Che cos’è assicurato?. La Compagnia garantisce la corresponsione di un indennizzo nel caso in cui il conducen- te del veicolo indicato in Polizza, sia esso adibito ad uso privato o promiscuo, subisca un Infortunio tale da provocarne l’Invalidità permanente, in conseguenza di un evento occasionato dal suddetto veicolo durante la circolazione in aree pubbliche o private. La garanzia vale anche per gli infortuni subiti a terra (fuori dal veicolo) durante lo svolgimento di operazioni strettamente necessarie alla ripresa della marcia del veicolo in seguito a guasto meccanico o avaria. • principio di annegamento; • principio di folgorazione; • gli infortuni occasionati da malori o perdita di conoscenza; • gli infortuni derivanti da colpa grave dell’assicurato, nonché quelli derivanti da tumul- ti popolari a condizione che l’assicurato non vi abbia preso parte attiva (in deroga, rispettivamente agli artt. 1900 e 1912 codice civile). • l’assicurato risulti in possesso, al momento dell’Infortunio, della prescritta e valida patente di guida • il veicolo venga usato secondo le disposizioni previste dal codice della strada e delle eventuali specifiche norme relative al veicolo stesso. L’indennizzo dovuto viene determinato sulla base delle lesioni fisiche dirette, esclusi- ve ed obiettive constatabili, che siano conseguenza dell’Infortunio. Nel caso in cui l’assicurato avesse lesioni fisiche o menomazioni preesistenti al mo- mento del verificarsi del sinistro, l’Assicurazione coprirà solo le conseguenze che si sarebbero comunque verificate se l’Infortunio avesse colpito una persona fisicamente sana e integra.
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Samples: Assicurazione, Insurance Policy
Che cos’è assicurato?. La Compagnia garantisce la corresponsione di un indennizzo nel caso in cui l’Assicurato conducente subisca: • un Infortunio parziale o totale, • il conducen- te decesso per Infortunio alla guida del veicolo indicato in Polizza, sia esso adibito ad uso privato o promiscuo, subisca un Infortunio tale da provocarne l’Invalidità permanente, in conseguenza di un evento occasionato dal suddetto veicolo durante la circolazione in aree pubbliche o private. La garanzia prevede le seguenti prestazioni: • morte per Infortunio; • Invalidità permanente per Infortunio. Il Contraente può scegliere di integrare la garanzia con le opzioni: • diaria da ricovero, • rimborso spese di cura per Infortunio. Limitatamente agli assicurati che si trovano alla guida di: • autovetture, • autoveicoli ad uso promiscuo, la garanzia vale anche per gli infortuni subiti a terra (fuori dal veicolo) durante lo svolgimento di svol- gimento delle operazioni strettamente necessarie alla per la ripresa della marcia del veicolo in a seguito a di guasto meccanico o avaria. • principio .
a) da annegamento;
b) da folgorazione;
c) da asfissia non di annegamento; • principio origine morbosa;
d) da assideramento o da congelamento;
e) da colpi di folgorazione; • gli infortuni occasionati da malori sole e di calore;
f) in stato di malore o perdita di conoscenza; • gli infortuni derivanti ;
g) da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
h) da colpa grave dell’assicuratodell’Assicurato, nonché quelli derivanti da tumul- ti tumulti popolari a condizione condi- zione che l’assicurato l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva (in deroga, rispettivamente agli artt. 1900 e 1912 codice civile);
i) nel salire e nel discendere dal veicolo;
j) durante la messa in moto del veicolo;
k) in occasione di riparazioni sulla strada di guasti sopravvenuti al veicolo o nel tentati- vo di salvataggio del veicolo e dei suoi passeggeri;
l) in occasione di operazioni di rifornimento, riparazione e manutenzione del veicolo, sempre che l’evento si verifichi nell’ambito di stazioni di rifornimento e/o di servizio (per questi eventi non opera l’Art. 14 “Rinuncia al diritto di surrogazione”).
m) in caso di caduta in acqua del veicolo. • l’assicurato l’Assicurato risulti in possesso, al momento dell’Infortunio, della prescritta e valida patente di guida guida, • il veicolo venga usato secondo le disposizioni previste dal codice vigenti ed in conformità alle indicazioni della strada e delle eventuali specifiche norme relative al veicolo stessocarta di circolazione. L’indennizzo dovuto viene determinato sulla base delle lesioni fisiche dirette, dirette esclusi- ve vamente ed obiettive obiettivamente constatabili, che siano conseguenza dell’Infortunio. Nel caso in cui l’assicurato l’Assicurato avesse lesioni fisiche o menomazioni preesistenti al mo- mento del verificarsi del sinistro, l’Assicurazione coprirà solo le conseguenze che si sarebbero comunque verificate se l’Infortunio avesse colpito una persona fisicamente sana e integrain- tegra. Per gli Assicurati diversamente abili vale quanto previsto nella sezione dedicata “Diversamente abili”.
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Samples: Insurance Policy
Che cos’è assicurato?. La Compagnia garantisce la corresponsione di un indennizzo nel caso in cui l’Assicurato/ Conducente subisca: • un Infortunio parziale o totale, • il conducen- te decesso per Infortunio alla guida del veicolo indicato in Polizza, sia esso adibito ad uso privato o promiscuo, subisca un Infortunio tale da provocarne l’Invalidità permanente, in conseguenza di un evento occasionato dal suddetto veicolo durante la circolazione in aree pubbliche o private. La garanzia vale anche prevede le seguenti prestazioni: • morte per gli infortuni subiti a terra (fuori dal veicoloInfortunio, • Invalidità permanente per Infortunio. Il Contraente può scegliere di integrare la garanzia con le opzioni: • diaria da ricovero, • rimborso spese di cura per Infortunio.
a) durante lo svolgimento da annegamento;
b) da folgorazione;
c) da asfissia non di operazioni strettamente necessarie alla ripresa della marcia del veicolo origine morbosa;
d) da assideramento o da congelamento;
e) da colpi di sole e di calore;
f) in seguito a guasto meccanico o avaria. • principio stato di annegamento; • principio di folgorazione; • gli infortuni occasionati da malori malore o perdita di conoscenza; • gli infortuni derivanti ;
g) da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
h) da colpa grave dell’assicuratodell’Assicurato, nonché quelli derivanti da tumul- ti tumulti popolari a condizione condi- zione che l’assicurato l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva (in deroga, rispettivamente agli artt. 1900 e 1912 codice civile). • l’assicurato risulti ;
i) nel salire e nel discendere dal veicolo;
j) durante la messa in possesso, al momento dell’Infortunio, della prescritta e valida patente moto del veicolo;
k) in occasione di guida • il veicolo venga usato secondo le disposizioni previste dal codice della riparazioni sulla strada e delle eventuali specifiche norme relative di guasti sopravvenuti al veicolo stessoo nel tentati- vo di salvataggio del veicolo e dei suoi passeggeri;
l) in occasione di operazioni di rifornimento, riparazione e manutenzione del veicolo, sempre che l’evento si verifichi nell’ambito di stazioni di rifornimento e/o di servizio (per questi eventi non opera l’Art. 12 “Rinuncia al diritto di surrogazione”);
m) in caso di caduta in acqua del veicolo. L’indennizzo dovuto viene determinato sulla base delle lesioni fisiche dirette, dirette esclusi- ve vamente ed obiettive obiettivamente constatabili, che siano conseguenza dell’Infortunio. Nel caso in cui l’assicurato l’Assicurato avesse lesioni fisiche o menomazioni preesistenti al mo- mento del verificarsi del sinistro, l’Assicurazione coprirà solo le conseguenze che si sarebbero comunque sa- rebbero verificate se l’Infortunio avesse colpito una persona fisicamente sana e integra. Per gli Assicurati diversamente abili vale quanto previsto nella sezione dedicata “Diver- samente abili”.
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