Common use of Buoni vacanza Clause in Contracts

Buoni vacanza. Le Parti sociali del settore dell’Industria Turistica, premesso che l’articolo 13 del CCNL dell’Industria Turistica Federturismo Confindustria 10 febbraio 1999 ha previsto la possibilità di definire forme di utilizzazione degli impianti nei periodi di bassa stagione, da incentivare mediante un regime di tariffe agevolate; premesso che è interesse delle Parti che tutti i lavoratori e le loro famiglie possano essere facilitati ad accedere alla possibilità a forme di turismo; premesso che l’articolo 10 della legge 29 marzo 2001, n. 135 ha previsto l’istituzione di un sistema nazionale di buoni vacanza, condividendo l’obiettivo di facilitare l’accesso al Turismo per tutte le fasce sociali della popolazione, con particolare riferimento ai lavoratori, alle famiglie, ai giovani, agli anziani, ai disabili e di sostenere la domanda turistica, riequilibrando i flussi tra nord e sud del Paese, incentivando la destagionalizzazione ed accrescendo l’occupazione nel settore, preso atto del documento presentato dal Gruppo per la Sostenibilità nel turismo (GST) nel rapporto del febbraio 2007 “Azione per un turismo europeo più sostenibile”; della Comunicazione della Commissione del 19.10.2007 “Agenda per un turismo europeo sostenibile e competitivo”; del documento “Verso una rete Europea per un Turismo Sostenibile e Competitivo” sottoscritto a Firenze il 17 novembre 2007; concordano di sollecitare le istituzioni ai diversi livelli di competenza al fine di attivare una politica favorevole al turismo sociale, consapevole e sostenibile, congiuntamente richiedono che le somme erogate dal datore di lavoro in favore dei propri dipendenti, destinate al finanziamento di buoni vacanza, non concorrano a formare il reddito del lavoratore dipendente, così come qualificato dall’articolo 51 del decreto Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Al fine di sanare un contrasto interpretativo generato dalle disposizioni che regolano la determinazione della retribuzione imponibile a fini fiscali e contributivi, le Parti congiuntamente richiedono che il servizio di alloggio fornito dalle aziende ricettive al relativo personale dipendente sia determinato in via convenzionale con appositi decreti del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, sentite le organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Buoni vacanza. Le Parti sociali del settore dell’Industria Turistica, premesso che l’articolo 13 del CCNL dell’Industria del- l’Industria Turistica Federturismo Confindustria 10 febbraio 1999 ha previsto la possibilità di definire defi- nire forme di utilizzazione degli impianti nei periodi di bassa stagione, da incentivare mediante un regime di tariffe agevolate; premesso che è interesse delle Parti che tutti i lavoratori e le loro famiglie fami- glie possano essere facilitati ad accedere alla possibilità a forme di turismo; premesso che l’articolo l’artico- lo 10 della legge 29 marzo 2001, n. 135 ha previsto l’istituzione di un sistema nazionale di buoni vacanza, condividendo l’obiettivo di facilitare l’accesso al Turismo per tutte le fasce sociali della popolazione, con particolare riferimento ai lavoratori, alle famiglie, ai giovani, agli anziani, ai disabili disa- bili e di sostenere la domanda turistica, riequilibrando i flussi tra nord e sud del Paese, incentivando incentivan- do la destagionalizzazione ed accrescendo l’occupazione nel settore, preso atto del documento presentato pre- sentato dal Gruppo per la Sostenibilità nel turismo (GST) nel rapporto del febbraio 2007 “Azione per un turismo europeo più sostenibile”; della Comunicazione della Commissione del 19.10.2007 “Agenda per un turismo europeo sostenibile e competitivo”; del documento “Verso una rete Europea Euro- pea per un Turismo Sostenibile e Competitivo” sottoscritto a Firenze il 17 novembre 2007; concordano concor- dano di sollecitare le istituzioni ai diversi livelli di competenza al fine di attivare una politica favorevole favo- revole al turismo sociale, consapevole e sostenibile, congiuntamente richiedono che le somme erogate ero- gate dal datore di lavoro in favore dei propri dipendenti, destinate al finanziamento di buoni vacanzavacan- za, non concorrano a formare il reddito del lavoratore dipendente, così come qualificato dall’articolo dall’artico- lo 51 del decreto Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Al fine di sanare un contrasto interpretativo generato dalle disposizioni che regolano la determinazione deter- minazione della retribuzione imponibile a fini fiscali e contributivi, le Parti congiuntamente richiedono xxxxxx- dono che il servizio di alloggio fornito dalle aziende ricettive al relativo personale dipendente sia determinato in via convenzionale con appositi decreti del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, sentite le organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente comparati- vamente più rappresentative nella categoria.

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Buoni vacanza. Le Parti sociali del settore dell’Industria Turistica, premesso che l’articolo 13 del CCNL dell’Industria Turistica Federturismo Confindustria 10 febbraio 1999 ha previsto la possibilità di definire forme di utilizzazione degli impianti nei periodi di bassa stagione, da incentivare mediante un regime di tariffe agevolate; premesso che è interesse delle Parti che tutti i lavoratori e le loro famiglie possano essere facilitati ad accedere alla possibilità a forme di turismo; premesso che l’articolo 10 della legge 29 marzo 2001, n. 135 ha previsto l’istituzione di un sistema nazionale di buoni vacanza, condividendo l’obiettivo di facilitare l’accesso al Turismo per tutte le fasce sociali della popolazione, con particolare riferimento ai lavoratori, alle famiglie, ai giovani, agli anziani, ai disabili e di sostenere la domanda turistica, riequilibrando i flussi tra nord e sud del Paese, incentivando la destagionalizzazione ed accrescendo l’occupazione nel settore, preso atto del documento presentato dal Gruppo per la Sostenibilità nel turismo (GST) nel rapporto del febbraio 2007 “Azione per un turismo europeo più sostenibile”; della Comunicazione della Commissione del 19.10.2007 “Agenda per un turismo europeo sostenibile e competitivo”; del documento “Verso una rete Europea per un Turismo Sostenibile e Competitivo” sottoscritto a Firenze il 17 novembre 2007; concordano di sollecitare le istituzioni ai diversi livelli di competenza al fine di attivare una politica favorevole al turismo sociale, consapevole e sostenibile, congiuntamente richiedono che le somme erogate dal datore di lavoro in favore dei propri dipendenti, destinate al finanziamento di buoni vacanza, non concorrano a formare il reddito del lavoratore dipendente, così come qualificato dall’articolo 51 del decreto Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Aziende ricettive – alloggio Al fine di sanare un contrasto interpretativo generato dalle disposizioni che regolano la determinazione della retribuzione imponibile a fini fiscali e contributivi, le Parti congiuntamente richiedono che il servizio di alloggio fornito dalle aziende ricettive al relativo personale dipendente sia determinato in via convenzionale con appositi decreti del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, sentite le organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria.

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Buoni vacanza. Le Parti sociali del settore dell’Industria Turistica, premesso che l’articolo 13 del CCNL dell’Industria del- l’Industria Turistica Federturismo Confindustria 10 febbraio 1999 ha previsto la possibilità di definire defi- nire forme di utilizzazione degli impianti nei periodi di bassa stagione, da incentivare mediante un regime di tariffe agevolate; premesso che è interesse delle Parti che tutti i lavoratori e le loro famiglie fami- glie possano essere facilitati ad accedere alla possibilità a forme di turismo; premesso che l’articolo l’artico- lo 10 della legge 29 marzo 2001, n. 135 ha previsto l’istituzione di un sistema nazionale di buoni vacanza, condividendo l’obiettivo di facilitare l’accesso al Turismo per tutte le fasce sociali della popolazione, con particolare riferimento ai lavoratori, alle famiglie, ai giovani, agli anziani, ai disabili disa- bili e di sostenere la domanda turistica, riequilibrando i flussi tra nord e sud del Paese, incentivando incentivan- do la destagionalizzazione ed accrescendo l’occupazione nel settore, preso atto del documento presentato pre- sentato dal Gruppo per la Sostenibilità nel turismo (GST) nel rapporto del febbraio 2007 “Azione per un turismo europeo più sostenibile”; della Comunicazione della Commissione del 19.10.2007 “Agenda per un turismo europeo sostenibile e competitivo”; del documento “Verso una rete Europea Euro- pea per un Turismo Sostenibile e Competitivo” sottoscritto a Firenze il 17 novembre 2007; concordano concor- dano di sollecitare le istituzioni ai diversi livelli di competenza al fine di attivare una politica favorevole favo- revole al turismo sociale, consapevole e sostenibile, congiuntamente richiedono che le somme erogate ero- gate dal datore di lavoro in favore dei propri dipendenti, destinate al finanziamento di buoni vacanzavacan- za, non concorrano a formare il reddito del lavoratore dipendente, così come qualificato dall’articolo dall’artico- lo 51 del decreto Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Al fine di sanare un contrasto interpretativo generato dalle disposizioni che regolano la determinazione deter- minazione della retribuzione imponibile a fini fiscali e contributivi, le Parti congiuntamente richiedono richie- dono che il servizio di alloggio fornito dalle aziende ricettive al relativo personale dipendente sia determinato in via convenzionale con appositi decreti del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, sentite le organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente comparati- vamente più rappresentative nella categoria.

