Collaborazione familiare. 1. - I titolari di autorizzazione N.C.C. possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, conformemente a quanto previsto dall'art. 230-bis del codice civile. a) dichiarazione del titolare che intende avvalersi del collaboratore familiare in possesso dei requisiti previsti conformemente a quanto previsto dall'art.230-bis del codice civile; b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal collaboratore familiare ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti dei requisiti di idoneità morale e dei requisiti previsti dall'art.6, comma 1, lettera b), c) ed e). Qualora il titolare non sia in possesso del requisito di idoneità professionale, tale requisito deve comunque essere posseduto dal collaboratore familiare da dimostrarsi mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dal titolare dell’impresa stessa o da una o più persone designate dal titolare per l’attività di direzione dell’attività di trasporto ed inserita nella struttura dell’impresa in qualità di dipendente mediante produzione dell’estratto in copia autentica del libro matricola e del libro paga. 2. - L'Ufficio comunale competente, verificata la documentazione ed i requisiti previsti, rilascia nulla osta, con atto apposito, e ne riporta nota nella autorizzazione. 3. - La sussistenza dell'impresa familiare è accertata annualmente, tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, rilasciata dal titolare della autorizzazione. 4. - La non conformità della attività svolta alle forme previste dall'art. 230-bis del codice civile, nonché la mancanza o il venir meno di uno dei requisiti previsti comporta l'immediata revoca del nulla osta rilasciato dall'Amministrazione comunale.
Appears in 1 contract
Samples: Regolamento Comunale Per Il Servizio Di Noleggio Con Conducente
Collaborazione familiare. 1. - I titolari di autorizzazione N.C.C. licenza di esercizio taxi possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, in un numero non superiore a due quali il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo, conformemente a quanto previsto dall'art. 230-230 bis del codice civileCodice Civile e successive modificazioni.
a) dichiarazione del titolare che intende avvalersi del collaboratore familiare 2. I collaboratori familiari, al fine dell'esercizio dell'attività, devono essere in possesso dei requisiti previsti conformemente a quanto previsto dall'art.230-bis all'art. 6, lett. a),b),c),e),f),g) del codice civile;
b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal collaboratore familiare ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti dei requisiti di idoneità morale e dei requisiti previsti dall'art.6presente Regolamento. In deroga alla previsione dell'art. 6, comma 1, lettera blett. i), c) ed e). Qualora il titolare non sia possono svolgere l'attività, quali collaboratori familiari, i soggetti occupati con contratto di lavoro a tempo parziale, nel rispetto delle norme di legge vigenti in possesso del requisito di idoneità professionale, tale requisito deve comunque essere posseduto dal collaboratore familiare da dimostrarsi mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dal titolare dell’impresa stessa o da una o più persone designate dal titolare per l’attività di direzione dell’attività di trasporto ed inserita nella struttura dell’impresa in qualità di dipendente mediante produzione dell’estratto in copia autentica del libro matricola e del libro paga.
2. - L'Ufficio comunale competente, verificata la documentazione ed i requisiti previsti, rilascia nulla osta, con atto apposito, e ne riporta nota nella autorizzazionemateria.
3. - La sussistenza dell'impresa familiare è accertata annualmente, tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, rilasciata dal Il titolare della autorizzazionelicenza di esercizio che intende avvalersi della collaborazione familiare deve presentare istanza all'Ufficio Comunale competente, allegando la documentazione dalla quale risulti che il collaboratore sia in possesso dei requisiti soggettivi richiesti.
4. - L'esistenza di collaboratori familiari dovrà risultare da un apposito elenco da allegare alla licenza di esercizio rilasciato dall'Ufficio Comunale competente.
5. In occasione della verifica di controllo annuale, il titolare dovrà autocertificare il permanere delle condizioni che legittimano la collaborazione. Il titolare è altresì tenuto a comunicare, con tempestività, le variazioni che al riguardo dovessero verificarsi nel corso dell'anno.
6. L'attività di tassista svolta in qualità di collaboratore familiare non fa maturare anzianità di servizio ai fini dell'assegnazione di licenza per concorso.
7. La non conformità della attività svolta alle forme previste dall'art. 230-bis del codice civile, nonché la mancanza o il venir meno di uno dei requisiti previsti presupposti per la collaborazione familiare sopra indicati comporta l'immediata revoca del nulla osta rilasciato dall'Amministrazione comunaledecadenza dell'autorizzazione. Questa eventualità viene comunicata al Comune affinché, preso atto proceda all'annotazione sulla licenza.
Appears in 1 contract
Collaborazione familiare. 1. - I 1.I titolari di autorizzazione N.C.C. possono avvalersilicenza di taxi, nello svolgimento del servizio, possono avvalersi della collaborazione di familiari, conformemente a quanto previsto dall'artqualora l’impresa familiare sia costituita ai sensi dell’art. 230-230- bis del codice civile.. 0.Xx familiare deve prestare il proprio lavoro in modo continuativo e prevalente. 3.Per poter esercitare il servizio avvalendosi di un collaboratore familiare in possesso dei requisiti di cui all’art. 10 del presente regolamento, il titolare della licenza deve presentare all’ufficio comunale competente apposita richiesta, utilizzando esclusivamente l’apposita modulistica (a pena d’irricevibilità); tale richiesta deve contenere quanto segue:
a) dichiarazione del titolare che intende avvalersi del collaboratore familiare in possesso dei requisiti previsti conformemente a quanto previsto dall'art.230-bis del codice civiledisposto di cui all’art. 10, comma 4 della legge 15.1.1992 n. 21;
b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà autocertificazione resa dal collaboratore familiare ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti dei requisiti 445/00, di idoneità morale e dei requisiti previsti dall'art.6, comma 1, lettera b), c) ed e). Qualora il titolare non sia essere in possesso della patente di guida, del requisito certificato di idoneità professionaleabilitazione professionale e dell’iscrizione del collaboratore nel ruolo dei conducenti a sensi dell’art. 6 della Legge 15.1.1992 n. 21, tale requisito deve comunque indicandone i rispettivi estremi. Alla domanda di cui sopra dovrà essere posseduto dal collaboratore allegata fotocopia dell’atto registrato comprovante la costituzione dell’impresa familiare da dimostrarsi mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dal titolare dell’impresa stessa o da una o più persone designate dal titolare per l’attività di direzione dell’attività di trasporto ed inserita nella struttura dell’impresa in qualità di dipendente mediante produzione dell’estratto in copia autentica del libro matricola e del libro paga.
