CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO. 1. Il presente contratto collettivo decentrato si applica al personale della scuola docente, educativo ed A.T.A. con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed ha validità per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22. 2. Il presente contratto - nello stabilire i criteri generali ed i principi per le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria del personale docente, educativo ed A.T.A. secondo le disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali del comparto istruzione e ricerca è prioritariamente diretto a realizzare il reimpiego qualificato di tutto il personale in soprannumero o in esubero, e la piena realizzazione degli obiettivi formativi e curriculari previsti per ciascun ordine di scuola, assicurando la continuità didattica e la valorizzazione delle competenze professionali, tenuto conto delle esigenze e disponibilità dei docenti interessati. A tal fine è valorizzata, tra l’altro, la possibilità di utilizzazione in altri insegnamenti e per il potenziamento delle attività dell’offerta formativa per il personale appartenente a ruoli e classi di concorso in esubero, tenendo conto dei titoli di studio e/o professionali posseduti, con l’attribuzione del maggior trattamento economico eventualmente spettante ai sensi dell’art. 10, comma 10 del C.C.N.L. 29.11.2007; in quest’ultimo caso la Direzione Regionale competente, contestualmente all’adozione del provvedimento di utilizzazione e assegnazione provvisoria, stipulerà con il personale interessato un contratto di lavoro integrativo per il nuovo temporaneo trattamento retributivo corrispondente a quello spettante in caso di passaggio di ruolo. 3. In ogni caso, dall’attuazione dei criteri e delle modalità di utilizzazione del personale docente e ATA non deve derivare l’individuazione di una disponibilità complessiva di posti che ecceda i limiti delle risorse stanziate annualmente nello stato di previsione del MIUR. 4. Premesso che l'adeguamento dell'organico alle situazioni di fatto avviene secondo la disciplina dettata dalle disposizioni concernenti la definizione degli organici e che la costituzione di posti part time avviene come definito nell’art. 3 del presente contratto, la contrattazione decentrata regionale definirà i criteri e le modalità per la determinazione delle disponibilità. 5. Su tale base, prima di avviare le operazioni di utilizzazione e previa informazione alle XX.XX. territoriali, sarà predisposto dalla Direzione Regionale competente il quadro complessivo delle disponibilità sui posti dell’organico dell’autonomia e dell’adeguamento del medesimo alle situazioni di fatto, ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni, relative alle diverse tipologie di posti in funzione del migliore impiego del personale stesso, secondo i principi stabiliti dal C.C.N.L., integrati dalla presente contrattazione. 6. La valutazione dei titoli relativi alle utilizzazioni del personale docente ed educativo (All. 2) titolare di cattedra e/o posto nella scuola è formulata da ciascuna istituzione scolastica in cui detto personale presta servizio. Nel caso in cui l’istituto di titolarità non coincida con l’istituto di servizio, sarà competenza di quest’ultimo provvedere alla valutazione della domanda, acquisendo eventualmente dall’istituto di titolarità ogni utile elemento di conoscenza. Per quanto concerne, invece, i docenti in esubero su provincia tale valutazione è formulata dagli uffici territorialmente competenti. Per i docenti di religione cattolica la predetta valutazione sarà formulata dai competenti Uffici Scolastici Regionali. La valutazione è effettuata considerando i titoli posseduti entro il termine previsto per la presentazione delle domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria, secondo le tabelle allegate al C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22, sottoscritto in data 6.3.2019, per le parti relative ai trasferimenti d’ufficio, con le seguenti precisazioni e integrazioni: • nei titoli di servizio va valutato anche l’anno scolastico in corso; • per ottenere il punteggio per il comune di residenza dei familiari, è necessario che i medesimi vi risiedano effettivamente, con iscrizione anagrafica, da almeno tre mesi alla data stabilita per la presentazione delle domande; • l’età dei figli è riferita al 31 dicembre dell’anno in cui si effettuano le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie; • in caso di parità di precedenze e di punteggio prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica; • per i docenti di religione cattolica, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 4 comma 1, il punteggio è attribuito sulla base della graduatoria unica regionale, articolata per ambiti diocesani, formulata dall’Ufficio scolastico regionale ai sensi dell’art. 10, commi 3 e 4 dell’O.M. n. 202 del 6.3.2019, con le precisazioni di cui ai precedenti punti del presente comma. 7. La valutazione dei titoli relativi alle utilizzazioni del personale A.T.A. (All. 4 ) è formulata da ciascuna istituzione scolastica in cui detto personale presta servizio. Nel caso in cui l’istituto di titolarità non coincida con l’istituto di servizio, sarà competenza di quest’ultimo provvedere alla valutazione della domanda, acquisendo eventualmente dall’istituto di titolarità ogni utile elemento di conoscenza. La valutazione è effettuata considerando i titoli posseduti entro il termine previsto per la presentazione delle domande, secondo le tabelle allegate al C.C.N.I. concernente la mobilità del personale della scuola sottoscritto in data 6 marzo 2019, per le parti relative ai trasferimenti d’ufficio con le seguenti precisazioni e integrazioni: • nei titoli di servizio, va valutato anche l’anno scolastico in corso; • per ottenere il punteggio per il comune di residenza dei familiari, è necessario che i medesimi vi risiedano effettivamente, con iscrizione anagrafica, da almeno tre mesi alla data stabilita per la presentazione delle domande; • l’età dei figli è riferita al 31 dicembre dell’anno in cui si effettuano le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie; • in caso di parità di precedenze e di punteggio prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica; • l’espressione “servizio pre-ruolo” di cui alla prima riga della nota (3) All. E Tabella A CCNI mobilità 2019/2022 è sostituita dall’espressione “servizio non di ruolo o di altro ruolo riconosciuto o riconoscibile”. 8. La valutazione dei titoli nelle assegnazioni provvisorie è stabilita dal presente contratto sulla base dell’All. 3 - Tabella del personale docente ed educativo e dell’All. 5 – Tabella del personale A.T.A. considerando i titoli posseduti entro il termine previsto per la presentazione delle domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria. 9. Il personale interessato da eventuali rettifiche apportate alle operazioni di mobilità relative agli xx.xx. 2019/20, 2020/21 e 2021/22 verrà rimesso nei termini nel relativo anno scolastico di riferimento per la presentazione delle sopra citate domande, prevedendo 5 giorni successivi alla data di comunicazione della rettifica stessa. 10. Il personale docente, educativo ed A.T.A. perdente posto delle scuole o istituti delle province statali che hanno modificato l’assetto territoriale di competenza, qualora abbia chiesto il rientro nella scuola di ex titolarità e non l’abbia ottenuto, ha titolo a presentare domanda di utilizzazione per rientrare nella scuola di ex titolarità e, in subordine, nel comune che la comprende. La domanda va inviata all’Ufficio territoriale della provincia a cui appartiene la scuola/il comune di ex titolarità. A tale personale si applica la precedenza di cui al successivo art. 8, comma 1 punto II e art. 18, comma 1 punto II. L’utilizzazione di detto personale non può comportare aumenti del contingente complessivo dell’organico regionale. 11. Il personale docente, educativo ed A.T.A. delle scuole o istituti delle province statali che hanno modificato l’assetto territoriale di competenza, qualora abbia chiesto e non ottenuto il trasferimento per rientrare nella ex provincia di titolarità, ha titolo a presentare domanda di utilizzazione in scuole o istituti della ex provincia di titolarità. Il suddetto personale invia la domanda all’Ufficio territoriale della ex provincia di titolarità e partecipa alle operazioni di utilizzazione assieme al personale titolare nella suddetta provincia. L’utilizzazione di detto personale non può comportare aumenti del contingente complessivo dell’organico regionale. 12. Le parti concordano di valutare congiuntamente l’esigenza di riaprire il confronto negoziale, anche su richiesta di un solo soggetto firmatario, per verificare le ricadute sul personale derivanti da provvedimenti emanati successivamente alla sottoscrizione del presente C.C.N.I., che producano effetti sulle materie disciplinate dal C.C.N.I. stesso.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, Contratto Collettivo Nazionale Integrativo
CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO. 1. Il presente contratto collettivo decentrato si applica al personale della scuola docente, educativo ed A.T.A. con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed ha validità per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 ai docenti di cui agli artt.43 e 2021/2244 della legge n. 270/82.
2. Il presente contratto - nello stabilire i criteri generali ed i principi per le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2012/2013 secondo le disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali del comparto istruzione e ricerca scuola è prioritariamente diretto a realizzare il reimpiego qualificato di tutto il personale in soprannumero o in esubero, e la piena realizzazione degli obiettivi formativi e curriculari previsti per ciascun ordine di scuola, assicurando la continuità didattica e la valorizzazione delle competenze professionali, tenuto conto delle esigenze e disponibilità dei docenti interessati. A tal fine è valorizzata, tra l’altro, la possibilità di utilizzazione in altri insegnamenti e per il potenziamento delle attività dell’offerta formativa - per il personale appartenente a ruoli e classi di concorso in esubero, esubero - tenendo conto dei titoli di studio e/o professionali posseduti, con l’attribuzione del maggior trattamento economico eventualmente spettante ai sensi dell’art. 10, 10 comma 10 del C.C.N.L. 29.11.2007; in quest’ultimo caso la Direzione Regionale competente, contestualmente all’adozione del provvedimento di utilizzazione e assegnazione provvisoria, stipulerà con il personale interessato un contratto di lavoro integrativo per il nuovo temporaneo trattamento retributivo corrispondente a quello spettante in caso di passaggio di ruolo.
3. In ogni casoGli effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione del presente contratto, dall’attuazione che si intende avvenuta al momento della sottoscrizione da parte dei criteri e delle modalità di utilizzazione del personale docente e ATA non deve derivare l’individuazione di una disponibilità complessiva di posti che ecceda i limiti delle risorse stanziate annualmente nello stato di previsione del MIURsoggetti negoziali, ed hanno validità per l’anno scolastico 2012/2013.
4. Premesso che l'adeguamento dell'organico alle situazioni alla situazione di fatto avviene secondo la disciplina dettata dalle disposizioni concernenti la definizione degli organici organici, e che la costituzione di posti part time avviene come definito nell’art. 3 del presente contratto, la contrattazione decentrata regionale definirà i criteri e le modalità per la determinazione delle disponibilità.
5. Su tale base, prima di avviare le operazioni di utilizzazione e previa informazione alle XX.XX. territoriali, sarà predisposto dalla Direzione Regionale competente il quadro complessivo delle disponibilità sui posti dell’organico dell’autonomia e dell’adeguamento del medesimo alle situazioni di fattodisponibilità, ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni, relative relativo alle diverse tipologie di posti in funzione del migliore impiego del personale stesso, secondo i principi stabiliti dal C.C.N.L., integrati dalla presente contrattazione.
6. La valutazione dei titoli relativi alle utilizzazioni del personale docente ed educativo (All. 21) titolare di cattedra e/o posto nella scuola è é formulata da ciascuna istituzione scolastica in cui detto personale presta servizio. Nel caso in cui l’istituto di titolarità non coincida con l’istituto di servizio, sarà competenza di quest’ultimo provvedere alla valutazione della domanda, acquisendo eventualmente dall’istituto di titolarità ogni utile elemento di conoscenza. Per quanto concerne, invece, i docenti titolari sulle dotazioni organiche provinciali (D.O.P.), i docenti della scuola primaria in esubero su titolari sulla provincia e i docenti titolari sul sostegno (D.O.S.), tale valutazione è formulata dagli uffici territorialmente competenti. Per i docenti di religione cattolica la predetta valutazione sarà formulata dai competenti Uffici Scolastici Regionali. La valutazione è effettuata considerando i titoli posseduti entro il termine previsto per la presentazione delle domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria, secondo le tabelle allegate al C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22, della scuola sottoscritto in data 6.3.2019, 29 febbraio 2012 per le parti relative ai trasferimenti d’ufficio, con le seguenti precisazioni e integrazioni: • nei titoli di servizio va valutato anche l’anno scolastico in corso; • per ottenere il punteggio per il comune di residenza dei familiari, è necessario che i medesimi vi risiedano effettivamente, con iscrizione anagrafica, da almeno tre mesi alla data stabilita per la presentazione delle domande; • l’età dei figli è riferita al 31 dicembre dell’anno in cui si effettuano le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie; • in caso di parità di precedenze e di punteggio prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica; • per i docenti di religione cattolica, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 4 comma 1, cattolica il punteggio è attribuito sulla base della graduatoria unica regionale, articolata suddivisa per ambiti diocesanidiocesi, formulata dall’Ufficio scolastico regionale ai sensi dell’art. 10, commi 3 e 4 dell’O.M. n. 202 26 del 6.3.2019, con le precisazioni di cui ai precedenti punti del presente comma3 aprile 2012.
7. La valutazione dei titoli relativi alle utilizzazioni del personale A.T.A. (All. 4 ) è é formulata da ciascuna istituzione scolastica in cui detto personale presta servizio. Nel caso in cui l’istituto di titolarità non coincida con l’istituto di servizio, sarà competenza di quest’ultimo provvedere alla valutazione della domanda, acquisendo eventualmente dall’istituto di titolarità ogni utile elemento di conoscenza. La valutazione è effettuata considerando i titoli posseduti entro il termine previsto per la presentazione delle domande, secondo le tabelle allegate al C.C.N.I. concernente la mobilità del personale della scuola sottoscritto in data 6 marzo 2019, 29 febbraio 2012 per le parti relative ai trasferimenti d’ufficio con le seguenti precisazioni e integrazioni: • nei titoli di servizio, va valutato anche l’anno scolastico in corso; • per ottenere il punteggio per il comune di residenza dei familiari, è necessario che i medesimi vi risiedano effettivamente, con iscrizione anagrafica, da almeno tre mesi alla data stabilita per la presentazione delle domande; • l’età dei figli è riferita al 31 dicembre dell’anno in cui si effettuano le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie; • in caso di parità di precedenze e di punteggio prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica; • l’espressione “servizio pre-ruolo” di cui alla prima riga della nota (3) All. E Tabella A CCNI mobilità 2019/2022 della citata tabella è sostituita dall’espressione “servizio non di ruolo o di altro ruolo riconosciuto o riconoscibile”.
8. La valutazione dei titoli nelle assegnazioni provvisorie è stabilita dal presente contratto sulla base dell’All. 3 2 - Tabella del personale docente ed educativo e dell’All. 5 – Tabella del personale A.T.A. considerando i titoli posseduti entro il termine previsto per la presentazione delle domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria.
9. Al fine di assicurare omogeneità degli adempimenti su tutto il territorio nazionale il termine entro il quale devono essere presentate le domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria è fissato, alla data del 2012 per il personale docente della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, personale educativo e per gli insegnanti di religione, e alla data del 2012 per il personale A.T.A.. Il personale interessato da eventuali rettifiche apportate alle operazioni di mobilità relative agli xx.xxall’a.s. 2019/20, 2020/21 e 2021/22 2012/2013 verrà rimesso nei termini nel relativo anno scolastico di riferimento per la presentazione delle sopra citate domande, prevedendo 5 giorni successivi alla data di comunicazione della rettifica stessa.
10. Il personale docente, educativo ed A.T.A. perdente posto Per quanto riguarda la disciplina delle scuole o istituti delle province statali che hanno modificato l’assetto territoriale di competenza, qualora abbia chiesto il rientro nella scuola di ex titolarità e non l’abbia ottenuto, ha titolo a presentare domanda operazioni di utilizzazione e assegnazioni provvisorie per rientrare nella scuola di ex titolarità e, in subordine, nel comune che la comprenderegione Abruzzo si rinvia alle disposizioni contenute nell’accordo sottoscritto il 15 luglio 2009 stipulato a modifica ed integrazione del C.C.N.I. 26 giugno 2009. La domanda va inviata all’Ufficio territoriale della provincia a cui appartiene Per la scuola/il comune di ex titolarità. A tale personale si applica la precedenza di cui al successivo art. 8, comma 1 punto II e art. 18, comma 1 punto II. L’utilizzazione di detto personale non può comportare aumenti mobilità annuale nazionale restano ferme le scadenze del contingente complessivo dell’organico regionalepresente contratto.
11. Il personale docenteLe parti si riservano di integrare, educativo ed A.T.A. delle scuole o istituti delle province statali che hanno modificato l’assetto territoriale in successiva sessione di competenzacontrattazione, qualora abbia chiesto e non ottenuto il trasferimento per rientrare nella ex provincia di titolarità, ha titolo a presentare domanda di utilizzazione in scuole o istituti della ex provincia di titolarità. Il suddetto personale invia la domanda all’Ufficio territoriale della ex provincia di titolarità e partecipa alle le operazioni di utilizzazione assieme e assegnazione provvisoria di cui al presente C.C.N.I. alla luce degli esiti della successiva mobilità. Inoltre le parti integreranno il presente accordo in successiva sessione di contrattazione, sulle modalità di utilizzazione del personale titolare nella suddetta provincia. L’utilizzazione di detto personale non può comportare aumenti del contingente complessivo dell’organico regionalescolastico negli ITS.
12. Le parti concordano di valutare congiuntamente l’esigenza di riaprire il confronto negoziale, anche su richiesta di un solo soggetto firmatario, per verificare le ricadute sul personale derivanti da provvedimenti emanati successivamente alla sottoscrizione del presente C.C.N.I., che producano effetti sulle materie disciplinate dal C.C.N.I. stesso.
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CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO. 1. Il presente contratto collettivo decentrato si applica al personale della scuola docente, educativo ed A.T.A. con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed ha validità per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 ai docenti di cui agli artt.43 e 2021/2244 della legge n. 270/82.
2. Il presente contratto - nello stabilire i criteri generali ed i principi per le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2005/2006 secondo le disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali del comparto istruzione e ricerca scuola è prioritariamente diretto a realizzare il reimpiego qualificato di tutto il personale in soprannumero o in esubero, e la piena realizzazione degli obiettivi formativi e curriculari previsti per ciascun ordine di scuola, assicurando la continuità didattica e la valorizzazione delle competenze professionali, tenuto conto delle esigenze e disponibilità dei docenti interessati. A tal fine è valorizzata, tra l’altro, la possibilità di utilizzazione in altri insegnamenti e per il potenziamento delle attività dell’offerta formativa - per il personale appartenente a ruoli e classi di concorso in esubero, esubero - tenendo conto dei titoli di studio e/o professionali posseduti, con l’attribuzione del maggior trattamento economico eventualmente spettante ai sensi dell’art. 10, comma 10 del C.C.N.L. 29.11.2007spettante; in quest’ultimo caso la Direzione Regionale competente, contestualmente all’adozione del provvedimento di utilizzazione e assegnazione provvisoriautilizzazione, stipulerà con il personale interessato un contratto di lavoro integrativo per il nuovo temporaneo trattamento retributivo corrispondente a quello spettante in caso di passaggio di ruolo.
3. In ogni casoGli effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione del presente contratto, dall’attuazione che si intende avvenuta al momento della sottoscrizione da parte dei criteri e delle modalità di utilizzazione del personale docente e ATA non deve derivare l’individuazione di una disponibilità complessiva di posti che ecceda i limiti delle risorse stanziate annualmente nello stato di previsione del MIURsoggetti negoziali, ed hanno validità per l’anno scolastico 2005/2006.
4. Premesso che l'adeguamento dell'organico alle situazioni alla situazione di fatto avviene secondo la disciplina dettata dalle disposizioni concernenti la definizione degli organici organici, e che la costituzione di posti part time avviene come definito nell’art. 3 del presente contratto, ,la contrattazione decentrata regionale definirà i criteri e le modalità per la determinazione delle disponibilità.
5. Su tale base, prima di avviare le operazioni di utilizzazione e previa informazione alle XX.XX. territoriali, sarà predisposto dalla Direzione Regionale competente il quadro complessivo delle disponibilità sui posti dell’organico dell’autonomia e dell’adeguamento del medesimo alle situazioni di fattodisponibilità, ed eventuali eventuali, successive modificazioni ed integrazioni, relative relativo alle diverse tipologie di posti in funzione del migliore impiego del personale stesso, secondo i principi stabiliti dal C.C.N.L., integrati dalla presente contrattazione.
6. La valutazione dei titoli relativi alle utilizzazioni del personale docente ed educativo (All. 2) titolare di cattedra e/o posto nella scuola è é formulata da ciascuna istituzione scolastica in cui detto personale presta servizio. Nel caso in cui l’istituto di titolarità non coincida con l’istituto di servizio, sarà competenza di quest’ultimo provvedere alla valutazione della domanda, acquisendo eventualmente dall’istituto di titolarità ogni utile elemento di conoscenza. Per quanto concerne, invece, i docenti in esubero su provincia tale valutazione è formulata dagli uffici territorialmente competenti. Per i docenti di religione cattolica la predetta valutazione sarà formulata dai competenti Uffici Scolastici Regionali. La valutazione è effettuata considerando i titoli posseduti entro il termine previsto per la presentazione delle domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria, secondo le tabelle allegate al C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22, sottoscritto in data 6.3.2019, per le parti relative ai trasferimenti d’ufficio, con le seguenti precisazioni e integrazioni: • nei titoli di servizio va valutato anche l’anno scolastico in corso; • per ottenere il punteggio per il comune di residenza dei familiari, è necessario che i medesimi vi risiedano effettivamente, con iscrizione anagrafica, da almeno tre mesi alla data stabilita per la presentazione delle domande; • l’età dei figli è riferita al 31 dicembre dell’anno in cui si effettuano le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie; • in caso di parità di precedenze e di punteggio prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica; • per i docenti di religione cattolica, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 4 comma 1, il punteggio è attribuito sulla base della graduatoria unica regionale, articolata per ambiti diocesani, formulata dall’Ufficio scolastico regionale ai sensi dell’art. 10, commi 3 e 4 dell’O.M. n. 202 del 6.3.2019, con le precisazioni di cui ai precedenti punti del presente comma.
7. La valutazione dei titoli relativi alle utilizzazioni del personale A.T.A. (All. 4 ) è formulata da ciascuna istituzione scolastica in cui detto personale presta servizio. Nel caso in cui l’istituto di titolarità non coincida con l’istituto di servizio, sarà competenza di quest’ultimo provvedere alla valutazione della domanda, acquisendo eventualmente dall’istituto di titolarità ogni utile elemento di conoscenza. La valutazione è effettuata considerando i titoli posseduti entro il termine previsto per la presentazione delle domande, secondo le tabelle allegate al C.C.N.I. concernente la mobilità del personale della scuola sottoscritto in data 6 marzo 2019, 14 gennaio 2005 per le parti relative ai trasferimenti d’ufficio d’ufficio. Le tabelle ( All. 1) vengono riportate unite al presente contratto con le seguenti precisazioni e integrazioni: precisazioni. • nei titoli di servizio, va valutato anche l’anno scolastico in corso; • per ottenere il punteggio per il comune di residenza dei familiari, è necessario che i medesimi vi risiedano effettivamente, con iscrizione anagrafica, da almeno tre mesi alla data stabilita per la presentazione delle domande; • l’età dei figli è riferita al 31 dicembre dell’anno in cui si effettuano le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorieutilizzazioni; • ai fini delle utilizzazioni del personale docente ed educativo, il punteggio di cui alle lettere A, A1, B e B2 della tabella di valutazione dei titoli e dei servizi (All.
1 parte I – Anzianità di servizio) è riconosciuto anche al personale proveniente dagli Enti Locali, che abbia svolto, prima del trasferimento allo Stato, effettivo servizio di docente nelle scuole statali; • sia ai fini delle utilizzazioni che delle assegnazioni provvisorie in caso di parità di precedenze e di punteggio prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica; • l’espressione “servizio pre-ruolo” di cui alla prima riga della nota (3) All. E Tabella A CCNI mobilità 2019/2022 è sostituita dall’espressione “servizio non di ruolo o di altro ruolo riconosciuto o riconoscibile”.
8. La la valutazione dei titoli nelle delle assegnazioni provvisorie è stabilita dal presente contratto sulla base dell’All(ALLEGATO 2).
7. 3 - Tabella del Al fine di assicurare omogeneità degli adempimenti su tutto il territorio nazionale il termine entro il quale devono essere presentate le domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria è fissato, per tutto il personale docente ed educativo e dell’All. 5 – Tabella del alla data 2/7/2005, per il personale A.T.A. considerando i titoli posseduti entro il termine previsto per la presentazione delle domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria.
9alla data del 9/7/2005. Il personale interessato da eventuali rettifiche apportate alle operazioni di mobilità relative agli xx.xxall’a.s. 2019/20, 2020/21 e 2021/22 2005/2006 verrà rimesso nei termini nel relativo anno scolastico di riferimento per la presentazione delle sopra citate domande, prevedendo 5 giorni successivi alla data di comunicazione della rettifica stessa.
10. Il personale docente, educativo ed A.T.A. perdente posto delle scuole o istituti delle province statali che hanno modificato l’assetto territoriale di competenza, qualora abbia chiesto il rientro nella scuola di ex titolarità e non l’abbia ottenuto, ha titolo a presentare domanda di utilizzazione per rientrare nella scuola di ex titolarità e, in subordine, nel comune che la comprende. La domanda va inviata all’Ufficio territoriale della provincia a cui appartiene la scuola/il comune di ex titolarità. A tale personale si applica la precedenza di cui al successivo art. 8, comma 1 punto II e art. 18, comma 1 punto II. L’utilizzazione di detto personale non può comportare aumenti del contingente complessivo dell’organico regionale.
11. Il personale docente, educativo ed A.T.A. delle scuole o istituti delle province statali che hanno modificato l’assetto territoriale di competenza, qualora abbia chiesto e non ottenuto il trasferimento per rientrare nella ex provincia di titolarità, ha titolo a presentare domanda di utilizzazione in scuole o istituti della ex provincia di titolarità. Il suddetto personale invia la domanda all’Ufficio territoriale della ex provincia di titolarità e partecipa alle operazioni di utilizzazione assieme al personale titolare nella suddetta provincia. L’utilizzazione di detto personale non può comportare aumenti del contingente complessivo dell’organico regionale.
12. Le parti concordano di valutare congiuntamente l’esigenza di riaprire il confronto negoziale, anche su richiesta di un solo soggetto firmatario, per verificare le ricadute sul personale derivanti da provvedimenti emanati successivamente alla sottoscrizione del presente C.C.N.I., che producano effetti sulle materie disciplinate dal C.C.N.I. stesso.
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CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO. 1. Il presente contratto collettivo decentrato si applica al personale della scuola docente, educativo ed A.T.A. con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed ha validità per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 ai docenti di cui agli artt.43 e 2021/2244 della legge n. 270/82.
2. Il presente contratto - nello stabilire i criteri generali ed i principi per le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2015/2016 secondo le disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali del comparto istruzione e ricerca scuola è prioritariamente diretto a realizzare il reimpiego qualificato di tutto il personale in soprannumero o in esubero, e la piena realizzazione degli obiettivi formativi e curriculari previsti per ciascun ordine di scuola, assicurando la continuità didattica e la valorizzazione delle competenze professionali, tenuto conto delle esigenze e disponibilità dei docenti interessati. A tal fine è valorizzata, tra l’altro, la possibilità di utilizzazione in altri insegnamenti e per il potenziamento delle attività dell’offerta formativa - per il personale appartenente a ruoli e classi di concorso in esubero, esubero - tenendo conto dei titoli di studio e/o professionali posseduti, con l’attribuzione del maggior trattamento economico eventualmente spettante ai sensi dell’art. 10, 10 comma 10 del C.C.N.L. 29.11.2007; in quest’ultimo caso la Direzione Regionale competente, contestualmente all’adozione del provvedimento di utilizzazione e assegnazione provvisoria, stipulerà con il personale interessato un contratto di lavoro integrativo per il nuovo temporaneo trattamento retributivo corrispondente a quello spettante in caso di passaggio di ruolo.
3. In ogni casoGli effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione del presente contratto, dall’attuazione che si intende avvenuta al momento della sottoscrizione da parte dei criteri e delle modalità di utilizzazione del personale docente e ATA non deve derivare l’individuazione di una disponibilità complessiva di posti che ecceda i limiti delle risorse stanziate annualmente nello stato di previsione del MIURsoggetti negoziali, ed hanno validità per l’anno scolastico 2015/2016.
4. Premesso che l'adeguamento dell'organico alle situazioni alla situazione di fatto avviene secondo la disciplina dettata dalle disposizioni concernenti la definizione degli organici organici, e che la costituzione di posti part time avviene come definito nell’art. 3 del presente contratto, la contrattazione decentrata regionale definirà i criteri e le modalità per la determinazione delle disponibilità.
5. Su tale base, prima di avviare le operazioni di utilizzazione e previa informazione alle XX.XX. territoriali, sarà predisposto dalla Direzione Regionale competente il quadro complessivo delle disponibilità sui posti dell’organico dell’autonomia e dell’adeguamento del medesimo alle situazioni di fattodisponibilità, ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni, relative relativo alle diverse tipologie di posti in funzione del migliore impiego del personale stesso, secondo i principi stabiliti dal C.C.N.L., integrati dalla presente contrattazione.
6. La valutazione dei titoli relativi alle utilizzazioni del personale docente ed educativo (All. 21) titolare di cattedra e/o posto nella scuola è é formulata da ciascuna istituzione scolastica in cui detto personale presta servizio. Nel caso in cui l’istituto di titolarità non coincida con l’istituto di servizio, sarà competenza di quest’ultimo provvedere alla valutazione della domanda, acquisendo eventualmente dall’istituto di titolarità ogni utile elemento di conoscenza. Per quanto concerne, invece, i docenti titolari sulle dotazioni provinciali i docenti della scuola primaria in esubero su titolari sulla provincia e i docenti titolari sul sostegno (D.O.S.), tale valutazione è formulata dagli uffici territorialmente competenti. Per i docenti di religione cattolica la predetta valutazione sarà formulata dai competenti Uffici Scolastici Regionali. La valutazione è effettuata considerando i titoli posseduti entro il termine previsto per la presentazione delle domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria, secondo le tabelle allegate al C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22, della scuola sottoscritto in data 6.3.2019, 23.2.2015 per le parti relative ai trasferimenti d’ufficio, con le seguenti precisazioni e integrazioni: • nei titoli di servizio va valutato anche l’anno scolastico in corso; • per ottenere il punteggio per il comune di residenza dei familiari, è necessario che i medesimi vi risiedano effettivamente, con iscrizione anagrafica, da almeno tre mesi alla data stabilita per la presentazione delle domande; • l’età dei figli è riferita al 31 dicembre dell’anno in cui si effettuano le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie; • in caso di parità di precedenze e di punteggio prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica; • per i docenti di religione cattolica, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 4 comma 1, il punteggio è attribuito sulla base della graduatoria unica regionale, articolata per ambiti diocesani, formulata dall’Ufficio scolastico regionale ai sensi dell’art. 10, commi 3 e 4 dell’O.M. n. 202 8 del 6.3.201920.3.2015, con le precisazioni di cui ai precedenti punti del presente comma.
7. La valutazione dei titoli relativi alle utilizzazioni del personale A.T.A. (All. 4 4) è formulata da ciascuna istituzione scolastica in cui detto personale presta servizio. Nel caso in cui l’istituto di titolarità non coincida con l’istituto di servizio, sarà competenza di quest’ultimo provvedere alla valutazione della domanda, acquisendo eventualmente dall’istituto di titolarità ogni utile elemento di conoscenza. La valutazione è effettuata considerando i titoli posseduti entro il termine previsto per la presentazione delle domande, secondo le tabelle allegate al C.C.N.I. concernente la mobilità del personale della scuola sottoscritto in data 6 marzo 2019, 23.2.2015 per le parti relative ai trasferimenti d’ufficio con le seguenti precisazioni e integrazioni: • nei titoli di servizio, va valutato anche l’anno scolastico in corso; • per ottenere il punteggio per il comune di residenza dei familiari, è necessario che i medesimi vi risiedano effettivamente, con iscrizione anagrafica, da almeno tre mesi alla data stabilita per la presentazione delle domande; • l’età dei figli è riferita al 31 dicembre dell’anno in cui si effettuano le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie; • in caso di parità di precedenze e di punteggio prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica; • l’espressione “servizio pre-ruolo” di cui alla prima riga della nota (3) All. E Tabella A CCNI mobilità 2019/2022 della citata tabella è sostituita dall’espressione “servizio non di ruolo o di altro ruolo riconosciuto o riconoscibile”.
8. La valutazione dei titoli nelle assegnazioni provvisorie è stabilita dal presente contratto sulla base dell’All. 3 2 - Tabella del personale docente ed educativo e dell’All. 5 – Tabella del personale A.T.A. considerando i titoli posseduti entro il termine previsto per la presentazione delle domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria.
9. Il personale interessato da eventuali rettifiche apportate alle operazioni di mobilità relative agli xx.xx. 2019/20, 2020/21 e 2021/22 verrà rimesso nei termini nel relativo anno scolastico di riferimento per la presentazione delle sopra citate domande, prevedendo 5 giorni successivi alla data di comunicazione della rettifica stessaall’a.
10. Il personale docente, educativo ed A.T.A. perdente posto delle scuole o istituti delle province statali che hanno modificato l’assetto territoriale di competenza, qualora abbia chiesto il rientro nella scuola di ex titolarità e non l’abbia ottenuto, ha titolo a presentare domanda di utilizzazione per rientrare nella scuola di ex titolarità e, in subordine, nel comune che la comprende. La domanda va inviata all’Ufficio territoriale della provincia a cui appartiene la scuola/il comune di ex titolarità. A tale personale si applica la precedenza di cui al successivo art. 8, comma 1 punto II e art. 18, comma 1 punto II. L’utilizzazione di detto personale non può comportare aumenti del contingente complessivo dell’organico regionale.
11. Il personale docente, educativo ed A.T.A. delle scuole o istituti delle province statali che hanno modificato l’assetto territoriale di competenza, qualora abbia chiesto e non ottenuto il trasferimento per rientrare nella ex provincia di titolarità, ha titolo a presentare domanda di utilizzazione in scuole o istituti della ex provincia di titolarità. Il suddetto personale invia la domanda all’Ufficio territoriale della ex provincia di titolarità e partecipa alle operazioni di utilizzazione assieme al personale titolare nella suddetta provincia. L’utilizzazione di detto personale non può comportare aumenti del contingente complessivo dell’organico regionale.
12. Le parti concordano di valutare congiuntamente l’esigenza di riaprire il confronto negoziale, anche su richiesta di un solo soggetto firmatario, per verificare le ricadute sul personale derivanti da provvedimenti emanati successivamente alla sottoscrizione del presente C.C.N.I., che producano effetti sulle materie disciplinate dal C.C.N.I. stesso.
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CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO. 1. Il presente contratto collettivo decentrato si applica al personale della scuola docente, educativo ed A.T.A. con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed ha validità per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 ai docenti di cui agli artt.43 e 2021/2244 della legge n. 270/82.
2. Il presente contratto - nello stabilire i criteri generali ed i principi per le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2004/05 secondo le disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali del comparto istruzione e ricerca scuola è prioritariamente diretto a realizzare il reimpiego qualificato di tutto il personale in soprannumero o sovrannumero anche in esuberorelazione alla necessità di conseguire i risultati finanziari indicati agli artt.20 e 21 della legge n. 488 del 23/12/1999, e la piena realizzazione degli obiettivi formativi e curriculari previsti per ciascun ordine di scuola, assicurando la continuità didattica e la valorizzazione delle competenze professionali, tenuto conto delle esigenze e disponibilità dei docenti interessati. A tal fine è valorizzata, tra l’altro, la possibilità di utilizzazione in altri insegnamenti e per il potenziamento delle attività dell’offerta formativa - per il personale appartenente a ruoli e classi di concorso in esubero, esubero - tenendo conto dei titoli di studio e/o professionali posseduti, con l’attribuzione del maggior trattamento economico eventualmente spettante ai sensi dell’art. 10, comma 10 del C.C.N.L. 29.11.2007spettante; in quest’ultimo caso la Direzione Regionale competente, contestualmente all’adozione del provvedimento di utilizzazione e assegnazione provvisoriautilizzazione, stipulerà con il personale interessato un contratto di lavoro integrativo per il nuovo temporaneo trattamento retributivo corrispondente a quello spettante in caso di passaggio di ruolo.
3. In ogni casoGli effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione del presente contratto, dall’attuazione che si intende avvenuta al momento della sottoscrizione da parte dei criteri e delle modalità di utilizzazione del personale docente e ATA non deve derivare l’individuazione di una disponibilità complessiva di posti che ecceda i limiti delle risorse stanziate annualmente nello stato di previsione del MIURsoggetti negoziali, ed hanno validità per l’anno scolastico 2004/05.
4. Premesso che l'adeguamento dell'organico alle situazioni alla situazione di fatto avviene secondo la disciplina dettata dalle disposizioni concernenti la definizione degli organici organici, e che la costituzione di posti part time avviene come definito nell’art. 3 del presente contratto, ,la contrattazione decentrata regionale definirà i criteri e le modalità per la determinazione delle disponibilità.
5. Su tale base, prima di avviare le operazioni di utilizzazione e previa informazione alle XX.XX. territoriali, sarà predisposto dalla Direzione Regionale competente il quadro complessivo delle disponibilità sui posti dell’organico dell’autonomia e dell’adeguamento del medesimo alle situazioni di fattodisponibilità, ed eventuali eventuali, successive modificazioni ed integrazioni, relative relativo alle diverse tipologie di posti in funzione del migliore impiego del personale stesso, secondo i principi stabiliti dal C.C.N.L., integrati dalla presente contrattazione.
6. La valutazione dei titoli relativi alle utilizzazioni del personale docente ed educativo (All. 2) titolare di cattedra e/o posto nella scuola è é formulata da ciascuna istituzione scolastica in cui detto personale presta servizio. Nel caso in cui l’istituto di titolarità non coincida con l’istituto di servizio, sarà competenza di quest’ultimo provvedere alla valutazione della domanda, acquisendo eventualmente dall’istituto di titolarità ogni utile elemento di conoscenza. Per quanto concerne, invece, i docenti in esubero su provincia tale valutazione è formulata dagli uffici territorialmente competenti. Per i docenti di religione cattolica la predetta valutazione sarà formulata dai competenti Uffici Scolastici Regionali. La valutazione è effettuata considerando i titoli posseduti entro il termine previsto per la presentazione delle domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria, secondo le tabelle allegate al C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22, sottoscritto in data 6.3.2019, per le parti relative ai trasferimenti d’ufficio, con le seguenti precisazioni e integrazioni: • nei titoli di servizio va valutato anche l’anno scolastico in corso; • per ottenere il punteggio per il comune di residenza dei familiari, è necessario che i medesimi vi risiedano effettivamente, con iscrizione anagrafica, da almeno tre mesi alla data stabilita per la presentazione delle domande; • l’età dei figli è riferita al 31 dicembre dell’anno in cui si effettuano le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie; • in caso di parità di precedenze e di punteggio prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica; • per i docenti di religione cattolica, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 4 comma 1, il punteggio è attribuito sulla base della graduatoria unica regionale, articolata per ambiti diocesani, formulata dall’Ufficio scolastico regionale ai sensi dell’art. 10, commi 3 e 4 dell’O.M. n. 202 del 6.3.2019, con le precisazioni di cui ai precedenti punti del presente comma.
7. La valutazione dei titoli relativi alle utilizzazioni del personale A.T.A. (All. 4 ) è formulata da ciascuna istituzione scolastica in cui detto personale presta servizio. Nel caso in cui l’istituto di titolarità non coincida con l’istituto di servizio, sarà competenza di quest’ultimo provvedere alla valutazione della domanda, acquisendo eventualmente dall’istituto di titolarità ogni utile elemento di conoscenza. La valutazione è effettuata considerando i titoli posseduti entro il termine previsto per la presentazione delle domande, secondo le tabelle trasferimenti d'ufficio allegate al C.C.N.I. concernente la mobilità del personale della scuola sottoscritto in data 6 marzo 2019, per le parti relative ai trasferimenti d’ufficio 27gennaio 2004. Le tabelle ( All. 1) vengono riportate unite al presente contratto con le seguenti precisazioni e integrazioniprecisazioni: • nei titoli di servizio, va valutato anche l’anno scolastico in corso; • per ottenere il punteggio per il comune di residenza dei familiari, è necessario che i medesimi vi risiedano effettivamente, con iscrizione anagrafica, da almeno tre mesi alla data stabilita per la presentazione delle domande; • l’età dei figli è riferita al 31 dicembre dell’anno in cui si effettuano le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie; • in caso di parità di precedenze e di punteggio prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica; • l’espressione “servizio pre-ruolo” di cui alla prima riga della nota (3) All. E Tabella A CCNI mobilità 2019/2022 è sostituita dall’espressione “servizio non di ruolo o di altro ruolo riconosciuto o riconoscibile”.
8utilizzazioni. La valutazione dei titoli nelle ai fini delle assegnazioni provvisorie è stabilita dal presente contratto sulla base dell’All(ALLEGATO 2).
7. 3 - Tabella del personale docente ed educativo e dell’All. 5 – Tabella del personale A.T.A. considerando i titoli posseduti Al fine di assicurare omogeneità degli adempimenti su tutto il territorio nazionale il termine entro il termine previsto per la presentazione delle quale devono essere presentate le domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria.
9provvisoria è fissato, per tutto il personale docente, educativo A.T.A. alla data 10/7/2004. Il personale interessato da eventuali rettifiche apportate alle operazioni di mobilità relative agli xx.xxall’a.s. 2019/20, 2020/21 e 2021/22 2004/2005 verrà rimesso nei termini nel relativo anno scolastico di riferimento per la presentazione delle sopra citate domande, prevedendo 5 giorni successivi alla data di comunicazione della rettifica stessa.
10. Il personale docente, educativo ed A.T.A. perdente posto delle scuole o istituti delle province statali che hanno modificato l’assetto territoriale di competenza, qualora abbia chiesto il rientro nella scuola di ex titolarità e non l’abbia ottenuto, ha titolo a presentare domanda di utilizzazione per rientrare nella scuola di ex titolarità e, in subordine, nel comune che la comprende. La domanda va inviata all’Ufficio territoriale della provincia a cui appartiene la scuola/il comune di ex titolarità. A tale personale si applica la precedenza di cui al successivo art. 8, comma 1 punto II e art. 18, comma 1 punto II. L’utilizzazione di detto personale non può comportare aumenti del contingente complessivo dell’organico regionale.
11. Il personale docente, educativo ed A.T.A. delle scuole o istituti delle province statali che hanno modificato l’assetto territoriale di competenza, qualora abbia chiesto e non ottenuto il trasferimento per rientrare nella ex provincia di titolarità, ha titolo a presentare domanda di utilizzazione in scuole o istituti della ex provincia di titolarità. Il suddetto personale invia la domanda all’Ufficio territoriale della ex provincia di titolarità e partecipa alle operazioni di utilizzazione assieme al personale titolare nella suddetta provincia. L’utilizzazione di detto personale non può comportare aumenti del contingente complessivo dell’organico regionale.
12. Le parti concordano di valutare congiuntamente l’esigenza di riaprire il confronto negoziale, anche su richiesta di un solo soggetto firmatario, per verificare le ricadute sul personale derivanti da provvedimenti emanati successivamente alla sottoscrizione del presente C.C.N.I., che producano effetti sulle materie disciplinate dal C.C.N.I. stesso.
Appears in 1 contract
CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO. 1. Il presente contratto collettivo decentrato si applica al personale della scuola docente, educativo ed A.T.A. con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed ha validità per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 ai docenti di cui agli artt.43 e 2021/2244 della legge n. 270/82.
