Variazioni al progetto Clausole campione

Variazioni al progetto. 1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione di lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’articolo 106 del D. Lgs. n° 50/2016, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il relativo verbale di concordamento.
Variazioni al progetto. È affidata all’IMPRESA l’elaborazione e lo sviluppo della progettazione di dettaglio e di ogni altra documentazione funzionale alla realizzazione delle opere, così come tutti gli eventuali rilievi di cantiere che a tal fine si rendessero necessari. II termine fissato per la formulazione dell’offerta ha consentito all’IMPRESA, un attento studio dei luoghi e dei terreni interessati dall’esecuzione delle opere, nonché l’esame della documentazione di gara che è stata ritenuta sufficiente per individuare completamente le opere oggetto dell’appalto e consentire l’esatta valutazione di tutte le prescrizioni e relativi oneri connessi, conseguenti e necessari per l’esecuzione a regola d’arte delle opere e per la buona organizzazione del cantiere. L’IMPRESA dichiara di essere a perfetta conoscenza di tutte le condizioni locali, sia generali sia particolari, che possono aver influito sulla determinazione dell’offerta anche in relazione al reperimento delle aree per l’installazione degli impianti di cantiere, nonché di aver attentamente esaminato ed accettato, una per una, tutte le clausole contrattuali, nessuna esclusa. L’adozione delle migliorie proposte dall’IMPRESA è subordinata all’adeguato sviluppo progettuale, da eseguirsi a completa cura e spese da parte della stessa IMPRESA, ed alla preventiva approvazione da FER. E’ affidata all’IMPRESA la redazione degli as built da consegnarsi entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di ultimazione dei lavori. Tutto ciò premesso, nessuna variante al progetto complessivo dell’oggetto del presente contratto potrà essere considerata necessaria ed eseguita senza specifico ordine della FER, e quindi nessuna indennità potrà essere richiesta dall’IMPRESA a tale titolo. In caso di variante, ove si rendesse necessario stabilire nuovi prezzi, questi saranno determinati ai sensi dell’art. 163 del Regolamento. In ogni caso I’IMPRESA non potrà eseguire varianti, aggiunte o diminuzioni ai lavori appaltati senza ordine o benestare scritto della Direzione Lavori o del Responsabile del Procedimento, secondo le rispettive competenze.
Variazioni al progetto. 1. Le singole quantità di progetto esposte nella lista delle lavorazioni e delle forniture potranno in fase esecutiva variare tanto in aumento quanto in diminuzione, ovvero essere soppresse nell’interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo. Inoltre potranno essere ordinate all’appaltatore lavorazioni e forniture non previste in fase progettuale. 2. L'appaltatore è unico responsabile di qualunque variante che, in aumento o in diminuzione delle lavorazioni o quantità previste, si renda necessaria all'opera progettata, ai sensi dell'art. 51, comma 1, lett. c), della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 e si impegna fin d'ora a sostenere tutti gli oneri per la redazione degli elaborati necessari all'approvazione del progetto di variante, nonché tutti i maggiori costi che dovessero derivare per l'introduzione di nuove lavorazioni o per l'aumento delle quantità. L'appaltatore si impegna altresì a sottoporre, a proprie cura e spese, il progetto di variante a validazione, anche da parte di organismi di controllo accreditati qualora richiesto dall'Amministrazione, nonché ad aggiornare il cronoprogramma dei lavori garantendo il rispetto del termine contrattuale 3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di affidare all'appaltatore la progettazione di eventuali varianti nei casi cui all'art. 51, comma 1, lett. a) e b), della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26. Il corrispettivo per la progettazione di tali varianti viene determinato previo accordo tra l'amministrazione e l'appaltatore tenuto conto della complessità della variante medesima e degli elaborati redatti. In tali casi, l'appaltatore si impegna a sottoporre, a propria cura e con oneri a carico dell'Amministrazione, il progetto di variante a validazione da parte di organismi di controllo accreditati. Gli oneri per la realizzazione dei lavori di variante sono a carico dell'Amministrazione. 4. Nel caso di varianti la cui progettazione viene affidata all'appaltatore ai sensi del precedente comma 3, l'appaltatore medesimo rimane l'unico responsabile del progetto. L'appaltatore rinuncia fin d'ora ad avanzare qualsivoglia pretesa o richiesta di compenso o indennizzo, derivante dal protrarsi del tempo contrattuale richiesto per la stesura ed elaborazione del progetto di variante. 5. Nel caso di varianti la cui progettazione viene eseguita direttamente dalla Amministrazione o da soggetti incaricati dalla medesima, l'appaltatore si impeg...
Variazioni al progetto. Qualsiasi variazione al progetto va comunicata da parte del capofila a Regione Lombardia specificandone le ragioni: si ricorda che non si considerano variazioni eventuali compensazioni tra categorie di costo (preparazione, realizzazione, diffusione risultati, direzione e valutazione, costi generali e di investimento) non superiori al 5% (del totale del costo del progetto). Le modifiche al piano finanziario vanno formalizzate con raccomandata A/R al consueto indirizzo; si sottolinea che gli spostamenti del 5%, per i quali non è richiesta una comunicazione di variazione, sono compensativi: il totale dei costi non può essere superiore al budget approvato ed il cofinanziamento non può superare quanto riconosciuto con la delibera di approvazione del Piano d’intervento.
Variazioni al progetto. L’assegnatario del voucher è tenuto al rispetto del piano progettuale approvato. Eventuali modifiche dovranno essere adeguatamente motivate e, salvo casi eccezionali, non potranno riguardare: l’importo complessivo del voucher approvato; il profilo professionale in uscita, in caso di azione formativa finalizzata allo sviluppo di competenze per il conseguimento di qualifica professionale, e i risultati attesi in termini di conoscenze e competenze da raggiungere; i contenuti e le finalità generali del voucher. Eventuali scostamenti negli importi delle voci di spesa previsti potranno essere giustificati in sede di presentazione della documentazione per il rimborso.
Variazioni al progetto. Il progetto di cui all’articolo 10, non potrà essere modificato, in fase d'esecuzione, o successivamente alla sua realizzazione, sen- za il preventivo consenso scritto del Consorzio. Dell'inizio dei la- vori, nonché dell‘ultimazione ed attivazione dell'impianto dovrà essere data tempestiva comunicazione scritta al Consorzio.
Variazioni al progetto. 1. Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dell’esecuzione del contratto, richiede e ordina modifiche o varianti all’erogazione del servizio, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’articolo 106 del Nuovo Codice dei contratti, le stesse verranno concordate preventivamente con la Stazione Appaltante.
Variazioni al progetto. Qualora la Stazione Appaltante, per il tramite della Direzione dei Lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 132 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell'art. 163 del D.P.R. n. 207 del 2010 e ss.mm.ii. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del D.P.R. n. 207 del 2010 e ss.mm.ii.
Variazioni al progetto. Il professionista è obbligato, a semplice richiesta dell’Amministrazione, ad apportare eventuali modifiche al progetto, anche se gia approvato, dipendenti da carenze tecniche o errate valutazioni economiche, da non ricondursi negli errori di progettazione, senza richiedere alcun compenso aggiun- tivo.
Variazioni al progetto. Art. 18 Operazioni straordinarie