NOTTURNO
1. Il lavoratore non può rifiutarsi, entro i limiti consentiti dalla legge, di compiere lavoro straordinario, festivo o notturno, salvo giustificato motivo di impedimento.
2. Si considera lavoro straordinario - ai soli fini contrattuali - quello compiuto dal lavoratore oltre il normale orario di lavoro di cui all'art. 9 del presente contratto.
3. Si considera lavoro festivo quello compiuto dal lavoratore nelle festività infrasettimanali e nazionali per la durata del normale orario giornaliero.
4. Nel caso di turni a cavallo di un giorno feriale e di un giorno festivo e viceversa sono considerate lavoro festivo le ore iniziali o terminali del turno cadenti in giorno festivo.
5. Si considera lavoro straordinario festivo diurno o notturno quello compiuto dal lavoratore nel suo giorno di riposo settimanale di legge, nonché quello compiuto oltre la durata del normale orario giornaliero negli altri giorni festivi.
6. Si considera lavoro notturno quello compiuto tra le 22 e le 06.
7. Ogni ora di lavoro straordinario viene compensata con la retribuzione oraria di cui all'art. 24, maggiorata delle percentuali sotto riportate:
a) diurno feriale 30%;
b) notturno feriale 50%;
c) diurno festivo 65%;
d) notturno festivo 85%.
8. Ogni ora di lavoro festivo viene compensata con la retribuzione oraria di cui al comma 1 dell’art. 22, maggiorata delle percentuali sotto riportate:
a) diurno 50%;
b) notturno 75%.
9. Ogni ora di lavoro notturno viene compensata con la maggiorazione del 35% della retribuzione oraria di cui al comma 1 dell’art. 22.
10.Per il solo personale operante in turni continui e avvicendati, a decorrere dal 1° marzo 2000, il lavoro notturno e notturno festivo viene compensato con le
maggiorazioni rispettivamente del 40% e dell’80% della retribuzione di cui al comma 1 dell’art. 22, da corrispondersi per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestato. Per lo stesso personale il lavoro notturno viene considerato utile ai fini della determinazione della tredicesima mensilità e del premio annuo nella misura convenzionale del 10% della retribuzione di cui al comma 1 dell’art.
22. Resta inteso che le somme corrisposte a titolo di maggiorazione per lavoro notturno e notturno festivo continuano ad essere utilmente computate ai fini del trattamento di fine rapporto.
In relazione a quanto precede e con riferimento alla intervenuta definizione, con l’accordo di rinnovo contrattuale 16 febbraio 2000, del contenzioso in ordine all’incidenza delle maggiorazioni per lavoro notturno e notturno festivo sui vari istituti contrattuali e di legge, le parti si danno atto che le percentuali di maggiorazione e la misura convenzionale di cui al presente comma definiscono un trattamento complessivamente comprensivo dell’incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali e che, a tale riguardo, nessuna pretesa potrà più essere fatta valere per il futuro.
11. Le percentuali di cui ai punti che precedono non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore.
12. Per ciascuna prestazione di lavoro effettuata secondo quanto previsto dall’art. 9, comma 5, viene corrisposto un importo giornaliero pari al 18% della quota giornaliera del minimo tabellare e dell'indennità di contingenza del livello di appartenenza.
13. Al lavoratore che venga chiamato in servizio in una festività goduta, in giorno di riposo settimanale o in altro giorno di riposo o nella giornata nella quale si effettuerà la normale prestazione di lavoro o che venga richiamato nella giornata nella quale già è stata effettuata la normale prestazione di lavoro, esclusa l'ipotesi dell'anticipazione o protrazione di orario, viene assicurato un compenso non inferiore alla retribuzione di 4 ore con la maggiorazione del caso.
14. Il tempo lavorato oltre tale limite viene retribuito secondo la durata dell'effettiva prestazione.
15. Le prestazioni straordinarie di cui al presente articolo devono essere contenute entro il limite massimo di 2 ore giornaliere e di 160 ore annuali pro-capite.
Per i lavoratori con contratto a tempo parziale che effettuino la loro prestazione con modalità di tipo verticale il limite massimo annuale è pari a 100 ore e non trova applicazione la previsione di cui al successivo comma 16.
Per i lavoratori con contratto a termine il limite massimo di lavoro straordinario viene determinato moltiplicando 24 ore per il numero dei mesi di durata del contratto, ferma restando la non applicabilità delle previsioni di cui ai successivi punti 16 e 17.
16. Per le ore di prestazione straordinaria svolte oltre il limite di 90 ore e sino al limite massimo annuale di 160 ore, il lavoratore potrà richiedere di fruire, in alternativa al relativo trattamento economico, di corrispondenti riposi compensativi, ferma restando, in tal caso, la sola corresponsione delle maggiorazioni di cui al presente articolo in quanto spettanti.
Di tale scelta il lavoratore dovrà darne comunicazione scritta all’Azienda entro il mese successivo a quello in cui sia stato raggiunto l’indicato limite di 90 ore. Tale opzione, che avrà validità per l’anno in corso, si intenderà confermata di anno in anno salvo diversa indicazione da parte del lavoratore che dovrà essere comunicata nei tempi e con le modalità sopra indicate.
17. L’eventuale superamento del limite massimo annuale di cui al comma 15 darà luogo - ferma restando la sola corresponsione delle maggiorazioni di cui al presente articolo in quanto spettanti - alla conseguente trasformazione in riposi compensativi delle ore eccedenti.
18. I riposi compensativi di cui ai precedenti punti 16 e 17 confluiscono nella Banca ore di cui all’art. 12 e verranno fruiti secondo le modalità espressamente previste dallo stesso articolo. Ai sensi del secondo comma dell’art. 6 del Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66, le corrispondenti ore di lavoro straordinario non si computano ai fini della durata massima di 48 ore medie settimanali dell’orario di lavoro di cui all’art. 9 del presente contratto.
19. Il limite massimo giornaliero di cui al comma 15 non trova applicazione nell’ipotesi di cui al precedente comma 13 e nei casi di esigenze eccezionali.
Il limite annuale di cui al comma 15, unitamente alla trasformazione in riposi compensativi di cui ai punti 16 e 17, non trova applicazione nei confronti del personale impiegato in specifici settori operativi collegati all’esercizio (viabilità, centro radio informativo, manutenzione e impianti) allo scopo di assicurare gli
interventi necessari nei casi in cui si verifichino eventi straordinari legati alla salvaguardia ed al ripristino delle condizioni di sicurezza per l’utenza, la cui soluzione non possa avvenire con la normale organizzazione dell’attività aziendale, e successivamente verificati tra le parti a livello di unità produttiva.
20. Per il personale con mansioni di autista e per quello addetto alla piattaforma idraulica le ore di straordinario, comprese quelle effettuate in trasferta, vengono escluse dal limite massimo di cui al precedente comma 15.
21. Per il personale a tempo parziale applicato in attività lavorative in turni il lavoro notturno e notturno festivo viene maggiorato rispettivamente del 40% ed 80% della retribuzione di cui al comma 1 dell’art. 22 da corrispondersi per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestato.
Per il personale a tempo parziale rimangono in atto gli accordi aziendali di miglior favore vigenti in materia.
22. Al personale a tempo parziale non si applica l'istituto del richiamo in servizio di cui ai punti 13 e 14.
23. A far data dall’1.1.2020, per i lavoratori a tempo parziale e per i lavoratori di cui all’articolo 9, commi 13 e seguenti del presente c.c.n.l. le prestazioni di lavoro notturno effettivamente svolte vengono considerate utili ai fini della determinazione della tredicesima mensilità e del premio annuo nella misura convenzionale del 10% della retribuzione di cui al comma 1 dell’art. 22.
24. A far data dall’1.1.2020, per i lavoratori di cui all’articolo 9, commi 13 e seguenti del presente c.c.n.l., il lavoro notturno e notturno festivo viene compensato con le maggiorazioni rispettivamente del 40% e dell’80% della retribuzione di cui al comma 1 dell’art. 22, da corrispondersi per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestato.
CHIARIMENTO A VERBALE
Per eventi straordinari di cui al precedente comma 19 si intendono quelli relativi al ripristino della viabilità a seguito di incidente stradale ovvero quelli legati ad interventi a seguito di calamità naturali.
Le prestazioni di lavoro straordinario effettuate in tali fattispecie non potranno,
comunque, superare il tetto delle 240 ore annue, dopo di che si rientrerà nelle previsioni di cui al precedente comma 17.
Non si considerano interventi straordinari quelli legati alla normale organizzazione del servizio, della manutenzione e riparazione degli impianti, alla predisposizione del servizio di viabilità e manutenzione, allo sgombero neve (in caso di precipitazioni che rientrano nella normalità del territorio interessato).
ARTICOLO 12 - BANCA ORE
1. Le parti convengono, al fine di mettere i lavoratori in condizione di usufruire più agevolmente dei permessi e/o dei riposi compensativi - come di seguito specificati - ad essi spettanti in forza delle norme del presente contratto, di istituire una Banca ore.