2. Il presente contratto - nello stabilire i criteri generali ed i principi per le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2013/2014 secondo le disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali del comparto istruzione e ricerca scuola è prioritariamente diretto a realizzare il reimpiego qualificato di tutto il personale in soprannumero o in esubero, e la piena realizzazione degli obiettivi formativi e curriculari previsti per ciascun ordine di scuola, assicurando la continuità didattica e la valorizzazione delle competenze professionali, tenuto conto delle esigenze e disponibilità dei docenti interessati. A tal fine è valorizzata, tra l’altro, la possibilità di utilizzazione in altri insegnamenti e per il potenziamento delle attività dell’offerta formativa - per il personale appartenente a ruoli e classi di concorso in esubero, esubero - tenendo conto dei titoli di studio e/o professionali posseduti, con l’attribuzione del maggior trattamento economico eventualmente spettante ai sensi dell’art. 10, 10 comma 10 del C.C.N.L. 29.11.2007; in quest’ultimo caso la Direzione Regionale competente, contestualmente all’adozione del provvedimento di utilizzazione e assegnazione provvisoria, stipulerà con il personale interessato un contratto di lavoro integrativo per il nuovo temporaneo trattamento retributivo corrispondente a quello spettante in caso di passaggio di ruolo.
3. In ogni casoGli effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione del presente contratto, dall’attuazione che si intende avvenuta al momento della sottoscrizione da parte dei criteri e delle modalità di utilizzazione del personale docente e ATA non deve derivare l’individuazione di una disponibilità complessiva di posti che ecceda i limiti delle risorse stanziate annualmente nello stato di previsione del MIURsoggetti negoziali, ed hanno validità per l’anno scolastico 2013/2014.
4. Premesso che l'adeguamento dell'organico alle situazioni alla situazione di fatto avviene secondo la disciplina dettata dalle disposizioni concernenti la definizione degli organici organici, e che la costituzione di posti part time avviene come definito nell’art. 3 del presente contratto, la contrattazione decentrata regionale definirà i criteri e le modalità per la determinazione delle disponibilità.
5. Su tale base, prima di avviare le operazioni di utilizzazione e previa informazione alle XX.XX. territoriali, sarà predisposto dalla Direzione Regionale competente il quadro complessivo delle disponibilità sui posti dell’organico dell’autonomia e dell’adeguamento del medesimo alle situazioni di fattodisponibilità, ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni, relative relativo alle diverse tipologie di posti in funzione del migliore impiego del personale stesso, secondo i principi stabiliti dal C.C.N.L., integrati dalla presente contrattazione.
6. La valutazione dei titoli relativi alle utilizzazioni del personale docente ed educativo (All. 21) titolare di cattedra e/o posto nella scuola è é formulata da ciascuna istituzione scolastica in cui detto personale presta servizio. Nel caso in cui l’istituto di titolarità non coincida con l’istituto di servizio, sarà competenza di quest’ultimo provvedere alla valutazione della domanda, acquisendo eventualmente dall’istituto di titolarità ogni utile elemento di conoscenza. Per quanto concerne, invece, i docenti titolari sulle dotazioni organiche provinciali (D.O.P.), i docenti della scuola primaria in esubero su titolari sulla provincia e i docenti titolari sul sostegno (D.O.S.), tale valutazione è formulata dagli uffici territorialmente competenti. Per i docenti di religione cattolica la predetta valutazione sarà formulata dai competenti Uffici Scolastici Regionali. La valutazione è effettuata considerando i titoli posseduti entro il termine previsto per la presentazione delle domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria, secondo le tabelle allegate al C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22, della scuola sottoscritto in data 6.3.2019, 11 marzo 2013 per le parti relative ai trasferimenti d’ufficio, con le seguenti precisazioni e integrazioni: • nei titoli di servizio va valutato anche l’anno scolastico in corso; • per ottenere il punteggio per il comune di residenza dei familiari, è necessario che i medesimi vi risiedano effettivamente, con iscrizione anagrafica, da almeno tre mesi alla data stabilita per la presentazione delle domande; • l’età dei figli è riferita al 31 dicembre dell’anno in cui si effettuano le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie; • in caso di parità di precedenze e di punteggio prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica; • per i docenti di religione cattolica, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 4 comma 1, il punteggio è attribuito sulla base della graduatoria unica regionale, articolata per ambiti diocesani, formulata dall’Ufficio scolastico regionale ai sensi dell’art. 10, commi 3 e 4 dell’O.M. n. 202 199 del 6.3.201921.3.2013, con le precisazioni di cui ai precedenti punti del presente comma.
7. La valutazione dei titoli relativi alle utilizzazioni del personale A.T.A. (All. 4 ) è é formulata da ciascuna istituzione scolastica in cui detto personale presta servizio. Nel caso in cui l’istituto di titolarità non coincida con l’istituto di servizio, sarà competenza di quest’ultimo provvedere alla valutazione della domanda, acquisendo eventualmente dall’istituto di titolarità ogni utile elemento di conoscenza. La valutazione è effettuata considerando i titoli posseduti entro il termine previsto per la presentazione delle domande, secondo le tabelle allegate al C.C.N.I. concernente la mobilità del personale della scuola sottoscritto in data 6 11 marzo 2019, 2013 per le parti relative ai trasferimenti d’ufficio con le seguenti precisazioni e integrazioni: • nei titoli di servizio, va valutato anche l’anno scolastico in corso; • per ottenere il punteggio per il comune di residenza dei familiari, è necessario che i medesimi vi risiedano effettivamente, con iscrizione anagrafica, da almeno tre mesi alla data stabilita per la presentazione delle domande; • l’età dei figli è riferita al 31 dicembre dell’anno in cui si effettuano le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie; • in caso di parità di precedenze e di punteggio prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica; • l’espressione “servizio pre-ruolo” di cui alla prima riga della nota (3) All. E Tabella A CCNI mobilità 2019/2022 della citata tabella è sostituita dall’espressione “servizio non di ruolo o di altro ruolo riconosciuto o riconoscibile”.
8. La valutazione dei titoli nelle assegnazioni provvisorie è stabilita dal presente contratto sulla base dell’All. 3 2 - Tabella del personale docente ed educativo e dell’All. 5 – Tabella del personale A.T.A. considerando i titoli posseduti entro il termine previsto per la presentazione delle domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria.
9. Al fine di assicurare omogeneità degli adempimenti su tutto il territorio nazionale il termine entro il quale devono essere presentate le domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria è stato fissato con nota prot. n. 6894 del 4.7.2013 alla data del 20.7.2013 per il personale docente della scuola dell’infanzia, primaria, del 25.7.2013 per la scuola secondaria di I e II grado, personale educativo e per gli insegnanti di religione, e alla data del 12.8.2013 per il personale A.T.A.. Il personale interessato da eventuali rettifiche apportate alle operazioni di mobilità relative agli xx.xxall’a.s. 2019/20, 2020/21 e 2021/22 2013/2014 verrà rimesso nei termini nel relativo anno scolastico di riferimento per la presentazione delle sopra citate domande, prevedendo 5 giorni successivi alla data di comunicazione della rettifica stessa.
10. Il personale docente, educativo ed A.T.A. perdente posto Per quanto riguarda la disciplina delle scuole o istituti delle province statali che hanno modificato l’assetto territoriale di competenza, qualora abbia chiesto il rientro nella scuola di ex titolarità e non l’abbia ottenuto, ha titolo a presentare domanda di utilizzazione per rientrare nella scuola di ex titolarità e, in subordine, nel comune che la comprende. La domanda va inviata all’Ufficio territoriale della provincia a cui appartiene la scuola/il comune di ex titolarità. A tale personale si applica la precedenza di cui al successivo art. 8, comma 1 punto II e art. 18, comma 1 punto II. L’utilizzazione di detto personale non può comportare aumenti del contingente complessivo dell’organico regionale.
11. Il personale docente, educativo ed A.T.A. delle scuole o istituti delle province statali che hanno modificato l’assetto territoriale di competenza, qualora abbia chiesto e non ottenuto il trasferimento per rientrare nella ex provincia di titolarità, ha titolo a presentare domanda di utilizzazione in scuole o istituti della ex provincia di titolarità. Il suddetto personale invia la domanda all’Ufficio territoriale della ex provincia di titolarità e partecipa alle operazioni di utilizzazione assieme al personale titolare nella suddetta provinciae assegnazioni provvisorie per la regione Abruzzo si rinvia alle disposizioni contenute nell’accordo sottoscritto il 15 luglio 2009 stipulato a modifica ed integrazione del C.C.N.I. 26 giugno 2009. L’utilizzazione Per quanto riguarda la disciplina delle operazioni di detto personale non può comportare aumenti utilizzazione e assegnazioni provvisorie per le province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Xxxxxx, Mantova e Rovigo coinvolte dagli eventi sismici accaduti nel maggio del contingente complessivo dell’organico regionale.
122012, si rinvia alle disposizioni contenute nell’accordo sottoscritto il 4 luglio 2012. Le parti concordano di valutare congiuntamente l’esigenza di riaprire il confronto negoziale, anche su richiesta di un solo soggetto firmatario, per verificare Per la mobilità annuale nazionale restano ferme le ricadute sul personale derivanti da provvedimenti emanati successivamente alla sottoscrizione scadenze del presente C.C.N.I., che producano effetti sulle materie disciplinate dal C.C.N.I. stessocontratto.
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CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO. 1. Il presente contratto collettivo decentrato si applica al personale della scuola docente, educativo ed A.T.A. con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed ha validità per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 ai docenti di cui agli artt.43 e 2021/2244 della legge n. 270/82.
2. Il presente contratto - nello stabilire i criteri generali ed i principi per le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2015/2016 secondo le disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali del comparto istruzione e ricerca scuola è prioritariamente diretto a realizzare il reimpiego qualificato di tutto il personale in soprannumero o in esubero, e la piena realizzazione degli obiettivi formativi e curriculari previsti per ciascun ordine di scuola, assicurando la continuità didattica e la valorizzazione delle competenze professionali, tenuto conto delle esigenze e disponibilità dei docenti interessati. A tal fine è valorizzata, tra l’altro, la possibilità di utilizzazione in altri insegnamenti e per il potenziamento delle attività dell’offerta formativa - per il personale appartenente a ruoli e classi di concorso in esubero, esubero - tenendo conto dei titoli di studio e/o professionali posseduti, con l’attribuzione del maggior trattamento economico eventualmente spettante ai sensi dell’art. 10, 10 comma 10 del C.C.N.L. 29.11.2007; in quest’ultimo caso la Direzione Regionale competente, contestualmente all’adozione del provvedimento di utilizzazione e assegnazione provvisoria, stipulerà con il personale interessato un contratto di lavoro integrativo per il nuovo temporaneo trattamento retributivo corrispondente a quello spettante in caso di passaggio di ruolo.
3. In ogni casoGli effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione del presente contratto, dall’attuazione che si intende avvenuta al momento della sottoscrizione da parte dei criteri e delle modalità di utilizzazione del personale docente e ATA non deve derivare l’individuazione di una disponibilità complessiva di posti che ecceda i limiti delle risorse stanziate annualmente nello stato di previsione del MIURsoggetti negoziali, ed hanno validità per l’anno scolastico 2015/2016.
