Contratto di formazione e lavoro. 1. Nell’ambito della programmazione del fabbisogno di personale, l'ENAC può stipulare contratti di formazione e lavoro nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 3 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 e all’art. 16 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451.
2. L'ENAC non può stipulare contratti di formazione e lavoro qualora abbia proceduto a dichiarazioni di eccedenza o a collocamento in disponibilità di proprio personale nei dodici mesi precedenti la richiesta, salvo che l’assunzione avvenga per l’acquisizione di profili professionali diversi da quelli dichiarati in eccedenza, fatti salvi i posti necessari per la ricollocazione del personale ai sensi dell’art.20.
3. Le selezioni dei candidati destinatari del contratto di formazione e lavoro avvengono nel rispetto della normativa generale vigente in tema di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni, ivi comprese le disposizioni riferite a riserve, precedenze e preferenze.
4. Il contratto di formazione e lavoro può essere stipulato:
a) per l’acquisizione di professionalità elevate ed intermedie;
b) per agevolare l’inserimento professionale mediante un’esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto organizzativo e di servizio. Le esigenze organizzative che giustificano l'utilizzo dei contratti di formazione e lavoro non possono contestualmente essere utilizzate per altre assunzioni a tempo determinato.
5. Ai fini del comma 4, in relazione al vigente sistema di classificazione del personale, sono considerate elevate le professionalità inserite nella categoria di FUNZIONARI e intermedie le professionalità inserite nella categoria di COLLABORATORI.
6. La formazione, nel caso previsto dalla lett. a) del comma 4, ha una durata di almeno 80 ore per le professionalità intermedie e di almeno 130 ore per le professionalità elevate e deve essere effettuata in luogo della prestazione lavorativa. Nella ipotesi di cui alla lett. b) del comma 4, la formazione ha una durata di almeno 20 ore e deve riguardare: la disciplina del rapporto di lavoro, l'organizzazione del lavoro, la prevenzione ambientale ed anti- infortunistica.
7. Il contratto di formazione e lavoro è stipulato in forma scritta, secondo i principi di cui all’art. 15 del CCNL RAI 14/7/1997 del personale non dirigente, e deve contenere l’indicazione delle caratteristiche,...
Contratto di formazione e lavoro. In apposita sequenza contrattuale, da attivare entro 6 mesi dalla sottoscrizione definitiva del presente CCNL, le parti firmatarie definiranno la disciplina contrattuale del contratto di formazione e lavoro.
Contratto di formazione e lavoro. Premessa
Contratto di formazione e lavoro. Premessa Le parti manifestano la volontà di promuovere un adeguato utilizzo del contratto di formazione e lavoro, prevedendone l'attivabilità per tutte le figure professionali quale strumento che può contribuire all'incremento dell'occupazione giovanile favorendo la preparazione dei giovani alla vita professionale.
Contratto di formazione e lavoro. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 16, comma 2, lett. a) della legge n. 451/94, si considerano professionalità intermedie quelle inquadrate nei livelli dal 2° al 6° ed elevate quelle inquadrate nei livelli superiori al 6°. Per la disciplina specifica dei contratti di formazione e lavoro si fa riferimento: • alle disposizioni degli Accordi Interconfederali 18 dicembre 1988 e 31 gennaio 1995, i cui contenuti si intendono qui integralmente richiamati, per le Aziende aderenti alla CONFINDUSTRIA; • alle disposizioni dell’Accordo FEDERGASACQUA 12 ottobre 1999, i cui contenuti si intendono qui integralmente richiamati, per le Aziende a questa aderenti, con la precisazione che, per quanto concerne i contratti di formazione e lavoro per l’inserimento professionale, questi si possono stipulare per tutte le professionalità.
Contratto di formazione e lavoro. L’Azienda può stipulare contratti di formazione e lavoro così come previsto dall’art.3 della legge n. 863/84 e dall’art. 16, legge n. 451/94. Il contratto di formazione e lavoro instaura un rapporto di lavoro a tempo determinato e può essere stipulato con i giovani di età compresa tra i 16 e i 25 anni, elevabili a 29 anni in caso di laureati, che si trovino in una situazione di disoccupazione di lunga durata (almeno un anno). Il Contratto di formazione e lavoro può essere svolto secondo le seguenti due tipologie:
A. 1) per l’acquisizione di professionalità intermedie relative alle aree B e C del sistema di classificazione;
Contratto di formazione e lavoro. Rapporti di lavoro a tempo parziale
Contratto di formazione e lavoro. 1. Nell’ambito della programmazione del fabbisogno di personale, previa informazione ai soggetti sindacali di cui all’art. 9, comma 2 del CCNL 7 aprile 1999, le aziende possono stipulare contratti di formazione e lavoro nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 3 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 e all’art. 16 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n.
Contratto di formazione e lavoro. 1. In applicazione dell’Accordo Interconfederale 31.1.1995 e delle vigenti disposizioni di legge le parti definiscono la presente disciplina per il contratto di formazione e lavoro.
2. Fatti salvi i limiti minimo di 18 anni e massimo di 32 anni, l’assunzione con contratto di for- mazione e lavoro potrà riguardare, al fine del pieno utilizzo dei benefici contributivi:
a) giovani di età inferiore a 25 anni al momento dell’assunzione;
b) giovani fino a 29 anni di età compiuti, se laureati;
c) giovani fino a 32 anni di età se disoccupati da più di 1 anno;
d) assunzioni che determinano un incremento netto di occupati dell’impresa.
3. Le parti definiscono:
Contratto di formazione e lavoro. Le assunzioni di personale con contratto di formazione e lavoro avverranno secondo le norme della Legge 19 dicembre 1984 n.863, della Legge 29 dicembre 1990 n.407, della Legge 19 luglio1994 n.451, dell’articolo 15 della Legge 24 giugno 1997 n. 196. Le parti verificato l'andamento delle assunzioni con contratto di formazione lavoro nel contesto di cui trattasi e nell'intento di potenziare gli strumenti in grado di favorire le occasioni di impiego secondo le esigenze rispettive intendono razionalizzare, con il presente accordo, la utilizzazione dei contratti di formazione lavoro nel settore. Obiettivo condiviso e quello di valorizzare le potenzialità produttive ed occupazionali del mercato del lavoro mediante interventi che facilitino l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro. Le parti in relazione alla nuova normativa concernente le assunzioni con contratto di formazione e lavoro sottolineano la possibile utilizzazione delle seguenti tipologie: