INIZIO E TERMINE DELL'ASSICURAZIONE Clausole campione

INIZIO E TERMINE DELL'ASSICURAZIONE. Ai fini della presente sezione l'assicurazione vale per i sinistri con danni a persone e cose e/o aeromobili verificatisi durante il periodo di vigenza della stessa e per i "grounding" che abbiano inizio nello stesso periodo. In caso di aeromobile disperso il sinistro s'intende avvenuto nel momento immediatamente successivo a quello delle ultime notizie.
INIZIO E TERMINE DELL'ASSICURAZIONE. (Polizza Claims Made) Art. 4 Applicazione di Franchigie e Scoperti
INIZIO E TERMINE DELL'ASSICURAZIONE. Fermo quanto previsto dall’art. 11 delle Condizioni Generali, l’Assicurazione inizia dalle ore 00.00 del 8 ottobre 2023 e termina alle ore 24.00 del 7 ottobre 2024.
INIZIO E TERMINE DELL'ASSICURAZIONE. 3.1 L’ASSICURAZIONE VALE PER I SINISTRI VERIFICATISI DURANTE IL PERIODO DI ASSICURAZIONE, A CONDIZIONE CHE: * L’EVENTO DI INQUINAMENTO DA CUI CONSEGUONO SI SIA VERIFICATO NEL MEDESIMO PERIODO DI ASSICURAZIONE O SUCCESSIVAMENTE ALLA DATA DI RETROATTIVITÀ, OVE CONCESSA, E * LA MANIFESTAZIONE DELL’EVENTO DI INQUINAMENTO, O IL RICEVIMENTO DI UNA RICHIESTA DI RISARCIMENTO DA PARTE DELL’ASSICURATO, SIA AVVENUTA PER LA PRIMA VOLTA DURANTE IL PERIODO DI ASSICURAZIONE.
INIZIO E TERMINE DELL'ASSICURAZIONE. ART. 5 LIMITI DI RISARCIMENTO;
INIZIO E TERMINE DELL'ASSICURAZIONE. A parziale deroga di quanto previsto nelle “Definizioni“, si intende per:
INIZIO E TERMINE DELL'ASSICURAZIONE. L’assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute all’assicurato durante il periodo di validità del contratto e denunciate nei modi e nei termini previsti dalle Condizioni Generali di Assicurazione indipendentemente dalla data in cui si è verificato l’atto o il fatto che ha originato il danno. Agli effetti di quanto disposto dall’art. 1892 del Codice Civile, l’Assicurato dichiara e la Società ne prende atto, di non essere a conoscenza di circostanze o situazioni che possano determinare, durante il periodo di validità del contratto, richieste di risarcimento occasionate da fatti già verificatisi prima della data di effetto della presente polizza. La garanzia sarà tuttavia operante per le denunce di sinistro pervenute alla Società entro 10 anni dalla cessazione del contratto, limitatamente ai casi di cancellazione dal ruolo professionale dell’Assicurato per limiti di età, malattia, morte o volontaria cessazione di attività. Per tali danni il limite di risarcimento, indipendentemente dal numero dei sinistri, non potrà superare il massimale per sinistro indicato in polizza. Fermo restando l’obbligo di iscrizione descritto all’art. 1) delle presenti condizioni particolari - pena la nullità del contratto – ai fini dell’operatività del presente punto anche per richieste di risarcimento relative a fatti precedenti a tale iscrizione, verrà considerata alla stregua della predetta iscrizione l’attività esercitata con i codici I.V.A. 7412 A/B/C/D o precedenti classificazioni. Qualora il sinistro si realizzi attraverso più atti successivi, esso si considererà avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto. Peraltro nell'eventualità che la presente polizza sostituisca, senza soluzione di continuità, altra in corso con la Società per il medesimo rischio e con la medesima disciplina della validità temporale della garanzia, l’assicurazione è operante per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all’Assicurato durante il periodo di efficacia dell’assicurazione anche se originate da fatti posti in essere durante il periodo di efficacia della polizza sostituita.

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