2la sua modifica. - L'Ufficio 4.L’ufficio comunale competente, verificata la documentazione acquisita ed i il possesso dei requisiti previsti, rilascia nulla osta, con atto apposito, osta al collaboratore familiare e ne riporta nota nella autorizzazione.
3la relativa annotazione, in forma di appendice, sulla licenza taxi del titolare. - La sussistenza dell'impresa familiare è accertata annualmente, tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, rilasciata dal titolare della autorizzazione.
4. - La 0.Xx non conformità della attività dell’attività svolta alle nelle forme previste dall'artdall’art. 230-230 bis del codice civile, nonché la mancanza o il venir meno di uno dei requisiti previsti comporta l'immediata revoca l’immediata interdizione dell’attività. 6.Nell’ambito del nulla osta rilasciato dall'Amministrazione comunaleservizio di taxi, il collaboratore familiare ha l’obbligo di rispettare i turni e gli orari assegnati dal titolare della licenza. L’attività di tassista svolta in qualità di collaboratore familiare non fa maturare anzianità di servizio ai fini dell’assegnazione di licenza per concorso.
Appears in 1 contract
Samples: Regolamento Per Il Trasporto Di Persone Mediante Autoservizi Pubblici Non Di Linea Taxi
Collaborazione familiare. 1. - I titolari di licenza Taxi o di autorizzazione N.C.C. possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, conformemente a quanto previsto dall'art. 230dall’art.230-bis del codice civileCodice Civile.
2. L’esercizio del servizio in collaborazione familiare è subordinato al rilascio su richiesta di apposito nulla osta da parte del Comune, cui va presentata la seguente documentazione:
a) dichiarazione del titolare che intende avvalersi del collaboratore familiare in possesso dei requisiti previsti conformemente a quanto previsto dall'art.230-bis del codice civiledisposto dell’art. 10, comma 4 della legge 15 gennaio 1992, n. 21;
b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal del collaboratore familiare ai sensi del D.P.R. 445/2000 familiare, attestante il possesso dei requisiti dei requisiti di idoneità morale e dei requisiti previsti dall'art.6, dall’art. 9 comma 1, lettera 1 lett. b), c), d) ed e). Qualora e che il titolare non sia proprio lavoro viene prestato in possesso del requisito modo prevalente e continuativo nell’impresa familiare,
c) copia dell’atto notarile di idoneità professionale, tale requisito deve comunque essere posseduto dal collaboratore costituzione dell’impresa familiare;
d) certificato della costituzione della impresa familiare da dimostrarsi mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dal titolare dell’impresa stessa o da una o più persone designate dal titolare per l’attività di direzione dell’attività di trasporto ed inserita nella struttura dell’impresa in qualità di dipendente mediante produzione dell’estratto in copia autentica del libro matricola e del libro paga.
2. - L'Ufficio comunale competente, verificata presso la documentazione ed i requisiti previsti, rilascia nulla osta, con atto apposito, e ne riporta nota nella autorizzazioneCCIAA.
3. - La sussistenza dell'impresa familiare è accertata annualmenteIl Comune, tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorioeffettuate le verifiche d’ufficio in relazione all’art.10, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, rilasciata dal titolare della autorizzazionerilascia il nulla osta (entro trenta giorni dalla richiesta) e provvede ad annotarlo nel titolo.
4. - Il familiare collaboratore deve prestare il proprio lavoro in modo continuativo e prevalente, escludendo lavori fuori dell’impresa familiare a titolo di lavoro dipendente superiore a 20 ore settimanali, lavoro autonomo, attività di impresa.
5. Il collaboratore familiare, per il servizio Taxi, ha l’obbligo di rispettare i turni e gli orari assegnati dal titolare.
6. Il titolare è tenuto a comunicare entro trenta giorni l’avvenuta cessazione della collaborazione familiare.
7. Anche in presenza di un collaboratore familiare, il titolare conserva tutte le responsabilità legate alla licenza previste dalla normativa vigente e dal presente Regolamento; il collaboratore familiare non acquista né la contitolarità dell’azienda né la qualità di coimprenditore.
8. La non conformità della attività dell’attività svolta alle forme previste dall'art. 230dall’art.230-bis del codice civile, Codice Civile nonché la mancanza o il venir venire meno di uno dei requisiti previsti comporta l'immediata o la sussistenza degli impedimenti di cui all’art.10, comportano la revoca immediata del nulla osta rilasciato dall'Amministrazione comunaledall’Amministrazione Comunale.
Appears in 1 contract
Samples: Regolamento Per La Disciplina Degli Autoservizi Pubblici Non Di Linea