2. La Banca ore è costituita da conti individuali, nei quali confluiscono progressivamente le ore corrispondenti a:
a) i riposi compensativi di prestazioni straordinarie effettuate oltre il limite massimo annuale di cui al comma 15 dell’art. 11;
b) i riposi compensativi di prestazioni straordinarie effettuate oltre il limite di cui al comma 16 dell’art. 11, qualora il lavoratore abbia optato per il godimento di riposi compensativi nei termini previsti dalla norma citata;
c) i permessi per i quali è previsto il godimento obbligatorio così come disciplinato dal comma 12 dell’art. 15;
d) i riposi spostati in applicazione di quanto previsto dal comma 12 dell’art. 9;
e) i riposi compensativi di prestazioni di lavoro supplementare del personale a tempo parziale effettuate oltre i limiti massimi individuati di cui al comma 6 dell’art. 3, nonché oltre il limite giornaliero di cui al medesimo comma 6.
L’accredito delle ore di cui al presente comma sarà effettuato nel mese immediatamente successivo al periodo di maturazione.
3. La fruizione delle ore inserite nel conto individuale avverrà su richiesta scritta del lavoratore, da effettuarsi con un preavviso di almeno 7 giorni.
4. Le ore saranno fruite, per il personale turnista, in gruppi di 4 o 8 ore e per tutto il personale non potranno essere collocate in connessione con giorni di ferie nel periodo estivo (giugno-settembre).
5. Le richieste di permesso coincidenti con la domenica verranno concesse compatibilmente con le esigenze di servizio.
6. Le richieste avanzate ai sensi del precedente comma 3 verranno accolte entro il limite del 20% dei lavoratori che avrebbero dovuto essere presenti sul relativo luogo di lavoro nel giorno e/o nelle ore richiesti. Nel caso in cui le richieste superino tale limite, si farà riferimento all’ordine cronologico delle stesse. Nei casi in cui da tale calcolo derivi una frazione inferiore all’unità, sarà comunque
garantito l’accoglimento di una richiesta per ogni giornata.
7. Nel caso in cui non sia rispettato il suddetto termine di preavviso, le ore richieste saranno concesse, fermo restando quanto stabilito al precedente comma 4, compatibilmente con le esigenze aziendali.
8. Entro il mese di gennaio di ogni anno l’Azienda fornirà al lavoratore l’estratto conto individuale delle ore di sua spettanza, con i relativi movimenti, riferito al 31 dicembre dell’anno precedente.
9. Per agevolarne la fruizione da parte del lavoratore, le ore risultanti a consuntivo al 31 dicembre di ciascun anno restano a sua disposizione per un ulteriore periodo di 12 mesi. Sempre al fine di favorirne la fruizione, per le ore richieste e non assegnate in detto periodo, questo si intende prorogato per ulteriori 12 mesi. Di tale proroga l’Azienda darà comunicazione al lavoratore interessato. In tale fattispecie la richiesta del lavoratore si intende ricompresa nell’ambito di applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma 6 ed avrà la precedenza rispetto a quelle da accogliere. In ogni caso al termine di tale periodo le eventuali ore che risultassero ancora accantonate non daranno luogo ad alcun trattamento.
Dichiarazione a verbale
Al fine di perseguire il comune obiettivo che i permessi confluiti, a vario titolo, nella Banca Ore, trovino come unica modalità di fruizione il loro effettivo godimento, le Parti convengono di dar luogo ad una verifica a livello di unità produttiva finalizzata ad accertare, sulla base dei dati forniti ai sensi del comma 4 lettera A) sub e) dell’art. 48, l’eventuale sussistenza di scostamenti di rilevante entità tra le ore accantonate e quelle fruite, che possano far prevedere situazioni di mancato godimento entro i termini temporali contrattualmente stabiliti. Per ovviare a tali situazioni e fermo restando che in nessun caso le ore accantonate potranno dar luogo alla loro monetizzazione, saranno individuate, nell’ambito dei rispettivi ruoli, iniziative e interventi di comunicazione e di sensibilizzazione nei confronti del personale affinché vengano fruite le ore individualmente spettanti. Qualora, invece, dall’analisi sopra richiamata dovesse emergere una situazione che riguarda un numero significativo di lavoratori, l’Azienda, allo scopo di concorrere a riportare la situazione in questione entro ambiti fisiologici con un conseguente ridimensionamento, potrà adottare proprie iniziative, per la fruizione anche collettiva di tali permessi, di cui verrà data informativa alla R.S.U. o R.S.A., che saranno portate tempestivamente a conoscenza del personale dell’unità produttiva interessata.
ARTICOLO 13 - GIORNI FESTIVI
1. I giorni festivi sono quelli stabiliti dalla legge ai quali si aggiunge la festività del Santo Patrono (allegato 1), fatto salvo, per il Comune di Roma, quanto stabilito dal DPR 28 dicembre 1985, n. 792.
2. Per il trattamento delle festività suindicate, compresa quella del Santo Patrono, valgono le norme di legge e dell'Accordo 3 dicembre 1954.
Dichiarazioni a verbale
a) Per i lavoratori di unità produttive situate nel Comune di Roma, appartenenti ad Aziende per le quali la festività del Santo Patrono è collocata in data diversa dal 29 giugno, qualora nella data del Santo Patrono della Società la festività venga osservata su base collettiva anche negli uffici distaccati, il numero dei permessi, di cui all'art. 15, comma 9, viene ridotto a 3.
b) Per i lavoratori dipendenti dalla Società Autostrade per l’Italia e Strada dei Parchi, in riferimento al DPR 28 dicembre 1985, n. 792, e a quanto espressamente indicato all'allegato n. 1, relativamente alla celebrazione della festività del Santo Patrono, resta, pertanto, invariato, a partire dal 1988, il numero dei permessi individuali retribuiti di cui all'art. 15, comma 9.
ARTICOLO 14 – ASSENZE
1. Il lavoratore che non può presentarsi in servizio deve darne avviso immediato giustificando l'assenza, entro le 24 ore, salvo il caso di motivato impedimento.
2. Se trattasi di lavoratore in turno, tale comunicazione deve essere fatta almeno 6 ore prima dell'inizio della prestazione, salvo il caso di giustificato impedimento.
3. Le assenze ingiustificate, indipendentemente dalla trattenuta della corrispondente retribuzione, possono dar luogo all'applicazione dei provvedimenti del caso.
ARTICOLO 15 – PERMESSI
PREMESSA
Le Parti confermano la piena validità dell’articolo 15 “Permessi” così come definito nel c.c.n.l. 15 luglio 2005 che contiene le diverse evoluzioni che la materia ha avuto nel corso degli anni ed il cui testo viene riportato in allegato al presente c.c.n.l..
Le stesse confermano che in caso di divergenze interpretative sulla materia il testo normativo cui far riferimento è il predetto articolo così come riportato in allegato.
Con l’esclusivo fine di realizzare una mera semplificazione illustrativa della normativa attualmente vigente le Parti condividono il seguente testo che contiene le innovazioni introdotte con il rinnovo del 1° agosto 2013 e del 16 dicembre 2019.
***
1. Al lavoratore che ne faccia domanda la Società può accordare permessi di breve durata per giustificati motivi, con facoltà di corrispondere o meno la retribuzione.
2. Al lavoratore che contragga matrimonio o unione civile ai sensi della legge 20/05/2016, n. 76 viene concesso un periodo di congedo di:
− 15 giorni consecutivi con corresponsione della retribuzione, dedotto quanto eventualmente corrisposto a tale titolo dall'INPS, se assunto a tempo indeterminato;
− 8 giorni consecutivi con corresponsione della retribuzione dedotto quanto eventualmente corrisposto a tale titolo dall'INPS, se assunto con contratto a termine della durata non inferiore a tre mesi. Per i contratti a termine di durata inferiore a tre mesi resta, comunque, impregiudicato il diritto del lavoratore al trattamento INPS.
3. A decorrere dall’1.1.2020, in occasione della nascita di un figlio o dall’ingresso di un minore in famiglia o in Italia in caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale, il dipendente ha diritto a 5 giornate di permesso retribuito per paternità, da godere, anche in via non continuativa, entro il quinto mese dall’evento. Qualora la normativa di legge sia di maggior favore, dette giornate verranno assorbite da quanto previsto dalla stessa normativa.
4. Al lavoratore colpito da grave lutto familiare (genitore, coniuge, figlio, fratello,
convivente more uxorio) viene concesso un permesso retribuito, da utilizzarsi in unica soluzione, di cinque giorni più i giorni necessari per l'eventuale viaggio, per un massimo di dieci giorni complessivi. Detto trattamento assorbe quanto previsto per le medesime fattispecie dal successivo art. 34 lettera b).
5. La retribuzione corrisposta in occasione di permessi retribuiti è quella riportata dall'art. 22 comma 1.
6. Per la concessione dei permessi per donazione di sangue e per svolgere la funzione di presidente di seggio, scrutatore o rappresentante di lista in occasione di consultazioni elettorali si fa riferimento alle norme di legge in vigore.
