Common use of CLAUSOLA DI RIPENSAMENTO Clause in Contracts

CLAUSOLA DI RIPENSAMENTO. Ai sensi dell’art. 67 duodecies del D.Lgs. 06.09.2005 n. 206 (Codice del Consumo) Il Contraente ha 14 (quattordici) giorni di tempo per esercitare il diritto di ripensamento alla sottoscrizione della Polizza, a mezzo invio di comunicazione alla Società, per il tramite del Broker. Il termine che precede decorre dal giorno successivo alla data della disposizione del bonifico bancario attestante l’avvenuto pagamento del Premio. Qualora il Contraente eserciti il diritto di ripensamento, lo stesso ha diritto alla restituzione del premio versato (al netto delle imposte). Resta escluso quanto previsto dal presente articolo, nel caso in cui sia già stato denunciato un sinistro.

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CLAUSOLA DI RIPENSAMENTO. Ai sensi dell’art. 67 duodecies del D.Lgs. 06.09.2005 n. 206 (Codice del Consumo) Il Contraente ha 14 (quattordici) giorni di tempo per esercitare il diritto di ripensamento alla sottoscrizione della Polizza, a mezzo invio di comunicazione alla Società, per il tramite del Broker. Il termine che precede decorre dal giorno successivo alla data della disposizione del bonifico bancario attestante l’avvenuto pagamento del Premio. Qualora il Contraente eserciti il diritto di ripensamento, lo stesso ha diritto alla restituzione del premio versato (al netto delle imposte). Resta imposte).Resta escluso quanto previsto dal presente articolo, nel caso in cui sia già stato denunciato un sinistro.

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