Common use of Clausole elastiche e flessibili Clause in Contracts

Clausole elastiche e flessibili. Le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono concordare clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione. La collocazione temporale della prestazione lavorativa può essere modificata, rispetto a quella contrattualmente stabilita, nel caso di esigenze di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo Il termine di preavviso per l'esercizio delle clausole flessibili e/o elastiche è di almeno due giorni. Nel rapporto di lavoro le prestazioni lavorative rese secondo modalità elastiche non possono superare, in ogni anno solare, il limite massimo complessivo di ore pro-capite pari al 20% della prestazione già concordata Le ore di lavoro ordinarie, richieste a seguito dell’applicazione di clausole flessibili verranno retribuite, per le sole ore in cui la variazione stessa viene effettuata, in misura non inferiore alla sola maggiorazione dell’15% da calcolare sulla quota di retribuzione di fatto. Le ore di lavoro a seguito dell’applicazione delle clausole elastiche che determino un incremento duraturo della quantità della prestazione, verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto e la maggiorazione forfetariamente e convenzionalmente determinata almeno nella misura del 15% da calcolare sulla quota oraria della retribuzione di fatto. Le maggiorazioni previste dal presente articolo non rientrano nella retribuzione di fatto ed escludono il computo del compenso per la prestazione del lavoro a seguito dell’applicazione di clausole flessibili od elastiche su ogni altro istituto. In alternativa alle maggiorazioni previste presente articolo, a fronte dell’applicazione di clausole flessibili e/o elastiche le parti interessate possono concordare un’indennità annuale in ogni caso pari ad almeno 120 euro non cumulabili, da corrispondere per quote mensili. L’eventuale rifiuto del lavoratore alla sottoscrizione di clausole flessibili od elastiche non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento, né l’adozione di provvedimenti disciplinari. L’atto scritto di ammissione alle clausole flessibili od elastiche, deve prevedere il diritto del lavoratore di denunciare il patto stesso, durante il corso di svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale, almeno nei seguenti casi: • esigenze di tutela della salute certificate dal servizio sanitario pubblico; • comprovata instaurazione di altra attività lavorativa; • esigenze personali, debitamente comprovate. La denuncia, in forma scritta, potrà essere effettuata quando siano decorsi sei mesi dalla stipulazione del patto e dovrà essere accompagnata da un preavviso di almeno un mese. A seguito della denuncia di cui al comma precedente, viene meno la facoltà del datore di lavoro di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa inizialmente concordata, ovvero il suo incremento in applicazione delle clausole elastiche. Il datore di lavoro può, a sua volta, recedere dal patto con un preavviso di almeno un mese.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Clausole elastiche e flessibili. Le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono concordare clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione. La collocazione temporale della prestazione lavorativa può essere modificata, rispetto a quella contrattualmente stabilita, nel caso di esigenze di carattere tecnico, organizzativo, produttivo All’atto dell’instaurazione o sostitutivo Il termine di preavviso per l'esercizio delle clausole flessibili e/o elastiche è di almeno due giorni. Nel rapporto di lavoro le prestazioni lavorative rese secondo modalità elastiche non possono superare, in ogni anno solare, il limite massimo complessivo di ore pro-capite pari al 20% della prestazione già concordata Le ore di lavoro ordinarie, richieste a seguito dell’applicazione di clausole flessibili verranno retribuite, per le sole ore in cui la variazione stessa viene effettuata, in misura non inferiore alla sola maggiorazione dell’15% da calcolare sulla quota di retribuzione di fatto. Le ore di lavoro a seguito dell’applicazione delle clausole elastiche che determino un incremento duraturo della quantità della prestazione, verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto e la maggiorazione forfetariamente e convenzionalmente determinata almeno nella misura del 15% da calcolare sulla quota oraria della retribuzione di fatto. Le maggiorazioni previste dal presente articolo non rientrano nella retribuzione di fatto ed escludono il computo del compenso per la prestazione del lavoro a seguito dell’applicazione di clausole flessibili od elastiche su ogni altro istituto. In alternativa alle maggiorazioni previste presente articolo, a fronte dell’applicazione di clausole flessibili e/o elastiche le parti interessate possono concordare un’indennità annuale in ogni caso pari ad almeno 120 euro non cumulabili, da corrispondere per quote mensili. L’eventuale rifiuto del lavoratore alla sottoscrizione di clausole flessibili od elastiche non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento, né l’adozione di provvedimenti disciplinari. L’atto scritto di ammissione alle clausole flessibili od elastiche, deve prevedere il diritto del lavoratore di denunciare il patto stesso, durante il corso di svolgimento trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, almeno nei seguenti casi: • esigenze di tutela della salute certificate dal servizio sanitario pubblico; • comprovata instaurazione di altra attività lavorativa; • esigenze personalile parti possono contemplare, debitamente comprovate. La denuncia, in forma mediante apposita pattuizione scritta, potrà essere effettuata quando siano decorsi sei mesi dalla stipulazione del patto e dovrà essere accompagnata da un preavviso di almeno un mese. A seguito della denuncia di cui al comma precedente, viene meno la facoltà del datore di lavoro di variare la l’articolazione temporale della prestazione lavorativa rispetto a quella originariamente stabilita (clausole flessibili) ovvero, per il solo part time verticale o misto, di prevedere un aumento della durata della prestazione lavorativa (clausole elastiche). L’apposizione delle clausole è consentita solo ove il rapporto sia a tempo indeterminato ovvero, se a termine, laddove il lavoratore sia stato assunto in sostituzione di un impiegato assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro. Il datore di lavoro che intenda avvalersi della clausola flessibile od elastica deve darne comunicazione scritta al lavoratore interessato con preavviso di almeno 15 giorni. La modifica della collocazione temporale della prestazione lavorativa inizialmente concordatanonché la variazione in aumento della stessa sono ammesse in relazione ad esigenze di servizio o ad esigenze di carattere tecnico, ovvero il suo incremento produttivo, organizzativo, sostitutivo o di mercato anche riferite all’ordinaria attività. La variazione in applicazione delle aumento della durata della prestazione lavorativa (clausole elastiche) è comunque possibile entro il limite annuale complessivo massimo di ore pari al 15% della prestazione concordata. La variazione dell’articolazione temporale della prestazione lavorativa, disposta per effetto di clausole elastiche o flessibili, viene compensata con una maggiorazione del 20% della retribuzione. Il datore di lavoro puòlavoratore che abbia sottoscritto le suddette clausole, a sua volta, recedere dal patto con un preavviso di almeno un mesedue mesi, può chiederne l’eliminazione ovvero la modifica per una delle seguenti documentate motivazioni: - esigenze di carattere familiare; - tutela della salute; - necessità di attendere ad altra attività lavorativa subordinata o autonoma. Il rifiuto da parte del lavoratore di stipulare patto scritto delle suddette clausole e l’esercizio da parte dello stesso del diritto di ripensamento non possono integrare, in nessun caso, gli estremi del giustificato motivo di licenziamento.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Impiegati Amministrativi

Clausole elastiche e flessibili. Le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono concordare clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione. La collocazione temporale della prestazione lavorativa può essere modificata, rispetto a quella contrattualmente stabilita, nel caso di esigenze di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo Il termine di preavviso per l'esercizio delle clausole flessibili e/o elastiche è di almeno due giorni. Nel rapporto di lavoro le prestazioni lavorative rese secondo modalità elastiche non possono superare, in ogni anno solare, il limite massimo complessivo di ore pro-capite pari al 20% della prestazione già concordata Le ore di lavoro ordinarie, richieste a seguito dell’applicazione di clausole flessibili verranno retribuite, per le sole ore in cui la variazione stessa viene effettuata, in misura non inferiore alla sola maggiorazione dell’15dell’1,5% da calcolare sulla quota di retribuzione di fatto. Le parti del rapporto di lavoro a tempo parziale possono concordare clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione, entro il limite massimo del 25% delle ore di lavoro settimanali concordate. Le ore di lavoro a seguito dell’applicazione delle clausole elastiche che determino un incremento duraturo della quantità della prestazione, verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto e la maggiorazione forfetariamente e convenzionalmente determinata almeno nella misura del 1516,5% (15%+1,5%) da calcolare sulla quota oraria della retribuzione di fatto. Le maggiorazioni previste dal presente articolo non rientrano nella retribuzione di fatto ed escludono il computo del compenso per la prestazione del lavoro a seguito dell’applicazione di clausole flessibili od elastiche su ogni altro istituto. In alternativa alle maggiorazioni dell’1,5% previste presente articolo, a fronte dell’applicazione di clausole flessibili e/o elastiche le parti interessate possono concordare un’indennità annuale in ogni caso pari ad almeno 120 euro non cumulabili, da corrispondere per quote mensili. L’eventuale rifiuto del lavoratore alla sottoscrizione di clausole flessibili od elastiche non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento, né l’adozione di provvedimenti disciplinari. L’atto scritto di ammissione alle clausole flessibili od elastiche, deve prevedere il diritto del lavoratore di denunciare il patto stesso, durante il corso di svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale, almeno nei seguenti casi: • esigenze di tutela della salute certificate dal servizio sanitario pubblico; • comprovata instaurazione di altra attività lavorativa; • esigenze personali, debitamente comprovate. La denuncia, in forma scritta, potrà essere effettuata quando siano decorsi sei mesi dalla stipulazione del patto e dovrà essere accompagnata da un preavviso di almeno un mese. A seguito della denuncia di cui al comma precedente, viene meno la facoltà del datore di lavoro di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa inizialmente concordata, ovvero il suo incremento in applicazione delle clausole elastiche. Il datore di lavoro può, a sua volta, recedere dal patto con un preavviso di almeno un mese.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Clausole elastiche e flessibili. Le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono concordare clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione. La collocazione temporale della prestazione lavorativa può essere modificata, rispetto a quella contrattualmente stabilita, nel caso di esigenze di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo Il termine di preavviso per l'esercizio delle clausole flessibili e/o elastiche è di almeno due giorni. Nel rapporto di lavoro le prestazioni lavorative rese secondo modalità elastiche non possono superare, in ogni anno solare, il limite massimo complessivo di ore pro-capite pari al 20% della prestazione già concordata Le ore di lavoro ordinarie, richieste a seguito dell’applicazione di clausole flessibili verranno retribuite, per le sole ore in cui la variazione stessa viene effettuata, in misura non inferiore alla sola maggiorazione dell’15dell’1,5% da calcolare sulla quota di retribuzione di fatto. Le parti del rapporto di lavoro a tempo parziale possono concordare clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione, entro il limite massimo del 25% delle ore di lavoro settimanali concordate. Le ore di lavoro a seguito dell’applicazione delle clausole elastiche che determino un incremento duraturo della quantità della prestazione, verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto e la maggiorazione forfetariamente e convenzionalmente determinata almeno nella misura del 1516,5% (15%+1,5%) da calcolare sulla quota oraria della retribuzione di fatto. Le maggiorazioni previste dal presente articolo non rientrano nella retribuzione di fatto ed escludono il computo del compenso per la prestazione del lavoro a seguito dell’applicazione di clausole flessibili od elastiche su ogni altro istituto. In alternativa alle maggiorazioni dell’1,5% previste presente articolo, a fronte dell’applicazione di clausole flessibili e/o elastiche le parti interessate possono concordare un’indennità annuale in ogni caso pari ad almeno 120 euro non cumulabili, da corrispondere per quote mensili. L’eventuale rifiuto del lavoratore alla sottoscrizione di clausole flessibili od elastiche non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento, né l’adozione di provvedimenti disciplinari. L’atto scritto di ammissione alle clausole flessibili od elastiche, deve prevedere il diritto del lavoratore di denunciare il patto stesso, durante il corso di svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale, almeno nei seguenti casi: esigenze di tutela della salute certificate dal servizio sanitario pubblico; comprovata instaurazione di altra attività lavorativa; esigenze personali, debitamente comprovate. La denuncia, in forma scritta, potrà essere effettuata quando siano decorsi sei mesi dalla stipulazione del patto e dovrà essere accompagnata da un preavviso di almeno un mese. A seguito della denuncia di cui al comma precedente, viene meno la facoltà del datore di lavoro di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa inizialmente concordata, ovvero il suo incremento in applicazione delle clausole elastiche. Il datore di lavoro può, a sua volta, recedere dal patto con un preavviso di almeno un mese.

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