AZIENDE PARTECIPATE DA PUBLIACQUA CON UNA QUOTA ≤ 50% Clausole campione

AZIENDE PARTECIPATE DA PUBLIACQUA CON UNA QUOTA ≤ 50%. Qualora nel corso del rapporto assicurativo il Contraente acquisisca partecipazioni inferiori al 50% in nuove Aziende, il Contraente avrà facoltà di chiedere alla Società l’inclusione nel presente contratto di assicurazione. A tal fine il Contraente dovrà trasmettere alla Società l’apposito questionario di analisi del rischio con gli estremi dell’Azienda partecipata e gli elementi identificativi del rischio, nonché la sinistrosità manifestata nell’ultimo triennio. La Società si riserva di accettare l’applicazione delle medesime condizioni del presente contratto di assicurazione di primo rischio entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta, dopo aver valutato che le caratteristiche dei rischi (costruttive e tipologia di attività) siano sostanzialmente simili a quelle ricompresse nel presente contratto di assicurazione. Nel caso i cui la Società accetti di assicurare l’Azienda partecipata, l’inserimento in polizza comporterà l’acquisizione di un premio che verrà concordato tra le parti e sarà indicato nel conteggio del premio della polizza emessa in applicazione al presente contratto di assicurazione. Le ipotesi di cui alle lettere A) e B) del presente articolo non sono operanti nel caso di acquisizione di Società:

Related to AZIENDE PARTECIPATE DA PUBLIACQUA CON UNA QUOTA ≤ 50%

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).