Centralinisti non vedenti. 1. Ai sensi dell’art. 9, comma 1 della Legge n. 113/1985 e s.m.i., ai centralinisti non vedenti, iscritti all'Albo Professionale Nazionale dei centralinisti privi di vista, occupati in base alle norme relative al loro collocamento obbligatorio, è riconosciuta un’indennità di mansione pari a quella già riconosciuta agli operatori dipendenti dalla soppressa Azienda di Stato per i servizi telefonici.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, Contratto Collettivo Nazionale Integrativo
Centralinisti non vedenti. 1. Ai sensi dell’art. 9, comma 1 della Legge L. n. 113/1985 e s.m.i., ai centralinisti non vedenti, iscritti all'Albo Professionale Nazionale dei centralinisti privi di vista, occupati in base alle norme relative al loro collocamento obbligatorio, è riconosciuta un’indennità di mansione pari a quella già riconosciuta agli operatori dipendenti dalla soppressa Azienda di Stato per i servizi telefonici.
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