Garanzie complementari. (comuni alle garanzie previste ai punti 1.1 Incendio e altri danni materiali; 1.2 Garanzie aggiuntive se operanti) Se conseguenti agli eventi assicurati, la Società indennizza/rimborsa:
Garanzie complementari. (comuni alle garanzie previste ai punti 2.1 Proprietà del Fabbricato e 2.2 Conduzione delle Unità immobiliari, se operanti) Inoltre la Società risarcisce i danni:
Garanzie complementari. Garanzie di puro rischio eventualmente abbinate alla Garanzia Principale.
Garanzie complementari. Definizione Descrizione della prestazione Garanzia di Famiglia In caso di decesso dell’Assicurato, genitore del Beneficiario, prima della scadenza del contratto con contestuale, o nei successivi sei mesi, decesso dell’altro genitore del Beneficiario, il pagamento di una maggiorazione del capitale assicurato in caso di decesso secondo una misura prefissata.
Garanzie complementari. (Operanti solo se espressamente richiamate in polizza) GIOIELLI E VALORI IN CASSAFORTE (B2) riposti nella sola dimora abituale La Società indennizza, ad integrazione della unità tecnica B1 - “Arredamento domestico dimora abi- tuale”, i danni da furto, rapina od estorsione di gioielli e valori riposti in cassaforte nei locali costituenti la dimora abituale dell'Assicurato. L'assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto senza applicare la regola proporzionale di cui all'Art. 47 - “Assicurazione parziale”, e l'indennizzo relativo ai valori, non potrà essere superiore al 25% della somma assicurata all'unità tecnica B2 - “Gioielli e valori in cassaforte”. La garanzia furto è operante a condizione che l'autore del furto dopo essersi introdotto nei locali con- tenenti i beni stessi in uno dei modi previsti dall'Art. 29 - “Oggetto dell'assicurazione”, lettera a) abbia poi violato tali mezzi di custodia mediante rottura o scasso, uso fraudolento di chiavi, uso di xxxxxx- delli o di arnesi simili. In caso di rapina od estorsione la Società corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo indennizza- bile a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso. Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennizzo verrà determinato ai sen- si dell'Art. 2 - “Altre assicurazioni”, senza tener conto della riduzione dell'indennizzo che verrà detrat- ta successivamente dall'importo così calcolato. A parziale deroga dell'Art. 49 - “Recupero dei beni rubati”, il valore di recupero spetterà all'Assicurato fino a concorrenza della parte di danno che fosse eventualmente rimasto scoperto di assicurazione, il resto spetterà alla Società.
Garanzie complementari. Assicurazione Complementare per l’esonero dal pagamento dei premi in caso di invalidità totale e permanente ☛ Sez. 3/A SI NO
Garanzie complementari. L’assicurazione comprende i danni riconducibili: Sono esclusi i danni:
Garanzie complementari. Rimborso tassa di possesso • Ripristino Air-Bag • Collisione con autoveicoli non assicurati • Perdita delle chiavi, dei documenti di circolazione e della targa • Ricorso terzi da incendio • Bagagli trasportati La copertura assicurativa è prestata con premio dipendente dal valore commerciale del veicolo. Per la descrizione di dettaglio di tale copertura assicurativa si rinvia agli articoli da 9.1 (“Rimborso tassa di possesso”) a 9.6 (“Bagagli trasportati”) delle Condizioni di Assicurazione.
Garanzie complementari garanzia complementare infortuni facoltativa (INF): in caso di decesso dell'Assicurato durante il periodo di copertura della garanzia in seguito a infortunio derivante da qualsiasi causa ad eccezione di incidente stradale, Italiana Assicurazioni S.p.A. garantisce, ai Beneficiari designati, il pagamento di un importo pari al capitale assicurato per la garanzia base. Nel caso l’infortunio mortale sia conseguente a incidente stradale, è previsto il pagamento di un importo pari al doppio del capitale assicurato per la garanzia base; ▪ garanzia complementare SalvaVita (DDIG – DDNI - DDEX): la garanzia è riservata ad Assicurati di età non superiore a 65 anni alla scadenza contrattuale ed età in ingresso dai 18 ai 60 anni e la durata contrattuale massima prevista è di 10 anni. La sottoscrizione della garanzia è possibile solo nel caso in cui la durata della garanzia base sia minore o uguale a 20 anni. Nel caso in cui all’Assicurato, prima della scadenza contrattuale, venisse diagnosticata una malattia grave Italiana Assicurazioni S.p.A. garantirà, ai Beneficiari designati, il pagamento del capitale assicurato esonerando il Contraente dal pagamento dei premi residui e, contemporaneamente, tutte le eventuali garanzie complementari si estingueranno. Alla sottoscrizione della Proposta è possibile chiedere l’estensione delle malattie gravi includendo la garanzia di invalidità totale e permanente intesa come la perdita totale e permanente dell’attività lavorativa proficua e remunerata. L’invalidità percentuale accertata dovrà essere di grado superiore al 65%;
Garanzie complementari. La Società garantisce inoltre: