Autovetture di scorta. 1. La Conferenza dei Sindaci determina il numero di licenze o autorizzazioni da rilasciare in soprannumero rispetto all’organico previsto, per la sostituzione di autovetture temporaneamente ferme per guasto meccanico, incidente stradale, furto, incendio, atto vandalico, nonché il numero di autovetture appositamente attrezzate per il trasporto anche di soggetti disabili di particolare gravità; 2. Tali licenze sono rilasciate ai soggetti di cui all’art. 7 comma 1 lettere b) e c) della L. 21/1992 il quali devono avere la disponibilità del mezzo in proprietà o in leasing. 3. Le licenze o autorizzazioni per autovetture di scorta, denominate "BIS" non possono essere trasferite, alienate, o trasformate in licenze personali per l’esercizio del servizio taxi. 4. Le autovetture di scorta devono essere in tutto conformi alle norme del vigente regolamento e devono essere dotate dei contrassegni previsti per i taxi di cui all'art. 6, con una lettera alfabetica preceduta dalla parola "BIS" al posto del numero della licenza. 5. Il concessionario della licenza, nella persona del legale rappresentante o suo delegato, assegna l’autovettura nel rispetto dell’ordine temporale delle richieste ed annota su un apposito registro il nominativo del richiedente, il motivo della richiesta e la durata dell’utilizzo. Tali dati sono trasmessi tempestivamente all'ufficio comunale competente. 6. Il concessionario delle licenze o autorizzazioni "BIS" deve vigilare sul corretto utilizzo delle autovetture di scorta. 7. Al rilascio della licenza “BIS” provvede il comune capofila; le licenze per vetture sostitutive sono usufruibili esclusivamente per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo. 8. Nel caso in cui il titolare di una licenza sia nella necessità di utilizzare la licenza bis dovrà circolare con entrambe le licenze in originale 9. Per quanto non espressamente previsto nei commi precedenti, alle autovetture di scorta si applicano le norme del presente regolamento.
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Samples: Regolamento Comunale Per Il Servizio Di Taxi, Regolamento Unificato Per Il Servizio Taxi
Autovetture di scorta. 1. La Conferenza dei Sindaci determina il numero di licenze o autorizzazioni da rilasciare in soprannumero rispetto all’organico previsto, ai soggetti di cui all’art. 4 comma 3 punti b) e c), per la sostituzione di autovetture temporaneamente ferme per guasto meccanico, incidente stradale, furto, incendio, atto vandalico, nonché il numero di autovetture appositamente attrezzate attrezzati per il trasporto anche di soggetti disabili di particolare gravità;.
2. Tali licenze sono rilasciate ai soggetti di cui all’art. 7 comma 1 lettere b) e c) della L. 21/1992 il quali devono avere la disponibilità del mezzo in proprietà o in leasing.
3. Le licenze o autorizzazioni per autovetture di scorta, denominate "BIS" non possono essere trasferite, alienate, o trasformate in licenze personali per l’esercizio del servizio taxi.
3. Ogni licenza o autorizzazione consente l’immatricolazione di un solo veicolo.
4. Le autovetture di scorta, devono essere di proprietà o a disposizione degli organismi economici di cui all’art. 4 comma 3 punti b) e c) del presente regolamento e che operano nei territori dei comuni firmatari della Convenzione di cui all’art. 1 comma 2
5. Le autovetture di scorta devono essere in tutto conformi alle norme del vigente regolamento e devono essere dotate dei contrassegni previsti per i taxi di cui all'art. 67 comma 3, con una lettera alfabetica preceduta dalla parola "BIS" al posto del numero della licenza.
56. Il concessionario della licenza, nella persona del legale rappresentante o suo delegato, assegna l’autovettura nel rispetto dell’ordine temporale delle richieste ed annota su un apposito registro il nominativo del richiedente, il motivo della richiesta e la durata dell’utilizzo. Tali dati sono trasmessi tempestivamente all'ufficio comunale competente.
67. Il concessionario delle licenze o autorizzazioni "BIS" deve vigilare sul corretto utilizzo delle autovetture di scorta.
78. Per quanto non espressamente previsto nei commi precedenti, alle autovetture di scorta si applicano le norme del presente regolamento.
9. Al rilascio della licenza “BIS” provvede il comune capofila; le licenze per vetture sostitutive sono usufruibili esclusivamente dai titolari di licenza rilasciata dai Comuni firmatari delle convenzione che siano impossibilitati ad utilizzare la propria autovettura per le finalità guasto meccanico, incidente stradale, furto, incendio e atto vandalico, oppure per effettuare servizi di cui al comma 1 del presente articolotrasporto di soggetti disabili gravi.