7. Per i permessi per i lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive si fa riferimento a quanto previsto dalla Legge 27 dicembre 1985, n. 816, come modificata dalla Legge 3 agosto 1999, n. 265.
Permessi contrattuali retribuiti
8. A tutto il personale vengono attribuite:
a) una giornata di permesso retribuito in sostituzione del trattamento economico applicato per la ex festività civile del 4 novembre. La giornata di permesso viene riconosciuta in relazione alla frazione di anno lavorata.
b) una giornata di permesso retribuito di 8 ore; detta giornata, in caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, viene attribuita in relazione ai mesi di servizio prestati.
Al personale di cui al comma 13 e seguenti dell’articolo 9 del presente c.c.n.l., che utilizza le spettanze individuali per conseguire l’orario di 37 ore medie settimanali, spettano esclusivamente i permessi di cui ai commi 2, 3, 4, 6 e 7 del presente articolo.
Le giornate di permesso verranno concesse compatibilmente con le esigenze di servizio.
9. Il personale non turnista nelle seguenti 4 giornate, 14 agosto, 2 novembre, 24 dicembre e 31 dicembre, effettua la prestazione lavorativa limitatamente a quattro ore. Nelle predette giornate la prestazione lavorativa per il personale part time, non impiegato in attività lavorativa in turni, verrà limitata in misura proporzionale alla durata del proprio orario di lavoro.
10. Al personale non turnista vengono altresì attribuite:
a) 4 giornate di permesso individuale retribuito, con riferimento alla vigente normativa in materia di festività religiose soppresse;
b) 28 ore di permesso retribuito, in ragione d'anno, che verranno attribuiti in relazione ai mesi di servizio prestato, provvedendosi al computo per dodicesimi.
Le giornate di permesso verranno concesse compatibilmente con le esigenze di servizio.
Modalità di fruizione dei permessi contrattuali retribuiti
11. Le giornate di permesso individuate ai punti precedenti dovranno essere obbligatoriamente godute, ferma restando la corresponsione delle relative quote del premio di produttività anche in caso di godimento di giornate intere, nelle seguenti misure:
a) due giornate per il personale operante in turni continui e avvicendati. La relativa fruizione avverrà per frazioni intere di quattro ore;
b) sei giornate e mezza per il personale non turnista, utilizzando, in quanto spettanti, le ore di permesso di cui al comma 10 lettera b) e i giorni di permesso di cui al comma 8 del presente articolo nonché, sempre in quanto spettanti, una delle giornate di cui al comma 10 lettera a) ovvero, in alternativa, le prime due semi giornate di cui al comma 9. Detti permessi potranno essere utilizzati, anche parzialmente, per la fruizione collettiva previa intesa a livello di unità produttiva tra la Direzione aziendale e le competenti strutture sindacali.
12. Le giornate di permesso a godimento obbligatorio sia per il personale operante in turni continui e avvicendati, sia per il personale non turnista - limitatamente a quelle che non siano state utilizzate per la fruizione collettiva - confluiscono nella Banca ore di cui all’art. 12, nella quantità sopra indicata, e verranno fruite secondo le modalità espressamente previste dallo stesso articolo.
13. Al lavoratore non turnista, in caso di mancato godimento, anche complessivo, dei permessi spettanti, verrà corrisposto con la retribuzione del successivo mese di gennaio, un compenso pari alla normale retribuzione giornaliera spettante nel mese precedente, limitatamente ad un massimo di 3 giornate.
14. I permessi di cui al presente articolo non sono computabili in conto delle ferie annuali.
ARTICOLO 16 - RICHIAMO ALLE ARMI
1. Per il richiamo alle armi valgono le disposizioni di legge.
2. Il tempo trascorso per richiamo alle armi viene considerato valido agli effetti degli aumenti periodici di anzianità, dello scaglione di ferie, dello scaglione di malattia, del preavviso e del trattamento di fine rapporto.
ARTICOLO 17 – ASPETTATIVA
1. Per giustificati motivi di carattere privato, la Società, se lo ritenga compatibile con le esigenze del servizio, concede al lavoratore, che ne faccia richiesta, un periodo di aspettativa fino ad un massimo di un anno, senza corresponsione della retribuzione e senza decorrenza di anzianità.
2. Ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive possono essere concessi - su richiesta - periodi di aspettativa secondo quanto previsto dall'art. 31 della Legge 20 maggio 1970, n. 300. L'aspettativa concessa a tale titolo dura fino alla scadenza del mandato, con sospensione del rapporto di lavoro a tutti gli effetti.
Cooperazione internazionale
Il personale che assuma contrattualmente un impegno continuativo ed effettivo di lavoro della durata di almeno 2 anni per l'esercizio di attività dirette alla realizzazione di programmi di cooperazione in Paesi in via di sviluppo e che benefici del rinvio del servizio militare ha diritto alla conservazione del posto di lavoro secondo quanto previsto dalla vigente normativa.
ARTICOLO 18 - SEDE E ZONA DI LAVORO
1. Per sede di lavoro si intende il posto presso il quale il lavoratore è tenuto ad espletare le mansioni affidategli.
2. Per zona di lavoro si intende il tratto autostradale entro il quale, qualunque possa essere il posto di lavoro, il lavoratore per ragioni tecniche connesse all'esercizio delle autostrade è tenuto a svolgere le mansioni affidategli.
3. Al personale cui è stata assegnata una zona di lavoro viene corrisposta l'indennità di zona di cui al successivo art. 43.
Nota a verbale per le Società aderenti a Fise
Agli esattori, impiegati normalmente dall'impresa in sostituzione dei lavoratori assenti per qualsiasi motivo, sarà eccezionalmente assegnata una zona di lavoro.
Agli esattori di cui al comma precedente la Società Torino-Milano non assegnerà una sede di lavoro. Resta altresì ferma la situazione in atto per quanto riguarda il trasporto con automezzi a cura o a spese dell'impresa.
ARTICOLO 19 - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
1. Muovendo da un’aggregazione strutturata su quattro ambiti professionali, tutto il personale - quadri, impiegati e operai - viene inquadrato su 7 livelli.
2. I livelli sono definiti dalle declaratorie - di seguito riportate - intese come espressione dei contenuti della professionalità in termini di competenze e conoscenze professionali, responsabilità, autonomia operativa e complessità dei problemi. Ogni declaratoria è ulteriormente specificata da profili professionali e da esemplificazioni.
3. Nel caso di innovazioni di carattere tecnico-organizzativo di cui all'art. 48, Relazioni a livello aziendale, comma 2), comportanti riflessi sull'assetto dell’inquadramento del personale, nonché nel caso di istituzioni di nuove posizioni di lavoro, l’Azienda per il tramite della propria Associazione, ne darà preventiva comunicazione alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti, precisando le conseguenti modifiche in materia di inquadramento con l'indicazione del relativo livello e l'indicazione del profilo corredato in modo sommario dalle attività lavorative.
Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori potranno richiedere entro 5 giorni un incontro per l'esame degli elementi che hanno determinato l'inquadramento comunicato.
4. In occasione degli incontri di cui all’art. 48, comma 4) - Relazioni a livello di unità produttiva, lettera A), sub f), le aziende informeranno preventivamente le Organizzazioni sindacali dei lavoratori dell'introduzione di nuove posizioni di lavoro e del relativo livello di inquadramento e/o di quelle che, in un’ottica di sviluppo che sia coerente con le esigenze di funzionamento dell'apparato produttivo, siano risultate significativamente modificate nonché delle eventuali implicazioni in termini di variazioni di organico e/o di mansione.
5. La distinzione in atto tra gli operai e impiegati viene mantenuta agli effetti di tutte le norme che prevedono il trattamento differenziato e che, comunque, fanno riferimento distintamente a tali lavoratori.
DECLARATORIE, PROFILI ED ESEMPLIFICAZIONI
LIVELLO D
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività semplici richiedenti una professionalità a contenuto tecnico manuale elementare.
Profili | |
Lavoratore che, su istruzioni e applicando conoscenze pratiche acquisibili con breve tirocinio, svolge semplici attività manutentorie sulla tratta di competenza e/o nelle aree assegnategli | Operaio comune posto di manutenzione |
Lavoratore che smista, nell’ambito del luogo di lavoro assegnatogli, corrispondenza, documenti, plichi, pacchi e materiale; annuncia agli interessati l’arrivo di visitatori fornendo agli stessi eventuali indicazioni: segnala l’eventuale necessità di riparazione ai servizi di illuminazione, idrici e agli infissi del luogo di lavoro assegnatogli: esegue altri compiti vari quali: timbratura, suddivisione, foratura documenti, ecc. | Commesso |
A titolo esemplificativo vengono inquadrate in questo livello le seguenti figure professionali: Operaio di sede, Operaio di magazzino, Addetto alle pulizie.
LIVELLO C1
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono, sulla base di specifiche prescrizioni, compiti esecutivi standardizzati, anche attraverso l'uso di attrezzature e dispositivi. Tali compiti richiedono conoscenze acquisibili mediante specifica formazione e adeguata esperienza.
