Requisiti per l'ammissione 1. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione. I titoli di studio conseguiti all'estero saranno valutati dalla Commissione giudicatrice, che li potrà riconoscere equivalenti ai fini dell'ammissione.
Requisiti Secondo quanto previsto dall’art. 3 dei Criteri Generali, i requisiti per l’accesso all’Area delle Posizioni Organizzative sono i seguenti: a. Inquadramento nella categoria D; b. Essere dipendente del Comune di Firenze o prestarvi servizio alla data di scadenza del bando, con inquadramento nel CCNL del Comparto Regioni e Autonomie Locali Personale non dirigente; c. Aver superato il periodo di prova; d. Essere titolari di rapporto di lavoro a tempo pieno alla data di scadenza del bando o, se titolari di rapporto di lavoro a tempo parziale, avere dichiarato di rinunciarvi e. Non avere riportato nel biennio antecedente alla pubblicazione dell’avviso sanzioni disciplinari comportanti la sospensione dal servizio superiore a dieci giorni; f. Non avere riportato valutazioni negative nel triennio precedente alla pubblicazione dell’avviso di selezione; il presente requisito deve sussistere per le annualità 2019-2020-2021; per le annualità indicate si fa riferimento alla definizione di valutazione negativa prevista dal Sistema di Valutazione della performance dell’Ente vigente per le predette annualità; g. Per alcune posizioni organizzative il possesso di specifici requisiti indicati negli Allegati A_1 e A_2 del presente Bando. h. Il requisito di cui all’art. 12, comma 6, del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi vigente (l’incarico di Posizione Organizzativa in materia di personale non può essere attribuito a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, o abbiano avuto con i predetti rapporti continuativi di collaborazione o consulenza) si applica solo alle Posizioni Organizzative della Direzione Risorse Umane; Il personale non incaricato di Posizione Organizzativa, è inoltre tenuto, all’atto della compilazione della domanda on-line, a rendere una dichiarazione in merito alla definizione delle eventuali maggiori o minori prestazioni orarie. Ai fini dell’applicazione dell’art. 5 c. 8 del Regolamento sul lavoro a distanza, il personale è inoltre tenuto, all’atto della compilazione della domanda on-line, a rendere una dichiarazione relativa all’aver stipulato e/o in corso un accordo individuale di lavoro agile.
REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA In considerazione della peculiarità del settore oggetto della gara e, in particolare, dalla necessità di selezionare operatori economici in grado di garantire un adeguato livello della fornitura – tenuto conto della rilevanza delle prestazioni per gli utenti finali – la Stazione Appaltante, ai sensi dell’articolo 83 del d.lgs. 50/2016 ritiene necessario richiedere quale requisito di partecipazione l’aver realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari antecedenti la pubblicazione della gara sulla GURI, per i quali risulti approvato il relativo bilancio, un fatturato specifico per il settore di attività oggetto di gara non inferiore al 30% del valore annuo del Lotto cui si intende partecipare o, nel caso di partecipazione a più Lotti, non inferiore al 30% del valore annuo della somma dei lotti di partecipazione. La partecipante dovrà altresì indicare le principali forniture dello stesso triennio. Qualora la Ditta concorrente/RTI/Consorzio/Rete di impresa che abbia richiesto di concorrere a più Lotti dichiari di possedere un fatturato specifico in misura inferiore a quello richiesto, la stessa verrà ammessa a partecipare unicamente ai Lotti per i quali possiede il suddetto requisito in ragione dell’ordine decrescente di importanza economica dei Lotti medesimi, per i quali possiede i suddetti requisiti. La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante: − dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000 e sottoscritta, anche digitalmente, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile, la società di revisione o altro organo terzo), con allegata copia del documento di identità del sottoscrittore, attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione ovvero, − copia conforme all’originale del/i contratto/i e/o da un elenco delle principali forniture e servizi effettuati nel periodo di interesse corredati da copia autentica, resa ai sensi dell’articolo 18, comma 2, d.P.R. 445/2000, di certificati di committenti pubblici e/o dichiarazioni dei committenti privati, rese ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritte, anche digitalmente, ed attestanti la prestazione a proprio favore di forniture – con indicazione dell’oggetto e dei relativi importi annui, IVA esclusa, e date – complessivamente attestanti la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del valore dichiarato in sede di presentazione dell’offerta; Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
PREMESSA La cultura svolge oggi un ruolo di primaria importanza nella società ed appare quindi sempre più importante trovare strumenti che permettano l’acquisizione di nuove ed importanti risorse e ren- dano maggiormente efficace l’azione amministrativa nell’offerta dei servizi a vantaggio della collettività. Emerge pertanto negli ultimi decenni la necessità della in- troduzione di strumenti giuridici che permettano l’avvio di una politica di investimento volta al reperimento di risorse per il mantenimento e la valorizzazione del patrimonio culturale. At- traverso lo strumento della sponsorizzazione, che vanta senza dubbio molteplici radici nella Costituzione73, le Pubbliche Am- 73 X.XXXXX, X.XXXXXXXX, L’ordinamento della cultura. Manuale di legislazione dei beni culturali, Milano, 2008, 213. ministrazioni, di concerto con i privati, si sono poste la finalità di perseguire in regime di partenariato una migliore fruizione di be- ni culturali, ed allo stesso tempo la realizzazione, il restauro o la manutenzione di opere d’importante pregio artistico o architetto- xxxx. È noto che le Amministrazioni Pubbliche hanno sempre in- contrato molte difficoltà, soprattutto finanziarie per ciò che con- cerne la gestione del patrimonio culturale e maggiori ne incon- trano oggi a causa delle ridotte risorse a loro disposizione. Attraverso la sponsorizzazione, si è ritenuto di potere dar vi- ta ad un rapporto-collaborazione che permette alle parti di ottene- re reciproci vantaggi. Essi, per la Pubblica Amministrazione con- sistono nella realizzazione di notevoli risparmi di spesa (non do- vendosi impiegare risorse che talvolta mancano e talvolta grava- no troppo sul bilancio) pur potendo realizzare egualmente la rile- vante finalità di garantire la salvaguardia, la tutela e la valorizza- zione dei beni culturali; mentre per lo sponsor, consistono in un notevole ritorno d’immagine e in importanti sgravi fiscali. Il legislatore ha quindi approntato una normativa speciale che disciplina le sponsorizzzazioni dei beni culturali.
