Contratto di formazione e lavoro. 1. Nell’ambito della programmazione del fabbisogno di personale, previa informazione ai soggetti sindacali di cui all’art. 9, comma 2 del CCNL 7 aprile 1999, le aziende possono stipulare contratti di formazione e lavoro nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 3 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 e all’art. 16 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n.
Contratto di formazione e lavoro. In apposita sequenza contrattuale, da attivare entro 6 mesi dalla sottoscrizione definitiva del presente CCNL, le parti firmatarie definiranno la disciplina contrattuale del contratto di formazione e lavoro.
Contratto di formazione e lavoro. Premessa
Contratto di formazione e lavoro. Premessa Le parti manifestano la volontà di promuovere un adeguato utilizzo del contratto di formazione e lavoro, prevedendone l'attivabilità per tutte le figure professionali quale strumento che può contribuire all'incremento dell'occupazione giovanile favorendo la preparazione dei giovani alla vita professionale.
Contratto di formazione e lavoro. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 16, comma 2, lett. a) della legge n. 451/94, si considerano professionalità intermedie quelle inquadrate nei livelli dal 2° al 6° ed elevate quelle inquadrate nei livelli superiori al 6°. Per la disciplina specifica dei contratti di formazione e lavoro si fa riferimento: • alle disposizioni degli Accordi Interconfederali 18 dicembre 1988 e 31 gennaio 1995, i cui contenuti si intendono qui integralmente richiamati, per le Aziende aderenti alla CONFINDUSTRIA; • alle disposizioni dell’Accordo FEDERGASACQUA 12 ottobre 1999, i cui contenuti si intendono qui integralmente richiamati, per le Aziende a questa aderenti, con la precisazione che, per quanto concerne i contratti di formazione e lavoro per l’inserimento professionale, questi si possono stipulare per tutte le professionalità.
Contratto di formazione e lavoro. 1. In applicazione dell’Accordo Interconfederale 31 gennaio 1995 e delle vigenti disposizioni di legge le parti definiscono la presente disciplina per il contratto di formazione e lavoro.
Contratto di formazione e lavoro. CAPO II – Rapporti di lavoro a tempo parziale
Contratto di formazione e lavoro. 1. Nell’ambito della programmazione del fabbisogno di personale, l'ENAC può stipulare contratti di formazione e lavoro nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 3 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 e all’art. 16 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451.
Contratto di formazione e lavoro. L’Azienda può stipulare contratti di formazione e lavoro così come previsto dall’art.3 della legge n. 863/84 e dall’art. 16, legge n. 451/94. Il contratto di formazione e lavoro instaura un rapporto di lavoro a tempo determinato e può essere stipulato con i giovani di età compresa tra i 16 e i 25 anni, elevabili a 29 anni in caso di laureati, che si trovino in una situazione di disoccupazione di lunga durata (almeno un anno). Il Contratto di formazione e lavoro può essere svolto secondo le seguenti due tipologie:
Contratto di formazione e lavoro. Le assunzioni di personale con contratto di formazione e lavoro avverranno secondo le norme della Legge 19 dicembre 1984 n.863, della Legge 29 dicembre 1990 n.407, della Legge 19 luglio1994 n.451, dell’articolo 15 della Legge 24 giugno 1997 n. 196. Le parti verificato l'andamento delle assunzioni con contratto di formazione lavoro nel contesto di cui trattasi e nell'intento di potenziare gli strumenti in grado di favorire le occasioni di impiego secondo le esigenze rispettive intendono razionalizzare, con il presente accordo, la utilizzazione dei contratti di formazione lavoro nel settore. Obiettivo condiv iso e quello di valorizzare le potenzialità produttive ed occupazionali del mercato del lavoro mediante interventi che facilitino l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro. Le parti in relazione alla nuova normativa concernente le assunzioni con contratto di formazione e lavoro sottolineano la possibile utilizzazione delle seguenti tipologie: