Cause di cessazione del rapporto di lavoro. 1. La cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, superato il periodo di prova, oltre che nei casi di risoluzione già disciplinati agli artt. 20 e 21, ha luogo: a) al compimento del limite massimo di età o al raggiungimento dell’ anzianità massima di servizio previsti dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione; b) per recesso del dirigente; c) per recesso dell’amministrazione.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Cause di cessazione del rapporto di lavoro. 1. La cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, superato il periodo di prova, oltre che nei casi di risoluzione già disciplinati agli dagli artt. 20 17, 18, 27 e 2128 del presente contratto, ha luogo:
a) al per compimento del limite massimo di età o al raggiungimento dell’ anzianità massima di servizio previsti previsto dalle norme applicabili nell'Ente in materia di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazioneprevidenza e quiescenza;
b) per recesso dimissioni volontarie del dirigentedipendente;
c) per recesso dell’amministrazionedecesso del dipendente.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Cause di cessazione del rapporto di lavoro. 1. La cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, superato il periodo di prova, oltre che nei casi di risoluzione già disciplinati agli artt. 20 24 e 2125, ha luogo:
a) al compimento del limite massimo di età età, o al raggiungimento dell’ anzianità massima di servizio previsti dalle ai sensi delle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazionein vigore;
b) per recesso del dirigente;
c) per recesso dell’amministrazione.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Cause di cessazione del rapporto di lavoro. 1. La cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, superato il periodo di prova, oltre che nei casi di risoluzione già disciplinati agli dagli artt. 20 12, 13, 21 e 2122 del presente contratto, ha luogo:
a) al per compimento del limite massimo di età o al raggiungimento dell’ anzianità massima di servizio previsti previsto dalle norme applicabili nell'Ente in materia di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazioneprevidenza e quiescenza;
b) per recesso dimissioni volontarie del dirigentedipendente;
c) per recesso dell’amministrazionedecesso del dipendente.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale
Cause di cessazione del rapporto di lavoro. 1. La cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminatolavoro, superato il periodo di prova, oltre che nei casi di risoluzione già disciplinati agli artt. 20 e 21, stabiliti dalla legge ha luogo:
a) al compimento del limite massimo di età o al raggiungimento dell’ anzianità massima di servizio previsti dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazioneetà;
b) per recesso del dirigente;
c) per recesso dell’amministrazionedelle Amministrazioni regionali;
d) per risoluzione consensuale.
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Samples: Collective Bargaining Agreement
Cause di cessazione del rapporto di lavoro. 1. La cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, superato il periodo di prova, oltre che nei casi di risoluzione già disciplinati agli negli artt. 20 47, 48 e 2163 ( Malattia, Infortuni, Sanzioni e procedure disciplinari), ha luogo:
a) al compimento del limite massimo di età o al raggiungimento dell’ anzianità massima di servizio previsti dalle età, ai sensi delle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazionein vigore;
b) per recesso dimissioni del dirigentedipendente;
c) per recesso dell’amministrazionedecesso del dipendente.
d) per perdita della cittadinanza, nel rispetto della normativa Comunitaria in materia.
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Cause di cessazione del rapporto di lavoro. 1. La cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, superato il periodo di prova, oltre che nei casi di risoluzione già disciplinati agli artt. 20 e 2121 , ha luogo:
a) a. al compimento del limite massimo di età o al raggiungimento dell’ anzianità dell'anzianità massima di servizio previsti dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione;
b) b. per recesso del dirigente;
c) c. per recesso dell’amministrazionedell'amministrazione.
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Cause di cessazione del rapporto di lavoro. 1. La cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, superato il periodo di prova, oltre che nei casi di risoluzione già disciplinati agli dagli artt. 20 34, 58, 59 e 2171 del presente contratto nonché dalle leggi sul rapporto di lavoro subordinato nell'impresa, ha luogoluogo per:
a) al compimento del limite massimo di età o al raggiungimento dell’ anzianità massima di servizio previsti dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazioneprevisto dall'ordinamento vigente;
b) per recesso del dirigentedipendente;
c) per recesso dell’amministrazionedell’Azienda;
d) decesso del dipendente.
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Cause di cessazione del rapporto di lavoro. 1. La cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, superato il periodo di prova, oltre che nei casi di risoluzione già disciplinati agli artt. 20 e 21, ha luogo:
a) al compimento del limite massimo di età o al raggiungimento dell’ anzianità massima di servizio previsti dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione;
b) per recesso del dirigente;
c) per recesso dell’amministrazione.
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Cause di cessazione del rapporto di lavoro. 1. La cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, superato il periodo di prova, oltre che nei casi di risoluzione già disciplinati agli negli artt. 20 49, 50 e 2166 ( Malattia, Infortuni, Sanzioni e procedure disciplinari), ha luogo:
a) al compimento del limite massimo di età o al raggiungimento dell’ anzianità massima di servizio previsti dalle età, ai sensi delle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazionein vigore;
b) per recesso dimissioni del dirigentedipendente;
ca) per recesso dell’amministrazionedecesso del dipendente.
b) per perdita della cittadinanza, nel rispetto della normativa Comunitaria in materia.
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Cause di cessazione del rapporto di lavoro. 1. La Superato il periodo di prova, la cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, superato il periodo di prova, oltre che nei casi di risoluzione già disciplinati agli dagli artt. 20 24, 25. 27 e 2128, ha luogo:
a) al per compimento del limite massimo di età o al raggiungimento dell’ anzianità massima nel rispetto delle vigenti disposizioni di servizio previsti dalle norme legge, anche nei confronti dei dirigenti di legge o II livello cui è conferito l’incarico quinquennale di regolamento applicabili nell'amministrazionecui all’art. 15 del d.lgs. 502/1992;
b) per recesso del dirigente;
c) per recesso dell’amministrazionedell’azienda o ente;
d) per decesso del dirigente.
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Cause di cessazione del rapporto di lavoro. 1. La cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, superato il periodo di prova, oltre che nei casi di risoluzione già disciplinati agli per causa di malattia di cui ai precedenti artt. 20 21 e 21, 22 ha luogo:
a) al compimento del limite massimo di età o al raggiungimento dell’ anzianità dell'anzianità massima di servizio previsti dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazionenell'Amministrazione;
b) per recesso del dirigente;
c) per recesso dell’amministrazionedell'Amministrazione;
d) per risoluzione consensuale.
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Cause di cessazione del rapporto di lavoro. 1. La cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, superato il periodo di prova, oltre che nei casi di risoluzione già disciplinati agli artt. 20 23 e 2124, ha luogo:
a) a. al compimento del limite massimo di età o al raggiungimento dell’ anzianità massima di servizio previsti dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione;
b) b. per recesso del dirigente;
c) c. per recesso dell’amministrazione.
2. E’ sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 45.
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