Common use of Banca ore individuale Clause in Contracts

Banca ore individuale. Al fine di favorire una maggiore flessibilità della prestazione lavorativa e al tempo stesso contenere il numero delle ore mediamente lavorate entro i limiti previsti dall'art. 16 Parte Comune del presente contratto, le parti convengono che, per adesione volontaria del lavoratore, il recupero delle ore di straordinario, compresa la traduzione in termini di quantità oraria delle maggiorazioni spettanti, possa avvenire per l'intero ammontare delle ore straordinarie prestate e della suddetta quantificazione oraria della corrispondente maggiorazione, se risultanti da atto sottoscritto tra l'impresa e il lavoratore medesimo. Tale recupero si realizzerà entro un periodo di 12 mesi dall'inizio dell'accumulo delle ore e della relativa maggiorazione, prioritariamente nei periodi di minore attività produttiva o di caduta ciclica dell'attività stessa. Il lavoratore che accetta questa modalità di recupero delle ore supplementari e straordinarie ha diritto al riconoscimento di un'ulteriore quantità di ore di permesso retribuito pari al 5% delle ore accumulate come previsto dal comma precedente. Il suddetto recupero può avvenire anche sulla base delle esigenze del lavoratore interessato, compatibilmente con quelle tecnico-produttive dell'impresa. Le ore accumulate possono essere costantemente recuperate. Al raggiungimento delle 120 ore complessive, si dovrà comunque procedere a un parziale o totale ridimensionamento del monte ore accumulato secondo un programma da concordarsi tra impresa e lavoratore. Qualora eccezionalmente e per esigenze tecniche e produttive sia impossibile il recupero con riposo compensativo entro 12 mesi delle ore così accumulate, l'importo corrispondente verrà liquidato al lavoratore sulla base della paga oraria in atto a quella data. Nella busta paga mensile verranno evidenziate le ore supplementari e straordinarie accumulate. Le parti a livello regionale attueranno verifiche almeno annuali e potranno definire specifiche modalità attuative e sull'andamento generale del fenomeno.

Appears in 2 contracts

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Lavoratori Dipendenti Dalle Imprese Artigiane Dei Settori Metalmeccanico E Installazione Di Impianti

Banca ore individuale. Al fine di favorire una maggiore flessibilità della prestazione lavorativa la vorativa e al tempo stesso contenere il numero delle ore mediamente lavorate entro i limiti previsti dall'art. 16 Parte Comune 22 del presente contratto, le parti convengono che, per adesione volontaria del lavoratore, il recupero delle ore di straordinario, compresa la traduzione in termini di quantità oraria delle maggiorazioni spettanti, possa avvenire per l'intero ammontare delle ore straordinarie prestate e della suddetta quantificazione oraria della corrispondente maggiorazione, se risultanti da atto sottoscritto tra l'impresa e il lavoratore medesimo. Tale recupero si realizzerà entro un periodo di 12 mesi dall'inizio dell'accumulo delle ore e della relativa maggiorazione, prioritariamente nei periodi di minore attività produttiva o di caduta ciclica dell'attività stessas tessa. Il lavoratore che accetta questa modalità di recupero delle ore supplementari e straordinarie ha diritto al riconoscimento di un'ulteriore quantità di ore di permesso retribuito pari al 5% delle ore accumulate come previsto dal comma precedente. Il suddetto recupero può avvenire anche sulla base delle esigenze del lavoratore interessato, compatibilmente con quelle tecnico-produttive tecnico -produttive dell'impresa. Le ore accumulate possono essere costantemente recuperate. Al raggiungimento delle 120 ore complessive, si dovrà comunque comun que procedere a un parziale o totale ridimensionamento del monte ore accumulato secondo un programma da concordarsi tra impresa e lavoratore. Qualora eccezionalmente e per esigenze tecniche e produttive sia impossibile il recupero con riposo compensativo entro 12 mesi delle ore così accumulate, l'importo corrispondente corrispondente, ferma restando la volontà del lavoratore, verrà liquidato al lavoratore allo stesso sulla base della paga oraria in atto a quella data. Nella busta paga mensile verranno evidenziate le ore supplementari e straordinarie accumulate. Le parti a livello regionale attueranno verifiche almeno annuali e potranno definire specifiche modalità attuative e sull'andamento generale del fenomeno.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Banca ore individuale. Al fine di favorire una maggiore flessibilità della prestazione lavorativa e al tempo stesso contenere il numero delle ore mediamente lavorate entro i limiti previsti dall'art. 16 Parte Comune del presente contratto, le parti convengono che, per Per adesione volontaria del lavoratore, il recupero delle ore di straordinariostraordinario svolte, compresa la traduzione eventuale tradu- zione in termini di quantità oraria delle maggiorazioni spettantispettanti secondo le modalità di cui al precedente articolo, possa può avvenire per l'intero ammontare delle ore straordinarie prestate e della suddetta quantificazione oraria della corrispondente maggiorazione, se risultanti risultante da atto sottoscritto tra l'impresa e ed il lavoratore medesimo. Tale recupero si realizzerà realizzerà, entro un periodo di 12 mesi dall'inizio dell'accumulo delle ore e della relativa maggiorazionemag- giorazione, prioritariamente nei periodi di minore attività produttiva o di caduta ciclica dell'attività stessa. Il lavoratore che accetta questa modalità di recupero delle ore supplementari e straordinarie ha diritto al riconoscimento di un'ulteriore quantità di ore di permesso retribuito pari al 5% delle ore accumulate come previsto dal comma precedente. Il suddetto recupero può avvenire anche sulla base delle esigenze del lavoratore interessato, interessato e compatibilmente con quelle quel- le tecnico-produttive dell'impresa. Le ore accumulate possono essere costantemente recuperate. Al raggiungimento delle 120 ore complessiveTrascorso il periodo dei 12 mesi, si dovrà comunque procedere a un parziale o totale ridimensionamento del monte ore accumulato secondo un programma da concordarsi tra impresa e lavoratore. Qualora eccezionalmente e per esigenze tecniche e produttive sia impossibile il recupero con riposo compensativo entro 12 mesi delle ore così accumulate, al lavoratore verrà liquidato l'importo corrispondente verrà liquidato al lavoratore monte-ore eventual- mente non ancora recuperato a quella data: tale importo va calcolato sulla base della paga oraria in atto a quella dataal momen- to della liquidazione. Nella busta paga mensile verranno evidenziate le ore supplementari e straordinarie accumulate. Le parti a livello regionale attueranno verifiche almeno annuali e potranno definire definiranno specifiche modalità attuative e sull'andamento generale rego- lamentazioni Per il lavoro a tempo parziale si fa riferimento a quanto disposto dalle vigenti norme di leggi in materia ed even- tuali successive integrazioni e si intende un rapporto di lavoro prestato con orario giornaliero, settimanale, men- sile o annuale ridotto a quello stabilito dall'art. 15 del fenomeno.presente contratto. L'instaurazione del rapporto a tempo parziale deve risultare da atto scritto e dovrà contenere:

