Garanzie complementari Clausole campione
Garanzie complementari. (comuni alle garanzie previste ai punti 1.1 Incendio e altri danni materiali; 1.2 Garanzie aggiuntive se operanti) Se conseguenti agli eventi assicurati, la Società indennizza/rimborsa:
a) i guasti per impedire o contenere il danno;
b) le spese di demolizione, sgombero, smaltimento e trasporto dei residui del Sinistro alla discarica più vicina, fino al raggiungimento del 20% delle Somme rispettivamente assicurate per il Fabbricato e il Contenuto per Sinistro, anche in eccedenza alle Somme assicurate;
c) le spese per traslocare e ricollocare il Contenuto, fino al raggiungimento del 5% della Somma assicurata per il Contenuto, con il massimo di euro 10.000 per Sinistro;
d) le spese per un alloggio sostitutivo, fino al raggiungimento di euro 150 giornalieri. Il danno è stabilito in relazione al tempo strettamente necessario al ripristino dell’abitazione, con il massimo di 100 giorni per ▇▇▇▇▇▇▇▇.
e) le spese per la riprogettazione del Fabbricato, e i costi e gli oneri, compresi quelli per la direzione dei lavori (escluse multe, ammende e sanzioni amministrative) che l’Assicurato/Contraente deve pagare a qualsiasi ente per la ricostruzione del Fabbricato in base alle disposizioni in vigore al momento del Sinistro, fino al raggiungimento del 5% dell’Indennizzo liquidabile con il massimo di euro 10.000 per Sinistro e per periodo assicurativo;
f) la perdita del canone di locazione, fino al raggiungimento di un importo pari al canone annuo, con il massimo di euro 10.000 per Sinistro e per periodo assicurativo.
g) le spese per rimpiazzare il combustibile in caso di spargimento conseguente a un guasto o a una rottura accidentale degli impianti di riscaldamento al servizio del Fabbricato, fino al raggiungimento di euro 2.500 per Sinistro e per periodo assicurativo;
h) le spese per il rifacimento dei documenti personali, fino al raggiungimento di euro 500 per Sinistro;
i) le spese di perizia di competenza del perito che il Contraente avrà scelto e nominato in conformità con quanto previsto al punto 7.2 Procedura per la valutazione del danno delle Norme per la liquidazione dei Sinistri e la quota delle competenze del terzo perito a carico del Contraente, fino al raggiungimento del 2% dell’Indennizzo liquidabile a termini di Polizza, con il massimo di euro 2.500 per Sinistro e per periodo assicurativo.
Garanzie complementari. (comuni alle garanzie previste ai punti 2.1 Proprietà del Fabbricato e 2.2 Conduzione delle Unità immobiliari, se operanti) Inoltre la Società risarcisce i danni:
1) causati a cose e animali di terzi da inquinamento accidentale dell'aria, dell'acqua e del suolo. Questa garanzia è prestata nell’ambito del Massimale indicato nella scheda di Polizza, fino al raggiungimento del 20% dello stesso per singolo Sinistro;
2) derivanti da interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, solo se conseguenti a un Sinistro indennizzabile a termini di Polizza.
Garanzie complementari. Definizione Descrizione della prestazione Garanzia di Famiglia In caso di decesso dell’Assicurato, genitore del Beneficiario, prima della scadenza del contratto con contestuale, o nei successivi sei mesi, decesso dell’altro genitore del Beneficiario, il pagamento di una maggiorazione del capitale assicurato in caso di decesso secondo una misura prefissata.
Garanzie complementari. (comuni alle garanzie previste ai punti 1.1 - Incendio; 1.2 - Altri danni materiali; 1.3 - Eventi eccezionali e 1. 4 - Fuoriuscita liquidi, se operanti) Se conseguenti agli eventi assicurati, la Società indennizza/rimborsa inoltre:
Garanzie complementari. Garanzie di puro rischio eventualmente abbinate alla Garanzia Principale.
Garanzie complementari c) Decesso a seguito di Infortunio
d) Decesso a seguito di Infortunio stradale
e) Decesso a seguito di Infortunio e Decesso a seguito di Infortunio stradale
f) Esonero dal pagamento dei premi in caso di Invalidità Permanente Totale a seguito di Infortunio o Malattia
1) Considerato: - un Contratto che preveda la garanzia principale A (Decesso per qualsiasi causa) e la garanzia complementare 1 (Decesso a seguito di Infortunio) - un Capitale assicurato pari a € 200.000,00 in caso di Decesso a seguito di Infortunio dell’Assicurato, la Compagnia corrisponde un Indennizzo pari a € 400.000,00
2) Considerato: - un Contratto che preveda la garanzia principale A (Decesso per qualsiasi causa) e la garanzia complementare 3 (Decesso a seguito di Infortunio e Decesso a seguito di Infortunio stradale) - un Capitale assicurato pari a € 300.000,00 in caso di Decesso a seguito di Infortunio stradale dell’Assicurato, la Compagnia corrisponde un Indennizzo pari a € 900.000,00
3) Considerato: - un Contratto che preveda la garanzia principale A (Decesso per qualsiasi causa) e la garanzia complementare 3 (Decesso a seguito di Infortunio e Decesso a seguito di Infortunio stradale) - un Capitale assicurato pari a € 800.000,00 - il limite massimo di € 1.000.000,00 per il capitale aggiuntivo in caso di Decesso a seguito di Infortunio stradale in caso di Decesso a seguito di Infortunio stradale dell’Assicurato, la Compagnia corrisponde un Indennizzo pari a € 1.800.000,00
Garanzie complementari. L’assicurazione comprende i danni riconducibili:
1. alla proprietà dei locali, adibiti a dimora abituale e saltuaria della famiglia, degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, inclusi ascensori e montacarichi, delle antenne radiotelericetrasmittenti, dei pannelli solari, delle tettoie, dei cancelli anche automatici, delle recinzioni, dei cortili, dei giardini anche con piante di alto fusto, degli orti, dei parchi, delle strade private, dei viali, dei campi da tennis, delle piscine e delle attrezzature sportive e da gioco nei limiti dei massimali indicati. L’assicurazione è valida a condizione che i locali siano in buono stato di conservazione e manutenzione. Limitatamente ai danni da spargimento di acqua conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture o da rigurgito di fogne, il risarcimento viene corrisposto con una franchigia di € 100,00 per ciascun sinistro. Nel caso in cui i locali assicurati facciamo parte di un condominio, l’assicurazione comprende tanto la responsabilità per i danni di cui l’Assicurato, quale condomino debba rispondere in proprio, quanto la quota di cui debba rispondere per i danni a carico della proprietà comune, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini.
a) da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, soprelevazioni o demolizioni, salvo la committenza di lavori affidati a terzi rientranti nel campo di applicazione del Decreto Legislativo 81 del 09/04/2008 e successive modifiche e/o integrazioni, purché effettuati in conformità agli obblighi previsti dalla Legge;
b) da spargimento di acqua, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, o rigurgiti di fogne, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio e in genere da insalubrità dei locali;
c) dall’esercizio, nei locali, da parte dell’Assicurato o di Terzi, di industrie, commerci, arti e professioni.
2. alla committenza di lavori di ordinaria manutenzione dei locali, esclusi comunque i danni subiti dalle persone che partecipano ai lavori;
3. alla proprietà e l’uso di velocipedi, di veicoli non a motore e di veicoli anche a motore per uso di bambini o di invalidi non soggetti all’assicurazione obbligatoria di cui al Codice delle Assicurazioni Private, D. Lgs. 07/09/2005 n.209 e successivi aggiornamenti e/o modifiche;
4. all’azione di rivalsa esperita da imprese esercenti l’assicurazione obbligatoria dei veicoli e dei natanti a motore, in conseguenza di fatti...
Garanzie complementari. Assicurazione Complementare per l’esonero dal pagamento dei premi in caso di invalidità totale e permanente ☛ Sez. 3/A SI NO S E G U E P R O P O S TA N .
Garanzie complementari. Ad integrazione di quanto previsto dall'art.1 che precede si dà atto che la presente assicurazione comprende altresì:
A) Cedimento del Bacino di carenaggio, cioè le perdite ed i danni alla nave assicurata causati, in qualsiasi modo, da cedimento delle fondamenta o delle pareti del bacino o da altro fatto comunque connesso alla costruzione e struttura del bacino stesso; da cedimento ed avaria delle barche-porta e dei meccanismi ad esse relativi, da cedimento o rottura di puntelli taccate od impalcature, elevatori, argani, pompe di esaurimento ed altri apparecchi ed in genere gru, attrezzi, macchinari, materiali e mezzi di qualsiasi natura adoperati nel o dal bacino stesso. L’Assicuratore risponderà dei danni di cui sopra anche quando l'azione di rivalsa verso Amministrazione del bacino sia impedita da disposizioni del regolamento del bacino stesso o da domande o dichiarazioni che l'Assicurato abbia diretto o rilasciato all'Amministrazione del bacino agli effetti della immissione in esso della nave e/o dei lavori da eseguire;
Garanzie complementari. Alla sottoscrizione del Contratto, alla Garanzia Base è possibile abbinare le seguenti garanzie complementari: • Liquidazione del Capitale Assicurato in caso di invalidità totale e permanente: la Compagnia liquiderà un importo pari al Capitale Assicurato previsto dalla Garanzia Principale nel caso in cui l’Assicurato venga colpito da invalidità totale e permanente. • Liquidazione di un capitale aggiuntivo in caso di decesso o invalidità causati da infortunio:
