Condizioni sospensive a ciascuna Erogazione Clausole campione

Condizioni sospensive a ciascuna Erogazione. Fermo restando quanto previsto all’ultimo paragrafo dell’articolo 5(c) della Convenzione, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto, l’obbligazione della Parte Finanziatrice di effettuare qualsiasi Erogazione dei Finanziamenti richiesta mediante ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo e ciascuna relativa Richiesta di Utilizzo è sospensivamente condizionata al verificarsi delle seguenti condizioni: (i) l’avvenuta ricezione da parte della Parte Finanziatrice della relativa proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo - che non sia stata rifiutata dalla stessa - ai sensi del (e nel rispetto dei termini di cui al) successivo Articolo 4.1, unitamente alla documentazione di cui al successivo Articolo 4.1.5, che sia in forma e sostanza soddisfacente per CDP; (ii) l’avvenuta ricezione da parte della Parte Finanziatrice, in allegato alla relativa proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo, della relativa Richiesta di Utilizzo, sottoscritta da un soggetto autorizzato da parte della Parte Finanziata, secondo quanto previsto al successivo Articolo 4.2 (“Utilizzo dei Finanziamenti”); (iii) l’avvenuta ricezione da parte della Parte Finanziatrice di una dichiarazione della Parte Finanziata, secondo il testo contenuto nel Contratto di Finanziamento Integrativo, attestante che: (a) alla data della relativa proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo le dichiarazioni e le garanzie rese ai sensi dell’Articolo 8 (“Dichiarazioni e Garanzie”) del presente Contratto sono veritiere, corrette e complete e non sono in essere situazioni e/o eventi che possano fare sì che tali dichiarazioni e garanzie non saranno veritiere, corrette e complete alla relativa Data di Erogazione e (b) alla data della proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo non si è verificato alcun Evento Rilevante e che, per effetto dell’Erogazione richiesta, nessun Evento Rilevante si verificherà; (iv) l’esistenza di risorse disponibili a valere sul Sotto-plafond oggetto del Finanziamento richiesto mediante la relativa proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo; (v) nel caso in cui la Parte Finanziata sia contrattualmente legittimata ad utilizzare il Plafond Tranche B ai sensi della Quarta Convenzione (come ivi definito) ed il relativo Contratto di Finanziamento Integrativo riguardi l’erogazione di Finanziamenti a valere sul Plafond PMI, si siano esaurite le risorse disponibili a valere sul Plafond Tranche B; (vi) il Finanziamento richiesto ai sensi de...
Condizioni sospensive a ciascuna Erogazione. Fermo restando quanto previsto all’ultimo periodo dell’articolo 10.1 (c) della Convenzione, l’obbligazione della Parte Finanziatrice di effettuare qualsiasi Erogazione dei Finanziamenti richiesta mediante ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo e ciascuna relativa Richiesta di Utilizzo è sospensivamente condizionata al verificarsi delle seguenti condizioni sospensive: (i) l’avvenuta ricezione da parte della Parte Finanziatrice della relativa proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo - che non sia stata rifiutata dalla stessa - ai sensi del (e nel rispetto dei termini di cui al) successivo Articolo 4.1, unitamente alla documentazione di cui al successivo Articolo 4.1.5, che sia in forma e sostanza soddisfacente per CDP; (ii) l’avvenuta ricezione da parte della Parte Finanziatrice, in allegato alla relativa proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo, della relativa Richiesta di Utilizzo, sottoscritta da un soggetto autorizzato da parte della Parte Finanziata, secondo quanto previsto al successivo Articolo 4.2 (Utilizzo dei Finanziamenti);

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