Clausole generali Clausole campione

Clausole generali. 9.1 L'invalidità o la nullità di una o più delle clausole del presente Contratto non comprometterà la validità delle rimanenti clausole, che conserveranno in ogni caso pieno vigore ed efficacia. 9.2 Il presente Contratto ed i diritti e gli obblighi da esso derivanti in capo alle Parti non potranno essere ceduti a terzi al di fuori dei casi espressamente previsti dal presente Contratto. 9.3 Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 6, comma. 6.2, il mancato o il ritardato esercizio di uno dei diritti spettanti ad una Parte ai sensi del presente Contratto non può essere considerato come rinuncia a tali diritti. 9.4 Fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 2, comma 2.2, lett. a), qualsiasi modificazione al Contratto dovrà aver luogo in forma scritta. 9.5 Per le finalità di cui al presente Contratto, le Parti eleggono domicilio presso i seguenti indirizzi: - Gestore dei Mercati Energetici S.p.A., Xxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx x. 000/000 - 00000 Xxxx; - ………………………….. …………, ……………………………………………..– …….. . 9.6 Ogni comunicazione o notifica da effettuarsi ai sensi del presente Xxxxxxxxx dovrà essere effettuata per iscritto e consegnata a mano, anche a mezzo corriere, o trasmessa per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante messaggio elettronico con avviso di ricevimento tramite posta certificata, ai seguenti indirizzi: - Gestore dei Mercati Energetici S.p.A., Viale Maresciallo Pilsudski n. 122/124 - 00197 Roma, indirizzo e-mail: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx; xxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx ; - ………………………….. …………, ……………………………………………..– …….. ;
Clausole generali. Definizioni. I termini con la iniziale in maiuscolo utilizzati in questo Contratto, hanno il significato indicato nell’Allegato A delle Clausole generali quivi accluso, e dell’Allegato A dei Diritti dell’Utente Finale. Nel caso di conflitti fra la definizione dei termini indicati nei Diritti dell’Utente Finale e quella indicata nelle Clausole generali, si intende valida quella descritta in quest’ultimo documento.
Clausole generali. 1. Il Contratto costituisce l’intero accordo tra le Parti e sostituisce tutti i precedenti accordi, intese e accordi tra di loro in relazione all’oggetto, in forma scritta e orale. 2. Ciascuna Parte riconosce di aver sottoscritto il Contratto senza fare affidamento su alcuna rappresentazione o garanzia e di non avere alcun rimedio in relazione a tali rappresentazioni e garanzie, salvo quelle espressamente previste nel Contratto. 3. Qualsiasi comunicazione da e tra le Parti, prevista dal Contratto deve avere forma scritta e deve essere inviata alla Parte interessata all’indirizzo indicato nell’Ordine. 4. La clausola 19.3 non si applica alle notifiche relative a procedimenti giudiziali. 5. Nessuna modifica del presente Contratto è valida o efficace salvo non sia: 1. un Aggiornamento effettuato in conformità con il Contratto; o 2. redatta per iscritto e debitamente firmata da tutte le Parti. 6. Salvo quanto espressamente previsto dal Contratto, il Fornitore può in qualsiasi momento cedere, subappaltare, sub-licenziare (anche a più livelli), trasferire, ipotecare, addebitare o disporre in qualsiasi modo dei diritti o degli obblighi relativi al Contratto. 7. Salvo quanto espressamente previsto dal Contratto, il Cliente non può cedere, trasferire, subappaltare, sub-licenziare, ipoteca, addebitare, o disporre in alcun modo dei diritti o degli obblighi relativi al Contratto (inclusi i diritti di licenza concessi), in tutto o in parte, senza il preventivo consenso scritto del Fornitore. 8. Le Parti sono soggetti indipendenti e il Contratto non stabilisce alcun rapporto di agenzia, né di joint 9. Se una qualsiasi disposizione del Contratto (o parte di una qualsiasi disposizione) è o diventa inefficace, invalida o inapplicabile, l’efficacia, la validità e l’applicabilità di qualsiasi altra disposizione del Contratto non saranno influenzate. 10. Se una qualsiasi disposizione del Contratto (o parte di una qualsiasi disposizione) è o diventa inefficace, invalida o inapplicabile ma sarebbe efficace, valida e applicabile se una parte di esso fosse modificata, si applica la disposizione con le modifiche che potrebbero essere necessarie per renderla efficace, valida e applicabile. In caso di modifica, le Parti negozieranno in buona fede i termini di una disposizione alternativa reciprocamente accettabile. 11. Nessuna mancanza, ritardo o omissione da parte di una delle Parti nell’esercizio di qualsiasi diritto, potere o rimedio previsti dalla legge o dal Contratto può essere...
Clausole generali. 1. E’ confermata la disciplina contenuta nel capo V del CCNL del 1 settembre 1995 ed, in particolare, gli articoli 28, 29 e 31 del citato capo V, fatte salve le modificazioni di cui ai successivi articoli. Gli artt. 30 e 32 del medesimo contratto sono disapplicati e sostituiti dagli artt.13, 14 e 15 del presente contratto.
Clausole generali a) durata, foro competente, risoluzione delle controversie, spese e oneri fiscali; b) l’obbligazione del Promotore, a conclusione dei lavori di attuazione del PRU e previa ricognizione, di costituire le servitù e gli altri vincoli previsti dal PRU, nonché l’obbligazione di cedere in favore del Comune eventuali porzioni di aree private, su cui si troveranno ad insistere, all'esito degli interventi, opere infrastrutturali pubbliche.
