Common use of Che cosa garantiamo Clause in Contracts

Che cosa garantiamo. (La garanzia è prestata nella forma a “Primo Rischio Assoluto”) 1. violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi false, uso di grimaldelli o di arnesi simili; 2. per via, diversa da quella ordinaria, che richieda supera- mento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale; 3. in modo clandestino, purché l’asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi; 4. con l’uso di chiavi vere smarrite o sottratte all’Assicurato, ai conviventi od agli eventuali ospiti. L’assicurazione è operante dalle ore 24 del giorno della denuncia dello smarrimento o della sottrazione all’Autorità competente, sino alle ore 24 del terzo giorno successivo. La garanzia è inoltre estesa, fermo il disposto dell’Art. 94 - Limite xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, a: a) rapina ed estorsione, anche se iniziate all’esterno dei locali, prelevando e costringendo all’interno le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia, portate a termine nei locali stessi; b) furto perpetrato da collaboratori domestici durante lo svolgimento delle loro mansioni all’interno dei locali contenenti le cose assicurate, purché avvenuto e denunciato durante il periodo di validità della Polizza. L’Assicurato deve presentare denuncia all’Autorità competente ed esibire alla Società copia vistata di detta denuncia. La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata con i sottolimiti di indennizzo di cui al successivo Art. 45; c) furto agevolato utilizzando ponteggi/impalcature esterni ai locali, installati da terzi per lavori di manutenzione, senza effrazione di mezzi di chiusura o con effrazione di mezzi di chiusura non conformi a quanto stabilito. La garanzia è prestata previa applicazione di uno scoperto del 20% sul danno liquidabile a termini di Polizza; d) guasti causati dai ladri, in occasione del reato, consumato o tentato, risarcibile a termini contrattuali, alle parti di fabbricato costituenti i locali contenenti le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi fino alla concorrenza di euro 3.500,00; e) atti vandalici commessi dagli autori del reato, consumato o tentato, risarcibile a termini contrattuali, fino alla concorrenza del 20% della somma assicurata; f) guasti causati alle cose assicurate in occasione del reato consumato o tentato risarcibile a termini contrattuali; g) furto, rapina/estorsione di capi di vestiario personali, valori e preziosi, quando portati dall’Assicurato e dai suoi familiari conviventi in locali di villeggiatura (esclusi alberghi e pensioni), ubicati nel territorio della Repubblica italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano, locali temporaneamente occupati dagli stessi e limitatamente alla loro permanenza in luogo. La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata, con i sottolimiti di indennizzo di cui al successivo Art. 45; h) le spese per l’onorario del Perito che il Contraente, in seguito ad un sinistro indennizzabile a termini di Polizza, avrà scelto e nominato in conformità a quanto disposto dalle norme che regolano la liquidazione dei sinistri, fino alla concorrenza del 5% dell’ammontare dell’indennizzo liquidato, con il massimo di euro 3.000,00; i) le spese per la duplicazione dei documenti personali sottratti all’Assicurato o ai componenti del suo nucleo familiare a seguito di furto e purché le stesse vengano documentate. La garanzia viene prestata fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per la garanzia “furto contenuto”, con il massimo di euro 500,00; j) le spese per la sostituzione delle serrature a seguito di sottrazione delle chiavi di ingresso dell’abitazione purché la sostituzione avvenga entro 48 ore dalla sottrazione e l’evento sia stato denunciato alle autorità competenti. La garanzia viene prestata fino alla concorrenza del 20% della somma assicurata per la garanzia “furto contenuto”, con il massimo di euro 500,00; k) le spese sanitarie, comprese quelle psicoterapeutiche allo scopo di diagnosticare e predisporre terapie di sostegno a causa dei disagi psicologici, esclusi i medicinali, conseguenti ad infortunio subito dall’Assicurato o dai suoi familiari a seguito di xxxxxx, rapina ed estorsione, tentati o consumati, indennizzabili ai sensi di Polizza. La garanzia viene prestata fino alla concorrenza di euro 5.000,00 per sinistro ed anno assicurativo; l) l’uso fraudolento e clonazione di carte di credito e bancomat, a patto che l’Assicurato: - abbia provveduto al blocco della carta entro le 24 ore successive al momento in cui si accorge del fatto ai numeri verdi predisposti a tal fine dall’Istituto di credito; - abbia sporto regolare denuncia alle Autorità; - entro 48 ore dalla data di richiesta telefonica del blocco della propria carta di credito o bancomat, abbia confermato la richiesta di blocco per raccomandata a.r. La garanzia è prestata in aumento agli eventuali indennizzi riconosciuti all’Assicurato dall’Istituto di credito emittente la carta di credito o bancomat, fino alla concorrenza di euro 2.500,00 per sinistro ed anno assicurativo; m) furto commesso nell’abitazione contenente i beni assicurati, con speciale abilità in modo da eludere l’attenzione dell’Assicurato o di un suo componente del suo nucleo familiare purché di età superiore ai 12 anni.

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Samples: Insurance Contract, Contratto Di Assicurazione Multirischi

Che cosa garantiamo. (La garanzia è prestata nella forma a “Primo Rischio Assoluto”)) La Società si obbliga a indennizzare, per ogni anno assicurati- vo e nei limiti della somma assicurata, l’Assicurato dei danni materiali e diretti a Lui derivanti dal furto delle cose assicurate anche se di proprietà di terzi, a condizione che l’autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse: 1. violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi false, uso di grimaldelli o di arnesi similisi- mili; 2. per via, diversa da quella ordinaria, che richieda supera- supera– mento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi arti- ficiosi o di particolare agilità personale; 3. in modo clandestino, purché l’asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi; 4. con l’uso di chiavi vere smarrite o sottratte all’Assicurato, ai conviventi od agli eventuali ospiti. L’assicurazione è operante operan- te dalle ore 24 del giorno della denuncia dello smarrimento o della sottrazione all’Autorità competente, sino alle ore 24 del terzo giorno successivo. La garanzia è inoltre estesa, fermo il disposto dell’Art. 94 47 - Limite xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, a: a) rapina ed estorsione, anche se iniziate all’esterno dei locali, prelevando e costringendo all’interno le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia, portate a termine ter- mine nei locali stessi; b) furto perpetrato da collaboratori domestici durante lo svolgimento delle loro mansioni all’interno dei locali contenenti le cose assicurate, purché avvenuto e denunciato denun- ciato durante il periodo di validità della Polizzapolizza. L’Assicurato L’Assicu- rato deve presentare denuncia all’Autorità competente ed esibire alla Società copia vistata di detta denuncia. La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per un massimo di € 1.000.000 con i sottolimiti di indennizzo di cui al successivo Art. 45; c) 23; c furto agevolato utilizzando ponteggi/impalcature esterni ai locali, installati da terzi per lavori di manutenzionemanu- tenzione, senza effrazione di mezzi di chiusura o con effrazione di mezzi di chiusura non conformi a quanto stabilito. La garanzia è prestata previa applicazione di uno scoperto del 20% sul danno liquidabile a termini di Polizzapolizza; d) guasti causati dai ladri, in occasione del reato, consumato o tentato, risarcibile a termini contrattuali, alle parti di fabbricato costituenti i locali contenenti le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi fino alla concorrenza di euro 3.500,00; e) atti vandalici commessi dagli autori del reato, consumato o tentato, risarcibile a termini contrattuali, fino alla concorrenza del 20% della somma assicurata; f) guasti causati alle cose assicurate in occasione del reato consumato o tentato risarcibile a termini contrattuali; g) furto, rapina/estorsione di capi di vestiario personali, valori e preziosi, quando portati dall’Assicurato e dai suoi familiari conviventi in locali di villeggiatura (esclusi alberghi e pensioni), ubicati nel territorio della Repubblica italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano, locali temporaneamente occupati dagli stessi e limitatamente alla loro permanenza in luogo. La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata, con i sottolimiti di indennizzo di cui al successivo Art. 45; h) le spese per l’onorario del Perito che il Contraente, in seguito ad un sinistro indennizzabile a termini di Polizza, avrà scelto e nominato in conformità a quanto disposto dalle norme che regolano la liquidazione dei sinistri, fino alla concorrenza del 5% dell’ammontare dell’indennizzo liquidato, con il massimo di euro 3.000,00; i) le spese per la duplicazione dei documenti personali sottratti all’Assicurato o ai componenti del suo nucleo familiare a seguito di furto e purché le stesse vengano documentate. La garanzia viene prestata fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per la garanzia “furto contenuto”, con il massimo di euro 500,00; j) le spese per la sostituzione delle serrature a seguito di sottrazione delle chiavi di ingresso dell’abitazione purché la sostituzione avvenga entro 48 ore dalla sottrazione e l’evento sia stato denunciato alle autorità competenti. La garanzia