Aumenti e diminuzioni in corso di esecuzione Clausole campione

Aumenti e diminuzioni in corso di esecuzione. Nel corso di esecuzione del contratto, la stazione appaltante potrà richiedere all’Aggiudicatario, che ha l’obbligo di accettare a pena di risoluzione del contratto, variazioni che comportino un aumento o una diminuzione fino a un quinto dell’importo contrattuale. In tal caso restano ferme tutte le altre condizioni contrattuali. Il relativo aumento o diminuzione del corrispettivo sarà calcolato, senza alcun ulteriore diritto per l’Aggiudicatario, sulla base dei prezzi risultanti dall’offerta economica presentata in sede di offerta e - laddove non eventualmente possibile - con riferimento ad opportune valutazioni operate dalla stazione appaltante con riferimento a listini pubblici ed applicazione di eventuale livello di sconto analogo a quanto eventualmente desumibile sulla base dell’offerta economica presentata in sede di gara.
Aumenti e diminuzioni in corso di esecuzione. 1. Durante l’esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante potrà chiedere all’Aggiudicatario, variazioni al progetto iniziale che comportino un aumento o una diminuzione fino ad un quinto dell’importo contrattuale. In tal caso restano ferme tutte le altre condizioni contrattuali. 2. Nel caso in cui la Stazione Appaltante si avvalga della facoltà di cui al comma precedente, il contenuto delle variazioni sarà descritto in apposito atto. 3. Il relativo aumento, o diminuzione, del corrispettivo sarà calcolato sulla base dei prezzi unitari offerti in sede di gara, senza alcun ulteriore diritto per l’Aggiudicatario.
Aumenti e diminuzioni in corso di esecuzione. 29 Articolo 36 – Coordinatore di progetto 29 Articolo 37- Direttore dei lavori 30 Articolo 38 - Commissione di collaudo 31 Articolo 39 - Collaudo 32 Articolo 40- Pagamenti 33

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  • INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una subassociazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 4.2.1 deve essere posseduto da: a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. Il requisito relativo al fatturato specifico di cui al punto 4.2.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Il requisito di cui al precedente punto 4.2.2 deve essere posseduto per intero dalla mandataria.