RC AUTO Clausole campione

RC AUTO. SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE AUTO
RC AUTO. Esempio standard per Fiat Grande Punto 1.4 (Attestato di rischio prima classe senza sinistri negli ultimi 5 anni). Responsabilità Civile + Formula Assistenza TOP (prevede anche l’auto sostitutiva in caso di incidente o guasto). Costo Annuo 750,00 € (Possibilità di ulteriori sconti con l’istallazione del satellitare gratuito).
RC AUTO. Il servizio oggetto della gara, oltre a dover essere svolto con continuità, non comporterà alcun onere diretto a carico del Comune di Montegiorgio in quanto le prestazioni del broker saranno remunerate, come da consolidata consuetudine di mercato, tramite provvigione corrisposta dalle Compagnie Assicurative con le quali saranno conclusi i contratti assicurativi del Comune, calcolata sui premi relativi alle polizze concluse per il tramite del Broker. L'importo posto a base di gara può essere, presuntivamente, stimato in euro 20.000,00 per l'intera durata contrattuale. Tale stima è stata effettuata tenendo conto dell'ultimo contratto di brokeraggio assicurativo avuto con la società AON SpA e, necessariamente, delle provvigioni che le compagnie assicurative hanno erogato al broker incaricato dal Comune di Montegiorgio.
RC AUTO. Assicurazione contro la responsabilità civile per danni a terzi derivanti da circolazione di autoveicoli, resa obbligatoria con legge n. 990/1969.
RC AUTO. (Rami ministeriali 10 e 12) 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Anno n 431.462.321 528.635.631 603.168.531 691.149.662 754.655.457 740.367.312 705.886.000 715.154.000 689.407.000 777.635.111 Anno n + 1 200.288.700 234.804.555 276.102.998 340.795.301 352.373.334 336.655.274 309.741.342 332.595.463 308.331.052 Anno n + 2 284.038.573 326.770.549 385.592.890 469.776.067 509.230.587 469.201.945 441.476.364 460.963.982 Anno n + 3 327.764.554 372.493.477 449.214.520 561.899.340 584.810.286 536.625.061 508.112.077 Anno n + 4 357.662.181 408.131.683 498.226.512 617.093.793 638.808.360 580.295.845 Anno n + 5 384.726.956 443.554.239 534.787.258 654.806.475 673.920.204 Anno n + 6 411.465.114 469.410.683 562.139.840 683.972.382 Anno n + 7 425.296.854 486.976.637 579.279.009 Anno n + 8 437.286.418 499.421.536 Anno n + 9 446.602.120 Anno n + 1 224.540.229 280.026.427 328.783.123 371.830.588 423.999.226 373.102.462 382.025.375 348.486.427 314.610.410 Anno n + 2 143.815.680 179.964.395 217.260.953 281.171.706 298.210.705 258.008.235 269.023.612 246.111.687 Anno n + 3 105.135.786 134.956.543 177.325.612 211.226.279 225.156.783 207.178.255 208.919.038 Anno n + 4 84.304.420 119.559.178 134.493.856 164.537.227 185.886.937 161.463.206 Anno n + 5 79.682.113 85.745.200 104.563.278 142.733.317 152.377.661 Anno n + 6 51.417.302 68.737.375 82.873.131 105.566.961 Anno n + 7 41.015.553 54.544.581 62.049.184 Anno n + 8 36.005.264 40.899.983 Anno n + 9 22.535.413 Anno n + 1 424.828.929 514.830.981 604.886.121 712.625.889 776.372.560 709.757.736 691.766.717 681.081.890 622.941.462 Anno n + 2 427.854.252 506.734.944 602.853.843 750.947.772 807.441.292 727.210.180 710.499.976 707.075.669 Anno n + 3 432.900.340 507.450.019 626.540.133 773.125.619 809.967.069 743.803.316 717.031.115 Anno n + 4 441.966.601 527.690.861 632.720.368 781.631.020 824.695.297 741.759.051 Anno n + 5 464.409.069 529.299.439 639.350.536 797.539.792 826.297.865 Anno n + 6 462.882.416 538.148.058 645.012.971 789.539.343 Anno n + 7 466.312.407 541.521.218 641.328.193 Anno n + 8 473.291.682 540.321.519 Anno n + 9 469.137.533 (Sufficienza) / insufficienza cumulata 37.675.213 11.685.888 38.159.663 98.389.681 71.642.409 1.391.739 11.145.115 (8.078.331) (66.465.538) NOTE - Importi in Euro L’analisi è effettuata: - a partire dall’anno 1995, in quanto la modulistica di vigilanza per anno di accadimento è disponibile solo da tale anno; - al lordo della riassicurazione, conformemente alla modulistica di vigilanza in...

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  • Valuta Gli importi relativi ai premi assicurativi ed alle prestazioni assicurate verranno calcolati, e conseguentemente corrisposti, nella moneta nazionale vigente al momento del pagamento.

  • NUOVI PREZZI Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

  • Prevenzione Le parti considerano inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale e riconoscono il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale. Le aziende adotteranno, d'intesa con le R.S.A./R.S.U., le iniziative utili a prevenire le problematiche di cui sopra. Le parti concordano che le iniziative e gli interventi di cui sopra saranno portate a conoscenza di tutti i lavoratori/lavoratrici, anche, ad esempio, mediante affissione in ogni singola unità produttiva ed in luogo accessibile a tutti. Le parti affidano ad una apposita Commissione paritetica che avrà sede presso l'Ente bilaterale territoriale il compito di ricevere notizie, segnalazioni o denuncie di molestie sessuali. Tale Commissione, in caso di necessità, potrà avvalersi di professionalità esterne. Ogni lavoratrice/lavoratore potrà ricevere assistenza e consulenza dalla Commissione. La Commissione avrà anche il compito di diffondere il codice di condotta e di individuare eventuali specifici percorsi formativi rivolti alle imprese e ai lavoratori. Confcommercio, FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS, chiedono al Governo che tali programmi di formazione siano considerati azioni positive anche ai fini dell'ammissione ai finanziamenti di cui all'art. 2 della legge 10 aprile 1991, n. 125, ed a tale scopo verrà redatto un avviso comune.

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • PASSAGGI DI QUALIFICA (1) Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti al livello superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta; l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo non superiore a tre mesi.

  • PERSONALE DELL’APPALTATORE Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori anche in relazione a quanto indicato dal programma dei lavori integrato. Dovrà pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro. L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, prima della stipula del contratto, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi. Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare: - i regolamenti in vigore in cantiere; - le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere; - le indicazioni contenute nei Piani di Sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione. Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore devono essere formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Appaltatore medesimo. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

  • Consenso al trattamento dei dati Ai sensi dell'art. 23, del Codice della Privacy, acconsento al trattamento dei miei dati personali, sensibili e giudiziari, secondo le finalità e con le modalità sopra indicate. Acconsento inoltre alla diffusione degli stessi dati quando tale diffusione sia necessaria per l’espletamento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento, da una normativa comunitaria e comunque liberamente nell’ambito del nostro rapporto associativo.(v. informativa sul retro del presente modulo di iscrizione). Dichiaro inoltre di essere stato informato per iscritto e verbalmente dei diritti a me spettanti di cui al Titolo II articoli dal 7 al 10 del nuovo Codice della Privacy. (timbro e firma) DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO NEL SETTORE SICUREZZA SUSSIDIARIA NON ARMATA E INVESTIGAZIONI Dichiarazione delle Parti Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero significative modifiche legislative sull’istituto dell’apprendistato a seguito della conclusione della trattativa sulla riforma del mercato del lavoro, si incontreranno per operare le opportune armonizzazioni. Profili Professionali Ore Formazione Livello Finale Durata Approfondite conoscenze Tecnico- scientifiche e capacità di divulgazione delle proprie competenze 110 II 36 mesi Particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza Tecnico-pratica 90 III 36 mesi Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità Tecnico-pratiche 70 IV 36 mesi Normali conoscenze ed adeguate capacità Tecnico-pratiche 50 V 36 mesi Semplici conoscenze pratiche 30 VI 36 mesi Xxxx.xx Sig.ra/ Egr. Sig. Via Facendo seguito alle intese intercose, siamo lieti di comunicarLe la Sua assunzione con contratto di Apprendistato professionalizzante ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 167 del 14 Settembre 2011, nonché dell’accordo in materia di apprendistato del 24/04/2012 di cui al CCNL presso la nostra società alle condizioni sotto descritte. Il presente rapporto di lavoro è disciplinato, oltre che dalle norme del codice civile e dal D.Lgs. n. 167/2011, anche dalle norme previste dal contratto collettivo nazionale per i dipendenti di Agenzie di Sicurezza Sussidiaria non armata e degli Istituti Investigativi, nonché dalla contrattazione territoriale e aziendale applicabile ai rapporti di lavoro alle dipendenze della Società; Il periodo di prova è pari a n……. giorni di effettiva prestazione lavorativa (60 o 45 secondo l’inquadramento) Durante il predetto periodo, e fino alla sua scadenza, ciascuna delle parti potrà risolvere il presente contratto mediante una comunicazione scritta, senza obbligo di preavviso.