Clausole generali Clausole campione

Clausole generali. 10.1 L’invalidità o la nullità di una o più delle clausole del presente Contratto non comprometterà la validità delle rimanenti clausole, che conserveranno in ogni caso pieno vigore ed efficacia. 10.2 Il presente Contratto e i diritti e obblighi da esso derivanti in capo alle Parti non potranno essere ceduti a terzi. 10.3 Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 6.2, il mancato o il ritardato esercizio di uno dei diritti spettanti ad una Parte ai sensi del presente Contratto non può essere considerato come rinuncia a tali diritti. 10.4 Il presente Contratto viene sottoscritto e siglato in ogni pagina dal Contraente ed, in caso di Contraente persona giuridica, accompagnato da una dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la titolarità dei poteri di rappresentanza del soggetto firmatario del presente Contratto ovvero di altra documentazione attestante i poteri di rappresentanza. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti articoli 1.4, 5.3 e 9.1, qualsivoglia modifica del presente Contratto dovrà avere luogo in forma scritta. 10.5 Per le finalità di cui al presente Contratto, le Parti eleggono domicilio presso i seguenti indirizzi: - GME: Gestore dei Mercati Energetici S.p.A., ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇. ▇▇▇/▇▇▇ - ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇; - Contraente: . 10.6 Ove non diversamente previsto nel presente Contratto o nel Manuale, ogni comunicazione o notifica da effettuarsi ai sensi del presente Contratto dovrà essere effettuata per iscritto e consegnata, a mano - anche a mezzo corriere, o trasmessa per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o via telefacsimile, ovvero mediante messaggio elettronico con avviso di ricevimento, ai seguenti indirizzi: - GME: Gestore dei Mercati Energetici S.p.A., ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇. ▇▇▇/▇▇▇ - ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇, numero di telefacsimile +▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇; indirizzo e-mail: ▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇; - Contraente: ;. - (indirizzo) numero di telefacsimile , e-mail ; 10.7 Il Contraente nomina, per qualsivoglia comunicazione avente natura tecnica e/o operativa, il seguente referente , (nominativo del soggetto o dell’ufficio) numero di telefono, , email . 10.8 Il Contraente nomina, quale soggetto deputato ad accedere alla PDR (user): , (nome e cognome) (telefono) , . (telefono cellulare) (email) (Codice Fiscale) (Nr. di Passaporto)1 10.9 Le comunicazioni si intenderanno ricevute alla data di sottoscrizione della ricevuta di avvenuta consegna, se effettuate me...
Clausole generali. Definizioni. I termini con la iniziale in maiuscolo utilizzati in questo Contratto, hanno il significato indicato nell’Allegato A delle Clausole generali quivi accluso, e dell’Allegato A dei Diritti dell’Utente Finale. Nel caso di conflitti fra la definizione dei termini indicati nei Diritti dell’Utente Finale e quella indicata nelle Clausole generali, si intende valida quella descritta in quest’ultimo documento.
Clausole generali. Diritti Dell’utente Finale Politiche Sulle Informazioni E L’utilizzo Generale
Clausole generali. 2.1. Nel caso in cui il Cliente ritenga di avere diritto a un’indennità in conformità con il presente Contratto di Livello di Servizio, il Cliente deve inviare una Richiesta di Credito entro dieci (10) giorni lavorativi dalla fine del mese di calendario in questione. Il Cliente riconosce che le registrazioni vengono mantenute esclusivamente per un numero limitato di giorni, e, di conseguenza, qualunque Richiesta di Credito inviata al di fuori del tempo indicato sarà considerata non valida. 2.2. Tutte le Richieste di Credito saranno soggette a verifica da parte di Symantec, in conformità con le disposizioni applicabili del presente Contratto di Livello di Servizio. 2.3. Il presente Contratto di Livello di Servizio non è in vigore: (i) nel corso di periodi di Manutenzione Programmata o di manutenzione di emergenza, nei periodi di non disponibilità causati da forza maggiore o atti od omissioni del Cliente o di terzi; (ii) nel corso di periodi di sospensione del servizio di Symantec, in conformità con i termini del Contratto; (iii) laddove il Cliente violi il Contratto (compreso senza limitazione nel caso il Cliente abbia fatture scadute); (iv) in relazione a qualsiasi e-mail che non è passata attraverso il Servizio (compreso senza limitazione il caso in cui il Cliente non abbia impostato il proprio router per puntare tutto il traffico di e-mail verso Symantec); o (v) in relazione a qualsiasi E-mail in entrata o in uscita che è stata inviata inizialmente a Symantec con più di 500 destinatari per sessione SMTP. 2.4. Le indennità indicate nel Contratto di Livello del Servizio saranno l'unico ed esclusivo rimedio del Cliente per contratto, per atti illeciti (compresa, senza limitazioni, la negligenza) o altrimenti in relazione a tutti i livelli di Servizio. 2.5. La responsabilità massima cumulativa di Symantec, in conformità con il presente Contratto di Livello di Servizio nel corso di un mese di calendario, non sarà superiore al cento percento (100%) del Costo Mensile pagabile dal Cliente per il/i Servizi/o coinvolti.
Clausole generali. (a) Beneficiari terzi. Le consociate di RIM e i rispettivi direttori, funzionari e dipendenti sono considerati beneficiari terzi per le finalità di cui alle Sezioni del presente Accordo recanti titolo "Informazioni di sicurezza relative all'utilizzo della tecnologia", (Sezione 8 (b)), "Indennizzo/responsabilità" (Sezione 19),"Limitazione di responsabilità" (Sezione 23) e "Clausola di esclusione delle responsabilità" (Sezione 22). I fornitori di Contenuti per Servizi RIM sono beneficiari terzi delle tutele e limitazioni sull'uso del loro Contenuto di cui alla sezione "Utilizzo della soluzione BlackBerry da parte dell’Utente" (Sezione 3) e "Proprietà Intellettuale" (Sezione 11). Fatto salvo quanto diversamente indicato nella presente Sezione, le disposizioni ivi contenute sono da intendersi a beneficio delle Parti e non già di qualsiasi altra persona fisica o giuridica. (b) Rinunce in caso d'inadempimento. Nessuna delle Parti sarà da intendersi rinunciataria in relazione ai propri diritti contrattuali, sia tale rinuncia ai sensi d'inadempimento, adempimento tardivo o di qualsiasi altra equa dottrina legale, fatto salvo nel caso in cui detta rinuncia non venga formulata per iscritto, firmata da un firmatario autorizzato della Parte nei confronti della quale la rinuncia sarà esercitata. L'eventuale rinuncia a qualsiasi disposizione o la violazione di qualsiasi disposizione contrattuale in un'occasione non costituirà rinuncia definitiva in altre occasioni. (c) Sopravvivenza. I termini, le condizioni e le garanzie di cui al presente Accordo che, in ragione della loro portata e natura debbano produrre effetti anche a fronte di scadenza contrattuale, saranno da intendersi validamente efficaci a fronte di esecuzione della prestazione contrattuale, annullamento o risoluzione del presente Accordo. (d) Diritto applicabile e Foro competente. Il presente Accordo dovrà essere regolato e interpretato conformemente al diritto dello Stato di Inghilterra e ▇▇▇▇▇▇, fatta eccezione per qualsiasi corpus legale regolante i conflitti di legge. Le Parti riconoscono che la Convenzione delle Nazioni Unite in materia di Vendita internazionale di merci viene con il presente esclusa nella sua interezza e pertanto non applicata al presente Accordo. Qualsivoglia vertenza o contenzioso derivante o connesso al presente Accordo, o all'inadempimento dello stesso che le Parti non siano in grado di comporre in via amichevole, sarà sottoposto dapprima agli organi direttivi delle Parti. Le Parti...
Clausole generali. L’invalidità o la nullità di una o più delle clausole del presente Contratto non comprometterà la validità delle rimanenti clausole, che conserveranno in ogni caso pieno vigore ed efficacia. Il mancato o il ritardato esercizio di uno dei diritti spettanti ad una Parte ai sensi del presente ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ non può essere considerato come rinuncia a tali diritti. Il presente Contratto viene redatto in triplice copia in lingua italiana. L'Aderente stamperà e tratterrà per sé una copia del contratto e ne invierà copia firmata ▇▇▇ ▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ per fax, a BMTI ed a AGRICAF agli indirizzi e numeri di fax indicati nell’intestazione del presente Contratto, unitamente a copia firmata delle informative di legge. Il presente Contratto si intende concluso nel momento in cui copia del Contratto, sottoscritta dall'Aderente, perviene al fax di BMTI e di AGRICAF, fermo che la copertura assicurativa è subordinata all’accreditamento di cui all’art. 4 e diventa efficace al buon esito delle verifiche di cui all'art. 7. Per le finalità di cui al presente Contratto, le Parti eleggono domicilio presso gli indirizzi indicati nell'intestazione del presente Contratto. Le comunicazioni previste dal presente Contratto e/o dalle Condizioni di Assicurazione si intenderanno ricevute alla data risultante dalla ricevuta di trasmissione dell’apparecchio (se effettuate mediante telefax), nel momento della conferma di lettura (se effettuate mediante e-mail), nel momento in cui giungeranno all’indirizzo del destinatario (se effettuate mediante lettera raccomandata A.R.), ovvero alla data di sottoscrizione della ricevuta di avvenuta consegna (se effettuate mediante consegna a mano).
Clausole generali a) durata, foro competente, risoluzione delle controversie, spese e oneri fiscali; b) l’obbligazione del Promotore, a conclusione dei lavori di attuazione del PRU e previa ricognizione, di costituire le servitù e gli altri vincoli previsti dal PRU, nonché l’obbligazione di cedere in favore del Comune eventuali porzioni di aree private, su cui si troveranno ad insistere, all'esito degli interventi, opere infrastrutturali pubbliche.
Clausole generali. 1. E’ confermata la disciplina contenuta nel capo V del CCNL del 1 settembre 1995 ed, in particolare, gli articoli 28, 29 e 31 del citato capo V, fatte salve le modificazioni di cui ai successivi articoli. Gli artt. 30 e 32 del medesimo contratto sono disapplicati e sostituiti dagli artt.13, 14 e 15 del presente contratto.
Clausole generali. 14.1 Il mancato o il ritardato esercizio di uno dei diritti spettanti ad una Parte ai sensi del presente Contratto non può essere considerato come rinuncia a tali diritti. 14.2 Per le finalità di cui al presente Contratto, le Parti eleggono domicilio presso i seguenti indirizzi: - TERNA S.p.A. - Affari Regolatori, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ 70 - 00156 Roma - n. fax: 06 8313.8131, - …………………………………,Via/Piazza………………………. n………………………….. n. fax……..indirizzo e- mail………., Indirizzo pec…….... 14.3 Fatto salvo quanto specificamente previsto in altre disposizioni del presente Contratto, ogni comunicazione o notifica da effettuarsi ai sensi del presente ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ dovrà essere effettuata per iscritto e consegnata a mano, anche a mezzo corriere, o trasmessa per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o inviata a mezzo PEC ai seguenti indirizzi: - TERNA S.p.A. - Affari Regolatori, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ 70 - 00156 Roma, Indirizzo PEC… ; - ………………………………………….., Via/Piazza ……………..…………….. n. , Indirizzo pec……... Le comunicazioni si intendono ricevute alla data di sottoscrizione della ricevuta di avvenuta consegna, se effettuate mediante consegna a mano, ovvero dalla data indicata nella ricevuta di ricezione della raccomandata ricevuta dal destinatario o dalla data di consegna del messaggio inviato tramite PEC 14.4 L’Utente del dispacciamento non può cedere il Contratto o i singoli diritti e obblighi dallo stesso derivanti senza il preventivo consenso scritto di TERNA. In tali casi, ferma la necessità del preventivo consenso scritto di TERNA, vale quanto previsto al precedente articolo 5.5.1. 14.5 TERNA può cedere il presente Contratto in adempimento di specifiche disposizioni normative o regolamentari, senza che l’Utente del dispacciamento possa in tal caso pretendere alcun risarcimento e/o indennizzo di sorta e senza che ciò comporti in alcun modo oneri a suo carico. 14.6 Gli oneri fiscali e tributari nonché le spese di qualsiasi natura, derivanti dal presente Contratto sono a carico dell’Utente del dispacciamento. 14.7 Qualsiasi modifica del Contratto può avvenire solo in forma scritta.
Clausole generali. L’invalidità o la nullità di una o più delle clausole del presente Contratto non comprometterà la validità delle rimanenti clausole, che conserveranno in ogni caso pieno vigore ed efficacia. Il presente Contratto ed i diritti e gli obblighi da esso derivanti in capo alle Parti non potranno essere ceduti a terzi al di fuori dei casi espressamente previsti dal presente Contratto. Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 5, comma 5.2, il mancato o il ritardato esercizio di uno dei diritti spettanti ad una Parte ai sensi del presente Contratto non può essere considerato come rinuncia a tali diritti. Fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 2, comma 2.2, lett. a), qualsiasi modificazione al Contratto dovrà aver luogo in forma scritta. Per le finalità di cui al presente Contratto, le Parti eleggono domicilio presso i seguenti indirizzi: Gestore dei Mercati Energetici S.p.A., ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇. 122/124 – 00197 Roma; ………………………….. …………, ……………………………………………..– …….. .