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Metalmeccanici

Banca ore individuale. Al fine di favorire attuare una maggiore flessibilità temporale della prestazione lavorativa lavorativa, nelle aziende adeguatamente strutturate, potrà essere istituita e al tempo stesso contenere il comunicata all'osservatorio provinciale di cui all'art. 5 del CPL vigente una banca delle ore, consistente nell’accantonamento su un conto individuale, del numero delle ore mediamente lavorate prestate in eccedenza rispetto al normale orario di lavoro e del successivo recupero delle stesse, ferma restando la corresponsione della maggiorazione dovuta per il lavoro straordinario prestato. La fruizione del recupero deve essere preventivamente concordata fra datore di lavoro e lavoratore. Il lavoratore dovrà formalizzare per iscritto i periodi nei quali ritiene di fruire delle ore accantonate e il datore di lavoro, compatibilmente al rispetto delle esigenze tecniche, organizzative e produttive aziendali, comunicherà il proprio consenso. In caso di pluralità di richieste di fruizione di recupero nello stesso arco temporale si adotteranno criteri oggettivi di priorità, salvo accordi fra i lavoratori interessati. Le ore accantonate verranno recuperate tassativamente entro i limiti previsti dall'artil 31 marzo dell’anno successivo a quello di maturazione. 16 Parte Comune del presente contratto, le parti convengono che, per adesione volontaria La mancata fruizione delle ore nel periodo fissato da parte del lavoratore, così come la cessazione del rapporto di lavoro, fa sorgere il recupero diritto alla monetizzazione delle ore di straordinario, compresa la traduzione in termini di quantità oraria delle maggiorazioni spettanti, possa avvenire per l'intero ammontare delle ore straordinarie prestate e della suddetta quantificazione oraria della corrispondente maggiorazione, se risultanti da atto sottoscritto tra l'impresa e il lavoratore medesimo. Tale recupero si realizzerà entro un periodo di 12 mesi dall'inizio dell'accumulo delle ore e della relativa maggiorazione, prioritariamente nei periodi di minore attività produttiva o di caduta ciclica dell'attività stessa. Il lavoratore che accetta questa modalità di recupero delle ore supplementari e straordinarie ha diritto al riconoscimento di un'ulteriore quantità di ore di permesso retribuito pari al 5% delle ore accumulate come previsto dal comma precedente. Il suddetto recupero può avvenire anche sulla base delle esigenze del lavoratore interessato, compatibilmente con quelle tecnico-produttive dell'impresa. Le ore accumulate possono essere costantemente recuperate. Al raggiungimento delle 120 ore complessive, si dovrà comunque procedere a un parziale o totale ridimensionamento del monte ore accumulato secondo un programma da concordarsi tra impresa e lavoratore. Qualora eccezionalmente e per esigenze tecniche e produttive sia impossibile il recupero con riposo compensativo entro 12 mesi delle ore così accumulate, l'importo corrispondente verrà liquidato al lavoratore sulla base della paga oraria in atto a quella data. Nella busta paga mensile verranno evidenziate le ore supplementari e straordinarie accumulate. Le parti a livello regionale attueranno verifiche almeno annuali e potranno definire specifiche modalità attuative e sull'andamento generale del fenomenostesse.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Provinciale Di Lavoro Per Gli Operai Agricoli E Florovivaisti

Banca ore individuale. Al fine di favorire una maggiore flessibilità della prestazione lavorativa e ed al tempo stesso contenere il numero delle ore mediamente lavorate entro i limiti previsti dall'art. 16 Parte Comune dall'articolo 22 del presente contratto, le parti convengono che, per adesione volontaria del lavoratore, il recupero delle ore di straordinario, compresa la traduzione in termini di quantità oraria delle maggiorazioni spettanti, possa avvenire per l'intero ammontare delle ore straordinarie prestate e della suddetta quantificazione oraria della corrispondente maggiorazione, se risultanti da atto sottoscritto tra l'impresa e il lavoratore medesimo. Tale recupero si realizzerà entro un periodo di 12 mesi dall'inizio dell'accumulo delle ore e della relativa maggiorazione, prioritariamente nei periodi di minore attività produttiva o di caduta ciclica dell'attività stessa. Il lavoratore che accetta questa modalità di recupero delle ore supplementari e straordinarie ha diritto al riconoscimento di un'ulteriore quantità di ore di permesso retribuito pari al 5% delle ore accumulate come previsto dal comma precedente. Il suddetto recupero può avvenire anche sulla base delle esigenze del lavoratore interessato, compatibilmente con quelle tecnico-produttive dell'impresa. Le ore accumulate possono essere costantemente recuperate. Al raggiungimento delle 120 ore complessive, si dovrà comunque procedere a ad un parziale o totale ridimensionamento del monte ore accumulato secondo un programma da concordarsi tra impresa e lavoratore. Qualora eccezionalmente e per esigenze tecniche e produttive sia impossibile il recupero con riposo compensativo entro 12 mesi delle ore così accumulate, l'importo corrispondente corrispondente, ferma restando la volontà del lavoratore, verrà liquidato al lavoratore allo stesso sulla base della paga oraria in atto a quella data. Nella busta paga mensile verranno evidenziate le ore supplementari e straordinarie accumulate. Le parti a livello regionale attueranno verifiche almeno annuali e potranno definire specifiche modalità attuative e sull'andamento generale del fenomeno. Le parti, a livello regionale, o su esplicito mandato a livello territoriale, potranno realizzare accordi di gestione dei regimi di orario, al fine di consentire la predisposizione di strumenti che permettano di fare fronte ai periodi di congiuntura negativa, ovvero a necessità organizzative e/o riorganizzative dell'attività produttiva e del lavoro. Le parti potranno predisporre strumenti che consentano di realizzare una continuità del rapporto di lavoro e della retribuzione per tutti quei lavoratori occupati nelle imprese coinvolti in tali fenomeni da utilizzarsi in maniera complementare con gli strumenti bilaterali. A tale scopo le parti nella contrattazione di 2º livello, a livello regionale, potranno costituire una banca ore, individuando tra gli istituti contrattuali e di legge, compreso quanto previsto dall'art. 21, quelli più idonei a determinare l'accantonamento in questione. Inoltre stabiliranno le modalità e le caratteristiche delle casistiche di utilizzo e le modalità di liquidazione dei ratei non utilizzati in corso d'anno.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Banca ore individuale. Al fine di favorire una maggiore flessibilità della prestazione lavorativa e ed al tempo stesso contenere il numero delle ore mediamente lavorate entro i limiti previsti dall'art. 16 Parte Comune dall'articolo 22 del presente contratto, le parti convengono che, per adesione volontaria del lavoratore, il recupero delle ore di straordinario, compresa la traduzione in termini di quantità oraria delle maggiorazioni spettanti, possa avvenire per l'intero ammontare delle ore straordinarie prestate e della suddetta quantificazione oraria della corrispondente maggiorazione, se risultanti da atto sottoscritto tra l'impresa e il lavoratore medesimo. Tale recupero si realizzerà entro un periodo di 12 mesi dall'inizio dell'accumulo delle ore e della relativa maggiorazione, prioritariamente nei periodi di minore attività produttiva o di caduta ciclica dell'attività stessa. Il lavoratore che accetta questa modalità di recupero delle ore supplementari e straordinarie ha diritto al riconoscimento di un'ulteriore quantità di ore di permesso retribuito pari al 5% delle ore accumulate come previsto dal comma precedente. Il suddetto recupero può avvenire anche sulla base delle esigenze del lavoratore interessato, compatibilmente con quelle tecnico-produttive dell'impresa. Le ore accumulate possono essere costantemente recuperate. Al raggiungimento delle 120 ore complessive, si dovrà comunque procedere a ad un parziale o totale ridimensionamento del monte ore accumulato secondo un programma da concordarsi tra impresa e lavoratore. Qualora eccezionalmente e per esigenze tecniche e produttive sia impossibile il recupero con riposo compensativo entro 12 mesi delle ore così accumulate, l'importo corrispondente corrispondente, ferma restando la volontà del lavoratore, verrà liquidato al lavoratore allo stesso sulla base della paga oraria in atto a quella data. Nella busta paga mensile verranno evidenziate le ore supplementari e straordinarie accumulate. Le parti a livello regionale attueranno verifiche almeno annuali e potranno definire specifiche modalità attuative e sull'andamento generale del fenomeno.

Appears in 1 contract

Samples: www.rapportolavoro.it

Banca ore individuale. Al fine di favorire una maggiore flessibilità della prestazione lavorativa e ed al tempo stesso contenere il numero delle ore mediamente lavorate entro i limiti previsti dall'art. 16 dall'art.16 Parte Comune del presente contratto, le parti Parti convengono che, per adesione volontaria del lavoratore, il recupero delle ore di straordinario, compresa la traduzione in termini di quantità oraria delle maggiorazioni spettanti, possa avvenire per l'intero ammontare delle ore straordinarie prestate e della suddetta quantificazione oraria della corrispondente maggiorazione, se risultanti da atto sottoscritto tra l'impresa e il lavoratore medesimo. Tale recupero si realizzerà entro un periodo di 12 mesi dall'inizio dell'accumulo delle ore e della relativa maggiorazione, prioritariamente nei periodi di minore attività produttiva o di caduta ciclica dell'attività stessa. Il lavoratore che accetta questa modalità di recupero delle ore supplementari e straordinarie ha diritto al riconoscimento di un'ulteriore quantità di ore di permesso retribuito pari al 5% delle ore accumulate come previsto dal comma precedente. Il suddetto recupero può avvenire anche sulla base delle esigenze del lavoratore interessato, compatibilmente con quelle tecnico-produttive dell'impresa. Le ore accumulate possono essere costantemente recuperate. Al raggiungimento delle 120 ore complessive, si dovrà comunque procedere a ad un parziale o totale ridimensionamento del monte ore accumulato secondo un programma da concordarsi tra impresa e lavoratore. Qualora eccezionalmente e per esigenze tecniche e produttive sia impossibile il recupero con riposo compensativo entro 12 mesi delle ore così accumulate, l'importo corrispondente verrà liquidato al lavoratore sulla base della paga oraria in atto a quella data. Nella busta paga mensile verranno evidenziate le ore supplementari e straordinarie accumulate. Le parti Parti a livello regionale attueranno verifiche almeno annuali e potranno definire specifiche modalità attuative e sull'andamento generale del fenomeno.

Appears in 1 contract

Samples: Verbale Di Accordo 27/2/2008

Banca ore individuale. Al fine di favorire una maggiore flessibilità della prestazione lavorativa e al tempo stesso contenere il numero delle ore mediamente lavorate entro i limiti previsti dall'art. 16 Parte Comune del presente contratto, le parti convengono che, per Per adesione volontaria del lavoratore, il recupero delle ore di straordinariostraordinario svolte, compresa la eventuale traduzione in termini di quantità oraria delle maggiorazioni spettantispettanti secondo le modalità di cui al precedente articolo, possa può avvenire per l'intero l’intero ammontare delle ore straordinarie prestate e della suddetta quantificazione oraria della corrispondente maggiorazione, se risultanti risultante da atto sottoscritto tra l'impresa e ed il lavoratore medesimo. Tale recupero si realizzerà realizzerà, entro un periodo di 12 24 mesi dall'inizio dell'accumulo delle ore ore, limitatamente ai periodi di minore attività e della relativa maggiorazione, prioritariamente nei periodi di minore attività produttiva lavorativa o di caduta ciclica dell'attività stessastessa tenendo conto in particolare dei diversi flussi produttivi delle singole zone. Il lavoratore che accetta questa modalità di recupero delle ore supplementari e straordinarie ha diritto al riconoscimento di un'ulteriore quantità di ore di permesso retribuito pari al 5% delle ore accumulate come previsto dal comma precedente. Il può usufruire del suddetto recupero può avvenire anche sulla base delle esigenze del lavoratore interessato, e compatibilmente con quelle tecnico-tecnico- produttive dell'impresa. Le ore accumulate possono essere costantemente recuperate. Al raggiungimento delle 120 ore complessivedell’impresa dando un preavviso di 5 giorni, si dovrà comunque procedere a un parziale o totale ridimensionamento del monte ore accumulato secondo un programma da concordarsi tra impresa e lavoratore. Qualora eccezionalmente e per esigenze tecniche e produttive sia impossibile Trascorso il recupero con riposo compensativo entro 12 mesi delle ore così accumulateperiodo dei 24 mesi, al lavoratore verrà liquidato l'importo corrispondente verrà liquidato al lavoratore monte-ore eventualmente non ancora recuperato a quella data: tale importo va calcolato sulla base della paga oraria in atto a quella dataal momento della liquidazione. Nella busta paga mensile verranno evidenziate le ore supplementari e straordinarie accumulate. Le parti a livello regionale attueranno verifiche almeno annuali e potranno definire definiranno specifiche modalità attuative e sull'andamento generale del fenomeno.regolamentazioni

