Common use of Cauzione definitiva e garanzie Clause in Contracts

Cauzione definitiva e garanzie. Ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti, è richiesta una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; se il ribasso offerto dall’aggiudicatario è superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso offerto è superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale. La garanzia è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da un’impresa bancaria o assicurativa, o da un intermediario finanziario autorizzato nelle forme di cui all’articolo 93, comma 3, del Codice dei contratti, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice civile, (i) in conformità all’articolo 103, commi 4, 5 e 6, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione); lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. La garanzia è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 se, in corso d’opera, è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi del combinato disposto degli articoli 48, comma 5, e 103, comma 10, del Codice dei contratti. Ai sensi dell’articolo 103, comma 3, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 34 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto

Cauzione definitiva e garanzie. Ai L’aggiudicatario è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione del servizio per la parte relativa alle indagini in sito ed alla esecuzione di saggi, prelievi e ripristini. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura di rischi ai quali si riferisce l’obbligo di assicurazione. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore ad € 500.000,00. Inoltre, l’Aggiudicatario, ai sensi dell’articolo 103103 comma 1 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, comma 1, del Codice dei contratti, è richiesta dovrà presentare una garanzia definitiva a titolo di “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussionefideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; se il ribasso offerto dall’aggiudicatario commi 2 e 3. La cauzione è superiore al 10% (dieci per cento)prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso offerto è superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentualerisarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia è prestata mediante atto cessa di fideiussione rilasciato da un’impresa bancaria avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o assicurativadel certificato di regolare esecuzione. Detta garanzia, o da un intermediario finanziario autorizzato nelle forme dovrà essere prodotta obbligatoriamente in originale con espressa menzione dell’oggetto, può essere rilasciata dai soggetti di cui all’articolo all'articolo 93, comma 3, 3 del Codice dei contratti, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata D.lgs. 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente: la rinuncia al d.m. n. 123 beneficio della preventiva escussione del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di debitore principale; la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2secondo xxxxx, del Codice codice civile; l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. L’Aggiudicatario è obbligato a reintegrare immediatamente (ie, comunque, nel termine di giorni quindici dalla data di ricevimento della comunicazione) la cauzione di cui la Stazione Appaltante abbia dovuto valersi, in conformità all’articolo 103tutto o in parte, commi 4, 5 e 6, del Codice dei contrattidurante la vigenza contrattuale. La garanzia è presentata cauzione resta vincolata per tutta la vigenza del contratto e sarà svincolata entro due mesi dalla scadenza del medesimo subordinatamente alla Stazione appaltante prima verifica della formale sottoscrizione regolarità del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnicaservizio svolto e dell’ottemperanza a tutti gli adempimenti ed obblighi contrattuali. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con mancata costituzione della cauzione definitiva determina la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione); lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudizialedecadenza dall’affidamento nei confronti dell’aggiudicatario, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. La garanzia è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto risarcimento dei commi 1 e 3 se, in corso d’opera, è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi del combinato disposto degli articoli 48, comma 5, e 103, comma 10, del Codice dei contratti. Ai sensi dell’articolo 103, comma 3, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 34 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoriadanni nei confronti dell’Agenzia.

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Samples: Capitolato Tecnico

Cauzione definitiva e garanzie. Ai L’aggiudicatario è obbligato almeno tre giorni prima dell’avvio dei lavori, a produrre o consegnare se già disponibile, una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori con appendice di specifica ove si esplicita che la garanzia copre specificamente i luoghi dove ha esecuzione il lavoro (non generica). La polizza assicurativa deve essere prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura di rischi ai quali si riferisce l’obbligo di assicurazione. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore ad € 500.000,00. Inoltre, l’Aggiudicatario, ai sensi dell’articolo 103103 comma 1 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, comma 1, del Codice dei contratti, è richiesta dovrà presentare una garanzia definitiva a titolo di “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussionefideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; se il ribasso offerto dall’aggiudicatario commi 2 e 3. La cauzione è superiore al 10% (dieci per cento)prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso offerto è superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentualerisarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia è prestata mediante atto cessa di fideiussione rilasciato da un’impresa bancaria avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o assicurativadel certificato di regolare esecuzione. Detta garanzia, dovrà essere prodotta obbligatoriamente in originale o da un intermediario finanziario autorizzato nelle forme copia conforme con espressa menzione dell’oggetto, può essere rilasciata dai soggetti di cui all’articolo all'articolo 93, comma 3, 3 del Codice dei contratti, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata D.Lgs. 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente: - la rinuncia al d.m. n. 123 beneficio della preventiva escussione del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di debitore principale; - la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2secondo comma, del Codice codice civile; - l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. L’Aggiudicatario è obbligato a reintegrare immediatamente (ie, comunque, nel termine di giorni quindici dalla data di ricevimento della comunicazione) la cauzione di cui la Stazione Appaltante abbia dovuto valersi, in conformità all’articolo 103tutto o in parte, commi 4, 5 e 6, del Codice dei contrattidurante la vigenza contrattuale. La garanzia è presentata cauzione resta vincolata per tutta la vigenza del contratto e sarà svincolata entro due mesi dalla scadenza del medesimo subordinatamente alla Stazione appaltante prima verifica della formale sottoscrizione regolarità del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnicalavoro svolto e dell’ottemperanza a tutti gli adempimenti ed obblighi contrattuali. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con mancata costituzione della cauzione definitiva determina la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione); lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudizialedecadenza dall’affidamento nei confronti dell’aggiudicatario, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. La garanzia è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto risarcimento dei commi 1 e 3 se, in corso d’opera, è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi del combinato disposto degli articoli 48, comma 5, e 103, comma 10, del Codice dei contratti. Ai sensi dell’articolo 103, comma 3, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 34 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoriadanni nei confronti dell’Agenzia.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Cauzione definitiva e garanzie. Ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti, è richiesta una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; se il ribasso offerto dall’aggiudicatario è superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso offerto è superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale. La garanzia è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da un’impresa bancaria o assicurativa, o da un intermediario finanziario autorizzato nelle forme di cui all’articolo 93, comma 3, del Codice dei contratti, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice civile, (i) in conformità all’articolo 103, commi 4, 5 e 6, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione); lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. La garanzia è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 se, in corso d’opera, è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi del combinato disposto degli articoli 48, comma 5, e 103, comma 10, del Codice dei contratti. Ai sensi dell’articolo 103, comma 3, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 34 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

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