(Cassa assistenza sanitaria "Qu.A.S."). A favore dei Quadri compresi nella sfera di applicazione del presente contratto è istituita la Cassa di Assistenza Sanitaria “QuAS”, integrativa del Servizio Sanitario Nazionale. A decorrere dal 1° gennaio 1989 il contributo a favore della Xxxxx è fissato nella misura di euro 247,90 annue, più un contributo di euro 247,90 da corrispondere una sola volta all’atto dell’iscrizione, entrambi posti a carico delle aziende. A decorrere dal 1° gennaio 1995 il contributo a favore della Cassa è incrementato di euro 36,15 annue, a carico del lavoratore appartenente alla categoria dei Quadri. A decorrere dal 1° gennaio 2005 il contributo a favore della Cassa è incrementato di euro 60,00 (sessanta/00) annue, di cui euro 54,00 (cinquantaquattro/00) a carico azienda e euro 6,00 (sei/00) a carico del lavoratore appartenente alla categoria dei Quadri. La Cassa di Assistenza Sanitaria per i Quadri è disciplinata da apposito regolamento concordato fra le Parti che hanno stipulato il presente contratto. Le parti convengono sull’obiettivo di estendere l’iscrizione alla Quas dei quadri in quiescenza che intendano, a proprio carico, aderire. Al fine di verificarne la praticabilità, in termini organizzativi e di equilibrio finanziario, Quas provvederà ad effettuare, entro sei mesi dalla dato di stipulazione del presente contratto, un apposito studio dei dati relativi all’impatto economico, regolamentare e gestionale sull’attuale assetto della Cassa. Lo studio così realizzato sarà sottoposto alla valutazione delle parti stipulanti per la definizione di uno specifico accordo.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Aziende Del Terziario Della Distribuzione E Dei Servizi, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Aziende Del Terziario Della Distribuzione E Dei Servizi, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Aziende Del Terziario Della Distribuzione E Dei Servizi
(Cassa assistenza sanitaria "Qu.A.S."). A favore dei Quadri compresi nella sfera di applicazione del presente contratto è istituita la Cassa di Assistenza Sanitaria “QuASQUAS”, integrativa del Servizio Sanitario Nazionale. A decorrere dal 1° gennaio 1989 dall’1/1/1989 il contributo a favore della Xxxxx Cassa è fissato nella misura di euro 247,90 annue, più un contributo di euro 247,90 da corrispondere una sola volta all’atto dell’iscrizione, entrambi posti a carico delle aziende. A decorrere dal 1° gennaio 1995 dall’1/1/1995 il contributo a favore della Cassa è incrementato di euro 36,15 annue, a carico del lavoratore appartenente alla categoria dei Quadri. A decorrere dal 1° gennaio 2005 dall’1/1/2005 il contributo a favore della Cassa è incrementato di euro 60,00 (sessanta/00) annue, di cui euro 54,00 (cinquantaquattro/00) a carico azienda e euro 6,00 (sei/00) a carico del lavoratore appartenente alla categoria dei Quadri. A decorrere dall’1/1/2009 il contributo da corrispondere una sola volta all’atto dell’iscrizione ed il contributo annuo a favore della Cassa sono incrementati ciascuno di euro 38,00 a carico del datore di lavoro. A decorrere dall’1/1/2009 il contributo annuo a favore della Cassa è incrementato di euro 8,00 a carico del lavoratore appartenente alla categoria dei Quadri. La Cassa di Assistenza Sanitaria per i Quadri è disciplinata da apposito regolamento concordato fra le Parti che hanno stipulato il presente contratto. - Dichiarazione a verbale - Le parti convengono sull’obiettivo di estendere l’iscrizione alla Quas QUAS dei quadri in quiescenza che intendano, a proprio carico, aderire. Al fine di verificarne la praticabilità, in termini organizzativi e di equilibrio finanziario, Quas QUAS provvederà ad effettuare, entro sei mesi dalla dato di stipulazione del presente contratto, un apposito studio dei dati relativi all’impatto economico, regolamentare e gestionale sull’attuale assetto della Cassa. Lo studio così realizzato sarà sottoposto alla valutazione delle parti stipulanti per la definizione di uno specifico accordo.
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Samples: www.serim.it, www.sardegnait.it
(Cassa assistenza sanitaria "Qu.A.S."). A favore dei Quadri compresi nella sfera di applicazione del presente contratto è istituita la Cassa di Assistenza Sanitaria “"QuAS”", integrativa del Servizio Sanitario Nazionale. A decorrere dal 1° gennaio 1989 il contributo a favore della Xxxxx Cassa è fissato nella misura di euro 247,90 L.480.000 (quattrocentottantamila) annue, più un contributo di euro 247,90 L. 480.000 da corrispondere una sola volta all’atto dell’iscrizioneall'atto dell'iscrizione, entrambi posti a carico delle aziende. A decorrere dal 1° gennaio 1995 l995 il contributo a favore della Cassa è incrementato di euro 36,15 annue, a carico del lavoratore appartenente alla categoria dei Quadri. A decorrere dal 1° gennaio 2005 il contributo a favore della Cassa è incrementato di euro 60,00 lire 70.000 (sessanta/00settantamila) annue, di cui euro 54,00 (cinquantaquattro/00) a carico azienda e euro 6,00 (sei/00) a carico del lavoratore appartenente alla categoria dei Quadri. La Cassa di Assistenza Sanitaria per i Quadri è disciplinata da apposito regolamento concordato fra le Parti che hanno stipulato il presente contratto. Le parti convengono sull’obiettivo di estendere l’iscrizione alla Quas dei quadri in quiescenza che intendano, a proprio carico, aderire. Al fine di verificarne la praticabilità, in termini organizzativi e di equilibrio finanziario, Quas provvederà ad effettuare, entro sei mesi dalla dato di stipulazione del presente contratto, un apposito studio dei dati relativi all’impatto economico, regolamentare e gestionale sull’attuale assetto della Cassa. Lo studio così realizzato sarà sottoposto alla valutazione delle parti stipulanti per la definizione di uno specifico accordo.
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(Cassa assistenza sanitaria "Qu.A.S."). A favore dei Quadri compresi nella sfera di applicazione del presente contratto è istituita la Cassa di Assistenza Sanitaria “QuAS”, integrativa del Servizio Sanitario Nazionale. A decorrere dal 1° gennaio 1989 il contributo a favore della Xxxxx è fissato nella misura di euro 247,90 annue, più un contributo di euro 247,90 da corrispondere una sola volta all’atto dell’iscrizione, entrambi posti a carico delle aziende. A decorrere dal 1° gennaio 1995 il contributo a favore della Cassa è incrementato di euro 36,15 annue, a carico del lavoratore appartenente alla categoria dei Quadri. A decorrere dal 1° gennaio 2005 il contributo a favore della Cassa è incrementato di euro 60,00 (sessanta/00) annue, di cui euro 54,00 (cinquantaquattro/00) a carico azienda e euro 6,00 (sei/00) a carico del lavoratore appartenente alla categoria dei Quadri. La Cassa di Assistenza Sanitaria per i Quadri è disciplinata da apposito regolamento concordato fra le Parti che hanno stipulato il presente contratto. Dichiarazione a verbale Le parti convengono sull’obiettivo di estendere l’iscrizione alla Quas dei quadri in quiescenza che intendano, a proprio carico, aderire. Al fine di verificarne la praticabilità, in termini organizzativi e di equilibrio finanziario, Quas provvederà ad effettuare, entro sei mesi dalla dato di stipulazione del presente contratto, un apposito studio dei dati relativi all’impatto economico, regolamentare e gestionale sull’attuale assetto della Cassa. Lo studio così realizzato sarà sottoposto alla valutazione delle parti stipulanti per la definizione di uno specifico accordo.
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