4. Premesso che l'adeguamento dell'organico alle situazioni alla situazione di fatto avviene secondo la disciplina dettata dalle disposizioni concernenti la definizione degli organici organici, e che la costituzione di posti part time avviene come definito nell’art. 3 del presente contratto, la contrattazione decentrata regionale definirà i criteri e le modalità per la determinazione delle disponibilità.
5. Su tale base, prima di avviare le operazioni di utilizzazione e previa informazione alle XX.XX. territoriali, sarà predisposto dalla Direzione Regionale competente il quadro complessivo delle disponibilità sui posti dell’organico dell’autonomia e dell’adeguamento del medesimo alle situazioni di fattodisponibilità, ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni, relative relativo alle diverse tipologie di posti in funzione del migliore impiego del personale stesso, secondo i principi stabiliti dal C.C.N.L., integrati dalla presente contrattazione.
6. La valutazione dei titoli relativi alle utilizzazioni del personale docente ed educativo (All. 21) titolare di cattedra e/o posto nella scuola è é formulata da ciascuna istituzione scolastica in cui detto personale presta servizio. Nel caso in cui l’istituto di titolarità non coincida con l’istituto di servizio, sarà competenza di quest’ultimo provvedere alla valutazione della domanda, acquisendo eventualmente dall’istituto di titolarità ogni utile elemento di conoscenza. Per quanto concerne, invece, i docenti titolari sulle dotazioni provinciali i docenti della scuola primaria in esubero su titolari sulla provincia e i docenti titolari sul sostegno (D.O.S.), tale valutazione è formulata dagli uffici territorialmente competenti. Per i docenti di religione cattolica la predetta valutazione sarà formulata dai competenti Uffici Scolastici Regionali. La valutazione è effettuata considerando i titoli posseduti entro il termine previsto per la presentazione delle domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria, secondo le tabelle allegate al C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22, della scuola sottoscritto in data 6.3.2019, 23.2.2015 per le parti relative ai trasferimenti d’ufficio, con le seguenti precisazioni e integrazioni: • nei titoli di servizio va valutato anche l’anno scolastico in corso; • per ottenere il punteggio per il comune di residenza dei familiari, è necessario che i medesimi vi risiedano effettivamente, con iscrizione anagrafica, da almeno tre mesi alla data stabilita per la presentazione delle domande; • l’età dei figli è riferita al 31 dicembre dell’anno in cui si effettuano le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie; • in caso di parità di precedenze e di punteggio prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica; • per i docenti di religione cattolica, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 4 comma 1, il punteggio è attribuito sulla base della graduatoria unica regionale, articolata per ambiti diocesani, formulata dall’Ufficio scolastico regionale ai sensi dell’art. 10, commi 3 e 4 dell’O.M. n. 202 8 del 6.3.201920.3.2015, con le precisazioni di cui ai precedenti punti del presente comma.
7. La valutazione dei titoli relativi alle utilizzazioni del personale A.T.A. (All. 4 ) è é formulata da ciascuna istituzione scolastica in cui detto personale presta servizio. Nel caso in cui l’istituto di titolarità non coincida con l’istituto di servizio, sarà competenza di quest’ultimo provvedere alla valutazione della domanda, acquisendo eventualmente dall’istituto di titolarità ogni utile elemento di conoscenza. La valutazione è effettuata considerando i titoli posseduti entro il termine previsto per la presentazione delle domande, secondo le tabelle allegate al C.C.N.I. concernente la mobilità del personale della scuola sottoscritto in data 6 marzo 2019, 23.2.2015 per le parti relative ai trasferimenti d’ufficio con le seguenti precisazioni e integrazioni: • nei titoli di servizio, va valutato anche l’anno scolastico in corso; • per ottenere il punteggio per il comune di residenza dei familiari, è necessario che i medesimi vi risiedano effettivamente, con iscrizione anagrafica, da almeno tre mesi alla data stabilita per la presentazione delle domande; • l’età dei figli è riferita al 31 dicembre dell’anno in cui si effettuano le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie; • in caso di parità di precedenze e di punteggio prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica; • l’espressione “servizio pre-ruolo” di cui alla prima riga della nota (3) All. E Tabella A CCNI mobilità 2019/2022 della citata tabella è sostituita dall’espressione “servizio non di ruolo o di altro ruolo riconosciuto o riconoscibile”.
8. La valutazione dei titoli nelle assegnazioni provvisorie è stabilita dal presente contratto sulla base dell’All. 3 2 - Tabella del personale docente ed educativo e dell’All. 5 – Tabella del personale A.T.A. considerando i titoli posseduti entro il termine previsto per la presentazione delle domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria.
9. Il personale interessato da eventuali rettifiche apportate alle operazioni di mobilità relative agli xx.xx. 2019/20, 2020/21 e 2021/22 verrà rimesso nei termini nel relativo anno scolastico di riferimento per la presentazione delle sopra citate domande, prevedendo 5 giorni successivi alla data di comunicazione della rettifica stessaall’a.
10. Il personale docente, educativo ed A.T.A. perdente posto delle scuole o istituti delle province statali che hanno modificato l’assetto territoriale di competenza, qualora abbia chiesto il rientro nella scuola di ex titolarità e non l’abbia ottenuto, ha titolo a presentare domanda di utilizzazione per rientrare nella scuola di ex titolarità e, in subordine, nel comune che la comprende. La domanda va inviata all’Ufficio territoriale della provincia a cui appartiene la scuola/il comune di ex titolarità. A tale personale si applica la precedenza di cui al successivo art. 8, comma 1 punto II e art. 18, comma 1 punto II. L’utilizzazione di detto personale non può comportare aumenti del contingente complessivo dell’organico regionale.
11. Il personale docente, educativo ed A.T.A. delle scuole o istituti delle province statali che hanno modificato l’assetto territoriale di competenza, qualora abbia chiesto e non ottenuto il trasferimento per rientrare nella ex provincia di titolarità, ha titolo a presentare domanda di utilizzazione in scuole o istituti della ex provincia di titolarità. Il suddetto personale invia la domanda all’Ufficio territoriale della ex provincia di titolarità e partecipa alle operazioni di utilizzazione assieme al personale titolare nella suddetta provincia. L’utilizzazione di detto personale non può comportare aumenti del contingente complessivo dell’organico regionale.
12. Le parti concordano di valutare congiuntamente l’esigenza di riaprire il confronto negoziale, anche su richiesta di un solo soggetto firmatario, per verificare le ricadute sul personale derivanti da provvedimenti emanati successivamente alla sottoscrizione del presente C.C.N.I., che producano effetti sulle materie disciplinate dal C.C.N.I. stesso.
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CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO. 1. Il presente contratto collettivo decentrato si applica al personale della scuola docente, educativo ed A.T.A. con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed ha validità per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 ai docenti di cui agli artt.43 e 2021/2244 della legge n. 270/82.
2. Il presente contratto - nello stabilire i criteri generali ed i principi per le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2009/2010 secondo le disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali del comparto istruzione e ricerca scuola è prioritariamente diretto a realizzare il reimpiego qualificato di tutto il personale in soprannumero o in esubero, e la piena realizzazione degli obiettivi formativi e curriculari previsti per ciascun ordine di scuola, assicurando la continuità didattica e la valorizzazione delle competenze professionali, tenuto conto delle esigenze e disponibilità dei docenti interessati. A tal fine è valorizzata, tra l’altro, la possibilità di utilizzazione in altri insegnamenti e per il potenziamento delle attività dell’offerta formativa - per il personale appartenente a ruoli e classi di concorso in esubero, esubero - tenendo conto dei titoli di studio e/o professionali posseduti, con l’attribuzione del maggior trattamento economico eventualmente spettante ai sensi dell’art. 10, dell’art.10 comma 10 del C.C.N.L. CCNL 29.11.2007; in quest’ultimo caso la Direzione Regionale competente, contestualmente all’adozione del provvedimento di utilizzazione e assegnazione provvisoria, stipulerà con il personale interessato un contratto di lavoro integrativo per il nuovo temporaneo trattamento retributivo corrispondente a quello spettante in caso di passaggio di ruolo.
3. In ogni casoGli effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione del presente contratto, dall’attuazione che si intende avvenuta al momento della sottoscrizione da parte dei criteri e delle modalità di utilizzazione del personale docente e ATA non deve derivare l’individuazione di una disponibilità complessiva di posti che ecceda i limiti delle risorse stanziate annualmente nello stato di previsione del MIURsoggetti negoziali, ed hanno validità per l’anno scolastico 2009/2010.
4. Premesso che l'adeguamento dell'organico alle situazioni alla situazione di fatto avviene secondo la disciplina dettata dalle disposizioni concernenti la definizione degli organici organici, e che la costituzione di posti part time avviene come definito nell’art. 3 del presente contratto, ,la contrattazione decentrata regionale definirà i criteri e le modalità per la determinazione delle disponibilità.
5. Su tale base, prima di avviare le operazioni di utilizzazione e previa informazione alle XX.XX. territoriali, sarà predisposto dalla Direzione Regionale competente il quadro complessivo delle disponibilità sui posti dell’organico dell’autonomia e dell’adeguamento del medesimo alle situazioni di fattodisponibilità, ed eventuali eventuali, successive modificazioni ed integrazioni, relative relativo alle diverse tipologie di posti in funzione del migliore impiego del personale stesso, secondo i principi stabiliti dal C.C.N.L., integrati dalla presente contrattazione.
6. La valutazione dei titoli relativi alle utilizzazioni del personale docente ed educativo (All. 21) titolare di cattedra e/o posto nella scuola è formulata é formulata, da ciascuna istituzione scolastica in cui detto personale presta servizio. Nel caso in cui l’istituto di titolarità non coincida con l’istituto di servizio, sarà competenza di quest’ultimo provvedere alla valutazione della domanda, domanda acquisendo eventualmente dall’istituto di titolarità ogni utile elemento di conoscenza. Per quanto concerne, invece, i docenti in esubero su provincia titolari sulle dotazioni organiche provinciali (D.O.P.) e i docenti titolari sul sostegno (D.O.S.), tale valutazione è continuerà ad essere formulata dagli uffici territorialmente competenti. Per i docenti di religione cattolica la predetta valutazione sarà formulata dai competenti Uffici Scolastici Regionali. La valutazione è effettuata considerando i titoli posseduti entro il termine previsto per la presentazione delle domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria, secondo le tabelle allegate al C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22, della scuola sottoscritto in data 6.3.2019, 12 febbraio 2009 per le parti relative ai trasferimenti d’ufficio, d’ufficio con le seguenti precisazioni e integrazioni: • nei titoli di servizio servizio, va valutato anche l’anno scolastico in corso; • per ottenere il punteggio per il comune di residenza dei familiari, è necessario che i medesimi vi risiedano effettivamente, con iscrizione anagrafica, da almeno tre mesi alla data stabilita per la presentazione delle domande; • l’età dei figli è riferita al 31 dicembre dell’anno in cui si effettuano le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie; • in caso di parità di precedenze e di punteggio prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica; • per i docenti di religione cattolica, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 4 comma 1, cattolica il punteggio è attribuito sulla base della graduatoria unica regionale, articolata suddivisa per ambiti diocesanidiocesi, formulata dall’Ufficio scolastico regionale ai sensi dell’art. 10, commi 3 e 4 dell’O.M. n. 202 36 del 6.3.2019, con le precisazioni di cui ai precedenti punti del presente comma23 marzo 2009.
