Cauzione provvisoria e definitiva. Il deposito cauzionale provvisorio a garanzia della serietà dell’offerta, è pari al 2,00% dell’importo contrattuale e precisamente ad euro 220.000,00 (duecentoventimila) e dovrà essere emesso a favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile – Xxx Xxxxxxx, 00 00000 Xxxx. Il suddetto deposito potrà essere costituito esclusivamente mediante: • quietanza di tesoreria (qualora il deposito venga effettuato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato , questi devono essere calcolati al valore di borsa del giorno precedente a quello di costituzione del deposito medesimo e, per titoli soggetti a tassazione, con detrazione dell’importo relativo; • ricevuta o dichiarazione di deposito effettuato presso una primaria banca; • fideiussione bancaria o assicurativa rilasciate da primari istituti bancari e/o assicurativi. Il titolo di garanzia dovrà avere una validità pari almeno a quella dell’offerta e contenere la clausola che lo stesso sarà incamerato su semplice richiesta del beneficiario. La detta cauzione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'amministrazione aggiudicatrice. Il deposito provvisorio verrà svincolato dopo l’aggiudicazione della gara. La polizza fideiussoria deve essere autenticata nei poteri e nella firma del fideiussore ovvero essere accompagnata da una dichiarazione resa dal fideiussore, ai sensi per gli effetti degli art.46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, con la quale lo stesso confermi il possesso dei propri poteri di firma ed alleghi un documento di riconoscimento in corso di validità; Tale garanzia sarà svincolata 60 giorni dopo la comunicazione ai concorrenti dell’aggiudicazione, salvo il caso che la procedura debba essere riaperta per i casi previsti dalla vigente legislazione. Il deposito provvisorio verrà svincolato dopo la stipula dell’eventuale futuro contratto, per il quale è prevista la presentazione di idonea fideiussione bancaria pari al 10% dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006. • L’aggiudicatario non costituisca fideiussione bancaria per la cauzione definitiva nei termini sottoindicati entro cinque giorni lavorativi dall’avvenuta aggiudicazione • L’aggiudicatario si rifiuti di sottoscrivere il contratto ovvero non si presenti, senza giustificato...
Cauzione provvisoria e definitiva. In sede di presentazione dell’offerta, le ditte partecipanti saranno tenute a presentare una garanzia provvisoria, sotto forma di cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa che sarà svincolata dopo l’aggiudicazione. L’importo della garanzia deve essere di € 5.374,20, pari cioè al 2% dell’importo a base d’asta (€ 268.710,00) ed avere una validità di almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. La fidejussione dovrà pertanto prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2°, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione comunale. L’offerta deve essere anche corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, qualora l’offerente risultasse affidatario. L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto a termini dell’art. 93, comma 7° del D.Lgs. 50/2016, in presenza delle relative fattispecie. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Anteriormente alla stipulazione del contratto, la Ditta appaltatrice dovrà prestare una cauzione definitiva del 10% del valore contrattuale, valevole per tutta la durata dell’appalto, a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni inerenti e conseguenti al contratto. La cauzione viene prestata a garanzia delle obbligazioni assunte e del pagamento di eventuali penalità comminate, nonché delle spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante l’esecuzione del contratto per responsabilità della Ditta aggiudicataria, a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio. La somma depositata a titolo di cauzione deve essere immediatamente reintegrata in caso di utilizzo, fatta salva la facoltà dell’Amministrazione comunale di trattenere sulle fatture da liquidare alla ditta appaltatrice l’importo delle penali comminate. Per le modalità applicative dell’istituto della cauzione, si richiamano integralmente le disposizioni di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016.
Cauzione provvisoria e definitiva. Ai sensi dell’art. 75 comma 1 del d.lgs. 163/2006, nonché del D.M. n. 123/04 (schema tipo 1.1), è richiesta una garanzia-cauzione provvisoria, pari al 2% dell’importo preventivato delle prestazioni da appaltare, comprensivo degli oneri per l’attuazione delle misure di sicurezza, da prestare al momento della partecipazione alla gara. Ai sensi dell’art. 113 comma 1 del d.lgs. 163/2006, nonché del D.M. n. 123/04 (schema tipo 1.2), l’esecutore delle prestazioni è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva. Ai sensi dell’art. 75 comma 7 del d.lgs. 163/2006, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore, EUR S.p.A. avrà la possibilità di valersi sulla suddetta cauzione. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi assunti dall’Appaltatore per mezzo dell’Accordo Quadro, compresa la mancata esecuzione dei contratti attuativi (RDF) nei termini fissati, nonché gli obblighi derivanti dagli stessi, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali. Tale cauzione potrà essere escussa, totalmente o parzialmente, nei casi di applicazione di penali o di risoluzione dell’Accordo Quadro. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto qualsiasi causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi consecutivi dal ricevimento della richiesta di EUR S.p.A. È fatto salvo l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente o non ricostituita come sopra. Rimangono salve la altre disposizioni previste dall’art. 113 del d.lgs. n. 163/06.
Cauzione provvisoria e definitiva. La cauzione provvisoria, nella misura del 2% dell’importo a base d’appalto, resta stabilita in €. 7.416,19 (settemilaquattrocentosedici/19) che sarà prestata nei modi prescritti dalla normativa vigente in materia; ai non aggiudicatari sarà restituita non appena avvenuta l’aggiudicazione definitiva. La cauzione definitiva, sarà calcolata secondo quanto disposto dall’art. 113 del D.Lgs. 163/06, potrà essere costituita dall’Istituto nei seguenti modi: ai sensi dell’art. 54 del Regolamento 23.02.1924, n. 827, ossia in denaro contanti (numerario) i titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, in beni stabili di prima iscrizione ipotecaria; fidejussione bancaria; polizza fidejussoria, rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni, l’elenco delle quali è annualmente redatto dal Ministero dell’Industria e viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (art.1 Legge 10.06.1982, n. 348). La cauzione definitiva sarà da fornirsi entro il termine ultimo di giorni 10. Essa rimarrà vincolata fino al termine del rapporto contrattuale dell’ultima fattura, e, comunque non prima che siano state definite le ragioni di debito e credito ed ogni altra eventuale pendenza.
Cauzione provvisoria e definitiva. Ai sensi dell’art.93 del D.Lgs. n.50/2016 l’Impresa dovrà presentare in sede di gara a corredo dell’offerta, una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo dell’appalto a base d’asta. Ai sensi degli art.84 del D.Lgs. n.50/2016 la cauzione provvisoria è ridotta del 50% per le imprese in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme della serie UNI EN ISO 9000. Per fruire del beneficio della riduzione delle garanzie l’impresa dovrà segnalare e documentare il possesso del requisito. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs n. 50/2016, in caso di successivo affidamento la stessa sarà sostituita, a pena revoca dello stesso, da garanzia fideiussoria pari al 10% dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Ai sensi dell’art.84 del D.Lgs. n. 50/2016 la cauzione definitiva è ridotta del 50% per le imprese in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme della serie UNI EN ISO 9000. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria di gara. La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o di attestazione di regolare esecuzione (a conclusione della valenza del contratto triennale)
Cauzione provvisoria e definitiva a) Cauzione provvisoria
Cauzione provvisoria e definitiva. L'appaltatore deve corredare l'offerta con una cauzione pari al 2% dell'importo dei lavori, da prestare anche mediante fedeiussione bancaria o assicurativa con contestuale impegno del fedeiussore a rilasciare fideiussione per la cauzione definitiva, in caso in di aggiudicazione. La cauzione fedeiussoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicazione. La cauzione provvisoria compre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita entro 30 giorni dall'aggiudicazione. Qualora la cauzione provvisoria sia presentata mediante Polizza fedeiussoria bancaria o assicurativa, questa dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Al momento della stipulazione del contratto l'appaltatore deve prestare garanzia fideiussoria degli obblighi assunti pari al 10% dell'importo contrattuale. Nel caso di ribasso superiore al 20 % la garanzia fideiussoria dovrà essere aumentata di tanti punti percentuale quanti sono quelli eccedenti la percentuale del 20%. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione. In tal caso l'appalto viene aggiudicato al concorrente che segue in graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione. Da quella data può essere svincolata con provvedimento formale. Qualora la cauzione sia prestata con fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà provvedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a richiesta scritta della stazione appaltante. La Ditta Aggiudicataria ha comunque diritto alla restituzione della somma definitiva, se l'Ente appaltante non provvede ad approvare il certificato di collaudo o di regolare esecuzione. Nel caso di inadempienze contrattuali, l'Ente appaltante avrà diritto di valersi di propria autorità della cauzione come sopra prestata ed inoltre l'appaltatore dovrà reintegrarla, nel termine che gli sarà prefisso, qualora l'Ente appaltante abbia dovuto valersi di essa in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. La garanzia cessa di avere effetto soltanto dopo che l'appaltatore avrà dimostrato il completo esaurimento degl...
Cauzione provvisoria e definitiva. L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia provvisoria, sotto forma di fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività ovvero rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva e prevalente attività di rilascio di garanzie che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa, come definita dall’art. 93 del D. lgs n. 50/2016, pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto a favore della Provincia di Salerno. L’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del D. lgs 50/2016, di importo pari al 10% del valore contrattuale, a favore della Provincia di Salerno. La cauzione definitiva sarà svincolata dopo la scadenza del periodo di valenza contrattuale.
Cauzione provvisoria e definitiva. L’impresa partecipante alla gara deve accompagnare, a pena di esclusione dalla stessa, la propria offerta con un deposito cauzionale provvisorio pari € 100,00 (cento/00) A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, l'impresa aggiudicataria è poi tenuta a versare, prima della stipula del contratto, una cauzione definitiva pari al 10% dell’importo del canone annuale come derivante dall’offerta. La garanzia dovrà essere reintegrata nel caso l’Ente, durante l’esecuzione del contratto, dovesse avvalersene. Nel caso in cui l'Aggiudicatario non ottemperi a quanto previsto, l’Ente dichiara la decadenza dall'aggiudicazione.
Cauzione provvisoria e definitiva. 1. La Cauzione provvisoria, come definita nell’avviso di gara, è corrispondente al 2% dell’importo a base di gara. Verranno esclusi i concorrenti che avranno presentato la garanzia con importo inferiore a quanto richiesto o con modalità diverse da quanto di seguito indicato.