COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO. 24 18 CHE COSA NON È ASSICURATO 25 19 TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI 25 20 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO 26 SEZIONE ASSISTENZA 27 21 CHE COSA POSSO ASSICURARE 27
COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO. Questo capitolo descrive il funzionamento di alcune garanzie indicando ad esempio l’ambito di copertura ed eventuali limitazioni dello stesso nonché i periodi all’interno del quale alcune garanzie non operano.
COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO. MM.15 Esclusioni Sono esclusi i danni:
COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO. 85 23 CHE COSA NON È ASSICURATO 86 24 TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI E FRANCHIGIE 88 25 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO 91 SEZIONE FURTO 95 26 CHE COSA POSSO ASSICURARE 95 27 COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO 99 28 CHE COSA NON È ASSICURATO 101 29 TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI E SCOPERTI 102 30 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO 104 SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE 109
COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO. Insorgenza del caso assicurativo Per insorgenza del caso assicurativo si intende: • per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento; • per tutte le restanti ipotesi, il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto. In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione. La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti: • durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative; • trascorsi tre mesi dalla decorrenza della polizza, in tutte le restanti ipotesi. Qualora la presente polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente di Tutela legale, la carenza di 3 (tre) mesi non opera per tutte le prestazioni già previste con la polizza precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite con il presente contratto. Sarà pertanto onere del Contraente, in sede di denuncia del sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare l’esistenza di una polizza precedente di Tutela Legale La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati a SARA entro 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione del contratto stesso. Qualora la presente polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza della Società precedente, il termine di denuncia dei sinistri insorti durante la vigenza della polizza precedente decorre dalla cessazione della presente polizza anziché dalla cessazione della polizza precedente. La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti. Tale dispositivo non si intende operante per tutte le polizze emesse senza soluzione di continuità della copertura. Si considerano a tutti gli effetti come Unico caso assicurativo: • vertenze, giudiziali e non, promosse da o cont...
COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO. MM.13 Determinazione dell'oggetto assicurato È condizione essenziale ai fini dell'operatività della garanzia: • in caso di noleggio tramite Servizio di Sharing: che il noleggio sia stato attivato a nome del Contraente e lo stesso sia effettivamente alla guida del mezzo nel momento del verificarsi del Sinistro; • in caso di noleggio tramite Noleggio a Breve Termine: che il noleggio sia stato effettuato a nome del Contraente e lo stesso sia effettivamente alla guida del mezzo nel momento del verificarsi del Sinistro; • in caso di noleggio tramite Servizio di Sharing o Noleggio a Breve Termine: che il Contraente sia abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, sia munito della prescritta patente, ed ottemperi agli obblighi dalla stessa indicati; • in caso di viaggio in qualità di trasportato su mezzi del Trasporto Pubblico Locale: che il Contraente risulti intestatario di un abbonamento annuale.
COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO. MM.3 Casi Assicurati MM.3.1 Morte L'indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica anche successivamente alla scadenza della polizza entro due anni dal giorno dell'infortunio e sia conseguenza diretta del medesimo. Tale indennizzo viene liquidato in parti uguali agli eredi dell'Assicurato o, in caso di morte del Contraente, ai beneficiari eventualmente designati. L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente. Tuttavia se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, XXXX corrisponde ai beneficiari la differenza fra l'indennizzo già pagato e la somma assicurata per il caso di morte, ove questa sia superiore; gli eredi dell'Assicurato non sono peraltro tenuti ad alcun rimborso per quanto pagato a titolo di invalidità permanente. Qualora a seguito di infortunio il corpo dell'assicurato non venga ritrovato, la Società liquiderà ai beneficiari il capitale previsto per il caso Morte non prima che siano trascorsi sei mesi dalla presentazione ed accettazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta proposta ai termini degli artt. 60 e 62 C.C. Nel caso in cui, successivamente al pagamento, risulti che la morte non si è verificata o comunque non è dipesa da infortunio indennizzabile, la Società avrà diritto alla restituzione da parte dei beneficiari della somma loro pagata. Qualora in conseguenza di un medesimo evento si verifichi la morte dell'Assicurato unitamente a quella del rispettivo coniuge, XXXX corrisponderà l'indennizzo spettante a termini di polizza ai figli minorenni dell'Assicurato stesso, in quanto beneficiari, con una maggiorazione del 50%. La maggiorazione non potrà comunque superare € 52.000.
COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO. Persone non considerate terzi Non sono considerati terzi:
COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO. CONDIZIONI FACOLTATIVE (operanti esclusivamente se richiamate in polizza)
COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO. SP.3 Esclusioni Sono esclusi i danni: