Attività in concessione Clausole campione

Attività in concessione. Le parti condividono che anche il sistema delle concessioni debba trovare nelle normative precisi riferimenti che vincolino le procedure di assegnazione delle concessioni a norme ben precise, soprattutto laddove il concedente ha natura pubblica. In tali norme vanno introdotte le clausole sociali utili a garantire i livelli occupazionali e le condizioni contrattuali dei lavoratori già operanti nella concessione.

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  • CANONE DI CONCESSIONE 1. Il canone di concessione a carico del concessionario viene stabilito in: x. Xxxxxx annuo per il Giardino Scotto e Bastione Sangallo: € … (offerto in fase di gara, che dovrà essere superiore a quello a base d’asta di € 6.000,00) b. Quota percentuale (royalties) sul fatturato annuo, al netto d’IVA, conseguito dalla gestione del servizio di visita al percorso in quota: ….% (percentuale offerta in fase di gara, che dovrà essere superiore a quello a base d’asta del 2%) 2. Il canone sarà versato secondo le seguenti modalità: a. la quota fissa relativa alla componente canone di cui alla precedente lettera a) sarà distinta in due rate annuali anticipate di pari importo e sarà versato entro 30 giorni dalla stipula della concessione (prima rata annuale) e per i semestri seguenti, entro 30 giorni dalla scadenza del semestre di riferimento; b. la quota percentuale relativa alla componente di canone di cui alla lettera b) sarà versata a consuntivo in un’unica rata, entro il 31 marzo di ogni anno solare, previa approvazione della relazione consuntiva ai sensi dell’art. 14 3. Il canone dovrà essere versato per mezzo di bonifico bancario a favore del Comune di Pisa sul conto corrente bancario presso Banca di Pisa e Fornacette, Codice IBAN: XX00X0000000000000000000000. Il bonifico dovrà contenere la causale “canone annuo per ----, periodo ----“/ quota percentuale per ----, periodo “/ 4. La mancata corresponsione del canone pattuito, se protratta oltre sessanta giorni dalla data naturale di scadenza della rata di canone, potrà dar luogo alla decadenza de jure della concessione, ferma ogni tutela del Comune di Pisa per il recupero degli importi maturati. 5. La quota fissa del canone concessorio sarà oggetto, a decorrere dal secondo anno, di adeguamento con periodicità annuale in misura corrispondente al 100% dell’adeguamento ISTAT relativo all'anno precedente con arrotondamento al decimo di € superiore.

  • OGGETTO DELLA CONCESSIONE Oggetto della presente concessione è l’immobile, di proprietà comunale, situato nel Comune di Sesto al Reghena in Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx n. 2/3 e n. 2/4, comunemente noto e denominato “Barchessa Grande”, destinato ad uso ad uso attività ricettivo / turistica. L’immobile in oggetto è ad uso pubblico per destinazione, e pertanto fa parte del patrimonio indisponibile. Il fabbricato in oggetto, è identificato all’Agenzia delle Entrate - Catasto Fabbricati di Codesto Comune al Foglio 35 Mappale 65 Subalterno 6, con la superficie commerciale di circa mq. 427; nell’ambito del Piano Regolatore Generale Comunale – Variante n°42. L’edificio ricade in Zona Omogenea A0 – edifici e complessi di valore storico – architettonico / Centro storico primario di Sesto. L’edificio è ubicato nel caratteristico Centro Storico del Capoluogo, in posizione adiacente al complesso abbaziale il cui fabbricato più antico, risulta essere l’Abbazia Benedettina, distrutta nel IX secolo e ricostruita nel X secolo. Il complesso abbaziale è circondato da un fossato che fisicamente lo separa dal borgo, al quale però è connesso tramite una passerella ed un camminamento in legno. Il fabbricato oggetto di concessione è stato interessato, in anni recenti, da una ristrutturazione radicale, che ne ha permesso il totale recupero. Per l’ottimale individuazione e descrizione si rimanda a quanto contenuto negli allegati allo schema di contratto di concessione Allegato D al presente bando: • Allegati G e H - planimetrie. • Allegato F - dotazione mobiliare e attrezzature utili all’attività. L’immobile viene dato in concessione nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, completo di tutti i beni mobili, gli arredi e le attrezzature in esso contenute con l’obbligo di conservazione in caso di mancato utilizzo.