Profili Lavoratore che, sulla base di specifiche prescrizioni, operando alla guida di automezzi sociali, esegue lavori di manutenzione, di pronto intervento per la percorribilità sulla autostrada, appone in caso di incidenti o di lavori la segnaletica mobile sulla tratta di competenza e/o nelle aree assegnategli, in applicazione di conoscenze acquisibili mediante specifico addestramento. | Addetto manutenzione di pronto impiego Operaio - autista |
Lavoratore che, su dettagliate istruzioni, effettua lavori di dattilografia, di registrazione, di classificazione, di controllo e archiviazione delle pratiche di competenza. | Dattilografia – archivio – registrazioni Addetto controllo documenti |
Lavoratore che, sulla base della conoscenza dell’ubicazione degli uffici e delle attività che vi si svolgono, indirizza i visitatori, svolge anche attività di trasferimento di pratiche e di | Portiere - commesso |
sorveglianza. | |
Lavoratore che opera al centralino commutando il traffico telefonico ed eseguendo registrazioni secondo le procedure in atto. | Addetto al centralino |
Lavoratore che esegue semplici operazioni inerenti l’esercizio degli impianti e delle apparecchiature elettriche affidategli (es. semplici interventi manutentori e di pronto intervento, verifica di funzionamento manovre e verifiche sulle apparecchiature elettriche); esegue lavori di copertura, sistemazione di materiali e/o di segnaletica mobile in relazione all’attività di competenza; esegue lavori di pulizia, di montaggio, smontaggio e sostituzione di componenti avariati sulle apparecchiature e sul macchinario affidatogli; esegue le prescritte registrazioni; opera alla guida di automezzi sociali; presta aiuto al personale addetto alla manutenzione degli impianti elettrici. | Operaio elettricista |
A titolo esemplificativo viene inquadrata in questo livello la figura professionale di Autista di Sede.
LIVELLO C
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono compiti che richiedono conoscenze teorico-pratiche acquisibili mediante corsi di addestramento, interventi formativi ed esperienza. L’esecuzione di tali compiti si esplica nell’ambito di procedure e metodi operativi prestabiliti con limitata possibilità di variabilità.
Profili Lavoratore che, sulla base di procedure e metodi operativi prestabiliti, provvede alla riscossione del pedaggio, gestisce gli automatismi di stazione, esegue le operazioni previste per la risoluzione di eventuali casi irregolari e, ove previsto, effettua in pista la vendita delle tessere per il pagamento differito del pedaggio; svolge ove definito le attività di vendita/rimagnetizzazione e fatturazione tessere, apertura e gestione c/c e contratti telepass fornendo le relative informazioni, in applicazione di conoscenze teorico- pratiche acquisibili mediante specifica formazione. | Xxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx che, sulla base di procedure, provvede al ricevimento, controllo, stoccaggio e consegna materiali, alla registrazione dei movimenti di magazzino. | Magazziniere |
Lavoratore che sulla base di istruzioni e procedure definite, effettua lavori di dattilografia, classificazione, registrazione e archiviazione delle pratiche di competenza, effettua la | Pratiche registrazioni e dattilografia |
compilazione di prospetti e tabelle, in applicazione di conoscenze acquisibili con un periodo di esperienza. | |
Lavoratore dedicato generalmente alla viabilità che, sulla base di procedure e metodi prestabiliti, | Ausiliario della viabilità/Addetto alla viabilità e al traffico |
sorveglia la tratta di competenza | |
mediante pattugliamento | |
collaborando all’occorrenza con gli | |
agenti di polizia e procedendo anche | |
ad eventuali segnalazioni | |
qualificate; provvede agli interventi | |
necessari per il ripristino della | |
viabilità, rilevando a tal proposito | |
eventuali danni al patrimonio e | |
redigendo un rapporto specifico; | |
posiziona la segnaletica, rimuove | |
eventuali materiali dalla carreggiata, | |
interviene tempestivamente per la | |
soluzione di problemi connessi alla | |
viabilità e al traffico e nel caso di | |
incidenti senza conseguenze alle | |
persone svolge la necessaria | |
procedura di documentazione; | |
fornisce, all’occorrenza, la | |
necessaria assistenza all’utenza; | |
garantisce, per quanto di | |
competenza, l’efficienza degli | |
automezzi in dotazione, applicando | |
conoscenze teorico-pratiche | |
acquisibili mediante interventi | |
formativi ed esperienza maturata | |
nelle strutture operative. |
Sempre a titolo esemplificativo vengono altresì inquadrate in questo livello le seguenti figure: Capo squadra manutenzione, Corriere, Sorvegliante motociclista,
Addetto predisposizione dati tecnici e/o amministrativi, Addetto fatturazione, Operaio autista mezzi speciali, Capo rimessa, Addetto protocollo.
LIVELLO B1
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori che esplicano attività il cui svolgimento richiede conoscenze tecnico-specialistiche acquisibili mediante interventi formativi.
Tali lavoratori operano con autonomia operativa sulla base di procedure di media complessità e direttive definite ed hanno una responsabilità, circoscritta ad attività specifiche, anche di eventuali altre risorse.
Profili Lavoratore che, sulla base di procedure e direttive definite, verifica riscontra ed effettua controlli di natura contabile su fatture, richieste di pagamento ed altra documentazione da contabilizzare, tenendo i rapporti con le Direzioni di Tronco/Unita' organizzative aziendali ed elaborando i relativi reports, in applicazione di conoscenze tecnico specialistiche acquisibili mediante interventi formativi. | Addetto alla Contabilità |
Lavoratore che, sulla base di procedure e direttive definite, effettua riscontri ed elabora dati relativi alle pratiche dell'unità di appartenenza, organizza e gestisce l'archivio sia cartaceo che | Addetto pratiche amministrative |
informatico, cura la predisposizione di reports, tabelle e grafici anche attraverso l'utilizzo di procedure informatiche e applicazioni software, esegue pratiche varie e cura la corrispondenza relativa alla propria unità organizzativa, in applicazione di conoscenze tecnico specialistiche acquisibili anche attraverso esperienza ed eventuali interventi formativi. | |
Lavoratore che, in base a procedure e direttive definite, assicura il funzionamento delle stazioni affidategli anche attuando il coordinamento ed il controllo dell'operato degli esattori ed intervenendo per il superamento di improvvise necessità in applicazione di conoscenze specifiche acquisite mediante addestramento aziendale integrato da esperienza. | Capo stazione/Capo casello |
Lavoratore che, sulla base delle direttive ricevute e sulla scorta di schemi, disegni e specifiche esegue la manutenzione, la pulizia e/o il montaggio di meccanismi, macchinari ed attrezzature, effettuandone la messa a punto ed il controllo di funzionalità in applicazione di conoscenze tecnico specialistiche integrate da esperienza. | Addetto alla manutenzione e controllo strumentale su impianti |
Lavoratore addetto ai trafori che, sulla base delle direttive e sotto il | Agente di sicurezza (per le Società concessionarie |
diretto controllo del Regolatore del traffico, in possesso di capacità tecniche certificate dai Vigili del Fuoco e di nozioni di soccorso sanitario certificate dalla C.R.I., coordina la squadra di sicurezza stradale di cui è il capo, intervenendo in caso di incidente o incendio e provvede alla verifica documentale, controllo e autorizzazione dei transiti delle merci pericolose in deroga, alla scorta dei veicoli eccezionali e di quelli trasportanti merci pericolose, alla sorveglianza mediante pattugliamento nonché a verifiche periodiche dei veicoli e dei mezzi affidati, degli impianti, delle installazioni e dei materiali di sicurezza. | di trafori) |
Lavoratore che, sulla base di direttive e procedure, rileva, registra ed elabora dati e situazioni inerenti la gestione amministrativa del personale per la successiva elaborazione degli stipendi e per l'espletamento di pratiche con gli Enti previdenziali ed assistenziali e, ove previsto, assiste i dipendenti in occasione della denuncia annuale dei redditi, in applicazione di conoscenze acquisibili mediante programmi di addestramento e formazione integrati da esperienza. | Addetto al personale |
Lavoratore che, sulla base di direttive e procedure, utilizzando | Operatore centro radio - informativo |
strumenti di gestione dell'informazione diretta all'interno e all'esterno dell'azienda, segue l'andamento del traffico, riceve segnalazione di eventi anomali del sistema autostradale curandone la registrazione, segnala la necessità di intervento degli Enti preposti, intervenendo anche direttamente nei casi previsti dalle procedure di urgenza, aggiorna il sistema di informazione dell'utenza in applicazione di conoscenze specialistiche acquisite mediante programmi di addestramento e formazione, nonché di specifica esperienza maturata nelle strutture operative; effettua, ove previsto, attività di assistenza e di specifica informativa all'utenza in merito ai sistemi di pagamento differito del pedaggio. | |
Lavoratore che, sulla base di direttive e procedure, provvede all’approvvigionamento delle tessere viacard dei centri di assistenza interni ed esterni effettuando le relative registrazioni di carico e scarico nonché i riscontri e controlli per il completamento delle pratiche, raccogliendo le informazioni e la documentazione delle operazioni di assistenza commerciale svolte, fornisce assistenza all'utenza ed agli operatori interni in merito ai sistemi di pagamento differito dei pedaggi, controlla lo stato delle strutture delle | Commerciale - Addetto |
aree di servizio segnalando alla linea eventuali anomalie, in applicazione di conoscenze tecnico-specialistiche acquisibili anche attraverso interventi formativi.
