VALUTATO CHE Clausole campione

VALUTATO CHE. ● il Comune di Milano in questi ultimi anni grazie alla collaborazione avviata con Camera di Commercio ha già attuato la digitalizzazione di rilevanti procedimenti amministrativi di competenza dell’ente e intende proseguire nella progressiva e maggiore semplificazione del rapporto tra cittadino-imprenditore e la pubblica amministrazione, portando a compimento la più ampia digitalizzazione delle procedure amministrative e la piena omogeneizzazione di specifici processi digitalizzati a livello nazionale con l’adozione di soluzioni informatiche che consentano, nel contempo, di razionalizzare costi e tempi, utilizzando al meglio sia le possibilità offerte dai moduli SUAP e SUE gestiti tramite la piattaforma del sistema camerale Xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, sia avviando ulteriori sinergie informative possibili con la Camera di Commercio a vantaggio delle imprese del territorio; ● tra le ulteriori sinergie possibili, le Camere di Commercio mettono a disposizione degli imprenditori il cd. ‘cassetto digitale dell’imprenditore’, vale a dire una piattaforma informatica sviluppata secondo il paradigma mobile first - in linea con le iniziative in attuazione dell’Agenda digitale Italiana ed Europea - per la consultazione delle informazioni ufficiali sulla propria impresa, tratte dai data-base delle Camere di Commercio, dalle istanze e SCIA presentate al SUAP e presenti nel fascicolo informatico d’impresa (ex art. 43 bis D.P.R. 445/2000) - nonché, dal 2018, dalle informazioni messe a disposizione dal Comune di Milano in ordine alla TARI comunale; ● il “cassetto digitale dell’imprenditore” è destinato, altresì, a contenere – sulla base dell’espressa previsione dell’art. 37 del DL n. 76/2020 (convertito nella legge n. 120/2020) – il domicilio digitale dell’impresa (assegnato d’ufficio dalle Camere di commercio agli operatori economici che non provvedano a comunicare tale informazione agli Uffici del registro delle imprese) quale strumento che favorirà l’ampia diffusione dell’utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra Amministrazione e le imprese; ● in tale contesto il Comune di Milano intende sperimentare l’interoperabilità tra il “cassetto digitale dell’imprenditore” e i sistemi gestionali in uso presso la Direzione Specialistica Incassi e Riscossione per favorire la comunicazione interattiva con le imprese del territorio, consentendo a queste ultime non solo di visualizzare alcuni dati fiscali di loro interesse ma anche di interloquire, attraverso l’inte...
VALUTATO CHE la proposta distrettuale e/o il dossier premilitare del contratto di fiume sarà definito sulla base di un concorso attivo dei soggetti che si riconoscono volontariamente nelle propo- ste ivi contenute, e che quindi rappresenterà un documento che potrà assumere il valore di un accordo volontario, destinato ad orientare implicitamente le future politiche dei soggetti che a vario titolo vi si riconoscono. In questo modo, la responsabilità di atte- nersi agli impegni preposti, indispensabile in uno strumento pattizio volontario, è garanti- ta dal fatto stesso che tali obiettivi sono stati definiti localmente dagli attori stessi; • il GAL Xxxxxx e il Gal Fermano, si sono fatti promotori delle azioni di animazione e concertazione territoriale al fine di sollecitare gli attori locali pubblici e privati per un nuovo modello di governance della Valle dell’ASO; • sono 23 i comuni che rientrano nelle aree Leader e aderenti ai due Gal Fermano e Xxxxxx, e si affacciano sull’Aso: Altidona, Campofilone, Lapedona, Moresco, Montefiore dell’Aso, Monterubbiano, Carassai, Ortezzano, Monte Vidon Combatte, Montottone, Petritoli, Monterinaldo, Montalto delle Marche, Montelparo, Montedinove, Rotella, Force, Montefalcone Appennino, S. Vittoria in Matenano, Comunanza, Montefortino, Montemonaco e Montegallo; resta fuori dall’area leader solo il Comune di Pedaso; • nella fase iniziale di animazione del territorio non è sempre possibile raggiungere tutti i potenziali soggetti interessati; alcuni soggetti potrebbero percepire l’importanza dell’iniziativa del nuovo modello di governance, pertanto è possibile aderire anche successivamente; • è intenzione delle Amministrazioni sopradette di procedere all’Istituzione del Comitato Promotore che assolva alla funzione di “Cabina di Regia” per la costruzione della nuova governance territoriale della Valdaso. • della necessità di co-programmare una serie di azioni integrate che siano in grado di garantire in modo efficace la valorizzazione del sistema agricolo e del fiume, in connessione con il territorio rurale più ampio; • che i soggetti firmatari sottoscrivono pertanto il presente protocollo di intesa per la condivisione della strategia per lo sviluppo rurale della Valdaso, riconoscendo il DOCUMENTO PROGRAMMATICO PRELIMINARE PER UNA NUOVA GOVERNANCE DELLA VALDASO predisposto dai Gal nell’ambito del progetto di cooperazione infraterritoriale Asse IV LEADER 2007-2013, poiché riconoscono la difficoltà di gestire altrimenti l’insieme di tutte le...
