Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
PER I LAVORATORI DIPENDENTI DALLE IMPRESE ARTIGIANE DEI SETTORI METALMECCANICO E INSTALLAZIONE DI IMPIANTI
Roma, 27 novembre 1997 COSTITUZIONE DELLE PARTI
Addì, 27 novembre 1997 tra
La FEDERAZIONE NAZIONALE ARTIGIANI METALMECCANICI (FNAM) -
CONFARTIGIANATO, agli effetti del presente CCNL rappresentata dal
Presidente Xxxxxx XXXXXXXXX, dal Vice Presidente Xxxxxxx Xxxxx XXXXXXXX e
dai Presidenti delle Associazioni Nazionali di categoria: Xxxxxx
XXXXXXXXXX, Xxxx XX XXXXXX, Xxxxxx XXXXXX, Xxxx
XXXXXXXXXX, Xxxxxxxxxx
XXXXXXXXX, Xxxxxxx XXXXXXX, Xxxxxxxx XXXXXXX, assistiti dal Segretario
Nazionale Xxxxxxxx XXXXXXXXX.
La FEDERAZIONE NAZIONALE ARTIGIANI INSTALLATORI D'IMPIANTI (FNAII) -
CONFARTIGIANATO, agli effetti del presente CCNL rappresentata dal
Presidente Xxxxx XXXXXXXX e dai Presidenti delle Associazioni Nazionali di
categoria: Xxxxxxx XXXXXXX, Xxxxxx XXXXXXX, Xxxxxxx XXXXXXXX, Xxxxxxx
XXXXX, assistiti dal Segretario Nazionale Xxxxxxx XXXXXXX.
Con la partecipazione inoltre dei sigg. Xxxxxx XXXXXX e Xxxxxxxx Xxxxxxxx
XXXXXXX e con l'assistenza della CONFARTIGIANATO, rappresentata dal
Presidente Xxxxx XXXXXXXXXX e dal Segretario Generale Xxxxxxxxx XXXXXXXX,
assistiti dal Responsabile della Divisione Politica
del Xxxxxx Xxxxx
XXXXX, da Xxxxxxxx XXXXXXXX della CONFARTIGIANATO e da Xxxxxxx XXXXXXXX
della FRAL.
Le ASSOCIAZIONI NAZIONALI ASSOMECCANICA - CNA - ASSOCIAZIONE ITALIANA
RIPARATORI AUTO (AIRA) - ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPIANTISTI MANUTENTORI
(ANIM) - CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO
(CNA), agli effetti del
presente CCNL rappresentate dal Presidente Nazionale ASSOMECCANICA
Xxxxxxxx XXXXXXXX, dal Segretario Nazionale ASSOMECCANICA Xxxxx XXXXXXXX,
dai Vice Presidenti Nazionali ASSOMECCANICA Xxxxx XXXXXXXXXX, Xxxxxx
XXXXXXXXXX, Xxxxxxxxxxx XXXXXXXXX, Xxxx XXXXXXXXX -
dal Presidente
Nazionale AIRA Xxxxx XXXXXXXXXX, dal Segretario Nazionale XXXX Xxxxxx
XXXXXXXXXXX, dai Vice Presidenti Nazionali AIRA Xxxxxx XXXXXXX, Xxxxxxxx
XXXXX, Xxxxxxxx XXXXXXXXXX, Xxxxxxxxx XXXXXXXX - dal Presidente Nazionale
XXXX Xxxxx XXXXXXXXX, dal Segretario Nazionale Xxxxx XXXXXXXXX, dai Vice
Presidenti XXXX Xxxxxxxx XX XXXXXX', Xxxx XXXXX, Xxxx XXXX, Xxxxxxxx
XXXXXXX.
Assistiti per la CNA dal Presidente Nazionale Xxxxxxx XXXXXX, dal
Segretario Generale dr. Xxxxxxxxx XXXXXXXX e dal dr.
Xxxxxxx DE XXXXX e
dal sig. Xxxxxx XXXXXXXXXXX del Dipartimento Relazioni Sindacali CNA.
La CONFEDERAZIONE AUTONOMA SINDACATI ARTIGIANI (CASA)
rappresentata dal
Presidente dr. Xxxxxxx XXXXX con l'assistenza del Segretario Confederale
dr. Xxxxx XXXXX e con l'intervento della Federazione Italiana Artigiani
Metalmeccanici (FIAM) rappresentata dal responsabile nazionale sig.
Xxxxxxxxx XXXXXXXXXX.
La CONFEDERAZIONE DELLE LIBERE ASSOCIAZIONI ARTIGIANE ITALIANE (CLAAI),
rappresentata dal Presidente Xxxxxxx XXXXXXXX, dal Vice Presidente Xxxxxxx
Xxxxxxxx XXXXXXXXX, dai Vice Presidenti Xxxxxx XX XXXXXXXXX e Xxxx XXXXX,
e dai sigg.: Xxxxxxx XX, Xxxxx XXXXXXXX, Xxxxxx XXXXX, assistiti dai
Signori Xxxxxxxx XXXXXXX e Xxxx XXXXXXX.
La FIM-CISL rappresentata dal Segretario Generale Xxxx Xxxxx XXXXXXX, dai
Xxxxxxxxx Xxxxxx XXXXX, Xxxxxxxxx XXXXXX, Xxxxxxxx XXXXXX, Xxxx Xxxxxxx
XXXXXXXX, Xxxxxxxx XXXXXXXXX e da una delegazione composta da Xxxxxxx
XXXXXX, Xxxxxxxx XXXXXXXX, Xxxxx XXXX, Xxxx XXXXXXXXX,
Xxxx XXXXXXXX, Lino
XXXXXXXXXXX, Xxxxxx XXXXXXX, Xxxxx XXXXXXX, Xxxx XXXXXX, Xxxxx XXXXXXXXX,
Xxxxxx XX XXXXX, Xxxxxx XXXXXXXX, Xxxxxx XXXXXXX, Xxxxxxxx XXXXXXXXXX,
Xxxxxxx XXXXXXXXXXX, Xxxxx XXXXXXXXXXX, Xxxxxx XXXXXXXXX, Xxxxx XXXXXXXX,
Angiolino FACCOLI, Xxxxxxxx XXXXXX, Xxxx XXXXXX, Xxxxxxxxx XXXXXXXX,
Xxxxxxx XXXXXX, Xxxxxxxxx XXXXX, Xxxxxxx XXXXXXXX, Xxxxxxxx XXXXXXX, Xxxxx
XXXXXXXXX, Xxxxxxx XXXXXXXX, Xxxxxxx XXXXXXXXX, Xxxx XXXXXX, Xxxxxxxx
XXXXXX, Xxxxxxxx XXXXXXXX, Xxxxxx XXXXXXX, Xxxxxxx XXXXXXX, Cosmano
SPAGNOLO, Xxxxxxxx XXXXXXXXXXX, Xxxx XXXXX', Xxxxxx XXXX, Xxxxx XXXXXX,
Xxxxxx XXXXX, Xxxxxxx XXXXX.
La FIOM-CGIL rappresentata dal Segretario Generale Xxxxxxx XXXXXXXXX e da
una delegazione guidata da Xxxxx XXXXXXXX e composta da: Xxxxxx XXXXXXXXX,
Xxxxxxxxxx XXXXXXXX, Xxxxx XXXXXXXX, Xxxxx XXXXXX, Xxxxx XXXXXXXXXX,
Xxxxxxxx XXXXXXXXX, Xxxxxx XXXXXXX, Xxxxxxx XXXXXXXX, Xxxxxxx XXXXXXXX,
Xxxxxx XXXXXXX, Xxxxxx XXXXXXXXX, Xxxxxx XXXXXX, Xxxxx XXXXXXX, Xxxxxx
XXXXX, Xxxxxx XXXXXX, Xxxxxxxxx XXXXX, Xxxxx XXXXXX, Xxxxxxx XXXXXXX,
Xxxxxxxx XXXXXXXX, Xxxxxxxx XXXXXXX, Xxxxxx XXXXXXXX, Xxxxxxx XXXXX,
Xxxxxx XXXXX, Xxxxxxxx XXXXXXXXXX, Xxxxx XXXXXXX, Xxxxx XXXXXX, Xxxxxxx
XXXXXX, Xxxxxxx XXXXXXX, Xxxxxxxx XXXXXXXX, Xxxxxxxx XXXXX, Xxxxxx
XXXXXXX, Xxxxxx XXXXXXXX.
La UILM - UNIONE ITALIANA LAVORATORI METALMECCANICI -
rappresentata dal
Segretario Generale Xxxxx XXXXXXXXX, dai Segretari Nazionali Xxxxxxxx
XXXXXXXX, Xxxxxxx XX XXXXX, Xxxxxxxx XXXXXXX, Xxxxxxx XXXXXXXX, Xxxxx
XXXXX, Xxxxxx XXXXX e da una delegazione composta da: Xxxxxx XXXXXXX,
Xxxxxxxxx XXXXXXXXXX, Xxxxxx XXXXXXX, Xxxxxxx XXXXXXX, Xxxx Xxxxx XXXXXXX,
Xxxxxxx XXXXXXX, Xxxxxx XXXXX, Xxxxxxxx XXXXXX, Xxxxxxx XXXXXXXXX, Xxxxx
XXXXXXXX, Xxxxxxxx XXXXXXXXXX, Xxxxxx XXXXXX, Xxxxxx XXXXXXXXX, Xxxxx
XXXXX, Xxxxxxx XXXXXX, Xxxxxxx XXXXXXXX, Xxxxxxxx XXXXXXX, Xxxx XXXXXXXX,
Xxxxxxx XXXXXXX, Xxxxxxxx XXXXXXXXX, Xxxxxxxx Xxxxxxxx XXXXXXX, Xxxx XXX,
Xxxxxxxx XXXXXXXX, Xxxxxx XXXXXXXX, Xxxxxx XXXXXX, Xxxxx XXXXX, e con la
collaborazione tecnica di Xxxxxxx Xxxxx XXXXXX; assistita dalla Segreteria
della UIL - Unione Italiana del Lavoro.
SFERA DI APPLICAZIONE
Per impresa artigiana metalmeccanica e installatrice di impianti, si
intende l'azienda avente i requisiti previsti dalla legge 8.8.85, n. 443.
Il presente contratto si applica:
1) ai laboratori o officine appartenenti tradizionalmente al settore
metalmeccanico, destinati alla lavorazione e produzione dei metalli nonché
costruzioni di manufatti nei quali le parti metalliche richiedono la
maggiore quantità di lavoro;
alle lavorazioni artistiche eseguite sui metalli e leghe di metalli non
pregiati;
ai laboratori e officine tradizionalmente considerati affini ai
metalmeccanici.
A titolo indicativo ed esemplificativo rientrano fra le imprese
artigiane metalmeccaniche regolate dal presente contratto i seguenti
laboratori e officine:
Meccanica di precisione (esclusa la fabbricazione di monete, medaglie,
oreficeria, argenteria, orologi e affini), tornerie in genere,
produzioni varie di ferro, ghisa, acciaio, piombo e leghe di metalli non
pregiati, di verniciatura o di saldatura, di costruzione di macchinario,
di fabbricazione e riparazione di strumenti musicali in metallo;
2) alle modellerie metalliche, alle fonderie di 2a fusione e di leghe
leggere, come ad esempio:
fonderie di bronzo, fonderie di 2a fusione di ghisa, di metalli non
ferrosi e di leghe leggere, fabbricazione di ogni tipo di modello per
fonderie, laboratori galvanici;
3) alle imprese d'installazione, riparazione e manutenzione di impianti
meccanici, idraulici, termici, di condizionamento, idro-termo-sanitari
anche realizzati con l'impiego di tubazioni e/o componenti e/o materiali
non metallici, elettrici, telefonici, di reti/ linee elettriche e/o
telefoniche e/o telematiche, di sollevamento di cose e/o persone,
radio-televisivi, elettrodomestici, a gas, antincendio e affini o
similari;
4) ai laboratori addetti ai servizi e lavorazioni varie come ad esempio:
elettrauto, officine per la riparazione e il caricamento di batterie
elettriche, officine di riparazione veicoli in genere e autoveicoli,
riparazioni e costruzioni di carrozzerie, servizi di manutenzione di ogni
genere, gommisti;
5) alle imprese di produzione, installazione, manutenzione e riparazione
di apparecchiature elettroniche.
Parte I - COMUNE
Art. 1 - RAPPORTI SINDACALI PREMESSA
Premesso che non sono in alcun modo poste in discussione l'autonomia
dell'attività imprenditoriale artigiana e le rispettive e distinte
responsabilità di scelta e di decisione degli
imprenditori | artigiani, | ||
delle loro | organizzazioni | e del sindacato | dei |
lavoratori, | le parti, |
valutata l'importanza che lo sviluppo dell'imprenditoria artigiana ha
assunto nell'economia generale del settore e del Paese, concordano sul
sistema di rapporti sindacali che tramite esami congiunti sulle materie di
seguito elencate consentano una più approfondita conoscenza delle
problematiche che investono l'artigianato, finalizzata al raggiungimento
di più consistenti ed elevati livelli occupazionali, attraverso la
realizzazione di un progetto di qualificazione e sviluppo delle imprese
artigiane, l'acquisizione di tecnologie più avanzate e il consolidamento
delle strutture produttive e della loro autonomia.
Le Organizzazioni artigiane e FIM-FIOM-UILM concordano sull'istituzione di
un sistema organico di relazioni sindacali che, articolandosi su vari
momenti e livelli attraverso specifiche modalità, persegua l'obiettivo di
realizzare un miglioramento complessivo dei rapporti tra le rispettive
organizzazioni e lo sviluppo di una più puntuale e incisiva cultura
sindacale che veda nel reciproco confronto uno strumento fondamentale di
sviluppo dell'artigianato.
OSSERVATORI
Le parti convengono sulla necessità di dotarsi di una serie di strumenti
di partecipazione, a livello nazionale e regionale, funzionali alla
acquisizione di dati conoscitivi inerenti le dinamiche economico-
produttive, i processi legislativi e amministrativi che coinvolgono il
sistema delle imprese artigiane metalmeccaniche e dell'installazione di
impianti.
Pertanto le parti individuano nella costituzione dell'"Osservatorio
nazionale" e degli "Osservatori regionali" strumenti utili a favorire
anche il funzionamento della struttura contrattuale prevista dal presente
CCNL, rappresentando altresì un momento di supporto delle possibilità
partecipative del settore alle scelte di politica economica e industriale.
Quando le parti a livello regionale ne ravvedano l'esigenza, gli
osservatori possono essere costituiti anche a livello territoriale
allorché ciò sia giustificato da particolari situazioni produttive e
occupazionali (aree sistema).
Compiti degli osservatori saranno l'acquisizione di informazioni e l'esame
su:
- le prospettive produttive dei settori; le tendenze di fondo
registrate e prevedibili per quanto riguarda l'andamento degli
investimenti e delle commesse; il lavoro decentrato alle imprese artigiane
divise per settore, con riferimento ai tipi di lavorazione; la consistenza
dei settori; le trasformazioni e/o i nuovi insediamenti significativi che
si determinassero, con dati disaggregati, e le relative scelte di politica
economica;
- l'andamento globale dell'occupazione, con dati disaggregati, ove
possibile, per classi d'età, sesso, qualifiche e per i diversi comparti,
indicando le esigenze di manodopera divise per specifiche figure
professionali per costruire occasioni di lavoro nei settori;
- il mercato del lavoro, con particolare
riferimento ai CFL, al
part-time, all'occupazione femminile, all'apprendistato e ai contratti a
tempo determinato;
- l'esame delle problematiche inerenti le pari opportunità;
- l'andamento degli istituti contrattuali relativi alla retribuzione,
alla organizzazione del lavoro e alla qualificazione professionale, ai
regimi di orario;
- l'evoluzione della situazione ambientale, in relazione sia agli
adempimenti di legge, sia a situazioni particolarmente critiche che si
dovessero evidenziare,anche con il coinvolgimento di enti pubblici;
- esame dei finanziamenti pubblici al sistema delle imprese;
- esame dei problemi e delle prospettive del sistema di formazione
professionale regionale, finalizzato a un diretto intervento delle parti
in funzione delle esigenze produttive e del mercato del lavoro;
- l'esame delle prospettive e dei problemi relativi ai processi
d'innovazione tecnologica;
- l'attuazione di iniziative, autonome o congiunte, per ampliare il
flusso di informazioni sopra descritto, nei confronti di enti pubblici,
istituti di ricerca pubblici e privati, ecc.
Gli osservatori, sulla base dei compiti sopra stabiliti, potranno valutare
la possibilità di promuovere studi o indagini su temi di comune interesse,
definendo modalità e criteri di realizzazione, nonché le risorse
necessarie per lo svolgimento delle stesse, con particolare riferimento a
quelle pubbliche.
L'Osservatorio nazionale verrà costituito entro 6 mesi dalla stipula del
presente CCNL e nel frattempo le parti firmatarie daranno luogo a incontri
per la definizione del regolamento relativo al funzionamento.
All'atto della 1a riunione i componenti l'Osservatorio definiranno la programmazione dell'attività.
RIEQUILIBRIO DEL TERRITORIO E MEZZOGIORNO
Per favorire il riequilibrio territoriale nelle regioni del centro-nord,
le parti opereranno per impegnare le Regioni in una programmazione degli
insediamenti che abbia la finalizzazione indicata.
