RC SMERCIO PRODOTTI ALIMENTARI. A parziale deroga di quanto previsto dalla lettera b) dell’art. 4 delle Condizioni Generali, l’assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all’Assicurato ai sensi di legge per i danni corporali involontariamente cagionati a terzi dai prodotti alimentari somministrati o venduti durante il periodo di efficacia della polizza. Restano esclusi i danni dovuti a vizio originario del prodotto, fatta eccezione per i prodotti alimentari di produzione propria. In relazione alla presente estensione, a parziale deroga di quanto previsto dall’art. 2 delle Condizioni Generali, l’assicurazione vale per i danni in qualunque luogo verificatisi purché derivanti da attività oggetto dell’assicurazione e svoltesi all’interno dell’aeroporto.