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Dl

Banca ore individuale. Al fine di favorire una maggiore flessibilità della prestazione lavorativa e ed al tempo stesso contenere il numero delle ore mediamente lavorate entro i limiti previsti dall'art. dall'articolo 16 Parte Comune del presente contratto, le parti convengono che, per adesione volontaria del lavoratore, il recupero delle ore di straordinario, compresa la traduzione in termini di quantità oraria delle maggiorazioni spettanti, possa avvenire per l'intero ammontare delle ore straordinarie prestate e della suddetta quantificazione oraria della corrispondente maggiorazione, se risultanti da atto sottoscritto tra l'impresa e il lavoratore medesimo. Tale recupero si realizzerà entro un periodo di 12 mesi dall'inizio dell'accumulo delle ore e della relativa maggiorazione, prioritariamente nei periodi di minore attività produttiva o di caduta ciclica dell'attività stessa. Il lavoratore che accetta questa modalità di recupero delle ore supplementari e straordinarie ha diritto al riconoscimento di un'ulteriore quantità di ore di permesso retribuito pari al 5% delle ore accumulate come previsto dal comma precedente. Il suddetto recupero può avvenire anche sulla base delle esigenze del lavoratore interessato, compatibilmente con quelle tecnico-produttive dell'impresa. Le ore accumulate possono essere costantemente recuperate. Al raggiungimento delle 120 ore complessive, si dovrà comunque procedere a ad un parziale o totale ridimensionamento del monte ore accumulato secondo un programma da concordarsi tra impresa e lavoratore. Qualora eccezionalmente e per esigenze tecniche e produttive sia impossibile il recupero con riposo compensativo entro 12 mesi delle ore così accumulate, l'importo corrispondente verrà liquidato al lavoratore sulla base della paga oraria in atto a quella data. Nella busta paga mensile verranno evidenziate le ore supplementari e straordinarie accumulate. Le parti a livello regionale attueranno verifiche almeno annuali e potranno definire specifiche modalità attuative e sull'andamento generale del fenomeno. E' considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti di cui all'art. 16. Il lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale. Nessun lavoratore può rifiutarsi salvo giustificato motivo di impedimento, di effettuare il lavoro straordinario, notturno e festivo. E' considerato il lavoro straordinario nei limiti di 2 ore giornaliere e 10 settimanali. Xxxxx restando i limiti di cui sopra viene fissato un limite massimo annuale di ore 230 per ciascun lavoratore. Per detto limite viene istituito un recupero nella misura del 20% quale riposo compensativo non retribuito. Il riposo compensativo deve essere effettuato nel corso di ogni singolo trimestre tenendo conto delle esigenze tecniche aziendali. Detto recupero per le aziende d'installazione, riparazione e servizi si effettuerà nel corso di ogni anno tenendo conto delle esigenze tecniche aziendali. Comunque il recupero nei due casi sopracitati potrà essere inferiore ad una giornata. Per lavoro notturno si intende quello effettuato dalle ore 22 alle ore 6 del mattino. Per lavoro festivo si intende quello effettuato nelle domeniche o nei giorni di riposo compensativo o nelle festività di cui all'art. 6. Non si considera lavoro festivo il lavoro prestato nei giorni di domenica dagli operai che godono del riposo compensativo in altro giorno della settimana. Per lavoro straordinario, notturno e festivo sono corrisposte le seguenti maggiorazioni percentuali da calcolarsi sulla retribuzione di fatto: - lavoro straordinario 25%; - lavoro notturno 15%; - lavoro festivo 45%; - lavoro straordinario festivo (oltre 8 ore) 45%; - lavoro straordinario notturno (oltre 8 ore) 55%. Le percentuali di cui sopra non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore. Nell'ipotesi di distribuzione dell'orario settimanale in 5 giorni (lunedì-venerdì) è ammesso il lavoro straordinario, nella giornata del sabato; il lavoro straordinario effettuato nella giornata del sabato potrà avere durata superiore alle 2 ore e sarà retribuito con una maggiorazione del 25% per le prime 3 ore e nel caso che la prestazione superi le prime 3 ore le ore successive saranno retribuite con una maggiorazione del 50%.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro