CLAUSOLA DI ESCLUSIONE ASSOLUTA RISCHIO CYBER Clausole campione

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE ASSOLUTA RISCHIO CYBER. 1. In deroga a qualsiasi disposizione riportata all'interno del presente contratto, questo contratto esclude qualsiasi perdita derivante dal rischio Cyber. 2. Il rischio Cyber indica qualsiasi perdita, danno, responsabilità, spesa, multe o sanzioni o qualsiasi altro importo direttamente o indirettamente causato da: 2.1 l'uso o il funzionamento di qualsiasi Sistema informatico o Rete informatica; 2.2 la riduzione o la perdita della capacità di utilizzare o far funzionare qualsiasi Sistema informatico, Rete informatica o dati/informazioni; 2.3 accesso, elaborazione, trasmissione, archiviazione o utilizzo di qualsiasi dato/informazione; 2.4 incapacità di accedere, elaborare, trasmettere, archiviare o utilizzare qualsiasi dato/informazione; 2.5 qualsiasi minaccia o frode relativa ai precedenti punti da 2.1 a 2.4 2.6 qualsiasi errore, omissione o incidente in relazione a qualsiasi Sistema informatico, Rete informatica o dati/informazioni; 3. Con Sistema informatico s’intende qualsiasi computer, hardware, software, applicazione, processo, codice, programma, tecnologia informatica, sistema di comunicazione o dispositivo elettronico di proprietà o gestito dall'assicurato o da qualsiasi altra parte. Ciò include qualsiasi sistema simile e qualsiasi dispositivo o sistema di archiviazione, output o archiviazione dati, apparecchiature di rete o struttura di backup associati. 4. Con Rete informatica s’intende un gruppo di sistemi informatici e altri dispositivi elettronici o strutture di rete collegati tramite una forma di tecnologia di comunicazione, compresi Internet, Intranet e reti private virtuali (VPN), che consentono ai dispositivi informatici collegati in rete di scambiare dati. 5. Con Dati/informazioni s’intendono le informazioni utilizzate, accessibili, elaborate, trasmesse o archiviate da un sistema informatico. 6. Quando la presente clausola fa parte di un contratto di riassicurazione, la Denominazione di Assicurato deve essere modificata in Assicurato Originale;
CLAUSOLA DI ESCLUSIONE ASSOLUTA RISCHIO CYBER. 1. In deroga a qualsiasi disposizione riportata all'interno del presente contratto, questo contratto esclude qualsiasi perdita derivante dal rischio Cyber. 2. Il rischio Cyber indica qualsiasi perdita, danno, responsabilità, spesa, multe o sanzioni o qualsiasi altro importo direttamente o indirettamente causato da: 2.1 l'uso o il funzionamento di qualsiasi Sistema informatico o Rete informatica; 2.2 la riduzione o la perdita della capacità di utilizzare o far funzionare qualsiasi Sistema informatico, Rete informatica o dati/informazioni; 2.3 accesso, elaborazione, trasmissione, archiviazione o utilizzo di qualsiasi dato/informazione; 2.4 incapacità di accedere, elaborare, trasmettere, archiviare o utilizzare qualsiasi dato/informazione; 2.5 qualsiasi minaccia o frode relativa ai precedenti punti da 2.1 a 2.4 2.6 qualsiasi errore, omissione o incidente in relazione a qualsiasi Sistema informatico, Rete informatica o dati/informazioni.

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  • Rischi esclusi dall’assicurazione L'assicurazione non comprende i danni: a) da circolazione di veicoli e natanti soggetta all’assicurazione obbligatoria, nonché da impiego in volo di aeromobili da parte dell’Assicurato; b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno d'età; c) agli aeromobili ed agli altri prodotti aeronautici causati in via diretta ed esclusiva dall'esecuzione di lavorazioni dirette sugli stessi; d) da furto; e) a cose altrui – ad eccezione di bagagli e merci – derivanti da incendio di beni dell'Assicurato o che lo stesso detenga; f) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività, fatta eccezione per i lavoratori parasubordinati e delle altre persone di cui l’Assicurato debba rispondere a termini di legge; g) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate, eccezion fatta per merci e bagagli e per gli altri prodotti aeronautici; h) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di lavorazione, quelli avvenuti dopo la riconsegna del prodotto aeronautico, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi ad eccezione dei danni derivanti dall’effettuazione dell’attività di assistenza a passeggeri, aeromobili, bagagli e/o merci e verificatisi dopo la riconsegna a terzi dei beni oggetto della suddetta attività; i) a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed altre cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati; j) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali nonché mancato e/o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi quando non conseguenti a danni materiali risarcibili a termini di polizza; k) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 Codice Civile; l) derivanti da responsabilità contrattuali assunte dall'Assicurato e non conseguenti ad obblighi derivanti da fonti normative primarie e/o secondarie; m) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi; n) derivanti da lavori di costruzione, demolizione o modifica di edifici, piste, aree di movimento, manovra e sosta o altre infrastrutture od installazioni; o) verificatisi nelle aree adibite a parcheggio aperto al pubblico; p) da umidità, stillicidio od insalubrità dei locali; q) derivanti dalla gestione di servizi di rifornimento di carburante e lubrificante; r) derivanti dalla gestione di servizi meteorologici, di controllo del traffico aereo sia a terra che in volo, di informazioni aeronautiche, di radionavigazione e di radiodiffusione; s) connessi ai servizi antincendio, ad eccezione dei rischi relativi all’assistenza di primo intervento, durante l’avviamento dei motori purché svolta secondo le norme del vettore e le disposizioni vigenti. CAPO I Sezione II

  • RISCHI ESCLUSI La garanzia Invalidità Totale Permanente grave da Infortunio non è valida nei seguenti casi: - Dolo dell'Aderente o dell’Assicurato o del Beneficiario - Partecipazione attiva dell’Assicurato: a delitti dolosi; a risse, tranne per il caso di legittima difesa; ad atti di terrorismo e sabotaggio; in occasione di fatti di guerra, dichiarata o di fatto - Azioni intenzionali dell’Assicurato quali: la mutilazione volontaria; i Sinistri provocati volontariamente dall’Assicurato; i Sinistri che siano conseguenza dell'uso di stupefacenti o allucinogeni, dell’abuso di farmaci, o di stati di ubriachezza o d'alcolismo acuto o cronico - Infortunio di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo, o in qualità diversa da passeggero di aeromobili in servizio pubblico per il trasporto di persone - Partecipazione alla guida o anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in competizioni agonistiche e nelle relative prove nonché dalla pratica di automobilismo e motociclismo durante liberi accessi a circuiti; partecipazione a imprese di carattere eccezionale quali – a titolo esemplificativo – spedizioni esplorative o himalayane o artiche, regate oceaniche, sci estremo - Patologie psichiatriche o psicologiche e loro conseguenze - Infortuni che siano conseguenza diretta o indiretta di esplosioni o di radiazioni atomiche, naturali o provocate artificialmente - Infortuni che siano conseguenza diretta: della pratica di attività sportive professionistiche o della pratica del paracadutismo o di sport aerei in genere, alpinismo oltre il terzo grado della scala di valutazione della difficoltà U.I.A.A. senza accompagnamento di guida patentata, sci alpinismo senza accompagnamento di guida, immersioni subacquee con autorespiratore, rafting o canoa o idrospeed in tratti con rapide, lotta nelle varie forme - Infortuni subiti a seguito di uso o produzione di esplosivi