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Estensioni Clausole campione

Estensioni. L'operatività della prestazione viene estesa anche ai seguenti casi, nei termini di seguito specificati: SMALL MEDIUM LARGE AUTOPIU'SICURA NON OPERATIVA ⚫ 2 giorni continuativi per indisponibilità dei pezzi di ricambio ⚫ 2 giorni continuativi nei giorni festivi anche infrasettimanali quando le officine sono chiuse ⚫ 10 giorni continuativi a seguito di atti vandalici e atti dolosi in genere ⚫ 40 giorni continuativi a seguito di furto rapina toale e incendio totale del veicolo così come riscontrabile da copia della denuncia rilasciata all'Assicurato dall'autorità competente ⚫ 20 giorni continuativi a seguito di atti vandalici e atti dolosi in genere ⚫ 60 giorni continuativi a seguito di furto rapina totale e incendio totale del veicolo così come riscontrabile da copia della denuncia rilasciata all'Assicurato dall'autorità competente AUTOPIU'SICURA CONNECT VERA SMART AUTOPIU'SICURA CONNECT VERA BOX + VERA CONNECT SMALL MEDIUM LARGE FORMULA AUTO NON OPERATIVA In caso di erogazione dell'auto sostitutiva a seguito di furto o rapina totale, qualora il veicolo rubato venga ritrovato durante il periodo di erogazione della prestazione, l'Assicurato deve darne immediato avviso alla Struttura Organizzativa e riconsegnare il veicolo assegnato entro le 24 ore immediatamente successive al momento del ritrovamento. La prestazione opera anche nel caso di demolizione necessaria e conseguente al ritrovamento del veicolo in caso di furto o rapina totale, incendio totale del veicolo.
Estensioni. La garanzia è prestata anche in caso di:
Estensioni. La garanzia è prestata anche in caso di: • asfissia per involontaria aspirazione di gas e vapori; • annegamento a seguito di incidente occorso al veicolo identificato in Polizza; • infortuni derivanti da effetti della temperatura esterna e degli eventi atmosferici, compresa l’azione del fulmine; • infortuni derivanti da caduta di rocce, pietre, alberi e simili, nonché da valanghe, slavine e frane; • infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza dovuti anche a colpa grave; • infortuni sofferti in caso di malore o incoscienza.
Estensioni. Le seguenti estensioni sono operanti solo se specificatamente richiamate nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA e solo se il fatturato, e le eventuali altre informazioni, per tali attività sono dichiarate nel QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA e sempreché il fatturato per tali attività rientri nel fatturato totale. Ove non diversamente indicato ogni estensione è prestata con il LIMITE DI INDENNIZZO, FRANCHIGIA O SCOPERTO indicati nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA.
Estensioni. Sono altresì indennizzabili: gli infortuni cagionati con colpa grave dell'Assicurato, imperizia e negligenza, nonché quelli cagionati da tumulti popolari, sommosse, atti terroristici e violenti in genere ai quali l’Assicurato non abbia partecipato attivamente; gli infortuni determinati dalle seguenti calamità naturali: terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni ed inondazioni, a parziale deroga dell'Art. 1912 del Codice Civile. Resta convenuto che la presente estensione è operante per i casi di morte e invalidità permanente e che la Società corrisponderà un importo massimo pari al 50% dell'indennizzo dovuto a termini di polizza nei limiti fissati all’art. 6 Condizioni Speciali Scuole; Servizio militare di leva: abrogato. Gli infortuni che l’Assicurato subisca, in qualità di passeggero, durante i viaggi aerei su aeromobili da chiunque eserciti, esclusi: il lavoro aereo e attività pericolose del volo i viaggi aerei su aeromobili eserciti da aeroclub; i viaggi aerei comunque effettuati, con alianti, motoalianti, aerostati, dirigibili. La copertura inizia dal momento in cui l’Assicurato sale a bordo dell’aeromobile e cessa al momento in cui ne è disceso. Gli infortuni derivanti da guerra, insurrezione, occupazione e invasione militare che l’Assicurato subisca fuori del territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, per un massimo di quattordici giorni dall'insorgere di tali eventi, se ed in quanto l’Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio di tali eventi mentre si trovi nello Stato estero; danno estetico -vedi Cond. Spec. Scuole, art. 3/f - Gli infortuni derivanti dalla pratica dell'attività sportiva, comprese le relative prove ed allenamenti, degli sports autorizzati nei piani programmati scolastici nonché quelli avvenuti nei conviti al di fuori delle attività scolastiche, ma a quesiti ultimi si attribuiscono le prestazioni previste per gli stages, come indicato nelle Condizioni Speciali Scuole articolo 4.
Estensioni. Le Estensioni consentono al Cliente di configurare il Servizio Cloud per soddisfare le esigenze aziendali del Cliente creando estensioni del software per l'Applicazione del Servizio Cloud. Le Estensioni sono contenuti (come definito nell'accordo IBM di base del Cliente per i Servizi Cloud) forniti dal Cliente durante l'uso del Servizio Cloud e non fanno parte del Servizio Cloud. Il Cliente è responsabile dello sviluppo, gestione, manutenzione e supporto di tutte le Estensioni. Il Cliente può sottoscrivere separatamente un contratto con IBM o un fornitore terzo specificamente autorizzato per iscritto da IBM a creare le Estensioni. a. Le Estensioni create dal Cliente sono soggette ad ulteriori termini e condizioni riportati di seguito: (1) IBM avrà il diritto di revisionare, approvare o rifiutare i documenti della progettazione, i piani di test, i risultati del test e il codice ad oggetti affinché le Estensioni siano conformi alle condizioni dell'Accordo. (2) IBM può richiedere al Cliente di eseguire i test delle prestazioni specificati da IBM. Il Cliente dovrà fornire a IBM tali documenti della progettazione, i piani e i risultati del test e il codice ad oggetti, con ragionevole anticipo per la revisione del Servizio Cloud da attivare e dovrà collaborare con IBM per risolvere i problemi identificati da IBM. (3) Il Cliente si impegna a mettere in atto e mantenere un programma per evitare che malware, inclusi virus, Trojan horses, denial-of-service e altre tecnologie distruttive e nascoste vengano inclusi nelle estensioni. (4) IBM può monitorare ed eseguire la scansione delle Estensioni per le vulnerabilità della sicurezza e/o i malware. IBM può rimuovere le Estensioni da qualsiasi ambiente di Servizi Cloud o sospenderle fino a quando il problema della vulnerabilità della sicurezza o del malware non viene risolto. (5) Le Estensioni non includeranno o aggiungeranno eventuali pacchetti di prodotti software o commerciali di terzi che funzionano indipendentemente dal Servizio Cloud e l'aggiunta di tali pacchetti software o commerciali di terzi è vietata. (6) Il Cliente è responsabile di istruire e mantenere il personale con un adeguato livello di conoscenze e di competenze per lavorare con il Servizio Cloud e le Estensioni nel periodo di durata dell'abbonamento a spese del Cliente. Qualora IBM determini che il Cliente non è in grado di svolgere le attività richieste con ragionevole assistenza, IBM, a sua unica discrezione, potrà richiedere al Cliente di impegnars...
EstensioniIl Contratto di Assicurazione prevede alcune garanzie soggette ad espressa pattuizione – vedi titolazione articoli delle Condizioni di Assicurazione sub: “Condizioni Particolari di Assicurazione soggette a pattuizione espressaEstensione alla Legge Merloni”, “Condizioni Particolari di Assicurazione soggette a pattuizione espressa – Estensione ad Interruzione o Sospensione di Attività”, “Condizioni Particolari di Assicurazione soggette a pattuizione espressa – Estensione effettuazione opere ad alto rischio”, “Condizioni Particolari di Assicurazione soggette a pattuizione espressa – Incarichi professionali in regime di “General Contractor”.
Estensioni. La garanzia è prestata anche in caso di: a) asfissia per involontaria aspirazione di gas e vapori; b) annegamento a seguito di Incidente al Veicolo; c) Infortuni derivanti da effetti della temperatura esterna e degli eventi atmosferici, compresa l’azione del fulmine; d) Infortuni derivanti da caduta di rocce, pietre, alberi e simili, nonché da valanghe, slavine e frane; e) Infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza dovuti anche a colpa grave; f) Infortuni sofferti in caso di malore o incoscienza; g) Infortuni derivanti da Attacco Cyber.
Estensioni. (sono operanti salvo le implicazioni di legge a carico del contraente) a) nel caso di impiego dei veicoli nei servizi di linea, di noleggio con conducente o comunque effettuati al di fuori delle linee concesse (come a titolo esemplificativo e non limitativo: servizi speciali, riservati, fuori linea), nonché presi o dati in locazione ai sensi dell'art.87 -V comma del D.Legislativo 30/4/92 n.285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche e integrazioni,anche se guidati da persone non dipendenti del Contraente; b) nel caso di impiego saltuario in servizi extraurbani di autobus assicurati per il servizio urbano e viceversa; c) nel caso di impiego degli autoveicoli (muniti di certificato e contrassegno) per esperimenti di prova e/o svolgimento di esercitazioni di guida per l'abilitazione del personale dipendente, nonchè per il traino di emergenza di altri veicoli aziendali in avaria, in quest'ultimo caso la garanzia riguarda anche i veicoli trainati; d) nel caso di sovraccarico e sovranumero di passeggeri, di sovrappeso delle merci e di "fuori sagoma"; e) per i sinistri che avvenissero all'interno di depositi, autorimesse o officine nonché per il rischio relativo alla sosta o manovra a mano dei veicoli e/o rimorchi purchè muniti di certificato e contrassegno; f) per i danni arrecati agli animali eventualmente trasportati sui veicoli; g) per i danni alle cose trasportate di proprietà di terzi ancorché non costituenti vero e proprio bagaglio; h) per i danni causati ai trasportati nel momento della salita o discesa dal veicolo, ovvero mentre sostano a portiere aperte sugli scalini di accesso al veicolo anche in corsa; i) per i danni subiti dai dipendenti del Contraente caricati all’ esterno dell'abitacolo per motivi di servizio; j) per i danni arrecati a terzi nella esecuzione delle operazioni di carico e scarico, sia con mezzi manuali che con dispositivi meccanici purché stabilmente istallati sul veicolo, con esclusione dei danni arrecati alle cose oggetto delle dette operazioni. Non sono considerati terzi coloro che prendono parte alle operazioni salvo che per i danni riconducibili a rischi di circolazione; k) nel caso di lesioni subite dai terzi trasportati, se il trasporto è vietato o abusivo o, comunque, non conforme alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
EstensioniLa Società presta l’assicurazione per la responsabilità civile anche per i seguenti rischi non compresi nell’assicurazione obbligatoria: a) dei trasportati a bordo del veicolo per i danni involontariamente cagionati a terzi, dei quali tali trasportati devono rispondere, per fatto e responsabilità propria, per eventi connessi alla circolazione del veicolo stesso. Sono esclusi i danni alle persone ed alle cose trasportate a bordo del veicolo ed i danni al veicolo; b) del contraente, dell’assicurato e, se persona diversa, del proprietario, nel caso di danni a terzi derivanti da fatto dei loro figli minori che, all’insaputa dei medesimi, mettano in movimento o in circolazione il veicolo, pur essendo sprovvisti dei requisiti richiesti dalle disposizioni in vigore; c) del contraente, dell’assicurato e, se persona diversa, del proprietario, per i danni involontariamente cagionati a terzi nell’esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna, nonché ai mezzi sotto carico e scarico. Sono esclusi, inoltre, i danni subiti dalle persone che prendono parte alle suddette operazioni; d) del contraente, dell’assicurato, del conducente e, se persona diversa, del proprietario, nel caso di veicolo dato a noleggio con conducen- te, per i danni involontariamente cagionati al bagaglio di terzi trasportati dalla circolazione del veicolo. Sono esclusi i danni derivanti da incendio, furto, smarrimento, nonché quelli relativi a perdita, danneggiamento o distruzione di denaro, preziosi e titoli. L’assicurazione è prestata per i rischi precisati nel presente articolo, non compresi nell’assicurazione obbligatoria, nel limite dei massimali convenuti, che, tuttavia, sono destinati anzitutto ai risarcimenti rientranti nell’assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti in base alle presenti estensioni.