CIRCOLAZIONE DI VEICOLI IN AMBITO AEROPORTUALE Clausole campione

CIRCOLAZIONE DI VEICOLI IN AMBITO AEROPORTUALE. A parziale deroga di quanto previsto dalla lettera f) dell’art. 4 delle Condizioni Generali, vale quanto segue. Nel caso di circolazione soggetta all’obbligo dell’Assicurazione della responsabilità civile auto, l’Assicurazione opererà soltanto ad esaurimento del Massimale della polizza RC Auto, ove questa esista e sia operante. Qualora invece la polizza RC Auto non esista o non sia operante la garanzia opererà in eccedenza del Massimale minimo previsto dalla legge per l’Assicurazione obbligatoria RC Auto al tempo del Sinistro. Nel caso di circolazione non soggetta all’obbligo dell’Assicurazione della responsabilità civile auto, l’Assicurazione opererà ad esaurimento del Massimale della polizza RC Auto, ove questa esista e sia operante. Qualora invece la polizza RC Auto non esista o non sia operante la garanzia opererà in eccedenza alle franchigie assolute indicate in polizza. Numero, tipo, marca e modello dei mezzi/veicoli utilizzati dall’Assicurato all’interno dell’aeroporto suindicato come da elenco in nostre mani.

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  • VISTO il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e s.m.i.;