810. Nel caso in cui il titolare di una licenza sia nella necessità di utilizzare la licenza bis dovrà circolare con entrambe le licenze in originale
9. Per quanto non espressamente previsto nei commi precedenti, alle autovetture di scorta si applicano le norme del presente regolamentolicenze.
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Autovetture di scorta. 1. La Conferenza Su richiesta dei Sindaci determina il numero di licenze o autorizzazioni da rilasciare in soprannumero rispetto all’organico previsto, per la sostituzione di autovetture temporaneamente ferme per guasto meccanico, incidente stradale, furto, incendio, atto vandalico, nonché il numero di autovetture appositamente attrezzate per il trasporto anche di soggetti disabili di particolare gravità;
2. Tali licenze sono rilasciate ai soggetti di cui indicati all’art. 7 3 comma 1 3 lettere b) e c) della L. 21/1992 del presente regolamento, il quali devono avere la disponibilità Dirigente del mezzo in Settore comunale competente può loro concedere una o più licenze denominate “licenze BIS” per l’immatricolazione di autovetture taxi di scorta, che siano di proprietà o in leasingdisponibilità per uso di servizio degli stessi.
3. Le licenze o autorizzazioni per autovetture di scorta, denominate "BIS" non possono essere trasferite, alienate, o trasformate in licenze personali per l’esercizio del servizio taxi.
42. Le autovetture di scorta devono essere in tutto conformi alle norme del vigente regolamento e devono regolamento. Devono essere dotate dei contrassegni previsti per i taxi di cui indicati all'art. 6, 6 del presente regolamento e devono essere identificabili con una lettera alfabetica “A”, “B”, “C”, ecc., preceduta dalla parola "BIS" al posto del numero della licenza.
3. Il servizio taxi di scorta è a disposizione dei tassisti impossibilitati ad utilizzare la propria autovettura per:
a) guasto meccanico;
b) incidente stradale;
c) furto e incendio;
d) atto vandalico.
4. Il concessionario della licenza BIS assegna l’autovettura nel rispetto dell’ordine temporale di ricevimento delle richieste, che vengono annotate in apposito registro. L’annotazione deve contenere:
a) generalità complete del richiedente;
b) generalità o ragione sociale del titolare della licenza per autovetture di scorta;
c) numero di targa o di licenza del taxi di scorta;
d) numero di targa e licenza del taxi sostituito;
e) periodo di validità.
5. Il concessionario della licenzadelle licenze BIS, nella persona del legale rappresentante o suo delegato, assegna l’autovettura nel rispetto dell’ordine temporale delle richieste ed annota su un apposito registro il nominativo del richiedente, il motivo della richiesta e la durata dell’utilizzo. Tali dati sono trasmessi provvede ad informare tempestivamente all'ufficio l’ufficio comunale competente, trasmettendo le annotazioni di cui al precedente comma.
6. Il concessionario delle licenze o autorizzazioni "BIS" BIS deve vigilare sul corretto utilizzo delle autovetture di scorta.
7. Al rilascio titolare della licenza, al collaboratore familiare e al sostituto è vietato l’uso della propria autovettura taxi qualora gli venga assegnata l’auto di scorta con licenza “BIS” provvede il comune capofila; le licenze per vetture sostitutive sono usufruibili esclusivamente per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo.
8. Nel caso in cui Il titolare della licenza per il titolare servizio taxi che fruisce dell’autovettura di una licenza sia nella necessità scorta deve tenere con sé, per poterli esibire ad ogni richiesta, i documenti dell’autovettura di utilizzare la licenza bis dovrà circolare con entrambe le licenze in originalescorta unitamente a quelli relativi alla propria licenza.
9. Le licenze BIS per autovetture di scorta non fanno parte dell’organico comunale di cui all’art. 5 comma 1 della Legge n°21/1992 e non poss ono essere trasferite, alienate o trasformate in licenze personali di esercizio del servizio taxi.
10. Per quanto non espressamente previsto nei commi precedenti, alle autovetture di scorta si applicano le norme del presente regolamento.
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Samples: Regolamento Per Il Trasporto Di Persone Mediante Autoservizi Pubblici Non Di Linea Taxi
Autovetture di scorta. 1Su istanza dei soggetti elencati all’articolo 3 comma 3, è concessa una o più licenze per l’immatricolazione di taxi in servizio di scorta. La Conferenza dei Sindaci determina il numero Il servizio taxi di licenze o autorizzazioni da rilasciare in soprannumero rispetto all’organico previsto, per la sostituzione scorta è a disposizione di autovetture temporaneamente ferme per tutti i tassisti del Comune impossibilitati all’utilizzo della propria autovettura per:
a) guasto meccanico, incidente stradale, furto, incendio, atto vandalico, nonché il numero di autovetture appositamente attrezzate per il trasporto anche di soggetti disabili di particolare gravità;
2b) incidente;
c) furto o incendio. Tali licenze sono rilasciate ai soggetti L’Ufficio comunale competente concede l’autorizzazione preventiva all’utilizzo del taxi di scorta al tassista che dimostri di trovarsi in una delle condizioni di cui all’art. 7 al comma 1 1, lettere ba),b) e c). L’autorizzazione contiene i seguenti dati:
a) generalità del richiedente;
b) generalità o la ragione sociale del titolare della L. 21/1992 il quali devono avere la disponibilità licenza per autovettura di scorta;
c) numero di targa e di licenza del mezzo taxi di scorta;
d) numero di targa e di licenza del taxi sostituito;
e) periodo di validità L’autorizzazione deve essere custodita sull’autovettura di scorta per essere esibita alle autorità di vigilanza unitamente alla licenza del taxi sostituito. Il concessionario del taxi di scorta assegna l’autovettura nel rigoroso rispetto dell’ordine temporale di ricevimento delle richieste che vengono annotate in proprietà o in leasing.
3apposito registro. L’annotazione consiste nell’indicazione dei dati anagrafici del richiedente e del periodo di validità dell’autorizzazione comunale rilasciata ai sensi del comma 2. La tariffa per l’uso del taxi di scorta è composta da un fisso giornaliero e da un prezzo chilometrico. La tariffa è approvata dalla Giunta. Al tassista a cui sia stata assegnata un’auto di scorta è vietato l’uso della propria vettura. Le licenze o autorizzazioni per autovetture di scortascorta non fanno parte dell’organico comunale di cui all’articolo 5, denominate "BIS" comma 1 lettera a) della Legge 21/1992, non possono essere trasferite, alienate, trasferite o trasformate in licenze personali per l’esercizio commercializzate ai sensi dell’articolo 9 della predetta legge e la loro istituzione non è soggetta ad approvazione ai sensi dell’art. 85 del servizio taxi.
4DPR n. 616/1977. Le autovetture di scorta devono essere in tutto conformi alle norme del vigente regolamento e devono essere dotate dei contrassegni previsti per i taxi sono contrassegnate con una numerazione propria accompagnata dalla sigla “A.S.”. Unitamente ai segni distintivi di cui all'art. all’articolo 6, le autovetture di scorta recano sul retro e sulle fiancate, in posizione ben visibile, la dizione “Auto di Scorta” con una lettera alfabetica preceduta dalla parola "BIS" al posto del numero della licenza.
5caratteri alti mm. 40. Il concessionario del taxi di scorta decade dalla licenza al verificarsi di una delle seguenti condizioni:
a) mancata predisposizione del servizio entro quattro mesi dall’assegnazione del titolo;
b) mancato pagamento della licenza, nella persona del legale rappresentante tassa di proprietà o suo delegato, assegna l’autovettura nel dell’assicurazione dell’autovettura destinata a taxi di scorta;
c) mancato rispetto dell’ordine temporale di precedenza nell’assegnazione del taxi di scorta così come previsto al comma 3;
d) mancato rispetto delle richieste ed annota su un apposito registro il nominativo del richiedente, il motivo della richiesta e la durata dell’utilizzo. Tali dati sono trasmessi tempestivamente all'ufficio comunale competente.
6. Il concessionario delle licenze o autorizzazioni "BIS" deve vigilare sul corretto utilizzo delle autovetture di scorta.
7. Al rilascio della licenza “BIS” provvede il comune capofila; le licenze per vetture sostitutive sono usufruibili esclusivamente per le finalità tariffe di cui al comma 1 4;
e) violazione del presente articolo.
8. Nel caso in cui il titolare divieto di una licenza sia nella necessità commercializzare e trasferire licenze per auto di utilizzare la licenza bis dovrà circolare con entrambe le licenze in originale
9scorta così come previsto dal comma 6. Per quanto non espressamente previsto nei commi precedenti, alle autovetture di scorta si applicano le norme del presente regolamento.