VALUTATO CHE. ABBAZIA DI VEZZOLANO
VALUTATO CHE. 1. L’assistenza e l’eventuale soccorso di alunni che esigono la somministrazione di farmaci si configura come attività che non richiede il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l’esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell'adulto che interviene;
VALUTATO CHE il Politecnico di Bari ha tra i propri fini istituzionali la formazione e la ricerca e ad esse ha affiancato il trasferimento tecnologico ed i servizi al sistema socio‐economico e al territorio; • Il Politecnico di Bari, intende generare e sostenere processi di sviluppo fondati sulla conoscenza attraverso l’interazione con gli attori pubblici e privati che sul territorio contribuiscono alla creazione e distribuzione della stessa; • gli obiettivi sopradescritti si realizzano attraverso la capacità di fare sistema sulla frontiera della ricerca e della formazione negli ambiti dell’eccellenza presenti nell’Ateneo e nel sistema socio economico territoriale; • il Politecnico di Bari, l’Università di Bari, l’Università di Foggia, l’Università di Lecce e l’Università LUM intendono quindi potenziare la collaborazione con i soggetti pubblici e privati operanti sul territorio nell’ottica di favorire la cooperazione nell’ambito di progetti di ricerca in partnership di interesse comune; • InnovaPuglia S.p.A. è la società in house della Regione Puglia che opera in qualità di Centro di Competenza per il governo dell’ICT regionale; • la società, in questo ruolo, è propulsore dell'innovazione digitale e information Hub della Regione Puglia, per semplificare il rapporto con le pubbliche amministrazioni e contenere e razionalizzare la spesa pubblica. Con tale ruolo: ▪ coadiuva la Regione Puglia nell'azione di Soggetto Aggregatore Territoriale per il Digitale (SATD) per migliorare la qualità, l'accessibilità e la fruibilità dei servizi offerti ai cittadini con l'obiettivo di accelerare la crescita digitale della pubblica amministrazione; ▪ è soggetto unico per il coordinamento tecnico nelle fasi di analisi dei fabbisogni di innovazione ICT, disegno e progettazione degli interventi programmati nell'ambito del piano strategico regionale Puglia Digitale.
VALUTATO CHE. I passaggi da rispettare, ai sensi del d.lgs.36/23, sono obbligatoriamente i seguenti: • esperimento della gara per affidamento della redazione del DOCFAP; • redazione e approvazione da parte del Soggetto Attuatore del DOCFAP, che dovrà contenere una stima del quadro economico complessivo dell’alternativa progettuale da sviluppare nel PFTE; • recepimento delle indicazioni del DOCFAP nel DIP e approvazione del DIP da parte del Soggetto Attuatore; • calcolo del costo del PFTE ai sensi dell’allegato I.7 del d.lgs.36/2023, tenendo conto, nel caso di progettazione di una diga, dei contenuti previsti dal DPR 1363/59 per la redazione del progetto di massima (rilievo diretto, topografico e geologico, della zona d’imposta dell’opera e rilievo sommario del territorio interessato dall’invaso, relazione geognostica preliminare); • nel caso le risorse stanziate siano sufficienti per l’affidamento del PFTE, inserimento nella documentazione di gara delle indicazioni del DIP; • redazione e approvazione PFTE da parte del Soggetto Attuatore • nel caso in cui le risorse stanziate non siano sufficienti per l’affidamento del PFTE, valutare congiuntamente come integrare il finanziamento ministeriale.
VALUTATO CHE. Ai sensi dell’art. 36 del Dlgs 50/16 c. 1 l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 devono avvenire nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 50; Nello specifico: l comma 2 del predetto articolo prevede, fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
VALUTATO CHE. L’attività agricola nella Provincia di Ragusa riguarda una superficie consistente dell’intero territorio e che per questo motivo è da ritenersi fondamentale la gestione dei rifiuti agricoli al fine di tutelare l’ambiente ed il paesaggio; Per le difficoltà applicative della normativa vigente, che compromette sia l’attività delle imprese agricole operanti sul territorio provinciale che l’efficacia delle funzioni di controllo sul territorio da parte degli organi preposti, è stata valutata l’opportunità di definire un Accordo di programma ovvero un sistema integrato di gestione dei rifiuti agricoli con la partecipazione di tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti, al preciso scopo di: semplificare gli oneri burocratici a carico delle imprese; favorire il recupero, lo smaltimento e la raccolta differenziata dei rifiuti agricoli, al fine di raggiungere gli obiettivi espressi dal decreto legislativo 152/2006 in merito alla riduzione della tariffa con successiva diminuzione dei costi a carico della collettività; aumentare l’efficacia dei controlli pubblici da parte delle autorità competenti. Tutto ciò premesso

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Determinazione dell’indennizzo Fermo il massimale indicato all'art. 8, i costi di cui all’art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l’incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

  • Dichiarazione di responsabilità I soggetti elencati al precedente Paragrafo 1.1 del Prospetto Informativo dichiarano, ciascuno per le parti di rispettiva competenza che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel Prospetto Informativo sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso. Il Prospetto Informativo è conforme al modello depositato presso la Consob in data 5 giugno 2015 a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 4 giugno 2015, protocollo n. 0045428/15.

  • PERSONALE DELL’APPALTATORE Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori anche in relazione a quanto indicato dal programma dei lavori integrato. Dovrà pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro. L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, prima della stipula del contratto, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi. Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare: - i regolamenti in vigore in cantiere; - le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere; - le indicazioni contenute nei Piani di Sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione. Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore devono essere formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Appaltatore medesimo. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

  • RICHIAMATI il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare l’art. 19, comma 1, lett. l); - la Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante il “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, in particolare l'art. 13; - l’art. 37, comma 4, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; - l’art. 1, commi 16 e 44, lett. c), della L. 7 aprile 2014, n. 56, il quale prevede che “D'intesa con i comuni interessati la città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive”; - il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011 “Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – Piano straordinario contro le mafie”; - il D.M. 14 Marzo 2003 recante “Istituzione, ai sensi dell’art. 15, comma 5, del D.Lgs. 190/2002, del Comitato di coordinamento per l’Alta sorveglianza delle grandi opere”; - l’art. 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, operante presso l'Autorità nazionale anticorruzione è istituito l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; - l’art. 9, comma 2, del predetto decreto-legge, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono definiti i requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 che svolgono attività di centrale di committenza, nonché i valori di spesa ritenuti significativi per le acquisizioni di beni e servizi con riferimento ad ambiti anche territoriali, da ritenersi ottimali ai fini dell'aggregazione e della centralizzazione della domanda; - l’art. 9, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge di cui trattasi, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e ne sono stabiliti i compiti, le attività e le modalità operative; - l’art. 9, comma 3, del citato decreto-legge n. 66/2014, come da ultimo modificato dalla Legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016), il quale stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di analisi del Tavolo dei soggetti aggregatori, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali, tra gli altri, le Amministrazioni statali, centrali e periferiche, le regioni, gli enti del servizio sanitario nazionale e gli enti locali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono tenuti a ricorrere a Consip S.p.A. o altro soggetto aggregatore per lo svolgimento delle relative procedure di acquisizione; per le categorie di beni e servizi individuate dal d.p.c.m. di cui sopra l’ANAC non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti che, in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma, non ricorrono a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore; - l’art. 9, comma 2, del più volte citato decreto-legge n. 66/2014, come modificato dall’art. 1, comma 499 della L. 208/2015, ove si prevede ora che i soggetti possono stipulare, per gli ambiti territoriali di competenza, le convenzioni di cui all’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni e che, per le categorie merceologiche e le soglie individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al punto precedente, l’ambito territoriale di competenza dei soggetti aggregatori aventi natura di Città Metropolitana o di Provincia coincide con la regione di riferimento; - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 novembre 2014 di attuazione dell’articolo 9 comma 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 che individua i requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66; - la deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 23 luglio 2015 con la quale l’Autorità stessa ha proceduto all’iscrizione nell’elenco dei 33 soggetti in possesso dei prescritti requisiti, tra i quali figura anche la Città Metropolitana di Genova, che aveva presentato apposita istanza in tal senso; - l'art. 23-ter, comma 3, legge n. 114 del 2014, come modificato dall'art. 1, comma 501, lettera b), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai sensi del quale i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro; - l’art. 1, comma 512, della citata legge n. 208/2015, in forza del quale al fine di garantire l’ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti; - l’art. 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2014, recante norme in materia di istituzione del tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, ove si dispone che “Ciascun soggetto aggregatore, entro il 15 ottobre di ogni anno, trasmette alla segreteria tecnica una programmazione di massima riferita all’anno successivo redatto sulla base di un modello condiviso dal Tavolo tecnico”; - il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ed in particolare gli articoli 37-39; - la “Convenzione per la Stazione Unica Appaltante” sottoscritta in data 22 ottobre 2018 tra la Prefettura di Genova, la Prefettura di Imperia, la Prefettura di La Spezia, la Prefettura di Savona, Regione Liguria, Comune di Genova e Città Metropolitana di Genova, con particolare riferimento all’Art. 9 in merito alle convenzioni di servizio;