Common use of Banche Cedenti Clause in Contracts

Banche Cedenti. 2.4.1 Successivamente e subordinatamente alla sottoscrizione del relativo Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo ai sensi della Convenzione, la Parte Finanziata, al fine di erogare i Finanziamenti Imprese, potrà veicolare la provvista CDP di cui al presente Contratto attraverso le Banche Cedenti, le quali, pertanto, a decorrere dalla data di perfezionamento del Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo, potranno anch’esse stipulare contratti di finanziamento relativi ai Finanziamenti Imprese, utilizzando la provvista a valere sui Finanziamenti messa a disposizione delle Banche Cedenti da parte della Parte Finanziata. 2.4.2 Resta inteso che nel caso di cui al precedente Articolo 2.4.1, gli obblighi di cui al presente Contratto, ai Contratti di Finanziamento Integrativi e al Contratto di Cessione di Crediti graveranno in ogni caso, primariamente e solidalmente, sulla Parte Finanziata e che ogni responsabilità derivante da eventuali inadempimenti da parte delle Banche Cedenti sarà comunque a carico della Parte Finanziata e tali inadempimenti non potranno in alcun modo essere opposti da quest’ultima a CDP al fine, tra l’altro, di evitare o limitare l’imputabilità alla Parte Finanziata di eventuali suoi inadempimenti agli obblighi assunti ai sensi del presente Contratto, di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo e/o del Contratto di Cessione di Crediti. 2.4.3 In relazione al gruppo bancario cui appartiene la Parte Finanziata potranno essere sottoscritti non più di 4 (quattro) Contratti di Cessione di Crediti Aggiuntivi, in relazione, per ciascuno di tali Contratti di Cessione di Crediti Aggiuntivi, a una o più Banche Cedenti. Pertanto, successivamente alla sottoscrizione del quarto Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo, non sarà più possibile per la Parte Finanziata designare altre Banche Cedenti. 2.4.4 Ciascun Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo sarà sottoscritto per scambio di corrispondenza. Ai fini della stipula di tale Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo, la Parte Finanziata trasmetterà, in unico originale, a CDP una proposta irrevocabile di Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo debitamente sottoscritta e completa in tutte le sue parti, unitamente ad una dichiarazione della Parte Finanziata in originale – redatta secondo il modello di cui all’allegato (2) alla Convenzione – che attesti la contestuale allegazione ovvero, laddove tale documentazione sia già in possesso di CDP: (a) la data di avvenuta consegna a CDP; (b) la vigenza; e (c) lo stato di aggiornamento, della seguente documentazione relativa a ciascuna Banca Cedente, necessaria per il compimento dell’istruttoria da parte di CDP: (i) documentazione attestante i poteri e la capacità di stipulare il Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo da parte della Parte Finanziata in nome e per conto di ciascuna Banca Cedente (ivi incluse eventuali delibere delle Banche Cedenti e della Parte Finanziata e il mandato con rappresentanza e relativa procura rilasciato da ciascuna Banca Cedente alla Parte Finanziata) la cui vigenza e conformità all’originale sia certificata dal legale rappresentante della Parte Finanziata; (ii) certificato camerale con dicitura di vigenza, in originale, attestante l’assenza di procedure concorsuali relative a ciascuna Banca Cedente aggiornato a non oltre 4 (quattro) mesi antecedenti la data prevista per la sottoscrizione del Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo. Una volta ricevuta la proposta di Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo, completa in ogni parte, e la documentazione di cui sopra, CDP potrà procedere alla sottoscrizione, con data certa attribuita con le modalità che definirà a proprio giudizio, della Lettera di Accettazione Aggiuntiva del relativo Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo che verrà anticipata a mezzo telefax ed inviata in originale da CDP alla Parte Finanziata, che la riceverà anche in nome e per conto di ciascuna Banca Cedente, presso l’indirizzo di quest’ultimo indicato nel presente Contratto di Finanziamento. Il Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo si intenderà concluso tra le parti alla data in cui CDP abbia ricevuto dalla Parte Finanziata a mezzo telefax conferma della ricezione da parte di quest’ultimo della Lettera di Accettazione Aggiuntiva.

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Samples: Convenzione, Convention

Banche Cedenti. 2.4.1 Successivamente e subordinatamente alla sottoscrizione del relativo Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo ai sensi della Convenzione, la Parte Finanziata, al Al fine di erogare i Finanziamenti ImpreseBS, la Parte Finanziata potrà veicolare la provvista di CDP di cui al presente Contratto attraverso le Banche Cedenti, le quali, pertanto, a decorrere dalla data di perfezionamento del Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo, pertanto potranno anch’esse stipulare contratti di finanziamento relativi ai Finanziamenti ImpreseBS, utilizzando la provvista a valere sui Finanziamenti messa a disposizione delle Banche Cedenti da parte della Parte Finanziata. Resta inteso che la facoltà di veicolare la provvista CDP di cui al presente Contratto attraverso le Banche Cedenti è subordinata all’avvenuta preventiva sottoscrizione del Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo. 2.4.2 Resta inteso che nel Nel caso di cui al precedente Articolo 2.4.1, gli obblighi di cui al presente Contratto, ai Contratti di Finanziamento Integrativi e al Contratto di Cessione di Crediti graveranno in ogni caso, primariamente e solidalmente, sulla Parte Finanziata e che ogni responsabilità derivante da eventuali inadempimenti da parte delle Banche Cedenti sarà comunque a carico della Parte Finanziata e tali inadempimenti non potranno in alcun modo essere opposti da quest’ultima a CDP al fine, tra l’altro, di evitare o limitare l’imputabilità alla Parte Finanziata di eventuali suoi inadempimenti agli obblighi assunti ai sensi del presente Contratto, di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo e/o e del Contratto di Cessione di Crediti. 2.4.3 In relazione al gruppo bancario cui appartiene la Parte Finanziata Finanziata, potranno essere sottoscritti non più di 4 (quattro) Contratti di Cessione di Crediti Aggiuntivi, Aggiuntivi in relazione, per ciascuno di tali Contratti di Cessione di Crediti Aggiuntivi, a ad una o più Banche Cedenti. PertantoCedenti e, pertanto, successivamente alla sottoscrizione del quarto Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo, Aggiuntivo non sarà più possibile per la Parte Finanziata designare altre Banche Cedenti. 2.4.4 Ciascun Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo sarà sottoscritto per scambio di corrispondenza. Ai fini della stipula di tale Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo, la Parte Finanziata trasmetterà, in unico originale, a CDP una proposta irrevocabile di Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo debitamente sottoscritta e completa in tutte le sue parti, unitamente ad una dichiarazione della Parte Finanziata in originale – redatta secondo il modello di cui all’allegato (2) alla Convenzione – che attesti la contestuale allegazione ovvero, laddove tale documentazione sia già in possesso di CDP: (a) la data di avvenuta consegna a CDP; (b) la vigenza; e (c) lo stato di aggiornamento, della seguente documentazione relativa a ciascuna Banca Cedente, necessaria per il compimento dell’istruttoria da parte di CDP: (i) documentazione attestante i poteri e la capacità di stipulare il relativo Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo da parte della Parte Finanziata in nome e per conto di ciascuna Banca Cedente (ivi incluse eventuali delibere delle Banche Cedenti e della Parte Finanziata e il mandato con rappresentanza e relativa procura rilasciato da ciascuna Banca Cedente alla Parte Finanziata) la cui vigenza e conformità all’originale sia certificata dal legale rappresentante della Parte Finanziata;; e (ii) certificato camerale con dicitura di vigenza, in originale, attestante l’assenza di procedure concorsuali relative a ciascuna Banca Cedente aggiornato a non oltre 4 (quattro) mesi antecedenti la data prevista per la sottoscrizione del Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo. Una volta ricevuta la proposta di Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo, completa in ogni sua parte, e la documentazione di cui sopra, CDP potrà procedere alla sottoscrizione, con data certa attribuita a cura e spese di CDP con le modalità che la stessa definirà a proprio giudizio, della Lettera di Accettazione Aggiuntiva del relativo Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo che verrà anticipata a mezzo telefax ed inviata in originale da CDP alla Parte Finanziata, che la riceverà anche in nome e per conto di ciascuna Banca Cedente, presso l’indirizzo di quest’ultimo indicato nel presente Contratto di FinanziamentoContratto. Il Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo si intenderà concluso tra le parti alla data in cui CDP abbia ricevuto dalla Parte Finanziata a mezzo telefax conferma della ricezione da parte di quest’ultimo della Lettera di Accettazione Aggiuntiva.

