CESSAZIONE DEL RISCHIO – RISOLUZIONE DELLA GARANZIA. La presente Sezione si intende risolta al verificarsi di una delle seguenti condizioni:
a) fallimento o ammissione dell’attività alla procedura di amministrazione controllata o ad altra procedura concorsuale; b) messa in liquidazione o cessazione dell’attività. In tutti i casi, il premio dell’annualità in corso relativo alla presente garanzia è dovuto per intero a Reale Mutua.
CESSAZIONE DEL RISCHIO – RISOLUZIONE DELLA GARANZIA. La presente Sezione si intende risolta al verificarsi di una delle seguenti condizioni:
a) fallimento o ammissione dell’attività alla procedura di amministrazione controllata o ad altra procedura concorsuale;