Clausole elastiche e flessibili. Le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono concordare clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione. La collocazione temporale della prestazione lavorativa può essere modificata, rispetto a quella contrattualmente stabilita, nel caso di esigenze di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo Il termine di preavviso per l'esercizio delle clausole flessibili e/o elastiche è di almeno due giorni. Le ore di lavoro ordinarie, richieste a seguito dell’applicazione di clausole flessibili verranno retribuite, per le sole ore in cui la variazione stessa viene effettuata, in misura non inferiore alla sola maggiorazione dell’1,5% da calcolare sulla quota di retribuzione di fatto. Le parti del rapporto di lavoro a tempo parziale possono concordare clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione, entro il limite massimo del 25% delle ore di lavoro settimanali concordate. Le ore di lavoro a seguito dell’applicazione delle clausole elastiche che determino un incremento duraturo della quantità della prestazione, verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto e la maggiorazione forfetariamente e convenzionalmente determinata almeno nella misura del 16,5% (15%+1,5%) da calcolare sulla quota oraria della retribuzione di fatto. Le maggiorazioni previste dal presente articolo non rientrano nella retribuzione di fatto ed escludono il computo del compenso per la prestazione del lavoro a seguito dell’applicazione di clausole flessibili od elastiche su ogni altro istituto. In alternativa alle maggiorazioni dell’1,5% previste presente articolo, a fronte dell’applicazione di clausole flessibili e/o elastiche le parti interessate possono concordare un’indennità annuale in ogni caso pari ad almeno 120 euro non cumulabili, da corrispondere per quote mensili. L’eventuale rifiuto del lavoratore alla sottoscrizione di clausole flessibili od elastiche non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento, né l’adozione di provvedimenti disciplinari. L’atto scritto di ammissione alle clausole flessibili od elastiche, deve prevedere il diritto del lavoratore di denunciare il patto stesso, durante il corso di svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale, almeno nei seguenti casi: • esigenze di tutela della salute certificate dal servizio sanitario pubblico; • comprovata instaurazione di altra attività lavorativa; • esigenze personali, debitamente comprovate. La denuncia, in forma scritta, potrà essere effettuata quando siano decorsi sei mesi dalla stipulazione del patto e dovrà essere accompagnata da un preavviso di almeno un mese. A seguito della denuncia di cui al comma precedente, viene meno la facoltà del datore di lavoro di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa inizialmente concordata, ovvero il suo incremento in applicazione delle clausole elastiche. Il datore di lavoro può, a sua volta, recedere dal patto con un preavviso di almeno un mese.
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Clausole elastiche e flessibili. Le In applicazione di quanto previsto dall’art. 2, comma 2 e dall’art. 3, commi 7, 8 e 9 del D. Lgs. 25.2.2000 n. 61, come modificato dall’art. 46 del D. Lgs. 10.9.2003 n. 276 le parti del interessate, con specifico patto scritto, potranno prevedere l’inserzione nel contratto a tempo parziale, anche nelle ipotesi di contratto di lavoro a termine, di: - clausole flessibili, relative alla collocazione temporale della prestazione lavorativa, anche determinando il passaggio da un part-time orizzontale a verticale o viceversa, ovvero al sistema misto; - nei rapporti di lavoro a tempo parziale possono concordare clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione. La collocazione temporale della prestazione lavorativa può essere modificatadi tipo verticale o misto, rispetto a quella contrattualmente stabilita, nel caso di esigenze di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo Il termine di preavviso per l'esercizio delle clausole flessibili e/o elastiche è di almeno due giorni. Le ore di lavoro ordinarie, richieste a seguito dell’applicazione di clausole flessibili verranno retribuite, per le sole ore in cui la variazione stessa viene effettuata, in misura non inferiore alla sola maggiorazione dell’1,5% da calcolare sulla quota di retribuzione di fatto. Le parti del rapporto di lavoro a tempo parziale possono concordare clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione, entro il limite massimo prestazione lavorativa. La disponibilità allo svolgimento del 25% delle ore di lavoro settimanali concordate. Le ore rapporto di lavoro a seguito dell’applicazione delle clausole elastiche che determino un incremento duraturo della quantità della prestazione, verranno retribuite tempo parziale con la quota oraria della retribuzione di fatto e la maggiorazione forfetariamente e convenzionalmente determinata almeno nella misura del 16,5% (15%+1,5%) da calcolare sulla quota oraria della retribuzione di fatto. Le maggiorazioni previste dal presente articolo non rientrano nella retribuzione di fatto ed escludono il computo del compenso per la prestazione del lavoro a seguito dell’applicazione di clausole flessibili od elastiche su ogni altro istituto. In alternativa alle maggiorazioni dell’1,5% previste presente articolo, a fronte dell’applicazione di clausole flessibili e/o elastiche le parti interessate possono concordare un’indennità annuale in ogni caso pari ad almeno 120 euro non cumulabilirichiede il consenso del lavoratore, da corrispondere per quote mensiliformalizzato attraverso uno specifico patto scritto, anche contestuale al contratto di lavoro. L’eventuale rifiuto del lavoratore alla sottoscrizione di clausole flessibili od elastiche dello stesso non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento, né l’adozione licenziamento nemmeno per recidiva. Per la sottoscrizione di provvedimenti disciplinaritale patto il lavoratore può richiedere l’assistenza di un componente della rappresentanza sindacale aziendale indicato dal lavoratore medesimo. L’atto scritto Nel caso di ammissione alle clausole flessibili od elastiche, deve prevedere il diritto del lavoratore di denunciare il patto stesso, durante il corso di svolgimento del rapporto di lavoro nuove assunzioni a tempo parziale, almeno nei seguenti casi: • esigenze la disponibilità a tale variabilità dell’orario potrà essere inserita nella lettera di tutela della salute certificate dal servizio sanitario pubblico; • comprovata instaurazione di altra attività lavorativa; • esigenze personali, debitamente comprovate. La denunciaassunzione e, in forma scrittatal caso, potrà essere effettuata quando siano decorsi sei mesi dalla stipulazione espressamente accettata dal lavoratore. In applicazione di quanto previsto dall’art. 3, comma 7, ultimo periodo e 8 del patto e dovrà essere accompagnata da un preavviso di almeno un meseD. Lgs. A seguito della denuncia di cui al comma precedente25.2.2000 n. 61, viene meno la facoltà come modificato dall’art. 46 del D. Lgs. 10.9.2003 n. 276, il datore di lavoro di variare può modificare la collocazione temporale dell’orario (clausola di flessibilità) ovvero variare, anche se solo per un periodo predeterminato o predeterminabile, in aumento la durata della prestazione lavorativa inizialmente concordata(clausola di elasticità per i part time verticali o misti): - comunicando al lavoratore tale modifica con preavviso: - di almeno 5 giorni lavorativi; - comunque non inferiore a 2 giorni, ovvero il suo incremento in applicazione delle clausole elastichepresenza di particolari esigenze organizzative e produttive; - erogando al lavoratore una maggiorazione del: - 15% della retribuzione oraria, calcolata con i criteri di cui all’art. 25, che è comprensiva dell’incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge, nel caso di comunicazione con almeno 5 giorni di preavviso; - 20% della retribuzione oraria, calcolata con i criteri di cui all’art. 25, che è comprensiva dell’incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge, nel caso di comunicazione comunque non inferiore a 2 giorni di preavviso. Quanto sopra non si applica: - in caso di riassetto complessivo dell’orario di lavoro, che interessi l’intera azienda o unità organizzative autonome della stessa; - qualora la modifica sia richiesta dal lavoratore, seppur accettata dal datore di lavoro. Il datore di lavoro può, lavoratore può esimersi dalla variazione dell’orario precedentemente accettata unicamente dal momento in cui sopravvengano e fino a sua volta, recedere dal patto con un preavviso di almeno un mese.quando permangano le seguenti documentate ragioni:
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Samples: Partnership Agreement
