Banca ore individuale. Al fine di favorire una maggiore flessibilità della prestazione lavorativa e al tempo stesso contenere il numero delle ore mediamente lavorate entro i limiti previsti dall'art. 16 Parte Comune del presente contratto, le parti convengono che, per adesione volontaria del lavoratore, il recupero delle ore di straordinario, compresa la traduzione in termini di quantità oraria delle maggiorazioni spettanti, possa avvenire per l'intero ammontare delle ore straordinarie prestate e della suddetta quantificazione oraria della corrispondente maggiorazione, se risultanti da atto sottoscritto tra l'impresa e il lavoratore medesimo. Tale recupero si realizzerà entro un periodo di 12 mesi dall'inizio dell'accumulo delle ore e della relativa maggiorazione, prioritariamente nei periodi di minore attività produttiva o di caduta ciclica dell'attività stessa. Il lavoratore che accetta questa modalità di recupero delle ore supplementari e straordinarie ha diritto al riconoscimento di un'ulteriore quantità di ore di permesso retribuito pari al 5% delle ore accumulate come previsto dal comma precedente. Il suddetto recupero può avvenire anche sulla base delle esigenze del lavoratore interessato, compatibilmente con quelle tecnico-produttive dell'impresa. Le ore accumulate possono essere costantemente recuperate. Al raggiungimento delle 120 ore complessive, si dovrà comunque procedere a un parziale o totale ridimensionamento del monte ore accumulato secondo un programma da concordarsi tra impresa e lavoratore. Qualora eccezionalmente e per esigenze tecniche e produttive sia impossibile il recupero con riposo compensativo entro 12 mesi delle ore così accumulate, l'importo corrispondente verrà liquidato al lavoratore sulla base della paga oraria in atto a quella data. Nella busta paga mensile verranno evidenziate le ore supplementari e straordinarie accumulate. Le parti a livello regionale attueranno verifiche almeno annuali e potranno definire specifiche modalità attuative e sull'andamento generale del fenomeno.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Banca ore individuale. Al fine di favorire una maggiore flessibilità della prestazione lavorativa e ed al tempo stesso contenere il numero delle ore mediamente lavorate entro i limiti previsti dall'art. 16 Parte Comune dall'articolo 22 del presente contratto, le parti convengono che, per adesione volontaria del lavoratore, il recupero delle ore di straordinario, compresa la traduzione in termini di quantità oraria delle maggiorazioni spettanti, possa avvenire per l'intero ammontare delle ore straordinarie prestate e della suddetta quantificazione oraria della corrispondente maggiorazione, se risultanti da atto sottoscritto tra l'impresa e il lavoratore medesimo. Tale recupero si realizzerà entro un periodo di 12 mesi dall'inizio dell'accumulo delle ore e della relativa maggiorazione, prioritariamente nei periodi di minore attività produttiva o di caduta ciclica dell'attività stessa. Il lavoratore che accetta questa modalità di recupero delle ore supplementari e straordinarie ha diritto al riconoscimento di un'ulteriore quantità di ore di permesso retribuito pari al 5% delle ore accumulate come previsto dal comma precedente. Il suddetto recupero può avvenire anche sulla base delle esigenze del lavoratore interessato, compatibilmente con quelle tecnico-produttive dell'impresa. Le ore accumulate possono essere costantemente recuperate. Al raggiungimento delle 120 ore complessive, si dovrà comunque procedere a ad un parziale o totale ridimensionamento del monte ore accumulato secondo un programma da concordarsi tra impresa e lavoratore. Qualora eccezionalmente e per esigenze tecniche e produttive sia impossibile il recupero con riposo compensativo entro 12 mesi delle ore così accumulate, l'importo corrispondente corrispondente, ferma restando la volontà del lavoratore, verrà liquidato al lavoratore allo stesso sulla base della paga oraria in atto a quella data. Nella busta paga mensile verranno evidenziate le ore supplementari e straordinarie accumulate. Le parti a livello regionale attueranno verifiche almeno annuali e potranno definire specifiche modalità attuative e sull'andamento generale del fenomeno.