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Samples: Regolamento Comunale Per Il Servizio Di Taxi E Di Noleggio Con Conducente
Autovetture di scorta. 1. La Conferenza dei Sindaci Giunta comunale determina il numero di licenze o autorizzazioni da rilasciare in soprannumero rispetto all’organico all organico previsto, ai soggetti di cui all art. 3 comma 3 punti b) e c), per la sostituzione di autovetture temporaneamente ferme per per: guasto meccanico, incidente stradale, furto, incendio, atto vandalico, nonché il numero di autovetture veicoli appositamente attrezzate attrezzati per il trasporto anche di soggetti disabili di particolare gravità;.
2. Tali licenze sono rilasciate ai soggetti di cui all’art. 7 comma 1 lettere b) e c) della L. 21/1992 il quali devono avere la disponibilità del mezzo in proprietà o in leasing.
3. Le licenze o autorizzazioni per autovetture di scorta, denominate "BIS" non possono essere trasferite, alienate, o trasformate in licenze personali per l’esercizio l esercizio del servizio taxi.
3. Ogni licenza o autorizzazione consente l immatricolazione di un solo veicolo.
4. Le autovetture di scorta, devono essere di proprietà o a disposizione degli organismi economici di cui all art. 3 comma 3 punti b) e c) del presente regolamento e che operano nel Comune di Firenze.
5. Le autovetture di scorta devono essere in tutto conformi alle norme del vigente regolamento e devono essere dotate dei contrassegni previsti per i taxi di cui all'art. 66 comma 3, con una lettera alfabetica preceduta dalla parola "BIS" al posto del numero della licenza.
56. Il concessionario della licenza, nella persona del legale rappresentante o suo delegato, assegna l’autovettura l autovettura nel rispetto dell’ordine dell ordine temporale delle richieste ed annota su un apposito registro il nominativo del richiedente, il motivo della richiesta e la durata dell’utilizzodell utilizzo. Tali I seguenti dati sono trasmessi tempestivamente all'ufficio comunale competente.
67. Il concessionario delle licenze o autorizzazioni "BIS" deve vigilare sul corretto utilizzo delle autovetture di scorta.
7. Al rilascio della licenza “BIS” provvede il comune capofila; le licenze per vetture sostitutive sono usufruibili esclusivamente per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo.
8. Nel caso in cui il titolare di una licenza sia nella necessità di utilizzare la licenza bis dovrà circolare con entrambe le licenze in originale
9. Per quanto non espressamente previsto nei commi precedenti, alle autovetture di scorta si applicano le norme del presente regolamento.
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Samples: Regolamento Per Il Servizio Di Taxi
Autovetture di scorta. 1. La Conferenza dei Sindaci determina il numero di licenze o autorizzazioni da rilasciare in soprannumero rispetto all’organico previsto, per la sostituzione di autovetture temporaneamente ferme per guasto meccanico, incidente stradale, furto, incendio, atto vandalico, nonché il numero di autovetture appositamente attrezzate per il trasporto anche di soggetti disabili di particolare gravità;.
2. Tali licenze sono rilasciate ai soggetti di cui all’art. 7 comma 1 lettere b) e c) della L. 21/1992 il 21/1992, i quali devono avere la disponibilità del mezzo in proprietà o in leasing.
3. Le licenze o autorizzazioni per autovetture di scorta, denominate "BIS" non possono essere trasferite, alienate, o trasformate in licenze personali per l’esercizio del servizio taxi.
4. Le autovetture di scorta devono essere in tutto conformi alle norme del vigente regolamento e devono essere dotate dei contrassegni previsti per i taxi di cui all'art. 6, con una lettera alfabetica preceduta dalla parola "BIS" al posto del numero della licenza.
5. Il concessionario della licenza, nella persona del legale rappresentante o suo delegato, assegna l’autovettura nel rispetto dell’ordine temporale delle richieste ed annota su un apposito registro il nominativo del richiedente, il motivo della richiesta e la durata dell’utilizzo. Tali dati sono trasmessi tempestivamente all'ufficio comunale competente.
6. Il concessionario delle licenze o autorizzazioni "BIS" deve vigilare sul corretto utilizzo delle autovetture di scorta.
7. Al rilascio della licenza “BIS” provvede il comune capofila; le licenze per vetture sostitutive sono usufruibili esclusivamente per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo.;
8. Nel caso in cui il titolare di una licenza sia nella necessità di utilizzare la licenza bis dovrà circolare con entrambe le licenze in originale.
9. Per quanto non espressamente previsto nei commi precedenti, alle autovetture di scorta si applicano le norme del presente regolamento.
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