viene prestata fino alla concorrenza del 20% della somma assicurata per la garanzia “furto contenuto”, con il massimo di euro 500,00; k) le spese sanitarie, comprese quelle psicoterapeutiche allo scopo di diagnosticare e predisporre terapie di sostegno a causa dei disagi psicologici, esclusi i medicinali, conseguenti ad infortunio subito dall’Assicurato o dai suoi familiari a seguito di xxxxxx, rapina ed estorsione, tentati o consumati, indennizzabili ai sensi di Polizza. La garanzia viene prestata fino alla concorrenza di euro 5.000,00 per sinistro ed anno assicurativo; l) l’uso fraudolento e clonazione di carte di credito e bancomat, a patto che l’Assicurato: - abbia provveduto al blocco della carta entro le 24 ore successive al momento in cui si accorge del fatto ai numeri verdi predisposti a tal fine dall’Istituto di credito; - abbia sporto regolare denuncia alle Autorità; - entro 48 ore dalla data di richiesta telefonica del blocco della propria carta di credito o bancomat, abbia confermato la richiesta di blocco per raccomandata a.r. La garanzia è prestata in aumento agli eventuali indennizzi riconosciuti all’Assicurato dall’Istituto di credito emittente la carta di credito o bancomat, fino alla concorrenza di euro 2.500,00 per sinistro ed anno assicurativo; m) furto commesso nell’abitazione contenente i beni assicurati, con speciale abilità in modo da eludere l’attenzione dell’Assicurato o di un suo componente del suo nucleo familiare purché di età superiore ai 12 anni.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischi

Che cosa garantiamo. (La garanzia è prestata nella forma a “Primo Rischio Assoluto”) 1. violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi false, uso di grimaldelli o di arnesi simili; 2. per via, diversa da quella ordinaria, che richieda supera- mento superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale; 3. in modo clandestino, purché l’asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi; 4. con l’uso di chiavi vere smarrite o sottratte all’Assicurato, ai conviventi od agli eventuali ospiti. L’assicurazione è operante dalle ore 24 del giorno della denuncia dello smarrimento o della sottrazione all’Autorità competente, sino alle ore 24 del terzo giorno successivo. La garanzia è inoltre estesa, fermo il disposto dell’Art. 94 - Limite xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, a:. a) rapina ed estorsione, anche se iniziate all’esterno dei locali, prelevando e costringendo all’interno le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia, portate a termine nei locali stessi; b) furto perpetrato da collaboratori domestici durante lo svolgimento delle loro mansioni all’interno dei locali contenenti le cose assicurate, purché avvenuto e denunciato durante il periodo di validità della Polizza. L’Assicurato deve presentare denuncia all’Autorità competente ed esibire alla Società copia vistata di detta denuncia. La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata con i sottolimiti di indennizzo di cui al successivo Art. 45; c) furto agevolato utilizzando ponteggi/impalcature esterni ai locali, installati da terzi per lavori di manutenzione, senza effrazione di mezzi di chiusura o con effrazione di mezzi di chiusura non conformi a quanto stabilito. La garanzia è prestata previa applicazione di uno scoperto del 20% sul danno liquidabile a termini di Polizza; d) guasti causati dai ladri, in occasione del reato, consumato o tentato, risarcibile a termini contrattuali, alle parti di fabbricato costituenti i locali contenenti le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi fino alla concorrenza di euro 3.500,00; e) atti vandalici commessi dagli autori del reato, consumato o tentato, risarcibile a termini contrattuali, fino alla concorrenza del 20% della somma assicurata; f) guasti causati alle cose assicurate in occasione del reato consumato o tentato risarcibile a termini contrattuali; g) furto, rapina/estorsione di capi di vestiario personali, valori e preziosi, quando portati dall’Assicurato e dai suoi familiari conviventi in locali di villeggiatura (esclusi alberghi e pensioni), ubicati nel territorio della Repubblica italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano, locali temporaneamente occupati dagli stessi e limitatamente alla loro permanenza in luogo. La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata, con i