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MOBILITÀ
CATTOLICA&MOTORI START MOTO
POLIZZA PER LA PROTEZIONE DAI RISCHI DELLA CIRCOLAZIONE DIVERSI DALLA RESPONSABILITÀ CIVILE OBBLIGATORIA
CONDIZIONI
DI ASSICURAZIONE CVT CICLOMOTORI E MOTOCICLI
Le presenti Condizioni di Assicurazione
(MRA - MOD. C&M MOTO CVT 2 - ED. 01/2022)
sono parte integrante della polizza MRA - MOD. C&M 1 e compongono il Set Informativo, unitamente ai documenti informativi precontrattuali:
- DIP Danni (MOD. DIP CM)
- DIP Aggiuntivo Danni (MOD. DIP+ CM)
e sono redatte secondo le linee xxxxx XXXX del 06/02/2018.
EDIZIONE 01/2022
Cattolica Assicurazioni ha una soluzione per tutto ciò che riguarda la tua vita. Perché la vita è fatta per essere vissuta.
PRONTI ALLA VITA. xxxxxxxxx.xx scarica l’app
PRONTI ALLA CHIAREZZA
Per rendere un po’ più facili da capire cose per definizione complesse, abbiamo cercato di semplificare (ove possibile) il linguaggio assicurativo e applicato una coerenza – anche visiva – ai contenuti. In questo fascicolo, gli elementi costanti sono stati armonizzati e gli elementi di attenzione vengono identificati da un intuitivo sistema di linee guida per la consultazione e la lettura.
CONVENZIONI GRAFICHE APPLICATE NEI TESTI
ELEMENTI DI ATTENZIONE NELLE CONDIZIONI DI POLIZZA
MAIUSCOLO
titoli di sezioni, capitoli, articoli, paragrafi
grassetto
punti rilevanti, sottotitoli, parole di riferimento
corsivo
esempi di calcolo, codicilli, voci del Glossario relative a sezioni specifiche
INFORMAZIONE IMPORTANTE
Le cose chiave e utili da sapere
FOCUS
Approfondimenti, specifiche,casi, esempi…
COSA FARE
Istruzioni, cosa fare o
chi contattare in caso di…
SOMMARIO
GLOSSARIO
TERMINI PRESENTI NELLA POLIZZA 5
NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE
SEZIONE NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE 11
GARANZIE C.V.T.
SEZIONE GARANZIE C.V.T 17
Incendio 17
Furto 18
Ritiro patente 19
GARANZIE AGGIUNTIVE
SEZIONE GARANZIE AGGIUNTIVE 21
Norme comuni 21
Che cos’è assicurato con il pacchetto SAFE 22
Che cos’è assicurato con il pacchetto LARGE
che può essere mantenuto solo se già presente sul
contratto in corso 24
PRODOTTI “SOLUZIONE AUTO (TUTELA SU MISURA)” E “FATA 4X4”
SEZIONE GARANZIE C.V.T. “SOLUZIONE AUTO
(TUTELA SU MISURA)” E “FATA 4 X 4” 26
Norme comuni 26
Incendio e ricorso terzi da incendio 27
Furto 28
Garanzie complementari 30
PROTEZIONE CONDUCENTE E INFORTUNI CONDUCENTE
SEZIONE PROTEZIONE CONDUCENTE 31
Invalidità permanente 34
Morte per Infortunio 37
Diaria da ricovero 38
Rimborso spese di cura per Infortunio 38
Estensione infortuni in mobilità 39
SEZIONE INFORTUNI CONDUCENTE 41
Infortuni A 41
Invalidità permanente 42
Infortuni B 46
Invalidità permanente 48
Morte per Infortunio 50
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
Sezione Garanzie C.V.T. e Sezione Garanzie C.V.T.
“Soluzione Auto (Tutela su Misura)” e “FATA 4X4” 51
Sezione Garanzie aggiuntive 55
Sezione Protezione conducente 55
Sezione Infortuni conducente 58
Infortuni A 58
Infortuni B 59
GLOSSARIO
GLOSSARIO
“Per scegliere, devo capire.”
È giusto: per iniziare, ecco la raccolta dei termini – generali e specifici – presenti in queste Condizioni di Assicurazione, spiegati con linguaggio il più possibile chiaro.
TERMINI PRESENTI NELLA POLIZZA
A
Accessori di serie
Installazioni stabilmente fissate al veicolo, comprese quelle fono-audio-visive, fornite direttamente dalla casa costruttrice senza supplemento al prezzo base di listino.
Accessori fono-audio-visivi non di serie
Installazioni stabilmente fissate al veicolo quali apparecchi radio, televisori, lettori di CD/MP3/DVD, mangianastri, registratori, radiotelefoni, navigatori satellitari, impianti di antifurto satellitare e altre apparecchiature simili, fornite direttamente dalla casa costruttrice, contestualmente all’acquisto con supplemento del prezzo base di listino, o da parte di ditte specializzate, documentabili con fattura o altro documento equipollente.
Aggravamento del rischio
Variazione delle caratteristiche iniziali del rischio che aumentano la probabilità del verificarsi del danno.
Allagamento
Afflusso d’acqua in un luogo normalmente asciutto, non dovuto a fenomeno naturale.
Alluvione
Evento caratterizzato da accumulo di materiale fluviale.
Apparecchi fono-audio-visivi
Radio, radiotelefoni, lettori di supporti digitali e non, televisori, navigatori satellitari e altre apparecchiature analoghe.
(Definizione relativa alla sezione delle garanzie “Tutela su misura”, “Tutela light” e “Fata 4x4”).
Assicurato
La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall’Assicurazione (il proprietario, il locatario, il conducente autorizzato e i trasportati del veicolo indicato in Polizza).
Relativamente alle garanzie “Protezione Conducente” e “Infortuni conducente”: l’Assicurato è il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione, ossia il soggetto che risulta essere conducente del veicolo indicato in Polizza nel momento in cui si verifica il sinistro.
Limitatamente all’Estensione Infortuni in Mobilità l’Assicurato è il Contraente di Polizza.
Il Contratto di Assicurazione.
B
Bicicletta
Veicolo con due o più ruote funzionanti a propulsione muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, o a pedalata assistita elettrica (così come definite dalla Direttiva Europea 2002/24/CE).
Bufera
Tempesta di neve con venti che hanno una velocità media di almeno 50 km/h.
C
Carta Verde
Certificato internazionale di Assicurazione che attesta l’estensione dell’efficacia dell’Assicurazione obbligatoria R.C.A. ai danni provocati dalla circolazione del veicolo assicurato in alcuni paesi esteri, la cui sigla sia indicata (e non sbarrata) sulla stessa Carta Verde.
Stati in cui non è più necessario possedere la Carta Verde per la libera circolazione: Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Danimarca, Regno Unito, Irlanda, Islanda, Norvegia, Svezia, Finlandia, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Austria, Italia, Slovenia, Ungheria, Romania, Serbia, Croazia, Bulgaria, Grecia, Liechtenstein, Bosnia Erzegovina, Montenegro, Malta e Cipro.
Stati in cui è ancora obbligatoria la Carta Verde: Russia, Bielorussia, Ucraina, Moldavia, Albania, Repubblica di Nord Macedonia, Turchia, Azerbaigian, Iran, Israele, Tunisia, Marocco.
Stati per i quali la Compagnia non rilascia la Carta Verde: Albania, Marocco.
Car sharing
Servizio di mobilità urbana che consente agli utenti di utilizzare un veicolo su prenotazione noleggiandolo per un periodo di tempo breve, nell’ordine di minuti o ore, e pagando in ragione dell’utilizzo effettuato.
Circolazione
II movimento, la fermata e la sosta del veicolo su area pubblica, o su area a questa equiparata.
Compagnia
Si intende per definizione e in qualunque circostanza Cattolica Assicurazioni.
Contraente
Il soggetto che stipula il Contratto di Assicurazione e che paga il premio.
Conducente
Colui che è preposto alla guida del veicolo durante le fasi della circolazione.
Contratto
Il documento contrattuale di Assicurazione (detto anche Xxxxxxx).
C.V.T.
Corpi veicoli terrestri, ossia la garanzia del ramo assicurativo Auto che riassume diversi rischi (incendio, furto, kasko, ecc.) esclusa la garanzia R.C.A..
D
Day hospital
La degenza diurna, in Istituto di cura (pubblico o privato) regolarmente autorizzato all’erogazione dell’assistenza ospedaliera, documentata da cartella clinica e finalizzata all’erogazione di trattamenti terapeutici o chirurgici.
Degrado commerciale
La percentuale di svalutazione determinata dal rapporto tra il valore del veicolo a nuovo e quello che ha al momento del sinistro.
E
Esplosione
Si intende lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.
F
Frana
Il distacco di terra e materiale roccioso da un pendio.
Franchigia
Importo fisso prestabilito, espresso in cifra o in percentuale, che rimane comunque a carico dell’Assicurato per ogni sinistro. La Compagnia assicurativa s’impegna a pagare la cifra che eccede la franchigia, fino al raggiungimento del massimale.
G
Gare di regolarità pura
Gare nelle quali non la velocità ma il rispetto dei tempi prestabiliti, per compiere i diversi tratti del percorso, costituisce il fattore determinante per la classifica.
I
Inondazione
Allagamento in tempi brevi di area ben definita da parte di una massa d’acqua dovuta a fenomeno naturale.
Incidente
L’evento dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale che provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile l’utilizzo.
Indennizzo
La somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro liquidabile a termini di Polizza.
Infobike
Listino di “Quattroruote Professional – Valore assicurato” che identifica in modo univo- co l’allestimento dei veicoli nuovi o usati.
Infortunio
L’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili.
Invalidità permanente
La perdita definitiva, a seguito di Infortunio, in misura totale o parziale della capacità generica dell’Assicurato a svolgere un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.
Istituto di cura
Gli ospedali pubblici, le cliniche e le case di cura convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale e/o private, regolarmente autorizzati all’assistenza ospedaliera e al ricovero dei malati. Sono esclusi: gli stabilimenti termali, le cliniche e le case di cura per la convalescenza, per la lunga degenza (RSA), per la cura di malati cronici e le strutture che prestano prevalentemente cure con finalità dietologiche ed estetiche.
L
Legge
Si intende il decreto legislativo 07/09/2005 n. 209 – Codice delle assicurazioni private e i relativi regolamenti.
Locatario
La persona fisica o giuridica che utilizza un veicolo affidatogli in base ad un Contratto di locazione finanziaria, le cui generalità siano indicate sulla carta di circolazione.
M
Micromobilità elettrica
Si intendono i dispositivi per la mobilità personale, a propulsione prevalentemente elettrica, hoverboard, monopattino elettrico, segway e monowheel (come individuati dall’art. 2 e dagli allegati del Decreto n. 229 del 4 giugno 2019 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sue eventuali successive modificazioni).
Minimo non indennizzabile
Parte di danno che a termini di Polizza rimane a carico dell’Assicurato.
O
Optional non di serie
Le installazioni stabilmente fissate al veicolo, fornite direttamente dalla casa costruttrice, contestualmente all’acquisto con supplemento del prezzo base di listino, o da parte di ditte specializzate, documentabili con fattura o altro documento equivalente. Sono esclusi gli accessori fono-audio-visivi.
P
Polizza
Il documento che comprova il Contratto di Assicurazione.
P.R.A.
Pubblico Registro Automobilistico.
Premio
La somma di denaro (comprensiva di imposte ed eventuali oneri di legge) dovuta dal Contraente alla Compagnia per la copertura assicurativa.
Prima immatricolazione
Si intende la data di Prima immatricolazione al P.R.A..
In caso di veicolo di provenienza estera si intende la data di Prima immatricolazione effettuata all’estero.
Proprietario
L’intestatario del veicolo al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.
R
R.C.A.
Responsabilità Civile Auto.
Rapina
Azione delittuosa, consistente nella sottrazione di cose mobile altrui, effettuata con la violenza, minacce o anche con armi, allo scopo d’impossessarsene per trarne ingiusto profitto.
Ricovero
La permanenza in un Istituto di cura che comporti almeno un pernottamento.
S
Scoperto
La parte di danno indennizzabile a termini di Polizza che rimane a carico dell’Assicurato.
Sforzo
Si intende l’evento straordinario e improvviso in cui, per vincere una resistenza esterna, è richiesto l’impiego di una energia muscolare superiore alla possibilità fisiche dell’Assicurato.
(Termine riferito alle garanzie “Protezione Conducente” e “Infortuni conducente”).
Sinistro
Il verificarsi dell’evento per il quale è prestata la garanzia.
Un evento non intenzionale e inatteso, al di fuori del controllo dell’assicurato, che risulti in un danno per il quale è prestata la garanzia.
Smottamento
Scivolamento verso il basso di terreni imbevuti d’acqua.
Sport professionistico
Attività sportiva per la quale è prevista remunerazione in denaro e/o contributo di qualunque natura derivante da obbligo contrattuale sottoscritto tra le parti che costituisca comunque fonte di reddito per l’Assicurato. Sono incluse le attività sportive per le quali siano previsti – purché superino l’importo di 10.000,00 euro – premi, ancorché non conseguiti, compensi occasionali , nonché indennità di trasferta e rimborsi spese, anche forfettari.
In ogni caso, sono compresi nella definizione di sport professionistico gli sport praticati nell’ambito di competizioni Internazionali come Olimpiadi, campionati Europei, Mondiali, indipendentemente dai compensi percepiti.
Società (altre)
Altre aziende, oltre quelle citate, che cooperano con la Compagnia.
T
Tariffa
I prezzi stabiliti dalla Compagnia in vigore al momento della stipula, del rinnovo o delle modifiche del Contratto.
Tempesta
Vento con velocità registrata pari o superiore a 50 km/h.
Terzi
Coloro che risultano essere tali secondo i termini della legge, ossia la vittima del fatto illecito il cui risarcimento, nei limiti del massimale, viene garantito dall’assicuratore.
Trasporto pubblico locale
L’insieme dei mezzi di trasporto che permettono ai cittadini di esercitare il proprio diritto alla mobilità su base locale. Ai fini delle presenti Condizioni di Assicurazione ci si riferisce esclusivamente a: autobus, filobus, treno locale, tram, natante, funicolare e metropolitana.
Tromba d’aria
Violenti vortici d’aria che giungono a toccare il suolo con velocità dei venti superiori agli 89 km/h.
U
Uragano
Tempesta caratterizzata da venti con velocità di oltre 118 km/h.
V
Valore assicurato
Importo indicato in Polizza o, in caso di rinnovo, nella sintesi di Polizza presente sul certificato di Assicurazione relativo al veicolo assicurato.
