Limitazioni alla copertura Clausole campione
Limitazioni alla copertura. Oltre alle specifiche esclusioni riportate nelle singole prestazioni, valgono anche le seguenti esclusioni generali, per sinistri provocati o dipendenti da: ⚫ dolo dell'Assicurato; ⚫ suicidio o tentato suicidio; ⚫ abuso di alcolici o psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni; ⚫ gare automobilistiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti; ⚫ stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici con caratteristiche di calamità naturale e di entità tale da rendere impossibile alla Struttura Organizzativa di intervenire, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche. Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto. Nel caso in cui l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Compagnia non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione. La Struttura Organizzativa non si assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è fornita l'assistenza o conseguenti a ogni altra circostanza fortuita e imprevedibile. Ogni diritto nei confronti della Compagnia si prescrive entro due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione, conformemente all' art. 2952 codice civile. Il diritto alle assistenze decade nel caso in cui l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro e abbia provveduto in modo autonomo ad attivare prestazioni di Assistenza. L'Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai sinistri oggetto di questa Assicurazione, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa e/o dei magistrati eventualmente investiti dell'esame del sinistro stesso.
Limitazioni alla copertura. L'Assicurazione non è operante nel caso di: 12 mesi, sempre che la patente venga rinnovata entro 45 giorni dalla data del sinistro, o successivamente, se il mancato rinnovo entro tale termine sia causato esclusivamente e direttamente dalle lesioni fisiche subite dal conducente in occasione del sinistro stesso;
Limitazioni alla copertura. L’Assicurazione non è operante nel caso di:
Limitazioni alla copertura. L’Assicurazione non è operante: • se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni di legge in vigore; • se il conducente è in stato di ubriachezza o sotto l’effetto di psicofarmaci, stupefa- centi od allucinogeni; • se il veicolo circola contro la volontà del proprietario o del Contraente o, comunque, di chi ha diritto di disporne; • se il veicolo è adibito ad uso diverso da quello stabilito dalla carta di circolazione; • se, trattandosi di veicolo adibito al trasporto di cose, i trasportati non si trovino in cabina, a fianco del conducente; • se alla guida del veicolo trovasi un allievo/conducente non munito della prescritta autorizzazione e non affiancato da persona in possesso dei requisiti previsti dalla legge; • se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazio- ni della carta di circolazione. Limitatamente alle autovetture, in caso di trasporto in soprannumero di non oltre due ragazzi di età inferiore ai 10 anni, l’Assicurazione è operante proporzionalmente al rapporto tra il numero dei posti dell’autovettura ed il numero delle persone effettivamente a bordo del veicolo (compreso il conducente); • per gli infarti, le ernie di qualunque tipo e da qualunque causa determinate, gli sforzi muscolari non aventi carattere traumatico; • durante la partecipazione del veicolo a corse, gare e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità pura indette dall’A.C.I.. Inoltre, l’Assicurazione non comprende gli infortuni conseguenti a: • operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da Infortunio; • guerra, insurrezioni, movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche; • rischi di energia nucleare, secondo quanto previsto dalla Clausola di esclusione dei rischi di energia nucleari (Nuclear Energy Exclusion Clause NMA 1974a1994); • dalle contaminazioni nucleari, biologiche, chimiche prodotte da atti di terrorismo.
Limitazioni alla copertura. Sono esclusi dall'Assicurazione:
Limitazioni alla copertura. L’Assicurazione vale per le persone di età compresa tra i 18 e gli 80 anni compiuti. Se l’Assicurato compie l’età massima assicurabile nel corso del contratto, questo resta efficace fino alla sua scadenza annuale.
a. verificatisi in connessione con atti di guerra, guerra civile, insurrezione, occupazione militare, invasione, ostilità;
b. verificatisi alla guida del veicolo assicurato, se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore, è tuttavia compreso l’Infortunio subito dall’Assicurato che guidi con patente scaduta, ma a condizione che l’Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;
c. verificatisi a seguito di contaminazioni nucleari, biologiche o chimiche dipendenti da atti di terrorismo;
d. verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (quali ad esempio: fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X);
e. dovuti all’influsso di campi elettromagnetici;
f. verificatisi in occasione di atti delittuosi dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato;
g. derivanti da movimenti tellurici, da eruzioni vulcaniche o da inondazioni;
h. derivanti dall’uso e guida del veicolo assicurato in competizioni, non di regolarità pura, e nelle relative prove;
i. derivanti dall’uso del veicolo effettuato non in conformità alle disposizioni vigenti e alle indicazioni della carta di circolazione;
j. pratica di sport comportanti l’uso del veicolo assicurato;
k. derivanti dalla guida in stato di alterazione, quali stato di ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti o di sostanze allucinogene secondo quanto previsto dal Codice della Strada;
l. gli infortuni verificatisi in occasione di esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l’Assicurato o il Contraente provino che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi; sono altresì esclusi eventuali danni, perdite, costi o spese – di qualsiasi natura – causati direttamente e indirettamente, risultanti da, derivanti da, o connessi a reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva, indipendentemente da qualsiasi altra causa, concomitante o meno, che possa aver contribuito a provocare il sinistro;
m. le conseguenze di operazioni chirurgiche, accertamenti o cure med...
Limitazioni alla copertura. Le garanzie possono essere convenute nella forma senza scoperto o con scoperto.
Limitazioni alla copertura. Le garanzie Base ed Estesa sono prestate: Sono esclusi i danni:
Limitazioni alla copertura. All’Estensione Infortuni in mobilità si applicano le esclusioni previste all’art. 2 “Limitazioni alla copertura” della sezione “Protezione conducente”. Inoltre, l’Assicurazione non comprende gli infortuni determinati o conseguenti:
a. alla circolazione con Biciclette e/o dispositivi per la Micromobilità elettrica - con potenza massima nominale del motore elettrico superiore al limite xxxxxxx xxxxxxxxxx, - in violazione del limite di velocità massima consentita, - su strade, percorsi o aree ove non è consentita la circolazione, - in violazione delle disposizioni normative vigenti, comprese quelle territoriali e comunali, - utilizzati per l’esercizio di attività professionale (per esempio consegna a domicilio);
b. all’utilizzo di veicoli o dispositivi diversi da quelli espressamente indicati
c. alla pratica di Sport professionistico o di attività sportive e relative gare e allenamenti non professionistiche che prevedano un preventivo tesseramento alle competenti federazioni sportive o a enti di promozione sportiva;
d. alla pratica di sport estremi e di sport acrobatici con uso della Bicicletta (quali a titolo esemplificativo: freeride, slopestyle, downhill, BMX acrobatico, ecc.). In questa sezione sono riportate le condizioni a cui vengono prestate le garanzie fa- coltative: • Infortuni A • Infortuni B che possono essere mantenute solo se già presenti sul Contratto in corso. Inol- tre, sono operanti solo se espressamente indicate in Polizza o, in caso di rinnovo, nella sintesi di Polizza presente sul certificato di Assicurazione.
Limitazioni alla copertura. L’Assicurazione vale per le persone di età compresa tra i 18 e i 75 anni compiuti. L’Assicurazione non comprende gli infortuni determinati o conseguenti a: • guida in stato di ebbrezza o sotto influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope secondo quanto previsto dal codice della strada; • operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da Infortunio indennizzabile ai sensi di Contratto; • azioni delittuose compiute o tentate dall’assicurato; • guerra, insurrezioni, movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche; • pratica di sport; • rischi di energia nucleare, secondo quanto previsto dalla Clausola di esclusione dei rischi di energia nucleari (Nuclear Energy Exclusion Clause NMA 1974 a 1994); • contaminazioni nucleari, biologiche, chimiche prodotte da atti di terrorismo. Sono in ogni caso esclusi gli infortuni subiti da soggetti che, al momento del sinistro, risultassero alla guida del veicolo indicato in Polizza contro la volontà del Contraente.