sottolimiti di indennizzo di cui al successivo Art. 45; h) le spese per l’onorario del Perito che il Contraente, in seguito ad un sinistro indennizzabile a termini di Polizza, avrà scelto e nominato in conformità a quanto disposto dalle norme che regolano la liquidazione dei sinistri, fino alla concorrenza del 5% dell’ammontare dell’indennizzo liquidato, con il massimo di euro 3.000,00; i) le spese per la duplicazione dei documenti personali sottratti all’Assicurato o ai componenti del suo nucleo familiare a seguito di furto e purché le stesse vengano documentate. La garanzia viene prestata fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per la garanzia “furto contenuto”, con il massimo di euro 500,00; j) le spese per la sostituzione delle serrature a seguito di sottrazione delle chiavi di ingresso dell’abitazione purché la sostituzione avvenga entro 48 ore dalla sottrazione e l’evento sia stato denunciato alle autorità competenti. La garanzia viene prestata fino alla concorrenza del 20% della somma assicurata per la garanzia “furto contenuto”, con il massimo di euro 500,00; k) le spese sanitarie, comprese quelle psicoterapeutiche allo scopo di diagnosticare e predisporre terapie di sostegno a causa dei disagi psicologici, esclusi i medicinali, conseguenti ad infortunio subito dall’Assicurato o dai suoi familiari a seguito di xxxxxx, rapina ed estorsione, tentati o consumati, indennizzabili ai sensi di Polizza. La garanzia viene prestata fino alla concorrenza di euro 5.000,00 per sinistro ed anno assicurativo; l) l’uso fraudolento e clonazione di carte di credito e bancomat, a patto che l’Assicurato: - abbia provveduto al blocco della carta entro le 24 ore successive al momento in cui si accorge del fatto ai numeri verdi predisposti a tal fine dall’Istituto di credito; - abbia sporto regolare denuncia alle Autorità; - entro 48 ore dalla data di richiesta telefonica del blocco della propria carta di credito o bancomat, abbia confermato la richiesta di blocco per raccomandata a.r. La garanzia è prestata in aumento agli eventuali indennizzi riconosciuti all’Assicurato dall’Istituto di credito emittente la carta di credito o bancomat, fino alla concorrenza di euro 2.500,00 per sinistro ed anno assicurativo;. m) furto commesso nell’abitazione contenente i beni assicurati, con speciale abilità in modo da eludere l’attenzione dell’Assicurato o di un suo componente del suo nucleo familiare purché di età superiore ai 12 anni.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischi Per La Protezione Della Casa E Della Famiglia

Che cosa garantiamo. La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato e/o il suo nucleo familiare e/o i minori in affidamento temporaneo, nei limiti del massimale indicato nella scheda di polizza per la Re- sponsabilità per i fatti della vita privata, di quanto questi sia- no tenuti a pagare - quali civilmente responsabili a termini di legge - a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) per: 1) Xxxxx involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed anima- li, in conseguenza di un fatto accidentale che si verifichi nell’ambito della vita privata, ivi compresi i rischi derivanti: a) dalla proprietà della casa assicurata. Sono comprese le pertinenze della stessa quali le autorimesse ad uso della stessa casa, le dipendenze, le recinzioni, le attrezzature sportive ed i giochi, alberi e strade private purché il tutto realizzato negli spazi adiacenti alla casa e ad uso esclu- sivo della stessa o parti in comune. Si intendono ivi compresi i rischi derivanti da: I) lavori di ordinaria manutenzione eseguiti in econo- mia, nonché, quale committente, dei lavori di straor- dinaria manutenzione, ampliamenti, sopraelevazioni e demolizioni, fatti eseguire nella dimora abituale dell’Assicurato, sue dipendenze ed aree di pertinen- za; Si intendono compresi i rischi della committenza delle opere per quanto previsto dal D.Lgs. 494/96 e successive modifiche; II) contaminazione dell’acqua o del suolo provocata da sostanze emesse o fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture. La garanzia è prestata nella forma con un sottolimite di risarcimento pari al 10% del massimale assicurato per sinistro e per anno assi- curativo e resta a “Primo Rischio Assoluto”) 1. violandone le difese esterne mediante rotturacarico dell’Assicurato, scassoper ogni danno risarcibile, uso fraudolento una franchigia di chiavi false500,00 euro; III)interruzioni o sospensioni totali o parziali di atti- vità industriali, uso di grimaldelli commerciali, artigianali, agricole o di arnesi simili; 2. per viaservizi, diversa da quella ordinaria, che richieda supera- mento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale; 3. conseguenti a sinistri indennizzabili in modo clandestino, purché l’asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi; 4. con l’uso di chiavi vere smarrite o sottratte all’Assicurato, ai conviventi od agli eventuali ospiti. L’assicurazione è operante dalle ore 24 del giorno della denuncia dello smarrimento o della sottrazione all’Autorità competente, sino alle ore 24 del terzo giorno successivo. La garanzia è inoltre estesa, fermo il disposto dell’Art. 94 - Limite xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, a: a) rapina ed estorsione, anche se iniziate all’esterno dei locali, prelevando e costringendo all’interno le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia, portate a termine nei locali stessi; b) furto perpetrato da collaboratori domestici durante lo svolgimento delle loro mansioni all’interno dei locali contenenti le cose assicurate, purché avvenuto e denunciato durante il periodo di validità della Polizza. L’Assicurato deve presentare denuncia all’Autorità competente ed esibire base alla Società copia vistata di detta denunciapresente garanzia. La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata con i sottolimiti di indennizzo di cui al successivo Art. 45; c) furto agevolato utilizzando ponteggi/impalcature esterni ai locali, installati da terzi per lavori di manutenzione, senza effrazione di mezzi di chiusura o con effrazione di mezzi di chiusura non conformi a quanto stabilito. La garanzia è prestata previa applicazione di uno scoperto del 20% sul danno liquidabile a termini di Polizza; d) guasti causati dai ladri, in occasione del reato, consumato o tentato, risarcibile a termini contrattuali, alle parti di fabbricato costituenti i locali contenenti le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi fino alla concorrenza di euro 3.500,00; e) atti vandalici commessi dagli autori del reato, consumato o tentato, risarcibile a termini contrattuali, fino alla concorrenza del 20% della somma assicurata; f) guasti causati alle cose assicurate in occasione del reato consumato o tentato risarcibile a termini contrattuali; g) furto, rapina/estorsione di capi di vestiario personali, valori e preziosi, quando portati dall’Assicurato e dai suoi familiari conviventi in locali di villeggiatura (esclusi alberghi e pensioni), ubicati nel territorio della Repubblica italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano, locali temporaneamente occupati dagli stessi e limitatamente alla loro permanenza in luogo. La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata, con i sottolimiti di indennizzo di cui al successivo Art. 45; h) le spese per l’onorario del Perito che il Contraente, in seguito ad un sinistro indennizzabile a termini di Polizza, avrà scelto e nominato in conformità a quanto disposto dalle norme che regolano la liquidazione dei sinistri, fino alla concorrenza del 5% dell’ammontare dell’indennizzo liquidato, con il massimo di euro 3.000,00; i) le spese per la duplicazione dei documenti personali sottratti all’Assicurato o ai componenti del suo nucleo familiare a seguito di furto e purché le stesse vengano documentate. La garanzia viene prestata fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per la garanzia “furto contenuto”, con il massimo di euro 500,00; j) le spese per la sostituzione delle serrature a seguito di sottrazione delle chiavi di ingresso dell’abitazione purché la sostituzione avvenga entro 48 ore dalla sottrazione e l’evento sia stato denunciato alle autorità competenti. La garanzia viene prestata fino alla concorrenza del 20% della somma assicurata per la garanzia “furto contenuto”, con il massimo di euro 500,00; k) le spese sanitarie, comprese quelle psicoterapeutiche allo scopo di diagnosticare e predisporre terapie di sostegno a causa dei disagi psicologici, esclusi i medicinali, conseguenti ad infortunio subito dall’Assicurato o dai suoi familiari a seguito di xxxxxx, rapina ed estorsione, tentati o consumati, indennizzabili ai sensi di Polizza. La garanzia viene prestata fino alla concorrenza di euro 5.000,00 massimale per sinistro ed e per anno assicurativoassicurativo e resta a carico dell’Assicurato, per ogni danno risarcibile, una franchigia di 500,00 euro; l) l’uso fraudolento e clonazione di carte di credito e bancomat, a patto che l’Assicurato: - abbia provveduto al blocco della carta entro le 24 ore successive al momento in cui si accorge del fatto ai numeri verdi predisposti a tal fine dall’Istituto di credito; - abbia sporto regolare denuncia alle Autorità; - entro 48 ore dalla data di richiesta telefonica del blocco della propria carta di credito o bancomat, abbia confermato la richiesta di blocco per raccomandata a.r. La garanzia è prestata in aumento agli eventuali indennizzi riconosciuti all’Assicurato dall’Istituto di credito emittente la carta di credito o bancomat, fino alla concorrenza di euro 2.500,00 per sinistro ed anno assicurativo; m) furto commesso nell’abitazione contenente i beni assicurati, con speciale abilità in modo da eludere l’attenzione dell’Assicurato o di un suo componente del suo nucleo familiare purché di età superiore ai 12 anni.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischi

Che cosa garantiamo. La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato e/o il suo nucleo familiare e/o i minori in affidamento temporaneo, nei limiti del massimale indicato nella scheda di polizza per la Re- sponsabilità per i fatti della vita privata, di quanto questi sia- no tenuti a pagare - quali civilmente responsabili a termini di legge - a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) per: 1) Xxxxx involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed anima- li, in conseguenza di un fatto accidentale che si verifichi nell’ambito della vita privata, ivi compresi i rischi derivanti: a) dalla proprietà della casa assicurata. Sono comprese le pertinenze della stessa quali le autorimesse ad uso della stessa casa, le dipendenze, le recinzioni, le attrezzature sportive ed i giochi, alberi e strade private purché il tutto realizzato negli spazi adiacenti alla casa e ad uso esclu- sivo della stessa o parti in comune. Si intendono ivi compresi i rischi derivanti da: I) lavori di ordinaria manutenzione eseguiti in econo- mia, nonché, quale committente, dei lavori di straor- dinaria manutenzione, ampliamenti, sopraelevazioni e demolizioni, fatti eseguire nella dimora abituale dell’Assicurato, sue dipendenze ed aree di pertinenza. Si intendono compresi i rischi della committenza delle opere per quanto previsto dal X.Xxx. 494/96 e succes- sive modifiche; II) contaminazione dell’acqua o del suolo provocata da sostanze emesse o fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture. La garanzia è prestata nella forma con un sottolimite di risarcimento pari al 10% del massimale assicurato per sinistro e per anno assi- curativo e resta a “Primo Rischio Assoluto”)carico dell’Assicurato, per ogni dan- no risarcibile, una franchigia di 500,00 euro; 1. violandone le difese esterne mediante rotturaIII) interruzioni o sospensioni totali o parziali di attivi- tà industriali, scassocommerciali, uso fraudolento di chiavi falseartigianali, uso di grimaldelli agricole o di arnesi simili; 2. per viaservizi, diversa da quella ordinaria, che richieda supera- mento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale; 3. conseguenti a sinistri indennizzabili in modo clandestino, purché l’asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi; 4. con l’uso di chiavi vere smarrite o sottratte all’Assicurato, ai conviventi od agli eventuali ospiti. L’assicurazione è operante dalle ore 24 del giorno della denuncia dello smarrimento o della sottrazione all’Autorità competente, sino alle ore 24 del terzo giorno successivo. La garanzia è inoltre estesa, fermo il disposto dell’Art. 94 - Limite xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, a: a) rapina ed estorsione, anche se iniziate all’esterno dei locali, prelevando e costringendo all’interno le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia, portate a termine nei locali stessi; b) furto perpetrato da collaboratori domestici durante lo svolgimento delle loro mansioni all’interno dei locali contenenti le cose assicurate, purché avvenuto e denunciato durante il periodo di validità della Polizza. L’Assicurato deve presentare denuncia all’Autorità competente ed esibire base alla Società copia vistata di detta denunciapresente garanzia. La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% del massimale per sinistro e per anno assicurativo e resta a carico dell’Assicurato, per ogni danno risarcibile, una franchigia di 500,00 euro; IV) da spargimento d’acqua o rigurgiti di fogna qualora conseguenti a rotture accidentali od occlusioni di tu- bazioni o condutture. Per tale garanzia resta a carico dell’Assicurato, per ogni danno risarcibile, una franchi- gia di 250,00 euro. V) proprietà e conduzione di appezzamenti di terreno ad uso giardino od orto compresi animali da cortile, esclusivamente ad uso domestico e non professio- nale, anche se non contigui all’abitazione assicurata, purché ubicati nello stesso Comune e con un’esten- sione non superiore a mq 2.000; b) da conduzione della somma assicurata con i sottolimiti dimora abituale e/o saltuaria non- ché dei beni mobili in esse contenute comprese le relati- ve pertinenze e quote di indennizzo di cui al successivo Art. 45parti comuni e relativi impianti fissi; c) furto agevolato utilizzando ponteggida intossicazione ed avvelenamento causati da cibi e bevande; d) dall’uso di giocattoli, anche a motore, da parte dei bambini; e) dalla proprietà, nonché dall’uso, di biciclette anche con motore elettrico e carrozzine con motore elettrico per disabili, compreso l’uso per servizio da parte dei do- mestici; f) dalla proprietà, nonché dall’uso personale e diretto, di cavalli ed altri animali da sella; g) dalla proprietà o custodia di cani ed altri animali do- mestici. La presente garanzia è prestata con l’applicazione delle seguenti franchigie, per sinistro e limitatamente ai soli danni a cose: - nessuna franchigia se il cane viene utilizzato per scopi assistenziali (cani sociali, cani guida, ecc.); - euro 100,00 negli altri casi. Sono esclusi dalla garanzia i cani appartenenti alle se- guenti razze e agli incroci con esse ottenuti: - Pitt Bull; - American Staffordshire Terrier; - Staffordshire Terrier; - Bull Terrier; - Tosa Inu Giapponese; - Fila Brasileiro; - Dogo Argentino; - Dogue de Bordeaux; - Doberman; - Rottweiler; - Mastino Napoletano; - Bullmastiff; - Cane da montagna dei Pirenei; - Tibetan Mastiff; - Briard. h) dalla proprietà, uso e detenzione di armi, anche da fuo- co, compreso l’uso personale per difesa, tiro a segno e tiro a volo (escluso l’esercizio dell’attività venatoria); i) da fatto colposo inerente la vita privata delle persone alla pari temporaneamente ospiti dell’Assicurato; j) da responsabilità personale derivante dalla partecipa- zione ad attività sociali o di volontariato; k) da responsabilità per la partecipazione quale genitore ad attività scolastiche previste dai Decreti Delegati od autorizzate dalle Autorità Scolastiche; l) dalla proprietà ed uso di imbarcazioni, a vela o a remi, fino a metri 6,50 di lunghezza e di wind-surf, purché non dati a noleggio o in locazione; m) dalla pratica di hobbies quali: modellismo (esclusi i dan- ni ai modelli), campeggio, bricolage, giardinaggio (la ga- ranzia comprende l’impiego di piccoli utensili e attrezza- ture anche a motore quali, ad esempio: decespugliatori, motoseghe, motozappe, tagliasiepi, tosaerba anche se utilizzati come spazzaneve); n) dalla pratica di attività sportive comuni, compresa la partecipazione a gare dilettantistiche. È invece esclusa qualsiasi attività sportiva che assuma carattere profes- sionale, nonché la pratica del parapendio e del paraca- dutismo; o) da incendio di veicoli a motore ad uso privato, com- prese le roulottes e i carrelli da campeggio, di proprie- tà dell’Assicurato e/impalcature esterni o dei familiari conviventi e posti su aree private; p) dagli addetti ai locali, installati da terzi servizi domestici per lavori di manutenzione, senza effrazione di mezzi di chiusura o con effrazione di mezzi di chiusura non conformi a quanto stabilitofatti inerenti allo svolgimento delle loro mansioni. La garanzia è prestata previa applicazione inoltre estesa alla Responsabilità civile derivante all’Assicurato: q) in caso di uno scoperto guida di veicoli e natanti non di sua proprietà per lesioni corporali provocate al proprietario del 20% sul danno liquidabile veicolo; la garanzia è valida sempre che l’Assicurato sia abilitato alla guida, a termini norma delle disposizioni di Polizzalegge; dr) guasti causati per danni provocati a terzi, trasportati e non, dai ladri, in occasione