Clausole elastiche e flessibili. Le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono concordare clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione. La collocazione temporale della prestazione lavorativa può essere modificata, rispetto a quella contrattualmente stabilita, nel caso di esigenze di carattere tecnico, organizzativo, produttivo All’atto dell’instaurazione o sostitutivo Il termine di preavviso per l'esercizio delle clausole flessibili e/o elastiche è di almeno due giorni. Le ore di lavoro ordinarie, richieste a seguito dell’applicazione di clausole flessibili verranno retribuite, per le sole ore in cui la variazione stessa viene effettuata, in misura non inferiore alla sola maggiorazione dell’1,5% da calcolare sulla quota di retribuzione di fatto. Le parti del rapporto di lavoro a tempo parziale possono concordare clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione, entro il limite massimo del 25% delle ore di lavoro settimanali concordate. Le ore di lavoro a seguito dell’applicazione delle clausole elastiche che determino un incremento duraturo della quantità della prestazione, verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto e la maggiorazione forfetariamente e convenzionalmente determinata almeno nella misura del 16,5% (15%+1,5%) da calcolare sulla quota oraria della retribuzione di fatto. Le maggiorazioni previste dal presente articolo non rientrano nella retribuzione di fatto ed escludono il computo del compenso per la prestazione del lavoro a seguito dell’applicazione di clausole flessibili od elastiche su ogni altro istituto. In alternativa alle maggiorazioni dell’1,5% previste presente articolo, a fronte dell’applicazione di clausole flessibili e/o elastiche le parti interessate possono concordare un’indennità annuale in ogni caso pari ad almeno 120 euro non cumulabili, da corrispondere per quote mensili. L’eventuale rifiuto del lavoratore alla sottoscrizione di clausole flessibili od elastiche non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento, né l’adozione di provvedimenti disciplinari. L’atto scritto di ammissione alle clausole flessibili od elastiche, deve prevedere il diritto del lavoratore di denunciare il patto stesso, durante il corso di svolgimento trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, almeno nei seguenti casi: • esigenze di tutela della salute certificate dal servizio sanitario pubblico; • comprovata instaurazione di altra attività lavorativa; • esigenze personalile parti possono contemplare, debitamente comprovate. La denuncia, in forma mediante apposita pattuizione scritta, potrà essere effettuata quando siano decorsi sei mesi dalla stipulazione del patto e dovrà essere accompagnata da un preavviso di almeno un mese. A seguito della denuncia di cui al comma precedente, viene meno la facoltà del datore di lavoro di variare la l’articolazione temporale della prestazione lavorativa rispetto a quella originariamente stabilita (clausole flessibili) ovvero, per il solo part time verticale o misto, di prevedere un aumento della durata della prestazione lavorativa (clausole elastiche). L’apposizione delle clausole è consentita solo ove il rapporto sia a tempo indeterminato ovvero, se a termine, laddove il lavoratore sia stato assunto in sostituzione di un impiegato assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro. Il datore di lavoro che intenda avvalersi della clausola flessibile od elastica deve darne comunicazione scritta al lavoratore interessato con preavviso di almeno 15 giorni. La modifica della collocazione temporale della prestazione lavorativa inizialmente concordatanonché la variazione in aumento della stessa sono ammesse in relazione ad esigenze di servizio o ad esigenze di carattere tecnico, ovvero il suo incremento produttivo, organizzativo, sostitutivo o di mercato anche riferite all’ordinaria attività. La variazione in applicazione delle aumento della durata della prestazione lavorativa (clausole elastiche) è comunque possibile entro il limite annuale complessivo massimo di ore pari al 15% della prestazione concordata. La variazione dell’articolazione temporale della prestazione lavorativa, disposta per effetto di clausole elastiche o flessibili, viene compensata con una maggiorazione del 20% della retribuzione. Il datore di lavoro puòlavoratore che abbia sottoscritto le suddette clausole, a sua volta, recedere dal patto con un preavviso di almeno un mesedue mesi, può chiederne l’eliminazione ovvero la modifica per una delle seguenti documentate motivazioni: - esigenze di carattere familiare; - tutela della salute; - necessità di attendere ad altra attività lavorativa subordinata o autonoma. Il rifiuto da parte del lavoratore di stipulare patto scritto delle suddette clausole e l’esercizio da parte dello stesso del diritto di ripensamento non possono integrare, in nessun caso, gli estremi del giustificato motivo di licenziamento.
