Common use of Cessazione dell'obbligo di contribuzione Clause in Contracts

Cessazione dell'obbligo di contribuzione. 1. La contribuzione al Fondo, a carico sia del lavoratore che dell’azienda, cessa al momento della riso- luzione del rapporto di lavoro, con o senza riscatto della posizione individuale. 2. Nel caso in cui il lavoratore faccia richiesta di trasferimento della posizione individuale presso altro fondo, secondo quanto previsto in tema di mobilità del lavoratore associato, l’obbligo contributivo cessa secondo le previsioni di cui al successivo punto 16. 3. In costanza del rapporto di lavoro, il lavoratore associato, mediante comunicazione scritta all’impresa che la trasmetterà al Fondo, può sospendere l’obbligazione contributiva entro il 30 no- vembre di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio successivo. Tale facoltà non può essere esercita- ta prima che siano trascorsi cinque anni di permanenza presso il Fondo, fermo restando che la liqui- dazione della posizione individuale, comprensiva del capitale maturato e dei relativi rendimenti, a- vrà luogo solo al raggiungimento dei requisiti temporali e delle condizioni previste dallo statuto, in conformità a quanto disposto dalla legge. Il ripristino dell’obbligazione contributiva è consentito, in qualsiasi momento, per una sola volta. 4. Durante il periodo di sospensione dell’obbligazione contributiva il lavoratore resta associato a tutti gli effetti. 5. Il lavoratore associato che in caso di perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo non si avvalga delle facoltà di cui al successivo punto 16, ha la facoltà di mantenere la posizione accumulata presso il Fondo, alle condizioni previste dal regolamento di attuazione.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Cessazione dell'obbligo di contribuzione. 1. La contribuzione al Fondo, a carico sia del lavoratore che dell’aziendadell'azienda, cessa al momento della riso- luzione risoluzione del rapporto di lavoro, con o senza riscatto della posizione individuale. 2. Nel caso in cui il lavoratore faccia richiesta di trasferimento della posizione individuale presso altro fondo, secondo quanto previsto in tema di mobilità del lavoratore associato, l’obbligo l'obbligo contributivo cessa secondo le previsioni di cui al successivo punto 16. 3. In costanza del rapporto di lavoro, il lavoratore associato, mediante comunicazione scritta all’impresa all'impresa che la trasmetterà al Fondo, può sospendere l’obbligazione l'obbligazione contributiva entro il 30 no- vembre novembre di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio successivo. Tale facoltà non può essere esercita- ta esercitata prima che siano trascorsi cinque anni di permanenza presso il Fondo, fermo restando che la liqui- dazione liquidazione della posizione individuale, comprensiva del capitale maturato e dei relativi rendimenti, a- vrà avrà luogo solo al raggiungimento dei requisiti temporali e delle condizioni previste dallo statuto, in conformità a quanto disposto dalla legge. Il ripristino dell’obbligazione dell'obbligazione contributiva è consentito, in qualsiasi momento, per una sola volta. 4. Durante il periodo di sospensione dell’obbligazione dell'obbligazione contributiva il lavoratore resta associato a tutti gli effetti. 5. Il lavoratore associato che in caso di perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo non si avvalga delle facoltà di cui al successivo punto 16, ha la facoltà di mantenere la posizione accumulata presso il Fondo, alle condizioni previste dal regolamento di attuazione.

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Cessazione dell'obbligo di contribuzione. 1. La contribuzione al Fondo, a carico sia del lavoratore che dell’aziendadell'azienda, cessa al momento della riso- luzione risoluzione del rapporto di lavoro, con o senza riscatto della posizione individuale. 2. Nel caso in cui il lavoratore faccia richiesta di trasferimento della posizione individuale presso altro fondo, secondo quanto previsto in tema di mobilità del lavoratore associato, l’obbligo l'obbligo contributivo cessa secondo le previsioni di cui al successivo punto 16. 3. In costanza del rapporto di lavoro, il lavoratore associato, mediante comunicazione scritta all’impresa all'impresa che la trasmetterà al Fondo, può sospendere l’obbligazione l'obbligazione contributiva entro il 30 no- vembre novembre di ciascun anno, con effetto dal gennaio successivo. Tale facoltà non può essere esercita- ta esercitata prima che siano trascorsi cinque anni di permanenza presso il Fondo, fermo restando che la liqui- dazione liquidazione della posizione individuale, comprensiva del capitale maturato e dei relativi rendimenti, a- vrà avrà luogo solo al raggiungimento dei requisiti temporali e delle condizioni previste dallo statuto, in conformità a quanto disposto dalla legge. Il ripristino dell’obbligazione dell'obbligazione contributiva è consentito, in qualsiasi momento, per una sola volta. 4. Durante il periodo di sospensione dell’obbligazione dell'obbligazione contributiva il lavoratore resta associato a tutti gli effetti. 5. Il lavoratore associato che in caso di perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo non si avvalga delle facoltà di cui al successivo punto 16, ha la facoltà di mantenere la posizione accumulata presso il Fondo, alle condizioni previste dal regolamento di attuazione.

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