CIRCOLAZIONE DI VEICOLI IN AMBITO AEROPORTUALE. A parziale deroga di quanto previsto dalla lettera f) dell’art. 4 delle Condizioni Generali, vale quanto segue. Nel caso di circolazione soggetta all’obbligo dell’Assicurazione della responsabilità civile auto, l’Assicurazione opererà soltanto ad esaurimento del Massimale della polizza RC Auto, ove questa esista e sia operante. Qualora invece la polizza RC Auto non esista o non sia operante la garanzia opererà in eccedenza del Massimale minimo previsto dalla legge per l’Assicurazione obbligatoria RC Auto al tempo del Sinistro. Nel caso di circolazione non soggetta all’obbligo dell’Assicurazione della responsabilità civile auto, l’Assicurazione opererà ad esaurimento del Massimale della polizza RC Auto, ove questa esista e sia operante. Qualora invece la polizza RC Auto non esista o non sia operante la garanzia opererà in eccedenza alle franchigie assolute indicate in polizza. Numero, tipo, marca e modello dei mezzi/veicoli utilizzati dall’Assicurato all’interno dell’aeroporto suindicato come da elenco in nostre mani.