7. La valutazione dei titoli relativi alle utilizzazioni del personale A.T.A. (All. 4 ) è formulata é formulata, da ciascuna istituzione scolastica in cui detto personale presta servizio. Nel caso in cui l’istituto di titolarità non coincida con l’istituto di servizioscolastica, sarà competenza di quest’ultimo provvedere alla valutazione della domanda, acquisendo eventualmente dall’istituto di titolarità ogni utile elemento di conoscenza. La valutazione è effettuata considerando i titoli posseduti entro il termine previsto per la presentazione delle domande, secondo le tabelle allegate al C.C.N.I. concernente la mobilità del personale della scuola sottoscritto in data 6 marzo 2019, 12 febbraio 2009 per le parti relative ai trasferimenti d’ufficio con le seguenti precisazioni e integrazioni: • nei titoli di servizio, va valutato anche l’anno scolastico in corso; • per ottenere il punteggio per il comune di residenza dei familiari, è necessario che i medesimi vi risiedano effettivamente, con iscrizione anagrafica, da almeno tre mesi alla data stabilita per la presentazione delle domande; • l’età dei figli è riferita al 31 dicembre dell’anno in cui si effettuano le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie; • in caso di parità di precedenze e di punteggio prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica; • l’espressione “servizio pre-ruolo” di cui alla prima riga della nota (3) All. E Tabella A CCNI mobilità 2019/2022 della citata tabella è sostituita dall’espressione dall’’espressione “servizio non di ruolo o di altro ruolo riconosciuto o riconoscibile”.
8. La valutazione dei titoli nelle assegnazioni provvisorie è stabilita dal presente contratto sulla base dell’All. 3 2 - Tabella del personale docente ed educativo e dell’All. 5 – Tabella del personale A.T.A. considerando i titoli posseduti entro il termine previsto per la presentazione delle domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria...
9. Al fine di assicurare omogeneità degli adempimenti su tutto il territorio nazionale il termine entro il quale devono essere presentate le domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria è fissato, alla data del 10 luglio 2009 per il personale docente della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di II grado ed educativo, alla data del 24 luglio 2009 per il personale docente della scuola secondaria di I grado e alla data del 4 agosto 2009. per il personale A.T.A. Il personale interessato da eventuali rettifiche apportate alle operazioni di mobilità relative agli xx.xxall’a.s. 2019/20, 2020/21 e 2021/22 2009/2010 verrà rimesso nei termini nel relativo anno scolastico di riferimento per la presentazione delle sopra citate domande, prevedendo 5 giorni successivi alla data di comunicazione della rettifica stessa.
10. Il personale docente, educativo ed A.T.A. perdente posto Le parti rinviano ad una successiva integrazione del presente CCNI la disciplina delle scuole o istituti delle province statali che hanno modificato l’assetto territoriale di competenza, qualora abbia chiesto il rientro nella scuola di ex titolarità e non l’abbia ottenuto, ha titolo a presentare domanda di utilizzazione per rientrare nella scuola di ex titolarità e, in subordine, nel comune che la comprende. La domanda va inviata all’Ufficio territoriale della provincia a cui appartiene la scuola/il comune di ex titolarità. A tale personale si applica la precedenza di cui al successivo art. 8, comma 1 punto II e art. 18, comma 1 punto II. L’utilizzazione di detto personale non può comportare aumenti del contingente complessivo dell’organico regionale.
11. Il personale docente, educativo ed A.T.A. delle scuole o istituti delle province statali che hanno modificato l’assetto territoriale di competenza, qualora abbia chiesto e non ottenuto il trasferimento per rientrare nella ex provincia di titolarità, ha titolo a presentare domanda di utilizzazione in scuole o istituti della ex provincia di titolarità. Il suddetto personale invia la domanda all’Ufficio territoriale della ex provincia di titolarità e partecipa alle operazioni di utilizzazione assieme al personale titolare nella suddetta provincia. L’utilizzazione di detto personale non può comportare aumenti del contingente complessivo dell’organico regionalee assegnazione provvisoria per la regione Abruzzo.
12. Le parti concordano di valutare congiuntamente l’esigenza di riaprire il confronto negoziale, anche su richiesta di un solo soggetto firmatario, per verificare le ricadute sul personale derivanti da provvedimenti emanati successivamente alla sottoscrizione del presente C.C.N.I., che producano effetti sulle materie disciplinate dal C.C.N.I. stesso.
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CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO. 1. Il presente contratto collettivo decentrato si applica al personale della scuola docente, educativo ed A.T.A. con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed ha validità per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 ai docenti di cui agli artt.43 e 2021/2244 della legge n. 270/82.
2. Il presente contratto - nello stabilire i criteri generali ed i principi per le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2010/2011 secondo le disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali del comparto istruzione e ricerca scuola è prioritariamente diretto a realizzare il reimpiego qualificato di tutto il personale in soprannumero o in esubero, e la piena realizzazione degli obiettivi formativi e curriculari previsti per ciascun ordine di scuola, assicurando la continuità didattica e la valorizzazione delle competenze professionali, tenuto conto delle esigenze e disponibilità dei docenti interessati. A tal fine è valorizzata, tra l’altro, la possibilità di utilizzazione in altri insegnamenti e per il potenziamento delle attività dell’offerta formativa - per il personale appartenente a ruoli e classi di concorso in esubero, esubero - tenendo conto dei titoli di studio e/o professionali posseduti, con l’attribuzione del maggior trattamento economico eventualmente spettante ai sensi dell’art. 10, dell’art.10 comma 10 del C.C.N.L. CCNL 29.11.2007; in quest’ultimo caso la Direzione Regionale competente, contestualmente all’adozione del provvedimento di utilizzazione e assegnazione provvisoria, stipulerà con il personale interessato un contratto di lavoro integrativo per il nuovo temporaneo trattamento retributivo corrispondente a quello spettante in caso di passaggio di ruolo.
3. In ogni casoGli effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione del presente contratto, dall’attuazione che si intende avvenuta al momento della sottoscrizione da parte dei criteri e delle modalità di utilizzazione del personale docente e ATA non deve derivare l’individuazione di una disponibilità complessiva di posti che ecceda i limiti delle risorse stanziate annualmente nello stato di previsione del MIURsoggetti negoziali, ed hanno validità per l’anno scolastico 2010/2011.
4. Premesso che l'adeguamento dell'organico alle situazioni alla situazione di fatto avviene secondo la disciplina dettata dalle disposizioni concernenti la definizione degli organici organici, e che la costituzione di posti part time avviene come definito nell’art. 3 del presente contratto, la contrattazione decentrata regionale definirà i criteri e le modalità per la determinazione delle disponibilità.
5. Su tale base, prima di avviare le operazioni di utilizzazione e previa informazione alle XX.XX. territoriali, sarà predisposto dalla Direzione Regionale competente il quadro complessivo delle disponibilità sui posti dell’organico dell’autonomia e dell’adeguamento del medesimo alle situazioni di fattodisponibilità, ed eventuali , successive modificazioni ed integrazioni, relative relativo alle diverse tipologie di posti in funzione del migliore impiego del personale stesso, secondo i principi stabiliti dal C.C.N.L., integrati dalla presente contrattazione.
6. La valutazione dei titoli relativi alle utilizzazioni del personale docente ed educativo (All. 21) titolare di cattedra e/o posto nella scuola è é formulata , da ciascuna istituzione scolastica in cui detto personale presta servizio. Nel caso in cui l’istituto di titolarità non coincida con l’istituto di servizio, sarà competenza di quest’ultimo provvedere alla valutazione della domanda, acquisendo eventualmente dall’istituto di titolarità ogni utile elemento di conoscenza. Per quanto concerne, invece, i docenti in esubero su provincia titolari sulle dotazioni organiche provinciali (D.O.P.) e i docenti titolari sul sostegno (D.O.S.), tale valutazione è continuerà ad essere formulata dagli uffici territorialmente competenti. Per i docenti di religione cattolica la predetta valutazione sarà formulata dai competenti Uffici Scolastici Regionali. La valutazione è effettuata considerando i titoli posseduti entro il termine previsto per la presentazione delle domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria, secondo le tabelle allegate al C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22, della scuola sottoscritto in data 6.3.2019, 16 febbraio 2010 per le parti relative ai trasferimenti d’ufficio, con le seguenti precisazioni e integrazioni: • nei titoli di servizio , va valutato anche l’anno scolastico in corso; • per ottenere il punteggio per il comune di residenza dei familiari, è necessario che i medesimi vi risiedano effettivamente, con iscrizione anagrafica, da almeno tre mesi alla data stabilita per la presentazione delle domande; • l’età dei figli è riferita al 31 dicembre dell’anno in cui si effettuano le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie; • in caso di parità di precedenze e di punteggio prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica; • per i docenti di religione cattolica, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 4 comma 1, cattolica il punteggio è attribuito sulla base della graduatoria unica regionale, articolata suddivisa per ambiti diocesanidiocesi, formulata dall’Ufficio scolastico regionale ai sensi dell’art. 10, commi 3 e 4 dell’O.M. n. 202 29 del 6.3.2019, con le precisazioni di cui ai precedenti punti del presente comma18 marzo 2010.
7. La valutazione dei titoli relativi alle utilizzazioni del personale A.T.A. (All. 4 ) è é formulata , da ciascuna istituzione scolastica in cui detto personale presta servizio. Nel caso in cui l’istituto di titolarità non coincida con l’istituto di servizioscolastica, sarà competenza di quest’ultimo provvedere alla valutazione della domanda, acquisendo eventualmente dall’istituto di titolarità ogni utile elemento di conoscenza. La valutazione è effettuata considerando i titoli posseduti entro il termine previsto per la presentazione delle domande, secondo le tabelle allegate al C.C.N.I. concernente la mobilità del personale della scuola sottoscritto in data 6 marzo 2019, per le parti relative ai trasferimenti d’ufficio con le seguenti precisazioni e integrazioni: • nei titoli di servizioservizio , va valutato anche l’anno scolastico in corso; • per ottenere il punteggio per il comune di residenza dei familiari, è necessario che i medesimi vi risiedano effettivamente, con iscrizione anagrafica, da almeno tre mesi alla data stabilita per la presentazione delle domande; • l’età dei figli è riferita al 31 dicembre dell’anno in cui si effettuano le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie; • in caso di parità di precedenze e di punteggio prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica; • l’espressione “servizio pre-ruolo” di cui alla prima riga della nota (3) All. E Tabella A CCNI mobilità 2019/2022 della citata tabella è sostituita dall’espressione dall’’espressione “servizio non di ruolo o di altro ruolo riconosciuto o riconoscibile”.
8. La valutazione dei titoli nelle assegnazioni provvisorie è stabilita dal presente contratto sulla base dell’All. 3 2 - Tabella del personale docente ed educativo e dell’All. 5 – Tabella del personale A.T.A. considerando i titoli posseduti entro il termine previsto per la presentazione delle domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria.