  • DURATA DELLA CONCESSIONE La concessione è riconosciuta con diritto di esclusiva, per un periodo di 5 anni dalla data di affidamento del servizio. Alla scadenza il contratto di concessione s’intende automaticamente risolto senza necessità di preventiva comunicazione o preavviso. Al termine della concessione, la concessionaria dovrà consegnare, previo apposito verbale di consegna in formato cartaceo e su apposito supporto informatico, tutto il materiale amministrativo interessante il servizio, in particolare: elenco aggiornato degli utenti divisi per cimitero con l’indicazione del nome del defunto alla cui tomba la lampada votiva è accesa; elenco utenti morosi; elenco dei depositi cauzionali; elenco degli eventuali versamenti pluriennali riscossi. Al termine della concessione, la concessionaria dovrà versare altresì al Comune l’importo dei depositi cauzionali effettuati dagli abbonati, a garanzia dei rispettivi abbonamenti ed ogni somma riscossa in anticipo dagli stessi. Il soggetto concessionario si impegna alla scadenza del rapporto contrattuale e nelle more del perfezionamento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, a prorogare la concessione agli stessi prezzi, patti e condizioni, a semplice richiesta del Comune, per un periodo di 120 giorni complessivi. In caso di cambio del soggetto concessionario, alla scadenza del rapporto contrattuale, il concessionario uscente si impegna a collaborare con i nuovi soggetti subentranti al fine di garantire un efficace passaggio di consegne, senza oneri aggiuntivi per il Comune. Qualora il cambio di gestione avvenga nel corso dell’anno, successivamente alla riscossione dei canoni annui di abbonamento, il concessionario uscente, alla scadenza della gestione dovrà trasferire all’Amministrazione Comunale i dodicesimi del canone anticipatamente riscossi, riferiti ai mesi nei quali non vi sarà, da parte sua, erogazione del servizio.

  • OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO Il concessionario deve: 1. individuare, per lo svolgimento dei servizi di cui agli art. 3 e 6 del presente capitolato, un gruppo costante di persone di fiducia, in possesso delle adeguate competenze professionali garantendo la corretta esecuzione del servizio e fornendo un elenco del suddetto personale al Comune; 2. nominare, all’interno del gruppo, un responsabile che funge da referente e opera in accordo con il Comune, provvedendo al coordinamento dei servizi; 3. individuare il responsabile tecnico addetto alla sicurezza ed il personale adeguatamente formato per garantire gli adempimenti richiesti al punto h) dell’art. 3 ed al punto d) dell’art. 6; 4. fornire prima dell’inizio di ogni mese l’elenco degli addetti previsti in servizio ed un calendario giornaliero del numero di addetti da impiegare concordato con il Comune e comunicare tempestivamente, tramite posta elettronica, eventuali sostituzioni o variazioni; 5. fornire mensilmente un resoconto delle ore di apertura delle sale, delle ore e del numero di addetti impiegati ed il resoconto delle entrate; 6. assicurare la presenza degli addetti, procedendo all’immediata sostituzione del personale che risultasse assente per qualsiasi motivo ed impegnandosi a sostituire tempestivamente il personale che si sia dimostrato non idoneo al corretto svolgimento del servizio assegnato; 7. garantire da parte degli addetti al servizio la massima riservatezza su ogni aspetto dell’attività e assicurare il rispetto della puntualità degli orari dei servizi, prestando particolare attenzione all’orario di entrata ed uscita del personale; 8. fornire il personale di cartellino di riconoscimento identificativo; 9. assicurare il rispetto di quanto previsto nell’art. 1 della legge 12.6.1990, n. 146 e successive modifiche, recante “Norme sull’esercizio dei diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della commissione di garanzia dell’attuazione della legge”; 10. osservare, nei confronti del proprio personale, le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti in materia di retribuzione ed essere in regola con le disposizioni previdenziali, assicurative ed antinfortunistiche, disciplinanti i rapporti di lavoro della categoria nonché con le disposizioni legislative sulla sicurezza dei luoghi di lavoro. 11. mantenere in perfette condizioni d’uso, mediante interventi di manutenzione ordinaria, i locali, le attrezzature, gli arredi ed i materiali degli spazi oggetto della presente concessione. Il concessionario tiene un registro di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria effettuati negli spazi di cui all’art. 2. 12. provvedere direttamente agli allacciamenti, volture, pagamenti di tutte le utenze necessarie allo svolgimento del servizio (elettriche, idriche, telefoniche, gas, etc.). Il concessionario non deve farsi carico del pagamento della TARI in quanto gli spazi ed il servizio che lo stesso svolge sono comunali. Il pagamento della TARI è invece dovuto per gli spazi in cui il concessionario esercita attività di somministrazione. 13. provvedere direttamente alla stipula, voltura, pagamenti dei contratti per la gestione, la vigilanza ed il controllo dei sistemi di allarme presenti. 14. provvedere direttamente a tutti gli adempimenti amministrativi (autorizzazioni, iscrizioni, etc.) necessari allo svolgimento dei servizi oggetto della presente concessione. 15. assumere integralmente ogni onere presente e futuro relativo a imposte, tasse, diritti, stabiliti dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti Locali in relazione a qualsiasi aspetto dello svolgimento dei servizi oggetto della presente concessione. 16. essere in possesso dei requisiti morali e professionali di legge (in particolare iscrizione al REC – registro esercenti il commercio – e/o analoghi) per le attività di cui al x.xx f) dell’art. 3 ed al x.xx

  • Revoca della concessione Il Comune si riserva la facoltà di revocare unilateralmente la concessione e quindi recedere dal contratto correlato, con preavviso di almeno tre mesi da comunicare al Concessionario con pec , per motivi di pubblico interesse. Il termine del preavviso potrà essere inferiore in presenza di motivi d’urgenza che non consentono indugi. Il Comune, previa formale contestazione al Concessionario, può procedere alla revoca della concessione, con un preavviso di mesi tre, nei seguenti casi: a)mancata osservanza degli obblighi di manutenzione tali da pregiudicare la buona conservazione e/o la funzionalità degli immobili e degli impianti; b)qualora siano accertati danni derivanti da lavori non autorizzati o realizzati in difformità a progetti approvati; c)per il venir meno della fiducia nei confronti del Concessionario per gravi o reiterate violazioni degli obblighi previsti dal presente capitolato, che siano state oggetto di specifiche contestazioni al momento del loro accertamento, o al verificarsi di fatti, comportamenti o atteggiamenti incompatibili con il pubblico servizio. d)fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale in cui incorra il Concessionario; e)scioglimento e/o cessazione dell’attività svolta dal Concessionario per qualsiasi causa o motivo; f)per condanne per le quali sia prevista l’inibizione della possibilità di condurre le attività esercitate nell’immobile, ovvero sia prevista l’interdizione dai pubblici uffici; L'atto di revoca é preceduto da formale contestazione al Concessionario. La revoca della concessione é disposta con specifico atto ed ha effetto dal giorno stabilito nell'atto stesso. Salvo motivi d'urgenza, la revoca potrà essere disposta dalla scadenza dell'anno sportivo in corso. La revoca della concessione comporta l’immediato obbligo per il Concessionario di restituire l’impianto nello stato in cui si trova e nessuna richiesta a qualsiasi titolo e di qualsiasi natura potrà essere avanzata dal Concessionario al Comune. In caso di revoca il Comune avrà diritto, a titolo di penale, ad una somma pari a cinque volte l’importo del canone annuo, rivalutato, salvo il risarcimento del maggior danno che venisse a subire. Il Comune potrà valersi a questi scopi della cauzione definitiva. Nessuna pretesa può essere avanzata dal Concessionario a seguito dell'atto di revoca. A questa deve seguire la procedura prevista per la riconsegna dell’Impianto. Il Concessionario è obbligato al risarcimento dei danni provocati dagli inadempimenti del presente articolo.

  • VARIANTI IN CORSO D’OPERA Rientra nei compiti del direttore dei lavori disporre variazioni o addizioni al progetto in esecuzione, previa approvazione della stazione appaltante, nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all’articolo 106 del Codice degli Appalti. Il direttore dei lavori sopporta le conseguenze derivanti dall’aver ordinato o lasciato eseguire variazioni o addizioni al progetto, senza averne ottenuto regolare autorizzazione (sempre che non derivino da interventi volti ad evitare danni a beni soggetti alla legislazione in materia di beni culturali e ambientali o comunque di proprietà delle stazioni appaltanti). In caso di variazioni al progetto non disposte dal Direttore dei Lavori, quest’ultimo fornisce all’esecutore le disposizione per la rimessa in pristino. Il Direttore dei Lavori propone la redazione di una perizia suppletiva e di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al Rup. A quest’ultimo è poi demandato l’accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che consentono di disporre varianti in corso d’opera, provvedendovi con apposita relazione. In particolare, nei casi indicati dall’art. 106, comma 1, lett. c), del Codice degli Appalti, il Rup, su proposta del direttore dei lavori, descrive la situazione di fatto, accerta la sua non imputabilità alla stazione appaltante, motiva circa la sua non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e precisa le ragioni per cui si rende necessaria la variazione. Le perizie di variante, corredate dei pareri e delle autorizzazioni richiesti, sono quindi approvate dall’organo decisionale della stazione appaltante su parere dell’organo consultivo che si è espresso sul progetto, qualora comportino la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato; negli altri casi, le perizie di variante sono approvate dal Rup, sempre che non alterino la sostanza del progetto. L’art. 106, comma 12, del Codice degli Appalti dispone al riguardo che la stazione appaltante, nel caso in cui in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e la perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l’esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso, invece, di eccedenza rispetto a tale limite, la perizia è accompagnata da un atto aggiuntivo al contratto principale, sottoscritto dall’esecutore in segno di accettazione, nel quale sono riportate le condizioni alle quali è condizionata tale accettazione. In particolare, il Rup deve darne comunicazione all’esecutore che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione la stazione appaltante deve comunicare all’esecutore le proprie determinazioni. Qualora l’esecutore non dia alcuna risposta alla comunicazione del Rup si intende manifestata la volontà di accettare la variante complessiva agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se la stazione appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall’esecutore. Ai fini della determinazione del quinto, l’importo dell’appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell’importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell’ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all’esecutore ai sensi degli articoli 205 e 208 del Codice degli Appalti. La stazione appaltante può inoltre disporre varianti in diminuzione nel limite del quinto dell’importo del contratto. Tale facoltà, tuttavia, deve essere comunicata all’esecutore tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell’importo contrattuale; in tal caso nulla spetta all’esecutore a titolo di indennizzo. Sempre in tema di variazioni al contratto in corso di esecuzione, si evidenzia che anche l’esecutore può avanzare proposte di variazioni migliorative che comportino una diminuzione dell’importo originario dei lavori e dirette a migliorare gli aspetti funzionali, elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. In tal caso, il direttore dei lavori ricevuta la proposta dell’esecutore, redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, entro dieci giorni la trasmette al Rup unitamente al proprio parere; il Rup entro i successivi trenta giorni, sentito il progettista, apposito atto aggiuntivo. Le economie risultanti dalla proposta migliorativa in tal modo approvata sono ripartite in parti uguali tra la stazione appaltante e l’esecutore.