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Samples: Convenzione Mise Abi CDP

Banche Cedenti. 2.4.1 Successivamente (e subordinatamente subordinatamente) alla sottoscrizione del relativo Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo ai sensi della Convenzione, la Parte Finanziata, al fine di erogare i Finanziamenti ImpreseBS, potrà veicolare la provvista CDP di cui al presente Contratto attraverso le Banche Cedenti, le quali, quali pertanto, a decorrere dalla data di perfezionamento del Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo, potranno anch’esse stipulare contratti di finanziamento relativi ai Finanziamenti ImpreseBS, utilizzando la provvista a valere sui Finanziamenti messa a disposizione delle Banche Cedenti da parte della Parte Finanziata. 2.4.2 Resta inteso che nel caso di cui al precedente Articolo 2.4.1, gli obblighi di cui al presente Contratto, ai Contratti di Finanziamento Integrativi e al Contratto di Cessione di Crediti graveranno in ogni caso, primariamente e solidalmente, esclusivamente sulla Parte Finanziata e che ogni responsabilità derivante da eventuali inadempimenti da parte delle Banche Cedenti sarà comunque a carico della Parte Finanziata e tali inadempimenti non potranno in alcun modo Parte 2.4.3 Potrà essere opposti da quest’ultima a CDP al fine, tra l’altro, di evitare o limitare l’imputabilità alla Parte Finanziata di eventuali suoi inadempimenti agli obblighi assunti ai sensi del presente Contratto, di ciascun sottoscritto un unico Contratto di Finanziamento Integrativo Cessione di Crediti Aggiuntivo per ciascun gruppo bancario e/o , pertanto, successivamente alla sottoscrizione del Contratto di Cessione di Crediti. 2.4.3 In relazione al gruppo bancario cui appartiene la Parte Finanziata potranno essere sottoscritti non più di 4 (quattro) Contratti di Cessione di Crediti Aggiuntivi, in relazione, per ciascuno di tali Contratti di Cessione di Crediti Aggiuntivi, a una o più Banche Cedenti. Pertanto, successivamente alla sottoscrizione del quarto Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo, Aggiuntivo non sarà più possibile per la Parte Finanziata designare finanziata individuare altre Banche Cedenti. 2.4.4 Ciascun Contratto (i) copia dell’atto costitutivo e dello statuto vigente di Cessione ciascuna Banca Cedente la cui conformità all’originale sia certificata dal legale rappresentante di Crediti Aggiuntivo sarà sottoscritto per scambio di corrispondenza. Ai fini della stipula di tale Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo, la Parte Finanziata trasmetterà, in unico originale, a CDP una proposta irrevocabile di Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo debitamente sottoscritta e completa in tutte le sue parti, unitamente ad una dichiarazione della Parte Finanziata in originale – redatta secondo il modello di cui all’allegato (2) alla Convenzione – che attesti la contestuale allegazione ovvero, laddove tale documentazione sia già in possesso di CDP: (a) la data di avvenuta consegna a CDP; (b) la vigenza; e (c) lo stato di aggiornamento, della seguente documentazione relativa a ciascuna Banca Cedente, necessaria per il compimento dell’istruttoria da parte di CDP:; (iii) documentazione attestante i poteri e la capacità di stipulare il Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo da parte della Parte Finanziata in nome e per conto di ciascuna Banca Cedente (ivi incluse eventuali delibere delle Banche Cedenti e della Parte Finanziata e il mandato con rappresentanza e relativa procura rilasciato da ciascuna Banca Cedente alla Parte Finanziata) la cui vigenza e conformità all’originale sia certificata dal legale rappresentante della Parte Finanziata; (iiiii) certificato camerale con dicitura di vigenza, in originale, vigenza attestante l’assenza di procedure concorsuali relative a ciascuna Banca Cedente aggiornato a non oltre 4 (quattro) mesi antecedenti la data prevista per la sottoscrizione del Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo; (iv) la documentazione richiesta ai sensi dell’Articolo 23 del d.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) secondo il testo di cui all’Allegato (6) alla Convenzione, per ciascuna Banca Cedente; (v) l’eventuale ulteriore documentazione ragionevolmente richiesta da CDP. Una volta ricevuta la proposta di Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo, completa in ogni parte, Aggiuntivo e la documentazione di cui sopra, CDP potrà procedere alla sottoscrizione, con data certa attribuita con le modalità che definirà a proprio giudizio, della Lettera di Accettazione Aggiuntiva (come definita nella Convenzione) del relativo Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo che verrà anticipata a mezzo telefax ed inviata in originale da CDP alla Parte Finanziata, che la riceverà anche in nome e per conto di ciascuna Banca Cedente, presso l’indirizzo di quest’ultimo indicato nel presente Contratto di Finanziamento. Il Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo si intenderà concluso perfezionato tra le parti alla a partire dalla data in cui CDP abbia ricevuto dalla Parte Finanziata a mezzo telefax conferma della ricezione da parte di quest’ultimo della Lettera di Accettazione Aggiuntiva.

