Cessione aree per urbanizzazione primaria Clausole campione

Cessione aree per urbanizzazione primaria. Il Programma Integrato di Intervento non prevede la cessione di aree destinate alla realizzazione o al completamento di opere di urbanizzazione primaria interessanti il P.I.I. stesso.
Cessione aree per urbanizzazione primaria. Gli Attuatori in conformità al disposto del quinto comma, art 28 L. 1150 del 17.08.1942 e sue modifiche, così come recepito all’art. 46 della L.R. 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i., cedono alla stipulazione del presente atto, gratuitamente, al Comune di Saronno le aree destinate alla realizzazione ed al completamento delle opere di urbanizzazione primaria di cui agli elaborati dell’elenco allegato all’art 4bis interessanti la lottizzazione , quali viabilità (sedime carrabile), parcheggi, verde stradale, per una superficie complessiva di mq. 12.883,00, come individuate nell’elaborato A-010. Gli Attuatori si obbligano, anche per i propri aventi causa, ad operare il relativo frazionamento e le conseguenti modifiche catastali, a proprie cura e spese, entro 180 giorni da quando saranno state ultimate le opere di demolizione di cui al punto 8.2 della presente. In tali aree saranno realizzate le opere di urbanizzazione primaria a carico degli Attuatori descritte nell’art. 4 bis che segue, con le modalità indicate ai successivi artt. 6 e 8. Fino al collaudo, a norma dell’art. 10 che segue, successivamente al compimento delle bonifiche e all’esecuzione delle opere previste e al loro positivo collaudo, gli Attuatori e/o i loro aventi causa manterranno la detenzione, a titolo gratuito, delle aree come sopra cedute, e prestano verso il Comune ogni più ampia garanzia di esonero da qualsivoglia responsabilità connessa con lo stato di inquinamento delle aree stesse, nonché per l’effettuazione delle necessarie bonifiche. La particolare disciplina delle aree individuate con apposita dicitura dalla tavola A011 è regolamentata a termini del successivo art. 10 bis della presente Convenzione. Le Parti si danno reciprocamente atto che, onde dar corso agli interventi di bonifica delle acque, al di sotto di parte delle aree oggetto di cessione è stata posizionata una tubatura della lunghezza di m. 445,70, di cui

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).