Autorizzazione allo scarico. 1. L’autorizzazione allo scarico di cui all’art.124 del d.lgs. n°152/06 è rilasciata al titolare dell’attività da cui origina lo scarico ovvero in capo al titolare del Consorzio tra più stabilimenti, a seguito di specifica istanza presentata secondo le modalità riportate nel presente Regolamento. Salvo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 51 del presente Regolamento, l’Autorità preposta provvede all’adozione del provvedimento entro 90 giorni dalla ricezione della domanda. 2. L’autorizzazione allo scarico è valida per quattro anni dal momento del rilascio salvo quanto previsto dal d.lgs. 18/02/2005 n. 59 e dall’art. 22 della LR 7 del 26/02/2001 che prevede che la durata dell’autorizzazione delle sole acque reflue domestiche che non recapitano in rete fognaria si intende tacitamente rinnovata qualora non siano intervenute modifiche allo scarico, da comunicarsi tempestivamente a cura del soggetto autorizzato, mediante autocertificazione. 3. Per le autorizzazioni allo scarico di tipo industriale, invece, almeno un anno prima della scadenza ne deve essere richiesto il rinnovo secondo quanto previsto agli art. 8 e 9 del presente Regolamento. Lo scarico delle acque reflue industriali può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all’adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata. Per gli scarichi di sostanze pericolose di cui all'art.108 del d.lgs. n°152/06, il rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro e non oltre sei mesi dalla data di scadenza; trascorso inutilmente tale termine, lo scarico dovrà cessare immediatamente. 4. L’autorizzazione allo scarico potrà essere soggetta in qualsiasi momento da parte del Gestore all’imposizione di prescrizioni speciali, anche ad integrazione di quelle contenute nel presente Regolamento e nell’autorizzazione stessa, qualora fossero intervenute variazioni allo scarico, all’utilizzo del collettore o alla capacità ricettiva della rete fognaria che possano comportare danni a persone o cose, pregiudizio per l’igiene pubblica, serio aggravio degli oneri manutentivi e di gestione della rete fognaria o dell’impianto di depurazione. 5. L’autorizzazione potrà essere altresì modificata, integrata o revocata in qualsiasi momento in applicazione di nuove norme statali o regionali rilevanti per il servizio oggetto del presente Regolamento.
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Samples: Regolamento Degli Scarichi Di Acque Reflue, Regolamento Degli Scarichi Di Acque Reflue
Autorizzazione allo scarico. 1. L’autorizzazione allo scarico Tutti gli scarichi di cui all’art.124 acque reflue domestiche o gli scarichi assimilabili, che non recapitano in pubblica fognatura (compresi i reflui degli impianti di filtraggio e controlavaggio delle piscine), devono essere autorizzati , con atto formale rilasciato dal Responsabile del d.lgsSettore competente ai sensi dell’art. 124 del decreto n°152/06 è rilasciata al titolare dell’attività da cui origina lo scarico ovvero in capo al titolare del Consorzio tra più stabilimentie art. 4 L.R. n. 20/06, a seguito di specifica istanza apposita domanda presentata secondo le modalità riportate nel presente Regolamento. Salvo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 51 utilizzando i modelli resi disponibili presso il S.U.A.P e/o l’Ufficio Ambiente e sul sito internet del presente Regolamento, l’Autorità preposta provvede all’adozione del provvedimento entro 90 giorni dalla ricezione della domandaComune.
2. L’autorizzazione allo viene rilasciata a persona fisica o giuridica sulla base dell’utilizzo di unità immobiliari, sia destinate ad abitazione o per attività diverse, che scaricano reflui su acque superficiali o suolo fuori pubblica fognatura, e la stessa può riguardare più unità immobiliari con scarico è valida per quattro anni dal momento del rilascio salvo comune, sulla base di domanda presentata da un singolo titolare a nome di tutti i condomini, con conseguente titolarità della singola autorizzazione a più soggetti che ne sono responsabili in solido in quanto previsto dal d.lgs. 18/02/2005 n. 59 e dall’art. 22 della LR 7 del 26/02/2001 che prevede che la durata dell’autorizzazione delle sole acque reflue domestiche che non recapitano utilizzano in rete fognaria si intende tacitamente rinnovata qualora non siano intervenute modifiche allo scarico, da comunicarsi tempestivamente a cura del soggetto condominio uno scarico regolarmente autorizzato, mediante autocertificazione.
3. Per le autorizzazioni allo La titolarità dell’autorizzazione, in caso di più unità immobiliari servite dallo stesso scarico, fa carico a tutti i soggetti che hanno titolo d’uso ad almeno una delle unità immobiliari che recapitano i propri reflui domestici nello scarico di tipo industriale, invece, almeno un anno prima della scadenza ne deve essere richiesto il rinnovo secondo quanto previsto agli art. 8 e 9 del presente Regolamento. Lo scarico delle acque reflue industriali può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all’adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata. Per gli scarichi di sostanze pericolose di cui all'art.108 del d.lgs. n°152/06, il rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro e non oltre sei mesi dalla data di scadenza; trascorso inutilmente tale termine, lo scarico dovrà cessare immediatamenteoggetto dell’autorizzazione stessa.
4. L’autorizzazione allo scarico potrà essere soggetta in qualsiasi momento da parte del Gestore all’imposizione Tutti i soggetti che utilizzano scarichi soggetti al presente regolamento sono tenuti a conservare copia dell’atto di prescrizioni speciali, anche ad integrazione di quelle contenute nel presente Regolamento e nell’autorizzazione stessa, qualora fossero intervenute variazioni allo scarico, all’utilizzo del collettore o alla capacità ricettiva della rete fognaria che possano comportare danni autorizzazione ed a persone o cose, pregiudizio per l’igiene pubblica, serio aggravio degli oneri manutentivi e di gestione della rete fognaria o dell’impianto di depurazioneconoscerne le prescrizioni.