del reato, consumato o tentato, risarcibile a termini contrattuali, alle parti di fabbricato costituenti i locali contenenti le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi fino alla concorrenza di euro 3.500,00; e) atti vandalici commessi dagli autori del reato, consumato o tentato, risarcibile a termini contrattuali, fino alla concorrenza del 20% della somma assicurata; f) guasti causati alle cose assicurate in occasione del reato consumato o tentato risarcibile a termini contrattuali; g) furto, rapina/estorsione di capi di vestiario personali, valori e preziosi, quando portati dall’Assicurato e dai suoi familiari conviventi in locali di villeggiatura (esclusi alberghi e pensioni), ubicati nel territorio della Repubblica italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano, locali temporaneamente occupati dagli stessi e limitatamente alla loro permanenza in luogo. La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata, con i sottolimiti di indennizzo di cui al successivo Art. 45; h) le spese per l’onorario del Perito che il Contraente, in seguito ad un sinistro indennizzabile a termini di Polizza, avrà scelto e nominato in conformità a quanto disposto dalle norme che regolano la liquidazione dei sinistri, fino alla concorrenza del 5% dell’ammontare dell’indennizzo liquidato, con il massimo di euro 3.000,00; i) le spese per la duplicazione dei documenti personali sottratti all’Assicurato o ai componenti del suo nucleo familiare figli minorenni dell’Assicurato a seguito di furto guida, contraria alla volontà dei genitori, di veicoli e purché le stesse vengano documentate. La garanzia viene prestata fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata natanti in violazione delle norme di abilitazione prescritte dalla Legge per la garanzia “furto contenuto”, con il massimo di euro 500,00loro guida ed uso; js) le spese danni cagionati da figli minori temporaneamente affida- ti a terzi. t) per la sostituzione delle serrature a seguito di sottrazione delle chiavi di ingresso dell’abitazione purché la sostituzione avvenga entro 48 ore dalla sottrazione e l’evento sia stato denunciato alle autorità competenti. La garanzia viene prestata fino alla concorrenza del 20% della somma assicurata per la garanzia “furto contenuto”danni cagionati da figli minori non presenti nel nu- cleo famigliare, con il massimo di euro 500,00temporaneamente affidati all’assicura- to; ku) le spese sanitarieda fatti volontari di figli portatori di handicap; v) alla responsabilità per danni provocati dagli Assicurati, comprese quelle psicoterapeutiche allo scopo per loro responsabilità personale, nella loro qualità di diagnosticare trasportati su veicoli e predisporre terapie natanti di sostegno proprietà altrui, a causa dei disagi psicologiciterzi non trasportati sui medesimi, esclusi i medicinali, conseguenti ad infortunio subito dall’Assicurato o dai suoi familiari a seguito di xxxxxx, rapina ed estorsione, tentati o consumati, indennizzabili ai sensi di Polizza. La garanzia viene prestata fino alla concorrenza di euro 5.000,00 per sinistro ed anno assicurativodanni al veicolo stesso; lw) l’uso fraudolento e clonazione di carte di credito e bancomatper fatto dei figli minori, anche quando sono affidati temporaneamente a patto che l’Assicurato: - abbia provveduto al blocco della carta entro le 24 ore successive al momento in cui si accorge del fatto ai numeri verdi predisposti a tal fine dall’Istituto di credito; - abbia sporto regolare denuncia alle Autorità; - entro 48 ore dalla data di richiesta telefonica del blocco della propria carta di credito o bancomat, abbia confermato la richiesta di blocco per raccomandata a.r. La garanzia è prestata in aumento agli eventuali indennizzi riconosciuti all’Assicurato dall’Istituto di credito emittente la carta di credito o bancomat, fino alla concorrenza di euro 2.500,00 per sinistro ed anno assicurativopersone non conviventi; mx) furto commesso nell’abitazione contenente i beni assicuratialla proprietà e/o custodia di animali domestici, con speciale abilità in modo da eludere l’attenzione dell’Assicurato o cortile, da caccia e da sella (escluso furto); y) dalla proprietà e conduzione di un suo componente del suo nucleo familiare purché di età superiore ai 12 anniimpianti e attrezzature sportive ad uso domestico.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischi