Decorrenza dell’assicurazione Clausole campione

Decorrenza dell’assicurazione. L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga il Premio o le rate di Premio successive, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei Premi scaduti, ai sensi dell’articolo 1901 del Codice Civile.
Decorrenza dell’assicurazione. Le coperture assicurative operano dalle ore 24 – o dall’ora espressamente indicata sulla scheda di polizza – del giorno indicato sul contratto quale data di decorrenza, se il premio è stato pagato. Altrimenti le coperture assicurative decorrono dalle ore 24 del giorno del pagamento. La copertura assicurativa prestata dalla Carta Verde opera in ogni caso dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Decorrenza dell’assicurazione. L'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento. In caso di mancato pagamento del premio l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del quindicesimo giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze contrattualmente stabilite.
Decorrenza dell’assicurazione. Le coperture assicurative decorrono dalle ore 24:00 del giorno di acquisto sui siti web xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx o xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Decorrenza dell’assicurazione. L’assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno in cui è firmata la polizza e pagato il premio, salvo che la polizza stabilisca una data successiva; in caso diverso decorre dalle ore 24 del giorno di pagamento ferme restando le scadenze successive contrattualmente stabilite. Per le rate successive alla prima è concesso il termine di rispetto di 15 giorni, trascorso il quale l’assicurazione resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite (art. 1901 del Codice Civile).
Decorrenza dell’assicurazione. In conformità con quanto disposto dall’art. 1901 del Codice Civile, il rapporto assicurativo ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata praticata la prima ritenuta a ruolo del premio assicurativo. Resta confermato che nel caso in cui la prima trattenuta di premio sullo stipendio non sia stata effettuata, per motivi operativi e/o tecnico-informatici dell’Azienda di appartenenza, la garanzia sarà ugualmente operante come sopra purché sia stata data comunicazione alla Società dell’av- venuto disguido, si proceda al recupero della quota ed il nominativo/i risultino presenti nell’elen- co che la Società Generali Italia S.p.A. riceve nel mese antecedente all’effetto della garanzia.
Decorrenza dell’assicurazione. Ai sensi dell’art. 1901 C.C. l’Assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno concordato ed indicato nel contratto, ferme restando le scadenze stabilite per il pagamento dei premi o delle rate di premio successivi. Il pagamento dei premi deve essere eseguito presso il Broker/Corrispondente dei Lloyd’s che gestisce la polizza. Il pagamento della prima rata di premio avviene con quietanzamento da parte del Broker/Corrispondente dei Lloyd’s e, per i premi successivi, su documenti separati emessi dal Broker/Corrispondente dei Lloyd’s stesso. Se alle scadenze convenute il Contraente/Assicurato non paga i premi successivi, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza, e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente/Assicurato paga quanto da lui dovuto, ferme restando le scadenze successive contrattualmente stabilite ed il diritto degli Assicuratori al pagamento dei premi scaduti. Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata minore ed è dovuto per intero, anche se ne sia stato concesso il frazionamento in due o piu rate.
Decorrenza dell’assicurazione. L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato sulle singole applicazioni, qualora il premio o la prima rata sia stata pagata in tale data; in caso diverso la garanzia decorre dalle ore 24 del giorno in cui viene effettuato il pagamento. La Società concede la proroga della garanzia a 60 giorni ad ogni rinnovo annuale sempreché il pagamento del premio dovuto venga effettuato entro il 60° giorno dalla scadenza annuale. Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, la garanzia resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e sino alle ore 24 del giorno del pagamento (Art. 1901 C.C.- Mancato pagamento del premio
Decorrenza dell’assicurazione. Le coperture assicurative decorrono dalle ore 24:00 del giorno di invio all’Intermediario da parte dell’Aderente, dei dati relativi agli Assicurati, (Nome, Cognome, Data di Nascita), secondo le modalità previste, nell’area riservata del sito xxx.xxxxxxxxx.xx.
Decorrenza dell’assicurazione. Per ciascun Assicurato l’Assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno in cui il Premio viene pagato dall’Assicurato mediante addebito sul Conto Corrente (fatto salvo, in riferimento alla copertura Perdita d’Impiego Involontaria, il Periodo di Carenza).