Banca delle ore. Le parti, riconoscendo l'opportunità che i lavoratori siano messi in condizione di utilizzare i riposi compensativi di cui all'ultimo comma degli artt. 126 e 127, che sono a disposizione del singolo lavoratore, convengono di istituire la banca delle ore la cui fruizione avverrà con le seguenti modalità: - i lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per usufruire dei riposi compensativi, non dovranno superare la percentuale del 10% della forza occupata ed escludendo dai periodi dell'anno interessati all'utilizzo dei permessi i mesi di luglio, agosto e dicembre. Per la giornata di sabato o quella di maggiore intensità lavorativa nell'arco della settimana la percentuale non dovrà superare il 5% della forza occupata. Per le unità produttive al di sotto dei 30 dipendenti, tale diritto sarà goduto individualmente e a rotazione tra tutto il personale interessato; - i riposi compensativi saranno normalmente goduti in gruppi di 4 o 8 ore; - per rispondere a particolari esigenze aziendali, diverse modalità potranno essere concordate nell'ambito dei confronti previsti in sede decentrata aziendale o territoriale. Al 31 dicembre di ogni anno l'azienda fornirà al lavoratore l'estratto conto individuale delle ore depositate nella banca, con i relativi movimenti. Il prelievo delle ore maturate avverrà con preavviso scritto di 5 giorni. Ai fini del diritto di precedenza fa fede la data della richiesta.
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Samples: Contratto Nazionale, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Banca delle ore. Le parti, riconoscendo l'opportunità l’opportunità che i lavoratori siano messi in condizione di utilizzare i riposi compensativi di cui all'ultimo all’ ultimo comma degli artt. articoli 126 e 127, che sono a disposizione del singolo lavoratore, convengono di istituire la banca delle ore la cui fruizione avverrà con le seguenti modalità: - i lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità dall’unità produttiva per usufruire dei riposi compensativi, non dovranno superare la percentuale del 10% della forza occupata ed escludendo dai periodi dell'anno dell’anno interessati all'utilizzo all’utilizzo dei permessi i mesi di luglio, agosto e dicembre. Per la giornata di sabato o quella di maggiore intensità lavorativa nell'arco nell’arco della settimana la percentuale non dovrà superare il 5% della forza occupata. Per le unità produttive al di sotto dei 30 dipendenti, tale diritto sarà goduto individualmente e a rotazione tra tutto il personale interessato; - i riposi compensativi saranno normalmente goduti in gruppi di 4 o 8 ore; - per rispondere a particolari esigenze aziendali, diverse modalità potranno essere concordate nell'ambito nell’ambito dei confronti previsti in sede decentrata aziendale o territoriale. Al 31 dicembre di ogni anno l'azienda l’azienda fornirà al lavoratore l'estratto l’estratto conto individuale delle ore depositate nella banca, con i relativi movimenti. Il prelievo delle ore maturate avverrà con preavviso scritto di 5 giorni. Ai fini del diritto di precedenza fa fede la data della richiesta.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Banca delle ore. Le parti, riconoscendo l'opportunità che i lavoratori siano messi in condizione di utilizzare i riposi compensativi di cui all'ultimo comma degli artt. 126 119 e 127120, che sono a disposizione del singolo lavoratore, convengono di istituire la banca delle ore la cui fruizione avverrà con le seguenti modalità: - i lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per usufruire dei riposi compensativi, non dovranno superare la percentuale del 10% della forza occupata ed escludendo dai periodi dell'anno interessati all'utilizzo dei permessi i mesi di luglio, agosto e dicembre. Per la giornata di sabato o quella di maggiore intensità lavorativa nell'arco della settimana la percentuale non dovrà superare il 5% della forza occupata. Per le unità produttive al di sotto dei 30 dipendenti, tale diritto sarà goduto individualmente e a rotazione tra tutto il personale interessato; - i riposi compensativi saranno normalmente goduti in gruppi di 4 o 8 ore; - per rispondere a particolari esigenze aziendali, diverse modalità potranno essere concordate nell'ambito dei confronti previsti in sede decentrata aziendale o territoriale. Al 31 dicembre di ogni anno l'azienda fornirà al lavoratore l'estratto conto individuale delle ore depositate nella banca, con i relativi movimenti. Il prelievo delle ore maturate avverrà con preavviso scritto di 5 giorni. Ai fini del diritto di precedenza fa fede la data della richiesta.
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Samples: CCNL Per I Dipendenti Del Terziario, c.c.n.l. Per I Dipendenti Del Terziario: Commercio, Distribuzione E Servizi
Banca delle ore. 1. Le parti, riconoscendo l'opportunità che i lavoratori siano messi in condizione di utilizzare i riposi compensativi di cui all'ultimo comma degli artt. 126 119 e 127120, che sono a disposizione del singolo lavoratore, convengono di istituire la banca delle ore la cui fruizione avverrà con le seguenti modalità: - i lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per usufruire dei riposi compensativi, non dovranno superare la percentuale del 10% della forza occupata ed escludendo dai periodi dell'anno interessati all'utilizzo dei permessi i mesi di luglio, agosto e dicembre. Per la giornata di sabato o quella di maggiore intensità lavorativa nell'arco della settimana la percentuale non dovrà superare il 5% della forza occupata. Per le unità produttive al di sotto dei 30 dipendenti, tale diritto sarà goduto individualmente e a rotazione tra tutto il personale interessato; - i riposi compensativi saranno normalmente goduti in gruppi di 4 o 8 ore; - per rispondere a particolari esigenze aziendali, diverse modalità potranno essere concordate nell'ambito dei confronti previsti in sede decentrata aziendale o territoriale.
2. Al 31 dicembre di ogni anno l'azienda fornirà al lavoratore l'estratto conto individuale delle ore depositate nella banca, con i relativi movimenti.
3. Il prelievo delle ore maturate avverrà con preavviso scritto di 5 giorni.
4. Ai fini del diritto di precedenza fa fede la data della richiesta.
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Banca delle ore. Le parti, riconoscendo l'opportunità che 1. Al fine di mettere i lavoratori siano messi in condizione grado di utilizzare i riposi fruire come permessi compensativi le prestazioni di cui all'ultimo comma degli artt. 126 e 127lavoro straordinario, che sono a disposizione del singolo lavoratore, convengono di istituire è istituita la banca delle ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore.
2. Nel conto ore la cui fruizione avverrà con confluiscono, le seguenti modalità: - ore di prestazione di lavoro straordinario in eccedenza a quanto stabilito dall'art. 25 del presente contratto (lavoro straordinario, notturno e festivo) nel limite massimo di 100 ore annue, da utilizzarsi entro i lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per usufruire dei riposi periodi di maturazione di sei mesi previsti dall'art. 22 (Durata massima dell'orario di lavoro) del presente contratto.
3. Le ore accantonate saranno richieste da ciascun lavoratore come permessi compensativi, non dovranno superare la percentuale del 10% della forza occupata ed escludendo dai periodi dell'anno interessati all'utilizzo dei permessi i mesi di luglio, agosto e dicembre. Per la giornata di sabato o quella di maggiore intensità lavorativa nell'arco della settimana la percentuale non dovrà superare il 5% della forza occupata. Per le unità produttive al di sotto dei 30 dipendenti, tale diritto sarà goduto individualmente e anche a rotazione tra tutto il personale interessato; - i riposi compensativi saranno normalmente goduti in gruppi di 4 o 8 ore; - .
4. L'utilizzo come riposi compensativi, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori, contemporaneamente ammessi alla fruizione, deve essere reso possibile tenendo conto anche delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio.
5. Le ore non godute per rispondere a particolari esigenze aziendali, diverse modalità cause imputabili al lavoratore che ne hanno impedito la fruizione potranno essere concordate nell'ambito dei confronti previsti in sede decentrata aziendale utilizzate nel semestre successivo e/o territoriale. Al 31 dicembre retribuite alla fine di ogni anno l'azienda fornirà anno.