PREMESSO CHE l'art. 63 1°comma - lettera a) e b) del Regolamento del Decentramento Amministrativo approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 dell'8 febbraio 1999 prevede, tra le competenze dei Municipi, gli adempimenti deliberativi e gestionali relativi al funzionamento degli Asili Nido e delle Scuole dell'Infanzia; che gli Asili Nido e le Scuole dell’Infanzia di competenza territoriale del Municipio Roma XII necessitano di dispositivi di protezione individuale al fine di consentire lo svolgimento delle proprie attività istituzionali; con DD n SU840 del 15 novembre 2021 e DD n. SU846 del 16 novembre 2021 la Centrale Unica Appalti ha indetto una gara mediante procedura aperta avente ad oggetto accordo quadro ai sensi dell'art. 54 comma 3 del del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per la fornitura di dispositivi di protezione individuale occorrenti al personale di Roma Capitale da svolgere mediante piattaforma per la gestione telematica Tuttogare per la durata di 36 mesi; con le suddette DD sono stati approvati il bando di gara, il disciplinare, il capitolato tecnico speciale nonché lo schema di contratto e tutta la documentazione necessaria ai fini della pubblicazione; con DD SU967 del 28 dicembre 2021 si è proceduto all'aggiudicazione dell'accordo quadro relativo all'affidamento,ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per la fornitura di DPI occorrenti al personale di Roma Capitale con lotto unico CIG 8980327048 nei confronti dell'Impresa MABE SRL con sede in Xxxxxx (XX), Xxx Xxxxxxxxx x. 00 - 00000 - CF.: 02969620133; Nel Modello B sono indicati gli articoli e il loro prezzo unitario previsto dall’Accordo Quadro; che con successiva Determinazione Dirigenziale SU71 del 31 gennaio 2022, a seguito dell’esito positivo della verifica dei requisiti di cui agli art 80, 83 e 86 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. dichiarati in sede di gara è stata declarata, ai sensi dell’art 32 comma 7 D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. l’efficacia dell’aggiudicazione a contrarre già disposta con la sopracitata DD SU967 del 2021 ed è stato, altresì, rilasciato il nulla osta alla stipula del contratto; in data 3 marzo 2022 Rep. n.13207, è stato stipulato l'Accordo Quadro tra Roma Capitale e l'impresa MABE SRL, con sede in Xxxxxx (XX), Xxx Xxxxxxxxx x. 00 - 00000 - CF.02969620133 per la durata di 36 mesi, autorizzando la sottoscrizione dei successivi contratti applicativi; la Centrale Unica Appalti di Roma Capitale con circolare n. SU5038 del 4 marzo 2022 ha riportato il budget a disposizione di ogni struttura per l'annualità 2022, indicando anche modalità, tempi e tipologie dei provvedimenti da adottare a seguito dell'accordo quadro nonchè un facsimile del contratto applicativo per l'affidamento della fornitura di DPI da utilizzare per importi superiori ad euro 40.000, mentre per importi inferiori è possibile utilizzare la lettera di commessa allegata alla presente determinazione dirigenziale come formulato nel vademecum; Che l’appalto basato sull’Accordo Quadro viene aggiudicato secondo le procedure previste dall’art 54 commi 2 e 3 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e pertanto il Municipio Roma XII ha disposto di aderire all’accordo quadro.
INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO (ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO)
PREMESSO che la nostra società svolge la propria attività nel campo della vendita diretta al domicilio del consumatore finale come contemplato dal D.Lgs. 114/1998 e dalla Legge 173/2005 che l'attività di promozione e propaganda dei prodotti commercializzati dalla nostra Società, raccogliendo ordinativi d’acquisto presso privati consumatori, sarà da Lei effettuata come da Sue dichiarazioni, in forma assolutamente autonoma e negli orari a Lei congeniali; • che non esiste alcun vincolo di subordinazione per lo svolgimento del presente incarico, né alcuna stabilità di rapporti, né alcun diritto di esclusiva e obbligo del fare, né Le viene concesso alcun potere di rappresentanza nell’esercizio dello stesso; • che per l’attività di Incaricato alle Vendite non Le è concessa nessuna zona in esclusiva, e non le sono riconosciuti i diritti di cui agli Art.1742, 1743 e 1752 del Codice Civile in quanto l’attività da Lei svolta non è di Agenzia ma di Incaricato alle Vendite a Domicilio; • che per i motivi di cui sopra, si esclude la possibilità di configurare la presente lettera d’incarico come rapporto di agenzia o rapporto di subordinazione quale dipendente; Le conferiamo la nomina di INCARICATO ALLE VENDITE A DOMICILIO di cui alle norme della Legge 173 del 17.08.2005 e art. 19 del D.Lgs. n. 114 del 31.03.1998. L’attività da Lei svolta di Incaricato alle Vendite è occasionale e non sussiste il concetto di stabilità indipendentemente dalla continuità del rapporto di collaborazione con la nostra società. Lei svolgerà il suo incarico: senza carattere di professionalità; senza organizzazione imprenditoriale; senza obblighi imposti dalla committente; senza vincoli di orario o di itinerario; senza riconoscimenti di zone. Tale incarico sarà disciplinato dai patti e dalle condizioni di seguito descritte. Nei successivi articoli il termine “Incaricato alle Vendite a Domicilio” è abbreviato “IVD” e il termine “Società Committente” è abbreviato “S.C.”
Permessi sindacali 1. Ai lavoratori membri di organi direttivi delle confederazioni sindacali, delle federazioni nazionali di categoria, dei sindacati regionali/territoriali aderenti alle Organizzazioni stipulanti il presente CCNL saranno concessi permessi retribuiti fino ad un massimo di 10 giorni per ciascun anno per partecipare a riunioni degli organi cui appartengono o per le attività sindacali di loro competenza. Tali permessi potranno essere fruiti consecutivamente per un massimo di tre giornate lavorative. 2. Le generalità dei lavoratori investiti delle cariche sindacali di cui al precedente punto 1 del presente articolo e le relative variazioni vanno comunicate per iscritto dalle strutture territorialmente competenti (nazionali o regionali) delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL alle aziende interessate. 3. Le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL avanzeranno la richiesta di fruizione di detti permessi per iscritto almeno due giorni prima della data prevista dell’assenza, al fine di consentire le necessarie sostituzioni per garantire la regolare circolazione dei treni. A fronte di eventi eccezionali o non prevedibili (a titolo esemplificativo: calamità naturali, elevata concentrazione di eventi morbosi), l’azienda dovrà motivare l’eventuale diniego del permesso con comunicazione scritta alla Organizzazione Sindacale richiedente almeno 24 ore prima della data prevista dell’assenza. 4. I componenti le RSU, ovvero le RSA ove esistenti, hanno diritto, per l’espletamento del loro mandato, a permessi in conformità a quanto previsto dagli artt. 23 e 24 della legge 20.5.1970, n. 300 e dalla Parte Seconda (Regolamentazione della rappresentanza in azienda) degli Accordi Interconfederali di cui all’art. 2 del presente CCNL. 5. Ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali nazionali o territoriali si applicano le disposizioni di cui all’art. 31 della legge 20.5.1970, n. 300 ed al T.U. approvato con X.Xxx. 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni. 6. I permessi di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelli stabiliti allo stesso titolo da accordi aziendali, nonché con quelli che dovessero derivare da disposizioni di legge. 7. I permessi sindacali retribuiti (ore o giornate) saranno liquidati in base alla retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c), d), n) del punto 1.2 dell’art. 68 (Retribuzione) del presente CCNL e sono utili ai fini del passaggio alla posizione retributiva superiore nell’ambito dello stesso livello professionale, nonché a tutti gli altri fini contrattuali. 8. A livello aziendale, le parti potranno definire intese modificative sul numero dei permessi e le relative modalità di computo, di fruizione e di retribuzione. Sono fatti salvi gli accordi relativi ai permessi sindacali stipulati tra le parti a livello aziendale e vigenti alla data di stipula del presente CCNL.
Requisiti autorizzativi e di accreditamento Il Soggetto accreditato si impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dalla normativa statale e regionale vigente. Si impegna, inoltre, ad eseguire le prestazioni nel rispetto degli standard previsti dalla LR n. 22 del 2002 e s.m.i. e dai provvedimenti attuativi della stessa e ad attuare iniziative volte al miglioramento continuo della qualità.
Requisiti soggettivi Sono assicurabili le persone fisiche che: