RC SMERCIO PRODOTTI ALIMENTARI Clausole campione

RC SMERCIO PRODOTTI ALIMENTARI. A parziale deroga di quanto previsto dalla lettera b) dell’art. 4 delle Condizioni Generali, l’assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all’Assicurato ai sensi di legge per i danni corporali involontariamente cagionati a terzi dai prodotti alimentari somministrati o venduti durante il periodo di efficacia della polizza. Restano esclusi i danni dovuti a vizio originario del prodotto, fatta eccezione per i prodotti alimentari di produzione propria. In relazione alla presente estensione, a parziale deroga di quanto previsto dall’art. 2 delle Condizioni Generali, l’assicurazione vale per i danni in qualunque luogo verificatisi purché derivanti da attività oggetto dell’assicurazione e svoltesi all’interno dell’aeroporto.

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  • VISTO il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e s.m.i.;