Garanzie complementari. (comuni alle garanzie previste ai punti 1.1 Incendio e altri danni materiali; 1.2 Garanzie aggiuntive se operanti) Se conseguenti agli eventi assicurati, la Società indennizza/rimborsa:
a) i guasti per impedire o contenere il danno;
b) le spese di demolizione, sgombero, smaltimento e trasporto dei residui del Sinistro alla discarica più vicina, fino al raggiungimento del 20% delle Somme rispettivamente assicurate per il Fabbricato e il Contenuto per Sinistro, anche in eccedenza alle Somme assicurate;
c) le spese per traslocare e ricollocare il Contenuto, fino al raggiungimento del 5% della Somma assicurata per il Contenuto, con il massimo di euro 10.000 per Sinistro;
d) le spese per un alloggio sostitutivo, fino al raggiungimento di euro 150 giornalieri. Il danno è stabilito in relazione al tempo strettamente necessario al ripristino dell’abitazione, con il massimo di 100 giorni per Xxxxxxxx.
e) le spese per la riprogettazione del Fabbricato, e i costi e gli oneri, compresi quelli per la direzione dei lavori (escluse multe, ammende e sanzioni amministrative) che l’Assicurato/Contraente deve pagare a qualsiasi ente per la ricostruzione del Fabbricato in base alle disposizioni in vigore al momento del Sinistro, fino al raggiungimento del 5% dell’Indennizzo liquidabile con il massimo di euro 10.000 per Sinistro e per periodo assicurativo;
f) la perdita del canone di locazione, fino al raggiungimento di un importo pari al canone annuo, con il massimo di euro 10.000 per Sinistro e per periodo assicurativo.
g) le spese per rimpiazzare il combustibile in caso di spargimento conseguente a un guasto o a una rottura accidentale degli impianti di riscaldamento al servizio del Fabbricato, fino al raggiungimento di euro 2.500 per Sinistro e per periodo assicurativo;
h) le spese per il rifacimento dei documenti personali, fino al raggiungimento di euro 500 per Sinistro;
i) le spese di perizia di competenza del perito che il Contraente avrà scelto e nominato in conformità con quanto previsto al punto 7.2 Procedura per la valutazione del danno delle Norme per la liquidazione dei Sinistri e la quota delle competenze del terzo perito a carico del Contraente, fino al raggiungimento del 2% dell’Indennizzo liquidabile a termini di Polizza, con il massimo di euro 2.500 per Sinistro e per periodo assicurativo.
Garanzie complementari. (comuni alle garanzie previste ai punti 2.1 Proprietà del Fabbricato e 2.2 Conduzione delle Unità immobiliari, se operanti) Inoltre la Società risarcisce i danni:
1) causati a cose e animali di terzi da inquinamento accidentale dell'aria, dell'acqua e del suolo. Questa garanzia è prestata nell’ambito del Massimale indicato nella scheda di Polizza, fino al raggiungimento del 20% dello stesso per singolo Sinistro;
2) derivanti da interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, solo se conseguenti a un Sinistro indennizzabile a termini di Polizza.
Garanzie complementari. Definizione Descrizione della prestazione Garanzia di Famiglia In caso di decesso dell’Assicurato, genitore del Beneficiario, prima della scadenza del contratto con contestuale, o nei successivi sei mesi, decesso dell’altro genitore del Beneficiario, il pagamento di una maggiorazione del capitale assicurato in caso di decesso secondo una misura prefissata.
Garanzie complementari. (comuni alle garanzie previste ai punti 1.1 - Incendio; 1.2 - Altri danni materiali; 1.3 - Eventi eccezionali e 1. 4 - Fuoriuscita liquidi, se operanti) Se conseguenti agli eventi assicurati, la Società indennizza/rimborsa inoltre:
Garanzie complementari. Garanzie di puro rischio eventualmente abbinate alla Garanzia Principale.
Garanzie complementari. Assicurazione Complementare per l’esonero dal pagamento dei premi in caso di invalidità totale e permanente ☛ Sez. 3/A SI NO S E G U E P R O P O S TA N .