Veicolo
Ciclomotore uso privato, motociclo, motocarrozzetta, veicolo per trasporto promiscuo, quadriciclo leggero, quadriciclo trasporto persone adibiti ad uso privato, noleggio libero, noleggio con conducente, scuola guida, uso pubblico.
NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE
LE NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO
Le garanzie contenute in questo fascicolo aggiungono tutele alle coperture previste dagli obblighi di Xxxxx. In questa prima parte vengono indicate le norme e i punti fermi comuni a tutte le Sezioni, formule e garanzie proposte.
SEZIONE NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE
Premessa
Nella presente sezione sono descritte le norme comuni alle garanzie facoltative trattate nel presente fascicolo e di seguito dettagliate:
• garanzie C.V.T. (Incendio, Furto, Ritiro patente)
• garanzie Aggiuntive (pacchetto acquistabile da chiunque: Safe – pacchetto valido solo per Contratti già in essere e per i quali il cliente accetta di rinnovare il rapporto assicurativo con la Compagnia: Large)
• Protezione Conducente (Invalidità permanente, Morte per Infortunio, Diaria da rico- vero e Xxxxxxxx spese di cura per Infortunio)
• Infortuni del conducente (valida solo per contratti già in essere e per i quali il cliente ac- cetta di rinnovare il rapporto assicurativo con la Compagnia: Infortuni A e Infortuni B).
ART. 1 DOVE VALE LA COPERTURA
L’Assicurazione, salvo diversa indicazione per le singole garanzie, vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, Principato di Monaco, Islanda, Norvegia, Svizzera, Liechtenstein, Andorra, Regno Unito, Montenegro, Bo- snia Erzegovina, Serbia e per tutti gli stati dell’Unione Europea.
L’Assicurazione vale anche per il territorio dei Paesi indicati nel certificato internazionale di Assicurazione (Carta Verde), qualora venga rilasciata dalla Compagnia e le cui sigle interna- zionali non siano barrate.
Qualora il veicolo circoli all’estero, la garanzia R.C.A. è operante secondo le condizioni ed en- tro i limiti delle singole legislazioni nazionali, ferme le maggiori garanzie previste dalla Polizza.
ART. 2 QUANDO E COME DEVO PAGARE
Il Premio può essere pagato in un’unica soluzione oppure frazionato in più rate, ove concesso dalla Compagnia, con l’eventuale applicazione di una maggiorazione del Premio.
Il Premio, o la prima rata di Premio, devono essere pagati alla consegna della Polizza. Se il Contraente non paga il Premio, o la prima rata di Premio,
l’Assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno del pagamento. Le eventuali rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse dalla Direzione della Compagnia che devono indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il Premio. Il Premio è dovuto per l’intero periodo assicurativo anche se è stato concesso il pagamento frazionato.
Il pagamento deve essere eseguito alla Compagnia o all’agenzia cui è assegnato il Contratto, la quale è autorizzata a rilasciare il certificato o la quietanza previsti dalle disposizioni in vigore e relativa Carta Verde (se prevista).
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento del Premio può essere eseguito tramite:
a. assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato all’agente in qualità di agente della Compagnia;
b. ordine di bonifico, o altro mezzo di pagamento bancario o postale che abbiano come beneficiario la Compagnia o l’agente in qualità di agente della stessa;
c. contante, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge;
d. sistemi di pagamento elettronico che abbiano quale beneficiario l’agenzia oppure la Compagnia.
ART. 3 QUANDO INIZIA E QUANDO FINISCE LA COPERTURA
Il Contratto di Assicurazione ha durata annuale e non prevede il tacito rinnovo. Pertanto, s’intende risolto dalle ore 24:00 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza del Contratto non producendo più alcun effetto, salvo che, entro i predetti quindici giorni, non sia stato stipulato un nuovo Contratto per il medesimo rischio, nel qual caso cesserà di avere effetto dalla data di decorrenza della nuova copertura. La Compagnia, almeno 15 giorni prima della scadenza del Contratto, mette a disposizione una nuova proposta di premio al Contraente, presso l’agenzia alla quale è assegnato il Contratto.
Il ritiro della quietanza con conseguente pagamento del premio implica l’accettazione delle nuove condizioni di premio e di Polizza.
Qualora il Contraente non accettasse la proposta di xxxxxxx, il Contratto s’intende risolto nei termini di cui al 2° comma.
Le garanzie assicurative espressamente indicate in Polizza operano dalle ore 24 del giorno di pagamento, salvo che in Polizza non sia prevista una decorrenza diversa.
ART. 4 CHE OBBLIGHI HO (DICHIARAZIONI INESATTE, RETICENZE E COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE)
Le dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente rese al momento della stipulazione del Contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio (artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile), o la mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportino aggravamento del rischio (art. 1898 del codice civile), possono comportare l’annullamento della Polizza, la perdita del diritto all’indennizzo o l’esercizio da parte della Compagnia del diritto di rivalsa totale o in proporzione, della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato, per i danni pagati a terzi.
ART. 5 RISOLUZIONE DEL RAPPORTO
Il Contratto non è soggetto a tacito rinnovo e quindi le garanzie cesseranno di avere efficacia alla scadenza prevista.
ART. 6 CESSAZIONE DEL RISCHIO
In caso di:
• alienazione o messa in conto vendita del veicolo,
• distruzione, demolizione o esportazione definitiva dello stesso,
• nonché furto o rapina senza ritrovamento,
il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Compagnia fornendo la relativa documentazione e autocertificazione di distruzione/eliminazione dei documenti assicurativi (Certificato di Assicurazione e Carta Verde) relativi al veicolo non più assicurato, salvo il caso di furto o rapina.
La Compagnia, su richiesta del Contraente, provvederà alla gestione del Contratto con una delle seguenti soluzioni:
• trasferimento della copertura assicurativa ad altro veicolo indicato dal Contraente
• (sostituzione);
• risoluzione del Contratto;
• cessione del Contratto.
TRASFERIMENTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA
AD ALTRO VEICOLO INDICATO DAL CONTRAENTE (SOSTITUZIONE)
Il Contraente, o il proprietario se persona diversa, può chiedere che la copertura assicurativa sia resa valida per un altro veicolo:
• dello stesso intestatario al P.R.A.;
• dello stesso locatario, nel caso di contratti di locazione o di noleggio a lungo termine purché non inferiore a 12 mesi;
• di una o più delle persone intestatarie del veicolo venduto, nel caso in cui più sog- getti ne siano titolari, previa consegna della dichiarazione di rinuncia alla classe di merito maturata da parte del o dei comproprietari cedenti.
In tutti i casi il Contraente, o il proprietario se persona diversa, deve fornire copia del libretto relativo al nuovo veicolo da assicurare.
La Compagnia si riserva la facoltà di accettare la richiesta.
Nel caso in cui l’operazione comporti una variazione di premio, si procede al suo conguaglio sulla base della tariffa in vigore al momento della sostituzione.
Nel caso di eliminazione delle garanzie accessorie, eseguita a qualsiasi titolo, la Compagnia non effettuerà alcun rimborso, ma procederà all’adeguamento in occa- sione dell’eventuale rata successiva.
Il Contraente si impegna a non utilizzare e a distruggere l’ultimo certificato di As- sicurazione e la Carta Verde, se rilasciata, relativi alla polizza sostituita.
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il Contraente può risolvere il Contratto con la restituzione della parte di premio corrisposta e non usufruita, dal momento della consegna della copia:
• del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà con avvenuta tra- scrizione del passaggio di proprietà, nel caso di alienazione del veicolo;
o
• dell’attestato certificante la restituzione del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà e della targa del veicolo (o del certificato di presa in cari-
co del veicolo da parte dei centri autorizzati), nel caso di demolizione o esportazione definitiva del veicolo.
Nel caso in cui il veicolo sia stato dato in conto vendita, la stessa abbia seguito e sia opportunamente documentata, la restituzione della parte di premio corrisposta e
non usufruita avrà luogo dalla data di messa in conto vendita purché nella stessa data sia stata presentata tutta la documentazione e siano restituiti il certificato e l’eventuale Carta Verde (se rilasciata).
Restituzione del premio | 1/360 del premio netto annuo per giorno di garanzia residua |
CASI SPECIFICI
In caso di:
• furto o rapina, senza ritrovamento,
• incendio totale,
la risoluzione del Contratto, ha effetto, previa consegna della denuncia presentata alle autorità di Pubblica Sicurezza, dal giorno successivo a quello della denuncia stessa, senza restituzione della parte di premio corrisposta e non usufruita.
Se il Contratto è stato emesso con frazionamento, la Compagnia provvederà all’incasso delle eventuali rate di premio successive al furto o all’incendio totale dietro rilascio di apposita quietanza.
In assenza dell’idonea documentazione giustificativa, in tutti i casi, il Contratto si risolve senza restituzione di premio.
CESSIONE DEL CONTRATTO
È facoltà della Compagnia accettare la richiesta di cessione del Contratto di Assicura- zione all’acquirente del veicolo.
Sul Contratto ceduto non sono ammesse variazioni di qualsiasi tipo, salvo ulteriori cessioni di Contratto.
Il Contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza. Per l’Assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo Contratto.
Non è ammessa la cessione del contratto che assicura una targa strettamente legata al titolare (per esempio il ciclomotore).
ART. 7 ALTRE ASSICURAZIONI
L’Assicurato deve comunicare per iscritto alla Compagna l’esistenza o la successiva stipula di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 codice civile).
L’inadempimento doloso, ai sensi dello stesso articolo, può comportare la perdita del diritto all’indennizzo.
ART. 8 COMPETENZA TERRITORIALE
Per le controversie riguardanti l’esecuzione del presente Contratto, se il Contraente:
• è “Consumatore” ai sensi dell’art. 18 del “Codice del Consumo”, è competente il giudice del luogo di residenza o di domicilio del Contraente;
• non è “Consumatore”, è competente in xxx xxxxxxxxx x’xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxx (xxxxxx ove ha sede la Compagnia).
ART. 9 IMPOSTE E TASSE
Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge e relativi all’Assicurazione
sono a carico del Contraente.
ART. 10 R.C.A.
Nel caso in cui il veicolo sia assicurato presso la Compagnia anche per la garanzia di R.C.A., le presenti condizioni integrano quelle R.C.A..
ART. 11 VALORE ASSICURATO E SUCCESSIVI ADEGUAMENTI AUTOMATICI
All’atto della stipula del Contratto il Contraente deve dichiarare:
• a quale marca, modello e allestimento corrisponde il veicolo assicurato, fra quelli elencati sui listini Quattroruote Professional,
• il mese e l’anno di Prima immatricolazione, in Italia o all’estero.
Sempre all’atto della stipula, il Contraente potrà scegliere tra due opzioni, assicu- rare il proprio veicolo al valore commerciale o, se sono trascorsi meno di 6 mesi dalla Prima immatricolazione, assicurarlo al valore di fattura. Se sceglie:
• Valore assicurato al valore commerciale
l’importo da indicare in Polizza è il valore commerciale del veicolo desunto da Infobike (o in assenza, quello risultante nelle riviste specializzate).
• Valore assicurato al valore di fattura
l’importo da indicare in Polizza è pari al valore presente sulla fattura d’acquisto del veicolo. Copia della fattura d’acquisto deve essere presentata all’atto della stipula.
ADEGUAMENTI AUTOMATICI SUCCESSIVI (valido solo per i ciclomotori e i moto- cicli censiti in Infobike e per la sezione garanzie C.V.T.)
Ad ogni scadenza annuale, purché successiva di almeno sei mesi alla data di stipula, la Compagnia provvede ad adeguare automaticamente il Valore assicurato al valore com- merciale del veicolo, determinato in base alla quotazione di Quattroruote Professional, e, di conseguenza, ad adeguare il relativo premio.
Tale regola generale non si applica, nel caso in cui sia scelta l’opzione “Valore assi- curato al valore di fattura” e il valore inizialmente assicurato in Polizza sia superiore al valore commerciale del veicolo, determinato in base ai listini Quattroruote Professional. In tal caso, l’adeguamento del Valore assicurato è effettuato applicando al Valore assicurato dell’anno precedente la percentuale di svalutazione rilevabile sui listi- ni Infobike, e, di conseguenza, viene adeguato il relativo premio.
Il Contraente è comunque tenuto a verificare l’avvenuto adeguamento e a segna- lare eventuali anomalie.
L’adeguamento automatico avviene anche nel caso in cui il valore inizialmente assicu- rato risulti pari o inferiore al valore commerciale, fatta salva la volontà del Contraente di richiedere che venga stabilito un valore diverso. In quest’ultimo caso, si procederà a stipulare un nuovo Contratto sulla base delle indicazioni fornite dal Contraente stesso.
Nel caso in cui il Valore assicurato adeguato risulti pari alla quotazione di Infobike, si considera in automatico applicata l’opzione Valore assicurato al Valore commerciale.
L’adeguamento automatico del valore assicurato non trova applicazione per i veicoli la cui marca e modello non siano elencati nei listini Quattroruote Profes- sional, ossia per quei veicoli per i quali, nei detti listini, non sia riportato il valore commerciale.
ART. 12 DIRITTO DI RIPENSAMENTO (valido solo per polizze stipulate con tecniche di vendita a distanza)
Entro 14 giorni dalla conclusione del contratto, il Contraente ha diritto di recedere dal contratto. In tal caso la Compagnia provvederà a restituire al Contraente il Premio pagato e non goduto al netto di imposte e contributi, trattenendo la frazione di Premio relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto.
Per avvalersi di questo diritto, il Contraente deve contattare l’agenzia, presso la quale è stato sottoscritto il contratto, la quale fornirà i documenti necessari per l’esercizio del diritto di ripensamento.
La sottoscrizione dei suddetti documenti prevede l’assunzione dell’impegno di non utilizzare il certificato di Assicurazione e la Carta Verde, se rilasciata, e di- struggere o restituire alla Compagnia le copie eventualmente stampate.
Dalle ore 24 del giorno in cui il Contraente manifesta per iscritto la volontà di eserci- tare tale diritto, nel rispetto delle suddette modalità, cesserà la copertura assicura- tiva e la Compagnia provvederà a rimborsare il Contraente.
Restituzione del premio | 1/360 del premio netto annuo per giorno di garanzia residua |
In caso di utilizzo dei documenti assicurativi (certificato di Assicurazione e Carta Verde, se rilasciata) dopo l’esercizio del diritto di ripensamento, la Compagnia si riserva la facoltà di esercitare il diritto di rivalsa sul Contraente per le somme pagate ai terzi danneggiati.
ART. 13 CONFIGURAZIONE POLIZZA AL RINNOVO
Le parti danno atto e convengono che al rinnovo contrattuale la Compagnia si impegna alla raccolta ed analisi, anche con strumenti automatizzati, delle seguenti informazioni riferite al cliente:
• dati riferiti alla tariffazione,
• numero polizze R.C.A. per ogni settore,
• numero polizze per famiglia di prodotto.