  • Quattordicesima mensilità L'impresa corrisponderà entro il 15 luglio una 14ª mensilità pari a una retribuzione globale mensile. Il periodo di riferimento è fissato dal 1° luglio al 30 giugno. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore non in prova avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della quattordicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'azienda nel periodo di riferimento. Le frazioni di mese non superiori ai 15 giorni non saranno calcolate, mentre saranno considerate come mese intero se superiori ai 15 giorni.

  • Tracciabilità dei flussi finanziari – Ulteriori clausole risolutive espresse Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Accordo Quadro e nei Contratti di fornitura, si conviene che, in ogni caso, le Amministrazioni, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 8, 2° periodo, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore, i singoli Contratti di Fornitura nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136. In ogni caso, si conviene che Xx.Xx.Xx. S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, si riserva di risolvere di diritto l’Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore, nell’ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma. 1. L’ Accordo Quadro è inoltre condizionata in via risolutiva all’irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/2001, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, ed è altresì condizionata in via risolutiva all’esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; in tali ipotesi – fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000 – l’Accordo Quadro e/o i singoli Contratti si intenderanno risolti anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata e periodica, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

  • OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO In caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso scritto all’Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure all’Impresa, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo (Art.1915 del Codice Civile).

  • ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO Il Concessionario deve svolgere i servizi del contratto con precisione; cura e diligenza; utilizzando le pratiche; le cognizioni; gli strumenti più idonei. Rispettare la normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro; di assistenza e previdenza; antinfortunistica; di orario di lavoro; di imposte e tasse; farsi carico di ogni genere di spesa per il pagamento dei salari e dei contributi assicurativi e previdenziali del personale utilizzato per l’espletamento del servizio, nel pieno rispetto delle norme e dei rispettivi contratti di lavoro vigenti. E’ a carico del Concessionario l’ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie per l’esercizio dell’attività di gestione del punto ristoro, con particolare riferimento alle autorizzazioni sanitarie (verifica preliminare per attività alimentari, SCIA, ecc.), alle licenze per la conduzione di pubblico esercizio e per la vendita di generi di monopolio. L’avvio del servizio sarà subordinato al rilascio delle suddette autorizzazioni o, in subordine, all’esibizione della Denuncia di Inizio Attività presentata ai sensi dell’art.19 della Legge n.241/1990 e s.m.i. per la gestione dell’esercizio di che trattasi, intestata all’Impresa aggiudicataria. Tutti gli oneri derivanti dagli eventuali adeguamenti per l’ottenimento delle autorizzazioni saranno a totale carico dell’aggiudicatario. Quest’ultimo sarà titolare di tutte le autorizzazioni e licenze richieste dalle leggi e regolamenti vigenti, per la gestione del bar e per lo svolgimento delle attività in esso consentite dall’Università. Per la somministrazione di alimenti e bevande nello svolgimento del pubblico esercizio si farà riferimento alle tabelle merceologiche e alle loro categorie di prodotti esplicitamente identificate nelle autorizzazioni amministrative e nelle licenze intestate al concedente. Dette autorizzazioni e licenze saranno intestate al Concessionario e non potranno essere trasferite, né alienate o cedute, anche in parte. E’ fatto assoluto divieto al Concessionario di farsi sostituire da terzi nella gestione totale o parziale del servizio. Copia delle autorizzazioni e licenze dovranno essere consegnate all’Università. Il Concessionario dovrà assumere integralmente ogni onere presente o futuro relativo a imposte, diritti, tasse etc., stabiliti relativamente all’esecuzione dei servizi e all’uso degli spazi concessi. Il Concessionario consegna autocertificazione, a firma autenticata del legale rappresentante della società, che attesti che il conferimento dei rifiuti speciali prodotti verrà effettuato in ottemperanza al Regolamento comunale di igiene, a cura e spese del Concessionario, nelle forme previste dalla normativa vigente.