Controversie ed Arbitrato Clausole campione

Controversie ed Arbitrato. In caso di divergenze sulla natura e sulle conseguenze dell’infortunio (o della malattia), le Parti si obbligano a conferire mandato, con scrittura privata, ad un Collegio di tre medici di decidere a norma e nei limiti delle condizioni di polizza. Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di Xxxxx. La proposta di convocare il Collegio Medico deve partire dall’Assicurato o dagli aventi diritto, e deve essere redatta per iscritto con l’indicazione del nome del medico designato, dopodiché l’Assicuratore comunica all’Assicurato il nome del medico che essa a sua volta designa. Il terzo medico viene scelto dalle Parti sopra una terna di medici proposta dai primi; in caso di disaccordo lo designa il Segretario dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio Medico. Nominato il terzo medico, l’Assicuratore convoca il Collegio invitando l’Assicurato a presentarsi. Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna della Parti sostiene le proprie spese, contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo medico. La decisione del Collegio Medico è vincolante per le Parti anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.
Controversie ed Arbitrato. Ogni controversia sorta circa l’esecuzione del presente contratto dovrà venire sottoposta, prima di adire all’autorità giudiziaria e previo tentativo di conciliazione, ad un Collegio arbitrale composto da tre Membri, di cui uno nominato da ciascuna delle parti interessate ed il terzo scelto di comune accordo tra i due arbitri di parte, salvo diversi accordi tra le parti. Ferma restando la validità della clausola compromissoria, per l’ipotesi di ricorso all’autorità giudiziaria le parti dichiarano di accettare come Foro esclusivo il Tribunale competente in base alla località di coltivazione, salvo diversi accordi tra le parti. Art. 1) Tra i firmatari del presente contratto quadro è costituito il “comitato economico moltiplicazione sementi foraggere”, avente lo scopo di stabilire ed indicare i prezzi “interprofessionali” per le specie e tipologie merceologiche di interesse. Tale indicazione di prezzo tiene conto delle quotazioni di mercati nazionali e internazionali, delle condizioni produttive e dei fattori condizionanti gli andamenti dell’offerta e della domanda. Il comitato curerà inoltre la pubblicazione periodica dei dati relativi agli andamenti dei mercati nazionali ed esteri. Art. 2) Il comitato economico moltiplicazione sementi foraggere si riunisce come segue: - entro la prima decade del mese, indicativamente il primo giovedì, per una valutazione delle giacenze e per condividere considerazioni sul mercato nazionale ed estero; - con una frequenza settimanale o anche più volte, durante i periodi di raccolta, orientativamente dal mese di agosto, o per eventuali contingenze, se richiesto da una delle parti firmatarie del contratto quadro; Le risultanze del comitato economico moltiplicazione sementi foraggere verranno fornite, per la divulgazione, alle parti firmatarie del contrato quadro ed alla stampa specializzata. Il comitato è composto dai firmatari del contratto quadro, come segue: n. 5 rappresentati delle aziende sementiere (Assosementi); n. 5 rappresentanti delle O.P e delle Cooperative dei moltiplicatori (COAMS). Ogni categoria designa i propri rappresentanti, nonché un numero pari di supplenti, che potranno intervenire con diritto di voto quando manchi il relativo rappresentante ufficiale. Tali rappresentanti dovranno essere rinnovati ogni 2 anni. La stessa persona fisica non potrà venire confermata per più di tre mandati consecutivi. Nel corso della prima riunione del comitato economico moltiplicazione sementi foraggere verrà nominato un coord...
Controversie ed Arbitrato. Ogni controversia sorta circa l’esecuzione del presente contratto dovrà venire sottoposta, prima di adire all’autorità giudiziaria e previo tentativo di conciliazione, ad un Collegio arbitrale composto da tre Membri, di cui uno nominato da ciascuna delle parti interessate ed il terzo scelto di comune accordo tra i due arbitri di parte, salvo diversi accordi tra le parti. Ferma restando la validità della clausola compromissoria, per l’ipotesi di ricorso all’autorità giudiziaria le parti dichiarano di accettare come Foro esclusivo competente il Tribunale competente in base alla località di coltivazione, salvo diversi accordi tra le parti. PER LA MOLTIPLICAZIONE DI SEMENTI DI FORAGGERE TRA DITTA SEMENTIERA E SINGOLA IMPRESA AGRICOLA DATI DELL’AGRICOLTORE-MOLTIPLICATORE: Nome e/o Ragione sociale Residenza Tel. Fax E-mail Luogo di coltivazione Provincia Partita IVA Ragione sociale Sede legale Tel. Fax E-mail Centro di lavorazione Ubicazione Tel. Fax E-mail Autorizzazione regionale sementiera n. Partita IVA OGGETTO DEL CONTRATTO: Specie Varietà Categoria seme fornito Quantità seme fornito Kg Anno di xxxxxx Xxxxxx impegnati
Controversie ed Arbitrato. Ogni questione che dovesse insorgere tra L’Amministrazione Appaltante e Imprese relativa all'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente contratto, verrà deferita a tre arbitri da scegliere di comune accordo tra le parti. La decisione sarà inappellabile e le parti rinunciano espressamente al ricorso in appello. Per l'arbitraggio valgono le norme del Codice di Procedura Civile. Le spese di giudizio verranno anticipate dalla parte che avrà richiesto l'arbitrato. La decisione degli arbitri si estende alle spese di giudizio .
Controversie ed Arbitrato. 1. Foro competente a giudicare tutte le controversie che possono insorgere tra le Parti contraenti nella interpretazione o esecuzione del presente contratto è esclusivamente il foro di ROMA.
Controversie ed Arbitrato. In caso di disaccordo tra l'Assicurato e la Società in merito alla gestione del sinistro, a ricorsi al tribunale di grado superiore, a divergenze circa l’interpretazione della polizza, la decisione spetterà ad un arbitro, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, salvo il caso di esito totalmente favorevole per l’Assicurato. La Società rimborserà soltanto le somme sostenute in quanto Spese Legali al fine di indennizzare l’Assicurato per Sinistri o procedure legali approvate. Le Spese Legali sostenute per la normale presentazione o amministrazione dell’attività professionale o delle spese dell’Assicurato, che sarebbero state sostenute nel normale corso dell’attività professionale esercitata dall’Assicurato non faranno parte dell’indennizzo della presente polizza. Qualora l’Assicurato decida di procedere con la pretesa al risarcimento danni o con procedure legali non approvate dall’ufficio incaricato dalla Società a causa dell’assenza di prospettive ragionevoli e l’Assicurato ottenga esito positivo in tale tentativo di pretesa di risarcimento e/o procedure legali, la Società accetterà di pagare le Spese Legali sostenute successivamente al diniego da parte dell’Ufficio Sinistri dell’approvazione, soggetto ai termini, condizioni e limitazioni della presente polizza. Ai sensi della presente clausola, si intende per esito positivo un ordine di pagamento o accordo a pagare almeno il 50% delle Spese Legali sostenute a favore dell’Assicurato o un’assoluzione dell’Assicurato o una conclusione per cui nessuna ulteriore imposta è dovuta o una conclusione per cui non siano state riscontrate violazioni di qualsiasi regolamento.

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  • Controversie - Arbitrato irrituale Le controversie possono essere demandate per iscritto ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei medici. Il Collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. E’ data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l’accertamento definitivo della Invalidità Permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’indennizzo. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

  • Arbitrato 1. Ove il tentativo di conciliazione di cui all’art. 410 c.p.c.o all’art.38 del presente contratto, non riesca o comunque sia decorso il termine previsto per il suo espletamento e ferma restando la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, secondo quanto previsto dalla Legge 11 agosto 1973, n. 533 e quanto previsto dal codice di procedura civile, ciascuna delle parti può deferire la controversia ad un Collegio Arbitrale secondo le norme previste dal c.p.c. artt. 412 ter e quater e dal presente articolo. 2. L’istanza della parte, avente medesimo oggetto e contenuto dell’eventuale precedente tentativo di conciliazione e contenente tutti gli elementi utili a definire le richieste, sarà presentata, attraverso l’organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato all’altra parte. L’istanza, sottoscritta dalla parte promotrice, sarà inoltrata, a mezzo raccomandata A/R o raccomandata a mano, entro 30 giorni successivi alla conclusione del tentativo obbligatorio di conciliazione. L’altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al Collegio arbitrale entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell’istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con dichiarazione scritta da inviare alla controparte fino al giorno antecedente alla prima udienza. 3. Il Collegio è composto da tre membri, di cui due nominati da ciascuna delle parti ovvero dall’Associazione della Cooperativa ovvero dall’Organizzazione Sindacale territoriale, a cui il lavoratore si è iscritto o conferisca mandato, e il terzo con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dalle predette organizzazioni territoriali ovvero in difetto dal Presidente del Tribunale territorialmente competente su istanza congiunta delle parti o di una di essa. Il collegio avrà sede presso il luogo dove è stato esperito il tentativo di conciliazione. 4. Il Presidente del Collegio provvede a fissare entro 15 giorni dalla sua nomina, la data di convocazione del Collegio il quale ha facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere: a. l’interrogatorio libero delle parti ed eventuali testi; b. l’autorizzazione al deposito di documenti, memorie e repliche a cura delle parti e dei procuratori di queste; c. eventuali ulteriori mezzi istruttori. 5. Il Collegio emetterà il proprio lodo entro 45 giorni dalla data della prima riunione, dandone tempestiva comunicazione alle parti interessate salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni, in relazione a necessità inerenti lo svolgimento della procedura. 6. I compensi per gli arbitri saranno stabiliti in misura fissa. 7. Le parti si danno atto che il Collegio arbitrale è istituito ai sensi e per gli effetti della legge 11 agosto 1973 n. 533, e successive modificazioni e integrazioni, e svolge le proprie funzioni sulla base di apposito Regolamento. 8. Il lodo arbitrale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni degli artt. 412 ter e quater del c.p.c.

  • Controversie Qualora tra l’Assicurato e la Società insorgano eventuali controversie sulla natura o sulle conseguenze dell’Infortunio o della Malattia oppure sulla durata della Inabilità Totale Temporanea, la decisione della controversia può essere demandata ad un collegio di tre medici. L’incarico deve essere conferito per iscritto indicando i termini controversi. I medici del Collegio sono nominati uno per parte ed il terzo, che deve essere scelto tra i consulenti medici legali, di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici della città ove ha sede l’istituto di medicina legale più vicina alla residenza dell’Assicurato, luogo dove si riunirà il Collegio stesso. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.

  • Collegio arbitrale 1. Le parti che hanno esperito il tentativo di conciliazione potranno, entro 20 (venti) giorni dall’esito negativo, conferire consensualmente mandato alle rispettive Organizzazioni Sindacali decentrate per il deferimento della controversia al Collegio Arbitrale. Sarà considerato nullo il mandato rilasciato prima dell’esperimento del tentativo di conciliazione. 2. Il Collegio Arbitrale dovrà essere costituito entro 10 giorni dal mandato ricevuto e lo stesso dovrà essere composto da due arbitri, uno nominato dalle Organizzazioni Sindacali dei datori di Lavoro, uno nominato dalla Organizzazione Sindacale dei Lavoratori alla quale, il dipendente abbia conferito mandato e da un presidente scelto di comune accordo dalle rispettive Organizzazioni. 3. In caso di mancato accordo fra le rispettive Organizzazioni, il presidente verrà sorteggiato da una rosa di nomi congiuntamente concordata. 4. Il presidente, non appena ricevuto ed accettato l’incarico, provvederà a convocare entro 15 (quindici) giorni il Collegio Arbitrale che dovrà esaminare la domanda nonché le eventuali richieste di: istruttorie disponendo, anche d’ufficio, l’assunzione di tutti i mezzi di prova che riterrà utili ai fini della decisione. Le eventuali deposizioni di testi saranno riassunte in un breve verbale, che essi sottoscriveranno, e le parti potranno chiedere di averne copia vistata dal presidente. 5. Il pronunciamento del Collegio Arbitrale dovrà avvenire entro 60 (sessanta) giorni successivi alla prima convocazione. Tale termine potrà essere prorogato solo su accordo delle parti. 6. Ove i termini di cui al precedente comma 5 siano trascorsi inutilmente, ciascuna delle parti può intimare al Collegio, con atto scritto, di depositare il lodo entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine la controversia può essere sottoposta all’Autorità Giudiziaria.

  • Clausola arbitrale Mancando l'accordo sulla liquidazione, questa è deferita a due periti, uno per parte. Tali periti, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza. Se una parte non provvede o se manca l'accordo sulla nomina del terzo perito la scelta è fatta, ad istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale competente. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito, quella del terzo perito fa carico per metà al Contraente, che conferisce alla Società la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre la quota da lei dovuta dall'indennità spettantegli.

  • CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE Le controversie che dovessero eventualmente insorgere nell’interpretazione e nell’esecuzione della Convenzione saranno devolute alla giurisdizione dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria, escluso il ricorso al Collegio Arbitrale, previsto dagli artt. 806 e seguenti C.P.C. Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.

  • CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione del presente contratto, non saranno deferite ad arbitri.

  • DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

  • Risoluzione delle controversie Eventuali controversie tra le Parti in merito all’interpretazione o all’applicazione del presente Accordo sono risolte per via diplomatica tramite negoziati diretti.

  • Modalità di soluzione delle controversie Per tutte le controversie, comunque dipendenti dal contratto d’appalto, è competente il Foro di Roma. È escluso, nella fattispecie, il ricorso al giudizio arbitrale di cui agli artt. 806 e seguenti del codice di procedura civile.