Clausole generali. 1. Entro 7 giorni dal ricevimento dell’ordine, il Fornitore dovrà renderne una copia debitamente firmata per accettazione via fax o via mail. Nel caso in cui il Fornitore non provveda ad inviare copia sottoscritta entro detto termine, l’ordine si riterrà accettato. 2. Le date, le quantità, i luoghi ed i termini di consegna e/o di fornitura presenti nell’Ordine sono vincolanti per il Fornitore. In caso di mancato rispetto delle condizioni pattuite, LEAR snc può diffidare il Fornitore ad adempiere e, nel caso di grave e reiterato inadempimento, procedere alla risoluzione anticipata, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni. L’eventuale consegna in anticipo rispetto alla data pattuita sarà accettata a condizione che: 1. Il pagamento resti invariato rispetto alla naturale scadenza dell’ordine. 3. Il luogo di consegna è il luogo nel quale beni e/o servizi devono essere forniti in conformità a quanto disposto nell’ordine. Le spedizioni dovranno essere accompagnate dai relativi documenti di trasporto nei quali dovranno apparire il n° Ordine ed il codice dei prodotti od eventuale indirizzo diverso dalla sede, per la consegna, in caso LEAR snc ne richieda una diversa destinazione. Tutti i colli che arriveranno senza dicitura e/o sprovvisti di D.D.T. saranno rispediti al mittente ed oggetto di emissione Non Conformità. 4. I beni dovranno essere imballati a cura e spese del Fornitore in modo idoneo ed adeguato al tipo di prodotto e di trasporto al fine di garantirne l’integrità e la sicurezza degli operatori durante la movimentazione. Qualora l'ordine di acquisto non specifichi requisiti dettagliati per l'imballaggio/confezione del prodotto o per qualsiasi tipo di acquisto applicabile, le caratteristiche di imballaggio o di imballaggio devono essere tali da garantire che il prodotto sia protetto da eventuali danni dovuti all'impatto o agli agenti atmosferici e che possa essere sollevato e trasportato nelle condizioni più sicure per gli operatori. Tali precauzioni sono anche volte a garantire l’assenza di FOD, ovvero di danni causati da corpi estranei. 5. I prezzi indicati in Ordine si ritengono fissi fino al completamento della fornitura. I pagamenti verranno eseguiti in conformità a quanto stabilito in Ordine a condizione che: sia stata emessa valida fattura; la fornitura sia stata accettata dal controllo qualità secondo quanto previsto al successivo punto b); non vi siano inadempienze contrattuali sospese notificate al Fornitore da LEAR s.n.c. 6. Il credito der...
Clausole generali. 1. E’ confermata la disciplina contenuta nel Titolo IV Capo III del CCNL del 5 aprile 1996 come integrato dal CCNL del 24 aprile 2002, ed in particolare gli artt. 36, 37 e 39 del citato capo III, fatte salve le modificazioni di cui ai successivi articoli.
Clausole generali. 10.1 La legge applicabile per la risoluzione di qualsiasi controversia inerente l’interpretazione, la validità, l’esecuzione, l’adempimento e/o il recesso dal presente Accordo e dai contratti che ad esso facciano riferimento, sarà quella italiana. Ogni controversia derivante dall’interpretazione, validità, esecuzione, adempimento e/o recesso dal presente Accordo, o comunque inerente o derivante dallo stesso sarà soggetta alla competenza esclusiva ed inderogabile del Tribunale di Milano.
Clausole generali. 2.1. Nel caso in cui il Cliente ritenga di avere diritto a un’indennità in conformità con il presente Contratto di Livello di Servizio, il Cliente deve inviare una Richiesta di Credito entro dieci (10) giorni lavorativi dalla fine del mese di calendario in questione. Il Cliente riconosce che le registrazioni vengono mantenute esclusivamente per un numero limitato di giorni, e, di conseguenza, qualunque Richiesta di Credito inviata al di fuori del tempo indicato sarà considerata non valida. 2.2. Tutte le Richieste di Credito saranno soggette a verifica da parte di Symantec, in conformità con le disposizioni applicabili del presente Contratto di Livello di Servizio. 2.3. Il presente Contratto di Livello di Servizio non è in vigore: (i) nel corso di periodi di Manutenzione Programmata o di manutenzione di emergenza, nei periodi di non disponibilità causati da forza maggiore o atti od omissioni del Cliente o di terzi; (ii) nel corso di periodi di sospensione del servizio di Symantec, in conformità con i termini del Contratto; (iii) laddove il Cliente violi il Contratto (compreso senza limitazione nel caso il Cliente abbia fatture scadute); (iv) in relazione a qualsiasi e-mail che non è passata attraverso il Servizio (compreso senza limitazione il caso in cui il Cliente non abbia impostato il proprio router per puntare tutto il traffico di e-mail verso Symantec); o (v) in relazione a qualsiasi E-mail in entrata o in uscita che è stata inviata inizialmente a Symantec con più di 500 destinatari per sessione SMTP. 2.4. Le indennità indicate nel Contratto di Livello del Servizio saranno l'unico ed esclusivo rimedio del Cliente per contratto, per atti illeciti (compresa, senza limitazioni, la negligenza) o altrimenti in relazione a tutti i livelli di Servizio. 2.5. La responsabilità massima cumulativa di Symantec, in conformità con il presente Contratto di Livello di Servizio nel corso di un mese di calendario, non sarà superiore al cento percento (100%) del Costo Mensile pagabile dal Cliente per il/i Servizi/o coinvolti.