Common use of Attività didattica Clause in Contracts

Attività didattica. 1. Le Regioni, le Aziende, le Università e gli Ordini dei medici possono promuovere attività di ricerca e sperimentazione in collaborazione con i medici di medicina generale. 2. Gli Accordi Integrativi Regionali definiscono: a) il fabbisogno regionale di animatori di formazione, da individuarsi tra i medici di medicina generale, per la realizzazione della formazione continua di cui al precedente articolo, nonché l’attuazione di corsi di formazione per gli stessi animatori, articolati sulla base di un progetto formativo specifico. Gli stessi Accordi possono definire criteri di riconoscimento di attestati di idoneità conseguiti in altri corsi di formazione specifica; b) la creazione di un elenco regionale di animatori di formazione, con idoneità acquisita nei corsi di cui alla lettera a) o altrimenti acquisita e riconosciuta dalla Regione, da individuarsi tra i medici di medicina generale, sulla base di espliciti criteri di valutazione, fra i quali deve essere previsto un curriculum formativo. Sono riconosciuti gli attestati di idoneità già acquisiti in corsi validati dalla Regione; c) il fabbisogno regionale di docenti di medicina generale per i corsi di formazione continua di cui all’articolo precedente, nonché i criteri per la individuazione dei docenti di medicina generale da inserire in apposito elenco sulla base del loro curriculum formativo; d) la promozione di attività di sperimentazione e ricerca, anche in collaborazione con le Università. 3. Le Regioni possono organizzare specifici corsi di formazione per i medici di medicina generale che svolgono attività didattica (animatori di formazione, docenti, tutor) e regolamentare l’iscrizione degli stessi medici “esperti” in formazione in uno specifico elenco. 4. Le attività didattiche di cui al presente articolo non possono determinare oneri derivanti dal presente Accordo e non comportano riduzione del massimale individuale.

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Samples: Ipotesi Di Accordo Collettivo Nazionale, Ipotesi Di Accordo Collettivo Nazionale, Ipotesi Di Accordo Collettivo Nazionale

Attività didattica. 1. Le RegioniL'integrazione tra le attività assistenziali, le Aziende, le Università formative e gli Ordini dei medici possono promuovere attività di ricerca e sperimentazione in collaborazione con i medici si realizza nell'ambito dei corsi di medicina generalestudio istituiti presso l'Università. 2. Gli Accordi Integrativi Regionali definiscono: a) il fabbisogno Le attività didattiche universitarie finalizzate alla formazione del medico, dello specialista e delle altre figure professionali sanitarie previste dalla programmazione regionale devono poter disporre: • di animatori di formazione, da individuarsi tra i medici di medicina generale, per la realizzazione tutto lo spettro della formazione continua di cui al precedente articolo, nonché l’attuazione di corsi di formazione per gli stessi animatori, articolati sulla base di un progetto formativo specifico. Gli stessi Accordi possono definire criteri di riconoscimento di attestati di idoneità conseguiti in altri corsi di formazione specifica; b) la creazione di un elenco regionale di animatori di formazione, con idoneità acquisita nei corsi di cui alla lettera a) o altrimenti acquisita e riconosciuta dalla Regione, da individuarsi tra i medici di medicina generalecasistica presente nell'IRCCS X. Xxxxxxx IST e, sulla base degli accordi convenzionali, di espliciti criteri quella presente presso l'Istituto Gaslini e presso altri enti pubblici e privati accreditati convenzionati con l'Università; • di valutazione, fra i quali deve essere previsto un curriculum formativo. Sono riconosciuti gli attestati strutture e spazi congrui e idonei per le attività didattiche e di idoneità già acquisiti in corsi validati dalla Regione; c) il fabbisogno regionale di docenti di medicina generale per i corsi di formazione continua di cui all’articolo precedente, nonché i criteri per la individuazione dei docenti di medicina generale da inserire in apposito elenco sulla base del loro curriculum formativo; d) la promozione di attività di sperimentazione e ricerca, anche in collaborazione con le Università. 3. Le Regioni possono organizzare specifici La programmazione e l'organizzazione dell'attività didattica, attribuita ai dipartimenti universitari ed alla Scuola di Scienze mediche e farmaceutiche, deve poter disporre di tutte le competenze necessarie per la diagnosi e la terapia delle patologie oggetto dei corsi di formazione per i studio. In particolare, oltre ai docenti universitari preposti, il personale del SSR, sia dirigenti medici e sanitari, sia coordinatori e personale del comparto in possesso dei requisiti di medicina generale che svolgono attività idoneità previsti dalla normativa vigente, partecipa all'attività formativa universitaria, in funzione dell'organizzazione della didattica (animatori prevista dai corsi di formazionestudio di area medica e delle professioni sanitarie dell'Università degli Studi di Genova, docenti, tutor) e regolamentare l’iscrizione degli stessi medici “esperti” in formazione in uno specifico elencocompatibilmente con le esigenze relative all'esercizio delle funzioni assistenziali. 4. Le L'Osservatorio Regionale per la formazione specialistica, previsto dal D.Lgs. n. 368/99 e dalla L. reg. n.1/2005, e istituito con D.G.R. 03.04.2008 n. 17: • definisce annualmente il fabbisogno formativo di medici specialisti a livello regionale; • verifica l'applicazione dei criteri per la rotazione dei medici in formazione specialistica tra le strutture inserite nella rete formativa, in possesso dei requisiti di idoneità previsti del D.M. 01.08.2005 "Riassetto delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria" e definita dai Consigli delle scuole di specializzazione; • verifica gli standard di attività didattiche assistenziale degli specializzandi nel rispetto dell'ordinamento didattico della scuola di cui al presente articolo non possono determinare oneri derivanti dal presente Accordo specializzazione, del piano formativo individuale dello specializzando e non comportano riduzione dell'organizzazione delle Aziende e strutture sanitarie, in conformità alle disposizioni dell'Unione europea. 5. In conformità alle vigenti disposizioni, e sulla base del massimale individualefabbisogno di specifiche figure professionali, la Regione si impegna a finanziare, compatibilmente con le risorse disponibili, contratti di formazione specialistica in eccedenza rispetto alle assegnazioni deliberate in sede nazionale dagli organi competenti. 6. Deve essere assicurata la rotazione dei medici in formazione specialistica nelle Unità Operative, sia a direzione universitaria sia ospedaliera, facenti parte della rete formativa delle Scuole di specializzazione definita dai rispettivi consigli delle scuole, con priorità per le strutture dell'IRCCS X. Xxxxxxx IST, in quanto Istituto di riferimento, e dell'Istituto Gaslini per le Scuole di interesse pediatrico. Ai medici in formazione specialistica devono essere fornite le credenziali di accesso alla rete informatica interna per le necessità correlate all'attività assistenziale, su richiesta del responsabile della struttura nella quale si svolge la formazione e con le modalità operative in atto nei singoli enti sanitari, sentito il direttore della scuola di specializzazione di riferimento in relazione alla graduale assunzione dei compiti assistenziali.

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Samples: Protocollo Generale d'Intesa