Tali dati sono analizzati dalla Compagnia al solo fine di proporre garanzie e prodotti adeguati al rischio assicurativo del cliente.
GARANZIE C.V.T.
LE SCELTE DI PROTEZIONE
In questa Sezione vengono indicate le garanzie a tutela del patrimonio, che può essere danneggiato dagli eventi “possibili” nella vita di un guidatore.
Premessa
In questa sezione sono riportate le condizioni cui vengono prestate le garanzie facol- tative C.V.T.:
• Incendio;
• Furto;
• Ritiro patente (opzione che può essere mantenuta solo se già in corso).
Le garanzie C.V.T. sono operanti solo se espressamente indicate in Polizza o, in caso di rinnovo, nella sintesi di Polizza presente sul certificato di Assicurazione.
ART. 1 CHE COS’È ASSICURATO
SEZIONE GARANZIE C.V.T. INCENDIO
La Compagnia indennizza all’Assicurato i danni materiali e diretti subiti dal veicolo, inclu- si gli accessori di serie stabilmente fissati sul veicolo ed indicati in Polizza, a seguito di:
• incendio;
• azione di un fulmine, esplosione del carburante destinato al funzionamento del motopropulsore.
ART. 2 LIMITAZIONI ALLA COPERTURA
Le garanzie possono essere convenute nella forma senza scoperto o con scoperto.
La percentuale di scoperto e/o relativo minimo non indennizzabili sono indicati in Polizza.
Sono esclusi i danni:
• causati da semplici bruciature non seguite da incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi, purché non seguito da sviluppo di fiamma;
• determinati o agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell’Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato;
• subiti dal veicolo se guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcooliche, stupefacenti o psicotrope secondo quanto previsto dal codice della strada;
• occorsi durante il periodo di fermo amministrativo, salvo il caso in cui tali danni siano stati causati in area privata o il caso in cui il Contraente, entro 30 giorni dalla richiesta di sanare la posizione formulata dalla Compagnia in fase di istruttoria del sinistro, presenti la visura al P.R.A. dalla quale si evinca la cancellazione, sospensione o revoca del fermo amministrativo;
• agli optional e accessori fono-audio-visivi non di serie;
• occorsi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento, nonché a imprese temerarie o azioni delittuose;
• occorsi in occasione di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e danneggiamento volontario seguito o meno da incendio, occupazioni militari, invasioni;
• occorsi a seguito di eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, bufere e tempeste, alluvioni, inondazioni, frane e smottamenti, allagamenti, sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare o di radioattività.
FURTO
ART. 3 CHE COS’È ASSICURATO
La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo indicato in Polizza, inclusi gli accessori di serie stabilmente fissati e indicati in Polizza, a seguito di furto (consumato o tentato) e rapina, compresi i danni prodotti al veicolo nell’esecuzione del furto o rapina del veicolo stesso, secondo i tipi di garanzia convenuta.
ART. 4 RECUPERI
L’Assicurato è tenuto a informare la Compagnia non appena abbia notizia del recupero del veicolo rubato o di parti di esso.
RECUPERO DEL VEICOLO PRIMA DEL PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
La Compagnia risponde dei danni a norma dell’art. 5 “Limitazioni alla copertura” e si riserva la facoltà di richiedere che venga effettuata la radiazione del veicolo..
RECUPERO DEL VEICOLO DOPO IL PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
L’Assicurato può scegliere se:
• trattenere l’indennizzo corrispostogli dalla Compagnia; in tal caso la Compagnia procede alla vendita del veicolo in forza della procura a vendere conferitale dall’Assicurato (art. 5 “Pagamento dell’indennizzo”);
• rientrare in possesso del veicolo restituendo l’indennizzo alla Compagnia, al netto degli eventuali danni accertati sul Veicolo stesso.
Se il danno è stato indennizzato parzialmente e il valore di quanto ricavato dalla vendita del Veicolo ritrovato è superiore all’Indennizzo pagato, la Compagnia procede alla restituzione dell’eccedenza all’Assicurato al netto delle spese necessarie per il recupero e delle spese di deposito.
ART. 5 LIMITAZIONI ALLA COPERTURA
Le garanzie possono essere convenute nella forma senza scoperto o con scoperto. La percentuale di scoperto e/o il relativo minimo non indennizzabile sono indicati in Polizza.
Sono esclusi i danni:
• determinati o agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell’Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incari- cate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e comunque i danni da furto avvenuto con l’utilizzo delle chiavi originali;
• subiti dal veicolo indicato in Polizza in seguito a furto tentato o consumato di cose non assicurate che si trovino al suo interno;
• occorsi durante il periodo di fermo amministrativo, salvo il caso in cui tali danni siano stati causati in area privata o il caso in cui il Contraente, entro 30 giorni dalla richiesta di sanare la posizione formulata dalla Compagnia in fase di istruttoria del sinistro, presenti la visura al P.R.A. dalla quale si evinca la cancellazione, sospen- sione o revoca del fermo amministrativo;
• agli optional e accessori fono-audio-visivi non di serie;
• occorsi durante la partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento, nonché a imprese temerarie o azioni delittuose;
• occorsi in occasione di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, som- mosse, atti di terrorismo, sabotaggio e danneggiamento volontario seguito o meno da incendio, occupazioni militari, invasioni;
• occorsi a seguito di eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, bufere e tempeste, alluvioni, inondazioni, frane e smottamenti, allagamenti, sviluppo – co- munque insorto, controllato o meno – di energia nucleare o di radioattività.
RITIRO PATENTE
ART. 6 CHE COS’È ASSICURATO
La Compagnia corrisponde all’Assicurato l’indennità giornaliera pattuita nel caso in cui allo stesso sia temporaneamente ritirata (sospesa) la patente italiana di guida per veicolo a motore – ai sensi dell’art. 129 del “Codice della Strada” – in conseguenza diretta ed esclusiva di incidenti da circolazione:
• che siano avvenuti durante il periodo di validità della presente Polizza,
• e che abbiano provocato la morte o lesioni personali, o gravi danni ai veicoli.
Ciò a condizione che l’Assicurato venga assolto o prosciolto da eventuale imputazione di reato di fuga o di omissione di soccorso.
ART. 7 PERSONE ASSICURATE
Garanzia P
Operante per la persona indicata in Polizza, purché guidi un veicolo per il quale è abilitato.
Garanzia V
Operante nei confronti della persona che guida il veicolo assicurato in Polizza per la R.C.A., purché sia abilitata a guidarlo.
ART. 8 LIMITAZIONI ALLA COPERTURA
L’Assicurazione non è operante se:
• all’Assicurato in precedenza è già stata sospesa la patente, senza che la Compagnia ne sia a conoscenza;
• al momento del sinistro l’Assicurato non è in possesso della prescritta e valida patente di abilitazione;
• al momento del sinistro l’Assicurato guida il veicolo con patente diversa da quella prescritta e dichiarata o non ottempera agli obblighi in essa prescritti;
• il sinistro si è verificato durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento, nonché a imprese temerarie o ad azioni delittuose;
• i danni sono stati causati da dolo dell’Assicurato;
• al momento del sinistro il conducente guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, secondo quanto previsto dal Codice della Strada;
• i sinistri sono avvenuti in occasione di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e danneggiamento volontario, occupazioni militari, invasioni;
• i sinistri sono avvenuti in occasione di eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare o di radioattività.
GARANZIE AGGIUNTIVE
GARANZIE FACOLTATIVE AGGIUNTIVE
In questa Sezione vengono indicate una serie di garanzie aggiuntive, proposte in modalità “pacchetto”, per integrare la tutela del proprio veicolo.
SEZIONE GARANZIE AGGIUNTIVE NORME COMUNI
Premessa
In questa sezione sono riportate le condizioni a cui vengono prestate le garanzie facol- tative aggiuntive.
Il Contraente può acquistare il pacchetto SAFE.
Il pacchetto LARGE può essere mantenuto solo se già in corso.
Le garanzie Aggiuntive sono operanti solo se espressamente indicate in Polizza o, in caso di rinnovo, nella sintesi di Polizza presente sul certificato di Assicurazione.
ART. 1 LIMITAZIONI ALLA COPERTURA
Sono esclusi dall’Assicurazione:
• i danni determinati o agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell’Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato;
• i sinistri avvenuti in occasione di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e danneggiamento volontario seguito o meno da incendio, occupazioni militari, invasioni;
• i sinistri avvenuti a seguito di eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, bufere e tempeste, alluvioni, inondazioni, frane e smottamenti, allagamenti, sviluppo
– comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare o di radioattività.
CHE COS’È ASSICURATO CON IL PACCHETTO SAFE
ART. 2 SPESE DI RECUPERO E PARCHEGGIO
In caso di furto del veicolo, la Compagnia rimborsa le spese documentate sostenute dall’Assicurato per il suo recupero e il parcheggio disposti dall’Autorità, dal giorno del ri- trovamento a quello dell’avvenuta comunicazione all’Assicurato del ritrovamento stesso.
Limite indennizzo | 260 euro per sinistro |
ART. 3 SPESE PER LA DUPLICAZIONE DELLA PATENTE DI GUIDA
La Compagnia, in caso di furto, incendio o smarrimento della patente di guida, rimbor- sa le spese sostenute dal Contraente per la duplicazione della stessa, previa presen- tazione di idonea documentazione.
Limite indennizzo | 250 euro per sinistro |
ART. 4 SPESE PER SOTTRAZIONE O SMARRIMENTO CHIAVI
In caso di sottrazione o smarrimento delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere e/o di sbloccaggio del sistema antifurto, la Compagnia rimborsa, previa presentazione di regolare fattura, le spese sostenute dall’Assicurato per:
• la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo,
• la manodopera per l’apertura delle portiere e/o per lo sbloccaggio del sistema elet- tronico antifurto.
Limite indennizzo | 250 euro per sinistro |
ART. 5 DANNI AL VEICOLO CONSEGUENTI AL FURTO DI COSE NON ASSICURATE
La Compagnia indennizza, previa presentazione di copia della denuncia sporta all’Autorità di pubblica sicurezza, i danni subiti dal veicolo a seguito di furto, tentato o consumato, di cose non assicurate che si trovino all’interno dello stesso.
Limite indennizzo | 260 euro per sinistro |
ART. 6 INTERVENTO AUTOAMBULANZE
La Compagnia rimborsa le spese documentate e richieste per il trasporto effettuato da autoambulanza dal luogo del sinistro all’ospedale o a casa di cura nel caso in cui l’As- sicurato, il Conducente o i trasportati del veicolo individuato in Polizza abbiano riportato lesioni conseguenti al sinistro.
Limite indennizzo | 155 euro per sinistro |
ART. 7 SOCCORSO VITTIME DELLA STRADA
Sono risarciti i danni materiali all’interno del veicolo in conseguenza dell’accoglimento a bordo di vittime di incidenti stradali per il loro trasporto a un posto di soccorso medico:
• comprovato da una dichiarazione del posto di soccorso stesso o da una certifica- zione dell’autorità di polizia intervenuta sul luogo dell’incidente,
• che dovrà essere presentata alla Compagnia entro il 7° giorno dall’avvenimento dannoso.
L’Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso della Compagnia.
Limite indennizzo | 155 euro per sinistro |
ART. 8 XXXXX XXXXXXXXX
L’Assicurazione è estesa al danno indiretto che derivi dalla forzata impossibilità d’uso
del veicolo in conseguenza di:
• incendio con distruzione totale del veicolo;
• furto senza ritrovamento dello stesso.
L’indennizzo sarà corrisposto:
• per ciascun giorno in cui si è avuta la predetta impossibilità d’uso,
• con il massimo di 30 giorni per ogni annualità assicurativa,
• a partire dalle ore 24 del giorno della denuncia alla Compagnia e con termine al giorno antecedente l’inserimento in garanzia di un nuovo veicolo.
Limite | 11 euro al giorno |
ART. 9 GARANZIA TASSA AUTOMOBILISTICA
In caso di furto non seguito dal ritrovamento del veicolo, la Compagnia risarcisce all’Assicurato la quota della tassa automobilistica corrispondente al periodo che intercorre dal mese successivo a quello del sinistro fino alla data di scadenza della tassa pagata.
La garanzia non è operante per i danni determinati da dolo o colpa grave dell’Assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e comunque i danni da furto avvenuto con l’utilizzo delle chiavi originali.
ART. 10 DANNI AI BOX DI PROPRIETÀ
La Compagnia risarcisce al Contraente le spese sostenute e documentate per il ripri- stino del locale, di proprietà dello stesso adibito ad autorimessa, in conseguenza di incendio o scoppio provocati dal carburante contenuto nel serbatoio o nell’impianto di alimentazione del veicolo.
Limite indennizzo | 2.000 euro per sinistro |
CHE COS’È ASSICURATO CON IL PACCHETTO LARGE CHE PUÒ ESSERE MANTENUTO SOLO SE GIÀ PRESENTE SUL CONTRATTO IN CORSO
ART. 11 SPESE DI RECUPERO E PARCHEGGIO
In caso di furto del veicolo, la Compagnia rimborsa le spese documentate sostenute dall’Assicurato per il suo recupero e il parcheggio disposti dall’Autorità, dal giorno del ri- trovamento a quello dell’avvenuta comunicazione all’Assicurato del ritrovamento stesso.
Limite indennizzo | 260 euro per sinistro |
ART. 12 DANNI AL VEICOLO CONSEGUENTI AL FURTO DI COSE NON ASSICURATE
La Compagnia indennizza, previa presentazione di copia della denuncia sporta all’Autorità di pubblica sicurezza, i danni subiti dal veicolo a seguito di furto, tentato o consumato, di cose non assicurate che si trovino all’interno dello stesso.
Limite indennizzo | 260 euro per sinistro |
ART. 13 SPESE PER SOTTRAZIONE O SMARRIMENTO CHIAVI
In caso di sottrazione o smarrimento delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere e/o di sbloccaggio del sistema antifurto, la Compagnia rimborsa, previa presentazione di regolare fattura, le spese sostenute dall’Assicurato per:
• la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo,
• la manodopera per l’apertura delle portiere e/o per lo sbloccaggio del sistema elet- tronico antifurto.
Limite indennizzo | 250 euro per sinistro |
ART. 14 SOCCORSO VITTIME DELLA STRADA
Sono risarciti i danni materiali all’interno del veicolo in conseguenza dell’accoglimento a bordo di vittime di incidenti stradali per il loro trasporto a un posto di soccorso medico:
• comprovato da una dichiarazione del posto di soccorso stesso o da una certifica- zione dell’autorità di polizia intervenuta sul luogo dell’incidente,
• che dovrà essere presentata alla Compagnia entro il 7° giorno dall’avvenimento dannoso.
L’Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso della Compagnia.
Limite indennizzo | 155 euro per sinistro |
ART. 15 SPESE PER LA DUPLICAZIONE DELLA PATENTE DI GUIDA
La Compagnia, in caso di furto, incendio o smarrimento della patente di guida, rimbor- sa le spese sostenute dal Contraente per la duplicazione della stessa, previa presen- tazione di idonea documentazione.
Limite indennizzo | 250 euro per sinistro |
ART. 16 XXXXX XXXXXXXXX
L’Assicurazione è estesa al danno indiretto che derivi dalla forzata impossibilità d’uso
del veicolo in conseguenza di:
• incendio con distruzione totale del veicolo;
• furto senza ritrovamento dello stesso.
L’indennizzo sarà corrisposto:
• per ciascun giorno in cui si è avuta la predetta impossibilità d’uso,
• con il massimo di 30 giorni per ogni annualità assicurativa,
• a partire dalle ore 24 del giorno della denuncia alla Compagnia e con termine al giorno antecedente l’inserimento in garanzia di un nuovo veicolo.
Limite indennizzo | 11 euro al giorno |
ART. 17 GARANZIA TASSA AUTOMOBILISTICA
In caso di furto non seguito dal ritrovamento del veicolo, la Compagnia risarcisce all’Assicurato la quota della tassa automobilistica corrispondente al periodo che inter- corre dal mese successivo a quello del sinistro fino alla data di scadenza della tassa pagata.
La garanzia non è operante per i danni determinati da dolo o colpa grave dell’As- sicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e comun- que i danni da furto avvenuto con l’utilizzo delle chiavi originali.
PRODOTTI “SOLUZIONE AUTO (TUTELA SU MISURA)” E “FATA 4X4”
PER SOLUZIONE AUTO E FATA 4X4
Per i già clienti dei prodotti “Tutela su misura”, “Tutela light” e “Fata 4x4” sono valide alcune opzioni con condizioni specifiche non concedibili su nuove polizze.
SEZIONE GARANZIE C.V.T. “SOLUZIONE AUTO (TUTELA SU MISURA)” E “FATA 4 X 4”
NORME COMUNI
Premessa
In questa sezione sono riportate le condizioni a cui vengono prestate le garanzie C.V.T. facoltative “Soluzione Auto (Tutela su misura)” e “Fata 4x4”:
• Incendio e Ricorso terzi da incendio
• Furto
• Garanzie Complementari
Le garanzie “Soluzione Auto (Tutela su misura)” e “Fata 4x4” possono essere mantenute solo se già presenti sul Contratto in corso. Inoltre, sono operanti solo se espressamente indicate in Polizza o, in caso di rinnovo, nella sintesi di Polizza presente sul certificato di Assicurazione.
ART. 1 VALORE ASSICURATO
Il veicolo è assicurato per il valore indicato in Polizza, compresi gli accessori di serie. Si intendono assicurati anche gli optional non di serie a condizione che il loro valore sia compreso nella somma assicurata, fino a concorrenza di un importo che, comples- sivamente, per ogni sinistro, non può superare il 20% della somma assicurata stessa.
Relativamente al prodotto “Fata 4x4”, gli apparecchi audio-fono-visivi sono assicurati purché sia richiamata in Polizza la condizione aggiuntiva furto dedicata e il valore di tali apparecchi sia compreso nella somma assicurata.
In occasione della scadenza annuale e in caso di prosecuzione del rapporto assicura- tivo, su specifica richiesta del Contraente, la Compagnia si impegna ad adeguare il Valore assicurato del veicolo e, di conseguenza, il relativo premio.
L’adeguamento si basa sul valore commerciale riportato nelle riviste di settore specia- lizzate.
INCENDIO E RICORSO TERZI DA INCENDIO
ART. 2 CHE COS’È ASSICURATO
La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in con- seguenza di:
• incendio con sviluppo di fiamma,
• esplosione del carburante contenuto nel serbatoio, scoppio del serbatoio stesso ed azione del fulmine.
La garanzia è prestata nel limite del Valore assicurato indicato in Polizza e comunque fino alla concorrenza massima del valore commerciale del veicolo.
ESTENSIONE DI GARANZIA SEMPRE OPERANTE
RICORSO TERZI DA INCENDIO
In caso di sinistro indennizzabile a termini di Contratto ai sensi della garanzia Incendio, la Compagnia tiene indenne l’Assicurato per i danni materiali e diretti causati ai mobili e agli immobili di terzi dall’incendio del veicolo assicurato quando questo non è in cir- colazione.
L’Assicurazione è prestata:
• sino alla concorrenza di 50.000 euro per sinistro;
• con una franchigia per sinistro di 250 euro.
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
L’Assicurato è tenuto a:
• informare immediatamente la Compagnia delle procedure civili o penali eventual- mente promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa.
La Compagnia può scegliere di assumere, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione giudiziale e stragiudiziale delle vertenze in qualunque sede si discuta del risarcimento del danno, designando ove occorra legali o tecnici, potendo avvalersi di tutti i diritti e le azioni spettanti all’Assicurato.
La Compagnia ha inoltre facoltà di provvedere per la difesa dell’Assicurato in sede penale, sino all’atto della tacitazione dei danneggiati.
Obblighi dell’assicurato
• comparire in giudizio ove la procedura lo richieda;
• astenersi, salvo consenso espresso della Compagnia, da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità.
La Compagnia non riconosce le spese sostenute dall’Assicurato per legali o tec- nici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
ART. 3 COSA NON È ASSICURATO (ESCLUSIONI)
Sono esclusi dalla garanzia incendio i danni:
• determinati o agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell’Assicurato, del- le persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato, nonché dei trasportati;
• verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, in- vasioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e van- dalismo;
• verificatisi in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti, inondazioni, allu- vioni, trombe d’aria, uragani, grandine, sviluppo – comunque insorto, control- lato o meno – di energia nucleare o radioattività;
• derivanti da bruciature verificatesi in assenza di incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;
• verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
• a ogni eventuale attrezzatura necessaria allo svolgimento di attività diverse da quelle proprie del veicolo.
FURTO
ART. 4 CHE COS’È ASSICURATO
La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di furto e rapina, compresi i danni prodotti al veicolo nell’esecuzione o nel tentativo di furto o rapina dello stesso.
La garanzia è prestata nel limite del Valore assicurato indicato in Polizza e co- munque fino alla concorrenza massima del valore commerciale del veicolo.
Mezzi di protezione eventualmente dichiarati in Polizza – Veicolo abitualmente ricoverato.
La dichiarazione del Contraente, regolarmente identificata in Polizza, che il veicolo assicurato viene abitualmente ricoverato nelle ore notturne in autorimessa custodita o in luogo chiuso con adeguati congegni, comporta una diminuzione del premio.
In caso di furto il Contraente si impegna, su richiesta della Compagnia, a fornire dimo- strazione del luogo di ricovero abituale.
In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti potranno trovare applicazione i disposti di cui all’art. 1892 e seguenti del codice civile.
ART. 5 LIMITAZIONI ALLA COPERTURA
Sono esclusi dalla garanzia furto i danni:
• determinati od agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell’Assicurato, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incari- cate della guida, riparazione o custodia del veicolo, nonché dei trasportati;
• verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, in- vasioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e van- dalismo;
• verificatisi in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti inondazioni, allu- vioni, trombe d’aria, uragani, grandine, sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare o radioattività;
• subiti dal veicolo nell’esecuzione o nel tentativo di furto o rapina esclusivamente fi- nalizzati all’asportazione di oggetti non assicurati, nonché subiti dal veicolo a seguito della circolazione successiva al furto o alla rapina;
• da furto di apparecchi audio-fono-visivi;
• ad ogni eventuale attrezzatura necessaria allo svolgimento di attività diverse da quelle proprie del veicolo.
ART. 6 RECUPERO DEL VEICOLO
L’Assicurato è tenuto ad informare la Compagnia appena abbia notizia del recupero del veicolo rubato o di parti di esso.
RECUPERO DEL VEICOLO PRIMA DEL PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
La Compagnia risponde solo per i danni eventualmente subiti dal veicolo in conseguen- za diretta del furto.
RECUPERO DEL VEICOLO DOPO IL PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Il proprietario rilascia alla Compagnia la procura a vendere quanto sia stato recuperato, autorizzandola a trattenere il ricavato della vendita. Nel caso in cui, a seguito della suddetta vendita, l’indennizzo pagato risulti essere stato parziale, l’eccedenza tra il rica- vato dalla vendita, decurtato delle spese sostenute per poterne rientrarne in possesso, e l’indennizzo liquidato, viene ripartita nella stessa proporzione fra la Compagnia e l’Assicurato.
L’Assicurato ha facoltà, in alternativa, di riprendere quanto venisse recuperato. In que- sto caso si procede a effettuare una nuova valutazione del danno, sottraendo dall’am- montare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull’impor- to risultante verrà ricalcolato l’indennizzo a termini di Contratto, effettuando il relativo conguaglio rispetto a quanto precedentemente pagato.
ART. 7 CONDIZIONI AGGIUNTIVE FURTO
A. APPARECCHI AUDIO-FONO-VISIVI
A parziale deroga di quanto previsto dalle esclusioni della garanzia Furto, la stessa s’intende estesa agli apparecchi audio-fono-visivi, stabilmente fissati sul veicolo e la cui presenza sia stata documentata al momento della sottoscrizione del Contratto. La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 5% del valore del veicolo al momen- to del sinistro con il massimo di 1.000 euro e con una franchigia fissa di 150 euro.
B. DANNI SUCCESSIVI AL FURTO E DANNI DA SCASSO
A deroga di quanto previsto dalle esclusioni della garanzia furto, la Compagnia si obbli- ga ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo:
• in conseguenza della circolazione successiva al furto o alla rapina, con esclu- sione di quelli subiti dalle parti meccaniche che non siano conseguenti a collisione e quelli consistenti unicamente in abrasione dei cristalli;
• nell’esecuzione o nel tentativo di furto o rapina esclusivamente finalizzati all’a- sportazione di oggetti in esso contenuti e non assicurati.
Il Valore assicurato, nonché lo scoperto e/o la franchigia, sono pari a quello indicato in Polizza per la garanzia furto.
GARANZIE COMPLEMENTARI
ART. 8 GARANZIE COMPLEMENTARI
A. RIMBORSO TASSA DI PROPRIETÀ – TASSA DI IMMATRICOLAZIONE
In caso di sinistro (Incendio, Furto e rapina) che abbia determinato la perdita totale del veicolo, vengono indennizzate:
• la quota parte della tassa di proprietà, per il periodo intercorrente dalla data del sini- stro fino alla data di scadenza della tassa stessa;
• le spese di immatricolazione sostenute dall’Assicurato per l’acquisto di un altro vei- colo fino alla concorrenza complessiva di 250 euro.
L’indennizzo è corrisposto contestualmente a quello del sinistro per perdita totale.
B. RECUPERO E CUSTODIA
In caso di ritrovamento del veicolo precedentemente oggetto di furto totale, vengono indennizzate le spese sostenute per il recupero e la custodia del veicolo, fino alla concorrenza di 250 euro.
C. XXXXXXX XXXXXX, DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE O TARGHE
Vengono indennizzate, sino alla concorrenza complessiva di 250 euro per sinistro e per anno assicurativo, le spese sostenute e documentate dall’Assicurato per:
• l’eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo e/o per lo sbloc- caggio del congegno antifurto;
• la duplicazione delle chiavi resasi necessaria a seguito di perdita, smarrimento, sot- trazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato.
Vengono altresì indennizzate, sino alla concorrenza complessiva di 250 euro per si- nistro e per anno assicurativo, le spese sostenute e documentate dall’Assicurato per il rilascio di duplicati dei documenti di circolazione o delle targhe, a causa di loro smar- rimento o sottrazione, anche nel caso sia necessaria la reimmatricolazione del veicolo. Il rimborso è subordinato alla presentazione della copia della denuncia di smarrimento o furto presentata alle Autorità competenti.
PROTEZIONE CONDUCENTE E INFORTUNI CONDUCENTE
PER LA PROTEZIONE DELLA SALUTE DEL CONDUCENTE
In questa Sezione vengono indicate le norme che regolano le coperture previste in caso di grave Infor- tunio subito dal conducente.
SEZIONE PROTEZIONE CONDUCENTE
Premessa
La garanzia è operante solo se espressamente indicata in Polizza o, in caso di rinnovo, nella sintesi di Polizza presente sul certificato di Assicurazione.
ART. 1 CHE COS’È ASSICURATO
La Compagnia garantisce la corresponsione di un indennizzo nel caso in cui l’Assicurato/ Conducente subisca:
• un Infortunio parziale o totale,
• il decesso per Infortunio
alla guida del veicolo indicato in Polizza, durante la circolazione in aree pubbliche o private.
La garanzia prevede le seguenti prestazioni:
• morte per Infortunio,
• Invalidità permanente per Infortunio.
Il Contraente può scegliere di integrare la garanzia con le opzioni:
• diaria da ricovero,
• rimborso spese di cura per Infortunio.
Sono inoltre compresi in garanzia gli infortuni derivanti/subiti:
a) da annegamento;
b) da folgorazione;
c) da asfissia non di origine morbosa;
d) da assideramento o da congelamento;
e) da colpi di sole e di calore;
f) in stato di malore o perdita di conoscenza;
g) da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
h) da colpa grave dell’Assicurato, nonché quelli derivanti da tumulti popolari a condi- zione che l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva (in deroga, rispettivamente agli artt. 1900 e 1912 codice civile);
i) nel salire e nel discendere dal veicolo;
j) durante la messa in moto del veicolo;
k) in occasione di riparazioni sulla strada di guasti sopravvenuti al veicolo o nel tentati- vo di salvataggio del veicolo e dei suoi passeggeri;
l) in occasione di operazioni di rifornimento, riparazione e manutenzione del veicolo, sempre che l’evento si verifichi nell’ambito di stazioni di rifornimento e/o di servizio (per questi eventi non opera l’Art. 12 “Rinuncia al diritto di surrogazione”);
m) in caso di caduta in acqua del veicolo.
La garanzia è prestata a condizione che:
• l’Assicurato risulti in possesso, al momento dell’Infortunio, della prescritta e valida patente di guida,
• il veicolo venga usato secondo le disposizioni vigenti ed in conformità alle indicazioni della carta di circolazione.