Si opererà per selezionare ulteriori insediamenti finalizzandoli al
risanamento ambientale di aziende esistenti nelle zone già ampiamente
industrializzate e per promuovere, invece, la creazione di nuovi
insediamenti nelle aree deboli e insufficientemente sviluppate.
In riferimento sia al Mezzogiorno che al riequilibrio del territorio, le
parti si impegnano affinché al livello di ogni singola Regione si
definiscano piani di sviluppo per l'artigianato che, in un organico
rapporto con le scelte programmatiche dell'Ente regione, operino per
l'attuazione di una politica per l'artigianato che sia direttamente
collegata con i piani di settore previsti dalla legislazione vigente in
materia.
Le parti opereranno affinché nel Mezzogiorno si realizzino flussi di
commesse dalle aziende industriali alle imprese artigiane, con lo scopo di
creare e sviluppare poli integrati di produzioni
industriali e artigiane
che abbiano come riferimento piani di settore e di comparto definiti dalle
Regioni e/o dal CIPI e come obiettivo l'aumento dei livelli occupazionali
della base produttiva.
Le parti si impegnano a promuovere e a favorire insediamenti di aziende
artigiane con autonomia produttiva, finanziaria e di mercato in aree del
meridione identificati sulla base dei criteri suddetti; le Organizzazioni
artigiane, in particolare, opereranno per la creazione e/o lo sviluppo di
forme consortili o comunque capaci di inserirsi o di costituire cicli
produttivi integrati.
Nei confronti dei pubblici poteri - in special modo con le regioni
meridionali - le parti apriranno verifiche per la predisposizione, sulle
aree individuate, delle infrastrutture necessarie per rendere competitivi
gli insediamenti produttivi, attraverso un contenuto costo delle aree,
validi e selettivi incentivi creditizi e fiscali.
DECENTRAMENTO PRODUTTIVO
Le parti si impegnano al confronto e all'esame congiunto, a livello
nazionale, regionale, territoriale, interessati, dove se ne rilevi la
necessità, per definire iniziative coordinate atte a verificare e
garantire la continuità del flusso delle commesse per le aziende di
lavorazione per conto terzi e ad attuare iniziative per lo sviluppo della
pluricommittenza anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali
nelle aziende artigiane.
L'incontro avverrà su richiesta scritta di una delle parti.
Almeno una volta all'anno si procederà alla verifica sull'effettiva
applicazione delle leggi vigenti sul lavoro a domicilio e all'esame delle
relative condizioni economiche e normative dei lavoratori.
Tale verifica si avvarrà, oltre che delle informazioni che le parti
possono attingere dalle Commissioni provinciali previste dalla legge
18.12.73 n. 877, dei dati forniti dalle Organizzazioni artigiane
stipulanti sulle imprese che utilizzano lavoro a domicilio, delle
valutazioni di carattere previsionale sull'andamento del fenomeno e sui
prevedibili riflessi sull'occupazione.
GOVERNO DEL MERCATO DEL LAVORO
Al fine di poter verificare le concrete possibilità di allargamento della
base occupazionale e porre in essere eventuali iniziative di assunzione e
di riqualificazione dei lavoratori in una logica di ricomposizione del
mercato del lavoro, le parti si incontreranno a livello nazionale,
regionale, territoriale, interessati.
Il confronto in oggetto si terrà di norma semestralmente su richiesta
scritta di una delle parti e dovrà prendere in esame per quanto possibile
situazioni di settore, di comparto e/o di aree territoriali omogenee.
Effettuata, negli incontri citati, la verifica sulle potenzialità di
assorbimento della manodopera nel settore metalmeccanico artigiano
regionale, si definiranno, a quel livello territoriale, i criteri
orientativi atti a soddisfare le esigenze produttive e occupazionali
presenti sul territorio: ciò attraverso leggi e accordi vigenti in materia
di occupazione giovanile, formazione professionale, mobilità.
Nel caso in cui - a livello regionale o territoriale - venga approntata
una lista unica di lavoratori in mobilità contrattata, si farà ad essa
automatico riferimento facendo le opportune armonizzazioni.
Nota a verbale.
Le parti concordano che l'acquisizione dei dati e/o delle informazioni non
comporta alcuna procedura a livello delle singole imprese e che le stesse
non saranno oggetto di esame individuale. In riferimento a quanto sopra
resta salvaguardato il vincolo del segreto professionale. Lo spirito del
confronto e dell'esame congiunto non intende necessariamente il
raggiungimento di valutazioni comuni.
Art. 2 - FORMAZIONE PROFESSIONALE
Al fine di favorire e promuovere in accordo con l'Ente Regione, o con
l'Ente locale a livello territoriale, corsi di formazione professionale
alla cui impostazione e gestione partecipino le Organizzazioni sindacali
firmatarie del presente CCNL, le parti si incontreranno a livello
regionale, almeno una volta all'anno, per valutare i settori e i mestieri
per i quali ci sia richiesta di manodopera qualificata
e nel contempo per
valutare verso quali settori o mestieri i giovani mostrino interesse a
indirizzarsi.
Sulla base degli esiti degli incontri suddetti, verranno presentati
all'Ente Regione o all'Ente locale a livello territoriale le proposte dei
corsi da effettuarsi, definendo la durata, le modalità e i programmi. I
corsi dovranno prevedere un determinato numero di ore di formazione
teorica da effettuarsi a carico della Regione o dell'Ente locale e un
certo numero di ore di formazione pratica da effettuarsi in imprese
artigiane appartenenti al settore prescelto. Le ore di formazione pratica
non danno luogo ad alcun rapporto di lavoro tra l'impresa nella quale si
effettuano e i giovani che frequentano il corso.
Le Organizzazioni artigiane si impegnano a indicare le imprese disponibili
a mettere a disposizione i propri locali e le proprie attrezzature per la
suddetta formazione pratica.
Al termine del corso le parti si incontreranno per valutare le possibilità
occupazionali di quei giovani che non fossero stati assunti dalle imprese
presso le quali hanno effettuato la formazione pratica.
L'attestato di qualifica conseguito al termine del corso è valido dopo un
periodo di occupazione di 6 mesi nei quali il giovane è considerato
tirocinante ai sensi della legge 14.11.67 n. 1146.
Laddove, a livello regionale, sia stata data attuazione a quanto previsto
dall'accordo interconfederale del 2.2.93 in materia di formazione
professionale, la realizzazione delle iniziative di
cui al presente
articolo dovrà essere opportunamente armonizzata.
Art. 3 - ACCORDO INTERCONFEDERALE
Le parti convengono l'integrale recepimento della disciplina contenuta
nell'Accordo interconfederale del 21.7.88 per gli istituti previsti, anche
a modifica delle precedenti intese categoriali, che si intendono da esso
sostituite.
RELAZIONI SINDACALI
Confartigianato, CNA, CASA, CLAAI, CGIL, CISL e UIL al fine di realizzare
gli impegni congiuntamente assunti nell'Accordo interconfederale del
27.2.87 nei termini di cui alla premessa dello stesso accordo, concordano
sull'individuazione di specifici strumenti e metodologie di confronto tra
Confederazioni artigiane e Organizzazioni sindacali per una gestione
congiunta e responsabile dei problemi derivanti dalle innovazioni e dai
mutamenti economici e sociali.
Le parti ritengono che la concreta realizzazione di confronti a livello
nazionale, sugli argomenti già delineati nell'accordo del 27.2.87
(previdenza, assistenza sanitaria, politica fiscale, credito,
finanziamenti pubblici) costituiscano una parte fondamentale e
qualificante di un sistema di relazioni sindacali che si articola su vari
livelli, e ripropongono l'impegno all'attuazione di quanto sopra indicato.
Nell'ambito del raccordo tra i momenti di confronto
e di auspicabili
convergenze a livello nazionale, e i momenti dell'articolazione del
rapporto sul territorio, di cui agli articoli seguenti, le parti
convengono su un sistema complessivo di confronto articolato a livello
nazionale e regionale, con suscettibilità di ulteriore articolazione
subregionale definita con l'intesa delle parti.
Ciò premesso, le parti concordano di concretizzare il momento delle
relazioni a livello nazionale attraverso:
a) la valutazione congiunta dei dati conoscitivi sul ruolo produttivo e
occupazionale del l'artigianato, nonché sulle sue possibilità di sviluppo,
raccolti dagli osservatori previsti dalla legge e dai CCNL;
b) la promozione di sedi bilaterali di confronto che svolgano un ruolo
propositivo verso le istituzioni e il legislatore in materia di
occupazione e di mercato del lavoro, per coniugare flessibilità e
dinamismo del sistema artigiano con la valorizzazione del ruolo delle
parti nelle sedi di governo locale del mercato del lavoro;
c) l'intervento congiunto a sostegno della politica nazionale
comunitaria di sviluppo dell'artigianato per la valorizzazione della
rappresentanza dell'associazionismo dell'imprenditoria artigiana e del
lavoro dipendente nelle varie sedi istituzionali;
d) la ricerca di modifiche del sistema fiscale e parafiscale, con
particolare riferimento ai problemi delle imprese minori, necessitate più
delle altre ad adeguare sempre più velocemente gli andamenti produttivi
alle frequenti fluttuazioni dei cicli economici anche al fine di
ricercare, da parte delle imprese le condizioni per il rispetto delle
norme fiscali, previdenziali, contrattuali;
e) la definizione di piani di sviluppo di alcune aree del Mezzogiorno,
congiuntamente definite, utilizzando in maniera dinamica risorse,
commesse, appalti pubblici e privati, politica contrattuale;
f) la promozione di iniziative congiunte atte a sostenere quanto
comunemente concordato qualora sui temi sopra indicati le parti realizzino
le auspicate convergenze.
Al fine di verificare l'attuazione di quanto previsto al presente
capitolo, le parti si incontreranno sistematicamente ogni 3 mesi.
A livello regionale le parti instaureranno relazioni finalizzate a
iniziative analoghe a quanto precedentemente previsto sub a), b), c), e),
f), alla realizzazione delle politiche per l'artigianato di competenza
dell'Ente regionale e degli altri Enti pubblici territoriali, anche
attivando le Commissioni bilaterali regionali previste nell'accordo del
27.2.87.
Le Organizzazioni artigiane Confartigianato, CNA, CASA, CLAAI e le
Confederazioni sindacali CGIL, CISL e UIL, concordano sullo sviluppo di un
sistema articolato di relazioni sindacali, assumono come imprescindibile
punto di partenza il riconoscimento delle rispettive strutture di
rappresentanza e organizzative.
In attuazione di quanto sopra si conviene:
1) Vengono istituiti rappresentanti sindacali, riconosciuti dalle XX.XX.
stipulanti, il presente accordo, intendendosi per queste ultime le
Organizzazioni confederali unitamente alle rispettive federazioni di
categoria, su indicazione dei lavoratori dipendenti delle imprese
artigiane di un determinato bacino.
In corrispondenza dei bacini di cui al comma precedente si istituiscono
sedi permanenti di incontro e confronto fra le rispettive
rappresentanze delle parti.
2) Nelle sedi indicate al punto 1), verranno esaminate e possibilmente
risolte fra le Rappresentanze sindacali dei lavoratori e le Organizzazioni
artigiane firmatarie in rappresentanza delle imprese, eventuali
controversie individuali o collettive, che non abbiano trovato in
precedenza composizione.
3) Le procedure di cui ai commi precedenti si armonizzeranno con
l'articolazione dei livelli di contrattazione previsti dai CCNL dei
settori artigiani, per cui le parti concordano che esse non comportano
l'istituzione di un ulteriore livello di contrattazione territoriale.
4) I rappresentanti di cui al punto 1), anche qualora dipendenti di
imprese artigiane, verranno messi in condizione di espletare il loro
mandato utilizzando quanto accantonato nel Fondo di cui al punto 5).
Detti rappresentanti non potranno essere scelti in imprese con meno di
5 dipendenti.
5) In relazione ai punti precedenti e a modifica dell'accordo del
21.12.83 tutte le imprese che rientrano nella sfera di applicazione dei
CCNL dei settori artigiani che hanno recepito il suddetto accordo, a
partire dalla data del presente accordo accantoneranno in un Fondo per le
attività di cui al comma 1 del punto 1) e per quelle di cui al comma 2
dello stesso punto, delle quantità retributive orarie per ogni dipendente
in forza al momento del versamento.
Convenzionalmente e ai soli fini contabili dette quantità saranno
ragguagliate rispettivamente:
- a £. 7.500 annue per dipendente per l'attività della rappresentanza
(comma 1, punto 1);
- a £. 1.500 annue per dipendente per le attività congiunte programmate
nelle sedi bilaterali (comma 2, punto 1).
Detti valori varranno per l'attuale vigenza contrattuale.
6) I bacini di cui al punto 1), saranno determinati in sede di confronto
a livello regionale tra le parti. In via transitoria si concorda che i
xxxxxx potranno essere individuati dalla firma del presente accordo
facendo riferimento agli ambiti provinciali, ferma restando la successiva
verifica e armonizzazione a livello regionale al massimo entro 1 anno.
7) Entro il periodo massimo di 1 anno dall'armonizzazione di cui al
punto precedente, sulla base delle presenti intese,
si procederà, sempre a
livello regionale, a una verifica per garantire l'unicità della
rappresentanza dei lavoratori.
A partire dall'entrata in vigore del presente accordo e fino
all'armonizzazione suddetta non si procederà all'elezione di delegati
in aziende diverse da quelle dove attualmente esistono, per quelle dove
esistono restano in vigore i contratti e gli accordi esistenti.
8) Le parti riconfermano l'impegno al pieno e permanente rispetto dello
spirito e della lettera delle norme di tutela individuale per i lavoratori
dipendenti previste dai CCNL artigiani.
Con riferimento a quanto sopra, le XX.XX. e le XX.XX. esamineranno, in
sede conciliativa, il provvedimento di risoluzione del rapporto di
lavoro dei rappresentanti sindacali qualora gli stessi siano stati
individuati tra lavoratori da imprese artigiane.
Il tentativo di conciliazione dovrà avvenire entro 5 giorni dal
ricevimento dell'avviso scritto.
Qualora ciò non avvenga per assenza delle XX.XX. il provvedimento
diverrà esecutivo; analogamente l'assenza delle OO.AA. comporterà la
revoca del provvedimento.
9) I rappresentanti di CGIL, CISL, UIL comunque espressi, durano in
carica almeno 1 anno e sono reintegrabili dalle XX.XX. che li hanno
riconosciuti.
10) Con il presente accordo non si è inteso apportare modifiche alla
normativa vigente in materia: legge 20.5.70 n. 300
- legge 15.7.66 n.
604 - legge 11.8.73 n. 533 e agli artt. 2118 e 2119 C.C.
Dichiarazione a verbale del Ministro.
Il Ministro dichiara che l'accordo prevede che le XX.XX. definiscano
autonomamente il proprio modello di espressione della rappresentanza.
Dichiarazione a verbale di CISL e UIL.
CISL e UIL dichiarano che, per loro autonoma scelta, i rappresentanti
sindacali di cui al punto 1), qualora fossero dipendenti di aziende
artigiane associate alle OO.AA. firmatarie del presente accordo, data la
peculiarità e la dimensione dell'attività produttiva artigiana
eserciteranno il loro mandato in via continuativa. In questo caso, le
strutture CISL e UIL presenteranno alle aziende interessate e, per
conoscenza alle OO.AA., richiesta di aspettativa per tutta la durata del
mandato ricevuto dalle rispettive Organizzazioni sindacali.
Durante tale periodo di aspettativa al lavoratore interessato sarà
comunque garantita la conservazione del posto di lavoro e i trattamenti
previsti dai commi 3 e 4 dell'art. 31 della legge
20.5.70 n. 300 - Statuto dei diritti dei lavoratori.
La Confartigianato, la CNA, la CASA e la CLAAI prendono atto di tale
dichiarazione.
Dichiarazione a verbale della CGIL
La CGIL dichiara che procederà a designare ai livelli previsti e
congiuntamente alle altre XX.XX. i propri rappresentanti.
Dato che l'accordo prevede che i rappresentanti possono essere lavoratori
dipendenti, la CGIL dichiara che gli eletti saranno scelti tra questi e
che i loro elettori saranno i lavoratori delle aziende artigiane del
bacino elettorale interessato.
La CGIL definirà autonomamente i criteri e le modalità di scelte e le
entità della rappresentanza tenendo anche conto delle realtà locali.
Le OO.AA. ne prendono atto per gli ambiti contrattuali e di legge
competenti.
PROTOCOLLO PER IL REGOLAMENTO DEL FONDO
1) Ai fini della gestione dell'accantonamento e della ripartizione delle
risorse di cui al punto 5) del presente Accordo interconfederale viene
costituito un Fondo regionale gestito dalle OO.AA. e controllato dalle
XX.XX.
2) Le imprese verseranno le quote al Fondo di cui al punto precedente
attraverso l'INPS e secondo modalità previste nella specifica convenzione.
3) In carenza di attivazione della specifica convenzione INPS entro il
31.7.89, il versamento sarà effettuato
direttamente dalle imprese artigiane al Fondo regionale.
4) Le parti in sede regionale, in caso di mancato funzionamento del
meccanismo di prelievo INPS e in caso di costituzione e funzionamento
dell'Ente bilaterale, possono definire modalità equivalenti e sostitutive
di quanto stabilito ai punti precedenti.