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Buoni vacanza. Le Parti sociali del settore dell’Industria Turistica, premesso che l’articolo 13 del CCNL dell’Industria Turistica Federturismo Confindustria 10 febbraio 1999 ha previsto la possibilità di definire forme di utilizzazione degli impianti nei periodi di bassa stagione, da incentivare mediante un regime di tariffe agevolate; premesso che è interesse delle Parti che tutti i lavoratori e le loro famiglie possano essere facilitati ad accedere alla possibilità a forme di turismo; premesso che l’articolo 10 della legge 29 marzo 2001, n. 135 ha previsto l’istituzione di un sistema nazionale di buoni vacanza, condividendo l’obiettivo di facilitare l’accesso al Turismo per tutte le fasce sociali della popolazione, con particolare riferimento ai lavoratori, alle famiglie, ai giovani, agli anziani, ai disabili e di sostenere la domanda turisticatu- ristica, riequilibrando i flussi tra nord e sud del Paese, incentivando la destagionalizzazione ed accrescendo l’occupazione nel settore, preso atto del documento presentato dal Gruppo per la Sostenibilità nel turismo (GST) nel rapporto del febbraio 2007 “Azione per un turismo tu- rismo europeo più sostenibile”; della Comunicazione della Commissione del 19.10.2007 “Agenda per un turismo europeo sostenibile e competitivo”; del documento “Verso una rete Europea per un Turismo Sostenibile e Competitivo” sottoscritto a Firenze il 17 novembre 2007; concordano di sollecitare le istituzioni ai diversi livelli di competenza al fine di attivare atti- vare una politica favorevole al turismo sociale, consapevole e sostenibile, congiuntamente richiedono che le somme erogate dal datore di lavoro in favore dei propri dipendenti, destinate desti- nate al finanziamento di buoni vacanza, non concorrano a formare il reddito del lavoratore dipendente, così come qualificato dall’articolo 51 del decreto Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Al fine di sanare un contrasto interpretativo generato dalle disposizioni che regolano la determinazione della retribuzione imponibile a fini fiscali e contributivi, le Parti congiuntamente con- giuntamente richiedono che il servizio di alloggio fornito dalle aziende ricettive al relativo personale dipendente sia determinato in via convenzionale con appositi decreti del Ministero Ministe- ro del Lavoro e della Previdenza Sociale, sentite le organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria.

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Buoni vacanza. Le Parti parti sociali del settore dell’Industria Turisticadell'industria turistica, premesso che l’articolo l'art. 13 del CCNL dell’Industria Turistica Federturismo c.c.n.l. dell'industria turistica Federturismo-Confindustria 10 febbraio 1999 ha previsto la possibilità di definire forme di utilizzazione degli impianti nei periodi di bassa stagione, da incentivare mediante un regime di tariffe agevolate; premesso che è interesse delle Parti parti che tutti i lavoratori e le loro famiglie possano essere facilitati ad accedere alla possibilità a forme di turismo; premesso che l’articolo l'art. 10 della legge 29 marzo 2001, n. 135 ha previsto l’istituzione l'istituzione di un sistema nazionale di buoni vacanza, condividendo l’obiettivo l'obiettivo di facilitare l’accesso l'accesso al Turismo turismo per tutte le fasce sociali della popolazione, con particolare riferimento ai lavoratori, alle famiglie, ai giovani, agli anziani, ai disabili e di sostenere la domanda turistica, riequilibrando i flussi tra nord e sud del Paese, incentivando la destagionalizzazione ed accrescendo l’occupazione l'occupazione nel settore, preso atto del documento presentato dal Gruppo per la Sostenibilità sostenibilità nel turismo (GST) nel rapporto del febbraio 2007 "Azione per un turismo europeo più sostenibile"; della Comunicazione comunicazione della Commissione del 19.10.2007 “19 ottobre 2007 "Agenda per un turismo europeo sostenibile e competitivo"; del documento "Verso una rete Europea europea per un Turismo Sostenibile turismo sostenibile e Competitivo” competitivo" sottoscritto a Firenze il 17 novembre 2007; concordano di sollecitare le istituzioni ai diversi livelli di competenza al fine di attivare una politica favorevole al turismo sociale, consapevole e sostenibile, congiuntamente richiedono che le somme erogate dal datore di lavoro in favore dei propri dipendenti, destinate al finanziamento di buoni vacanza, non concorrano a formare il reddito del lavoratore dipendente, così come qualificato dall’articolo dall'art. 51 del decreto Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Al fine di sanare un contrasto interpretativo generato dalle disposizioni che regolano la determinazione della retribuzione imponibile a fini fiscali e contributivi, le Parti congiuntamente richiedono che il servizio di alloggio fornito dalle aziende ricettive al relativo personale dipendente sia determinato in via convenzionale con appositi decreti del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, sentite le organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria.

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