L’indennizzo dovuto viene determinato sulla base delle lesioni fisiche dirette esclusi- vamente ed obiettivamente constatabili, che siano conseguenza dell’Infortunio. Nel caso in cui l’Assicurato avesse lesioni fisiche o menomazioni preesistenti al mo- mento del verificarsi del sinistro, l’Assicurazione coprirà solo le conseguenze che si sa- rebbero verificate se l’Infortunio avesse colpito una persona fisicamente sana e integra. Per gli Assicurati diversamente abili vale quanto previsto nella sezione dedicata “Diver- samente abili”.
Le prestazioni vengono corrisposte direttamente all’Assicurato o, in caso di suo decesso, agli eredi.
DIVERSAMENTE ABILI
Le garanzie di polizza sono estese agli Assicurati diversamente abili, con invalidità sensoriale o con invalidità motoria.
La Compagnia, in tali casi, corrisponde l’indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell’Infortunio tenendo presente che, in caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali da riconoscere in base al contratto saranno ridotte tenendo conto del grado di Invalidità permanente preesistente.
Invalidità permanente per Infortunio per gli assicurati diversamente abili con
• invalidità sensoriale (es. i non vedenti), la Compagnia corrisponde l’indennizzo con esclusione degli organi già lesi e/o non funzionanti al momento della stipula dell’Assicurazione;
• invalidità motoria (es. i paraplegici e i tetraplegici), valgono i seguenti criteri:
- per gli Assicurati paraplegici che mantengono inalterate le funzionalità degli arti superiori e degli organi di senso, la Compagnia corrisponde l’indennizzo in base alle percentuali previste contrattualmente;
- per gli Assicurati tetraplegici che mantengono una funzionalità parziale degli arti e degli organi di senso, la Compagnia corrisponde l’indennizzo tenendo presente che, in caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto minorato, le percentuali previste contrattualmente sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
Questa garanzia è valida solo se in occasione del sinistro viene presentata la certificazione medico legale rilasciata dalla Commissione sanitaria ASL o ULSS
di competenza per l’accertamento degli stati di invalidità civile (Legge n° 104/92) con allegata tabella attestante tutte le invalidità preesistenti.
Le prestazioni vengono corrisposte direttamente all’Assicurato o, in caso di suo decesso, agli eredi.
ART. 2 LIMITAZIONI ALLA COPERTURA
L’Assicurazione vale per le persone di età compresa tra i 18 e gli 80 anni compiuti. Se l’Assicurato compie l’età massima assicurabile nel corso del contratto, questo resta efficace fino alla sua scadenza annuale.
L’Assicurazione non comprende gli infortuni:
a. verificatisi in connessione con atti di guerra, guerra civile, insurrezione, occupazione militare, invasione, ostilità;
b. verificatisi alla guida del veicolo assicurato, se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore, è tuttavia compreso l’Infortunio subito dall’Assicurato che guidi con patente scaduta, ma a condizione che l’Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;
c. verificatisi a seguito di contaminazioni nucleari, biologiche o chimiche dipendenti da atti di terrorismo;
d. verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (quali ad esempio: fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X);
e. dovuti all’influsso di campi elettromagnetici;
f. verificatisi in occasione di atti delittuosi dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato;
g. derivanti da movimenti tellurici, da eruzioni vulcaniche o da inondazioni;
h. derivanti dall’uso e guida del veicolo assicurato in competizioni, non di regolarità pura, e nelle relative prove;
i. derivanti dall’uso del veicolo effettuato non in conformità alle disposizioni vigenti e alle indicazioni della carta di circolazione;
j. pratica di sport comportanti l’uso del veicolo assicurato;
k. derivanti dalla guida in stato di alterazione, quali stato di ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti o di sostanze allucinogene secondo quanto previsto dal Codice della Strada;
l. gli infortuni verificatisi in occasione di esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l’Assicurato o il Contraente provino che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi; sono altresì esclusi eventuali danni, perdite, costi o spese – di qualsiasi natura – causati direttamente e indirettamente, risultanti da, derivanti da, o connessi a reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva, indipendentemente da qualsiasi altra causa, concomitante o meno, che possa aver contribuito a provocare il sinistro;
m. le conseguenze di operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche, derivanti da Infortunio non indennizzabile ai sensi della Polizza.
Sono in ogni caso esclusi gli infortuni subiti da persone che, al momento del sinistro, risultassero alla guida del veicolo indicato in Polizza contro la volontà del Contraente.
INVALIDITÀ PERMANENTE
ART. 3 INVALIDITÀ PERMANENTE
La Compagnia corrisponde un indennizzo in caso di Invalidità permanente dell’Assicurato per Infortunio totale o parziale.
L’indennizzo è calcolato moltiplicando la somma assicurata per la percentuale accertata di Invalidità permanente al netto dell’eventuale franchigia, secondo i criteri di seguito descritti.
Se l’Infortunio ha come conseguenza:
• l’Invalidità permanente totale, la Compagnia corrisponde l’intera somma assicurata;
• l’Invalidità permanente parziale, l’indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di Invalidità permanente che deve essere accertato con riferimento alla tabella
PERDITA TOTALE, ANATOMICA O FUNZIONALE DI: | |
un arto superiore | 70% |
una mano o un avambraccio | 60% |
un pollice | 18% |
un indice | 14% |
un medio | 8% |
un anulare | 8% |
un mignolo | 12% |
una falange del pollice | 9% |
una falange di altro dito della mano | 1/3 del dito |
un occhio | 25% |
ambedue gli occhi | 100% |
perdita anatomica di un rene | 15% |
perdita anatomica della milza senza compromissioni significative della crasi ematica | 8% |
sordità completa di un orecchio | 10% |
sordità completa di ambedue le orecchie | 40% |
perdita totale della voce | 30% |
stenosi nasale assoluta monolaterale | 4% |
stenosi nasale assoluta bilaterale | 10% |
esiti di frattura scomposta di una costa | 1% |
ESITI DI UNA FRATTURA AMIELICA SOMATICA CON DEFORMAZIONE A CUNEO DI: | |
una vertebra cervicale | 12% |
una vertebra dorsale | 5% |
dodicesima dorsale | 10% |
una vertebra lombare | 10% |
esiti di frattura di un metamero sacrale | 3% |
esiti di frattura di un metamero coccigeo con callo deforme | 5% |
ANCHILOSI: | |
della scapola omerale con arto in posizione favorevole, ma con immobilità della scapola | 25% |
del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con pronosupinazione libera | 20% |
del polso in estensione rettilinea con pronosupinazione libera | 10% |
dell’anca in posizione favorevole | 35% |
del ginocchio in estensione | 25% |
della tibio-tarsica ad angolo retto con anchilosi della sotto astralgica | 15% |
PARALISI COMPLETA: | |
del nervo radiale | 35% |
del nervo ulnare | 20% |
dello sciatico popliteo esterno | 15% |
AMPUTAZIONE O PERDITA FUNZIONALE DI UN ARTO INFERIORE: | |
sopra la metà della coscia | 70% |
sotto la metà della coscia ma sopra il ginocchio | 60% |
sotto del ginocchio, ma sopra il terzo medio di gamba | 50% |
AMPUTAZIONE O PERDITA FUNZIONALE DI: | |
un piede | 40% |
ambedue i piedi | 100% |
un alluce | 5% |
un altro dito del piede | 1% |
una falange dell’alluce | 2,5% |
xxxxx xxxxxxxxxx da sforzo non operabile max | 10% |
CRITERI SPECIFICI DI INDENNIZZABILITÀ
In caso di perdita anatomica o di riduzione funzionale di un organo o di un arto minorato, le percentuali della tabella vengono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
CRITERI PARTICOLARI DI INDENNIZZABILITÀ
Se l’Infortunio ha come conseguenza una Invalidità permanente parziale non prevista dalla tabella, si fa riferimento ai seguenti criteri:
• se la lesione comporta una minorazione anziché la perdita anatomica o funzionale di un arto o di un organo, le percentuali vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta;
• se l’Infortunio determina menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procede a singole valutazioni la cui somma non potrà superare il valore corrispondente alla perdita totale dell’arto stesso;
• nei casi di Invalidità permanente non specificati nella tabella di cui sopra e ai criteri sopra elencati, l’indennizzo è stabilito tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell’Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione;
• per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive, il grado di Invalidità permanente viene quantificato tenendo conto della possibilità di applicare dei presidi correttivi.
XXXXXXX XXXXXXXXXX PER LESIONI PLURIME
La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti comporta l’applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione fino a raggiungere al massimo il valore del 100%.
ART. 4 FRANCHIGIA SU INVALIDITÀ PERMANENTE
Le prestazioni previste per l’Invalidità permanente, indipendentemente dalla somma assicurata, sono soggette all’applicazione di una franchigia del 5%. Nel caso in cui l’In- validità permanente sia di grado inferiore al 5% non si farà luogo ad alcun indennizzo. Se l’Invalidità permanente supera il 5% della totale, viene liquidato l’indennizzo solo per la parte eccedente.
ART. 5 INVALIDITÀ SPECIFICA
I casi di Invalidità permanente,
• indennizzabili a termini di Polizza,
• di grado non inferiore al 50%, accertato con i criteri di cui all’articolo relativo all’Invalidità permanente,
• che rendano definitivamente inabile alla guida l’Assicurato con conseguente ritiro della patente di guida,
verranno indennizzati con il 100% del capitale assicurato per il caso di Invalidità permanente.
ESCLUSIONI
Quanto sopra non è operante per gli assicurati:
• in possesso di patente F;
• che al momento del sinistro risultino portatori di preesistenti menomazioni o difetti fisici di grado pari o superiore al 20% pure accertato con i criteri di cui all’articolo relativo all’Invalidità permanente.
ART. 6 DECESSO INDIPENDENTE DALL’INFORTUNIO
Se l’Assicurato muore per cause indipendenti dalle lesioni subite prima che l’indennizzo per Invalidità permanente, già concordato o determinato, sia stato pagato, la Compagnia corrisponde agli eredi l’importo determinato sulla base delle risultanze mediche acquisite prima dell’avvenuto decesso.
Se l’indennizzo al momento del decesso dell’Assicurato non era ancora stato concordato, gli eredi/aventi causa hanno facoltà di dimostrare la sussistenza del diritto all’indennizzo mediante la consegna di documentazione idonea.
MORTE PER INFORTUNIO
ART. 7 MORTE
La Compagnia, in caso di decesso dell’Assicurato per Infortunio, corrisponde la somma assicurata agli eredi in parti uguali.
ART. 8 MORTE PRESUNTA
Se la salma dell’Assicurato non viene ritrovata, e si presume sia avvenuto il decesso, la Compagnia liquiderà agli eredi il capitale previsto per il caso Morte. La liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi 6 mesi dalla presentazione dell’istanza per la dichiarazione di morte presunta di cui all’Art. 58 del Codice Civile.
Se dopo il pagamento dell’indennizzo, risulta che l’Assicurato è vivo o che l’Infortunio non è indennizzabile, la Compagnia ha diritto alla restituzione dell’intera somma pagata. L’Assicurato potrà far valere i propri diritti per l’Invalidità Permanente eventualmente subita.
ART. 9 COMMORIENZA DEL CONIUGE
Se, a causa dello stesso Infortunio, decedono sia l’Assicurato che il coniuge o convivente more uxorio, e gli eredi siano:
a. uno o più figli minori, che risultino fiscalmente a carico dell’Assicurato e/o del Coniuge (o del convivente more uxorio) entrambi deceduti,
b. un figlio con handicap che abbia una invalidità di almeno il 60%, il capitale assicurato sarà maggiorato come segue:
Indennizzo | Capitale maggiorato del 50% |
Limite massimo maggiorazione | 200.000 euro |
NOTA BENE
Nel caso in cui la stessa maggiorazione sia prevista da un contratto infortuni della Compagnia in cui risulti Assicurato anche il coniuge (o il convivente more uxorio), il cumulo tra le maggiorazioni previste dai contratti non potrà comunque superare l’importo di 200.000 euro.
ART. 10 CUMULO DELL’INDENNITÀ
L’indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per Invalidità permanente per Infortunio.
Tuttavia, se dopo il pagamento dell’indennizzo per Invalidità permanente e in conseguenza dell’Infortunio, l’Assicurato muore, la Compagnia corrisponde agli eredi la differenza tra l’indennizzo pagato e la somma assicurata per il caso morte, se questa è maggiore, senza chiedere il rimborso in caso contrario.
DIARIA DA RICOVERO
ART. 11 DIARIA DA RICOVERO PER INFORTUNIO
In caso di ricovero per Infortunio dell’Assicurato in Istituto di Cura, la Compagnia corrisponde un’indennità giornaliera per ciascun giorno di degenza.
Ai fini del calcolo dei giorni di degenza valgono le seguenti regole:
• il giorno di ingresso e dimissione vengono conteggiati come un unico giorno;
• nel conteggio dei giorni indennizzabili sono comprese eventuali interruzioni del ricovero per permessi medici;
• saranno indennizzabili al massimo 90 giorni per evento e 180 giorni per anno assicurativo.
La Compagnia provvede al pagamento di quanto dovuto all’Assicurato entro 30 giorni dalla dimissione dal ricovero, su presentazione del documento attestante l’avvenuto ricovero e la copia della cartella clinica.
RIMBORSO SPESE DI CURA PER INFORTUNIO
ART. 12 RIMBORSO SPESE DI CURA PER INFORTUNIO
In caso di Infortunio indennizzabile, la Compagnia:
• assicura il rimborso delle spese effettivamente sostenute per ogni sinistro fino alla concorrenza della somma assicurata e per la parte di spese che non risultano a carico del Servizio Sanitario Nazionale;
• e applica, per ogni sinistro relativo a ciascun Assicurato, uno scoperto del 10% con il minimo di 75 euro e il massimo di 250 euro.
Il rimborso delle spese effettivamente sostenute riguarda:
IN CASO DI RICOVERO, DAY HOSPITAL O INTERVENTO CHIRURGICO AMBULATORIALE
La Compagnia rimborsa:
• accertamenti diagnostici (compresi gli onorari medici) effettuati nei 90 giorni precedenti al ricovero, al day hospital o alla data dell’intervento chirurgico ambulatoriale;
• onorari del chirurgo e dei componenti l’équipe operatoria, diritti di sala operatoria e materiali di intervento compresi gli apparecchi terapeutici, protesici e le endoprotesi applicate durante l’intervento;
• rette di degenza;
• assistenza medica e infermieristica, cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi, medicinali ed esami somministrati o praticati durante il ricovero;
• esami, acquisto di medicinali, prestazioni mediche, chirurgiche e infermieristiche, trattamenti fisioterapici o rieducativi, cure termali (escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera) effettuati successivamente alla cessazione del ricovero, o del day hospital, o alla data di intervento chirurgico ambulatoriale. Limitatamente ai trattamenti fisioterapici o rieducativi, il rimborso viene riconosciuto fino al massimo del 30% della somma assicurata;
• ticket relativi alle prestazioni che precedono.