5) Le parti firmatarie a livello nazionale verranno messe a conoscenza
dei dati relativi ai versamenti di cui sopra.
6) Il Fondo regionale provvederà alla ripartizione degli accantonamenti
tra i bacini, individuati congiuntamente ai sensi del punto 6) del
presente Accordo interconfederale entro 30 giorni dalla data
dell'effettivo versamento.
7) Il Fondo regionale contabilizza le quote per bacino di appartenenza e
per settore merceologico.
8) Il Fondo regionale comunque invia alle Organizzazioni nazionali
stipulanti i dati di rendiconto ogni 3 mesi.
9) Le parti in sede regionale si incontreranno periodicamente e comunque
la prima volta in data utile al decollo della ripartizione iniziale delle
risorse accantonate per valutare la congruità della distribuzione delle
risorse stesse ai bacini individuati e ai soggetti interessati designati
dalle XX.XX. e previsti al punto 1), ai fini del funzionamento degli
stessi.
A livello regionale, per particolari motivi congiuntamente definiti, le
stesse parti possono decidere modalità di ripartizione delle risorse
che adeguino il criterio della provenienza territoriale.
10) L'erogazione sarà effettuata ai soggetti interessati, in base alle
designazioni che saranno comunicate dalle XX.XX. firmatarie alle OO.AA.
firmatarie.
11) A livello regionale le parti esamineranno i programmi congiuntamente
elaborati nelle sedi bilaterali di confronto di cui al punto 1), comma 2,
del presente Accordo interconfederale al fine di rendere disponibili le
risorse necessarie.
12) Per l'attuazione dei programmi di attività di cui sopra, definiti
nello spirito degli impegni assunti nella prima parte dell'accordo,
saranno utilizzate le risorse come specificamente indicato al punto 5)
dello stesso.
13) Nella fase intermedia prevista dal comma 1 del punto 7), resta inteso
che le imprese artigiane nelle quali già esiste il delegato di impresa non
concorreranno alla costituzione del Fondo.
Pertanto le imprese in questione recupereranno, a carico del Fondo
stesso, quanto versato.
Nota a verbale.
CGIL, CISL e UIL confermano che, con il presente accordo, non si è voluto
innovare il sistema contrattuale che prevede la titolarità delle categorie
sui diritti sindacali.
La Confartigianato, la CNA, la CASA e la CLAAI prendono atto della nota a
verbale.
Sono tenute all'applicazione della normativa sulle rappresentanze
sindacali di bacino, prevista dal presente accordo, tutte le imprese non
rientranti nella sfera di applicazione del titolo III della legge 20.5.70
n. 300.
NORMA TRANSITORIA
In relazione al punto 7) dell'Accordo interconfederale 21.7.88, parte
relativa ai rappresentanti sindacali di bacino, non saranno eletti
delegati nelle imprese nelle quali essi non esistessero al momento
dell'entrata in vigore dell'accordo stesso.
Nelle imprese dove i delegati esistevano già alla data del 21.7.88 vale
quanto previsto al punto 7 dell'accordo su richiamato.
Nota a verbale.
La suddetta normativa si applica nelle sole imprese artigiane aventi da 8
a 15 dipendenti compresi gli apprendisti. Sono fatti salvi gli accordi
esistenti a livello territoriale.
I versamenti per l'attività del delegato d'impresa, sino alla sua
decadenza, non si cumuleranno con quello del rappresentante sindacale di
bacino. Pertanto le imprese in questione recupereranno dal Fondo quanto
versato per il rappresentante di bacino (punto 13 del Regolamento del
Fondo).
Le Confederazioni artigiane e le XX.XX. stipulanti, intendendosi per
queste ultime le Organizzazioni confederali
unitamente alle rispettive
federazioni di categoria, nel ribadire il riconoscimento dovuto al ruolo
economico svolto dal comparto artigiano, e al fine di salvaguardare il
patrimonio di professionalità di lavoro dipendente e imprenditoriale,
indispensabile per la continuità e lo sviluppo delle attività, date le
specificità che connotano le imprese artigiane, convengono sulla
individuazione di soluzioni che, a sostegno del sistema impresa,
comportano benefici per il lavoratori dipendenti e gli imprenditori
artigiani.
A tal fine si conviene quanto segue:
1) Allo scopo di contribuire alla salvaguardia del patrimonio di
professionalità di lavoro dipendente e imprenditoriale delle imprese
artigiane, le parti istituiranno al livello regionale un Fondo
intercategoriale.
2) Il Fondo di cui al punto 1) sarà gestito in maniera paritetica dalle
articolazioni regionali delle OO.AA. e delle XX.XX. firmatarie, le quali
entro il 30.10.89 in un apposito incontro definiranno le norme di
funzionamento e gli organi di gestione del Fondo medesimo.
3) Il Fondo regionale provvederà ad erogare provvidenze per il sostegno
al reddito dei lavoratori delle imprese interessate da sospensioni
temporanee delle attività causate da eventi di forza maggiore,
indipendenti dalla volontà dell'imprenditore, secondo i criteri e le
modalità indicati ai punti 7), 9), 11), 12).
4) Il Fondo regionale provvederà inoltre ad erogare prestazioni per gli
imprenditori artigiani e per il sostegno all'impresa, secondo i criteri e
le modalità di cui al punto 16), comma 2.
5) Fermo restando gli scopi solidaristici generali, le parti stipulanti
a livello regionale, laddove ne ravvedano l'esigenza e le condizioni,
potranno concordare eventuali articolazioni subregionali del Fondo.
6) La presente normativa si applica ai settori coperti da CCNL artigiani
stipulati, ai sensi dell'Accordo interconfederale del 21.12.83, dalle
Organizzazioni firmatarie del presente accordo, ad esclusione della
edilizia, dell'autotrasporto e della panificazione.
7) Ferma restando l'esclusione di crisi congiunturali anche temporanee,
a titolo esemplificativo gli eventi che potranno dare luogo alle
prestazioni del Fondo di cui al punto 2) andranno individuati tra i
seguenti:
- eventi atmosferici eccezionali che provochino danni documentati tali
da richiedere la sospensione delle attività;
- calamità naturali;
- interruzione dell'erogazione delle fonti energetiche causata da
fattori e soggetti esterni all'impresa;
- difficoltà di utilizzo delle materie prime già acquisite dovute a
fattori e soggetti esterni non legati al sistema economico produttivo e di
mercato.
In via analogica, la Commissione di cui al punto 11) potrà individuare
ulteriori eventi assimilabili per natura ed entità a quelli sopra
elencati.
8) In caso di articolazione sub-regionale del Fondo per aree di
produzione omogenea, ad eccezione di quanto previsto al punto 7), le parti
potranno individuare eventi diversi da quelli sopra indicati,
compatibilmente con le disponibilità economiche.
9) In ogni caso per tutti gli eventi considerati, la durata degli
interventi del Fondo sarà limitata.
Tale durata, nonché l'entità degli interventi saranno stabilite dalle
parti regionali in apposito regolamento.
10) Il Fondo si darà le articolazioni operative al fine di garantire
rapidità e funzionalità degli interventi.
11) Per ogni Fondo verrà istituita una Commissione permanente paritetica,
che esaminerà in tempi rapidi le domande di intervento delle imprese
interessate, valutando la conformità degli eventi denunciati e dei loro
effetti, alle finalità per cui il Fondo è costituito.
12) Le provvidenze verranno erogate dal Fondo all'impresa e tramite
quest'ultima ai lavoratori interessati.
13) La gestione del Fondo predisporrà gli opportuni strumenti di
rendicontazione per controllare l'avvenuta erogazione ai soggetti
interessati.
14) Entro il 30.9.89 sarà istituita una Commissione nazionale paritetica
che, entro il 15.11.89, valuterà i problemi di carattere contributivo,
relativi alle attività di sostegno del Fondo e diramerà alle parti
regionali le indicazioni necessarie.
Tale commissione sarà inoltre investita dei compiti di cui ai punti
19), 20), e fornirà indicazioni per il superamento di eventuali
controversie interpretative che si manifestassero a livello
territoriale.
15) Le imprese dei settori interessati dovranno contribuire al Fondo con
una quantità pari a 10 ore annue di retribuzione contrattuale (paga base e
contingenza) per dipendente, di cui rispettivamente 8 e 2 saranno iscritte
in capitoli di bilancio separati già richiamati al punto 3) e al punto 4).
La retribuzione di riferimento ai fini della contribuzione al Fondo è
quella prevista dal CCNL di appartenenza per l'operaio specializzato.
16) Le 8 ore di cui al punto precedente saranno quindi destinate agli
interventi di sostegno al reddito dei lavoratori.
Le 2 ore saranno destinate a interventi per gli artigiani e per il
sostegno alle imprese che, a titolo esemplificativo, saranno:
- il ripristino del ciclo produttivo;
- riallocazione o riorganizzazione dell'attività produttiva dovute a
fattori e soggetti esterni per la modifica dei processi sia tecnologici
che di prodotto;
- servizi reali all'impresa, quali l'attività formativa, di diffusione
delle tecnologie, ecc.
17) Il Fondo potrà essere accantonato presso gli Enti bilaterali
regionali.
18) Le provvidenze del Fondo saranno riservate alle imprese che abbiano
adempiuto agli obblighi previsti dal presente
contratto e alle norme
previste dai regolamenti localmente definiti.
19) Una quantità pari al 7% degli accantonamenti regionali, relativi alle
prestazioni di cui ai punti 3) e 4) verrà destinata a un Fondo nazionale
di compensazione suddiviso nei 2 capitoli separati (lavoratori dipendenti,
artigiani) gestito pariteticamente dalle parti. La costituzione e il
funzionamento del predetto Fondo nazionale saranno assicurati dalla
Commissione di cui al punto 14).
20) A carico del Fondo regionale potranno essere stipulate forme di
assicurazione volte a garantire la continuità degli interventi, secondo
gli orientamenti espressi dalla Commissione di cui al punto 14).
21) A livello regionale, le parti valuteranno la consistenza di eventuali
residui di gestione, al fine di concordare utilizzi aggiuntivi.
22) In sede regionale, le parti potranno altresì attivarsi congiuntamente
nei confronti degli Enti pubblici, per interventi a sostegno delle
finalità per cui il Fondo è costituito, fermo restando quanto previsto in
termini di gestione al punto 2).
23) I versamenti annuali di cui al punto 15) avverranno entro il 15
luglio di ciascun anno e saranno calcolati moltiplicando il numero dei
lavoratori dipendenti occupati al 30 giugno dello stesso anno nell'impresa
artigiana per le 10 ore previste, calcolate secondo quanto previsto al
punto 15), ultimo comma.
Il primo di tali versamenti che si riferirà al 1989, sarà effettuato
entro il 31.12.89 e sarà riferito, con i criteri di cui sopra, al
numero dei lavoratori dipendenti in forza al 30.10.89.
24) Il Fondo regionale provvederà a fornire alla Commissione di cui al
punto 14) del presente accordo i dati relativi ai rendiconti annuali di
bilancio. A tal fine provvederà a una contabilizzazione per categorie
contrattuali e per aree territoriali.
25) Nel caso di fondi bilaterali esistenti, per finalità affini a quelle
previste dal presente accordo, le parti regionali si incontreranno per
stabilire - ove vi siano rilevanti differenze negli oneri, e nella qualità
delle provvidenze, e tenendo conto delle esperienze acquisite - le
eventuali modalità di armonizzazione con il Fondo di cui al punto 1).
26) Nel caso di provvedimenti legislativi, intervenuti dopo la stipula
del presente accordo e che modifichino le materie da esso trattate, le
parti firmatarie a livello nazionale si incontreranno per gli opportuni
adeguamenti.
27) Le erogazioni del Fondo regionale di cui al punto
3) hanno carattere
di provvidenze. Esse impegnano il solo Fondo a intervenire per i casi
indicati, e nelle modalità concordate, nel limite delle sue disponibilità
economiche ed escludono pertanto qualsiasi diritto del singolo lavoratore,
nei confronti dell'impresa, salvo quanto disposto ai punti 12) e 13).
Non si intende inoltre modificare direttamente o indirettamente col
presente accordo, le normative contrattuali e di legge relative alla
disciplina dei licenziamenti individuali e collettivi.
OCCUPAZIONE FEMMINILE
Le parti si incontreranno a livello regionale e/o territoriale al fine di
esperimentare azioni positive. A tale scopo saranno costituiti comitati
paritetici regionali e/o territoriali tra XX.XX. e XX.XX. per la
progettazione e realizzazione delle suddette iniziative anche utilizzando
le risorse dei vari Enti pubblici.
TUTELA DEI TOSSICODIPENDENTI
1) Le parti si incontreranno almeno annualmente a livello regionale allo
scopo di individuare le realtà ove costituire comitati bilaterali
territoriali al fine di orientare, informare e sostenere i soggetti
interessati a stati di tossicodipendenza, in materia di accesso ai servizi
socio sanitari e inserimento/mantenimento nella realtà produttiva.
1.1 Tali comitati territoriali si avvarranno del contributo delle
strutture pubbliche e delle comunità terapeutiche di provata e condivisa
esperienza.
1.2 Le parti a livello regionale e/o territoriale esamineranno la
possibilità di interventi in materia di tossicodipendenza adatti alla
realtà delle imprese artigiane da sottoporre congiuntamente agli Enti
locali.
2) Ai lavoratori tossicodipendenti, che si inseriscano in progetti
riabilitativi della USL o di comunità terapeutiche
che rispondono ai
requisiti di cui al punto 1.1 qualora si rendesse necessario, va concessa
l'aspettativa non retribuita comunque non influente ai fini
dell'anzianità, per un periodo ritenuto congruo dalle suddette strutture,
in aggiunta al periodo di comporto.
2.1 L'aspettativa di cui sopra è concessa su certificazione periodica
delle strutture terapeutiche tenendo conto delle esigenze aziendali
in ragione della loro specificità.
2.2 Ai lavoratori tossicodipendenti, in forza ad imprese artigiane, che
siano nella fase conclusiva del loro programma di recupero, gestito
dalle strutture terapeutiche di cui al punto 2.1 che ne
certificheranno la necessità, potranno essere concessi orari
flessibili o a tempo parziale.
3) Ai lavoratori, qualora genitori o tutori di tossicodipendenti in
comprovata terapia presso centri pubblici e privati di cui al punto 1.1,
per il periodo di sostegno, espressamente richiesto dalla terapia stessa,
potranno essere accordati, tenendo conto delle esigenze produttive,
xxxxxxxx non retribuiti o orari particolari.
4) I comitati bilaterali di cui al punto 1), su segnalazione delle
strutture terapeutiche si adopereranno per portare a conoscenza delle
imprese artigiane le esigenze di reinserimento lavorativo di
tossicodipendenti per consentire alle imprese stesse di corrispondere
volontaristicamente nel senso auspicato.
5) Nell'ipotesi di aspettativa non retribuita di cui al punto 2) i
lavoratori interessati potranno essere sostituiti per il periodo di
assenza dall'impresa utilizzando contratti a tempo determinato ai sensi
dell'art. 23 della legge 28.2.87 n. 56.
LAVORATORI INABILI
Le parti si incontreranno almeno annualmente, a livello regionale e/o
territoriale, per valutare congiuntamente i dati in loro possesso
sull'entità e sull'andamento dell'occupazione dei lavoratori inabili nelle
imprese artigiane, e per esaminare i problemi incontrati nel loro
inserimento.
In tali sedi, le OO.AA. e le XX.XX. esamineranno le possibili soluzioni
atte a risolvere i problemi comunemente riscontrati e per creare
condizioni più favorevoli per i soggetti interessati e per le imprese in
cui essi operano, o che potrebbero procedere al loro inserimento.
A tal fine le parti potranno richiedere la consulenza e gli interventi di
strutture pubbliche e associazioni di invalidi.
MERCATO DEL LAVORO
Le Confederazioni artigiane e le Confederazioni dei lavoratori si danno
atto del comune intento di pervenire a un sistema di gestione del Mercato
del lavoro, basato sul metodo del confronto e della contrattazione
attuando nei tempi più brevi una verifica della situazione complessiva.
In particolare, confermano la validità dell'Accordo interconfederale del
27.2.87, nelle parti riguardanti il Mercato del lavoro, in quanto esso
costituisce un esempio costruttivo di coordinamento fra diversi istituti
operanti nel settore.
In relazione alle innovazioni legislative intervenute dopo la stipula del
citato accordo, in particolare la legge 28.2.87 n. 56, le parti ritengono
di dover assumere, nei confronti del legislatore, un ruolo critico e
propositivo, volto anche ad ottenere le opportune modifiche all'impianto
legislativo, in base a una più attenta valutazione delle reciproche
esigenze e delle particolarità delle imprese artigiane.
Le parti sottolineano altresì che l'innalzamento dell'età di assunzione
degli apprendisti, previsto dalla legge, potrebbe dar luogo a situazioni
indesiderate, soprattutto in relazione all'età in cui il periodo di
apprendimento xxxxxxxx a concludersi.
Riguardo all'apprendistato, e alla legge 28.2.87 n. 56, la verifica dovrà
tenere conto di 3 fattori essenziali:
- la ricerca comune di un nuovo assetto legislativo;
- l'individuazione di alcune figure professionali, limitate e
selezionate, per cui può essere ipotizzabile l'apertura di ulteriori
opportunità formative;
- la verifica, da compiersi a livello categoriale e/o territoriale,
delle effettive possibilità di inserimento definitivo di nuove figure di
apprendisti nel Mercato del lavoro.
Le parti ritengono pertanto che la presenza delle 3 condizioni sopra
indicate consente la ricerca di percorsi sperimentali.
Il presente Accordo interconfederale ha durata triennale. Esso s'intende
tacitamente rinnovato salvo disdetta di una delle parti contraenti entro 6
mesi dalla scadenza.
L'accordo ha le caratteristiche dell'ultrattività, pertanto, nelle more
della disdetta mantiene la sua efficacia e potrà essere sostituito da un
nuovo accordo.
Roma, 21 luglio 1988
Sottoscritto nella stesura definitiva, addì 4 maggio 1989, in Roma, presso
il CNEL.
ALLEGATO
Le parti, all'atto della firma dell'Accordo interconfederale siglato in
data 21.7.88, dichiarano che interverranno congiuntamente presso il
Ministero del lavoro - che ha dichiarato una propria disponibilità di
massima - affinché lo stesso fornisca - d'intesa con gli altri Ministeri
interessati - in via amministrativa ogni normativa utile a rendere
efficace l'accordo per tutte le imprese artigiane.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA PER L'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO INTERCONFEDERALE
21 LUGLIO 1988
Le parti nazionali, firmatarie del presente accordo, convengono di
ritrovarsi entro un mese per procedere alla definizione di un Regolamento
applicativo del presente accordo.
Le parti potranno valutare, in tale sede, i criteri regolamentari di
carattere attuativo anche in ordine ad eventuali peculiari situazioni
territoriali, ferme restando le norme pattizie sottoscritte.
Dichiarazioni a verbale.
Qualora intervenissero leggi in materia di diritti sindacali e individuali
dei lavoratori che modifichino, in tutto o in parte, quanto previsto dagli
artt. 2, 3, 4, 5 e 6 del presente contratto, le parti si incontreranno per
l'eventuale armonizzazione entro 30 giorni dall'emanazione delle leggi
stesse.
MODIFICHE ALL'ACCORDO INTERCONFEDERALE 21 LUGLIO 1988
nella parte relativa al Fondo regionale intercategoriale per la
salvaguardia del patrimonio di professionalità di lavoro dipendente e
imprenditoriale.
Confartigianato, CNA, CASA, CLAAI e CGIL, CISL, UIL convengono sulle
seguenti modifiche dell'accordo interconfederale del 21.7.88, le quali
sono riferite alla parte che, nel testo dell'accordo, è immediatamente
riportata dopo il "Protocollo per il regolamento del Fondo" (di
rappresentanza sindacale), la successiva "Nota a verbale" di CGIL, CISL e
UIL e la seguente presa d'atto delle Confederazioni artigiane della stessa
Nota a verbale.
PRIMO CAPOVERSO
Le Confederazioni artigiane e le XX.XX. stipulanti, intendendosi per
queste ultime le organizzazioni confederali unitamente alle rispettive
federazioni di categoria, nel ribadire il riconoscimento dovuto al ruolo
economico svolto dal comparto artigiano, e al fine di salvaguardare
l'occupazione e il patrimonio di professionalità di lavoro dipendente e
imprenditoriale, indispensabile per la continuità e lo sviluppo delle
attività, date le specificità che connotano le imprese artigiane,
convengono sull'individuazione di soluzioni che, a sostegno del sistema
impresa, comportano benefici per il lavoratori dipendenti e gli
imprenditori artigiani. PUNTO 1)
Allo scopo di contribuire alla salvaguardia dell'occupazione e del
patrimonio di professionalità di lavoro dipendente e imprenditoriale delle
imprese artigiane le parti istituiranno a livello regionale un Fondo
intercategoriale. PUNTO 3)
Il Fondo regionale, anche al fine di evitare la riduzione del personale,
provvederà ad erogare provvidenze per il sostegno al reddito dei
lavoratori delle imprese interessate da riduzione di orario e/o da
sospensione temporanea delle attività secondo i criteri e le modalità
indicate ai punti 7), 9), 11), 12).
PUNTO 7)
Il Fondo regionale di cui al punto 1) potrà erogare le provvidenze di cui
al punto 3) nei casi di crisi congiunturale e per gli eventi che andranno
individuati tra i seguenti:
- eventi atmosferici eccezionali che provochino danni documentati tali
da richiedere la sospensione delle attività;
- calamità naturali;
- interruzione dell'erogazione delle fonti energetiche causata da
fattori e soggetti esterni all'impresa;
- difficoltà di utilizzo delle materie prime già acquisite dovute a
fattori e soggetti esterni non legati al sistema economico, produttivo e
di mercato;
- incendio.
In via analogica la commissione di cui al punto 11) potrà individuare
ulteriori eventi assimilabili per natura ed entità a quelli sopra
elencati.
PUNTO 8): DA CASSARE PUNTO 9)
Per tutti gli eventi considerati, la durata nonché l'entità degli
interventi del Fondo saranno stabilite dalle parti regionali in apposito
regolamento, al fine di rispondere in modo ottimale alle richieste di
intervento.
PUNTO 15): CASSARE L'ULTIMO COMMA E AGGIUNGERE:
Fatti salvi gli accordi già intervenuti a livello regionale relativamente
alla contribuzione al Fondo per l'anno 1993 e l'impegno delle parti a
costituire il Fondo in tutte le Regioni entro la stessa data,
convenzionalmente la quantità di cui sopra dall'1.1.93 fino al 31.12.94 è
fissata in £. 80.000 per ciascun anno per ogni dipendente.
A partire dall'1.1.95 e fino al 31.12.96 tale importo è elevato a
£. 84.000 per ciascun anno per ogni dipendente.
Su proposta dei Fondi Regionali, le parti, a livello regionale, potranno
stabilire per i casi di crisi congiunturale, versamenti aggiuntivi sui
quali non opera l'accantonamento del 7% di cui al punto 19).
PUNTO 16)
Le 8 ore di cui al punto precedente saranno quindi destinate agli
interventi di sostegno al reddito dei lavoratori.
Le 2 ore saranno destinate a interventi per gli artigiani e per il
sostegno alle imprese che andranno individuati tra i seguenti:
- il 1° ripristino del ciclo produttivo;
- riallocazione o riorganizzazione dell'attività produttiva dovute a
fattori e soggetti esterni per la modifica dei processi sia tecnologici
che di prodotto;
- servizi reali all'impresa, quali attività formative, di diffusione
delle tecnologie, ecc.
PUNTO 17)
Il Fondo sarà collocato all'interno dell'Ente Bilaterale regionale.
PUNTO 19)
Una quantità pari al 7% degli accantonamenti regionali, relativi alle
prestazioni di cui ai punti 3) e 4) verrà destinata a un Fondo nazionale
collocato all'interno dell'ente bilaterale nazionale, suddiviso nei 2
capitoli separati (lavoratori dipendenti, artigiani) gestito
pariteticamente dalle parti. La costituzione e il funzionamento del
predetto Fondo nazionale saranno assicurati dalla Commissione di cui al
punto 14).
PUNTO 25): cassare la frase contenuta nell'inciso (dalla parola "ove" fino
alla parola "acquisite") e cassare la successiva parola "eventuali".
Roma, 22 giugno 1993
Art. 4 - SISTEMA CONTRATTUALE LIVELLO NAZIONALE DI CATEGORIA
Al livello contrattuale nazionale di categoria spetta il compito di
trattare le materie specifiche di settore e definire i contratti
collettivi dei diversi settori artigiani.
A questo scopo il livello contrattuale nazionale di categoria tratta per
ognuno dei settori artigiani in particolare i seguenti argomenti:
- relazioni sindacali di settore;
- materie da rinviare o rimettere alle strutture regionali di
categoria;
- sistema di classificazione;
- retribuzione;
- durata del lavoro;
- normative sulle condizioni di lavoro;
- azioni positive per le pari opportunità;
- altre materie tipiche dei CCNL;
- costituzione di eventuali fondi di categoria.
LIVELLO DECENTRATO DI CATEGORIA
La titolarità unica contrattuale a livello decentrato di categoria spetta
alle organizzazioni regionali di categoria.
Tale livello contrattuale ha il compito di applicare i CCNL alle realtà
regionali di settore e di comparto e definire un livello salariale
regionale che tenga conto della situazione del sistema artigiano
regionale, rilevata attraverso alcuni indicatori convenuti tra le parti.
In occasione della contrattazione regionale, le parti possono convenire
sull'istituzione di fondi regionali di categoria collocati all'interno
degli Enti Bilaterali.
A fronte di richieste congiunte delle parti del livello regionale circa
l'eventuale utilizzo, per la costituzione di detti fondi, di istituti
contrattuali, occorre il consenso delle parti firmatarie il presente CCNL.
In presenza di aree caratterizzate da elevata concentrazione di imprese di
settore, su esplicita delega delle strutture regionali, l'esercizio della
titolarità contrattuale può essere affidato alle corrispondenti strutture
territoriali, ferma restando la validità regionale degli accordi
raggiunti.
Ove a livello di territorio emergano particolari problemi di carattere
locale non previsti dal Contratto regionale integrativo vigente, la
relativa trattativa, anche su istanza delle strutture territoriali, sarà
assunta dalle strutture regionali o delegata alle strutture territoriali
interessate.
Qualora i tempi di avvio dei CCRIL non siano definiti dai CCNL di
riferimento, le parti convengono che le trattative per la realizzazione
dei CCRIL siano comunque avviate in ogni regione entro 2 anni dalla
decorrenza dei CCNL.
PROCEDURE E TEMPI DI SVOLGIMENTO DEI NEGOZIATI
Nella comune volontà di porre in essere un sistema di relazioni sindacali
nell'artigianato, mirato ad attribuire funzionalità e organicità al
sistema contrattuale convenuto e di favorire, in tale contesto, il non
ricorso ad azioni conflittuali, viene concordato che i rapporti tra le
parti a ciascuno dei livelli individuati si svolgeranno secondo le
procedure e i tempi di seguito descritti.
Il rispetto delle successive norme e procedure è condizione affinché sia
garantita la continuità contrattuale senza vacanza temporale rispetto alla
scadenza dei precedenti contratti. LIVELLO NAZIONALE DI CATEGORIA
- ciascuna delle parti può inviare la disdetta del contratto nazionale
non oltre i 6 mesi prima della data di scadenza; il CCNL mantiene comunque
la sua validità fino alla data di scadenza prevista;
- la piattaforma per il rinnovo del contratto deve essere inviata
almeno 5 mesi mezzo prima della scadenza prevista;
- entro 15 giorni dall'invio della piattaforma si terrà un incontro di
illustrazione della stessa e di fissazione della data
di apertura del
negoziato che dovrà aver luogo entro 1 mese dall'incontro di illustrazione
della piattaforma;
- a partire dalla data di apertura del negoziato le parti hanno 5 mesi
di tempo per trovare un accordo sostitutivo del precedente;
- trascorso questo tempo senza aver trovato un accordo reciprocamente
soddisfacente le parti hanno ulteriori 15 giorni di tempo per concludere
il negoziato ovvero richiedere l'intervento delle Confederazioni
nazionali;
- trascorsi ulteriori 15 giorni senza aver trovato un accordo, le parti
convengono che si richiederà l'intervento di mediazione del Ministro del
lavoro. Ciascuna delle parti è abilitata ad avanzare tale richiesta;
- trascorsi ulteriori 30 giorni dall'inoltro della richiesta di
intervento del Ministro senza che l'intervento abbia avuto inizio, le
parti si ritengono libere da ogni vincolo procedurale.
Le parti convengono che i termini sopra indicati sono sospesi per il
periodo 1-31 agosto.
Nel caso che una delle Organizzazioni firmatarie il presente accordo non
partecipi, nel rispetto delle procedure e dei tempi convenuti, allo
svolgimento dei negoziati, la stessa è impegnata ad applicare gli accordi
raggiunti.
Qualora la piattaforma sindacale per il rinnovo contrattuale sia inviata
dalle XX.XX. oltre i termini previsti, l'eventuale accordo non prevederà
alcun riconoscimento salariale del periodo di ritardo nella presentazione
della piattaforma (ad eccezione dell'indennità di
vacanza contrattuale,
ove spettante, di cui al successivo titolo), nel caso si determini un
periodo di carenza.
Qualora, inviata la piattaforma, non si dia luogo all'apertura del
negoziato nei tempi stabiliti da parte delle Organizzazioni
imprenditoriali artigiane, l'eventuale accordo prevederà un riconoscimento
salariale proporzionato al periodo di ritardo nell'apertura delle
trattative, nel caso si determini un periodo di carenza.
INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE
Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data di
scadenza del CCNL, ai lavoratori dipendenti ai quali si applica il
contratto medesimo non ancora rinnovato sarà corrisposto, a partire dal
mese successivo ovvero dalla data di presentazione delle piattaforme ove
successiva, un elemento provvisorio della retribuzione.
L'importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso di inflazione
programmato, applicato ai minimi contrattuali vigenti, inclusa la ex
indennità di contingenza.
Dopo 6 mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% della
inflazione programmata. Dalla decorrenza dell'accordo di rinnovo del
contratto l'indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata.
Tale meccanismo sarà unico per tutti i lavoratori.
LIVELLO DECENTRATO DI CATEGORIA
La decorrenza dei CCRIL cadrà a metà della vigenza dei CCNL di
riferimento.
La definizione dei CCRIL avverrà nel rispetto delle seguenti procedure:
- la piattaforma per il rinnovo del contratto deve essere inviata
almeno 4 mesi prima della data di decorrenza;
- entro 15 giorni dall'invio della piattaforma si terrà un incontro di
illustrazione della stessa e di fissazione della data di apertura del
negoziato che dovrà aver luogo entro 1 mese dall'incontro di illustrazione
della piattaforma;
- a partire dalla data di apertura del negoziato le parti hanno 3 mesi
di tempo per trovare un accordo;
- trascorso questo tempo senza aver trovato un accordo reciprocamente
soddisfacente le parti hanno ulteriori 15 giorni di tempo per concludere
il negoziato ovvero richiedere l'intervento delle Categorie nazionali;
- trascorsi ulteriori 15 giorni senza aver trovato un accordo, le parti
convengono che si richiederà l'intervento di mediazione dell'Assessore
regionale al lavoro. Ciascuna delle parti è abilitata ad avanzare tale
richiesta;
- trascorsi ulteriori 15 giorni dall'inoltro della richiesta di
intervento dell'Assessore senza che l'intervento abbia avuto inizio, le
parti si ritengono libere da ogni vincolo procedurale.
Le parti convengono che i termini sopra indicati sono sospesi per il
periodo 1-31 agosto.
Nel caso che una delle Organizzazioni firmatarie il presente accordo non
partecipi, nel rispetto delle procedure e dei
tempi convenuti, allo
svolgimento dei negoziati, la stessa è impegnata ad applicare gli accordi
raggiunti.
Qualora la piattaforma sindacale per il rinnovo contrattuale sia inviata
dalle XX.XX. oltre i termini previsti, l'eventuale accordo non prevederà
alcun riconoscimento salariale del periodo di ritardo nella presentazione
della piattaforma, nel caso si determini un periodo di carenza.
Qualora, inviata la piattaforma, non si dia luogo all'apertura del
negoziato nei tempi stabiliti da parte delle Organizzazioni
imprenditoriali artigiane, l'eventuale accordo prevederà un riconoscimento
salariale proporzionato al periodo di ritardo nell'apertura delle
trattative, nel caso si determini un periodo di carenza.
Dopo 4 mesi dalla data di decorrenza del CCRIL, nel caso in cui, pur in
presenza di piattaforma, non siano state avviate le trattative, ai
lavoratori interessati verrà comunque corrisposto un incremento
retributivo mensile, la cui entità sarà stata stabilita dai CCNL a titolo
di acconto sui futuri miglioramenti della retribuzione regionale.
In base all'accordo interconfederale 3 agosto - 3 dicembre 1992 al fine di
verificare "l'andamento del settore nella regione" agli effetti della
contrattazione di 2° livello, le parti in sede regionale prenderanno in
esame le eventuali informazioni-elaborazioni raccolte dagli osservatori
regionali. In tale ambito, le parti, sempre a livello regionale, si
attiveranno affinché gli Enti Bilaterali forniscano
agli osservatori i
dati di categoria in loro possesso.
Tale valutazione, che potrà tener conto anche delle dinamiche salariali
specifiche, assumerà gli indicatori come elementi di analisi
dell'andamento del settore metalmeccanico e dell'installazione di
impianti.
Verranno comunque presi in esame i sottoelencati indicatori con le
rispettive fonti o altri indicatori individuati dalle parti a livello
regionale.
- PIL regionale (Fonte: Istituto X. Xxxxxxxxxne);
- valore aggiunto per addetto nell'artigianato (Fonte: Istituto G.
Tagliacarne);
- andamento occupazionale nel settore artigiano (Fonte: INPS/Enti
Bilaterali);
- andamento del settore metalmeccanico e dell'installazione di
impianti, anche in relazione alla sua concentrazione territoriale: n.
delle imprese; n. degli addetti; media dimensionale delle imprese (Fonte:
INPS/CCIAA).
A livello regionale, le parti, inoltre, valuteranno le prospettive future
dell'andamento del settore nella regione, anche alla luce di interventi e
di progetti specifici per l'artigianato metalmeccanico e della
installazione di impianti, tesi ad accrescere la produttività e
l'efficienza delle imprese e del sistema artigiano. CONTRATTAZIONE REGIONALE IN VIGENZA DEL PRESENTE CCNL
In considerazione dei tempi occorsi alla definizione dell'accordo
contrattuale le parti concordano che, xxxxx restando i tempi previsti
dalle procedure e la decorrenza dei singoli accordi di 2° livello, le
piattaforme relative al livello regionale di contrattazione possono essere
presentate fino al 31.7.98.
L'incremento retributivo mensile di cui all'ultimo comma delle procedure
per la contrattazione regionale è stabilito nella misura del 25% della
media degli incrementi retributivi pattuiti nei contratti regionali
sottoscritti, durante la vigenza del presente CCNL, sino a quel momento.
Le parti convengono che i 4 mesi di cui al citato comma scadono il
31.12.98.
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
Le parti si impegnano ad armonizzare il presente CCNL con le eventuali
novità che potranno essere introdotte in sede di verifica dell'accordo
interconfederale del 1992 e del protocollo per la politica dei redditi del
1993.
Art. 5 - OCCUPAZIONE FEMMINILE E PARI OPPORTUNITÀ
A livello nazionale le parti convengono di costituire una Commissione che
affronti i problemi inerenti l'occupazione femminile e l'applicazione
della legge 10.4.91 n. 125 sulle pari opportunità nei settori artigiani
metalmeccanico e dell'installazione di impianti.
A livello regionale e territoriale, in applicazione dell'accordo
interconfederale del 21.7.88, le parti convengono che i Comitati
paritetici, nella progettazione e sperimentazione di azioni positive e di
pari opportunità, possano avvalersi dei dati a disposizione degli
Osservatori e di esperti scelti di comune accordo dalle parti.
Compito dei Comitati sarà inoltre quello di proporre alle parti il
percorso di realizzazione dei progetti di azioni positive.
Art. 6 - DELEGA SINDACALE
L'impresa opererà la trattenuta dei contributi sindacali previo rilascio
di delega individuale firmata dall'interessato. La delega può essere
revocata in qualsiasi momento e il lavoratore potrà rilasciarne una nuova.
Con la retribuzione del mese di ottobre di ogni anno l'impresa provvederà
ad inserire nella busta paga di tutti i dipendenti un modulo di delega per
la riscossione dei contributi sindacali.
Art. 7 - PROTOCOLLO SULLE MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLE RITENUTE DELLA
QUOTA CONTRATTUALE ORDINARIA PER ATTIVITÀ SVOLTE PER LA
REALIZZAZIONE DEL TESTO CONTRATTUALE E SUA DIFFUSIONE
Sulla base delle intese intercorse in occasione del rinnovo del CCNL per
le imprese artigiane del settore metalmeccanico e dell'installazione di
impianti si è convenuto quanto segue:
1) Le aziende effettueranno una ritenuta di £. 35.000 sulla retribuzione
del mese di luglio 1998 per la realizzazione e diffusione del testo
contrattuale.
2) Ai lavoratori iscritti alle XX.XX. FIM-CISL, FIOM-
CGIL, UILM-UIL, ai
quali la quota associativa viene trattenuta sulla retribuzione, tale
prelievo non sarà operato in quanto già compreso nella normale quota
associativa mensile che continuerà ad essere trattenuta e versata secondo
le misure in atto.
3) Le aziende provvederanno a portare a conoscenza dei lavoratori entro
il 15.7.98, il testo del presente articolo, con ogni adeguato mezzo,
preferibilmente mediante affissione.
4) Entro il termine perentorio del 30.7.98, il lavoratore potrà fare
espressa rinuncia alla trattenuta, mediante dichiarazione individuale
autografa all'azienda, inviata solo per conoscenza alle XX.XX. regionali
FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL.
5) La materia in oggetto è di competenza delle XX.XX. e dei singoli
lavoratori e non comporta iniziativa per le aziende le quali si
limiteranno pertanto all'applicazione della procedura di trattenuta e
versamento.
6) Le imprese artigiane verseranno le somme di cui sopra nel conto
corrente bancario n. 45447 intestato a FIM-FIOM-UILM Nazionali - contratti
artigiani - della BNL, sede Centrale, xxx Xxxxxxxxx 0, XXXX - COD CAB
03200 - COD ABI 01005.
7) Nel caso di versamento diretto dell'azienda singola dovrà essere
specificato il numero dei dipendenti a cui si riferiscono le quote e la
ragione sociale dell'impresa.
8) Nel caso di versamento tramite le Associazioni artigiane, le
Associazioni stesse dovranno specificare il numero delle aziende, il
numero totale dei lavoratori aderenti e l'esatta denominazione e indirizzo
dell'Associazione artigiana che effettua il versamento.
9) Le imprese consegneranno il testo contrattuale ai lavoratori ai quali
è stata effettuata la trattenuta di cui al presente articolo.
10) Di norma, salvo diversa pattuizione tra le parti intervenute a
livello regionale, il testo contrattuale sarà distribuito alle imprese
dalle OO.AA. sulla base delle quote versate e della documentazione
pervenuta.
11) Ai lavoratori iscritti alle XX.XX. FIM-CISL, FIOM-
CGIL e UILM-UIL, il
testo contrattuale verrà fornito dalle XX.XX. stesse.
Art. 8 - PERMESSI RETRIBUITI PER CARICHE SINDACALI
È stabilito che per i dirigenti sindacali, facenti parte di organismi
direttivi nazionali, regionali, provinciali, occupati in imprese che
abbiamo almeno 8 dipendenti, compresi gli apprendisti, verranno concessi
permessi nella misura di 5 ore mensili (anche cumulativi per trimestre).
Art. 9 - DIRITTO DI ASSEMBLEA
Vengono riconosciute a titolo di diritto di assemblea
10 ore annue di
permessi retribuiti per ogni lavoratore dipendente da usufruirsi collettivamente.
Le ore di permesso sono da considerarsi nell'ambito dell'orario di lavoro
e le assemblee si terranno all'inizio o alla fine dello stesso.
L'assemblea si svolge di norma fuori dai locali dell'impresa ma in
presenza di locali idonei può svolgersi anche all'interno, previ accordi
tra datore di lavoro e lavoratori dipendenti.
La richiesta di convocazione di assemblea sarà presentata al datore di
lavoro con preavviso di 48 ore anche riducibili a 24 in caso di urgenza
con l'indicazione specifica dell'orario di svolgimento.
Art. 10 - LAVORATORI STUDENTI
Resta confermato quanto stabilito con l'accordo
23.1.74 che, oltre la
corresponsione della retribuzione per i giorni di assenza per esami, a
tutti i lavoratori studenti verranno concessi permessi retribuiti nella
misura di 20 ore annue, previa certificazione.
Art. 11 - DIRITTO ALLO STUDIO
Per i lavoratori delle imprese artigiane che occupano almeno 5 dipendenti
deve essere messo a disposizione un ammontare di ore retribuite
conteggiate aziendalmente nel triennio e corrispondenti a 10 ore annue per
ogni lavoratore avente diritto.
Tale monte-ore viene costituito al fine di permettere che ogni lavoratore
possa frequentare corsi di studio presso istituti pubblici o legalmente
riconosciuti.
A tale scopo ogni lavoratore può usufruire di un massimo di 150 ore
retribuite ogni 3 anni, godibili anche in un solo anno fino ad esaurimento
del monte-ore aziendale e sempreché il corso al quale il lavoratore
intende partecipare si svolga per un numero di ore almeno doppio di quelle
richieste come permesso retribuito.
I lavoratori dovranno fornire all'azienda un certificato di iscrizione al
corso e successivamente certificati di frequenza con l'indicazione delle
ore relative.
Possono usufruire dei permessi retribuiti nelle misure sopra indicate,
escludendo comunque criteri di contemporaneità (si intende con ciò che un
solo lavoratore all'anno può usufruire del diritto):
a) 1 solo lavoratore per triennio nelle aziende da
5 a 9 dipendenti aventi diritto;
b) 2 lavoratori per triennio nelle aziende da 10 a 14 dipendenti aventi
diritto;
c) 3 lavoratori per triennio nelle aziende da 15 a 19 dipendenti aventi
diritto e via, via procedendo per i multipli di 5.
Possono usufruire dei permessi retribuiti per la frequenza ai corsi
scolastici enunciati tutti i lavoratori dipendenti con esclusione degli
apprendisti soggetti all'obbligo di frequenza dei corsi professionali
previsti dalla legge n. 25 del 19.1.55.
Dichiarazione congiunta.
Le parti si impegnano ad affrontare e possibilmente risolvere a livello
provinciale le difficoltà che possono sorgere in relazione al limite di
150 ore, per la frequenza dei lavoratori ai corsi di alfabetizzazione.
Art. 12 - TUTELA DEI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI
Le parti, in attuazione della legge 11.5.90 n.
108 (Disciplina dei
licenziamenti individuali), esprimono la comune volontà di applicare le
norme in essa contenute nell'intento di favorire la soluzione di eventuali
vertenze nelle sedi stragiudiziali secondo lo spirito della legge stessa,
utilizzando le sedi permanenti istituite dall'accordo interconfederale -
intercategoriale del 21.7.88 o, nella fase di realizzazione di queste,
attraverso la costituzione di specifiche commissioni di conciliazione per
le quali le parti firmatarie si impegnano a designare i rispettivi
componenti a livello territoriale.
Art. 13 - AMBIENTE DI LAVORO
I lavoratori e gli artigiani hanno un comune interesse all'applicazione
delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie
professionali e all'attuazione delle misure idonee a tutelare la salute e
l'integrità fisica nell'ambiente di lavoro; pertanto le parti si impegnano
ad operare affinché l'azione di prevenzione dei servizi di medicina del
lavoro a ciò preposti trovi attuazione anche nell'ambiente di lavoro delle
imprese artigiane.
I lavoratori mediante i rappresentanti di cui all'art. 3, o a richiesta
delle maestranze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme
per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e
promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure
idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.
Per concordare ogni intervento in materia di prevenzione e di igiene
ambientale nelle imprese artigiane, le parti si incontreranno a livello
provinciale e regionale.
Tali incontri, che si terranno di norma una volta all'anno su richiesta di
una delle parti, tenderanno alla stesura delle mappe di rischio locali e
alla determinazione dei relativi interventi dei servizi alla prevenzione.
L'attuazione degli interventi concordati è di competenza dei servizi di
igiene e di sicurezza del lavoro e di prevenzione abilitati, anche
mediante stipula di apposite convenzioni.
Le Confederazioni artigiane si impegnano a promuovere iniziative atte a
favorire le conoscenze relative alle sostanze usate nelle lavorazioni
artigiane in relazione ai loro effetti sulla salute e sugli ambienti di
vita e di lavoro.
Art. 14 - PERIODO DI PROVA
L'assunzione in servizio del lavoratore avviene con un periodo di prova
che deve risultare da atto scritto.
Durante tale periodo è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto
di lavoro in qualsiasi momento senza preavviso né relativa indennità
sostitutiva.
La retribuzione che verrà corrisposta al lavoratore per le ore di servizio
effettivamente prestate durante il periodo di prova, sarà quella pattuita
e comunque non inferiore al minimo contrattuale previsto per la categoria
professionale della classificazione unica per la quale il lavoratore è
stato assunto o in cui abbia svolto le mansioni.
Qualora alla scadenza del periodo di prova l'impresa non proceda alla
disdetta del rapporto di lavoro, il lavoratore si intenderà senz'altro
confermato in servizio a tutti gli effetti dal giorno dell'assunzione.
La durata del periodo di prova è regolata come segue:
- per le categorie professionali operaie inquadrate nel 6° e nel 5°
livello: 4 settimane;
- per le categorie professionali operaie inquadrate a partire dal 4°
livello: 6 settimane;
- per i lavoratori con qualifica di impiegati: 3 mesi.
Art. 14 bis - ESCLUSIONE DALLE QUOTE DI RISERVA
Ai sensi del comma 2, dell'art. 25 della legge 23.7.91
n. 223, non sono
computabili, ai fini della determinazione della riserva le assunzioni dei
lavoratori cui sia assegnata una qualifica ricompresa nei livelli 1, 2,
2b, 3 e 4.
Sono comunque esclusi i lavoratori assunti da adibire a mansioni di
custodia, fiducia e sicurezza.
I lavoratori assunti tra le categorie riservatarie previste dal comma 5
dell'art. 25 della legge 23.7.91 n. 223, saranno computabili ai fini della
copertura dell'aliquota di riserva di cui ai commi 1 e 6 dell'art. 25
citato, anche quando vengano inquadrati nelle qualifiche precedentemente
individuate.
Art. 15 - CLASSIFICAZIONE DEI LAVORATORI
I lavoratori sono inquadrati in una classificazione unica articolata su 6
categorie professionali e 7 livelli retributivi, ai quali corrispondono
eguali valori minimi tabellari mensili secondo le tabelle indicate
all'art. 25.
CATEGORIE PROFESSIONALI
Prima Seconda Seconda bis Terza Quarta Quinta Sesta
A) MOBILITÀ PROFESSIONALE
I lavoratori (ex impiegati) inquadrati nella 6a categoria, intendendosi
per tali i lavoratori di 1° impiego, dopo un periodo di permanenza nella
stessa di 12 mesi comprensivi del periodo di prova, passeranno
automaticamente al 5° livello professionale.
Le parti convengono che i lavoratori (ex operai) inquadrati nella 6a
categoria della classificazione unica, dopo 24 mesi di permanenza nella
stessa acquisiranno il livello retributivo della 5a categoria.
B) DECLARATORIE, ESEMPLIFICAZIONI DEI PROFILI E ESEMPI
L'inquadramento dei lavoratori nelle categorie previste dal presente
articolo avviene sulla base delle declaratorie generali, delle
esemplificazioni, dei profili professionali e degli esempi. Gli esempi si
riferiscono genericamente alla figura professionale del lavoratore e
pertanto sono prevalentemente formulati in termini ricorrenti.
I requisiti indispensabili derivanti dalle caratteristiche e dai
presupposti professionali indicati nelle declaratorie e dai contenuti
professionali specifici nei profili, consentono, per analogia, di
inquadrare le figure professionali dei lavoratori con funzioni generiche e
dei lavoratori della 6a categoria, non indicate perché già
sufficientemente definite nelle declaratorie.
SETTORE AUTORIPARAZIONE
In questo settore non sono inquadrati i lavoratori dei livelli 1° e 2°
bis.
SECONDA CATEGORIA
Appartengono a questa categoria:
- i lavoratori amministrativi che con specifica collaborazione,
svolgono funzioni direttive o che richiedono particolare preparazione e
capacità professionale, con discrezionalità di poteri e con facoltà di
decisione e autonomia di iniziativa nei limiti delle sole direttive
generali loro impartite;
- i lavoratori che svolgono nell'ambito della loro attività e sulla
base di indicazioni generali compiti di segreteria o assistenza
raccogliendo e selezionando dati e notizie provenienti da varie fonti
elaborandone sintesi e valutandoli per sistemare e completare in forma
corretta e sintetica eventuali proposte di soluzione dei problemi in
questione e svolgono compiti di collegamento fra l'impresa in cui operano
ed enti esterni; "DIRETTORE AMMINISTRATIVO"
- i lavoratori che, sulla base di indicazioni generali e anche
avvalendosi di procedure esistenti, provvedono nell'ambito della loro
attività, all'elaborazione, analisi, controllo e verifica di fatti
amministrativi, formulano sintesi di situazioni preventiva e consuntiva
necessarie alla stesura di risultanze economiche e patrimoniali e, se del
caso, contribuiscono all'adeguamento di metodi e procedure contabili.
"CONTABILE (TRATTASI DI LAVORATORE LAUREATO O DIPLOMATO)"
TERZA CATEGORIA
Appartengono a questa categoria:
- i lavoratori che oltre a possedere tutte le caratteristiche indicate
per la categoria inferiore con scelta della successione delle operazioni
dei mezzi e attrezzature, delle modalità di esecuzione e con
l'interpretazione critica dei disegni e/o degli schemi funzionali, quando
esistono, eseguono con autonomia operativa delle decisioni, interventi di
elevato grado o complessità per l'individuazione e valutazione dei guasti
e per la loro riparazione, assicurando il grado di qualità richiesto e/o
le caratteristiche funzionali prescritte con il pieno utilizzo di
apparecchiature idonee e banchi di prova, e ove richiesto ricercano e
individuano sul catalogo dei ricambi particolari occorrenti, e/o
coordinano e programmano gli interventi di altri lavoratori;
- i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività
amministrative caratterizzate da adeguata autonomia operativa nei limiti
dei principi, norme, procedure valevoli per il campo di attività in cui
operano e che richiedono un diploma di scuola media superiore o
corrispondente conoscenza ed esperienza.
QUARTA CATEGORIA
Appartengono a questa categoria:
- i lavoratori che sulla base di indicazioni, disegni e/o schemi
equivalenti procedono con specifica autonomia all'individuazione di guasti
aventi carattere di variabilità e casualità ed
eseguono (con l'ausilio
delle attrezzature a disposizione) interventi di riparazione di elevata
precisione e/o di natura complessa su complessivi e loro parti,
assicurando il grado di qualità richiesto e le caratteristiche funzionali;
- i lavoratori che sulla base di indicazioni, disegni o schemi
equivalenti, cicli di lavorazione attrezzano opportunamente semplici
macchine operatrici (torni, frese, rettifiche) e banchi prova eseguendo
con elevata precisione lavori anche complessi di aggiustaggio e
sistemazione di particolari occorrenti per interventi di riparazione;
- i lavoratori che sulla base delle indicazioni, schemi e/o cicli di
lavorazione e con pratica dei mezzi e metodi operativi eseguono lavori di
saldatura (compresa quella su acciaio inossidabile) di natura complessa
per l'aggiustaggio e la sistemazione di particolari occorrenti per la
riparazione;
- i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività di
semplice coordinamento e controllo di carattere amministrativo o attività
esecutive di particolare rilievo rispetto a quelle previste per la
categoria precedente.
QUINTA CATEGORIA
Appartengono a questa categoria:
- i lavoratori che sulla base di precise indicazioni eseguono
interventi di normale difficoltà su complessivi o loro parti; riparazione
o riattivazione di guasti a carattere ricorrente o
comunque di lieve entità;
- i lavoratori che sulla base di precise indicazioni eseguono con
l'ausilio e l'utilizzo di adeguate attrezzature e macchinari d'uso lo
stacco, il riattacco e l'eventuale sostituzione di particolari e/o
complessivi e/o in affiancamento a lavoratori di categoria superiore a
seconda della complessità dell'intervento;
- lavoratori qualificati che svolgono attività esecutive di natura
amministrativa che richiedono in modo particolare preparazione e pratica
di ufficio o corrispondente esperienza di lavoro.
SESTA CATEGORIA
Appartengono a questa categoria:
- i lavoratori che svolgono attività per abilitarsi alle quali
occorrono un breve periodo di pratica e conoscenze professionali di tipo
elementare;
- i lavoratori che sulla base di precise e dettagliate istruzioni e
secondo procedure prestabilite svolgono nel settore amministrativo
esecutive attività semplici di servizio;
- i lavoratori che svolgono attività manuali semplici non direttamente
collegate al processo produttivo per le quali non occorrono conoscenze
professionali.
SETTORE INSTALLAZIONE DI IMPIANTI
In questo settore non sono inquadrati i lavoratori del
1° livello. SECONDA CATEGORIA
Appartengono a questa categoria:
- i lavoratori amministrativi che con specifica collaborazione,
svolgono funzioni direttive o che richiedono particolare preparazione e
capacità professionale, con discrezionalità di poteri e con facoltà di
decisione e autonomia di iniziativa nei limiti delle sole direttive
generali loro impartite;
- i lavoratori che svolgono nell'ambito della loro attività e sulla
base di indicazioni generali compiti di segreteria o assistenza
raccogliendo e selezionando dati e notizie provenienti da varie fonti e
elaborandone sintesi e valutandoli per sistemare e completare in forma
corretta e sintetica eventuali proposte di soluzione dei problemi in
questione e svolgono compiti di collegamento fra l'impresa in cui operano
ed enti esterni; "DIRETTORE AMMINISTRATIVO"
- i lavoratori che, sulla base di indicazioni generali e anche
avvalendosi di procedure esistenti, provvedono nell'ambito della loro
attività, all'elaborazione, analisi, controllo e verifica di fatti
amministrativi, formulano sintesi di situazione preventiva e consuntiva
necessaria alla stesura di risultanze economiche e patrimoniali e, se del
caso, contribuiscono all'adeguamento di metodi e procedure contabili.
"CONTABILE (TRATTASI DI LAVORATORE LAUREATO O DIPLOMATO)"
SECONDA CATEGORIA BIS
Le parti concordano l'accesso alla 2a categoria bis per professionalità
operaie secondo la seguente declaratoria:
- lavoratori che oltre a possedere tutte le caratteristiche previste
per la categoria inferiore, svolgono funzioni di coordinamento del
processo produttivo nell'installazione degli impianti, con piena
responsabilità e autonomia operativa nell'ambito di lavorazioni
tecnologicamente molto avanzate.
I lavoratori che accederanno, con l'entrata in vigore del contratto, a
tale categoria manterranno la normativa parte II (ex operai) del CCNL.
TERZA CATEGORIA
Appartengono a questa categoria:
- i lavoratori che, oltre a possedere i requisiti della 4a, compiono in
autonomia e perizia esecutiva, con lettura e interpretazioni critiche di
disegni, schemi e progetti, complessi e con la conoscenza e nel rispetto
delle normative tecniche e di legge, la costruzione, installazione e
riparazione di impianti di elevato grado di difficoltà predisponendone la
messa in servizio con delibera funzionale e con la realizzazione degli
schemi funzionali (bozze); e/o coordinano e programmano altri lavoratori
con competenze tecnico-pratiche gestendo gli stadi di avanzamento lavori e
di materiali (documentazione relativa al magazzino e alle attività di
cantiere);
- i lavoratori che, con specifica collaborazione,
svolgono attività
amministrative, caratterizzate da adeguata autonomia operativa nei limiti
dei principi, norme, procedure valevoli per il campo di attività in cui
operano e che richiedono un diploma di scuola media superiore o
corrispondente conoscenza ed esperienza.
QUARTA CATEGORIA
Appartengono a questa categoria:
- i lavoratori che, oltre a possedere i requisiti della 5a,
costruiscono con perizia e specifica autonomia un impianto, sulla base di
indicazioni e/o disegni e/o schemi equivalenti; predispongono ed eseguono
le ordinarie prove di funzionamento di impianti complessi con controllo
dei relativi dispositivi di sicurezza;
- individuano ed effettuano riparazione di guasti e/o svolgono attività
di semplice coordinamento di altri lavori;
- effettuano valutazioni sulla condotta e il risultato delle
lavorazioni senza responsabilità relativa alla stima dei tempi;
- realizzano saldature in opera di particolare difficoltà;
- compilano una descrizione tecnica del lavoro svolto in cantiere;
- i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività di
semplice coordinamento e controllo di carattere amministrativo o attività
esecutive di particolare rilievo rispetto a quelle previste per la
categoria precedente.
QUINTA CATEGORIA
Appartengono a questa categoria:
- i lavoratori che, sulla base di dettagliate indicazioni e/o schemi
e/o disegni e/o circuiti di semplice lettura, eseguono impianti mediante
l'utilizzo di appropriate attrezzature e relative strumentazioni;
- scelgono materiali e strumentazioni necessari al lavoro che eseguono;
- misurano, dimensionano ed assemblano i componenti di un impianto
mediante le idonee tecniche di giunzione di normale difficoltà;
- eseguono normali lavorazioni del tubo a caldo e a freddo (piegatura,
filettatura, ecc.);
- individuano ed effettuano riparazioni di guasti di facile rilevazione
e di normale difficoltà;
- effettuano la manutenzione degli impianti, con il possesso, ove le
vigenti norme di legge lo richiedano, del certificato di abilitazione o
patentino rilasciato dagli organi competenti;
- effettuano prove di combustione e rendimento delle apparecchiature
bruciatori);
- qualora necessario compilano bolle di accompagnamento e analoghe
documentazioni;
- i lavoratori qualificati che svolgono attività esecutive di natura
amministrativa che richiedono in modo particolare preparazione e pratica
di ufficio o corrispondente esperienza di lavoro.
SESTA CATEGORIA
Appartengono a questa categoria:
- i lavoratori che svolgono attività per abilitarsi alle quali
occorrono un breve periodo di pratica e conoscenze professionali di tipo
elementare;
- i lavoratori che conducono impianti provvedendo alla loro
alimentazione e sorveglianza;
- i lavoratori che, coadiuvando il lavoratore di categoria superiore,
eseguono lavori semplici di costruzione e/o di montaggio di impianti e
loro parti;
- i lavoratori che sulla base di precise e dettagliate istruzioni e
secondo procedure prestabilite svolgono nel settore amministrativo
esecutive attività semplici di servizio;
- i lavoratori che svolgono attività manuali semplici non direttamente
collegate al processo produttivo per le quali non occorrono conoscenze
professionali.
SETTORE MECCANICA DI PRODUZIONE PRIMA CATEGORIA
Appartengono a questa categoria:
- i lavoratori che, oltre alle caratteristiche indicate nella
declaratoria della 2a categoria e a possedere notevole esperienza
acquisita a seguito di prolungato esercizio delle funzioni, siano preposti
ad attività di coordinamento della produzione fondamentale dell'impresa o
che svolgono attività di alta specialità e importanza ai fini dello
sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali;
- i lavoratori che, sulla base delle sole direttive generali,
realizzano nell'ambito del loro campo di attività studi di progettazione o
di pianificazione operativa per il conseguimento degli obiettivi aziendali
provvedendo alla loro impostazione e al loro sviluppo, realizzandone i
relativi piani di lavoro, ricercando, ove necessario, sistemi e
metodologie innovative e, se del caso, coordinando altri lavori.
Ad esempio:
- Progettista di complessi.
- Specialista di sistemi di elaborazione dati.
- Ricercatore (trattasi di lavoratori laureati). SECONDA CATEGORIA
Appartengono a questa categoria:
- i lavoratori amministrativi che, con specifica collaborazione,
svolgono funzioni direttive o che richiedono particolare preparazione e
capacità professionale, con discrezionalità di poteri e con facoltà di
decisione e autonomia di iniziativa nei limiti delle sole direttive
generali loro impartite;
- i lavoratori che svolgono nell'ambito della loro attività e sulla
base di indicazioni generali compiti di segreteria o assistenza
raccogliendo e selezionando dati e notizie provenienti da varie fonti
elaborandone sintesi e valutandoli per sistemare e completare in forma
corretta e sintetica eventuali proposte di soluzione dei problemi in
questione e svolgono compiti di collegamento fra l'impresa in cui operano
ed enti esterni; "DIRETTORE AMMINISTRATIVO"
- i lavoratori che, sulla base di indicazioni generali e anche
avvalendosi di procedure esistenti, provvedono nell'ambito della loro
attività, all'elaborazione, analisi, controllo e verifica di fatti
amministrativi, formulano sintesi di situazione preventiva e consuntiva
necessarie alla stesura di risultanze economiche e patrimoniali e, se del
caso, contribuiscono all'adeguamento di metodi e procedure contabili.
"CONTABILE (TRATTASI DI LAVORATORE LAUREATO O DIPLOMATO)"
SECONDA CATEGORIA BIS
Appartengono a questa categoria:
- i lavoratori che, con le caratteristiche di cui al 3° punto della
declaratoria del livello successivo, svolgono coordinamento e controllo di
attività tecniche nell'ambito dell'impresa;
- i lavoratori che, sulla base di istruzioni e metodologie in uso,
anche con riferimento a documenti quali disegni o schemi equivalenti,
effettuano nell'ambito del loro campo di attività, prove per il controllo
delle caratteristiche chimiche, fisiche, tecnologiche, funzionali,
dimensionali, di materiali o apparecchiature o loro parti, anche prodotte
a serie, definendo le operazioni e le attrezzature e gli strumenti da
utilizzare e le relative modalità di impiego e di rilevazione dei dati,
interpretano ed elaborano i risultati e redigono, se necessario, la
relazione tecnica e gli opportuni diagrammi e, se del caso, forniscono ad
altri lavoratori l'opportuna assistenza per la scelta e la predisposizione
degli strumenti o attrezzature; "TECNICO DI LABORATORIO"
- i lavoratori che, sulla base delle istruzioni o con riferimento a
schemi esistenti, eseguono con tavole grafiche e/o con supporti
elettronici CAD/CAB/CAE disegni costruttivi di particolari complessi o di
sottogruppi di uno studio d'assieme o di apparecchiature o attrezzature di
equivalente complessità definendo dimensioni, quote, materiali,
tolleranze, mediante l'uso di tabellari e/o norme di fabbricazione e/o
metodi di calcolo e/o archivi elettronici e normalmente preparando la
relativa distinta dei materiali; "DISEGNATORE PROGETTISTA"
- i lavoratori che effettuano la costruzione di apparecchiature e/o
pannelli elettronici prototipici di impegnativa realizzazione e
finalizzati a un progetto complesso, per il rilievo e la traduzione di
grandezze fisiche, o di comando.
Ricercano in base all'interpretazione di schemi elettrici, disegni,
norme, schemi di progetto o sole indicazioni di massima, le
caratteristiche funzionali e i comportamenti da impiegare, individuano
le dimensioni di ingombro in relazione al tipo di impiego e di
condizioni di esercizio.
Definiscono ed eseguono diverse operazioni necessarie alla realizzazione
delle apparecchiature.
Effettuano il collaudo finale mediante l'impiego di strumentazione
specifica (oscilloscopio, amplificatore, registratore, ecc.),
verificando la funzionalità globale del prodotto effettuano le
successive riparazioni con ricerca guasti sulla parte elettronica.
Rilevano le eventuali incongruenze e collaborano con i tecnici
sperimentatori per il superamento di difficoltà e per il miglioramento
delle caratteristiche funzionali; "ELETTRONICO DI COSTRUZIONE"
Le parti concordano l'accesso alla 2a categoria bis per professionalità
operaie secondo la seguente declaratoria: lavoratori che oltre a possedere
tutte le caratteristiche previste dalla categoria inferiore, svolgono
anche funzioni di coordinamento dell'intero processo produttivo nel
settore della produzione, con piena responsabilità anche tecnica e
autonomia operativa nell'ambito di lavorazioni tecnologicamente molto
avanzate.
I lavoratori che accederanno, con l'entrata in vigore del contratto, a
tale categoria manterranno la normativa parte II (ex operai) del CCNL.
TERZA CATEGORIA
Appartengono a questa categoria:
- i lavoratori che, oltre a possedere tutte le caratteristiche indicate
per l'operaio specializzato (4a categoria) congiuntamente compiano
operazioni su tutti gli apparati, apparecchiature e complessi stessi,
svolgono normalmente le funzioni di guida e
controllo, esercitando un
certo potere di autonomia e di iniziativa per la condotta e i risultati
delle lavorazioni;
- i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività
amministrative caratterizzate da adeguata autonomia operativa nei limiti
dei principi, norme e procedure valevoli per il campo di attività in cui
operano e che richiedono un'adeguata esperienza lavorativa maturata nella
stessa area amministrativa o diploma di scuola media superiore;
- i lavoratori che eseguono tutte le operazioni di attrezzaggio, di
preparazione e di scelta degli utensili, dell'impostazione dei parametri
geometrici e tecnologici di lavorazione, di macchine a controllo numerico,
e che tramite la lettura critica dei disegni e/o programmi, sanno
intervenire sulla macchina, anche attraverso una programmazione di
consolle multiassiale realizzando pezzi di elevata difficoltà;
"OPERATORE/PROGRAMMATORE DI C.N."
- i lavoratori che, con scelta della successione delle operazioni dei
mezzi e della modalità di esecuzione con l'interpretazione critica dei
disegni e/o schemi funzionali, eseguono qualsiasi intervento di elevato
grado o complessità per l'individuazione e la valutazione dei guasti e per
la loro riparazione su apparecchiature, anche a serie, e/o loro parti
principali assicurando il grado di qualità richiesto e/o le
caratteristiche funzionali prescritte; "RIPARATORE"
- i lavoratori che, con scelta della successione
delle operazioni,
delle modalità e dei mezzi di esecuzione, e con l'interpretazione critica
del disegno eseguono qualsiasi lavoro di elevato grado di difficoltà per
il collaudo delle caratteristiche dimensionali di attrezzature,
macchinario, parti anche di provenienza esterna, e se necessario, per i
relativi posizionamenti e tracciature, avvalendosi di qualsiasi strumento
di misura e valutando e segnalando le anomalie riscontrate;
"COLLAUDATORE"
- i lavoratori che, con scelta della successione delle operazioni e
delle modalità e dei mezzi di esecuzione, eseguono con l'interpretazione
critica del disegno di qualsiasi lavoro di elevato grado di difficoltà in
relazione al ristretto campo delle tolleranze agli accoppiamenti da
realizzare e al grado di finitura o per la costruzione su banco o su
macchine operatrici non attrezzate, o per il montaggio di attrezzature o
macchinario, o loro parti con eventuale delibera funzionale;
"MONTATORE MACCHINARIO - MONTATORE SU BANCO - COSTRUTTORE SU MACCHINE"
- i lavoratori che, con scelta della successione delle operazioni, dei
mezzi di esecuzione, con l'interpretazione critica del disegno, eseguono
qualsiasi lavoro di saldatura di elevato grado di difficoltà anche in
riferimento a:
· esecuzione del lavoro in tutte le posizioni presenti nello specifico
campo di attività del lavoratore (per es. sopra testa);
· cicli di prova prescritti da Enti esterni o cicli di prova
equivalenti;
· tolleranze riferite a larghezze, struttura, spessore, raggio di
curvatura, penetrazione dei cordoni e loro passo; "SALDATORE"
- i lavoratori che con scelta della successione delle operazioni e
delle modalità e dei mezzi di esecuzione, eseguono con l'interpretazione
critica del disegno anche costruttivo la costruzione di qualsiasi modello
in legno di elevato grado di difficoltà con determinazione del disegno
anche mediante calcolo dei dati e delle quote necessarie e con la
costruzione dei calibri di controllo occorrenti; "MODELLISTA IN LEGNO"
- lavoratori che, con scelta della successione delle operazioni dei
mezzi e delle modalità di esecuzione con l'interpretazione critica del
disegno, eseguono qualsiasi lavoro di elevato grado di difficoltà per la
formatura a mano con modelli o casse d'anima, forniscono, se necessario,
indicazioni per modifiche da apportare ai modelli o alle casse d'anima e
per la predisposizione di sagome di sostegno, xxxxxxxx, ecc., che nei
lavori di fonderia artistica provvedono in autonomia alla conduzione del
forno con conoscenza della composizione delle leghe ed effettuano
inoculazioni in siviera e provini sulle leghe di fusione, in grado di
eseguire lavori artistici con bassorilievi, getti di campane, ecc.;
"FORMATORE A MANO - ANIMISTA A MANO - FONDITORE"
- i lavoratori che progettano e realizzano quadri elettrici e loro
relative interconnessioni e carpenteria meccanica di supporto sulla base
di una conoscenza approfondita delle caratteristiche
della componentistica
elettrica e meccanica, controllano il processo delle lavorazioni fornendo
elementi necessari alla verifica della qualità degli apparati
elettromeccanici eseguiti e gestiscono al contempo il magazzino e
l'approvvigionamento dei materiali; "OPERATORE ELETTROMECCANICO"
- i lavoratori che progettano e realizzano schede elettroniche e loro
relative interconnessioni anche a livello di prototipo sulla base di una
conoscenza approfondita delle caratteristiche della componentistica,
controllano il processo delle lavorazioni fornendo elementi necessari alla
verifica della qualità delle apparecchiature eseguite e gestiscono al
contempo il magazzino e l'approvvigionamento dei materiali;
"OPERATORE ELETTRONICO"
- i lavoratori che, in base alle istruzioni e applicando procedure
operative relative al sistema contabile adottato nell'ambito dello
specifico campo di competenza, imputano, contabilizzano dati, sistemano,
chiudono conti, anche elaborando situazioni preventive e/o consuntive
anche con l'utilizzo di strumenti informatici; "CONTABILE"
QUARTA CATEGORIA
Appartengono a questa categoria:
- i lavoratori che compiono a regola d'arte e secondo le prescrizioni o
indicazioni tecniche di lavorazione tutti i lavori la cui specialità o
complessità richiedano: adeguate cognizioni tecnico pratiche e conoscenza
interpretativa del disegno acquisite attraverso
istituti professionali di
Stato o titolo parificato e regolarmente riconosciuto oppure particolari
capacità e abilità corrispondenti alle cognizioni tecnico pratiche
conseguite mediante il necessario tirocinio o acquisite mediante la
pratica esperienza nel lavoro;
- i lavoratori che con specifica collaborazione, svolgono attività di
semplice coordinamento e controllo di carattere amministrativo o attività
esecutive di particolare rilievo rispetto a quelle previste per la
categoria precedente;
- i lavoratori che conducono una o più macchine operatrici attrezzate
automatiche o semiautomatiche, o a trasferimento, o a teste multiple, sia
tradizionali che a controllo numerico, e che eseguono tutti gli interventi
necessari per l'impegnativa messa in fase delle attrezzature in funzione
di ristrette tolleranze, l'impegnativa sostituzione di utensili e le
relative registrazioni, l'adattamento dei parametri di lavorazione, e che
siano in grado di programmare l'esecuzione di pezzi di normale difficoltà,
effettuando ove previsto il controllo delle operazioni eseguite;
"ADDETTO MACCHINE OPERATRICI"
- i lavoratori che provvedono alla preparazione e avviamento di
macchine operatrici affidate ad altro personale richiedenti attrezzamenti
di normale difficoltà, registrazioni e messe a punto, l'adattamento dei
parametri di lavorazione, la scelta e predisposizione degli utensili e
degli strumenti di misura, eseguendo i primi pezzi o assistendo gli
addetti alla conduzione nell'esecuzione dei primi
pezzi e fornendo le
necessarie informazioni intervenendo durante la lavorazione per la
correzione di eventuali anomalie; "ATTREZZATORE DI MACCHINA"
- i lavoratori che, sulla base delle indicazioni, disegni o schemi
equivalenti, procedono all'individuazione dei guasti aventi carattere di
variabilità e casualità ed eseguono interventi per la loro riparazione di
elevata precisione e/o di natura complessa su apparecchiature anche a
serie o loro parti, assicurando il grado di qualità richiesto e/o le
caratteristiche funzionali prescritte; "RIPARATORE"
- i lavoratori che, sulla base di indicazioni o disegni effettuano
lavori di natura complessa per il controllo delle caratteristiche
dimensionali di attrezzature, macchinario, parti anche di provenienza
esterna, con la scelta e la predisposizione degli strumenti di misura
segnalando eventuali anomalie; "COLLAUDATORE"
- i lavoratori che, sulla base di prescrizioni, metodi di analisi o di
misurazione, capitolati, disegni o schemi equivalenti, eseguono prove di
natura complessa per il controllo delle caratteristiche fisiche, chimiche
e tecnologiche funzionali di materiali, apparecchiature o loro parti anche
prodotte a serie con l'ausilio di strumenti e/o apparecchiature (senza
l'effettuazione di una loro impegnativa predisposizione) rilevano e
registrano i risultati ottenuti, confrontandoli con quanto previsto dalla
documentazione fornita e segnalando le eventuali discordanze;
"ADDETTO PROVE DI LABORATORIO"
- i lavoratori che, sulla base delle indicazioni o cicli di lavorazione
o documenti di massima equivalenti o disegni e avendo pratica dei processi
utilizzati nella pratica operativa, effettuano, con la conduzione di
impianti, interventi di natura complessa per manovre e regolazione dei
parametri di lavorazione ricavando i dati necessari dalla lettura di
strumenti o diagrammi al fine di ottenere le caratteristiche finali
richieste dal processo; "ADDETTO CONDUZIONE IMPIANTI"
- i lavoratori che, eseguono sulla base di indicazione, disegni o
schemi equivalenti, lavori di elevata precisione e di natura complessa o
per la costruzione su banco o su macchine operatrici non attrezzate, o per
montaggio di attrezzature o macchinario o loro parti; "MONTATORE MACCHINARIO - COSTRUTTORE SU BANCO -
COSTRUTTORE SU MACCHINE"
- i lavoratori che, sulla base di indicazioni, disegni o schemi
equivalenti, procedendo alle necessarie individuazioni dei guasti,
eseguono lavori di elevata precisione e di natura complessa per
l'aggiustaggio, la riparazione, la manutenzione e la messa a punto di
macchine e di impianti, o per l'installazione, riparazione, controllo e
messa in servizio di impianti elettrici o fluidodinamici;
"MANUTENTORE MECCANICO - MANUTENTORE ELETTRICO"
- i lavoratori che, sulla base di indicazione o cicli di lavorazione o
documenti di massima equivalenti o su disegni, e avendo pratica dei mezzi
e dei metodi utilizzati nella pratica operativa
eseguono con la scelta dei
parametri lavori di saldatura, di natura complessa in relazione alla
difficoltà delle posizioni di lavoro in cui operano e/o alle prove
previste per tali saldature, ivi compresa la saldatura su acciaio
inossidabile; "SALDATORE"
- i lavoratori che, sulla base di indicazioni e disegni, eseguono
lavori di natura complessa per la costruzione di modelli in legno anche
scomponibile o loro parti con la rilevazione dal disegno, anche mediante
calcoli di quote correlate non indicate e con la costruzione dei calibri
di controllo necessari; "MODELLISTA IN LEGNO"
- i lavoratori che, sulla base di indicazioni o disegni o cicli di
lavorazione o documenti di massima equivalenti e avendo pratica dei mezzi
e dei sistemi utilizzati equivalenti della pratica operativa, eseguono,
provvedendo all'opportuna collocazione dei montanti, dei raffreddatori
delle tirate d'aria e, se necessario, previa sagomatura delle armature,
lavori di natura complessa per la formatura a mano con modelli o casse
d'anima, con conoscenza dell'uso delle resine e agglomerati vari;
"FORMATORE A MANO - ANIMISTA A MANO"
- i lavoratori che, in base a precise istruzioni e documentazioni già
esistenti disegnano con tavole grafiche e/o con supporti elettronici
CAD/CAM particolari semplici di una costruzione o schemi di componenti già
esistenti, riportando quotature e dati ricavati da tabellari o norme di
lavorazione e, se del caso, corredano il disegno con
la relativa distinta
dei materiali (con il calcolo dei parametri per la determinazione dei
costi) ovvero eseguono in lucido schemi funzionali, disegni di una
costruzione, disegni di disposizione di apparecchiature o danno corretta
veste formale a schizzi già completi; "DISEGNATORE PARTICOLARISTA"
- i lavoratori specializzati che, sulla base di specifiche e di una
conoscenza funzionale dei disegni elettrici e meccanici e/o degli schemi,
eseguono apparati e/o parti componenti elettromeccanici con l'ausilio di
strumenti di montaggio, di misura e di controllo, per i quali è richiesta
la conoscenza delle relative specifiche d'uso e delle grandezze di misura
ed effettuano al contempo la verifica della qualità degli apparati
elettromeccanici eseguiti;
"ADDETTO ALLA PRODUZIONE DI APPARATI ELETTROMECCANICI"
- i lavoratori specializzati che, sulla base di specifiche e di una
conoscenza funzionale degli schemi e/o disegni elettronici, eseguono
apparecchiature anche prototipali, impianti elettronici, con l'ausilio di
supporti computerizzati alla produzione e strumenti di misura e controllo
per i quali è richiesta la conoscenza delle relative grandezze di misura
ed effettuano al contempo la verifica della qualità delle apparecchiature
eseguite;
"ADDETTO ALLA PRODUZIONE DI APPARECCHIATURE E IMPIANTI ELETTRONICI"
- i lavoratori che, in base a precise istruzioni e seguendo le
procedure operative relative al sistema contabile, adottato nell'ambito
del campo di competenza, rilevano, riscontrano,
ordinano anche su modelli
o secondo schemi preordinati, dati anche diversi, elaborando situazioni
riepilogative o semplici computi o rendiconti, e se del caso, effettuano
imputazioni di conto anche con l'utilizzo di strumenti informatici;
"CONTABILE" QUINTA CATEGORIA
Appartengono a questa categoria:
- i lavoratori qualificati che, sulla base di dettagliate indicazioni,
che svolgono attività esecutive di normale difficoltà richiedenti
essenziali cognizioni tecnico-pratiche inerenti all'interpretazione del
disegno, alle caratteristiche e alle tecnologie dei materiali, acquisite
attraverso Istituti Professionali di Stato triennali o titolo parificato e
regolarmente riconosciuto, ovvero acquisite mediante tirocinio o la
pratica esperienza nel lavoro;
- i lavoratori qualificati che svolgono attività esecutive e di natura
amministrativa che richiedono in modo particolare preparazione e pratica
di ufficio o corrispondente esperienza di lavoro;
- i lavoratori che conducono una o più macchine operatrici, automatiche
e semiautomatiche attrezzate, a teste multiple o a trasferimento, sia
tradizionali che a controllo numerico e che eseguono impegnative
sostituzioni di xxxxxxxx e le relative registrazioni effettuando ove
previsto il controllo delle operazioni eseguite con idonei strumenti;
"ADDETTO MACCHINE OPERATRICI ATTREZZATE"
- i lavoratori che effettuano anche su linee di
montaggio, interventi
di normale difficoltà, su apparecchiature a serie o loro parti per la
riparazione di guasti aventi carattere di ricorrenza; "RIPARATORE"
- i lavoratori che effettuano, anche su linee di montaggio, sulla base
di prescrizioni, schede, disegni, lavori di normale difficoltà di
esecuzione con l'ausilio di strumenti elettrici, predisposti e/o strumenti
meccanici non preregolati e/o preregolati per il collaudo di
apparecchiature a serie o loro parti per l'individuazione di anomalie o
per l'opportuna segnalazione; "COLLAUDATORE"
- i lavoratori che sulla base di prescrizioni specifiche, disegni,
metodi definiti di analisi o di misurazione eseguono, con l'ausilio per la
loro predisposizione e/o strumenti elettrici predisposti e/o strumenti
meccanici preregolati, prove di normali difficoltà per il controllo delle
caratteristiche fisiche, chimiche, tecnologiche di materiali,
apparecchiature e loro parti anche prodotte a serie, registrando i dati e
segnalando le eventuali discordanze; "ADDETTO PROVE DI LABORATORIO"
- i lavoratori che, sulla base di dettagliate indicazioni o cicli di
lavorazione o documenti equivalenti, conducendo impianti, effettuano
manovre di normale difficoltà per la regolazione dei parametri di
lavorazione;
"ADDETTO CONDUZIONE IMPIANTI"
- i lavoratori che sulla base di dettagliate indicazioni o cicli di
lavorazione e/o disegni eseguono lavori di normale
difficoltà per la
costruzione su banco o su macchine operatrici normalmente non attrezzate o
per il montaggio di attrezzature a macchinario o loro parti;
"MONTATORE MACCHINARIO - COSTRUTTORE SU BANCO - COSTRUTTORE SU MACCHINE"
- i lavoratori che, sulla base di dettagliate indicazioni e/o disegni
eseguono, con l'individuazione di semplici guasti di facile rilevazione,
lavori di normale difficoltà di esecuzione per l'aggiustaggio, la
riparazione e la manutenzione di macchine o impianti elettrici di luce o
forza motrice o fluidodinamici;
"MANUTENTORE MECCANICO- MANUTENTORE ELETTRICO - INSTALLATORE DI IMPIANTI"
- i lavoratori che, sulla base di dettagliate indicazioni o cicli di
lavorazione o disegni eseguono saldature ad arco e/o ossiacetileniche,
T.I.G. e M.I.G. di normale difficoltà; "SALDATORE"
- i lavoratori che su istruzioni o informazioni anche ricavabili da
disegni o schemi equivalenti, provvedono alle varie operazioni per
l'imballaggio in casse o in gabbie di attrezzature, macchinari, prodotti o
loro parti, costruendo e stabilendo l'opportuna collocazione di tiranti,
sostegni, ancoraggi in legno, necessari secondo le specifiche esigenze,
provvedendo alla collocazione delle casse o gabbie, con opportuni sostegni
e tiranti, sui mezzi di trasporto o in container; "IMBALLATORE"
- i lavoratori che manovrano gru effettuando operazioni che richiedono
precisione per il sollevamento, il trasporto, il posizionamento su
macchine, il montaggio di pezzi ingombranti di difficoltoso maneggio;
ovvero lavoratori che eseguono lavori di normale difficoltà per la scelta
dei punti di attacco delle attrezzature e per l'imbragaggio di materiali,
ecc., guidandone il sollevamento, il trasporto e la sistemazione;
"GRUISTA - IMBRAGATORE"
- i lavoratori qualificati che sulla base di dettagliate indicazioni
e/o disegni e/o schemi elettronici, con l'ausilio di strumentazioni base
di controllo e con operazioni specifiche di saldatura eseguono assemblaggi
di schede elettroniche, interconnessioni tra i vari componenti di
apparecchiature elettroniche, interventi di riparazione guasti di semplice
rilevazione su apparati elettronici in produzione; "ADDETTO AL MONTAGGIO DI PARTI ELETTRONICHE"
- i lavoratori qualificati che sulla base di dettagliate indicazioni
e/o disegni e/o schemi elettrici, con l'ausilio di strumentazioni base di
controllo eseguono assemblaggi di parti elettromeccaniche,
interconnessioni tra i vari componenti di quadri elettrici, montaggi di
parti meccaniche, interventi di riparazione di guasti di semplice
rilevazione su quadri elettrici e parti elettromeccaniche di produzione;
"ADDETTO AL MONTAGGIO DI PARTI ELETTROMECCANICHE"
- i lavoratori che secondo procedure prestabilite e seguendo istruzioni
dettagliate, svolgono nell'ambito dei settori amministrativi attività di
servizio con compiti esecutivi; "COMPITI VARI DI UFFICIO"
- i lavoratori che sulla base di procedure stabilite e seguendo
istruzioni dettagliate, svolgono attività esecutive di natura
amministrativa per la classificazione, il confronto, la trascrizione e la
totalizzazione di dati su moduli e/o prospetti; "CONTABILE"
SESTA CATEGORIA
Appartengono a questa categoria:
- i lavoratori che svolgono attività per abilitarsi alle quali
occorrono un breve periodo di pratica e conoscenze professionali di tipo
elementare;
- i lavoratori che, sulla base di precise e dettagliate istruzioni e
secondo procedure prestabilite, svolgono nel settore amministrativo
attività esecutive semplici di servizio;
- i lavoratori che conducono, alimentano, sorvegliano una o più
macchine operatrici automatiche o semi automatiche attrezzate, sia
tradizionali che a controllo numerico preprogrammate;
- i lavoratori che svolgono attività manuali semplici non direttamente
collegate al processo produttivo per le quali non occorrono conoscenze
professionali;
"ADDETTO MACCHINE OPERATRICI ATTREZZATE"
- i lavoratori che effettuano controlli semplici con strumenti
preregolati e/o predisposti; "COLLAUDATORE - VERIFICATORE"
- i lavoratori che conducono impianti, provvedendo alla loro
alimentazione;
"ADDETTO CONDUZIONE IMPIANTI"
- i lavoratori che coadiuvano il lavoratore di categoria superiore,
eseguono in fase di studio lavori semplici di costruzione e di montaggio
di attrezzature, di macchinari, di impianti e loro parti, oppure eseguono
attività ausiliari e nell'attrezzamento di macchinari o in operazioni
similari;
"AIUTO ATTREZZISTA - AIUTO MONTATORE"
- i lavoratori che, coadiuvando i lavoratori di categoria superiore
eseguono in fase di ausilio lavori semplici, di manutenzione e/o di
riparazione di macchinari, apparecchi o impianti; "AIUTO MANUTENTORE RIPARATORE"
- i lavoratori che eseguono saldature a mezzo di macchine a punto e/o a
rotella;
"SALDATORE A MACCHINA"
- i lavoratori che eseguono lavori a mano ripetitivi o semiripetitivi
per la formatura di anime o forme semplici; "FORMATORE A MANO - ANIMISTA A MANO"
- i lavoratori che eseguono a bordo di mezzi a conduzione semplice il
trasporto di materiale provvedendo alle operazioni di carico e scarico;
"CONDUTTORE MEZZI DI TRASPORTO"
- i lavoratori che effettuano operazioni semplici per il sollevamento,
il trasporto, l'imballaggio, il deposito di materiale e di macchinario,
ecc., anche con l'ausilio di mezzi meccanici, ovvero i lavoratori che
eseguono imbragaggi semplici di materiali ecc., guidandone il
sollevamento, il trasporto, il deposito. "MOVIMENTATORE DI MATERIALE"
Art. 16 - ORARIO DI LAVORO - LAVORI A TURNI - EX FESTIVITÀ
La durata massima settimanale dell'orario di lavoro ordinario viene
fissata in 40 ore distribuite di norma in 5 giorni lavorativi sulla base
di 8 ore giornaliere dal lunedì al venerdì. Per le imprese artigiane
classificate ai punti 3 e 4 della sfera di applicazione del contratto,
l'orario settimanale di 40 ore può essere distribuito in 6 giorni
lavorativi.
Diverse distribuzioni dell'orario settimanale potranno essere definite a
livello aziendale tra impresa e lavoratori; tra impresa e RSA, ove le
stesse esistano.
L'accordo sarà reso noto alle Organizzazioni Sindacali territoriali
tramite le Organizzazioni Datoriali di appartenenza entro 20 giorni dalla
sua stipula.
LAVORI A TURNI
Per le lavorazioni a turni avvicendati, viene istituita una fermata nel
corso del turno di 30 minuti retribuiti per la consumazione del pasto.
EX FESTIVITÀ
Vengono istituiti gruppi di 8 ore di permessi retribuiti in sostituzione
delle 4 festività abolite dalla legge 5.3.77 n.
54 e successive
modificazioni (DPR 28.12.85 n. 792 "Reintroduzione dell'Epifania"). Per la
città di Roma, per la quale è stata ripristinata la
festività dei SS.
Xxxxxx e Xxxxx (29 giugno), i lavoratori usufruiranno comunque di 4
giornate di riposo compensativo.
Detti permessi saranno fruiti dai lavoratori individualmente o
collettivamente; l'utilizzazione collettiva sarà concordata in sede
aziendale o sindacale.
I permessi maturati nell'arco dell'anno solare (1 gennaio-31 dicembre)
potranno essere utilizzati entro il 31 gennaio dell'anno successivo:
qualora ciò non avvenga decadranno e saranno pagati con la retribuzione
globale di fatto in atto al momento della loro scadenza.
Per i lavoratori nuovi assunti, i dimissionari e i licenziati, la
maturazione delle 32 ore avverrà secondo i criteri di maturazione previsti
per le ferie (in dodicesimi).
I permessi indicati non potranno essere utilizzati per un prolungamento
della continuità del periodo feriale.
Art. 17 - FLESSIBILITÀ DELL'ORARIO DI LAVORO
Considerate le particolari caratteristiche del settore e anche allo scopo
di contenere l'entità dei ricorsi allo straordinario e a sospensioni del
lavoro connessi a tale caratteristica, viene introdotta la flessibilità
dell'orario contrattuale di lavoro.
Per far fronte alle variazioni di intensità dell'attività lavorativa
dell'azienda o di parti di essa, l'azienda potrà realizzare diversi regimi
di orario in particolari periodi, con il
superamento dell'orario
contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di
120 ore nell'anno.
A fronte del superamento dell'orario contrattuale corrisponderà, entro un
periodo di 6 mesi e in periodi di minore intensità produttiva, una pari
entità di riposi compensativi.
I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario
contrattuale settimanale sia nei periodi di superamento che in quelli di
corrispondente riduzione dell'orario contrattuale.
Per le ore prestate oltre l'orario contrattuale verrà corrisposta la
maggiorazione del 10% da liquidare nei periodi di superamento dei
medesimi.
L'applicazione della normativa di cui sopra è subordinata a intese da
definire congiuntamente e per iscritto in tempo utile tra l'azienda e i
lavoratori.
L'attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori
interessati salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti.
Le parti convengono che a decorrere dall'1.1.89 l'indennità pari a 16 ore
annue prevista dal medesimo articolo, comma 9, CCNL 16.6.84, venga di
norma fruita dai lavoratori sotto forma di permessi retribuiti, che
verranno utilizzati, sulla base di intese da convenirsi secondo le
esigenze tecnico-produttive dell'impresa, per riassorbire situazioni
contingenti di contrazione dell'attività aziendale.
Le frazioni di anno verranno computate in dodicesimi.
Tali permessi verranno utilizzati nel corso dell'anno; in caso essi siano
in tutto o in parte inutilizzati saranno direttamente retribuiti al
lavoratore.
Qualora, a decorrere dalla data dell'1.1.93, venga attuato dal singolo
lavoratore un regime di flessibilità superiore alle 40 ore, allo stesso
lavoratore, per l'anno in cui viene effettuata la flessibilità, viene
riconosciuta un'ulteriore indennità pari a 8 ore.
Ferma restando la non cumulabilità di diverse normative in materia,
diverse condizioni previste da contratti integrativi regionali, vigenti
alla data di stipula del presente CCNL, vanno salvaguardate e potranno
essere armonizzate a livello regionale.
Dichiarazione di parte.
La FNAII-CGIA ritiene che la possibilità di cui al comma 11 del presente
articolo possa essere finalizzata su richiesta del lavoratore
all'aggiornamento tecnico pratico dei lavoratori.
Art. 17 bis - GESTIONE DEI REGIMI DI ORARIO
Le parti, a livello regionale, o su esplicito mandato a livello
territoriale, potranno realizzare accordi di gestione dei regimi di
orario, al fine di consentire la predisposizione di strumenti che
permettano di fare fronte ai periodi di congiuntura negativa, ovvero a
necessità organizzative e/o riorganizzative
dell'attività produttiva e del lavoro.
Le parti potranno predisporre strumenti che consentano di realizzare una
continuità del rapporto di lavoro e della retribuzione per tutti quei
lavoratori occupati nelle imprese coinvolti in tali fenomeni da
utilizzarsi in maniera complementare con gli strumenti bilaterali.
A tale scopo le parti nella contrattazione di 2° livello a livello
regionale potranno costituire una banca ore, individuando tra gli istituti
contrattuali e di legge, compreso quanto previsto dall'art. 17, quelli più
idonei a determinare l'accantonamento in questione.
Inoltre stabiliranno le modalità e le caratteristiche delle casistiche di
utilizzo e le modalità di liquidazione dei ratei non utilizzati in corso
d'anno.
Art. 17 ter - BANCA ORE INDIVIDUALE
Al fine di favorire una maggiore flessibilità della prestazione lavorativa
e al tempo stesso contenere il numero delle ore mediamente lavorate entro
i limiti previsti dall'art. 16 Parte Comune del presente contratto, le
parti convengono che, per adesione volontaria del lavoratore, il recupero
delle ore di straordinario, compresa la traduzione in termini di quantità
oraria delle maggiorazioni spettanti, possa avvenire per l'intero
ammontare delle ore straordinarie prestate e della suddetta
quantificazione oraria della corrispondente maggiorazione, se risultanti
da atto sottoscritto tra l'impresa e il lavoratore medesimo.
Tale recupero si realizzerà entro un periodo di 12 mesi dall'inizio
dell'accumulo delle ore e della relativa maggiorazione, prioritariamente
nei periodi di minore attività produttiva o di caduta ciclica
dell'attività stessa.
Il lavoratore che accetta questa modalità di recupero delle ore
supplementari e straordinarie ha diritto al riconoscimento di un'ulteriore
quantità di ore di permesso retribuito pari al 5% delle ore accumulate
come previsto dal comma precedente.
Il suddetto recupero può avvenire anche sulla base delle esigenze del
lavoratore interessato, compatibilmente con quelle tecnico-produttive
dell'impresa.
Le ore accumulate possono essere costantemente recuperate. Al
raggiungimento delle 120 ore complessive, si dovrà comunque procedere a un
parziale o totale ridimensionamento del monte ore accumulato secondo un
programma da concordarsi tra impresa e lavoratore.
Qualora eccezionalmente e per esigenze tecniche e produttive sia
impossibile il recupero con riposo compensativo entro
12 mesi delle ore
così accumulate, l'importo corrispondente verrà liquidato al lavoratore
sulla base della paga oraria in atto a quella data.
Nella busta paga mensile verranno evidenziate le ore supplementari e
straordinarie accumulate.
Le parti a livello regionale attueranno verifiche
almeno annuali e
potranno definire specifiche modalità attuative e sull'andamento generale
del fenomeno.
Art. 18 - LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti di cui
all'art. 16.
Il lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale. Nessun
lavoratore può rifiutarsi salvo giustificato motivo di impedimento, di
effettuare il lavoro straordinario, notturno e festivo.
È considerato il lavoro straordinario nei limiti di 2 ore giornaliere e 10
settimanali.
Xxxxx restando i limiti di cui sopra viene fissato un limite massimo
annuale di ore 230 per ciascun lavoratore. Per detto limite viene
istituito un recupero nella misura del 20% quale riposo compensativo non
retribuito. Il riposo compensativo deve essere effettuato nel corso di
ogni singolo trimestre tenendo conto delle esigenze tecniche aziendali.
Detto recupero per le aziende d'installazione, riparazione e servizi si
effettuerà nel corso di ogni anno tenendo conto delle esigenze tecniche
aziendali. Comunque il recupero nei due casi sopracitati potrà essere
inferiore a una giornata.
Per lavoro notturno si intende quello effettuato dalle ore 22 alle ore 6
del mattino.
Per lavoro festivo si intende quello effettuato nelle domeniche o nei
giorni di riposo compensativo o nelle festività di cui all'art. 6.
Non si considera lavoro festivo il lavoro prestato nei giorni di domenica
dagli operai che godono del riposo compensativo in altro giorno della
settimana.
Per lavoro straordinario, notturno e festivo sono corrisposte le seguenti
maggiorazioni percentuali da calcolarsi sulla retribuzione i fatto:
- lavoro straordinario 25%;
- lavoro notturno 15%;
- lavoro festivo 45%;
- lavoro straordinario festivo (oltre 8 ore) 45%;
- lavoro straordinario notturno (oltre 8 ore) 55%.
Le percentuali di cui sopra non sono cumulabili, intendendosi che la
maggiore assorbe la minore.
Nell'ipotesi di distribuzione dell'orario settimanale in 5 giorni
(lunedì-venerdì) è ammesso il lavoro straordinario, nella giornata del
sabato; il lavoro straordinario effettuato nella giornata del sabato potrà
avere durata superiore alle 2 ore e sarà retribuito con una maggiorazione
del 25% per le prime 3 ore e nel caso che la prestazione superi le prime 3
ore le ore successive saranno retribuite con una maggiorazione del 50%.
Art. 19 - RIPOSO SETTIMANALE
Il lavoratore ha diritto a un riposo settimanale. Il riposo settimanale
coincide con la domenica.
Sono fatte salve le deroghe e disposizioni di legge.
I lavoratori che, nei casi consentiti dalla legge lavorino la domenica,
godranno il prescritto riposo compensativo in un altro giorno della
settimana, che deve essere prefissato.
Art. 20 - LAVORO A TEMPO PARZIALE
Per lavoro a tempo parziale s'intende un rapporto di lavoro prestato con
un orario giornaliero o settimanale ridotto rispetto a quello stabilito
dall'art. 16 del presente contratto.
È da considerarsi a tempo parziale, altresì, il rapporto di lavoro che
preveda una prestazione nell'arco del mese o dell'anno ridotta rispetto
alla normale durata dell'orario nei suddetti periodi di riferimento.
L'instaurazione del rapporto a tempo parziale deve risultare da atto
sottoscritto, sul quale sia indicata la durata della prestazione
lavorativa ridotta e le relative modalità.
Il rapporto a tempo parziale è disciplinato secondo i seguenti criteri:
1. possono accedervi nuovi assunti o lavoratori in forza per tutte le
qualifiche e mansioni previste dalla classificazione unica del presente
contratto;
2. volontarietà di entrambe le parti;
3. reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno,
tenuto conto delle esigenze aziendali tecnico- produttive, compatibilmente
con le mansioni svolte o da svolgere fermo
restando la reciproca volontarietà;
4. priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa
dei lavoratori già in forza, rispetto ad eventuali nuove assunzioni, per
identiche mansioni;
5. possibilità di previsione nell'atto sottoscritto di clausole
elastiche di modifica della durata e della distribuzione dell'orario di
lavoro, previo accordo tra gli interessati;
6. possibilità di previsione nell'atto sottoscritto di un termine di
conversione del rapporto da tempo parziale in rapporto a tempo pieno.
Le parti convengono che in presenza di specifiche esigenze organizzative,
previo accordo tra gli interessati è consentita la prestazione di lavoro
supplementare rispetto a quello concordato.
Il lavoro supplementare, che non potrà superare il 50% dell'orario ridotto
pattuito, verrà compensato con la maggiorazione del 10% per le ore svolte
nei limiti delle 8 ore giornaliere e delle 40 ore settimanali; per le ore
svolte oltre i suddetti limiti del normale orario contrattuale verrà
riconosciuta una maggiorazione della retribuzione pari a quella prevista
per i lavoratori a tempo pieno in caso di lavoro straordinario.
L'applicabilità delle norme del presente contratto, per quanto compatibile
con il rapporto di lavoro a tempo parziale, avverrà secondo criteri di
proporzionalità alla misura della prestazione lavorativa: sono pertanto
esclusi oneri aggiuntivi di qualsiasi natura, se non esplicitamente
previsti nel contratto all'atto della sottoscrizione che instaura il
rapporto a tempo parziale.
Le parti a livello Regionale effettueranno verifiche almeno annuali
sull'andamento dell'istituto contrattuale tenendo conto delle realtà
territoriali.
Art. 21 - CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
Ai sensi dell'art. 23, comma 1 della legge 28.2.87 n. 56, ferme restando
le ipotesi individuate dalla legge 18.4.62 n.
230 e successive
modificazioni e integrazioni, nonché dall'art. 8 bis della legge 25.3.83
n. 79, possono essere assunti lavoratori con contratto a tempo determinato
anche nei casi di seguito elencati:
- casi di aspettativa previsti dal comma 2 dell'art. 2 del capitolo
"Tutela dei tossicodipendenti" dell'accordo interconfederale del 21.7.88
ai sensi dell'art. 5 del medesimo accordo";
- incrementi di attività produttiva, di confezionamento e di spedizione
del prodotto, in dipendenza di commesse eccezionali e/o termini di
consegna tassativi;
- punte di più intensa attività derivate da richieste di mercato che
non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo per la
quantità e/o specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste;
- esecuzione di attività di installazione o montaggio soggette a
particolari condizioni climatico-ambientali che non consentano il
protrarsi delle lavorazioni in altro periodo dell'anno;
- esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto
non presenti nella normale produzione;
- esigenze di professionalità e specializzazioni diverse da quelle
disponibili in relazione all'esecuzione di commesse particolari;
- sostituzione di lavoratori assenti per ferie o per aspettativa a
qualunque titolo concessa, con esclusione degli eventuali periodi di
chiusura collettiva per ferie praticati dall'impresa;
- assunzione per affiancamento di lavoratori dei quali è programmata
un'astensione dal lavoro; l'affiancamento può essere instaurato già a
partire dal momento in cui l'azienda viene a conoscenza dell'eventuale
futura sostituzione da effettuare.
Nelle imprese che hanno fino a 4 dipendenti, comprendendo tra questi sia i
lavoratori a tempo indeterminato, che gli apprendisti e i lavoratori
assunti con contratto di formazione e lavoro, è consentita l'assunzione di
1 lavoratore a termine.
Per le imprese con più di 4 dipendenti, così come sopra calcolati, è
consentita l'assunzione fino a 3 lavoratori con rapporto a tempo
determinato.
Tali assunzioni avranno la durata fino a 12 mesi, rinnovabili.
Restano confermate le condizioni di miglior favore esistenti.
Onde garantire la maggiore aderenza della disciplina contrattuale del
contratto a termine sia alle condizioni locali del mercato del lavoro, sia
alle caratteristiche delle attività produttive sul territorio, le parti, a
livello regionale, possono individuare ulteriori casistiche, che