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Samples: c.c.n.l. Per I Lavoratori Dipendenti Dalle Imprese Artigiane Esercenti Servizi Di Pulizie, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Banca ore individuale. Al fine di favorire una maggiore flessibilità della prestazione lavorativa e al tempo stesso contenere il numero delle ore mediamente lavorate entro i limiti previsti dall'art. 16 Parte Comune del presente contratto, le parti convengono che, per Per adesione volontaria del lavoratore, il recupero delle ore di straordinariostraordinario svolte, compresa la eventuale traduzione in termini di quantità oraria delle maggiorazioni spettantispettanti secondo le modalità di cui al precedente articolo, possa può avvenire per l'intero l’intero ammontare delle ore straordinarie prestate e della suddetta quantificazione oraria della corrispondente maggiorazione, se risultanti risultante da atto sottoscritto tra l'impresa e ed il lavoratore medesimo. Tale recupero si realizzerà realizzerà, entro un periodo di 12 24 mesi dall'inizio dell'accumulo delle ore ore, limitatamente ai periodi di minore attività e della relativa maggiorazione, prioritariamente nei periodi di minore attività produttiva lavorativa o di caduta ciclica dell'attività stessastessa tenendo conto in particolare dei diversi flussi produttivi delle singole zone. Il lavoratore che accetta questa modalità di recupero delle ore supplementari e straordinarie ha diritto al riconoscimento di un'ulteriore quantità di ore di permesso retribuito pari al 5% delle ore accumulate come previsto dal comma precedente. Il può usufruire del suddetto recupero può avvenire anche sulla base delle esigenze del lavoratore interessato, e compatibilmente con quelle tecnico-tecnico- produttive dell'impresa. Le ore accumulate possono essere costantemente recuperate. Al raggiungimento delle 120 ore complessivedell’impresa dando un preavviso di 5 giorni, si dovrà comunque procedere a un parziale o totale ridimensionamento del monte ore accumulato secondo un programma da concordarsi tra impresa e lavoratore. Qualora eccezionalmente e per esigenze tecniche e produttive sia impossibile Trascorso il recupero con riposo compensativo entro 12 mesi delle ore così accumulateperiodo dei 24 mesi, al lavoratore verrà liquidato l'importo corrispondente verrà liquidato al lavoratore monte-ore eventualmente non ancora recuperato a quella data: tale importo va calcolato sulla base della paga oraria in atto a quella dataal momento della liquidazione. Nella busta paga mensile verranno evidenziate le ore supplementari e straordinarie accumulate. Le parti a livello regionale attueranno verifiche almeno annuali e potranno definire definiranno specifiche modalità attuative e sull'andamento generale del fenomeno.regolamentazioni
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Banca ore individuale. Al fine di favorire una maggiore flessibilità della prestazione lavorativa e ed al tempo stesso contenere il numero delle ore mediamente lavorate entro i limiti previsti dall'art. dall'articolo 16 Parte Comune del presente contratto, le parti convengono che, per adesione volontaria del lavoratore, il recupero delle ore di straordinario, compresa la traduzione in termini di quantità oraria delle maggiorazioni spettanti, possa avvenire per l'intero ammontare delle ore straordinarie prestate e della suddetta quantificazione oraria della corrispondente maggiorazione, se risultanti da atto sottoscritto tra l'impresa e il lavoratore medesimo. Tale recupero si realizzerà entro un periodo di 12 mesi dall'inizio dell'accumulo delle ore e della relativa maggiorazione, prioritariamente nei periodi di minore attività produttiva o di caduta ciclica dell'attività stessa. Il lavoratore che accetta questa modalità di recupero delle ore supplementari e straordinarie ha diritto al riconoscimento di un'ulteriore quantità di ore di permesso retribuito pari al 5% delle ore accumulate come previsto dal comma precedente. Il suddetto recupero può avvenire anche sulla base delle esigenze del lavoratore interessato, compatibilmente con quelle tecnico-produttive dell'impresa. Le ore accumulate possono essere costantemente recuperate. Al raggiungimento delle 120 ore complessive, si dovrà comunque procedere a ad un parziale o totale ridimensionamento del monte ore accumulato secondo un programma da concordarsi tra impresa e lavoratore. Qualora eccezionalmente e per esigenze tecniche e produttive sia impossibile il recupero con riposo compensativo entro 12 mesi delle ore così accumulate, l'importo corrispondente verrà liquidato al lavoratore sulla base della paga oraria in atto a quella data. Nella busta paga mensile verranno evidenziate le ore supplementari e straordinarie accumulate. Le parti a livello regionale attueranno verifiche almeno annuali e potranno definire specifiche modalità attuative e sull'andamento generale del fenomeno.
Art. 18 (Lavoro straordinario, notturno e festivo)
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Banca ore individuale. Al fine di favorire una maggiore flessibilità della prestazione lavorativa e ed al tempo stesso contenere il numero delle ore mediamente lavorate entro i limiti previsti dall'art. 16 dall'art.16 Parte Comune del presente contratto, le parti Parti convengono che, per adesione volontaria del lavoratore, il recupero delle ore di straordinario, compresa la traduzione in termini di quantità oraria delle maggiorazioni spettanti, possa avvenire per l'intero ammontare delle ore straordinarie prestate e della suddetta quantificazione oraria della corrispondente maggiorazione, se risultanti da atto sottoscritto tra l'impresa e il lavoratore medesimo. Tale recupero si realizzerà entro un periodo di 12 mesi dall'inizio dell'accumulo delle ore e della relativa maggiorazione, prioritariamente nei periodi di minore attività produttiva o di caduta ciclica dell'attività stessa. Il lavoratore che accetta questa modalità di recupero delle ore supplementari e straordinarie ha diritto al riconoscimento di un'ulteriore quantità di ore di permesso retribuito pari al 5% delle ore accumulate come previsto dal comma precedente. Il suddetto recupero può avvenire anche sulla base delle esigenze del lavoratore interessato, compatibilmente con quelle tecnico-produttive dell'impresa. Le ore accumulate possono essere costantemente recuperate. Al raggiungimento delle 120 ore complessive, si dovrà comunque procedere a ad un parziale o totale ridimensionamento del monte ore accumulato secondo un programma da concordarsi tra impresa e lavoratore. Qualora eccezionalmente e per esigenze tecniche e produttive sia impossibile il recupero con riposo compensativo entro 12 mesi delle ore così accumulate, l'importo corrispondente verrà liquidato al lavoratore sulla base della paga oraria in atto a quella data. Nella busta paga mensile verranno evidenziate le ore supplementari e straordinarie accumulate. Le parti Parti a livello regionale attueranno verifiche almeno annuali e potranno definire specifiche modalità attuative e sull'andamento generale del fenomeno.
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Samples: CCNL
Banca ore individuale. Al fine di favorire una maggiore flessibilità della prestazione lavorativa la vorativa e al tempo stesso contenere il numero delle ore mediamente lavorate entro i limiti previsti dall'art. 16 Parte Comune 22 del presente contratto, le parti convengono che, per adesione volontaria del lavoratore, il recupero delle ore di straordinario, compresa la traduzione in termini di quantità oraria delle maggiorazioni spettanti, possa avvenire per l'intero ammontare delle ore straordinarie prestate e della suddetta quantificazione oraria della corrispondente maggiorazione, se risultanti da atto sottoscritto tra l'impresa e il lavoratore medesimo. Tale recupero si realizzerà entro un periodo di 12 mesi dall'inizio dell'accumulo delle ore e della relativa maggiorazione, prioritariamente nei periodi di minore attività produttiva o di caduta ciclica dell'attività stessas tessa. Il lavoratore che accetta questa modalità di recupero delle ore supplementari e straordinarie ha diritto al riconoscimento di un'ulteriore quantità di ore di permesso retribuito pari al 5% delle ore accumulate come previsto dal comma precedente. Il suddetto recupero può avvenire anche sulla base delle esigenze del lavoratore interessato, compatibilmente con quelle tecnico-produttive tecnico -produttive dell'impresa. Le ore accumulate possono essere costantemente recuperate. Al raggiungimento delle 120 ore complessive, si dovrà comunque comun que procedere a un parziale o totale ridimensionamento del monte ore accumulato secondo un programma da concordarsi tra impresa e lavoratore. Qualora eccezionalmente e per esigenze tecniche e produttive sia impossibile il recupero con riposo compensativo entro 12 mesi delle ore così accumulate, l'importo corrispondente corrispondente, ferma restando la volontà del lavoratore, verrà liquidato al lavoratore allo stesso sulla base della paga oraria in atto a quella data. Nella busta paga mensile verranno evidenziate le ore supplementari e straordinarie accumulate. Le parti a livello regionale attueranno verifiche almeno annuali e potranno definire specifiche modalità attuative e sull'andamento generale del fenomeno.
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Samples: Collective Bargaining Agreement
Banca ore individuale. Al fine di favorire una maggiore flessibilità della prestazione lavorativa e al tempo stesso contenere il numero delle ore mediamente lavorate entro i limiti previsti dall'art. 16 Parte Comune del presente contratto, le parti convengono che, per Per adesione volontaria del lavoratore, il recupero delle ore di straordinariostraordinario svolte, compresa la traduzione in termini di quantità oraria delle maggiorazioni spettantispettanti secondo le modalità di cui al precedente articolo, possa può avvenire per l'intero ammontare delle ore straordinarie prestate e della suddetta quantificazione oraria della corrispondente maggiorazione, se risultanti risultante da atto sottoscritto tra l'impresa e ed il lavoratore medesimo. Tale recupero si realizzerà realizzerà, entro un periodo di 12 mesi dall'inizio dell'accumulo delle ore e della relativa maggiorazione, prioritariamente nei periodi di minore attività produttiva o di caduta ciclica dell'attività stessa. Il lavoratore che accetta questa modalità di recupero delle ore supplementari e straordinarie ha diritto al riconoscimento di un'ulteriore quantità di ore di permesso retribuito pari al 54% delle ore accumulate come previsto dal comma precedente. Il suddetto recupero può avvenire anche sulla base delle esigenze del lavoratore interessato, compatibilmente con quelle tecnico-produttive dell'impresa. Le ore accumulate possono essere costantemente recuperate. Al raggiungimento delle 120 ore complessiveTrascorso il periodo dei 12 mesi, si dovrà comunque procedere a un parziale o totale ridimensionamento del monte ore accumulato secondo un programma da concordarsi tra impresa e lavoratore. Qualora eccezionalmente e per esigenze tecniche e produttive sia impossibile il recupero con riposo compensativo entro 12 mesi delle ore così accumulate, al lavoratore verrà liquidato l'importo corrispondente verrà liquidato al lavoratore monte-ore eventualmente non ancora recuperato a quella data: tale importo va calcolato sulla base della paga oraria in atto a quella dataal momento della liquidazione. Nella busta paga mensile verranno evidenziate le ore supplementari e straordinarie accumulate. Le parti a livello regionale attueranno verifiche almeno annuali e potranno definire specifiche modalità attuative e sull'andamento generale del fenomenoregolamentazioni.
Art. 26 (Lavoro notturno, domenicale e festivo)
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Banca ore individuale. Al fine di favorire una maggiore flessibilità della prestazione lavorativa e al tempo stesso contenere il numero delle ore mediamente lavorate entro i limiti previsti dall'art. 16 Parte Comune del presente contratto, le parti convengono che, per Per adesione volontaria del risultante da atto scritto, compiuta dal singolo lavoratore, il recupero delle è possibile compensare tutte le ore di straordinariostraordinarie (o supplementari) prestate, compresa la nonchè le ore risultanti dalla traduzione in termini di quantità oraria delle di tutte le maggiorazioni spettanti, possa con riposi compensativi. La fruizione di tale monte ore dovrà avvenire per l'intero ammontare delle ore straordinarie prestate e della suddetta quantificazione oraria della corrispondente maggiorazione, se risultanti da atto sottoscritto tra l'impresa e il lavoratore medesimo. Tale recupero si realizzerà entro un periodo di 12 mesi dall'inizio dell'accumulo dall’inizio dell’accumulo delle ore e della relativa maggiorazione, prioritariamente con le seguenti modalità:
a) nei periodi identificati dal datore di minore attività produttiva lavoro come di “bassa stagionalità” o “ridotta attività”, tenuto conto delle esigenze del lavoratore interessato;
b) con riconoscimento al lavoratore di caduta ciclica dell'attività stessa. Il lavoratore che accetta questa modalità di recupero delle ore supplementari e straordinarie ha diritto al riconoscimento di un'ulteriore un’ulteriore quantità di ore di permesso retribuito permessi retribuiti pari al 5% delle ore accumulate come previsto dal comma precedente. Il suddetto accumulate;
c) con possibilità di recupero può avvenire anche sulla base costante delle esigenze del lavoratore interessato, compatibilmente con quelle tecnico-produttive dell'impresa. Le ore accumulate possono essere costantemente recuperate. Al accumulate; al raggiungimento delle 120 ore complessivedi cui all'art. 14 del presente accordo, si dovrà procederà comunque procedere a redigere un parziale o totale ridimensionamento del monte ore accumulato secondo un programma da concordarsi tra impresa e lavoratorepiano, concordato, per la fruizione dei riposi compensativi. Qualora eccezionalmente e per esigenze tecniche e produttive sia impossibile realizzare il recupero con riposo compensativo dei riposi compensativi entro 12 mesi delle ore così accumulatedall'inizio del loro accumulo, l'importo a motivo di esigenze tecnico-produttive dell’impresa, l’importo corrispondente verrà liquidato al lavoratore sulla base della paga oraria in atto vigente a quella data. Nella busta paga mensile verranno evidenziate le ore supplementari e straordinarie accumulate. Le parti Parti, a livello regionale attueranno regionale, possono attuare verifiche almeno annuali e potranno di seguito definire specifiche modalità attuative e sull'andamento generale del fenomenoper la fruizione delle ore di riposo compensativo.
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Samples: Collective Labor Agreement
Banca ore individuale. Al fine di favorire attuare una maggiore flessibilità temporale della prestazione lavorativa lavorativa, nelle aziende adeguatamente strutturate, potrà essere istituita e al tempo stesso contenere il comunicata all'osservatorio provinciale di cui all'art. 5 del CPL vigente una banca delle ore, consistente nell’accantonamento su un conto individuale, del numero delle ore mediamente lavorate prestate in eccedenza rispetto al normale orario di lavoro e del successivo recupero delle stesse, ferma restando la corresponsione della maggiorazione dovuta per il lavoro straordinario prestato. La fruizione del recupero deve essere preventivamente concordata fra datore di lavoro e lavoratore. Il lavoratore dovrà formalizzare per iscritto i periodi nei quali ritiene di fruire delle ore accantonate e il datore di lavoro, compatibilmente al rispetto delle esigenze tecniche, organizzative e produttive aziendali, comunicherà il proprio consenso. In caso di pluralità di richieste di fruizione di recupero nello stesso arco temporale si adotteranno criteri oggettivi di priorità, salvo accordi fra i lavoratori interessati. Le ore accantonate verranno recuperate tassativamente entro i limiti previsti dall'artil 31 marzo dell’anno successivo a quello di maturazione. 16 Parte Comune del presente contratto, le parti convengono che, per adesione volontaria La mancata fruizione delle ore nel periodo fissato da parte del lavoratore, così come la cessazione del rapporto di lavoro, fa sorgere il recupero diritto alla monetizzazione delle ore di straordinario, compresa la traduzione in termini di quantità oraria delle maggiorazioni spettanti, possa avvenire per l'intero ammontare delle ore straordinarie prestate e della suddetta quantificazione oraria della corrispondente maggiorazione, se risultanti da atto sottoscritto tra l'impresa e il lavoratore medesimo. Tale recupero si realizzerà entro un periodo di 12 mesi dall'inizio dell'accumulo delle ore e della relativa maggiorazione, prioritariamente nei periodi di minore attività produttiva o di caduta ciclica dell'attività stessa. Il lavoratore che accetta questa modalità di recupero delle ore supplementari e straordinarie ha diritto al riconoscimento di un'ulteriore quantità di ore di permesso retribuito pari al 5% delle ore accumulate come previsto dal comma precedente. Il suddetto recupero può avvenire anche sulla base delle esigenze del lavoratore interessato, compatibilmente con quelle tecnico-produttive dell'impresa. Le ore accumulate possono essere costantemente recuperate. Al raggiungimento delle 120 ore complessive, si dovrà comunque procedere a un parziale o totale ridimensionamento del monte ore accumulato secondo un programma da concordarsi tra impresa e lavoratore. Qualora eccezionalmente e per esigenze tecniche e produttive sia impossibile il recupero con riposo compensativo entro 12 mesi delle ore così accumulate, l'importo corrispondente verrà liquidato al lavoratore sulla base della paga oraria in atto a quella data. Nella busta paga mensile verranno evidenziate le ore supplementari e straordinarie accumulate. Le parti a livello regionale attueranno verifiche almeno annuali e potranno definire specifiche modalità attuative e sull'andamento generale del fenomenostesse.
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Samples: Contratto Provinciale Di Lavoro