Cauzione provvisoria e definitiva Clausole campione

Cauzione provvisoria e definitiva. Le Imprese concorrenti devono corredare l'offerta con una garanzia pari al 2% (due percento) dell'importo a base di gara da prestare mediante fideiussione (bancaria o assicurativa) o sotto forma di cauzione. Qualora il concorrente scelga di costituire la garanzia mediante fideiussione la stessa può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all' articolo 106 del D. Lgs 1/09/1993, n° 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D. Lgs. 24/02/1998, n° 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla normativa vigente. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Tale cauzione dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e dovrà essere corredata dall'impegno certo ed incondizionato del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. La suddetta garanzia dovrà altresì essere corredata, a pena di esclusione, dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia per ulteriori 90 giorni su richiesta della stazione appaltante, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. La cauzione potrà anche essere presentata, a scelta del concorrente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, da effettuarsi esclusivamente presso la Tesoreria della Provincia di Savona con la precisazione che la quietanza dell'avvenuto deposito dovrà essere allegata nella busta contenente i documenti. In caso di associazione temporanea di imprese o consorzi ordinari, la polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria, dovrà essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento o il consorzio ed essere sottoscritta digitalmente dal fideiussore, nonché dal contraente. In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, partecipanti con id...
Cauzione provvisoria e definitiva. Ai sensi dell’art. 75 comma 1 del d.lgs. 163/2006, nonché del D.M. n. 123/04 (schema tipo 1.1), è richiesta una garanzia-cauzione provvisoria, pari al 2% dell’importo preventivato delle prestazioni da appaltare, comprensivo degli oneri per l’attuazione delle misure di sicurezza, da prestare al momento della partecipazione alla gara. Ai sensi dell’art. 113 comma 1 del d.lgs. 163/2006, nonché del D.M. n. 123/04 (schema tipo 1.2), l’esecutore delle prestazioni è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva. Ai sensi dell’art. 75 comma 7 del d.lgs. 163/2006, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore, EUR S.p.A. avrà la possibilità di valersi sulla suddetta cauzione. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi assunti dall’Appaltatore per mezzo dell’Accordo Quadro, compresa la mancata esecuzione dei contratti attuativi (RDF) nei termini fissati, nonché gli obblighi derivanti dagli stessi, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali. Tale cauzione potrà essere escussa, totalmente o parzialmente, nei casi di applicazione di penali o di risoluzione dell’Accordo Quadro. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto qualsiasi causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi consecutivi dal ricevimento della richiesta di EUR S.p.A. È fatto salvo l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente o non ricostituita come sopra. Rimangono salve la altre disposizioni previste dall’art. 113 del d.lgs. n. 163/06.
Cauzione provvisoria e definitiva. L'offerta dovrà essere corredata – pena esclusione - da una cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo complessivo presunto della fornitura, a garanzia della stipula del contratto, da inserire nella busta A – "Documentazione amministrativa". La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'A.O.U. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n.385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze così come indicato all'art. 75 del D lgs n.163/06 e ss.mm.ii.. Tale garanzia, pena esclusione, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta di questa A.O.U. ed avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. I partecipanti in possesso della certificazione di sistema di qualità indicata all'art.75 comma 7 del D. Lgs n.163/06 e ss.mm.ii., possono usufruire del beneficio della riduzione del 50% dell'importo della cauzione allegando alla stessa copia della certificazione posseduta. In caso di A.T.I. o consorzio, per beneficiare della predetta riduzione, la certificazione deve essere posseduta rispettivamente da tutte le Imprese in raggruppamento o dal consorzio e/o dalle consorziate che effettuano la fornitura. Qualora la documentazione ai fini della riduzione del citato 50% non venga allegata ovvero non risulti idonea, la cauzione sarà ritenuta inadeguata e conseguentemente la Società sarà esclusa dal prosieguo della gara. Detta cauzione deve intendersi automaticamente svincolata dopo l'avvenuta pubblicazione degli esiti di gara. La Società aggiudicataria inoltre dovrà, per la stipula dell'atto contrattuale ed a garanzia degli obblighi assunti, costituire una garanzia fidejussoria per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art.113 del D. Lgs n.163/06 e ss.mm.ii. e con le modalità ivi stabilite. Detta Società, se in possesso delle certificazioni di cui ...
Cauzione provvisoria e definitiva. 1. Garanzia provvisoria: in sede di presentazione dell’offerta, ogni concorrente dovrà presentare una garanzia provvisoria sotto forma di cauzione o fidejussione pari al 2% dell’importo posto a base di gara (al netto d’IVA) tramite fidejussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da compagnia autorizzata o versamento alla tesoreria comunale IBAN IT 44 C 02008 67050 0000285822132; il tutto secondo quanto previsto dall’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. La garanzia deve avere efficacia per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. Tale polizza sarà direttamente incamerata dal committente nei casi previsti dalle vigenti leggi, fatto sempre salvo da parte del committente ogni ulteriore diritto di richiesta danni anche di immagine a carico della ditta inadempiente a qualsiasi titolo. Si applicano le riduzioni, di cui all’art. 93, comma 7 del D.lgs. 50/2016. La garanzia provvisoria sarà svincolata come previsto dall’Art. 93 del D.Lgs. 50/2016.