Sempre a titolo esemplificativo vengono, altresì, inquadrate in questo livello le seguenti figure: Cassiere-conta denaro, Addetto raccolta pedaggi e conta denaro, Addetto preparazione dati per l'elaborazione, Addetto amministrativo magazzino, Capo cantoniere, Sorvegliante, Controllore, Addetto transiti eccezionali, Meccanico collaudatore, Addetto posto manutenzione, Assistente esazione pedaggi, Addetto acquisti e contratti, Xxxxxxx affari generali, Xxxxxxxx xxxxxxx- controllo, Primo Operatore, Assistente al traffico.
LIVELLO B
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori che esplicano attività il cui svolgimento richiede elevate conoscenze tecnico-professionali, necessarie, e/o capacità di coordinamento e gestione di risorse, con un'influenza diretta su risultati specifici dell'unità di appartenenza.
Tali lavoratori operano con un'autonomia operativa circoscritta e sulla base di direttive di massima, con una responsabilità diretta su attività specifiche dell'Unità Organizzativa di appartenenza.
Profili Lavoratore che, sulla base di direttive di massima, attraverso il coordinamento di risorse, anche della posizione di assistente esazione pedaggi, coordina e controlla le attività delle stazioni della tratta di sua competenza, | Gestore di tratta |
garantisce la corretta applicazione delle procedure di esazione, collabora all'esame delle previsioni dei flussi di traffico predisponendo in caso di eventi particolari eventuali modifiche a livello di servizio, cura il rapporto con gli utenti, assicura il rispetto del livello qualitativo del servizio offerto, segnala alle funzioni competenti eventuali anomalie e/o comportamenti illeciti messi in atto dall'utenza, anche sulla base di informazioni ricevute dagli addetti, attraverso l'utilizzo di specifiche conoscenze tecnico professionali ed esperienza operativa maturata nel settore. | |
Lavoratore che, sulla base di direttive di massima, attraverso il coordinamento di risorse, controlla le condizioni e lo stato di efficienza del tratto autostradale di sua competenza e delle attrezzature e dei mezzi in dotazione al Posto di manutenzione, interviene in situazioni di emergenza per l'esecuzione di lavori di pronto intervento, esegue la contabilità lavori di manutenzione ordinaria, controlla il rispetto da parte delle imprese appaltatrici delle norme relative al capitolato d'appalto ed alla sicurezza, attraverso l'applicazione di specifiche conoscenze tecnico professionali acquisibili mediante programmi di formazione ed esperienza. | Aiuto Coordinatore P.M. |
Lavoratore che, sulla base di direttive di massima, garantisce la corretta funzionalità dei sistemi di elaborazione e delle reti, gestisce gli strumenti di controllo dei sistemi centrali e periferici, adotta le misure di emergenza in attesa della soluzione definitiva di eventuali problemi tecnici emersi, in applicazione di elevate conoscenze tecnico professionali acquisite attraverso specifici interventi formativi ed esperienza nel settore. | Gestione sistemi |
Lavoratore che, sulla base di direttive e procedure, riscontra, imputa ed elabora dati e situazioni contabili, effettua controlli di regolarità sulla documentazione e sulle elaborazioni di contabilità generale ed analitica, collabora alla formazione del bilancio preventivo e consuntivo in applicazione di conoscenze specialistiche acquisibili mediante programmi di istruzione nonché un adeguato periodo di esperienza nel settore. | Contabile Addetto contabilità generale ed analitica |
Lavoratore che sulla base di informazioni, traduce nel linguaggio di programmazione su schemi preordinati operando per le proprie necessità sulle apparecchiature del centro elettronico e partecipando alle fasi di collaudo gestione e manutenzione dei programmi elaborati applicando conoscenze | Programmatore |
specialistiche acquisite mediante programmi di addestramento ed esperienza. | |
Lavoratore che, sulla base di direttive e/o procedure, sviluppa progetti per opere autostradali applicando conoscenze acquisite tramite programmi di addestramento integrati da esperienza. | Sviluppo progettazione |
Sempre a titolo esemplificativo vengono inquadrati in questo livello le seguenti figure: Transiti eccezionali-capo, Tecnico impianti (IRT, TLC, IEA), Tecnico controllo contabilità e progettazione, Tecnico addetto al catasto e patrimonio, Tecnico pavimentazione e segnaletica, Tecnico opere in verde, Regolatore traffico.
LIVELLO A1
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività richiedenti competenze tecnico-specialistiche e/o gestionali rilevanti, che comportano autonomia decisionale per la soluzione di problemi di elevata variabilità e complessità, entro un ambito definito da indicazioni di massima.
Tali attività possono essere svolte sia attraverso il coordinamento di specifiche unità organizzative, sia attraverso l’applicazione di competenze tecnico- specialistiche che richiedono un elevato livello di professionalità.
Profili Lavoratore che, sulla base di indicazioni di massima, esplica attività complesse relative a fasi di processo attraverso il coordinamento di specifiche unità organizzative e la gestione delle risorse umane e | Coordinatore |
tecnologiche.
Lo svolgimento di tali attività richiede, entro un ambito definito da linee guida generali, autonomia decisionale, competenza tecnico specialistica e/o gestionale, acquisite attraverso programmi formativi integrati da esperienza maturata nel settore di appartenenza, per la soluzione di problemi variabili e complessi.
Ai sensi dell’accordo 18 aprile 1997 si intendono confluite in tale profilo, a titolo esemplificativo, le seguenti figure precedentemente previste per le Società aderenti a Federreti: capo reparto, coordinatore P.M., capo reparto opere civili e stradali; per le Società aderenti a Fise: Traffico e sicurezza-capo, Economato ed acquisti- capo, Attività tecnica di manutenzione-capo, Esazione pedaggi-capo, Amministrazione personale-capo, Contabilità-capo.
Lavoratore che svolge attività, che richiedono un elevato livello di professionalità, nonché l'applicazione di competenze tecnico specialistiche, per la soluzione di problemi caratterizzati da elevata variabilità e complessità svolgendo funzioni di natura tipicamente consulenziale e/o progettuale. Tali attività richiedono un costante studio e aggiornamento professionale, capacità di analisi di variabili complesse, integrazione con altre figure professionali interne e/o esterne nonché il coordinamento di eventuali altre risorse, all’interno di progetti specifici focalizzando la responsabilità sul raggiungimento | Professional |
degli obiettivi prefissati.
Ai sensi dell’accordo 18 aprile 1997 si intendono confluite in questo profilo, a titolo esemplificativo, le seguenti figure precedentemente previste: Analista di sistemi, Analista di organizzazione, Analista Programmatore, Convenzioni e Concessioni, Progettista.
LIVELLO A
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori che esplicano attività di rilevante importanza per l'Azienda, con una responsabilità diretta su obiettivi e su risultati aziendali, che comportano autonomia decisionale per la soluzione di problemi caratterizzati da elevata complessità, variabilità ed eterogeneità, sulla base di politiche ed indirizzi, richiedenti un alto grado di competenze specialistiche e/o manageriali.
Tali attività possono essere svolte o tramite la responsabilità di unità organizzative e/o strutture professionali di rilevante importanza per l'Azienda, o attraverso l'applicazione di notevoli competenze e conoscenze tecnico-specialistiche che richiedono il più alto livello di professionalità.
Profili Lavoratore che, sulla base di politiche ed indirizzi, esplica attività di rilevante importanza per l'Azienda attraverso il coordinamento e controllo di unità organizzative e/o strutture professionali, l'integrazione di risorse umane, economiche, organizzative e tecnologiche, con una responsabilità diretta su | Responsabile di Unità organizzativa Capo ufficio |
obiettivi/risultati aziendali. Lo svolgimento di tali attività richiede un elevato grado di autonomia decisionale, un alto grado di competenze specialistiche e/o manageriali, la conoscenza della struttura e dei processi aziendali ed il governo di variabili interne e/o esterne per la soluzione di problemi di elevata complessità ed eterogeneità.
Ai sensi dell’accordo 18 aprile 1997 si intendono confluite in questo profilo, a titolo esemplificativo, le seguenti figure precedentemente previste per le Società aderenti a Federreti: capo ufficio e responsabili di unità organizzative; per le Società aderenti a Fise: Amministrazione-capo, Affari legali-capo, Tecnico e manutenzione-capo.
Lavoratore che svolge attività che richiedono il più alto livello di professionalità in applicazione di notevoli competenze e conoscenze tecnico specialistiche, costituendo il più alto punto di riferimento professionale per la soluzione di problematiche di elevata variabilità e complessità, svolgendo funzioni di natura tipicamente consulenziale e/o progettuale. Lo svolgimento di tali attività richiede la conoscenza della struttura e delle politiche aziendali, un costante studio e aggiornamento professionale, capacità di integrazione, coordinamento ed interazione con eventuali altre strutture interne e/o esterne per lo sviluppo di efficaci sinergie, nonché | Professional Master |
capacità di analisi e sintesi anche all'interno di un contesto non chiaramente strutturato e caratterizzato da un elevato grado di indeterminatezza, all'interno del quale cogliere e valorizzare eventuali elementi innovativi.
Tali attività possono essere realizzate, all'interno di progetti specifici, anche attraverso il coordinamento di risorse e/o la gestione di fasi di processo.
* * *
Individuazione nuovi parametri – Contrattazione di secondo livello
1. Fermo restando l’attuale sistema classificatorio articolato su 7 livelli, con le declaratorie e profili professionali contrattualmente definiti, al fine di dotare le parti aziendali di uno strumento utile ad apprezzare le evoluzioni tecnico- organizzative delle singole aziende, viene istituito, a far data dal 16 dicembre 2019 all’interno delle declaratorie dei livelli C, B1 e B, un valore parametrale aggiuntivo rispetto al parametro standard.
2. Tale valore parametrale, non conseguibile per automatismo, non costituisce un nuovo livello di inquadramento, rientrando nell’ambito della declaratoria del livello di appartenenza.
3. Ferme restando le attività attualmente svolte aziendalmente, regolate dal vigente sistema classificatorio, a far data dal 16 dicembre 2019 è attribuita all’esclusiva competenza della contrattazione di secondo livello la facoltà di definire l’individuazione di competenze professionali qualitativamente nuove relative ad attività innovative, non presidiate dal vigente sistema di classificazione del personale, alle quali attribuire i valori parametrali aggiuntivi definiti nel presente paragrafo.
4. La copertura di tali nuove posizioni potrà comportare l’attivazione di preliminari percorsi formativi.
5. Le Parti concordano che la successiva attribuzione individuale di tali valori parametrali aggiuntivi, in attuazione dell’accordo di secondo livello di cui al precedente comma 3, non potrà essere utilizzata per sanare situazioni vertenziali, anche individuali, né potrà, in alcun modo, essere sostitutiva rispetto all’attribuzione del livello superiore.
6. Sono fatti salvi gli eventuali accordi aziendali in materia in atto alla data del 16 dicembre 2019.
Livello
A A1
Parametro
235
210
192
B
185
176
B1
169
155
C
C1 D
148
135
100
QUADRI
In attuazione del disposto dell'art. 2 della Legge 13 maggio 1985, n. 190, la qualifica di quadro è attribuita a quei lavoratori sia tecnici che amministrativi, che nell'ambito del livello A svolgono con carattere di continuità e con grado elevato di capacità gestionale, organizzativa e professionale, in posizioni di rilevante importanza e responsabilità, con ampia discrezionalità di poteri ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali, funzioni di guida, coordinamento e controllo di servizi ed uffici o entità organizzative essenziali dell'Azienda o di gestione di programmi/progetti di importanza fondamentale.
I lavoratori definiti quadri ricoprono ruoli ad alto contenuto professionale e, nell'ambito dello sviluppo e del raggiungimento degli obiettivi aziendali, effettuano, con personale contributo di particolare originalità e creatività, opera di coordinamento di risorse e/o di collaboratori e/o di una o più entità organizzative di particolare complessità.
Nei confronti di tali lavoratori, ferma restando la normativa contrattuale prevista per la categoria degli impiegati, si conviene quanto segue:
- Informazione
Sul piano informativo, le Aziende forniranno agli interessati gli elementi necessari circa gli obiettivi aziendali sia nell'area di attività nella quale sono inseriti, sia riguardo ai più generali problemi gestionali delle Aziende, con particolare riferimento a modifiche strutturali della configurazione organizzativa aziendale ed al mutamento degli assetti tecnologici.
- Formazione
Nei confronti dei quadri sarà attuato un piano specifico di interventi formativi, a livello aziendale e/o interaziendale, allo scopo di favorire l'arricchimento delle conoscenze, nonché l'analisi e la comprensione dei mutamenti tecnologici ed organizzativi. Tali interventi, essenzialmente mirati a migliorare ed ampliare le conoscenze dei singoli, rivolgeranno particolare attenzione ai temi della comunicazione interna onde favorire l'adeguata conoscenza e partecipazione agli obiettivi aziendali.
- Orario di lavoro
Ai lavoratori ai quali viene contrattualmente attribuita la qualifica di quadro non si applicheranno, ai sensi dell'art. 17 Decreto legislativo 8 aprile 2003, n.66, le limitazioni in materia di orario di lavoro.
- Responsabilità civile e/o penale
Le Aziende si impegnano a garantire ai lavoratori che, per motivi professionali, siano coinvolti in procedimenti penali e civili, non provocati da azioni dolose o riconducibili a colpa grave per fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte, l'assistenza legale nonché l'eventuale pagamento delle spese legali e giudiziarie.
- Brevetti
Oltre quanto previsto dalla vigente normativa di legge in materia di brevetti e diritto d'autore, viene riconosciuta ai quadri, previa specifica autorizzazione aziendale, la possibilità di pubblicazione nominativa o di svolgere relazioni in ordine a ricerche o lavori afferenti l'attività svolta.
- Indennità di funzione
A decorrere dalla data di attribuzione della qualifica di quadro, ai lavoratori interessati viene corrisposta un’indennità di funzione nella misura di € 72,30 lordi mensili. Tale indennità è utile ai soli fini del computo del Trattamento di Fine Rapporto, della 13a mensilità e del premio annuo.
Le parti si danno atto che con la presente regolamentazione relativa ai quadri è stata data piena attuazione alla Legge 13 maggio 1985, n. 190.
ARTICOLO 20 - PASSAGGIO DI LIVELLO
1. Il lavoratore che passa al livello superiore percepisce la retribuzione prevista per il nuovo livello di assegnazione conservando gli aumenti di anzianità già maturati secondo quanto disposto dall'art. 26.
2. Gli eventuali superminimi (anche se derivanti da aumenti di merito) vengono assorbiti fino a concorrenza della differenza tra i due minimi tabellari.
ARTICOLO 21 – MUTAMENTO DI MANSIONI
1. Il lavoratore, in relazione alle esigenze della Società, può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti al livello di appartenenza purché tale mutamento non comporti una menomazione morale o un peggioramento economico.
2. Il lavoratore che sia assegnato a svolgere temporaneamente mansioni inerenti ad un livello superiore ha diritto per tutta la durata dello svolgimento di tali mansioni al trattamento corrispondente alla attività svolta. Gli eventuali superminimi (anche se derivanti da aumenti di merito) vengono assorbiti fino a concorrenza della differenza tra i due minimi tabellari.
3. Trascorso un periodo di sei mesi consecutivi o ad intervalli per un periodo di 180 giorni nel corso di 12 mesi consecutivi in mansioni di livello superiore avviene il passaggio definitivo in detto livello, salvo che si tratti di sostituzione temporanea di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto.
4. Nell’ipotesi di sostituzione temporanea di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, il passaggio al livello superiore avviene solo quando la sostituzione oltrepassi di quindici giorni il termine massimo di assenza consentito dalle norme del presente contratto per ciascuna causale, purché il sostituto abbia svolto le mansioni di livello superiore per sei mesi.
5. Il lavoratore che sia destinato a compiere con carattere di continuità mansioni rientranti in due diversi livelli viene assegnato al livello superiore.
ARTICOLO 22 – ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE
1. Sono elementi della retribuzione:
a) stipendio (minimo tabellare, eventuale superminimo e “ad personam”, aumenti di anzianità);
b) indennità di contingenza;
c) elemento differenziato dalla retribuzione 18.04.1997.
2. Sono elementi aggiuntivi della retribuzione:
a) eventuali indennità attribuite per specifiche circostanze (v. artt. 19 e 43);
b) compenso per eventuale lavoro straordinario, notturno, festivo;
c) tredicesima mensilità, premio annuo, premio esazione pedaggi.
ARTICOLO 23 – CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE
1. Il pagamento della retribuzione viene effettuato mensilmente in via posticipata, accompagnato da distinta o busta paga, che resta in possesso del lavoratore, con l'indicazione di tutti gli elementi che compongono la retribuzione stessa e delle relative trattenute.
Le Società possono effettuare il pagamento della retribuzione mediante assegni o versamenti su c/c bancari individuali. Le relative modalità verranno portate a conoscenza della R.S.U. o R.S.A.
2. Il pagamento della retribuzione viene effettuato di norma il 27 di ogni mese. Qualora il giorno 27 venga a cadere di sabato o di giorno festivo, il pagamento viene anticipato al giorno lavorativo precedente.
3. In caso di contestazione sulla retribuzione o sugli altri elementi costitutivi della stessa, al lavoratore viene intanto corrisposta la parte di retribuzione non contestata.
4. Gli elementi variabili della retribuzione vengono corrisposti nel mese successivo a quello di riferimento.
Personale a tempo parziale
5. Al personale a tempo parziale viene corrisposto mensilmente il solo minimo garantito; nel mese successivo verranno effettuati i conguagli tra le ore mensilmente lavorate oltre il minimo garantito ed il minimo garantito stesso.
ARTICOLO 24 – DETERMINAZIONE CONVENZIONALE DELLA RETRIBUZIONE GIORNALIERA ED ORARIA *
1. Per determinare la retribuzione oraria si divide quella mensile per 167; per il personale turnista il divisore orario è fissato in 170.
2. Per determinare la retribuzione oraria ai fini del calcolo del lavoro straordinario si divide la retribuzione mensile aumentata di 1/12 di tredicesima e di 1/12 di premio annuo – determinati sui valori in vigore al momento dell’effettuazione dello straordinario – per 167 o 170.
3. Per determinare la retribuzione giornaliera si moltiplica la retribuzione oraria – di cui al comma 1 che precede – per le ore di prestazione giornaliera previste; per il personale turnista il divisore giornaliero è fissato in 26.
Personale a tempo parziale
4. Il trattamento economico di cui all’art. 22 comma 1, relativo all’orario definito del contratto individuale, è riproporzionato in ragione della ridotta prestazione lavorativa.
5. Per determinare la retribuzione oraria ai fini del pagamento della prestazione fornita (nonché ai fini del corrispettivo per lavoro straordinario) si divide la retribuzione mensile, prevista per il personale ordinario per 167, ovvero 170 per il personale applicato ad attività lavorative in turni.
6. La retribuzione giornaliera ai fini degli istituti della malattia, infortunio sul lavoro, ferie, preavviso, congedo matrimoniale, nascita, lutto e ogni altro effetto contrattuale, fatto salvo quanto espressamente determinato in via convenzionale, è ragguagliata alla durata della prestazione giornaliera programmata coincidente con le assenze di cui sopra.
Note a verbale
Per il personale part-time rimangono in atto gli accordi aziendali di miglior favore vigenti in materia.
La formulazione di cui al comma 5 del presente articolo decorre dal 29 luglio 2016.
* Per le Società aderenti a Fise non si applicano i punti 1, 2, 3 e 5 bensì quanto previsto nell’allegato protocollo aggiuntivo sottoscritto in data 19 giugno 1976.
ARTICOLO 25
MINIMI TABELLARI – CONTINGENZA – E.D.R. 1992 - E.D.R. 1997 – I.D.R. 2021
Minimi tabellari
1. I minimi tabellari mensili sono quelli riportati nella tabella "A" allegata al presente contratto.
Indennità di contingenza
2. Per quanto riguarda l'indennità di contingenza si fa riferimento agli accordi interconfederali, nonché alla Legge n. 38 del 26 febbraio 1986 e successive modifiche ed integrazioni. I relativi valori sono quelli riportati nella tabella “B” allegata al presente contratto.
Elemento Differenziato dalla Retribuzione 18 aprile 1997
3. L’Elemento Differenziato dalla Retribuzione, istituito dall’accordo 18 aprile 1997, è fissato nelle misure di cui alla tabella “C” allegata al presente contratto, è erogato per 14 mensilità. Non è utile ai fini del trattamento per lavoro straordinario, straordinario festivo, straordinario notturno, nonché ai fini del trattamento di fine rapporto, dell’indennità per maneggio denaro, dell’indennità per turni spezzati.
Elemento Distinto dalla Retribuzione 31 luglio 1992
4. Ai sensi del Protocollo d’intesa 31 luglio 1992 tra Governo e Parti Sociali, dall’1 gennaio 1993 viene erogato a titolo di Elemento Distinto dalla Retribuzione l’importo di € 10,33 mensili, per 13 mensilità, che viene utilmente computato sugli istituti di legge (trattamento di fine rapporto, ferie, festività).
5. Importo distinto dalla retribuzione - I.D.R. 2021
A decorrere dalla retribuzione del mese di dicembre 2021 viene istituito un importo distinto dalla retribuzione (I.D.R. 2021) del valore, per ogni livello di inquadramento, di cui alla tabella allegata.
Detto importo viene erogato esclusivamente per 14 mensilità e non ha riflessi su alcun istituto contrattuale e di legge, ivi compreso il T.F.R..
Note a verbale
1) Per il personale in servizio al 31 marzo 1980 presso la Società Traforo del Monte Bianco e le Società aderenti a Fise resta fermo quanto determinato a seguito dell'applicazione del comma 5 (nota a verbale) dell'art. 21 del c.c.n.l. 5 aprile 1980 (importi del premio traffico).
2) Al personale già inquadrato nei livelli 9, 6 e 2 e che al 1° giugno 1997, per effetto della nuova classificazione, risulta inquadrato rispettivamente nei livelli A1, B1 e D vengono mantenuti, a titolo di superminimo, gli importi di cui all’accordo 18 aprile 1997, di seguito riportati, che in caso di passaggio di livello saranno assorbiti fino a concorrenza del nuovo minimo tabellare.
Livelli
9 | A1 | € 27,48 |
6 | B1 | € 1,97 |
2 | D | € 76,91 |
ARTICOLO 26 - AUMENTI PER ANZIANITA'
a) Aumenti periodici per anzianità di servizio
1. Il lavoratore ha diritto per ogni biennio di servizio effettivamente prestato ad un aumento di anzianità nelle misure indicate per ciascun livello di appartenenza:
A | 36,48 |
A1 | 33,58 |
B | 30,68 |
B1 | 28,59 |
C | 26,47 |
C1 | 25,49 |
D | 24,17 |
2. Gli aumenti periodici decorrono dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di servizio.
3. Qualora i giorni lavorati nel mese in cui si compie il biennio di servizio oltre il termine di compimento del biennio stesso - siano superiori a 15, il mese si considera convenzionalmente interamente lavorato e lo scatto, di conseguenza, viene anticipato al primo giorno del mese stesso.
4. Il lavoratore ha diritto a maturare un massimo di 9 aumenti di anzianità (o frazioni di aumento) fino al raggiungimento del massimo previsto per l'ultimo livello di appartenenza, ivi compreso l'importo maturato nei precedenti livelli. In caso di passaggio di livello la frazione di biennio in corso al momento di detto passaggio è utile agli effetti della maturazione del successivo aumento periodico.
b) Aumenti periodici per anzianità di livello
5. Il lavoratore ha diritto al compimento del 10° anno di permanenza nello stesso livello ad uno scatto anticipato, cumulabile - verificandosi concomitanza - con l'aumento periodico per anzianità di servizio: esso non è però frazionabile.
c) Parte comune delle norme di cui ai punti a) e b) che precedono
6. Nel caso di passaggio di livello il dipendente mantiene l'importo in cifra degli aumenti maturati nel livello di provenienza. Detto importo viene tradotto in numero di aumenti di anzianità (e/o frazioni di aumento) dividendo l'importo stesso per la misura dell'aumento di anzianità corrispondente al nuovo livello d'inquadramento.
7. Gli aumenti corrisposti per i titoli di cui sopra non possono essere assorbiti da eventuali aumenti di merito così come questi non possono essere assorbiti da aumenti per anzianità maturati o da maturare.
Personale a tempo parziale
8. Xxxxx rimanendo quanto previsto al comma 4 del presente articolo, per i casi di passaggio da tempo parziale a tempo pieno, gli importi degli aumenti periodici maturati vengono mantenuti in cifra nella misura del 60% di quanto previsto a tale titolo per il personale a tempo pieno.
Per le frazioni di biennio trascorse a tempo parziale, vale quanto previsto dall'art. 3, comma 10 ultimo capoverso.
9. Il lavoratore a tempo pieno, il cui rapporto di lavoro sia temporaneamente trasformato a tempo parziale, mantiene l’importo degli aumenti di anzianità precedentemente maturato e, ai fini dell’eventuale maturazione del successivo scatto, il periodo trascorso a tempo parziale è calcolato come previsto dall’articolo 3, comma 10, del presente c.c.n.l..
Nota a verbale
In conformità a quanto stabilito dall’accordo 18 aprile 1997, al personale già inquadrato nei livelli 9 e 6 e che al 1° giugno 1997, per effetto della nuova classificazione, risulta inquadrato rispettivamente nei livelli A1 e B1 gli aumenti di anzianità vengono riconosciuti nelle seguenti misure:
Livelli €
9 A1 34,93
6 B1 29,58
ARTICOLO 27 - TREDICESIMA MENSILITA’
1. Nel periodo compreso tra il 27 novembre ed il 15 dicembre la Società corrisponde a tutti i lavoratori in servizio una tredicesima mensilità pari alla retribuzione mensile costituita a tale effetto dallo stipendio, dall'indennità di contingenza, e da quanto previsto dai commi 3, 4 e 5 dell’articolo 25, nonché, per il personale operante in turni continui e avvicendati, per i lavoratori a tempo parziale applicati ad attività lavorative in turno e per i lavoratori di cui all’articolo 9, commi 13 e seguenti del presente c.c.n.l., in quanto spettante, dalla quota forfettizzata per lavoro notturno di cui all'art. 11 comma 10.
Ciascuno degli elementi citati viene corrisposto nella misura in vigore al 1° dicembre.
2. Il periodo di riferimento è 1 gennaio - 31 dicembre.
3. Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi della tredicesima mensilità quanti sono i mesi interi di servizio prestato. Le frazioni di mese superiori a 15 giorni vengono computate come mese intero.
4. La tredicesima mensilità va computata nel trattamento di fine rapporto.
5. Al personale a tempo parziale, la tredicesima mensilità viene corrisposta sulla base della retribuzione minima garantita mensile o di 1/12 delle ore effettivamente lavorate se superiori al minimo. In tal caso il conguaglio viene corrisposto con il successivo mese di gennaio. Ai fini del presente comma non si computano le ore trasformate in riposi compensativi e confluite nella Banca ore di cui all’art. 12.
6. Nel caso di passaggio durante il corso dell'anno da tempo parziale a tempo pieno o viceversa il lavoratore ha diritto ad una tredicesima mensilità il cui ammontare sarà determinato in misura proporzionale al servizio prestato nei due distinti periodi.
ARTICOLO 28 - PREMIO ANNUO
1. A tutti i lavoratori in servizio la Società corrisponde, unitamente alle competenze del mese di giugno, un premio annuo pari alla retribuzione mensile costituita a tale effetto dallo stipendio, dall'indennità di contingenza, e da quanto previsto dai commi 3 e 5 dell’articolo 25 nonché, per il personale operante in turni continui e avvicendati, per i lavoratori a tempo parziale applicati ad attività lavorative in turno e per i lavoratori di cui all’articolo 9, commi 13 e seguenti del presente c.c.n.l., in quanto spettante, dalla quota forfettizzata per lavoro notturno di cui all'art. 11, comma 10. Ciascuno degli elementi citati viene corrisposto nella misura in vigore al 30 giugno.
2. Il periodo di riferimento è 1° luglio - 30 giugno.
3. Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso del periodo di riferimento il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi del premio annuo quanti sono i mesi interi di servizio prestato. Le frazioni di mese superiori a 15 giorni vengono computate come mese intero.
4. Il premio annuo va computato nel trattamento di fine rapporto.
5. Al personale a tempo parziale il premio annuo viene corrisposto sulla base della retribuzione minima garantita mensile o di 1/12 delle ore effettivamente lavorate se superiori al minimo. In tal caso il conguaglio viene corrisposto con il successivo mese di agosto. Ai fini del presente comma non si computano le ore trasformate in riposi compensativi e confluite nella Banca ore di cui all’art. 12.
6. Nel caso di passaggio durante il corso dell'anno da tempo parziale a tempo pieno o viceversa il lavoratore ha diritto ad un premio annuo il cui ammontare sarà determinato in misura proporzionale al servizio prestato nei due distinti periodi.
ARTICOLO 29 – FERIE
1. Il lavoratore ha diritto, per ogni anno solare, ad un periodo di riposo retribuito pari a:
- 20 gg. lavorativi per anzianità di servizio fino ad 8 anni;
- 25 gg. lavorativi per anzianità di servizio da oltre 8 a 15 anni;
- 30 gg. lavorativi per anzianità di servizio oltre i 15 anni.
2. Nell'anno di assunzione ed in quello di cessazione, le frazioni di anno vengono conteggiate per dodicesimi nella misura di cui alla tabella "D". Le frazioni di mese superiori a 15 giorni vengono considerate mese intero.
3. Ai soli effetti del presente articolo non si computano, pur non essendo considerati giorni festivi, la giornata non lavorata in ciascuna settimana a seguito della distribuzione dell'orario settimanale in cinque giorni e le giornate di riposo non di legge derivanti dall'applicazione della turnazione per il personale turnista.
4. Il periodo di prova, una volta ultimato, va computato agli effetti della determinazione delle giornate di ferie spettanti.
5. La risoluzione del rapporto di lavoro, per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie ed il lavoratore ha il diritto alle stesse o all'indennità sostitutiva per i giorni maturati e non goduti.
6. Qualora il lavoratore abbia invece goduto un numero maggiore di ferie superiore a quello maturato, la Società ha diritto di trattenere, in sede di liquidazione, l'importo corrispondente ai giorni di ferie goduti e non maturati.
7. Nel corso del periodo delle ferie al lavoratore viene corrisposta la retribuzione globale di fatto di cui all'art. 22, escluse dal computo le lettere b) e c) del comma 2, come se avesse lavorato.
8. L'epoca delle ferie deve essere programmata dalla Direzione Aziendale previo esame con la R.S.U. o R.S.A. entro i primi tre mesi dell'anno.
9. Nel periodo dell'anno compreso tra il 1° giugno ed il 30 settembre viene concesso al personale - salvo diversa richiesta scritta del lavoratore - un numero di giorni di ferie non inferiore al 50% di quelle spettanti.
10. Le ferie devono essere normalmente godute in via continuativa.
11. In caso di richiamo in servizio nel corso del godimento del periodo feriale al lavoratore compete un rimborso giornaliero pari a 100 euro lordi più il rimborso di tutte le spese sostenute e documentate. In caso di spostamento del periodo feriale precedentemente stabilito dalla Società il lavoratore ha diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e regolarmente comprovate.
12. Il decorso delle ferie resta interrotto nel caso in cui, nel periodo delle ferie stesse, sopraggiungano malattie di durata non inferiore a 6 giorni e sempre che il lavoratore ne dia tempestiva comunicazione alla Società per gli opportuni controlli.
13. Ove la malattia impedisca il godimento parziale o totale entro l'anno delle ferie maturate, le stesse saranno godute, a guarigione avvenuta, nell'anno successivo.
14. Il lavoratore che, nonostante l'assegnazione delle ferie, non usufruisca delle medesime, non ha diritto a compenso alcuno né al recupero negli anni successivi.
15. L'assegnazione delle ferie non può aver luogo durante il periodo di preavviso.
Personale a tempo determinato di esazione
Poiché la brevità della durata e la particolarità della prestazione del personale a tempo determinato di esazione non consentono l'effettivo godimento delle ferie, si procederà a liquidare, in sede di trattamento di fine rapporto, i ratei maturati in ragione di giorni 1,65 della retribuzione globale di fatto prevista dal comma 7 del presente articolo per ogni mese di servizio.
Personale a tempo parziale
16. Allo scopo di garantire parità di condizioni rispetto al lavoratore a tempo pieno, il personale a tempo parziale ha diritto, per ogni anno solare, ad un periodo retribuito di ferie pari a 1/12 della sua prestazione minima annua per anzianità di servizio fino a 8 anni. Tale periodo viene aumentato del 25% della prestazione minima annua per anzianità di servizio di oltre 8 anni e fino a 15 anni e del 50% della stessa per anzianità di servizio oltre i 15 anni.
La retribuzione giornaliera in caso di ferie è corrispondente alla durata della prestazione programmata coincidente con la richiesta.
Qualora la prestazione media mensile, pari a 1/12 delle ore effettivamente lavorate nell’anno, sia superiore alla prestazione minima, ai soli fini retributivi sarà riconosciuta la relativa differenza che verrà liquidata nel mese di febbraio dell’anno successivo.
Disposizione transitoria
Al personale a tempo parziale assunto antecedentemente alla data del 4.4.1995, ai soli fini della corresponsione delle indennità sostitutiva di mensa e lavori complementari in caso di ferie, viene garantito lo stesso trattamento economico previsto a tale titolo dal c.c.n.l. 21.12.1990 in relazione allo scaglione di ferie di appartenenza. L'eventuale differenza verrà corrisposta unitamente a quanto previsto al terzo capoverso del precedente comma 16.
ARTICOLO 30 – TRASFERTE
1. La Società per esigenze di servizio può inviare il lavoratore in trasferta, a svolgere la propria attività, in località diversa dalla ordinaria sede di lavoro, corrispondendo il seguente trattamento globale:
a) Rimborso spese viaggio
Il rimborso spese viaggio sarà oggetto di esame congiunto a livello aziendale in funzione della possibilità di armonizzarlo con i vigenti sistemi di prezzo del trasporto.
b) Rimborso spese vitto e alloggio
Rimborso a piè di lista, nei limiti della normalità, delle spese documentate di vitto e alloggio sostenute in trasferta. Eventuali divergenze sui criteri di normalità applicati saranno oggetto di confronto con le RSA/RSU.
c) Indennità di trasferta
In caso di trasferta che preveda la necessità di pernottamento, in aggiunta al trattamento di cui sopra, verrà corrisposta una indennità di trasferta pari a 30 euro lordi giorno.
In caso di trasferta di durata superiore alle 12 ore giorno, a decorrere dall’inizio dell’orario di lavoro in vigore nella sede di appartenenza o dall’effettivo orario di inizio della trasferta qualora successivo, verrà corrisposta una indennità di trasferta pari a 20 euro lordi giorni a decorrere dal 1 gennaio 2017.
Resta inteso che in caso di trasferte che comportino la corresponsione dell’indennità di cui al primo capoverso, quest’ultima assorbe la presente indennità.
A seguito dell’ultimo pernottamento, il calcolo delle 12 ore giorno decorre dall’inizio dell’orario di lavoro del mattino in vigore nella sede di appartenenza.