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Clausole elastiche e flessibili. Le La legge riconosce alle parti del contratto la facoltà di lavoro a tempo parziale possono concordare clausole flessibili concordare: ⮚ xxxxxxxx xxxxxxxxxx, relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione. La collocazione temporale della prestazione lavorativa può essere modificatalavorativa, rispetto a quella contrattualmente stabilitaammesse in tutte le tipologie di rapporto part-time; ⮚ clausole elastiche, nel caso di esigenze di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo Il termine di preavviso per l'esercizio delle clausole flessibili e/o elastiche è di almeno due giorni. Le ore di lavoro ordinarie, richieste a seguito dell’applicazione di clausole flessibili verranno retribuite, per le sole ore in cui la variazione stessa viene effettuata, in misura non inferiore alla sola maggiorazione dell’1,5% da calcolare sulla quota di retribuzione di fatto. Le parti del rapporto di lavoro a tempo parziale possono concordare clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa, ammesse solo nei contratti part-time di tipo verticale o misto. Si tratta di una modalità nuova di acquisizione in via anticipata del consenso del lavoratore alla variazione della modalità di svolgimento della prestazione, entro determinati limiti e con diritto a specifiche compensazioni. La definizione delle condizioni e delle modalità in relazione alle quali il limite massimo del 25% delle ore datore di lavoro settimanali concordate. Le ore di lavoro a seguito dell’applicazione delle clausole elastiche che determino un incremento duraturo della quantità della prestazione, verranno retribuite con può in concreto modificare la quota oraria della retribuzione di fatto e la maggiorazione forfetariamente e convenzionalmente determinata almeno nella misura del 16,5% (15%+1,5%) da calcolare sulla quota oraria della retribuzione di fatto. Le maggiorazioni previste dal presente articolo non rientrano nella retribuzione di fatto ed escludono il computo del compenso per collocazione temporale o variare in aumento la prestazione del lavoro a seguito dell’applicazione lavorativa, nonché i limiti massimi di clausole flessibili od elastiche su ogni altro istituto. In alternativa alle maggiorazioni dell’1,5% previste presente articolovariabilità, a fronte dell’applicazione di clausole flessibili e/o elastiche le parti interessate possono concordare un’indennità annuale in ogni caso pari ad almeno 120 euro non cumulabili, da corrispondere per quote mensili. L’eventuale rifiuto del lavoratore sono demandate alla sottoscrizione di clausole flessibili od elastiche non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento, né l’adozione di provvedimenti disciplinari. L’atto scritto di ammissione alle clausole flessibili od elastiche, deve prevedere il diritto del lavoratore di denunciare il patto stesso, durante il corso di svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale, almeno nei seguenti casi: • esigenze di tutela della salute certificate dal servizio sanitario pubblico; • comprovata instaurazione di altra attività lavorativa; • esigenze personali, debitamente comprovatecontrattazione collettiva. La denuncia, disciplina legale si limita a prevedere in forma scritta, potrà essere effettuata quando siano decorsi sei mesi dalla stipulazione favore del patto e dovrà essere accompagnata da lavoratore: - un preavviso di almeno cinque giorni lavorativi (le parti, anche nell’ambito del contratto di lavoro, possono stabilire un mesepreavviso maggiore); - il diritto a specifiche compensazioni, nella misura e nelle forme stabilite nei contratti collettivi. A seguito della denuncia Deve essere risolto il problema relativo alla validità delle clausole elastiche e flessibili stipulate antecedentemente alla L. n. 247/2007 che, innovando la disciplina precedente di cui all'art. 3 comma 7, D.Lgs. n. 61/2000, stabilisce la necessaria previsione da parte della contrattazione collettiva ai fini della introduzione di tali clausole e la non fungibilità fra la disciplina collettiva e quella individuale. Pertanto, secondo la soluzione sopra evidenziata, si deve ritenere che le clausole contrattuali stipulate fra le parti in vigenza della vecchia formulazione dell'art.3 comma 7, del D.Lgs. n. 61/2000 mantengono comunque la loro efficacia e continuano a produrre effetti tra le parti stesse. (Min. Lav. Circ. n.7 del 25/3/2008). L’esercizio senza limiti di flessibilità ed elasticità impedirebbe al comma precedentelavoratore di organizzare il proprio tempo ed eventualmente, viene meno la facoltà del di svolgere un secondo rapporto di lavoro. Al di fuori dei casi e dei limiti indicati dalla contrattazione collettiva devono ritenersi inammissibili pattuizioni che espressamente attribuiscono al datore di lavoro il potere di variare unilateralmente la collocazione temporale della prestazione lavorativa inizialmente concordata, ovvero il suo incremento in applicazione delle clausole elastichelavorativa. Il datore decreto nel riformare la disciplina del rapporto a tempo parziale ha abrogato la previgente disposizione che riconosceva al lavoratore un diritto di lavoro puòripensamento rispetto alla clausola di elasticità sottoscritta. Peraltro il diritto di ripensamento può comunque essere previsto, a sua voltatanto per le clausole di elasticità che per quelle di flessibilità, recedere dal patto con un preavviso di almeno un mesecontratto collettivo applicato.