Sono inoltre comprese le spese per gli interventi di chirurgia plastica necessari per eliminare o ridurre sfregi o deturpazioni di natura fisiognomica successivi all’Infortunio.
Se l’Assicurato non ha sostenuto alcuna spesa per i ricoveri ospedalieri, a esclusione dei ticket, la Compagnia corrisponde una diaria sostitutiva di 50 euro per ogni giorno di ricovero, con il massimo di 30 giorni per anno assicurativo.
IN ASSENZA DI RICOVERO, DAY HOSPITAL O INTERVENTO CHIRURGICO AMBULATORIALE
La Compagnia rimborsa gli accertamenti diagnostici, le radioscopie, le radiografie, gli esami di laboratorio, l’acquisto di medicinali, le prestazioni mediche, chirurgiche e infermieristiche, i trattamenti fisioterapici o rieducativi, le cure termali (escluse le spese di natura alberghiera) effettuati nei giorni successivi all’Infortunio.
Il rimborso non potrà comunque superare il 50% della somma assicurata, e limitatamente ai trattamenti fisioterapici o rieducativi, il rimborso viene riconosciuto fino al massimo del 30% della somma assicurata.
CURE E PROTESI DENTARIE DA INFORTUNIO
La Compagnia rimborsa le cure odontoiatriche, odontostomatologiche e ortodontiche, le protesi dentarie, escluse le rotture o i danneggiamenti di protesi preesistenti all’Infortunio.
ESTENSIONE INFORTUNI IN MOBILITÀ
ART. 13 CHE COS’È ASSICURATO
Le garanzie previste dall’art. 1 “Che cos’è assicurato”, e i successivi articoli che le nor- mano, all’interno della Sezione “Protezione Conducente”, sono estese agli infortuni che il Contraente, persona fisica, subisca quando si trovi:
a. alla guida di autovetture, autocaravan, camper, autoveicoli per il trasporto promi- scuo, autocarri a pieno carico fino a 35 x.xx, motocicli e ciclomotori, che siano adibiti a noleggio a breve termine (inferiore a 12 mesi), compreso il Car sharing;
b. alla guida occasionale di autovetture uso privato, autocaravan, camper, autoveicoli per il trasporto promiscuo, autocarri a pieno carico fino a 35 x.xx, motocicli e ciclomo- tori che non risultino di proprietà del Contraente o di altro soggetto facente parte del suo nucleo familiare (desunto dallo stato di famiglia al momento del sinistro);
c. alla guida dei seguenti mezzi non soggetti all’obbligo di Assicurazione R.C. Auto:
- Biciclette anche a pedalata assistita,
- Dispositivi per la Micromobilità elettrica (hoverboard, monopattino elettrico, segway e monowheel).
La Compagnia garantisce la corresponsione di un indennizzo anche in caso di Infor- tunio subito dal Contraente:
- durante la salita e la discesa dalla Bicicletta;
- in conseguenza delle operazioni effettuate, in caso di fermata accidentale, per provvedere a riparazioni di guasti sia della Bicicletta che del Dispositivo per la Micromobilità elettrica o per i controlli resi necessari per la ripresa della marcia, op- pure per spostare il veicolo dal flusso del traffico o reinserirlo nel flusso medesimo;
d. alla guida di apparecchi di ausilio per la mobilità quali carrozzine per disabili anche elettriche o handbike;
e. in qualità di passeggero, su qualsiasi mezzo di Trasporto pubblico locale (au- tobus, filobus, treno locale, tram, natante, funicolare e metropolitana), sono coperti anche gli infortuni subiti durante la salita o la discesa dagli stessi;
f. in qualità di pedone, investito da parte di veicoli, siano essi azionati a motore o meno.
ART. 14 LIMITAZIONI ALLA COPERTURA
All’Estensione Infortuni in mobilità si applicano le esclusioni previste all’art. 2 “Limitazioni alla copertura” della sezione “Protezione conducente”.
Inoltre, l’Assicurazione non comprende gli infortuni determinati o conseguenti:
a. alla circolazione con Biciclette e/o dispositivi per la Micromobilità elettrica
- con potenza massima nominale del motore elettrico superiore al limite
xxxxxxx xxxxxxxxxx,
- in violazione del limite di velocità massima consentita,
- su strade, percorsi o aree ove non è consentita la circolazione,
- in violazione delle disposizioni normative vigenti, comprese quelle territoriali e comunali,
- utilizzati per l’esercizio di attività professionale (per esempio consegna a domicilio);
b. all’utilizzo di veicoli o dispositivi diversi da quelli espressamente indicati
all’art. 13 “Che cos’è assicurato”;
c. alla pratica di Sport professionistico o di attività sportive e relative gare e allenamenti non professionistiche che prevedano un preventivo tesseramento alle competenti federazioni sportive o a enti di promozione sportiva;
d. alla pratica di sport estremi e di sport acrobatici con uso della Bicicletta (quali a titolo esemplificativo: freeride, slopestyle, downhill, BMX acrobatico, ecc.).
SEZIONE INFORTUNI CONDUCENTE
Premessa
In questa sezione sono riportate le condizioni a cui vengono prestate le garanzie fa- coltative:
• Infortuni A
• Infortuni B
che possono essere mantenute solo se già presenti sul Contratto in corso. Inol- tre, sono operanti solo se espressamente indicate in Polizza o, in caso di rinnovo, nella sintesi di Polizza presente sul certificato di Assicurazione.
INFORTUNI A
ART. 1 CHE COS’È ASSICURATO
La Compagnia garantisce la corresponsione di un indennizzo nel caso in cui il conducen- te del veicolo indicato in Polizza, sia esso adibito ad uso privato o promiscuo, subisca un Infortunio tale da provocarne l’Invalidità permanente, in conseguenza di un evento occasionato dal suddetto veicolo durante la circolazione in aree pubbliche o private.
La garanzia vale anche per gli infortuni subiti a terra (fuori dal veicolo) durante lo svolgimento di operazioni strettamente necessarie alla ripresa della marcia del veicolo in seguito a guasto meccanico o avaria.
Sono inoltre compresi in garanzia gli infortuni derivanti da:
• principio di annegamento;
• principio di folgorazione;
• gli infortuni occasionati da malori o perdita di conoscenza;
• gli infortuni derivanti da colpa grave dell’assicurato, nonché quelli derivanti da tumul- ti popolari a condizione che l’assicurato non vi abbia preso parte attiva (in deroga, rispettivamente agli artt. 1900 e 1912 codice civile).
La garanzia è prestata a condizione che:
• l’assicurato risulti in possesso, al momento dell’Infortunio, della prescritta e valida patente di guida
• il veicolo venga usato secondo le disposizioni previste dal codice della strada e delle eventuali specifiche norme relative al veicolo stesso.
L’indennizzo dovuto viene determinato sulla base delle lesioni fisiche dirette, esclusi- ve ed obiettive constatabili, che siano conseguenza dell’Infortunio.
Nel caso in cui l’assicurato avesse lesioni fisiche o menomazioni preesistenti al mo- mento del verificarsi del sinistro, l’Assicurazione coprirà solo le conseguenze che si sarebbero comunque verificate se l’Infortunio avesse colpito una persona fisicamente sana e integra.
ART. 2 LIMITAZIONI ALLA COPERTURA
L’Assicurazione vale per le persone di età compresa tra i 18 e i 75 anni compiuti. L’Assicurazione non comprende gli infortuni determinati o conseguenti a:
• guida in stato di ebbrezza o sotto influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope secondo quanto previsto dal codice della strada;
• operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da Infortunio indennizzabile ai sensi di Contratto;
• azioni delittuose compiute o tentate dall’assicurato;
• guerra, insurrezioni, movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche;
• pratica di sport;
• rischi di energia nucleare, secondo quanto previsto dalla Clausola di esclusione dei rischi di energia nucleari (Nuclear Energy Exclusion Clause NMA 1974 a 1994);
• contaminazioni nucleari, biologiche, chimiche prodotte da atti di terrorismo.
Sono in ogni caso esclusi gli infortuni subiti da soggetti che, al momento del sinistro, risultassero alla guida del veicolo indicato in Polizza contro la volontà del Contraente.
INVALIDITÀ PERMANENTE
ART. 3 INVALIDITÀ PERMANENTE
L’indennizzo per Invalidità permanente è dovuto se l’invalidità stessa si verifica – anche successivamente alla scadenza dell’Assicurazione – entro due anni dal giorno dell’In- fortunio.
L’indennizzo per l’Invalidità permanente parziale è calcolato sulla somma assicurata per Invalidità permanente totale in proporzione al grado di invalidità accertato secondo i criteri e le percentuali seguenti:
PERDITA TOTALE, ANATOMICA O FUNZIONALE DI: | |
un arto superiore | 70% |
una mano o un avambraccio | 60% |
un pollice | 18% |
un indice | 14% |
un medio | 8% |
un anulare | 8% |
un mignolo | 12% |
una falange del pollice | 9% |
una falange di altro dito della mano | 1/3 del dito |
un occhio | 25% |
ambedue gli occhi | 100% |
perdita anatomica di un rene | 15% |
perdita anatomica della milza senza compromissioni significative della crasi ematica | 8% |
sordità completa di un orecchio | 10% |
sordità completa di ambedue le orecchie | 40% |
perdita totale della voce | 30% |
stenosi nasale assoluta monolaterale | 4% |
stenosi nasale assoluta bilaterale | 10% |
esiti di frattura scomposta di una costa | 1% |
ESITI DI UNA FRATTURA AMIELICA SOMATICA CON DEFORMAZIONE A CUNEO DI: | |
una vertebra cervicale | 12% |
una vertebra dorsale | 5% |
dodicesima dorsale | 10% |
una vertebra lombare | 10% |
esiti di frattura di un metamero sacrale | 3% |
esiti di frattura di un metamero coccigeo con callo deforme | 5% |
ANCHILOSI: | |
della scapola omerale con arto in posizione favorevole, ma con immobilità della scapola | 25% |
del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con pronosupinazione libera | 20% |
del polso in estensione rettilinea con pronosupinazione libera | 10% |
dell’anca in posizione favorevole | 35% |
del ginocchio in estensione | 25% |
della tibio-tarsica ad angolo retto con anchilosi della sotto astralgica | 15% |
PARALISI COMPLETA: | |
del nervo radiale | 35% |
del nervo ulnare | 20% |
dello sciatico popliteo esterno | 15% |
AMPUTAZIONE O PERDITA FUNZIONALE DI UN ARTO INFERIORE: | |
sopra la metà della coscia | 70% |
sotto la metà della coscia ma sopra il ginocchio | 60% |
sotto del ginocchio, ma sopra il terzo medio di gamba | 50% |
AMPUTAZIONE O PERDITA FUNZIONALE DI: | |
un piede | 40% |
ambedue i piedi | 100% |
un alluce | 5% |
un altro dito del piede | 1% |
una falange dell’alluce | 2,5% |
xxxxx xxxxxxxxxx da sforzo non operabile max | 10% |
CRITERI SPECIFICI DI INDENNIZZABILITÀ
In caso di perdita anatomica o di riduzione funzionale di un organo o di un arto mino- rato, le percentuali sopra indicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
CRITERI PARTICOLARI DI INDENNIZZABILITÀ
• Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta;
• Nel caso in cui l’Infortunio determini menomazioni a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con criteri aritmetici fino a raggiungere un valore massimo corrispondente alla perdita anatomica totale dell’arto stesso;
• Nei casi di Invalidità permanente non specificati nella tabella di cui sopra, l’indenniz- zo è stabilito in riferimento ai valori ed ai criteri sopra indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità generica lavorativa, indipendentemente dal- la professione dell’assicurato;
• Per la valutazione delle menomazioni visive e uditive si procederà alla quantifica- zione del grado di Invalidità permanente tenendo conto dell’eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi.
XXXXXXX XXXXXXXXXX PER LESIONI PLURIME
La perdita totale o parziale, anatomica o funzionale di più organi od arti comporta l’ap- plicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione fino a raggiungere al massimo il valore del 100%.
ART. 4 FRANCHIGIA SU INVALIDITÀ PERMANENTE
Per le prestazioni previste dall’art. 3 “Invalidità permanente” non si fa luogo ad indenniz- zo per Invalidità permanente quando questa sia di grado pari o inferiore al 5%.
Se l’Invalidità permanente supera il 5% del totale viene corrisposto l’indennizzo solo per la parte eccedente tale franchigia.
Qualora l’Invalidità permanente sia di grado pari o superiore al 50% della totale non si applica la suddetta franchigia.
ART. 5 INVALIDITÀ SPECIFICA
I casi di Invalidità permanente:
• indennizzabili a termini di Polizza,
• di grado non inferiore al 70%, accertato con i criteri di cui all’art. 3 “Invalidità per- manente”,
• che rendano definitivamente inabile alla guida l’assicurato con conseguente ritiro della patente di guida,
verranno indennizzati con il 100% del capitale assicurato per il caso di Invalidità per- manente.
Esclusioni
Quanto sopra non è operante per gli assicurati:
• in possesso di patente F;
che al momento del sinistro risultino portatori di preesistenti menomazioni o difetti fisici di grado pari o superiore al 20% pure accertato con i criteri di cui all’articolo relativo all’Invalidità permanente.
ART. 6 DECESSO INDIPENDENTE DALL’INFORTUNIO
Se l’Assicurato muore per cause indipendenti dalle lesioni subite prima che l’indennizzo per Invalidità permanente, già concordato o determinato, sia stato pagato, la Compa- gnia corrisponde agli eredi l’importo determinato sulla base delle risultanze mediche acquisite prima dell’avvenuto decesso dell’Assicurato.
Se l’indennizzo al momento del decesso dell’Assicurato non era ancora stato concor- dato, gli eredi/ aventi causa hanno facoltà di dimostrare la sussistenza del diritto all’in- dennizzo mediante la consegna di documentazione idonea.
INFORTUNI B
ART. 7 CHE COS’È ASSICURATO
La Compagnia garantisce la corresponsione di un indennizzo nel caso in cui l’Assicu- rato conducente subisca un Infortunio durante la guida e l’uso del veicolo a motopro- pulsione indicato in Polizza in conseguenza di un incidente stradale occorso al veicolo stesso durante la circolazione.
L’Assicurazione, limitatamente ai casi di morte, Invalidità permanente, è altresì operan- te per gli infortuni che le stesse persone subissero:
• nel salire e nel discendere dal veicolo;
• durante la messa in moto del veicolo;
• in occasione di riparazioni sulla strada di guasti sopravvenuti al veicolo o nel tentati- vo di salvataggio del veicolo e dei suoi passeggeri;
• in caso di caduta in acqua del veicolo.
