Attrezzature in dotazione al personale Clausole campione

Attrezzature in dotazione al personale. Ai fini della sicurezza, esistendo il rischio concreto di folgorazione dovuto alla possibile presenza di acqua all’interno del cantiere, l’Appaltatore deve utilizzare apparecchiature elettriche conformi alle norme CEI e EN di riferimento. In particolare: − le attrezzature utilizzate dovranno avere doppio isolamento e grado di protezione non inferiore ad IP 68; − le prese e le spine dovranno essere di tipo industriale, con grado di protezione non inferiore ad IP 68; − le prolunghe dovranno avere cavi di tipo H07RN-F (o equivalente) con sezione non inferiore a 2,5 mm2 per prese da 16 A, sezione non inferiore a 6 mm2 per prese da 32 A e sezione non inferiore a 16 mm2 per prese da 63 A. Il grado di protezione dovrà essere non inferiore a IP 68; − i generatori di corrente in dotazione dovranno avere protezione differenziale e, prima di essere utilizzati dovranno essere sempre collegati a terra; la protezione differenziale dovrà essere periodicamente testata; − le attrezzature eventualmente utilizzate per la saldatura ossiacetilenica (bombole, impugnatura, lancia per saldatura, miscelatore, valvola di sicurezza, tubo binato, riduttori di pressione) dovranno essere rispondenti alle normative UNI vigenti. E-mail – xxxx@xxxxxxxxx.xx |Pec – xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx |Sito web – xxx.xxxxxxxxx.xx Tutte le attrezzature sopra elencate dovranno essere verificate prima di ciascun utilizzo e mantenute in ottimo stato di conservazione. Il personale di LRH eseguirà verifiche a campione in cantiere al fine di valutare la conformità delle attrezzature rispetto a quanto previsto. La non conformità delle stesse è motivo di sospensione dei lavori, secondo l’art. 92 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).