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Clausole elastiche e flessibili. Le In applicazione di quanto previsto dall’art. 2, comma 2 e dall’art. 3, commi 7, 8 e 9 del D. Lgs. 25.2.2000 n. 61, come modificato dall’art. 46 del D. Lgs. 10.9.2003 n. 276 le parti del interessate, con specifico patto scritto, potranno prevedere l’inserzione nel contratto a tempo parziale, anche nelle ipotesi di contratto di lavoro a termine, di: - clausole flessibili, relative alla collocazione temporale della prestazione lavorativa, anche determinando il passaggio da un part-time orizzontale a verticale o viceversa, ovvero al sistema misto; - nei rapporti di lavoro a tempo parziale possono concordare clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione. La collocazione temporale della prestazione lavorativa può essere modificatadi tipo verticale o misto, rispetto a quella contrattualmente stabilita, nel caso di esigenze di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo Il termine di preavviso per l'esercizio delle clausole flessibili e/o elastiche è di almeno due giorni. Le ore di lavoro ordinarie, richieste a seguito dell’applicazione di clausole flessibili verranno retribuite, per le sole ore in cui la variazione stessa viene effettuata, in misura non inferiore alla sola maggiorazione dell’1,5% da calcolare sulla quota di retribuzione di fatto. Le parti del rapporto di lavoro a tempo parziale possono concordare clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione, entro il limite massimo prestazione lavorativa. La disponibilità allo svolgimento del 25% delle ore di lavoro settimanali concordate. Le ore rapporto di lavoro a seguito dell’applicazione delle clausole elastiche che determino un incremento duraturo della quantità della prestazione, verranno retribuite tempo parziale con la quota oraria della retribuzione di fatto e la maggiorazione forfetariamente e convenzionalmente determinata almeno nella misura del 16,5% (15%+1,5%) da calcolare sulla quota oraria della retribuzione di fatto. Le maggiorazioni previste dal presente articolo non rientrano nella retribuzione di fatto ed escludono il computo del compenso per la prestazione del lavoro a seguito dell’applicazione di clausole flessibili od elastiche su ogni altro istituto. In alternativa alle maggiorazioni dell’1,5% previste presente articolo, a fronte dell’applicazione di clausole flessibili e/o elastiche le parti interessate possono concordare un’indennità annuale in ogni caso pari ad almeno 120 euro non cumulabilirichiede il consenso del lavoratore, da corrispondere per quote mensiliformalizzato attraverso uno specifico patto scritto, anche contestuale al contratto di lavoro. L’eventuale rifiuto del lavoratore alla sottoscrizione di clausole flessibili od elastiche dello stesso non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento, né l’adozione licenziamento nemmeno per recidiva. Per la sottoscrizione di provvedimenti disciplinaritale patto il lavoratore può richiedere l’assistenza di un componente della rappresentanza sindacale aziendale indicato dal lavoratore medesimo. L’atto scritto Nel caso di ammissione alle clausole flessibili od elastiche, deve prevedere il diritto del lavoratore di denunciare il patto stesso, durante il corso di svolgimento del rapporto di lavoro nuove assunzioni a tempo parziale, almeno nei seguenti casi: • esigenze la disponibilità a tale variabilità dell’orario potrà essere inserita nella lette- ra di tutela della salute certificate dal servizio sanitario pubblico; • comprovata instaurazione di altra attività lavorativa; • esigenze personali, debitamente comprovate. La denunciaassunzione e, in forma scrittatal caso, potrà essere effettuata quando siano decorsi sei mesi dalla stipulazione espressamente accettata dal lavoratore. In applicazione di quanto previsto dall’art. 3, comma 7, ultimo periodo e 8 del patto e dovrà essere accompagnata da un preavviso di almeno un meseD. Lgs. A seguito della denuncia di cui al comma precedente25.2.2000 n. 61, viene meno la facoltà come modificato dall’art. 46 del D. Lgs. 10.9.2003 n. 276, il datore di lavoro di variare può modificare la collocazione temporale dell’orario (clausola di flessibilità) ovvero variare, anche se solo per un periodo predeterminato o predeterminabile, in aumento la durata della prestazione lavorativa inizialmente concordata(clausola di elasticità per i part time verticali o misti): - comunicando al lavoratore tale modifica con preavviso: - di almeno 5 giorni lavorativi; - comunque non inferiore a 2 giorni, ovvero il suo incremento in applicazione delle clausole elastichepresenza di particolari esigenze organizzative e produttive; - erogando al lavoratore una maggiorazione del: - 15% della retribuzione oraria, calcolata con i criteri di cui all’art. 29, che è comprensiva dell’incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge, nel caso di comunicazione con almeno 5 giorni di preavviso; - 20% della retribuzione oraria, calcolata con i criteri di cui all’art. 29, che è comprensiva dell’incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge, nel caso di comunicazione comunque non inferiore a 2 giorni di preavviso. Quanto sopra non si applica: - in caso di riassetto complessivo dell’orario di lavoro, che interessi l’intera azienda o unità organizzative autonome della stessa; - qualora la modifica sia richiesta dal lavoratore, seppur accettata dal datore di lavoro. Il datore di lavoro può, lavoratore può esimersi dalla variazione dell’orario precedentemente accettata unicamente dal momento in cui sopravvengano e fino a sua volta, recedere dal patto con un preavviso di almeno un mese.quando permangano le seguenti documentate ragioni:
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Clausole elastiche e flessibili. Le Il D.Lgs. n. 61/2000 ha previsto alcuni strumenti finalizzati ad una maggiore flessibilità della prestazione lavorativa a tempo parziale, con l'introduzione di clausole cosiddette “elastiche” e “flessibili”, la cui regolamentazione, inizialmente demandata a livello individuale e, successivamente, rimessa dalla legge n. 247/2007 esclusivamente alla contrattazione collettiva, per effetto dell’art. 22, comma 4, della legge n. 183/2011, è tornata ad essere di esclusiva competenza delle parti individuali del rapporto. Abrogando espressamente le lettere a) e b) del comma 44 dell’art. 1 della legge n. 247/2007, il Legislatore ha reintrodotto, con effetto dal 1° gennaio 2012, le disposizioni in materia di clausole elastiche e flessibili di cui all’art. 46 del D.Lgs. n. 276/2003. In sostanza, le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono concordare clausole flessibili “flessibili” relative alla variazione della collocazione temporale della prestazioneprestazione stessa. La collocazione temporale della prestazione lavorativa può essere modificata, rispetto a quella contrattualmente stabilita, nel caso di esigenze di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo Il termine di preavviso per l'esercizio delle clausole flessibili e/o elastiche è di almeno due giorni. Le ore di lavoro ordinarie, richieste a seguito dell’applicazione di clausole flessibili verranno retribuite, per le sole ore in cui la variazione stessa viene effettuata, in misura non inferiore alla sola maggiorazione dell’1,5% da calcolare sulla quota di retribuzione di fatto. Le parti del rapporto Nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto le parti possono concordare altresì stabilire anche clausole elastiche “elastiche” relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa: a differenza dello straordinario o del supplementare, ove si verifica un aumento temporaneo della prestazione, entro il limite massimo del 25% delle ore di lavoro settimanali concordate. Le ore di lavoro a seguito dell’applicazione delle clausole elastiche che determino riferito ad ogni singola giornata nella quale viene richiesta una prestazione aggiuntiva, la clausola elastica determina un incremento duraturo definitivo della quantità della prestazione, verranno retribuite il quale può ovviamente essere delimitato nel tempo e potrebbe anche essere solo eventuale. In ogni caso, sono i contratti collettivi stipulati dalle XX.XX. comparativamente più rappresentative a stabilire:
1) condizioni e modalità in relazione alle quali il datore di lavoro può modifi- care la collocazione temporale della prestazione lavorativa;
2) condizioni e modalità in relazioni alle quali il datore di lavoro può variare in aumento la durata della prestazione lavorativa;
3) i limiti massimi di variabilità in aumento della durata della prestazione la- vorativa. Recentemente, la legge n. 92/2012 (riforma “Fornero”), ha attribuito alla contrattazione collettiva anche il compito di stabilire condizioni e modalità in base alle quali il lavoratore può chiedere l’eliminazione o la modifica delle clausole elastiche e flessibili. Il tenore della disposizione non è chiarissimo, dato che, sulla base delle precedenti disposizioni, le parti conservavano sempre la possibilità di “ripensamento” in ordine alle clausole elastiche e flessibili già stipulate. Più che altro, si segnala che, adesso, la norma parla di come il lavoratore può “chiedere”, e non già “ottenere”, una modifica di quanto precedentemente pattuito, lasciando peraltro alla contrattazione collettiva il compito di stabilire “modalità e condizioni” di tale richiesta. Il diritto di “ripensamento” (o di revoca) delle suddette clausole da parte del lavoratore risulta peraltro ulteriormente rafforzato, laddove la riforma prevede che esso non soggiaccia ad alcuna limitazione nel caso in cui il lavoratore sia affetto da patologie oncologiche con residua capacità lavorativa, ovvero debba prestare assistenza continuativa ad un congiunto o parente stretto convivente con totale e irreversibile invalidità lavorativa. Stesso discorso vale per gli studenti iscritti e frequentanti corsi regolari di studio, che potranno revocare il proprio consenso alle clausole elastiche e flessibili senza alcuna limitazione di sorta. L'esercizio da parte del datore di lavoro del potere di variare in aumento la quota oraria durata della retribuzione prestazione lavorativa, nonché di fatto e modificare la maggiorazione forfetariamente e convenzionalmente determinata collocazione temporale della stessa comporta in favore del prestatore di lavoro un preavviso, fatte salve le intese tra le parti, di almeno due giorni lavorativi, nonché il diritto a specifiche compensazioni, nella misura ovvero nelle forme fissate dai contratti collettivi. Fermo restando il diritto di “ripensamento”, la disponibilità allo svolgimento del 16,5% (15%+1,5%) da calcolare sulla quota oraria della retribuzione rapporto di fatto. Le maggiorazioni previste dal presente articolo non rientrano nella retribuzione di fatto ed escludono il computo del compenso per la prestazione del lavoro a seguito dell’applicazione tempo parziale in forma flessibile o elastica richiede il consenso del lavoratore formalizzato attraverso uno specifico patto scritto, anche contestuale al contratto di clausole flessibili od elastiche lavoro, reso, su ogni altro istitutorichiesta del lavoratore, con l'assistenza di un componente della rappresentanza sindacale aziendale indicato dal lavoratore medesimo. In alternativa alle maggiorazioni dell’1,5% previste presente articolo, a fronte dell’applicazione di clausole flessibili e/o elastiche le parti interessate possono concordare un’indennità annuale in ogni caso pari ad almeno 120 euro non cumulabili, da corrispondere per quote mensili. L’eventuale L'eventuale rifiuto del lavoratore alla sottoscrizione di clausole flessibili od elastiche non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento, né l’adozione di provvedimenti disciplinari. L’atto scritto di ammissione alle clausole flessibili od elastiche, deve prevedere il diritto del lavoratore di denunciare il patto stesso, durante il corso di svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale, almeno nei seguenti casi: • esigenze di tutela della salute certificate dal servizio sanitario pubblico; • comprovata instaurazione di altra attività lavorativa; • esigenze personali, debitamente comprovate. La denuncia, in forma scritta, potrà essere effettuata quando siano decorsi sei mesi dalla stipulazione del patto e dovrà essere accompagnata da un preavviso di almeno un mese. A seguito della denuncia di cui al comma precedente, viene meno la facoltà del datore di lavoro di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa inizialmente concordata, ovvero il suo incremento in applicazione delle clausole elastiche. Il datore di lavoro può, a sua volta, recedere dal patto con un preavviso di almeno un mese.
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Samples: Contratti Di Lavoro