6. A livello aziendale saranno realizzati incontri fra le parti finalizzati al lavoratore l'estratto conto individuale delle monitoraggio dell'andamento della banca. Le ore depositate accantonate sono evidenziate mensilmente nella banca, busta paga.
7. Le maggiorazioni per le prestazioni di lavoro straordinario vengono retribuite con i relativi movimenti. Il prelievo delle ore maturate avverrà con preavviso scritto la retribuzione del mese di 5 giorni. Ai fini del diritto di precedenza fa fede la data effettuazione della richiestaprestazione lavorativa.
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Banca delle ore. Le partiE' istituita la banca delle ore, riconoscendo l'opportunità che i lavoratori siano messi in condizione attraverso l'accantonamento delle ore di utilizzare i riposi compensativi lavoro straordinario di cui all'ultimo comma degli arttall'art. 126 e 12763. L'accantonamento, che sono per le ore dalla cinquantunesima alla centocinquantesima, avverrà su formale richiesta del lavoratore. La richiesta deve avvenire nel mese in cui si è svolta la prestazione di lavoro straordinario. L'accantonamento delle ore di straordinario eccedenti le 150 (centocinquanta) avverrà in maniera automatica. Le ore accantonate in banca ore resteranno a disposizione del singolo lavoratoredipendente per l'anno di maturazione e per quello successivo. Le ore accantonate in banca ore potranno essere usufruite dal lavoratore come permessi retribuiti individuali, convengono anche a gruppi di istituire la banca delle ore la cui fruizione avverrà minimo 4 ore, facendone richiesta con almeno quindici giorni di preavviso. Le richieste saranno accolte compatibilmente con le seguenti modalità: - i lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva esigenze dell'Organizzazione purchè, per usufruire dei riposi compensativilo stesso periodo temporale, non dovranno superare la percentuale ne siano state presentate per un numero di lavoratori superiori al 10% del personale in servizio o anche da un solo dipendente nelle Organizzazioni che occupano meno di 10 dipendenti. In caso di richieste eccedenti il suddetto limite del 10% vale il criterio cronologico della forza occupata ed escludendo dai periodi dell'anno interessati all'utilizzo dei permessi presentazione delle domande. La lavoratrice e il lavoratore escluso ha diritto a ripresentare la sua richiesta per un periodo diverso. Le ore richieste, e non godute per motivate esigenze organizzative, saranno pagate dalle Organizzazioni su richiesta del dipendente, solo nel caso in cui vengano opposti due rifiuti ad altrettante richieste formulate, rispettando i termini e il preavviso indicati. Le parti firmatarie il presente c.c.n.l. si impegnano a verificare, dodici mesi di lugliodopo la stipula, agosto e dicembre. Per la giornata di sabato o quella di maggiore intensità lavorativa nell'arco l'effettivo andamento della settimana la percentuale non dovrà superare il 5% della forza occupata. Per le unità produttive al di sotto dei 30 dipendenti, tale diritto sarà goduto individualmente e a rotazione tra tutto il personale interessato; - i riposi compensativi saranno normalmente goduti in gruppi di 4 o 8 banca delle ore; - per rispondere a particolari esigenze aziendali, diverse modalità potranno essere concordate nell'ambito dei confronti previsti in sede decentrata aziendale o territoriale. Al 31 dicembre di ogni anno l'azienda fornirà al lavoratore l'estratto conto individuale delle ore depositate nella banca, con i relativi movimenti. Il prelievo delle ore maturate avverrà con preavviso scritto di 5 giorni. Ai fini del diritto di precedenza fa fede la data della richiesta.
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Banca delle ore. Le parti, riconoscendo l'opportunità l’opportunità che i lavoratori siano messi in condizione di utilizzare i riposi compensativi di cui all'ultimo all’ultimo comma degli artt. 126 138 e 127139, che sono a disposizione del singolo lavoratore, convengono di istituire la banca delle ore la cui fruizione avverrà con le seguenti modalità: - i lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità dall’unità produttiva per usufruire dei riposi compensativi, non dovranno superare la percentuale del 10% della forza occupata ed escludendo dai periodi dell'anno dell’anno interessati all'utilizzo all’utilizzo dei permessi i mesi di luglio, agosto e dicembre. Per la giornata di sabato o quella di maggiore intensità lavorativa nell'arco nell’arco della settimana la percentuale non dovrà superare il 5% della forza occupata. Per le unità produttive al di sotto dei 30 dipendenti, tale diritto sarà goduto individualmente e a rotazione tra tutto il personale interessato; - i riposi compensativi saranno normalmente goduti in gruppi di 4 o 8 ore; - per rispondere a particolari esigenze aziendali, diverse modalità potranno essere concordate nell'ambito nell’ambito dei confronti previsti in sede decentrata aziendale o territoriale. Al 31 dicembre di ogni anno l'azienda l’azienda fornirà al lavoratore l'estratto l’estratto conto individuale delle ore depositate nella banca, con i relativi movimenti. Il prelievo delle ore maturate avverrà con preavviso scritto di 5 giorni. Ai fini del diritto di precedenza fa fede la data della richiesta.
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Banca delle ore. Le partiE' istituita la banca delle ore, riconoscendo l'opportunità che i lavoratori siano messi in condizione attraverso l'accantonamento delle ore di utilizzare i riposi compensativi lavoro straordinario di cui all'ultimo comma degli arttall'art. 126 e 12747. L'accantonamento, che sono per le ore dalla cinquantunesima alla centocinquantesima, avverrà su formale richiesta del lavoratore. La richiesta deve avvenire nel mese in cui si è svolta la prestazione di lavoro straordinario. L'accantonamento delle ore di straordinario eccedenti le 150 (centocinquanta) avverrà in maniera automatica. Le ore accantonate in banca ore resteranno a disposizione del singolo lavoratoredipendente per l'anno di maturazione e per quello successivo. Le ore accantonate in banca ore potranno essere usufruite dal lavoratore come permessi retribuiti individuali, convengono anche a gruppi di istituire la banca delle ore la cui fruizione avverrà minimo 4 ore, facendone richiesta con almeno quindici giorni di preavviso. Le richieste saranno accolte compatibilmente con le seguenti modalità: - i lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva esigenze dell'Organizzazione purché, per usufruire dei riposi compensativilo stesso periodo temporale, non dovranno superare la percentuale ne siano state presentate per un numero di lavoratori superiori al 10% del personale in servizio o anche da un solo dipendente nelle Organizzazioni che occupano meno di 10 dipendenti. In caso di richieste eccedenti il suddetto limite del 10% vale il criterio cronologico della forza occupata ed escludendo dai periodi dell'anno interessati all'utilizzo dei permessi presentazione delle domande. La lavoratrice e il lavoratore escluso ha diritto a ripresentare la sua richiesta per un periodo diverso. Le ore richieste, e non godute per motivate esigenze organizzative, saranno pagate dalle Organizzazioni su richiesta del dipendente, solo nel caso in cui vengano opposti due rifiuti ad altrettante richieste formulate, rispettando i termini e il preavviso indicati. Le parti firmatarie il presente c.c.n.l. si impegnano a verificare, dodici mesi di lugliodopo la stipula, agosto e dicembre. Per la giornata di sabato o quella di maggiore intensità lavorativa nell'arco l'effettivo andamento della settimana la percentuale non dovrà superare il 5% della forza occupata. Per le unità produttive al di sotto dei 30 dipendenti, tale diritto sarà goduto individualmente e a rotazione tra tutto il personale interessato; - i riposi compensativi saranno normalmente goduti in gruppi di 4 o 8 banca delle ore; - per rispondere a particolari esigenze aziendali, diverse modalità potranno essere concordate nell'ambito dei confronti previsti in sede decentrata aziendale o territoriale. Al 31 dicembre di ogni anno l'azienda fornirà al lavoratore l'estratto conto individuale delle ore depositate nella banca, con i relativi movimenti. Il prelievo delle ore maturate avverrà con preavviso scritto di 5 giorni. Ai fini del diritto di precedenza fa fede la data della richiesta.