Fermo quanto disposto al primo comma, l’Assicurazione comprende:
• l’annegamento;
• l’asfissia non di origine morbosa;
• l’assideramento o il congelamento;
• i colpi di sole o di calore;
• gli infortuni subiti in stato di malore o incoscienza;
• gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
• gli infortuni derivanti da tumulti popolari, sommosse o da atti di terrorismo a condi- zione che gli Assicurati non vi abbiano preso parte attiva.
ART. 8 LIMITAZIONI ALLA COPERTURA
L’Assicurazione non è operante:
• se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni di legge in vigore;
• se il conducente è in stato di ubriachezza o sotto l’effetto di psicofarmaci, stupefa- centi od allucinogeni;
• se il veicolo circola contro la volontà del proprietario o del Contraente o, comunque, di chi ha diritto di disporne;
• se il veicolo è adibito ad uso diverso da quello stabilito dalla carta di circolazione;
• se, trattandosi di veicolo adibito al trasporto di cose, i trasportati non si trovino in cabina, a fianco del conducente;
• se alla guida del veicolo trovasi un allievo/conducente non munito della prescritta autorizzazione e non affiancato da persona in possesso dei requisiti previsti dalla legge;
• se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazio- ni della carta di circolazione. Limitatamente alle autovetture, in caso di trasporto in soprannumero di non oltre due ragazzi di età inferiore ai 10 anni, l’Assicurazione è operante proporzionalmente al rapporto tra il numero dei posti dell’autovettura ed il numero delle persone effettivamente a bordo del veicolo (compreso il conducente);
• per gli infarti, le ernie di qualunque tipo e da qualunque causa determinate, gli sforzi muscolari non aventi carattere traumatico;
• durante la partecipazione del veicolo a corse, gare e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità pura indette dall’A.C.I..
Inoltre, l’Assicurazione non comprende gli infortuni conseguenti a:
• operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da Infortunio;
• guerra, insurrezioni, movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche;
• rischi di energia nucleare, secondo quanto previsto dalla Clausola di esclusione dei rischi di energia nucleari (Nuclear Energy Exclusion Clause NMA 1974a1994);
• dalle contaminazioni nucleari, biologiche, chimiche prodotte da atti di terrorismo.
ART. 9 COSA NON È ASSICURATO
Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-de- pressive o stati paranoidi.
ART. 10 SERVIZIO MILITARE
L’Assicurazione esplica i propri effetti anche durante il servizio militare di leva in tempo di pace o durante il servizio sostitutivo dello stesso.
ART. 11 LIMITI TERRITORIALI
L’Assicurazione vale per il mondo intero.
ART. 12 TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ DEL VEICOLO
Il Contraente deve dare immediata comunicazione alla Compagnia, per mezzo di lettera raccomandata o di telegramma, del trasferimento della proprietà del veicolo indicato in Polizza. In caso di sostituzione, l’Assicurazione diviene operante per il nuovo veicolo dalle ore 24 del giorno di spedizione della raccomandata o dall’ora di accettazione del telegramma.
Negli altri casi, l’Assicurazione continua a favore del nuovo proprietario per 15 giorni, quindi cessa se entro tale termine questi non richiede la voltura del Contratto.
ART. 13 CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ
La Compagnia corrisponde l’indennizzo per conseguenze dirette ed esclusive dell’In- fortunio.
Se al momento dell’Infortunio l’Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono in- dennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l’Infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.
In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minora- to, le percentuali di cui all’art. 14 “Invalidità permanente” sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
INVALIDITÀ PERMANENTE
ART. 14 INVALIDITÀ PERMANENTE
Se l’Infortunio ha come conseguenza una Invalidità permanente, la Compagnia corri- sponde l’indennizzo determinato con i seguenti criteri:
1. se l’Infortunio ha come conseguenza la Invalidità permanente definitiva totale, la Compagnia corrisponde l’intera somma assicurata (Invalidità permanente totale);
2. se l’Infortunio ha come conseguenza una Invalidità permanente definitiva parzia- le, l’indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di Invalidità permanente (Invalidità permanente parziale), che va accertata facendo riferimento ai valori delle seguenti menomazioni:
PERDITA TOTALE, ANATOMICA O FUNZIONALE DI: | |
un arto superiore | 70% |
una mano o un avambraccio | 60% |
un pollice | 18% |
un indice | 14% |
un medio | 8% |
un anulare | 8% |
un mignolo | 12% |
una falange del pollice | 9% |
una falange di altro dito della mano | 1/3 del dito |
un occhio | 25% |
ambedue gli occhi | 100% |
perdita anatomica di un rene | 15% |
perdita anatomica della milza senza compromissioni significative della crasi ematica | 8% |
sordità completa di un orecchio | 10% |
sordità completa di ambedue le orecchie | 40% |
perdita totale della voce | 30% |
stenosi nasale assoluta monolaterale | 4% |
stenosi nasale assoluta bilaterale | 10% |
esiti di frattura scomposta di una costa | 1% |
ESITI DI UNA FRATTURA AMIELICA SOMATICA CON DEFORMAZIONE A CUNEO DI: | |
una vertebra cervicale | 12% |
una vertebra dorsale | 5% |
dodicesima dorsale | 10% |
una vertebra lombare | 10% |
esiti di frattura di un metamero sacrale | 3% |
esiti di frattura di un metamero coccigeo con callo deforme | 5% |
ANCHILOSI: | |
della scapola omerale con arto in posizione favorevole, ma con immobilità della scapola | 25% |
del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con pronosupinazione libera | 20% |
del polso in estensione rettilinea con pronosupinazione libera | 10% |
dell’anca in posizione favorevole | 35% |
del ginocchio in estensione | 25% |
della tibio-tarsica ad angolo retto con anchilosi della sotto astralgica | 15% |
PARALISI COMPLETA: | |
del nervo radiale | 35% |
del nervo ulnare | 20% |
dello sciatico popliteo esterno | 15% |
AMPUTAZIONE O PERDITA FUNZIONALE DI UN ARTO INFERIORE: | |
sopra la metà della coscia | 70% |
sotto la metà della coscia ma sopra il ginocchio | 60% |
sotto del ginocchio, ma sopra il terzo medio di gamba | 50% |
AMPUTAZIONE O PERDITA FUNZIONALE DI: | |
un piede | 40% |
ambedue i piedi | 100% |
un alluce | 5% |
un altro dito del piede | 1% |
una falange dell’alluce | 2,5% |
xxxxx xxxxxxxxxx da sforzo non operabile max | 10% |
ART. 15 MASSIMALE ASSICURATO E RELATIVA FRANCHIGIA
Opzione A)
In caso di Infortunio, indennizzabile a termini di Polizza, che determini una:
Invalidità permanente assoluta sulla parte di somma assicurata fino a 30.000 euro non si farà luogo ad indennizzo quando l’Invalidità permanente è di grado pari o inferiore al 5% della totale; se invece l’Invalidità permanente risulta superiore a tale percentuale, l’indennizzo verrà liquidato solo per la parte eccedente.
Opzione B)
In caso di Infortunio, indennizzabile a termini di Polizza, che determini una:
Invalidità permanente assoluta sulla parte di somma assicurata fino a 60.000 euro non si farà luogo ad indennizzo quando l’Invalidità permanente è di grado pari o inferiore al 5% della totale; se invece l’Invalidità permanente risulta superiore a tale percentuale, l’indennizzo verrà liquidato solo per la parte eccedente.
MORTE PER INFORTUNIO
ART. 16 MORTE PRESUNTA
Se, a seguito di Infortunio indennizzabile a termini di Polizza, il corpo dell’Assicurato non viene ritrovato e si presume sia avvenuto il decesso, la Compagnia liquiderà agli eredi il capitale previsto per il caso di morte.
La liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi sei mesi dalla presentazione dell’istanza per la dichiarazione di morte presunta a termini degli artt. 60 e 62 del codice civile. Resta inteso che se dopo che la Compagnia ha pagato l’indennità risulterà che l’assicurato è vivo, la Compagnia avrà diritto alla restituzione dell’intera somma pagata. A restituzione avvenuta, l’assicurato potrà far valere i propri diritti per l’invalidità perma- nente eventualmente subita.
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
In questa Sezione vengono indicate le regole da seguire in caso di sinistro, per rendere più semplici la denuncia e la liquidazione. Vengono indicate inoltre le regole per la determinazione dell’ammontare del danno.
Le disposizioni che seguono disciplinano le modalità di denuncia del sinistro relativo a:
• GARANZIE C.V.T. e GARANZIE C.V.T.
“SOLUZIONE AUTO (TUTELA SU MISURA)” e “FATA 4X4”
• GARANZIE AGGIUNTIVE
• PROTEZIONE CONDUCENTE
• INFORTUNI CONDUCENTE
SEZIONE GARANZIE C.V.T. E SEZIONE GARANZIE
C.V.T. “SOLUZIONE AUTO (TUTELA SU MISURA)” E “FATA 4X4”
ART. 1 MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI
L’Assicurato, in caso di sinistro, deve:
a. compilare la denuncia di sinistro indicando:
• data, luogo e cause del sinistro,
• con la descrizione del fatto,
• con la precisazione delle conseguenze
• e con l’indicazione di eventuali testimoni;
b. inviare le stesse alla Compagnia entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o dal momento in cui l’Assicurato ne abbia avuto la possibilità;
c. indicare il luogo dove è custodito il veicolo;
x. xxxxxxxx copia della denuncia fatta alla Pubblica Autorità e vistata dalla stessa;
e. allegare copia della fattura di acquisto del veicolo nel caso in cui sia stata scelta l’opzione Valore assicurato al valore di fattura.
L’Assicurato, salvo che per le riparazioni di prima urgenza necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell’officina, deve astenersi dall’effettuare riparazioni, alienare o rottamare il mezzo prima del controllo dei danni effettuato da un tecnico di fiducia della Compagnia.
Particolarità per la garanzia Ritiro patente
DOVERI DEL CONTRAENTE
In caso di sinistro, l’Assicurato deve:
a. fornire alla Compagnia tutte le indicazioni riguardo data, luogo e cause del sinistro, precisandone le conseguenze ed indicando il nome dei danneggiati e di eventuali testimoni, entro 3 giorni dall’accadimento o appena ne abbia la possibilità;
b. avvisare via telegrafica la Compagnia in caso di incidente mortale o di notevole gravità;
c. prestarsi per facilitare le pratiche che la Compagnia intendesse svolgere a suo nome per limitare le conseguenze del provvedimento,
d. inviare la documentazione necessaria per il conteggio e la liquidazione dell’indennità.
Il termine, di cui al punto a, decorre dalla data della notifica del relativo provvedimen- to ed alla denuncia dovranno essere allegati i documenti ufficiali comprovanti il provvedimento adottato dall’Autorità competente ed i motivi di esso.
ART. 2 DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL DANNO
L’ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore che il veicolo o le sue parti avevano al momento del sinistro e il valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro.
Il valore del veicolo al momento del sinistro è determinato in base alla quotazione di Infobike per i veicoli in esso compresi, per i veicoli di altra natura si farà riferimento alle riviste specializzate.
Qualora non sia disponibile alcun riferimento nelle riviste specializzate si terrà conto del valore di mercato attribuibile a veicoli simili per tipologia e prestazioni.
Nella determinazione dell’ammontare del danno si terrà conto dell’incidenza dell’I.V.A., ove l’Assicurato la tenga a suo carico e l’importo di tale imposta sia compreso nel Valore assicurato.
Nel caso in cui il beneficiario dell’indennizzo sia una società di leasing e l’importo assi- curato sia comprensivo di I.V.A. l’indennizzo liquidabile comprenderà anche l’ammonta- re dell’I.V.A. solo in caso di autorizzazione al pagamento diretto, rilasciata dalla società di leasing.
DEGRADO COMMERCIALE
Al momento del sinistro si dovrà tener conto del degrado commerciale delle parti del veicolo, in rapporto al loro valore di listino.
ESCLUSIONI
• danni derivanti da privazione d’uso;
• danni derivanti da deprezzamento del veicolo, qualunque ne sia la causa;
• spese di ricovero del veicolo danneggiato;
• spese sostenute per il trasporto e il traino;
• spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione.
ASSICURAZIONE PARZIALE
Nel caso in cui venga accertato che il Valore assicurato copre soltanto una parte del valore del veicolo determinato come sopra indicato, la Compagnia risponde dei danni e delle spese in proporzione al rapporto tra il Valore assicurato e il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
Nell’opzione Valore assicurato al valore di fattura la regola proporzionale non viene applicata se l’Assicurazione parziale è giustificata dalle risultanze della fattura di acqui- sto del veicolo.
ART. 3 SCOPERTO
Quando la garanzia è convenuta con scoperto, la Compagnia corrisponde all’Assicura- to la somma liquidabile a termini di Polizza sotto deduzione dello scoperto con il relativo eventuale minimo non indennizzabile che resta a carico dell’Assicurato.
Particolarità “TUTELA SU MISURA” e “FATA 4X4”
Per i sinistri accaduti negli Stati esteri i minimi di scoperto e le franchigie previsti dal- le Condizioni di Assicurazione e/o indicati in Polizza si intendono sempre raddoppiati.
ART. 4 LIQUIDAZIONE DEI DANNI - NOMINA DEI PERITI
La liquidazione del danno viene effettuata mediante accordo tra le parti. Ciascuna delle parti ha tuttavia, la facoltà di nominare un perito regolarmente iscritto nel Ruolo Nazionale dei Periti Assicurativi al fine di determinare l’ammontare del danno. In caso di disaccordo tra i periti di parte in merito alla quantificazione, si procede alla nomina di un terzo perito individuato di comune accordo.
Se non c’è accordo sull’individuazione del terzo perito, si ricorre, per la nomina, al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione ha sede l’agenzia cui è assegnato il Contratto.
I periti decidono senza alcuna formalità giudiziaria, entro e non oltre 90 giorni dal momento in cui hanno ricevuto l’incarico. Nel caso in cui non venga rispettato tale temine l’incarico ai periti si intende tacitamente revocato e le parti si impegnano a nominare nuovi periti. Anche per questa ulteriore perizia si applicano le regole indicate in precedenza.
Le parti si impegnano ad accettare la soluzione proposta dai periti: tale decisione deve essere accettata anche dalla parte dissenziente e anche nel caso in cui non l’abbia sottoscritta.
Ciascuna delle parti sostiene le spese conseguenti alla nomina del proprio perito e la metà delle spese conseguenti all’eventuale nomina di un terzo perito.
ART. 5 PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
La Compagnia s’impegna a formulare un’offerta, o a comunicare i motivi del rifiuto, entro 30 giorni dalla data di completamento dell’istruttoria della pratica, ossia della con- clusione di tutte le attività di verifica e accertamento legate al sinistro.
Il pagamento dell’Indennizzo viene eseguito entro il termine di 30 giorni dalla data in cui il cliente ha accettato l’offerta di indennizzo.
Per i sinistri occorsi durante il periodo di fermo amministrativo l’Assicurato deve fornire, entro 30 giorni dalla richiesta formulata dalla Compagnia, visura al P.R.A. dalla quale si evinca la cancellazione, sospensione o revoca del fermo amministrativo.
Nel caso di danno parziale (per esempio: furto con asportazione di parti del veicolo) a richiesta della Compagnia, l’Assicurato dovrà produrre la fattura d’acquisto dei pezzi di ricambio o l’eventuale ricevuta dei pezzi usati recuperati presso un centro di rottamazione veicoli.
Nel caso di danno totale:
A. PER LA GARANZIA INCENDIO
A richiesta della Compagnia, l’Assicurato deve fornire:
• il certificato di radiazione al P.R.A. del veicolo.
• copia del verbale dei vigili del fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra autorità.
B. PER LA GARANZIA FURTO
L’Assicurato deve fornire alla Compagnia i seguenti documenti:
1. estratto cronologico generale del P.R.A. o libretto di circolazione relativi al veico- lo rubato;
2. copia della ricevuta rilasciata dai sistemi informatici ACI contenente il codice di accesso per la visualizzazione del certificato di proprietà digitale (CDPD) con inse- xxxx la dichiarazione di perdita di possesso del veicolo rubato rilasciata dal P.R.A.; e, relativamente ai veicoli non iscritti al P.R.A., copia del certificato di avvenuta ces- sazione dalla circolazione per perdita di possesso rilasciata dalla Motorizzazione;
3. procura speciale a vendere in originale, nonché la fattura d’acquisto e/o la carta di circolazione rilasciata da Stato estero quando tali documenti siano necessari per effettuare la valutazione del danno;
4. documentazione attestante la cancellazione o revoca del provvedimento di fermo amministrativo qualora lo stesso fosse stato trascritto sul certificato di proprietà;
5. tutte le chiavi e/o i dispositivi di avviamento originali e duplicati del veicolo.
In caso di recupero del veicolo prima del pagamento dell’indennizzo saranno re- stituiti al contraente i documenti forniti alla Compagnia e il Contraente si occu- perà delle formalità necessarie per il rientro in possesso del veicolo ritrovato, come previsto dalla normativa vigente.
Particolarità per la garanzia Ritiro patente
L’indennità giornaliera viene corrisposta dal giorno successivo a quello in cui ha effetto la sospensione della patente e finisce, fermo il pattuito limite massimo di giorni inden- nizzabili, alla data di scadenza del periodo di sospensione stabilito dal provvedimento. Questo, anche se la restituzione della patente viene subordinata ad esame di idoneità da parte del titolare. In caso di successiva revoca o di modifica del provvedimento si farà riferimento al provvedimento definitivo.
In caso di ritardata denuncia l’indennità inizierà soltanto dal giorno successivo a quello della comunicazione alla Compagnia.
Non danno luogo a indennizzo eventuali sospensioni di durata inferiore a 15 giorni consecutivi.
Il pagamento della somma dovuta da parte della Compagnia sarà effettuato di norma al termine del periodo di indennizzabilità e dopo che l’Assicurato abbia ottemperato agli obblighi di cui all’art. 119 del “Codice della Strada”.
L’Assicurato può comunque chiedere alla Compagnia che l’indennità xxx xxx xxxxxxxx xxxxx corrisposta mensilmente.
In caso di imputazione del reato di fuga o di omissione di soccorso, l’indennità sarà corrisposta solo se e dopo che l’Assicurato sarà stato prosciolto o assolto.
In caso di morte dell’Assicurato, la Compagnia non corrisponde alcuna ulteriore inden- nità, tuttavia liquiderà agli eredi l’indennità maturata fino al giorno del decesso.
SEZIONE GARANZIE AGGIUNTIVE
ART. 6 DENUNCE DI SINISTRO
In caso di sinistro, l’Assicurato deve:
• fornire alla Compagnia, entro 3 giorni o appena ne abbia la possibilità, tutte le indicazioni riguardo data, luogo e causa dell’incidente, precisandone le conseguenze ed indicando gli eventuali testimoni;
• indicare il luogo dove è custodito il veicolo;
• allegare, per talune prestazioni, copia della denuncia fatta alla Pubblica Autorità e vistata dalla stessa.
•
•
ART. 7 LIQUIDAZIONE DEI DANNI E PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
La Compagnia s’impegna a formulare un’offerta, o a comunicare i motivi del rifiuto, entro 30 giorni dalla data di completamento dell’istruttoria della pratica, ossia della conclusione di tutte le attività di verifica e accertamento legate al sinistro.
Il pagamento dell’indennizzo, che per talune prestazioni prevede la presentazione della fattura o della ricevuta fiscale, viene eseguito entro il termine di 30 giorni dalla data in cui il cliente ha accettato l’offerta di risarcimento.
SEZIONE PROTEZIONE CONDUCENTE
ART. 8 DENUNCIA DELL’INFORTUNIO E ONERI RELATIVI
La denuncia del sinistro deve contenere:
• l’indicazione del luogo, giorno, ora e cause che lo hanno determinato;
• la dettagliata descrizione sulle modalità di accadimento;
• il certificato medico.
Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. L’Assicurato si impegna a:
• collaborare per consentire le indagini necessarie;
• autorizzare il proprio medico curante a fornire tutte le informazioni che si ritengono indispensabili per l’erogazione delle prestazioni.
L’Assicurato o, in caso di morte i suoi familiari o i suoi eredi, devono consentire alla Compagnia di svolgere le indagini e gli accertamenti necessari.
L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del codice civile.
ART. 9 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE E/O DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
Il Contraente o l’Assicurato o, nel caso in cui siano impossibilitati a farlo, i loro familiari, devono comunicare per iscritto all’agenzia a cui è assegnata la Polizza o alla Compagnia stessa, il verificarsi di ogni sinistro, entro tre giorni dal momento in cui l’Infortunio si è verificato o essi ne hanno avuto conoscenza, ai sensi dell’art. 1913 codice civile.
ART. 10 PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
La Compagnia provvede al pagamento dell’indennizzo entro un termine massimo di trenta giorni dalla sottoscrizione della quietanza di pagamento.
Rimborso spese di cura per Infortunio
Il rimborso viene effettuato dalla Compagnia a guarigione clinica avvenuta su presentazione dei documenti giustificativi (fattura o ricevuta del medico, ricevute del farmacista, documenti giustificativi dell’istituto di cura nel quale ha avuto luogo il ricovero e simili).
La domanda per il rimborso di queste spese con i documenti giustificativi deve essere presentata alla Compagnia, entro il 30° giorno successivo a quello in cui è terminata la cura medica e/o la degenza.
Sono comunque escluse dal rimborso le spese sostenute dall’Assicurato per visite medico legali non richieste dalla Compagnia ai fini della liquidazione del sinistro.
La Compagnia restituisce gli originali dei documenti giustificativi delle spese, previa apposizione della data di liquidazione e dell’importo liquidato.
Se l’Assicurato ha presentato a terzi l’originale delle notule, delle distinte, delle ricevute e delle fatture per ottenerne il rimborso, la Compagnia effettua il pagamento di quanto dovuto a termini del presente Contratto, previa presentazione di copia del documento giustificativo a dimostrazione delle spese sostenute, al netto di quanto a carico dei predetti terzi.
Per le spese sostenute all’estero, i rimborsi vengono eseguiti in Italia in euro, applicando il tasso ufficiale di cambio B.C.E. rilevato nel giorno dell’ultimo pagamento sostenuto.
ART. 11 CONTROVERSIE IN MERITO ALLA DETERMINAZIONE DELL’INDENNIZZO
Se tra la Compagnia e l’Assicurato insorgono eventuali controversie di natura medica in merito:
a. alle conseguenze delle lesioni subite, alla durata dell’inabilità, all’operabilità dell’er- nia, all’entità dei postumi permanenti conseguenti a Infortunio;
b. in caso di malattia, al grado di Invalidità permanente o ai miglioramenti ottenibili con adeguati trattamenti terapeutici;
la loro determinazione può essere demandata a un collegio di tre medici.
L’incarico deve essere dato per iscritto, indicando i temi controversi e mettendo a disposizione dei medici la documentazione eventualmente acquisita dalle Parti e presentata prima dell’inizio dell’arbitrato.
Ogni Parte designa il proprio consulente mentre il terzo medico viene designato di comune accordo e deve essere scelto tra i consulenti medici legali.
Se non vi è accordo sull’individuazione del terzo medico, questo deve essere scelto dal Presidente del consiglio dell’ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo dove si riunisce il collegio o da chi ne fa le veci, che coincide con il Comune sede dell’Istituto di Medicina Legale più vicino alla residenza dell’Assicurato.
Il collegio medico può, se lo ritiene opportuno, rinviare l’accertamento definitivo a un momento successivo da designarsi dal collegio stesso.
Le decisioni del collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.
Le Parti si impegnano ad accettare la soluzione proposta dal collegio medico: questa decisione deve essere accettata anche dalla Parte dissenziente, anche quando questa non l’abbia sottoscritta.
Xxxxxxxx Xxxxx sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e delle competenze per il terzo medico.
Resta fermo il diritto dell’Assicurato di rivolgersi all’Autorità giudiziaria per la risoluzione delle controversie indicate nel presente articolo.
ART. 12 DIRITTO DI SURROGAZIONE
La Compagnia rinuncia, a favore dell’Assicurato o dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione, art. 1916 codice civile, verso i terzi responsabili dell’Infortunio.
ART. 13 DENUNCIA DELL’INFORTUNIO E ONERI RELATIVI
SEZIONE INFORTUNI CONDUCENTE INFORTUNI A
La denuncia dell’Infortunio deve contenere l’indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell’evento e dev’essere corredata da certificato medico.
Il decorso delle lesioni dev’essere documentato da ulteriori certificati medici.
L’assicurato deve collaborare con la Compagnia per l’effettivo accertamento del sinistro e delle sue conseguenze, consentendo quindi le indagini mediche e cli- niche necessarie a tal fine.
ART. 14 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE E/O DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
Il Contraente o l’Assicurato o, nel caso in cui essi siano impossibilitati a farlo, i loro familiari, devono comunicare per iscritto all’Agenzia a cui è assegnata la Polizza o alla Compagnia stessa, il verificarsi di ogni sinistro, entro tre giorni dal momento in cui l’Infortunio si è verificato o essi ne hanno avuto conoscenza, ai sensi dell’art. 1913 codice civile.
ART. 15 PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
La Compagnia provvede al pagamento dell’indennizzo entro un termine massimo di trenta giorni dalla sottoscrizione della quietanza di pagamento.
ART. 16 CONTROVERSIE IN MERITO ALLA DETERMINAZIONE DELL’INDENNIZZO
Qualora tra la Compagnia e l’assicurato insorgano divergenze sulla natura o sulle con- seguenze delle lesioni subite, sulla durata dell’inabilità o sull’entità dei postumi perma- nenti conseguenti ad Infortunio, la determinazione ad essi relativa viene demandata ad un collegio di tre medici.
L’incarico ai medici deve essere dato per iscritto, indicando i temi controversi e metten- do a disposizione degli stessi la documentazione eventualmente acquisita dalle parti. Ogni parte designa il proprio consulente medico mentre il terzo viene designato di co- mune accordo e deve essere scelto tra i consulenti medici legali.
Qualora, tuttavia, non vi sia accordo sull’individuazione del terzo medico, quest’ultimo deve essere scelto dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici del luogo ove deve riunirsi il Collegio, o da chi ne fa le veci. Tale luogo coincide con il comune ove ha
sede l’Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell’assicurato. Le de- cisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale. Le parti si impegnano ad accettare la soluzione proposta dal collegio medico; tale decisione deve essere accettata anche dalla parte dissenziente ed anche qualora questa non l’abbia sottoscritta.
Xxxxxxxx parte sostiene le spese e la remunerazione conseguenti alla nomina del me- dico da essa designato e la metà delle spese e della remunerazione del terzo medico.
ART. 17 DIRITTO DI SURROGAZIONE
La Compagnia rinuncia, a favore dell’assicurato o dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all’art. 1916 del codice civile verso i terzi responsabili dell’Infortunio.
INFORTUNI B
ART. 18 DENUNCIA DELL’INFORTUNIO E ONERI RELATIVI
La denuncia dell’Infortunio deve contenere l’indicazione del luogo, giorno, ora e cau- sa dell’evento e deve essere corredata dal certificato medico. Il decorso delle lesio- ni dev’essere documentato da ulteriori certificati medici. L’Assicurato o, in caso di morte, gli eredi, devono consentire alla Compagnia le indagini e gli accertamenti necessari. L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 del codice civile.
ART. 19 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE E/O DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro il Contraente o l’assicurato deve darne avviso all’Agenzia entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell’art. 1913 del codice civile.
ART. 20 RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni avviso di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, il Contraente e la Compagnia possono recedere dall’Assicurazione con un preavviso di 30 giorni.
La relativa comunicazione deve essere data mediante lettera raccomandata ed avrà efficacia dopo 30 giorni dalla data di invio della stessa.
In caso di recesso, ed entro 15 giorni dalla data di efficacia dello stesso, la Compagnia rimborsa la parte di premio base relativa al periodo di rischio non corso.
ART. 21 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO. MANDATO AI MEDICI
Le divergenze – sul grado di Invalidità permanente, nonché sull’applicazione dei cri- xxxx di indennizzabilità di cui all’art. 13 della Sezione “Infortuni Conducente” – possono essere demandate a due medici, nominati uno dal Contraente o dall’Assicurato e uno dalla Compagnia.
Qualora si verifichi disaccordo, i due medici devono nominarne un terzo, designato dagli stessi di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei Medici.
Il Collegio Medico risiede nel comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato.
Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico.
È data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamen- to definitivo dell’Invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’indennizzo. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti tra le parti, le quali rinunciano, fin d’ora, a qualsiasi impugna- tiva, salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Le decisioni del Collegio Medico sono vincolanti per le parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo.
ART. 22 PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria do- cumentazione, compreso il certificato medico di guarigione, la Compagnia comuni- ca al Contraente ed all’Assicurato l’ammontare dell’indennizzo dovuto. Avuta notizia dell’accettazione ed entro 30 giorni dalla comunicazione, la Compagnia provvede al pagamento.
ART. 23 DIRITTO DI SURROGAZIONE
La Compagnia rinuncia, a favore dell’Assicurato o dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione che le compete ai sensi dell’art. 1916 del codice civile, verso i terzi re- sponsabili dell’Infortunio.
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