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Samples: Convenzione Mise Abi CDP

Banche Cedenti. 2.4.1 Successivamente e subordinatamente alla sottoscrizione del relativo Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo ai sensi della Convenzione, la Parte Finanziata, al Al fine di erogare i Finanziamenti ImpreseBS, la Parte Finanziata potrà veicolare la provvista di CDP di cui al presente Contratto attraverso le Banche Cedenti, le quali, pertanto, a decorrere dalla data di perfezionamento del Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo, pertanto potranno anch’esse stipulare contratti di finanziamento relativi ai Finanziamenti ImpreseBS, utilizzando la provvista a valere sui Finanziamenti messa a disposizione delle Banche Cedenti da parte della Parte Finanziata. Resta inteso che la facoltà di veicolare la provvista CDP di cui al presente Contratto attraverso le Banche Cedenti è subordinata all’avvenuta preventiva sottoscrizione del Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo. 2.4.2 Resta inteso che nel Nel caso di cui al precedente Articolo 2.4.1, gli obblighi di cui al presente Contratto, ai Contratti di Finanziamento Integrativi e al Contratto di Cessione di Crediti graveranno in ogni caso, primariamente e solidalmente, sulla Parte Finanziata e che ogni responsabilità derivante da eventuali inadempimenti da parte delle Banche Cedenti sarà comunque a carico della Parte Finanziata e tali inadempimenti non potranno in alcun modo essere opposti da quest’ultima a CDP al fine, tra l’altro, di evitare o limitare l’imputabilità alla Parte Finanziata di eventuali suoi inadempimenti agli obblighi assunti ai sensi del presente Contratto, di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo e/o e del Contratto di Cessione di Crediti. 2.4.3 In relazione al gruppo bancario cui appartiene la Parte Finanziata Finanziata, potranno essere sottoscritti non più di 4 (quattro) Contratti di Cessione di Crediti Aggiuntivi, Aggiuntivi in relazione, per ciascuno di tali Contratti di Cessione di Crediti Aggiuntivi, a ad una o più Banche Cedenti. PertantoCedenti e, pertanto, successivamente alla sottoscrizione del quarto Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo, Aggiuntivo non sarà più possibile per la Parte Finanziata designare altre Banche Cedenti. 2.4.4 Ciascun Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo sarà sottoscritto per scambio di corrispondenza. Ai fini della stipula di tale Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo, la Parte Finanziata trasmetterà, in unico originale, a CDP una proposta irrevocabile di Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo debitamente sottoscritta e completa in tutte le sue parti, unitamente ad una dichiarazione della Parte Finanziata in originale – redatta secondo il modello di cui all’allegato (2) alla Convenzione – che attesti la contestuale allegazione ovvero, laddove tale documentazione sia già in possesso di CDP: (a) la data di avvenuta consegna a CDP; (b) la vigenza; e (c) lo stato di aggiornamento, della seguente documentazione relativa a ciascuna Banca Cedente, necessaria per il compimento dell’istruttoria da parte di CDP: (i) documentazione attestante i poteri e la capacità di stipulare il relativo Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo da parte della Parte Finanziata in nome e per conto di ciascuna Banca Cedente (ivi incluse eventuali delibere delle Banche Cedenti e della Parte Finanziata e il mandato con rappresentanza e relativa procura rilasciato da ciascuna Banca Cedente alla Parte Finanziata) la cui vigenza e conformità all’originale sia certificata dal legale rappresentante della Parte Finanziata; (ii) certificato camerale con dicitura di vigenza, in originale, attestante l’assenza di procedure concorsuali relative a ciascuna Banca Cedente aggiornato a non oltre 4 (quattro) mesi antecedenti la data prevista per la sottoscrizione del Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo. Una volta ricevuta la proposta di Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo, completa in ogni parte, e la documentazione di cui sopra, CDP potrà procedere alla sottoscrizione, con data certa attribuita con le modalità che definirà a proprio giudizio, della Lettera di Accettazione Aggiuntiva del relativo Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo che verrà anticipata a mezzo telefax ed inviata in originale da CDP alla Parte Finanziata, che la riceverà anche in nome e per conto di ciascuna Banca Cedente, presso l’indirizzo di quest’ultimo indicato nel presente Contratto di Finanziamento. Il Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo si intenderà concluso tra le parti alla data in cui CDP abbia ricevuto dalla Parte Finanziata a mezzo telefax conferma della ricezione da parte di quest’ultimo della Lettera di Accettazione Aggiuntiva.; e

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Samples: Addendum to the Convention on Instrumental Goods