9. Al fine di assicurare omogeneità degli adempimenti su tutto il territorio nazionale il termine entro il quale devono essere presentate le domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria è fissato, alla data del 27 luglio 2010 per il personale docente della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di I grado ed educativo e per gli insegnanti di religione, alla data del 2 agosto 2010 per il personale docente della scuola secondaria di II grado e alla data del 6 agosto 2010 per il personale A.T.A.. Il personale interessato da eventuali rettifiche apportate alle operazioni di mobilità relative agli xx.xxall’a.s. 2019/20, 2020/21 e 2021/22 2010/2011 verrà rimesso nei termini nel relativo anno scolastico di riferimento per la presentazione delle sopra citate domande, prevedendo 5 giorni successivi alla data di comunicazione della rettifica stessa.
10. Il personale docente, educativo ed A.T.A. perdente posto Per quanto riguarda la disciplina delle scuole o istituti delle province statali che hanno modificato l’assetto territoriale di competenza, qualora abbia chiesto il rientro nella scuola di ex titolarità e non l’abbia ottenuto, ha titolo a presentare domanda operazioni di utilizzazione e assegnazioni provvisorie per rientrare nella scuola di ex titolarità e, in subordine, nel comune che la comprenderegione Abruzzo si rinvia alle disposizioni contenute nell’accordo sottoscritto il 15 luglio 2009 stipulato a modifica ed integrazione del CCNI 26 giugno 2009. La domanda va inviata all’Ufficio territoriale della provincia a cui appartiene Per la scuola/il comune di ex titolarità. A tale personale si applica la precedenza di cui al successivo art. 8, comma 1 punto II e art. 18, comma 1 punto II. L’utilizzazione di detto personale non può comportare aumenti mobilità annuale nazionale restano ferme le scadenze del contingente complessivo dell’organico regionalepresente contratto.
11. Il personale docenteLe parti si riservano di integrare, educativo ed A.T.A. delle scuole o istituti delle province statali che hanno modificato l’assetto territoriale in successiva sessione di competenzacontrattazione, qualora abbia chiesto e non ottenuto il trasferimento per rientrare nella ex provincia di titolarità, ha titolo a presentare domanda di utilizzazione in scuole o istituti della ex provincia di titolarità. Il suddetto personale invia la domanda all’Ufficio territoriale della ex provincia di titolarità e partecipa alle le operazioni di utilizzazione assieme e assegnazione provvisoria di cui al personale titolare nella suddetta provincia. L’utilizzazione presente CCNI per quanto riguarda i docenti della scuola secondaria di detto personale non può comportare aumenti del contingente complessivo dell’organico regionaleII grado, alla luce degli esiti della successiva mobilità.
12. Le parti concordano di valutare congiuntamente l’esigenza di riaprire il confronto negoziale, anche su richiesta di un solo soggetto firmatario, per verificare le ricadute sul personale derivanti da provvedimenti emanati successivamente alla sottoscrizione del presente C.C.N.I., che producano effetti sulle materie disciplinate dal C.C.N.I. stesso.
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CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO. 1. Il 0.Xx presente contratto collettivo decentrato si applica al personale della scuola docente, educativo ed A.T.A. con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed ha validità per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22.
2. Il 0.Xx presente contratto - nello stabilire i criteri generali ed i principi per le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2016/2017 secondo le disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali del comparto istruzione e ricerca scuola è prioritariamente diretto a realizzare il reimpiego qualificato di tutto il personale in soprannumero o in esubero, e la piena realizzazione degli obiettivi formativi e curriculari previsti per ciascun ordine di scuola, assicurando la continuità didattica e la valorizzazione delle competenze professionali, tenuto conto delle esigenze e disponibilità dei docenti interessati. A tal fine è valorizzata, tra l’altro, la possibilità di utilizzazione in altri insegnamenti e per il potenziamento delle attività dell’offerta formativa - per il personale appartenente a ruoli e classi di concorso in esubero, -tenendo conto dei titoli di studio e/o professionali posseduti, con l’attribuzione del maggior trattamento economico eventualmente spettante ai sensi dell’art. 10, 10 comma 10 del C.C.N.L. 29.11.2007; in quest’ultimo caso la Direzione Regionale competente, contestualmente all’adozione del provvedimento di utilizzazione e assegnazione provvisoria, stipulerà con il personale interessato un contratto di lavoro integrativo per il nuovo temporaneo trattamento retributivo corrispondente a quello spettante in caso di passaggio di ruolo.
3. In 0.Xx ogni caso, dall’attuazione dei criteri e delle modalità di utilizzazione del personale docente e ATA non deve derivare l’individuazione di una disponibilità complessiva di posti che ecceda i limiti delle risorse stanziate annualmente nello stato di previsione del MIUR.
4MIUR 4.Gli effetti giuridici del presente contratto hanno validità per l’anno scolastico 2016/2017. Premesso 5.Premesso che l'adeguamento dell'organico alle situazioni alla situazione di fatto avviene secondo la disciplina dettata dalle disposizioni concernenti la definizione degli organici organici, e che la costituzione di posti part time avviene come definito nell’art. 3 del presente contratto, la contrattazione decentrata regionale definirà i criteri e le modalità per la determinazione delle disponibilità.
5. Su 0.Xx tale base, prima di avviare le operazioni di utilizzazione e previa informazione alle XX.XX. territoriali, sarà predisposto dalla Direzione Regionale competente il quadro complessivo delle disponibilità sui posti dell’organico dell’autonomia e dell’adeguamento del medesimo alle situazioni di fatto, ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni, relative relativo alle diverse tipologie di posti in funzione del migliore impiego del personale stesso, secondo i principi stabiliti dal C.C.N.L., integrati dalla presente contrattazione.
6. La 0.Xx valutazione dei titoli relativi alle utilizzazioni del personale docente ed educativo (All. 21) titolare di cattedra e/o posto nella scuola è é formulata da ciascuna istituzione scolastica in cui detto personale presta servizio. Nel caso in cui l’istituto di titolarità non coincida con l’istituto di servizio, sarà competenza di quest’ultimo provvedere alla valutazione della domanda, acquisendo eventualmente dall’istituto di titolarità ogni utile elemento di conoscenza. Per quanto concerne, invece, i docenti in esubero titolari su provincia ambito tale valutazione è formulata dagli uffici territorialmente competenti. Per i docenti di religione cattolica la predetta valutazione sarà formulata dai competenti Uffici Scolastici Regionali. La valutazione è effettuata considerando i titoli posseduti entro il termine previsto per la presentazione delle domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria, secondo le tabelle allegate al C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22, della scuola sottoscritto in data 6.3.2019, 08.4.2016 per le parti relative ai trasferimenti d’ufficio, con le seguenti precisazioni e integrazioni: • nei titoli di servizio va valutato anche l’anno scolastico in corso; • per ottenere il punteggio per il comune di residenza dei familiari, è necessario che i medesimi vi risiedano effettivamente, con iscrizione anagrafica, da almeno tre mesi alla data stabilita per la presentazione delle domande; • l’età dei figli è riferita al 31 dicembre dell’anno in cui si effettuano le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie; • in caso di parità di precedenze e di punteggio prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica; • per i docenti di religione cattolica, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 4 comma 1, il punteggio è attribuito sulla base della graduatoria unica regionale, articolata per ambiti diocesani, formulata dall’Ufficio scolastico regionale ai sensi dell’art. 10, commi 3 e 4 dell’O.M. n. 202 244 del 6.3.201908.4.2016, con le precisazioni di cui ai precedenti punti del presente comma.
7. La valutazione dei titoli relativi alle utilizzazioni del personale A.T.A. (All. 4 ) è formulata da ciascuna istituzione scolastica in cui detto personale presta servizio. Nel caso in cui l’istituto di titolarità non coincida con l’istituto di servizio, sarà competenza di quest’ultimo provvedere alla valutazione della domanda, acquisendo eventualmente dall’istituto di titolarità ogni utile elemento di conoscenza. La valutazione è effettuata considerando i titoli posseduti entro il termine previsto per la presentazione delle domande, secondo le tabelle allegate al C.C.N.I. concernente la mobilità del personale della scuola sottoscritto in data 6 marzo 2019, per le parti relative ai trasferimenti d’ufficio con le seguenti precisazioni e integrazioni: • nei titoli di servizio, va valutato anche l’anno scolastico in corso; • per ottenere il punteggio per il comune di residenza dei familiari, è necessario che i medesimi vi risiedano effettivamente, con iscrizione anagrafica, da almeno tre mesi alla data stabilita per la presentazione delle domande; • l’età dei figli è riferita al 31 dicembre dell’anno in cui si effettuano le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie; • in caso di parità di precedenze e di punteggio prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica; • l’espressione “servizio pre-ruolo” di cui alla prima riga della nota (3) All. E Tabella A CCNI mobilità 2019/2022 è sostituita dall’espressione “servizio non di ruolo o di altro ruolo riconosciuto o riconoscibile”.
8. La valutazione dei titoli nelle assegnazioni provvisorie è stabilita dal presente contratto sulla base dell’All. 3 - Tabella del personale docente ed educativo e dell’All. 5 – Tabella del personale A.T.A. considerando i titoli posseduti entro il termine previsto per la presentazione delle domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria.
9. Il personale interessato da eventuali rettifiche apportate alle operazioni di mobilità relative agli xx.xx. 2019/20, 2020/21 e 2021/22 verrà rimesso nei termini nel relativo anno scolastico di riferimento per la presentazione delle sopra citate domande, prevedendo 5 giorni successivi alla data di comunicazione della rettifica stessa.
10. Il personale docente, educativo ed A.T.A. perdente posto delle scuole o istituti delle province statali che hanno modificato l’assetto territoriale di competenza, qualora abbia chiesto il rientro nella scuola di ex titolarità e non l’abbia ottenuto, ha titolo a presentare domanda di utilizzazione per rientrare nella scuola di ex titolarità e, in subordine, nel comune che la comprende. La domanda va inviata all’Ufficio territoriale della provincia a cui appartiene la scuola/il comune di ex titolarità. A tale personale si applica la precedenza di cui al successivo art. 8, comma 1 punto II e art. 18, comma 1 punto II. L’utilizzazione di detto personale non può comportare aumenti del contingente complessivo dell’organico regionale.
11. Il personale docente, educativo ed A.T.A. delle scuole o istituti delle province statali che hanno modificato l’assetto territoriale di competenza, qualora abbia chiesto e non ottenuto il trasferimento per rientrare nella ex provincia di titolarità, ha titolo a presentare domanda di utilizzazione in scuole o istituti della ex provincia di titolarità. Il suddetto personale invia la domanda all’Ufficio territoriale della ex provincia di titolarità e partecipa alle operazioni di utilizzazione assieme al personale titolare nella suddetta provincia. L’utilizzazione di detto personale non può comportare aumenti del contingente complessivo dell’organico regionale.
12. Le parti concordano di valutare congiuntamente l’esigenza di riaprire il confronto negoziale, anche su richiesta di un solo soggetto firmatario, per verificare le ricadute sul personale derivanti da provvedimenti emanati successivamente alla sottoscrizione del presente C.C.N.I., che producano effetti sulle materie disciplinate dal C.C.N.I. stesso.
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