Common use of (Cassa assistenza sanitaria "Qu.A.S.") Clause in Contracts

(Cassa assistenza sanitaria "Qu.A.S."). La Cassa di assistenza sanitaria per i quadri è di seguito disciplinata: A decorrere dal 1 gennaio 2014 il contributo obbligatorio annuo a favore della Cassa è pari a euro 350,00 a carico del datore di lavoro e di euro 56,00 a carico del lavoratore appartenente alla categoria dei quadri. Gli importi di cui al comma precedente sono comprensivi del contributo per la promozione, la diffusione e il consolidamento dell'assistenza sanitaria di categoria. Con decorrenza dal mese successivo alla data di sottoscrizione del presente c.c.n.l., l'azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta alternativamente: - ad erogare al lavoratore un Elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari ad euro 35,00 lordi, da corrispondere per 14 mensilità e che rientra nella retribuzione di fatto, di cui all'art. 42. - ad assicurare ai lavoratori le medesime prestazioni sanitarie gara e da Qu.A.S., sulla base del relativo nomenclatore sottoscritto dalle parti sociali. La Cassa di assistenza sanitaria per i quadri è disciplinata da apposito regolamento concordato fra le parti che hanno stipulato il presente contratto. Dichiarazione a verbale Le parti convengono sull'obiettivo di estendere l'iscrizione alla Qu.A.S. dei quadri in quiescenza che intendano, a proprio carico, aderire. Al fine di verificarne la praticabilità, in termini organizzativi e di equilibrio finanziario, Qu.A.S. provvederà ad effettuare, entro sei mesi dalla data di stipulazione del presente contratto, un apposito studio dei dati relativi all'impatto economico, regolamentare e gestionale sull'attuale assetto della Cassa. Lo studio così realizzato sarà sottoposto alla valutazione delle parti stipulanti per la definizione di uno specifico accordo.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Dl Lavoro

(Cassa assistenza sanitaria "Qu.A.S."). La A favore dei Quadri compresi nella sfera di applicazione del presente Contratto è istituita la Cassa di assistenza sanitaria per i quadri Assistenza Sanitaria “Quas”, integrativa del Servizio Sanitario Nazionale. A decorrere dall’1.1.1989 il contributo obbligatorio a favore della Cassa è fissato nella misura di seguito disciplinata: euro 247,90 annue, più un contributo di euro 247,90 da corrispondere una sola volta all’atto dell’iscrizione, entrambi posti a carico delle aziende. A decorrere dal 1 gennaio 2014 1995 il contributo obbligatorio a favore della Cassa è incrementato di euro 36,15 annue, a carico del lavoratore appartenente alla categoria dei Quadri. A decorrere dall’1.1.2005 il contributo obbligatorio a favore della Cassa è incrementato di euro 60,00 (sessanta/00) annue, di cui euro 54,00 (cinquantaquattro/00) a carico azienda e euro 6,00 (sei/00) a carico del lavoratore appartenente alla categoria dei Quadri. A decorrere dall’1.1.2009 il contributo obbligatorio da corrispondere una sola volta all’atto dell’iscrizione ed il contributo annuo a favore della Cassa sono incrementati ciascuno di euro 38,00 a carico del datore di lavoro. A decorrere dall’1.1.2009 il contributo obbligatorio annuo a favore della Cassa è incrementato di euro 8,00 a carico del lavoratore appartenente alla categoria dei Quadri. A decorrere dall’1.6.2011 il contributo obbligatorio annuo a favore della Cassa è pari a euro 350,00 a carico del datore di lavoro e di euro 56,00 a carico del lavoratore appartenente alla categoria dei quadriQuadri. A decorrere dall’1.1.2025 il contributo obbligatorio annuo a favore della Cassa è incrementato di euro 20,00 a carico del datore di lavoro a favore della categoria dei Quadri. A decorrere dall’1.1.2026 il contributo obbligatorio annuo a favore della Cassa è incrementato di euro 20,00 a carico del datore di lavoro a favore della categoria dei Quadri. Gli importi di cui al comma precedente sono comprensivi del contributo per la promozioneassicurare le funzioni di tutela e assistenza, la comprese quelle di diffusione e il consolidamento dell'assistenza dell’assistenza sanitaria di categoria, come definito tra le Parti. Con decorrenza dal mese successivo alla data di sottoscrizione del presente c.c.n.l., l'azienda L’azienda che ometta il versamento delle suddette quote dei suddetti contributi obbligatori è tenuta alternativamente: - ad erogare al lavoratore un Elemento elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari ad euro 35,00 37,00 lordi, da corrispondere per 14 mensilità e che rientra nella retribuzione di fatto, di cui all'artall’art. 42. - ad assicurare ai lavoratori le medesime prestazioni sanitarie gara e da Qu.A.S., sulla base del relativo nomenclatore sottoscritto dalle parti sociali208. La Cassa di assistenza sanitaria Assistenza Sanitaria per i quadri Quadri è disciplinata da apposito regolamento concordato fra le parti Parti che hanno stipulato il presente contrattoContratto. La Cassa può consentire l’iscrizione di altre categorie di lavoratori del settore, previo parere vincolante dei soci costituenti, a parità di contribuzione. Dichiarazione a verbale Le parti Parti convengono sull'obiettivo sull’obiettivo di estendere l'iscrizione l’iscrizione alla Qu.A.S. Quas dei quadri in quiescenza che intendano, a proprio carico, aderire. Al fine di verificarne la praticabilità, in termini organizzativi e di equilibrio finanziario, Qu.A.S. provvederà Quas dovrà provvedere ad effettuare, entro sei mesi dalla data di stipulazione del presente contrattocon cadenza annuale, un apposito studio la verifica dei dati relativi all'impatto all’impatto economico, regolamentare e gestionale sull'attuale assetto sull’assetto della Cassa. Lo studio così realizzato sarà sottoposto alla valutazione , volto a garantirne l’equilibrio nel rispetto delle parti stipulanti per la definizione di uno specifico accordodeterminazioni dei soci assunte in materia.

Appears in 1 contract

Samples: www.studiobergonzini.it

(Cassa assistenza sanitaria "Qu.A.S."). La Cassa di assistenza sanitaria per i quadri è di seguito disciplinata: A decorrere dal 1 gennaio 2014 il contributo obbligatorio annuo a favore della Cassa è pari a euro 350,00 a carico del datore di lavoro e di euro 56,00 a carico del lavoratore appartenente ap- partenente alla categoria dei quadri. Gli importi di cui al comma precedente sono comprensivi del contributo per la promozionepromo- zione, la diffusione e il consolidamento dell'assistenza dell’assistenza sanitaria di categoria. Con decorrenza dal mese successivo alla data di sottoscrizione del presente c.c.n.l., l'azienda l’azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta alternativamente: - ad erogare al lavoratore un Elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo im- porto pari ad euro 35,00 lordi, da corrispondere per 14 mensilità e che rientra nella retribuzione retri- buzione di fatto, di cui all'artall’art. 42. - ad assicurare ai lavoratori le medesime prestazioni sanitarie gara e garantite da Qu.A.S., sulla base del relativo nomenclatore sottoscritto dalle parti sociali. La Cassa di assistenza sanitaria per i quadri è disciplinata da apposito regolamento concordato con- cordato fra le parti che hanno stipulato il presente contratto. Dichiarazione a verbale Le parti convengono sull'obiettivo sull’obiettivo di estendere l'iscrizione l’iscrizione alla Qu.A.S. dei quadri in quiescenza quie- scenza che intendano, a proprio carico, aderire. Al AI fine di verificarne la praticabilità, in termini organizzativi e di equilibrio finanziario, Qu.A.S. provvederà ad effettuare, entro sei mesi dalla data di stipulazione del presente contratto, un apposito studio dei dati relativi all'impatto re- lativi all’impatto economico, regolamentare e gestionale sull'attuale sull’attuale assetto della Cassa. Lo studio così realizzato sarà sottoposto alla valutazione delle parti stipulanti per la definizione defi- nizione di uno specifico accordo.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

(Cassa assistenza sanitaria "Qu.A.S."). La Cassa di assistenza sanitaria per i quadri è di seguito disciplinata: A decorrere dal 1 gennaio 2014 il contributo obbligatorio annuo a favore della Cassa è pari a euro 350,00 a carico del datore di lavoro e di euro 56,00 a carico del lavoratore appartenente alla categoria dei quadri. Gli importi di cui al comma precedente sono comprensivi del contributo per la promozione, la diffusione e il consolidamento dell'assistenza sanitaria di categoria. Con decorrenza dal mese successivo alla data di sottoscrizione del presente c.c.n.l., l'azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta alternativamente: - ad erogare al lavoratore un Elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari ad euro 35,00 lordi, da corrispondere per 14 mensilità e che rientra nella retribuzione di fatto, di cui all'art. 42. - ad assicurare ai lavoratori le medesime prestazioni sanitarie gara e da Qu.A.S., sulla base del relativo nomenclatore sottoscritto dalle parti sociali. La Cassa di assistenza sanitaria per i quadri è disciplinata da apposito regolamento concordato fra le parti che hanno stipulato il presente contratto. Dichiarazione a verbale Le parti convengono sull'obiettivo di estendere l'iscrizione alla Qu.A.S. dei quadri in quiescenza che intendano, a proprio carico, aderire. Al fine di verificarne la praticabilità, in termini organizzativi e di equilibrio finanziario, Qu.A.S. provvederà ad effettuare, entro sei mesi dalla data di stipulazione del presente contratto, un apposito studio dei dati relativi all'impatto economico, regolamentare e gestionale sull'attuale assetto della Cassa. Lo studio così realizzato sarà sottoposto alla valutazione delle parti stipulanti per la definizione di uno specifico accordo.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Dl Lavoro