5. L’autorizzazione potrà Il passaggio di titolarità dell’autorizzazione avviene automaticamente, senza necessità di comunicazione al Comune, con il passaggio contrattuale dei vari diritti d’uso (compravendita, affitto od altro), di cui deve essere altresì modificatafatta esplicita menzione negli atti stessi, integrata come avviene in analogia per gli atti edilizi.
6. Il titolare dell’autorizzazione cedente, in caso di vendita, affitto o revocata comodato, è tenuto a trasmettere copia dell’autorizzazione al ricevente all’atto della cessione.
7. I soggetti che subentrano in qualsiasi momento in applicazione diritto d’uso di nuove norme statali o regionali rilevanti per il servizio oggetto del presente Regolamentouna unità immobiliare interessata dall’autorizzazione allo scarico sono tenuti ad acquisire copia dell’atto di autorizzazione stesso.
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Samples: Regolamento Comunale Per Il Rilascio Delle Autorizzazioni Allo Scarico Di Acque Reflue Domestiche, Regolamento Comunale Per Il Rilascio Delle Autorizzazioni Allo Scarico Di Acque Reflue Domestiche
Autorizzazione allo scarico. 1Tutti gli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate che non recapitano in pubblica fognatura devono essere autorizzati con formale atto rilasciato dal competente ufficio comunale ai sensi dell'art. 124 del decreto, così come individuato nella Legge Regionale a seguito di apposita domanda presentata utilizzando i modelli resi disponibili presso l'ufficio Edilizia Privata e sul sito internet del comune. Una singola autorizzazione allo scarico può riguardare più unità immobiliari con scarico comune e di conseguenza più titolari. Tutti i soggetti che utilizzano uno scarico in condominio sono responsabili in solido dello stesso. La titolarità dell'autorizzazione allo scarico fa capo a tutti i soggetti, che hanno titolo d'uso ad almeno una delle unità immobiliari, che recapitano i propri reflui domestici nello scarico oggetto dell'autorizzazione stessa. Tutti i soggetti che utilizzano uno scarico di acque reflue domestiche e assimilate fuori fognatura sono tenuti a conservare copia dell'atto d'autorizzazione, a conoscerne ed a rispettare le prescrizioni. A seguito di passaggio dei diritti d’uso sull’insediamento (compravendita, affitto od altro) il titolare dell'autorizzazione cedente è tenuto a trasmettere copia dell'autorizzazione al ricevente all'atto della cessione e inoltrare al comune entro 30 giorni dall’avvenuto trasferimento, comunicazione di variazione. I soggetti che entrano in diritto d'uso di una unità immobiliare interessata dall'autorizzazione allo scarico sono tenuti a acquisire copia dell'atto di autorizzazione allo scarico e ad osservare tutte le prescrizioni in essa contenute. L’autorizzazione allo scarico non costituisce titolo abilitativo alla realizzazione dell’impianto che dovrà avvenire con separata istanza. Nel caso in cui la realizzazione dell’impianto sia contestuale ad opere edilizie soggette a Permesso di cui all’art.124 del d.lgs. n°152/06 è rilasciata al titolare dell’attività da cui origina lo scarico ovvero in capo al titolare del Consorzio tra più stabilimenti, a seguito di specifica istanza presentata secondo le modalità riportate nel presente Regolamento. Salvo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 51 del presente Regolamento, l’Autorità preposta provvede all’adozione del provvedimento entro 90 giorni dalla ricezione della domandaCostruire o D.I.A. i lavori relativi all’esecuzione dello stesso potranno essere previsti e/o richiesti con i suddetti titoli abilitativi.
2. L’autorizzazione allo scarico è valida per quattro anni dal momento del rilascio salvo quanto previsto dal d.lgs. 18/02/2005 n. 59 e dall’art. 22 della LR 7 del 26/02/2001 che prevede che la durata dell’autorizzazione delle sole acque reflue domestiche che non recapitano in rete fognaria si intende tacitamente rinnovata qualora non siano intervenute modifiche allo scarico, da comunicarsi tempestivamente a cura del soggetto autorizzato, mediante autocertificazione.
3. Per le autorizzazioni allo scarico di tipo industriale, invece, almeno un anno prima della scadenza ne deve essere richiesto il rinnovo secondo quanto previsto agli art. 8 e 9 del presente Regolamento. Lo scarico delle acque reflue industriali può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all’adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata. Per gli scarichi di sostanze pericolose di cui all'art.108 del d.lgs. n°152/06, il rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro e non oltre sei mesi dalla data di scadenza; trascorso inutilmente tale termine, lo scarico dovrà cessare immediatamente.
4. L’autorizzazione allo scarico potrà essere soggetta in qualsiasi momento da parte del Gestore all’imposizione di prescrizioni speciali, anche ad integrazione di quelle contenute nel presente Regolamento e nell’autorizzazione stessa, qualora fossero intervenute variazioni allo scarico, all’utilizzo del collettore o alla capacità ricettiva della rete fognaria che possano comportare danni a persone o cose, pregiudizio per l’igiene pubblica, serio aggravio degli oneri manutentivi e di gestione della rete fognaria o dell’impianto di depurazione.
5. L’autorizzazione potrà essere altresì modificata, integrata o revocata in qualsiasi momento in applicazione di nuove norme statali o regionali rilevanti per il servizio oggetto del presente Regolamento.
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Samples: Regolamento Edilizio