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Banca delle ore. Le parti, riconoscendo l'opportunità l’opportunità che i lavoratori siano messi in condizione di utilizzare i riposi compensativi di cui all'ultimo all’ ultimo comma degli artt. 126 articoli 121 e 127122, che sono a disposizione del singolo lavoratore, convengono di istituire la banca delle ore la cui fruizione avverrà con le seguenti modalità: - • i lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per usufruire dei riposi compensativi, non dovranno superare la percentuale del 10% della forza occupata ed escludendo dai periodi dell'anno interessati all'utilizzo dei permessi i mesi di luglio, agosto e dicembre. Per la giornata di sabato o quella di maggiore intensità lavorativa nell'arco della settimana la percentuale non dovrà superare il 5% della forza occupata. Per le unità produttive al di sotto dei 30 dipendenti, tale diritto sarà goduto individualmente e a rotazione tra tutto il personale interessato; - • i riposi compensativi saranno normalmente goduti in gruppi di 4 o 8 ore; - • per rispondere a particolari esigenze aziendali, diverse modalità potranno essere concordate nell'ambito dei confronti previsti in sede decentrata aziendale o territoriale. Al 31 dicembre di ogni anno l'azienda l’azienda fornirà al lavoratore l'estratto l’estratto conto individuale delle ore depositate nella banca, con i relativi movimenti. Il prelievo delle ore maturate avverrà con preavviso scritto di 5 giorni. Ai fini del diritto di precedenza fa fede la data della richiesta.
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Banca delle ore. Le parti, riconoscendo l'opportunità che i lavoratori siano messi in condizione di utilizzare i riposi compensativi di cui all'ultimo comma degli artt. 126 68 e 12769, che sono a disposizione del singolo lavoratore, convengono di istituire la banca delle ore la cui fruizione avverrà con le seguenti modalità: - i lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per usufruire dei riposi compensativi, non dovranno superare la percentuale del 10% della forza occupata ed escludendo dai periodi dell'anno interessati all'utilizzo dei permessi i mesi di luglio, agosto e dicembre. Per la giornata di sabato o quella di maggiore intensità lavorativa nell'arco della settimana la percentuale non dovrà superare il 5% della forza occupata. Per le unità produttive al di sotto dei 30 dipendenti, tale diritto sarà goduto individualmente e a rotazione tra tutto il personale interessato; - i riposi compensativi saranno normalmente goduti in gruppi di 4 o 8 ore; - per rispondere a particolari esigenze aziendali, diverse modalità potranno essere concordate nell'ambito dei confronti previsti in sede decentrata aziendale o territoriale. Al 31 dicembre di ogni anno l'azienda fornirà al lavoratore l'estratto conto individuale delle ore depositate nella banca, con i relativi movimenti. Il prelievo delle ore maturate avverrà con preavviso scritto di 5 giorni. Ai fini del diritto di precedenza fa fede la data della richiesta.
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Banca delle ore. Le parti, riconoscendo l'opportunità l’opportunità che i lavoratori siano messi in condizione di utilizzare i riposi compensativi di cui all'ultimo all’ ultimo comma degli artt. 126 articoli 121 e 127122, che sono a disposizione del singolo lavoratore, convengono di istituire la banca delle ore la cui fruizione avverrà con le seguenti modalità: - i lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità dall’unità produttiva per usufruire dei riposi compensativi, non dovranno superare la percentuale del 10% della forza occupata ed escludendo dai periodi dell'anno dell’anno interessati all'utilizzo all’utilizzo dei permessi i mesi di luglio, agosto e dicembre. Per la giornata di sabato o quella di maggiore intensità lavorativa nell'arco nell’arco della settimana la percentuale non dovrà superare il 5% della forza occupata. Per le unità produttive al di sotto dei 30 dipendenti, tale diritto sarà goduto individualmente e a rotazione tra tutto il personale interessato; - i riposi compensativi saranno normalmente goduti in gruppi di 4 o 8 ore; - per rispondere a particolari esigenze aziendali, diverse modalità potranno essere concordate nell'ambito nell’ambito dei confronti previsti in sede decentrata aziendale o territoriale. Al 31 dicembre di ogni anno l'azienda l’azienda fornirà al lavoratore l'estratto l’estratto conto individuale delle ore depositate nella banca, con i relativi movimenti. Il prelievo delle ore maturate avverrà con preavviso scritto di 5 giorni. Ai fini del diritto di precedenza fa fede la data della richiesta.
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Banca delle ore. Le partiParti, riconoscendo l'opportunità che i lavoratori siano messi in condizione di utilizzare i riposi compensativi di cui all'ultimo comma degli artt. 126 138 e 127139, che sono a disposizione del singolo lavoratore, convengono di istituire la banca delle ore la cui fruizione avverrà con le seguenti modalità: - i lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per usufruire dei riposi compensativi, non dovranno superare la percentuale del 10% della forza occupata ed escludendo dai periodi dell'anno interessati all'utilizzo dei permessi i mesi di luglio, agosto e dicembre. Per la giornata di sabato o quella di maggiore intensità lavorativa nell'arco della settimana la percentuale non dovrà superare il 5% della forza occupata. Per le unità produttive al di sotto dei 30 dipendenti, tale diritto sarà goduto individualmente e a rotazione tra tutto il personale interessato; - i riposi compensativi saranno normalmente goduti in gruppi di 4 o 8 ore; - per rispondere a particolari esigenze aziendali, diverse modalità potranno essere concordate nell'ambito dei confronti previsti in sede decentrata aziendale o territoriale. Al 31 dicembre di ogni anno l'azienda fornirà al lavoratore l'estratto conto individuale delle ore depositate nella banca, con i relativi movimenti. Il prelievo delle ore maturate avverrà con preavviso scritto di 5 giorni. Ai fini del diritto di precedenza fa fede la data della richiesta.
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Banca delle ore. Le parti, riconoscendo l'opportunità che i lavoratori siano messi in condizione di utilizzare i riposi compensativi di cui all'ultimo comma degli artt. articoli 126 e 127, che sono a disposizione del singolo lavoratore, convengono di istituire la banca delle ore la cui fruizione avverrà con le seguenti modalità: - i lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per usufruire dei riposi compensativi, non dovranno superare la percentuale del 10% della forza occupata ed escludendo dai periodi dell'anno interessati all'utilizzo dei permessi i mesi di luglio, agosto e dicembre. Per la giornata di sabato o quella di maggiore intensità lavorativa nell'arco della settimana la percentuale non dovrà superare il 5% della forza occupata. Per le unità produttive al di sotto dei 30 dipendenti, tale diritto sarà goduto individualmente e a rotazione tra tutto il personale interessato; - i riposi compensativi saranno normalmente goduti in gruppi di 4 o 8 ore; - per rispondere a particolari esigenze aziendali, diverse modalità potranno essere concordate nell'ambito dei confronti previsti in sede decentrata aziendale o territoriale. Al 31 dicembre di ogni anno l'azienda fornirà al lavoratore l'estratto conto individuale delle ore depositate nella banca, con i relativi movimenti. Il prelievo delle ore maturate avverrà con preavviso scritto di 5 giorni. Ai fini del diritto di precedenza fa fede la data della richiesta.
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Banca delle ore. Le parti, riconoscendo l'opportunità l’opportunità che i lavoratori siano messi in condizione di utilizzare i riposi compensativi di cui all'ultimo all’ ultimo comma degli artt. 126 articoli 121 e 127122, che sono a disposizione del singolo lavoratore, convengono di istituire la banca delle ore la cui fruizione avverrà con le seguenti modalità: - i -i lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per usufruire dei riposi compensativi, non dovranno superare la percentuale del 10% della forza occupata ed escludendo dai periodi dell'anno interessati all'utilizzo dei permessi i mesi di luglio, agosto e dicembre. Per la giornata di sabato o quella di maggiore intensità lavorativa nell'arco della settimana la percentuale non dovrà superare il 5% della forza occupata. Per le unità produttive al di sotto dei 30 dipendenti, tale diritto sarà goduto individualmente e a rotazione tra tutto il personale interessato; - i -i riposi compensativi saranno normalmente goduti in gruppi di 4 o 8 ore; - per -per rispondere a particolari esigenze aziendali, diverse modalità potranno essere concordate nell'ambito dei confronti previsti in sede decentrata aziendale o territoriale. Al 31 dicembre di ogni anno l'azienda l’azienda fornirà al lavoratore l'estratto l’estratto conto individuale delle ore depositate nella banca, con i relativi movimenti. Il prelievo delle ore maturate avverrà con preavviso scritto di 5 giorni. Ai fini del diritto di precedenza fa fede la data della richiesta.
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Banca delle ore. Le parti, riconoscendo l'opportunità l’opportunità che i lavoratori siano messi in condizione di utilizzare i riposi compensativi di cui all'ultimo all’ultimo comma degli artt. articoli 126 e 127, che sono a disposizione del singolo lavoratore, convengono di istituire la banca delle ore la cui fruizione avverrà con le seguenti modalità: - i lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità dall’unità produttiva per usufruire dei riposi compensativi, non dovranno superare la percentuale del 10% della forza occupata ed escludendo dai periodi dell'anno dell’anno interessati all'utilizzo all’utilizzo dei permessi i mesi di luglio, agosto e dicembre. Per la giornata di sabato o quella di maggiore intensità lavorativa nell'arco nell’arco della settimana la percentuale non dovrà superare il 5% della forza occupata. Per le unità produttive al di sotto dei 30 dipendenti, tale diritto sarà goduto individualmente e a rotazione tra tutto il personale interessato; - i riposi compensativi saranno normalmente goduti in gruppi di 4 o 8 ore; - per rispondere a particolari esigenze aziendali, diverse modalità potranno essere concordate nell'ambito nell’ambito dei confronti previsti in sede decentrata aziendale o territoriale. Al 31 dicembre di ogni anno l'azienda l’azienda fornirà al lavoratore l'estratto l’estratto conto individuale delle ore depositate nella banca, con i relativi movimenti. Il prelievo delle ore maturate avverrà con preavviso scritto di 5 giorni. Ai fini del diritto di precedenza fa fede la data della richiesta.
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Samples: CCNL Per I Dipendenti Da Aziende Del Terziario Della Distribuzione E Dei Servizi
Banca delle ore. Le parti, riconoscendo l'opportunità che i lavoratori siano messi in condizione di utilizzare i riposi compensativi di cui all'ultimo comma degli artt. 126 138 e 127139, che sono a disposizione del singolo lavoratore, convengono di istituire la banca delle ore la cui fruizione avverrà con le seguenti modalità: - i lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per usufruire dei riposi compensativi, non dovranno superare la percentuale del 10% della forza occupata ed escludendo dai periodi dell'anno interessati all'utilizzo dei permessi i mesi di luglio, agosto e dicembre. Per la giornata di sabato o quella di maggiore intensità lavorativa nell'arco della settimana la percentuale non dovrà superare il 5% della forza occupata. Per le unità produttive al di sotto dei 30 dipendenti, tale diritto sarà goduto individualmente e a rotazione tra tutto il personale interessato; - i riposi compensativi saranno normalmente goduti in gruppi di 4 o 8 ore; - per rispondere a particolari esigenze aziendali, diverse modalità potranno essere concordate nell'ambito dei confronti previsti in sede decentrata aziendale o territoriale. Al 31 dicembre di ogni anno l'azienda fornirà al lavoratore l'estratto conto individuale delle ore depositate nella banca, con i relativi movimenti. Il prelievo delle ore maturate avverrà con preavviso scritto di 5 giorni. Ai fini del diritto di precedenza fa fede la data della richiesta.
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