CAMPIONAMENTO DEL SEME IN NATURA E DETERMINAZIONE DELLA TARA. a) La tara di lavorazione viene determinata su campione rappresentativo, da un laboratorio concordato tra le parti. I costi delle analisi di laboratorio (determinazione della “purezza meccanica completa”, mediante l’utilizzo di macchine pulitrici-selezionatrici di laboratorio) sono a carico dell’Azienda sementiera. Anche i costi delle operazioni di prelievo dei campioni rappresentativi del prodotto in natura sono a carico dell’Azienda sementiera. b) La scelta del luogo di campionamento è lasciata all’Azienda sementiera, salvo diverso accordo tra le parti; c) Nel caso che il campionamento sia eseguito presso l’agricoltore, sul seme in natura, il lotto sarà piombato al momento del ritiro da parte dell’Azienda sementiera. Qualora non sia possibile prelevare i campioni presso l’agricoltore, il lotto sarà piombato dall’agricoltore stesso o da suoi delegati e lo resterà fino al prelievo dei campioni da farsi, sempre in contraddittorio, nel luogo designato dall’Azienda sementiera; d) Il campione prelevato sarà omogeneizzato e poi diviso in 4 parti uguali ed ognuna chiusa e piombata da parte sia dell’agricoltore-moltiplicatore che dall’Azienda sementiera o da loro delegati. Il peso minimo di ciascuna frazione di campione dovrà essere di gr 800 per le graminacee e di gr 1.200 per le leguminose. e) Ciascuno dei contraenti trattiene una aliquota del campione, mentre la terza e la quarta aliquota saranno conservate dall’agricoltore se il prelievo è stato fatto presso il moltiplicatore o dall’Azienda sementiera se il prelievo del campione è stato fatto altrove. f) L’agricoltore ha diritto di assistere personalmente, o tramite proprio delegato, alle operazioni di determinazione della tara di lavorazione su campione, così come a quelle di campionamento. g) Qualora il prodotto ottenuto non rispetti i parametri minimi di legge richiesti ai fini della certificazione o secondo quanto concordato, l’Azienda sementiera potrà rifiutare il seme moltiplicato senza corrispondere nessun pagamento. h) Per eventuali contestazioni che dovessero insorgere, un nuovo campione verrà prelevato in contraddittorio - alla presenza delle parti o dei rispettivi delegati - sul lotto prodotto, in maniera tale che l’insieme del lotto sia ben rappresentato. Il nuovo campionamento, così come le nuove analisi del prodotto presso il laboratorio di analisi convenuto sono a carico della parte che le ha richieste.
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Samples: Contratto Quadro Moltiplicazione Sementi Foraggere, Contratto Quadro Moltiplicazione Sementi Foraggere
CAMPIONAMENTO DEL SEME IN NATURA E DETERMINAZIONE DELLA TARA. a) La tara di lavorazione viene determinata su campione rappresentativo, da un laboratorio concordato tra le parti. I costi delle analisi di laboratorio (determinazione della “purezza meccanica completa”, mediante l’utilizzo di macchine pulitrici-selezionatrici di laboratorio) sono a carico dell’Azienda sementiera. Anche ; anche i costi delle operazioni di prelievo dei campioni rappresentativi del prodotto in natura sono a carico dell’Azienda sementiera.
b) La scelta del luogo di campionamento è lasciata all’Azienda sementiera, salvo diverso accordo concordata tra le parti;l’Azienda sementiera e l’OP.
c) Nel caso che il campionamento sia eseguito presso l’agricoltore, sul seme in natura, il lotto sarà piombato al momento del ritiro da parte dell’Azienda sementiera. Qualora non sia possibile prelevare i campioni presso l’agricoltore, il lotto sarà piombato dall’agricoltore stesso o da suoi delegati dai tecnici dell’OP e lo resterà fino al prelievo dei campioni da farsi, sempre in contraddittorio, nel luogo designato dall’Azienda sementiera;.
d) Il campione prelevato sarà omogeneizzato e poi diviso in 4 parti uguali ed ognuna chiusa e piombata da parte sia dell’agricoltore-moltiplicatore che dall’Azienda sementiera o da loro delegati. Il peso minimo di ciascuna frazione di campione dovrà essere di gr 800 per le graminacee e di gr 1.200 per le leguminose.
e) Ciascuno dei contraenti trattiene una aliquota del campione, mentre la terza e la quarta aliquota saranno conservate dall’OP o dall’agricoltore se il prelievo è stato fatto presso il moltiplicatore o dall’Azienda sementiera se il prelievo del campione è stato fatto altrove.
f) L’agricoltore L’Organizzazione di Produttori ha diritto di assistere personalmente, con i propri tecnici e/o tramite proprio delegatocon l’azienda agricola moltiplicatrice socia, alle operazioni di determinazione della tara di lavorazione su campione, così come a quelle di campionamento.
g) L’Azienda sementiera trasmette l’esito delle analisi all’OP entro 8 giorni lavorativi.
h) Qualora il prodotto ottenuto non rispetti i parametri minimi di legge richiesti ai fini della certificazione o secondo quanto concordato, l’Azienda sementiera potrà rifiutare il seme moltiplicato senza corrispondere nessun pagamento.;
hi) Per eventuali contestazioni che dovessero insorgere, un nuovo campione verrà prelevato in contraddittorio - alla presenza delle parti o dei rispettivi delegati - sul lotto prodotto, in maniera tale che l’insieme del lotto sia ben rappresentato. Il nuovo campionamento, così come le nuove analisi del prodotto presso il laboratorio di analisi convenuto sono a carico della parte che le ha richieste.
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