Cauzione provvisoria e definitiva. Le ditte partecipanti alla gara dovranno presentare una cauzione provvisoria pari al 2% del prezzo base indicato nel bando di gara sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa, che copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto; ai non aggiudicatari tale cauzione sarà restituita entro trenta giorni dalla data di aggiudicazione. L’offerta dovrà altresì essere corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. La ditta appaltatrice dovrà presentare cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Entrambe le cauzioni, provvisoria e definitiva, dovranno prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione definitiva garantirà anche l’eventuale risarcimento dei danni, nonché il rimborso delle spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante l’appalto per fatto imputabile all’appaltatore, a causa dell’inadempimento o della cattiva esecuzione del contratto. Resta salvo l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. L’appaltatore è obbligato a reintegrare la cauzione di cui il Comune abbia dovuto avvalersi in tutto o in parte durante l’esecuzione del contratto. In caso di inadempimento la cauzione potrà essere reintegrata d’ufficio a spese dell’appaltatore, prelevandone l’importo dal canone d’appalto e previo avviso scritto da comunicare alla ditta. La somma versata verrà comunque svincolata al termine del rapporto contrattuale, verificatone il corretto adempimento.
Cauzione provvisoria e definitiva. La Ditta, a corredo dell’offerta, dovrà presentare una cauzione provvisoria, così come disciplinato dall’Art. 75 del D. Lgs.163/2006 e s.m.i. e dal Disciplinare di Gara. L’importo di tale cauzione dovrà essere pari al 2% dell’importo a base d’asta. La garanzia coprirà la mancata sottoscrizione del Contratto per fatto dell’Appaltatore e sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del Contratto medesimo. L’Aggiudicatario dovrà costituire, ai sensi dell’Art. 113 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., una ga- ranzia fideiussoria pari a 10% dell’importo contrattuale, che deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'Art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di A.C.E.M. Alla prestazione della cauzione provvisoria e di quella definitiva si applica l’Art. 40, comma 7 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. ( riduzione del 50 % ). In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 % la garanzia fideiussoria di cui all’Art. 113 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 %; ove il ribasso sia superiore al 20 % l'aumento e' di due punti percen- tuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 %. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell’esecu- zione dei servizi appaltati, nel limite massimo del 75 % dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico. La garanzia fideiussoria di cui all’Art. 113 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento dei servizi affidati, nonché l’eventuale importo dovuto a seguito dell’applicazione di penali e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del cer- tificato di regolare esecuzione dei servizi stessi. La mancata costituzione della garanzia fideiussoria di cui all’Art. 113 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da par- te di A.C.E.M., che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
Cauzione provvisoria e definitiva. L'appaltatore deve corredare l'offerta con una cauzione pari al 2% dell'importo dei lavori, da prestare anche mediante fedeiussione bancaria o assicurativa con contestuale impegno del fedeiussore a rilasciare fideiussione per la cauzione definitiva, in caso in di aggiudicazione. La cauzione fedeiussoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicazione. La cauzione provvisoria compre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita entro 30 giorni dall'aggiudicazione. Qualora la cauzione provvisoria sia presentata mediante Polizza fedeiussoria bancaria o assicurativa, questa dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Al momento della stipulazione del contratto l'appaltatore deve prestare garanzia fideiussoria degli obblighi assunti pari al 10% dell'importo contrattuale. Nel caso di ribasso superiore al 20 % la garanzia fideiussoria dovrà essere aumentata di tanti punti percentuale quanti sono quelli eccedenti la percentuale del 20%. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione. In tal caso l'appalto viene aggiudicato al concorrente che segue in graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione. Da quella data può essere svincolata con provvedimento formale. Qualora la cauzione sia prestata con fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà provvedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a richiesta scritta della stazione appaltante. La Ditta Aggiudicataria ha comunque diritto alla restituzione della somma definitiva, se l'Ente appaltante non provvede ad approvare il certificato di collaudo o di regolare esecuzione. Nel caso di inadempienze contrattuali, l'Ente appaltante avrà diritto di valersi di propria autorità della cauzione come sopra prestata ed inoltre l'appaltatore dovrà reintegrarla, nel termine che gli sarà prefisso, qualora l'Ente appaltante abbia dovuto valersi di essa in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. La garanzia cessa di avere effetto soltanto dopo che l'appaltatore avrà dimostrato il completo esaurimento degl...
Cauzione provvisoria e definitiva. L’impresa partecipante alla gara deve accompagnare, a pena di esclusione dalla stessa, la propria offerta con un deposito cauzionale provvisorio pari al 2% dell'importo posto a base di gara. A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, l'impresa aggiudicataria è poi tenuta a versare, prima della stipula del contratto, una cauzione definitiva pari al 10% dell’importo del canone annuale come derivante dall’offerta. Nel caso in cui l'Aggiudicatario non ottemperi a quanto previsto, l’Ente dichiara la decadenza dall'aggiudicazione.
Cauzione provvisoria e definitiva. 1. Oltre quanto previsto dalla vigente normativa per i lavori pubblici, anche per gli appalti di forniture e servizi, espletati per pubblici incanti o licitazioni private, è richiesta una cauzione provvisoria a garanzia della sottoscrizione del contratto, il cui importo, di norma 1/30 dell’importo a base di gara, deve esse- re indicato nel capitolato speciale di appalto, nel bando di gara o nella lettera di invito. La cauzione provvisoria viene restituita ai concorrenti non aggiudicatari alla chiusura delle operazioni di gara e all’aggiudicatario al momento della sottoscrizione del contratto.
Cauzione provvisoria e definitiva. L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia provvisoria, sotto forma di fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività ovvero rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva e prevalente attività di rilascio di garanzie che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa, come definita dall’art. 93 del D. lgs n. 50/2016, pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto a favore della Provincia di Salerno. L’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del D. lgs 50/2016, di importo pari al 10% del valore contrattuale, a favore della Provincia di Salerno. La cauzione definitiva sarà svincolata dopo la scadenza del periodo di valenza contrattuale.