Garanzie complementari. Garanzia complementare Xxxxxxxx Xxxxxxx (XX0) compresa nella garanzia base Nel caso in cui, durante il periodo di copertura della garanzia, all'Assicurato venga diagnosticata una malattia terminale che comporti un'aspettativa di vita al massimo di 6 mesi, la Società garantisce all'Assicurato il pagamento immediato del capitale previsto per la garanzia base, in vigore al momento del riconoscimento dello stato di malattia terminale. La durata di questa estensione di garanzia è pari a quella della temporanea di base stessa diminuita di 1 anno. L’assicurazione prevista dalla garanzia base per il caso di morte, e le eventuali altre garanzie complementari, si estingueranno una volta accertato lo stato di malattia terminale. • Garanzia complementare facoltativa infortuni (N01) Garanzia facoltativa alternativa alla complementare infortuni N02. In caso di decesso dell'Assicurato a seguito di infortunio, Reale Mutua liquiderà ai Beneficiari designati un importo aggiuntivo pari al capitale assicurato per la garanzia base. L’importo aggiuntivo della prestazione complementare non può comunque superare 500.000,00 euro. Tale limite troverà applicazione anche nel caso in cui ulteriori capitali per la garanzia infortuni siano previsti da altre polizze vita sottoscritte con Reale Mutua. • Garanzia complementare facoltativa infortuni (N02) Garanzia facoltativa alternativa alla complementare infortuni N01. In caso di decesso dell'Assicurato a seguito di infortunio derivante da qualsiasi causa ad eccezione dell’incidente stradale, Reale Mutua liquiderà ai Beneficiari designati un importo aggiuntivo pari al capitale assicurato per la garanzia base. L’importo aggiuntivo della prestazione complementare non può comunque superare 500.000,00 euro. Tale limite troverà applicazione anche nel caso in cui ulteriori capitali per la garanzia infortuni siano previsti da altre polizze vita sottoscritte con Reale Mutua. Nel caso in cui l’infortunio mortale sia conseguente a incidente stradale, Reale Mutua liquiderà ai Beneficiari designati un importo aggiuntivo pari al doppio del capitale assicurato per la garanzia base. L’importo aggiuntivo della prestazione complementare non può comunque superare 1.000.000,00 euro. Tale limite troverà applicazione anche nel caso in cui ulteriori capitali per la garanzia infortuni siano previsti da altre polizze vita sottoscritte con Reale Mutua. • Garanzia complementare facoltativa Invalidità Permanente (J16) Sottoscrivibile esclusivamente nel caso in cui ...
Garanzie complementari. Premessa Le seguenti garanzie saranno operanti solo se:
1) è sottoscritta la garanzia base di cui all’art. 3.1; I N C E N D I O
2) sono espressamente richiamate sul simplo di polizza e corrisposti i rispettivi premi.
Garanzie complementari c) Decesso a seguito di Infortunio
d) Decesso a seguito di Infortunio stradale
e) Decesso a seguito di Infortunio e Decesso a seguito di Infortunio stradale
f) Esonero dal pagamento dei premi in caso di Invalidità Permanente Totale a seguito di Infortunio o Malattia
1) Considerato: - un Contratto che preveda la garanzia principale A (Decesso per qualsiasi causa) e la garanzia complementare 1 (Decesso a seguito di Infortunio) - un Capitale assicurato pari a € 200.000,00 in caso di Decesso a seguito di Infortunio dell’Assicurato, la Compagnia corrisponde un Indennizzo pari a € 400.000,00
2) Considerato: - un Contratto che preveda la garanzia principale A (Decesso per qualsiasi causa) e la garanzia complementare 3 (Decesso a seguito di Infortunio e Decesso a seguito di Infortunio stradale) - un Capitale assicurato pari a € 300.000,00 in caso di Decesso a seguito di Infortunio stradale dell’Assicurato, la Compagnia corrisponde un Indennizzo pari a € 900.000,00
3) Considerato: - un Contratto che preveda la garanzia principale A (Decesso per qualsiasi causa) e la garanzia complementare 3 (Decesso a seguito di Infortunio e Decesso a seguito di Infortunio stradale) - un Capitale assicurato pari a € 800.000,00 - il limite massimo di € 1.000.000,00 per il capitale aggiuntivo in caso di Decesso a seguito di Infortunio stradale in caso di Decesso a seguito di Infortunio stradale dell’Assicurato, la Compagnia corrisponde un Indennizzo pari a € 1.800.000,00
Garanzie complementari. Si considerano richiamate, e quindi operative, le Garanzie Complementari di seguito elencate: