CLAUSOLA ANTICORRUZIONE. Le Parti perseguono obiettivi comuni nella lotta contro la corruzione, che nuoce alla buona gestione degli affari pubblici, ostacola un impiego mirato delle risorse e compromette una concorrenza leale e aperta basata sui prezzi e sulla qualità. Dichia- rano pertanto la loro volontà di unire i loro sforzi per lottare contro la corruzione e, in relazione con la conclusione o l’attuazione del presente Accordo, di non accettare né offrire in nessun caso, né ora né in futuro, direttamente o indirettamente, regali, versamenti, ricompense o altri vantaggi che possano essere considerati atti illegali o atti di corruzione. Ogni atto di siffatta natura costituisce un motivo sufficiente per 2 RS 0.191.01 sciogliere il presente Accordo, sia in relazione alle gare d’appalto sia alle commesse aggiudicate, nonché per adottare qualsiasi sanzione prevista dal diritto vigente.
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CLAUSOLA ANTICORRUZIONE. Le Parti perseguono obiettivi comuni I due Governi condividono una comune preoccupazione riguardo alla lotta contro la corruzione, la quale minaccia di compromettere il buon governo e l’uso appropriato degli stanziamenti per lo sviluppo, e mette inoltre a repentaglio i meccanismi di una giusta e aperta concorrenza, fondata sul prezzo e sulla qualità. Pertanto esprimono l’intento di unire i loro sforzi nella lotta contro la corruzione, e convengono in particolare che nuoce alla buona gestione degli affari pubbliciogni offerta, ostacola un impiego mirato delle risorse e compromette una concorrenza leale e aperta basata sui prezzi e sulla qualità. Dichia- rano pertanto la loro volontà regalo, pagamento, retribuzione o vantaggio di unire i loro sforzi per lottare contro la corruzione equalsivoglia natura, fatto a chicchessia, in relazione con la conclusione maniera diretta o l’attuazione indiretta, e finalizzato all’ottenimento dell’aggiudicazione di un appalto nel quadro del presente Accordoaccordo, di non accettare né offrire in nessun casooppure durante la sua esecuzione, né ora né in futuro, direttamente sarà inteso come atto illecito o indirettamente, regali, versamenti, ricompense o altri vantaggi che possano essere considerati atti illegali o atti di corruzionecome pratica corrotta. Ogni atto di siffatta natura costituisce un configura motivo sufficiente bastante a giustificare l’annullamento del contratto relativo al progetto, dell’appalto o della conseguente aggiudicazione, oppure per 2 RS 0.191.01 sciogliere il presente Accordo, sia in relazione alle gare d’appalto sia alle commesse aggiudicate, nonché per adottare l’adozione di qualsiasi sanzione altra misura di coercizione prevista dal diritto vigentedalla legislazione applicabile.
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CLAUSOLA ANTICORRUZIONE. Le Parti perseguono obiettivi comuni nella contraenti condividono la preoccupazione riguardo alla lotta contro la corruzione, che nuoce alla corruzione la quale minaccia di compromettere la buona gestione degli affari pubblici, ostacola un impiego mirato pubbli- ci e un’adeguata utilizzazione delle risorse necessarie allo sviluppo e compromette mette inoltre a repentaglio una concorrenza leale giusta e aperta basata sui prezzi concorrenza fondata sul prezzo e sulla qualità. Dichia- rano pertanto la loro volontà Per- tanto esprimono l’intento di unire i loro sforzi per lottare nella lotta contro la corruzione ee convengono in particolare che ogni regalo, offerta, pagamento o vantaggio di qualsi- voglia natura, fatto a chicchessia, in relazione con la conclusione maniera diretta o l’attuazione indiretta, e finalizzato all’ottenimento dell’aggiudicazione di un appalto nel quadro del presente Accordoprogetto considera- to, di non accettare né offrire in nessun caso, né ora né in futuro, direttamente sarà inteso come atto illecito o indirettamente, regali, versamenti, ricompense o altri vantaggi che possano essere considerati atti illegali o atti di corruzionepratica corrotta. Ogni atto di siffatta natura costituisce un confi- gura motivo sufficiente a giustificare l’annullamento del progetto, del bando di concorso o dell’aggiudicazione, oppure per 2 RS 0.191.01 sciogliere il presente Accordo, sia in relazione alle gare d’appalto sia alle commesse aggiudicate, nonché per adottare l’adozione di qualsiasi sanzione altra misura di coercizione prevista dal diritto vigentedalla legge.
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CLAUSOLA ANTICORRUZIONE. Le Parti perseguono obiettivi comuni I due Governi condividono una comune preoccupazione riguardo alla lotta contro la corruzione, la quale minaccia di compromettere il buon governo e l’uso appropriato degli stanziamenti per lo sviluppo, e mette inoltre a repentaglio i meccanismi di una giusta e aperta concorrenza, fondata sul prezzo e sulla qualità. Pertanto esprimono l’intento di unire i loro sforzi nella lotta contro la corruzione, e convengono in parti- colare che nuoce alla buona gestione degli affari pubbliciogni offerta, ostacola un impiego mirato delle risorse e compromette una concorrenza leale e aperta basata sui prezzi e sulla qualità. Dichia- rano pertanto la loro volontà regalo, pagamento, retribuzione o vantaggio di unire i loro sforzi per lottare contro la corruzione equalsivoglia natura, fatto a chicchessia, in relazione con la conclusione maniera diretta o l’attuazione indiretta, e finalizzato all’ottenimen- 2 RS 0.191.01 to dell’aggiudicazione di un appalto nel quadro del presente Accordoaccordo, di non accettare né offrire in nessun casooppure du- rante la sua esecuzione, né ora né in futuro, direttamente sarà inteso come atto illecito o indirettamente, regali, versamenti, ricompense o altri vantaggi che possano essere considerati atti illegali o atti di corruzionecome pratica corrotta. Ogni atto di siffatta natura costituisce un configura motivo sufficiente bastante a giustificare l’annullamento del contratto relativo al progetto, dell’appalto o della conseguente aggiudicazione, op- pure per 2 RS 0.191.01 sciogliere il presente Accordo, sia in relazione alle gare d’appalto sia alle commesse aggiudicate, nonché per adottare l’adozione di qualsiasi sanzione altra misura di coercizione prevista dal diritto vigentedalla legislazio- ne applicabile.
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CLAUSOLA ANTICORRUZIONE. Le Parti perseguono obiettivi comuni I due Governi condividono una comune preoccupazione riguardo alla lotta contro la corruzione, la quale minaccia di compromettere il buon governo e l’uso appropriato 2 RS 0.191.01 degli stanziamenti per lo sviluppo, e mette inoltre a repentaglio i meccanismi di una giusta e aperta concorrenza, fondata sul prezzo e sulla qualità. Pertanto esprimono l’intento di unire i loro sforzi nella lotta contro la corruzione, e convengono in parti- colare che nuoce alla buona gestione degli affari pubbliciogni offerta, ostacola un impiego mirato delle risorse e compromette una concorrenza leale e aperta basata sui prezzi e sulla qualità. Dichia- rano pertanto la loro volontà regalo, pagamento, retribuzione o vantaggio di unire i loro sforzi per lottare contro la corruzione equalsivoglia natura, fatto a chicchessia, in relazione con la conclusione maniera diretta o l’attuazione indiretta, e finalizzato all’ottenimento dell’aggiudicazione di un appalto nel quadro del presente Accordoaccordo, di non accettare né offrire in nessun casooppure durante la sua esecuzione, né ora né in futuro, direttamente sarà inteso come atto illecito o indirettamente, regali, versamenti, ricompense o altri vantaggi che possano essere considerati atti illegali o atti di corruzionecome pratica corrotta. Ogni atto di siffatta natura costituisce un configura motivo sufficiente bastante a giustificare l’annullamento del contratto relativo al progetto, dell’appalto o della conseguente aggiudicazione, oppure per 2 RS 0.191.01 sciogliere il presente Accordo, sia in relazione alle gare d’appalto sia alle commesse aggiudicate, nonché per adottare l’adozione di qualsiasi sanzione altra misura di coercizione prevista dal diritto vigentedalla legislazione appli- cabile.
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CLAUSOLA ANTICORRUZIONE. Le Parti contraenti perseguono obiettivi comuni nella lotta contro la corruzione, che nuoce alla buona gestione degli affari pubblici, ostacola impedisce un impiego mirato appropriato delle risorse destinate allo sviluppo e compromette una concorrenza trasparente e leale e aperta basata fondata sui prezzi e sulla qualità. Dichia- rano pertanto Pertanto esse dichiarano la loro volontà di unire i loro sforzi per lottare contro la corruzione ee segnatamente dichiarano che in nessun caso è stato o sarà accordato a chicchessia, direttamente o indirettamente, in relazione con la conclusione o l’attuazione del presente Accordo, di non accettare né offrire in nessun casoAccordo alcuna offerta, né ora né in futuroalcun regalo o pagamento, direttamente rimunerazione o indirettamente, regali, versamenti, ricompense vantaggio di un genere tale da poter essere considerato un atto illegale o altri vantaggi che possano essere considerati atti illegali o atti un atto di corruzione. Ogni atto di siffatta natura costituisce un motivo sufficiente per 2 RS 0.191.01 sciogliere il giustificare l’annullamento del presente AccordoAccor- do o dei contratti o mandati stipulati in applicazione del medesimo, sia in relazione alle gare d’appalto sia alle commesse aggiudicate, nonché per adottare o l’adozione di qualsiasi sanzione altra misura coercitiva prevista dal diritto vigentedalla legge applicabile.
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CLAUSOLA ANTICORRUZIONE. Le Parti contraenti perseguono obiettivi comuni nella lotta contro la corruzione, che nuoce alla buona gestione degli affari pubblici, ostacola a un impiego mirato appropriato delle risorse destinate allo sviluppo e compromette una leale ed aperta concorrenza leale e aperta basata sui prezzi sul prezzo e sulla qualità. Dichia- rano Esse si impegnano pertanto la loro volontà di ad unire i loro sforzi per lottare contro combattere la corruzione ee dichiarano in particolare che ogni offerta, regalo, paga- mento, retribuzione o vantaggio di qualsivoglia natura, fatto a chicchessia in relazione con la conclusione maniera diretta o l’attuazione indiretta, e finalizzato all’ottenimento dell’aggiudicazione di un appalto nel quadro del presente AccordoAccordo oppure durante la sua esecuzione, di non accettare né offrire in nessun caso, né ora né in futuro, direttamente sarà considerato come atto illecito o indirettamente, regali, versamenti, ricompense o altri vantaggi che possano essere considerati atti illegali o atti come atto di corruzione. Ogni atto di siffatta natura costituisce un motivo sufficiente a giustificare l’annullamento del contratto relativo al progetto, dell’appalto o della conseguente aggiudicazione, oppure per 2 RS 0.191.01 sciogliere il presente Accordo, sia in relazione alle gare d’appalto sia alle commesse aggiudicate, nonché per adottare l’adozione di qualsiasi sanzione altra misura di coercizione prevista dal diritto vigentedalla legge applicabile.
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